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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/10/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3892/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. GIANPAOLO VAIA Parte_1
e
, con l'Avv. GIANPAOLO VAIA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Arco (TN) in data 04.04.2017, atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arco (TN) al n.10, anno 2017, parte I, scegliendo quale regime patrimoniale la comunione legale dei beni;
Che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis, tra gli stessi, necessaria al mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale tra loro, ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, con ricorso congiunto, dd. 30.08.2024 depositato in data 03.09.2024, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale. Le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione n. 64/2025 pubblicata in data 11.02.2025. Invero le parti, a pagina 3 del ricorso introduttivo, hanno stabilito nel seguente modo:
“A) In ordine alla separazione personale dei coniugi:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle sottoestese condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermi restando gli obblighi di legge.
2. La casa coniugale, tavolarmente identificata con le p.ed. 48/1 e p.ed.48/2, e le p.f. 43/1 e p.f. 43/2, P.T. 124 II, C.C. Tavodo, sita in San Lorenzo Dorsino (TN) fraz. Tavodo, Salita del Zop n.12, di proprietà di entrambi i coniugi, in comunione legale (quota di ½ ciascuno), viene immediatamente assegnata e rimarrà nella disponibilità della signora mentre il signor Parte_1
trasferirà la propria residenza altrove, asportando Parte_2 dall'immobile ogni bene personale.
3. I coniugi dichiarano di essere ognuno economicamente autosufficiente e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo economico per il proprio mantenimento.
4. I coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto.
5. I coniugi convengono di dividere il patrimonio mobiliare ed immobiliare comune, nel seguente modo:
- le quote di proprietà intavolate al signor pari ad ½ Parte_2 indiviso in comunione legale del predetto compendio immobiliare, vengono trasferite al prezzo pattuito con l'atto di cessione immobiliare che segue, alla signora che ne diviene proprietaria esclusiva. Nella denegata Parte_1 ipotesi di esito negativo della procedura di intavolazione dell'atto di cessione che segue, i coniugi si impegnano sin d'ora a dare incarico ad un notaio di propria fiducia per il rogito della medesima cessione alle condizioni di cui al presente atto, entro e non oltre il termine di due mesi dalla comunicazione della mancata intavolazione della sentenza di omologa della separazione coniugale contenente la seguente cessione;
- la signora si accolla integralmente ogni onere di adempimento Parte_1 riguardo i contratti di mutuo ipotecario e di mutuo personale di cui in premessa del presente atto, a partire dalla data di comunicazione dell'intavolazione della
Pag. 2 di 8 sentenza di omologa della separazione coniugale contenente la cessione immobiliare o del succitato atto notarile sostitutivo;
- l'importo risultante quale saldo creditore sul c/c n.0033028448 acceso presso la Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, Soc. Coop., viene assegnato alla signora Pertanto dalla data di comunicazione Parte_1 dell'intavolazione della sentenza di omologa della separazione coniugale contenente la cessione immobiliare o dell'atto notarile sostitutivo, i coniugi si obbligano a procedere, se del caso, all'immediata chiusura del predetto conto corrente e a consentire alla liquidazione dell'importo risultante al netto di spese e oneri di chiusura, su c/c intestato alla signora Parte_1
- le vetture rispettivamente registrate al nome dei coniugi, rimarranno definitivamente in proprietà degli attuali titolari. I coniugi danno atto che non vi sono altri beni in comunione coniugale. E dichiarano che, con l'adempimento degli obblighi di cui al presente atto, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente in ragione della divisione dei propri beni comuni e comunque a qualunque titolo, ragione o motivo.
6. Nel predetto intento di procedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali i coniugi procedono quindi alla seguente Cessione immobiliare a) Oggetto. Con la sottoscrizione del presente atto il signor dichiara Parte_2 di trasferire alla signora che accetta, le proprie quote di Parte_1 proprietà, in comunione legale, sui seguenti immobili:
- In P.T. 124 II, CC Tavodo, p.ed. 48/1, quota di ½ indiviso, così descritta: edificio;
e Iscritta in Nceu del Comune di S.Lorenzo Dorsino come segue:
C.C. 379, p.ed. 48/1, sub 2, Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. 24 mq, Sup. cat. 27 mq, Rendita euro 34,71;
C.C. 379, p.ed. 48/1, sub 3, Z.C. 1, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 57 mq, Sup. cat. 69 mq, Rendita euro 70,65;
C.C. 379, p.ed. 48/1, sub 4, Z.C. 1, Cat. A/4, Cl. 3, Cons. 7 vani, Sup. cat.
135 mq, Rendita euro 303,68.
