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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. III, sentenza 10/02/2026, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 811/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 426/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Localita' Luogo_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Rappresentante_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034202490146795 80/000, che riporta la cartella di pagamento n. 03420220003861102000 quale atto presupposto. Ha eccepito l'omessa notifica della cartella presupposta e degli atti di competenza dell'ente impositore nonché la prescrizione dei crediti. Ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da atti prodotti.
Si è costituita la Regione Calabria, contrastando le eccezioni della ricorrente e concludendo come da memoria in atti.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
Riguardo all'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico a quello impugnato, deve osservarsi che la comunicazione alla parte contribuente della cartella n. 03420220003861102000 è correttamente intervenuta alla data riportata nell'intimazione impugnata a seguito della procedura prevista dall'art. 60 comma 1 lett. e del d.p.r. n. 600 del 1973. La norma dispone che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Tali formalità risultano correttamente eseguite, come emerge dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione.
Peraltro, si riscontra dagli atti che il notificatore ha effettuato le ricerche volte a verificare che ricorresse l'irreperibilità assoluta della parte contribuente, ossia che quest'ultima non avesse più né l'abitazione, né
l'ufficio o l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Di conseguenza, non assumono pregio tutte le eccezioni attoree riferite alla fase antecedente alla notifica della predetta cartella, in quanto andavano proposte in una tempestiva impugnazione avverso il predetto atto presupposto.
Riguardo all'eccezione di prescrizione per il periodo successivo alla notifica della cartella prodromica all'intimazione impugnata, va considerato che alla fattispecie di causa si applica il termine triennale, trattandosi di crediti per tasse auto.
E' evidente, quindi, che il credito non era prescritto al momento della notifica dell'atto impugnato, tenuto conto della data di comunicazione della cartella presupposta.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in ragione dell'esiguità dell'importo per cui è causa.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 3, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RIZZO ALDO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 426/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Localita' Luogo_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_1
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249014679580000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inoltrato per via telematica, Rappresentante_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 034202490146795 80/000, che riporta la cartella di pagamento n. 03420220003861102000 quale atto presupposto. Ha eccepito l'omessa notifica della cartella presupposta e degli atti di competenza dell'ente impositore nonché la prescrizione dei crediti. Ha concluso come da pagina 5 del ricorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando le asserzioni avverse e concludendo come da atti prodotti.
Si è costituita la Regione Calabria, contrastando le eccezioni della ricorrente e concludendo come da memoria in atti.
Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa a sostegno delle sue argomentazioni.
La Corte, in composizione monocratica, riunita in camera di consiglio, esaminati gli atti e documenti di causa, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non va accolto.
Riguardo all'eccezione di omessa notifica dell'atto prodromico a quello impugnato, deve osservarsi che la comunicazione alla parte contribuente della cartella n. 03420220003861102000 è correttamente intervenuta alla data riportata nell'intimazione impugnata a seguito della procedura prevista dall'art. 60 comma 1 lett. e del d.p.r. n. 600 del 1973. La norma dispone che “quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”.
Tali formalità risultano correttamente eseguite, come emerge dalla documentazione prodotta dall'Agente di riscossione.
Peraltro, si riscontra dagli atti che il notificatore ha effettuato le ricerche volte a verificare che ricorresse l'irreperibilità assoluta della parte contribuente, ossia che quest'ultima non avesse più né l'abitazione, né
l'ufficio o l'azienda nel comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Di conseguenza, non assumono pregio tutte le eccezioni attoree riferite alla fase antecedente alla notifica della predetta cartella, in quanto andavano proposte in una tempestiva impugnazione avverso il predetto atto presupposto.
Riguardo all'eccezione di prescrizione per il periodo successivo alla notifica della cartella prodromica all'intimazione impugnata, va considerato che alla fattispecie di causa si applica il termine triennale, trattandosi di crediti per tasse auto.
E' evidente, quindi, che il credito non era prescritto al momento della notifica dell'atto impugnato, tenuto conto della data di comunicazione della cartella presupposta.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti, in ragione dell'esiguità dell'importo per cui è causa.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese di lite.