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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/12/2025, n. 2658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2658 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1518/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 26.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Bari in [...] Parte_1 C.F._1
11.5.1956, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE FICARELLA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Bari alla C.F._2 via Luigi Ferrannini n. 27/i presso lo studi del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato ad [...] il CP_1 C.F._3
25.8.1936, residente in [...], cittadino italiano;
- RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
1 R.G. N. 1518/2025
CONCLUSIONI: come in atti [cfr. note scritte depositate il 17.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: «CHIEDE che l'On. Tribunale di Potenza voglia così provvedere: – disporre la separazione giudiziale tra il Sig. , nato in [...]
TE (Pz) il 25/08/1936 (C.F.: e la Sig.ra CodiceFiscale_4 Parte_1 nata a [...], l'[...] (c.f.: ), alle condizioni di cui al CodiceFiscale_5 ricorso introduttivo e al successivo verbale di udienza del 15 ottobre 2025, come in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte)»].
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 24.5.2025, la ricorrente ha domandato pronunciarsi la separazione personale dal resistente, con il quale aveva contratto matrimonio in Bari il
7.4.2014, nonché l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, rappresentando che dall'unione coniugale non era nata prole e deducendo a fondamento della domanda che
«negli anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che il sig. era tornato a vivere CP_1 presso i propri congiunti».
II Emesso decreto d fissazione udienza per il dì 15.10.2025, il resistente, sebbene regolarmente notiziato della pendenza della causa (cfr. documentazione notificatoria depositata nel fascicolo telematico dalla difesa della ricorrente il 9.9.2025), non ha inteso costituirsi in giudizio.
Alla prima udienza la ricorrente ha dichiarato quanto segue:
“Io attualmente dimoro in Sannicandro di Bari perché sono agli arresti domiciliari. Dopo la vicenda penale che mi ha interessato, riguardante delitti contro il patrimonio, la mia famiglia mi ha un po' voltato le spalle e mio marito non si è fatto più sentire. Anche per questo chiedo la separazione. Sono quasi tre anni che io non ho più contatti con mio marito. Io so che mio marito abita a Rionero e preciso che io ho sposato mio marito quando già aveva due figli, uno di questi figli è morto e mio marito soleva andare al cimitero a Rionero in Vulture quasi tutti i giorni. L'altra figlia di mio marito sta a Piacenza, che io sappia, e non so se mio marito si è recato delle volte a
Piacenza presso la figlia. Spesso mio marito si recava anche dalla sorella a
Monticchio. Io e mio marito non abbiamo avuto figli dal rapporto matrimoniale. Io
2 R.G. N. 1518/2025
non ho più interesse all'assegnazione della casa coniugale perché attualmente dimoro
a Sannicandro di Bari”.
Poi, per mezzo del difensore, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Il Giudice relatore, all'esito dell'audizione della ricorrente e previa verifica della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione prima udienza, ha dichiarato la contumacia del resistente, ha assegnato termine alla ricorrente per ridepositare nel fascicolo telematico i certificati e l'atto di matrimonio poiché i relativi file -in udienza- non risultavano consultabili e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. all'udienza del
26.11.2025, nella quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Orbene, posto che come sopra esposto è già stata dichiarata la contumacia del resistente e che alla prima udienza la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di assegnazione in suo favore della casa coniugale, risulta appartenere al patrimonio processuale esclusivamente la domanda di separazione personale.
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è dubbio alcuno sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis secondo cui la convivenza è divenuta intollerabile tale che il marito è tornato a vivere con i suoi parenti.
I motivi della decisione, trattandosi di sentenza esclusivamente in ordine allo status, determinano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1518 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] CP_1 presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 CP_1
3 R.G. N. 1518/2025
(C.F.: , nato ad [...] il [...], i quali hanno C.F._3 contratto matrimonio civile in Bari il 7.4.2014;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Bari (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto N. 3, P. I);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1518/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 26.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), nata a Bari in [...] Parte_1 C.F._1
11.5.1956, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE FICARELLA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Bari alla C.F._2 via Luigi Ferrannini n. 27/i presso lo studi del difensore, pec: Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato ad [...] il CP_1 C.F._3
25.8.1936, residente in [...], cittadino italiano;
- RESISTENTE CONTUMACE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: separazione giudiziale;
1 R.G. N. 1518/2025
CONCLUSIONI: come in atti [cfr. note scritte depositate il 17.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.: «CHIEDE che l'On. Tribunale di Potenza voglia così provvedere: – disporre la separazione giudiziale tra il Sig. , nato in [...]