- In P.T. 124 II, CC Tavodo, p.ed.48/2, quota di ½ indiviso, così descritta: edificio;
e Iscritta in Nceu del Comune di S.Lorenzo Dorsino come segue:
C.C. 379, p.ed. 48/2, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 7,5 vani, Sup. cat. 226 mq, Rendita euro 522,91;
Pag. 3 di 8 - In P.T. 124 II, CC Tavodo, p.f. 43/1, quota di ½ indiviso, così descritta: arativo;
e Iscritta in Catasto Fondiario del Comune di S.Lorenzo Dorsino come segue:
C.C. 379, p.f. 43/1, Cl. 5, Sup. cat. 150 mq, Rend. Dom. euro 0,15, Redd. Agr. 0,15;
- In P.T. 124 II, CC Tavodo, p.f. 43/2, quota di ½ indiviso, così descritta: arativo;
e Iscritta in Catasto Fondiario del Comune di S.Lorenzo Dorsino come segue:
C.C. 379, p.f. 43/2, Cl. 5, Sup. cat. 111 mq, Rend. Dom. euro 0,11, Redd. Agr. 0,11;
e così tutte come meglio descritte presso il Libro Fondiario di Tione di Trento. b) Il prezzo. Per il trasferimento dei predetti immobili viene convenuto dalle parti il prezzo di euro 60.000,00 (diconsi: euro sessantamila). Il prezzo è stato determinato tenendo conto dei rapporti tra le parti, nonché dei conferimenti effettuati per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili da parte del signor
[...]
, nonché dell'accollo da parte della signora dei Parte_2 Parte_1 debiti assunti dai conuigi con i contratti di mutuo di cui in premessa;
ciò pertanto anche a fine solutorio – compensativo dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, che essi intendono così definire. Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 35 comma 22 del d.l. 04.07.2006 n.223 convertito nella legge 04.08.2006 n.248, consapevoli delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28.12.2000 n.445, di non essersi avvalse di alcuna opera di mediazione per la cessione in oggetto e che il suddetto prezzo di euro 60.000,00 (euro sessantamila) verrà pagato da parte della signora mediante bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 intestato al signor , all'Iban che sarà dallo stesso indicato, Parte_2 alle seguenti scadenze:
o quanto a euro 5.000,00 (diconsi euro cinquemila) al deposito del presente ricorso;
o quanto a euro 20.000,00 (diconsi euro ventimila) alla comunicazione dell'intavolazione della presente cessione immobiliare o dell'atto notarile sostitutivo;
o quanto al restante importo di euro 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila), in rate mensili, di importo di euro 1.000,00 (diconsi euro mille) cadauna, da pagarsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dal mese successivo alla comunicazione dell'intavolazione della presente cessione immobiliare o all'atto notarile sostitutivo
Pag. 4 di 8 Il signor rinuncia sin d'ora espressamente all'iscrizione Parte_2 di ipoteca legale. c) Garanzie. L'oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti e come risultanti presso il Libro Fondiario. Il signor garantisce la piena ed esclusiva proprietà e Parte_2 disponibilità della quota di ½ indiviso degli immobili oggetto della presente cessione e la libertà della stessa sino al trasferimento in oggetto, da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali spettanti a terzi, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, eccettuati quelli risultanti alla data odierna presso il Libro Fondiario. d) Conformità.
Il signor dichiara che le unità immobiliari urbane oggetto Parte_2 del presente atto sono graficamente rappresentate:
- quanto alla p.ed. 48/1, C.C. Tavodo, dalla planimetria prot. n.6942.001.2021 dd.01.06.2021 a firma del geom. , depositata presso l'Ufficio del CP_1
Catasto (che si allega al presente atto sub Doc. 12);
- quanto alla p.ed. 48/2, C.C. Tavodo, dalla planimetria dd.17.06.2024 - prot.
n.7944.001.2024 a firma geom. depositata presso l'Ufficio Controparte_2 del Catasto (che si allega al presente atto sub Doc. 13); e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e alle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. Le parti dichiarano altresì che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari. e) Dichiarazioni urbanistico – edilizie.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, la parte cedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previamente ammonita ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
- dichiara che:
Pag. 5 di 8 - la costruzione dei fabbricati oggetto di trasferimento è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967;
- successivamente al 1° settembre 1967 in detti fabbricati sono state eseguite opere in conformità dei seguenti titoli abilitativi:
S.C.I.A. depositata al Comune di San Lorenzo Dorsino (TN) in data
10.10.2019 sub prot. 6132;
S.C.I.A. variante depositata al Comune di San Lorenzo Dorsino (TN) in data 01.09.2020 sub prot. 5394;
S.C.I.A. variante in corso d'opera depositata al Comune di San Lorenzo Dorsino (TN) in data 13.06.2024 sub prot. 4.193.
La parte cedente dichiara che le suddette opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, che non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi e non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.
