Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 811
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella presupposta sia avvenuta correttamente secondo le procedure previste dall'art. 60 comma 1 lett. e) del d.p.r. n. 600 del 1973, in quanto la parte contribuente era irreperibile.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, applicando il termine triennale di prescrizione per le tasse auto e considerando la data di notifica della cartella presupposta, il credito non fosse prescritto al momento della notifica dell'intimazione impugnata.

  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella presupposta

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella presupposta sia avvenuta correttamente secondo le procedure previste dall'art. 60 comma 1 lett. e) del d.p.r. n. 600 del 1973, in quanto la parte contribuente era irreperibile.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto che, applicando il termine triennale di prescrizione per le tasse auto e considerando la data di notifica della cartella presupposta, il credito non fosse prescritto al momento della notifica dell'intimazione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 811
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 811
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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