TE (Pz) il 25/08/1936 (C.F.: e la Sig.ra CodiceFiscale_4 Parte_1 nata a [...], l'[...] (c.f.: ), alle condizioni di cui al CodiceFiscale_5 ricorso introduttivo e al successivo verbale di udienza del 15 ottobre 2025, come in atti, da intendersi integralmente riportate e trascritte)»].
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 24.5.2025, la ricorrente ha domandato pronunciarsi la separazione personale dal resistente, con il quale aveva contratto matrimonio in Bari il
7.4.2014, nonché l'assegnazione in suo favore della casa coniugale, rappresentando che dall'unione coniugale non era nata prole e deducendo a fondamento della domanda che
«negli anni era venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che aveva reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, tanto che il sig. era tornato a vivere CP_1 presso i propri congiunti».
II Emesso decreto d fissazione udienza per il dì 15.10.2025, il resistente, sebbene regolarmente notiziato della pendenza della causa (cfr. documentazione notificatoria depositata nel fascicolo telematico dalla difesa della ricorrente il 9.9.2025), non ha inteso costituirsi in giudizio.
Alla prima udienza la ricorrente ha dichiarato quanto segue:
“Io attualmente dimoro in Sannicandro di Bari perché sono agli arresti domiciliari. Dopo la vicenda penale che mi ha interessato, riguardante delitti contro il patrimonio, la mia famiglia mi ha un po' voltato le spalle e mio marito non si è fatto più sentire. Anche per questo chiedo la separazione. Sono quasi tre anni che io non ho più contatti con mio marito. Io so che mio marito abita a Rionero e preciso che io ho sposato mio marito quando già aveva due figli, uno di questi figli è morto e mio marito soleva andare al cimitero a Rionero in Vulture quasi tutti i giorni. L'altra figlia di mio marito sta a Piacenza, che io sappia, e non so se mio marito si è recato delle volte a
Piacenza presso la figlia. Spesso mio marito si recava anche dalla sorella a
Monticchio. Io e mio marito non abbiamo avuto figli dal rapporto matrimoniale. Io
2 R.G. N. 1518/2025
non ho più interesse all'assegnazione della casa coniugale perché attualmente dimoro
a Sannicandro di Bari”.
Poi, per mezzo del difensore, la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di assegnazione in suo favore della casa coniugale.
Il Giudice relatore, all'esito dell'audizione della ricorrente e previa verifica della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione prima udienza, ha dichiarato la contumacia del resistente, ha assegnato termine alla ricorrente per ridepositare nel fascicolo telematico i certificati e l'atto di matrimonio poiché i relativi file -in udienza- non risultavano consultabili e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c. all'udienza del
26.11.2025, nella quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III Orbene, posto che come sopra esposto è già stata dichiarata la contumacia del resistente e che alla prima udienza la ricorrente ha espressamente rinunciato alla domanda di assegnazione in suo favore della casa coniugale, risulta appartenere al patrimonio processuale esclusivamente la domanda di separazione personale.
La domanda di separazione personale deve essere accolta. Al riguardo, non vi è dubbio alcuno sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis secondo cui la convivenza è divenuta intollerabile tale che il marito è tornato a vivere con i suoi parenti.
I motivi della decisione, trattandosi di sentenza esclusivamente in ordine allo status, determinano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 1518 iscritta al ruolo generale degli affari civili dell'anno 2025, vertente tra Parte_1
e , con l'intervento necessario del Pubblico Ministero
[...] CP_1 presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata a [...] in data [...], e C.F._1 CP_1
3 R.G. N. 1518/2025
(C.F.: , nato ad [...] il [...], i quali hanno C.F._3 contratto matrimonio civile in Bari il 7.4.2014;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Bari (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto N. 3, P. I);
3) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 1.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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