In relazione agli impianti posti al servizio delle unità immobiliari oggetto del presente atto, ai sensi delle disposzioni di cui al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37: quanto alla p.ed. 48/1 le parti dichiarano che le opere sono avvenute in conformità alle allora vigenti norme igienico sanitarie e di impiantistica;
quanto alla p.ed. 48/2 la parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che l'abitabilità/agibilità non è stata richiesta in quanto i titoli edilizi sono ancora in corso di validità e le certificazioni degli impianti tecnologici non sono ancora state rilasciate. Non si allega al presente atto il certificato di destinazione urbanistica relativo a terreni, p.f. 43/1 e p.f. 43/2, C.C. Tavodo, in quanto trattasi di superficie complessiva inferiore a mq. 5.000 (metri quadri cinquemila) e pertinenziali e funzionali alle unità immobiliari urbane, pp.edd. 48/1 e 48/2, dichiarate al Catasto Fabbricati. f) Certificazione energetica. Ai sensi della normativa in tema di certificazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs. 192/2005 e ss. mod., la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dal cedente l'attestato di prestazione energetica redatto in data 07.06.2021 dal geom. cod. certificato AA00369-110, e l'attestato di prestazione CP_1 energetica n.AA00896-119 redatto in data 17.07.2024 dal p.ind. , CP_3 rispettivamente allegati al presente atto (Docc.14 e 15) per formarne parte integrante e sostanziale.
Pag. 6 di 8 La parte cedente dichiara che i medesimi attestati sono validi stante l'assenza di cause che ne abbiano determinato la decadenza. g) Dichiarazioni fiscali. Ai fini fiscali le parti dichiarano che in applicazione del disposto di cui all'art.19 della L. 06.03.1987 n.74 e della sentenza n.154 del 1999 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alla circolare n.27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate, ogni incombente, anche successivo, relativo al passaggio immobiliare di cui sopra è considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale o ipotecaria. h) Comunicazioni di pubblica sicurezza.
La parte cedente si dichiara edotta dell'obbligo di comunicare la cessione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza. i) Esonero da responsabilità. Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione catastale e urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con lo stato di fatto e con le risultanze amministrative.
6) Con ordine di intavolazione della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi recante il predetto accordo di cessione di immobili presso il competente Ufficio del Libro Fondiario.
7) E con spese legali integralmente compensate tra i coniugi.
B) In ordine allo scioglimento del matrimonio dei coniugi:
- pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n.898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la loro separazione personale, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi ricorrenti, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale e riportate nel presente ricorso – ivi espressamente compresa la rinunzia reciproca all'assegno divorzile, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza.” All'udienza dell' 08.10.2025, sostituita dal deposito delle note scritte depositate in data 03.10.2025, le parti hanno insistito nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Pag. 7 di 8 Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza n. 64/2025 pubblicata l'11/02/2025, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 28.02.2025, con note scritte autorizzate dd 25.09.2025 depositate in data 03.10.2025, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso del 30.08.2024 depositato in data 03.09.2024, così provvede: a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in civile in Arco (TN) in data 04.04.2017, atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arco (TN) al n.10, anno 2017, parte I, da e Parte_2 alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui Parte_1 integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente rel.
(Dott. Luciano Spina)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3892/2024 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. GIANPAOLO VAIA Parte_1
e
, con l'Avv. GIANPAOLO VAIA Parte_2
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio civile in Arco (TN) in data 04.04.2017, atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arco (TN) al n.10, anno 2017, parte I, scegliendo quale regime patrimoniale la comunione legale dei beni;
Che dall'unione coniugale non sono nati figli;
che, successivamente al venir meno dell'affectio coniugalis, tra gli stessi, necessaria al mantenimento della comunione di vita materiale e spirituale tra loro, ed al conseguente deterioramento del rapporto matrimoniale, attesa la loro volontà di non riconciliarsi, con ricorso congiunto, dd. 30.08.2024 depositato in data 03.09.2024, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione personale. Le parti hanno anche chiesto, previo decorso del termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni di cui al ricorso e già recepite nella sentenza di separazione n. 64/2025 pubblicata in data 11.02.2025. Invero le parti, a pagina 3 del ricorso introduttivo, hanno stabilito nel seguente modo:
“A) In ordine alla separazione personale dei coniugi:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi ricorrenti alle sottoestese condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fermi restando gli obblighi di legge.
2. La casa coniugale, tavolarmente identificata con le p.ed. 48/1 e p.ed.48/2, e le p.f. 43/1 e p.f. 43/2, P.T. 124 II, C.C. Tavodo, sita in San Lorenzo Dorsino (TN) fraz. Tavodo, Salita del Zop n.12, di proprietà di entrambi i coniugi, in comunione legale (quota di ½ ciascuno), viene immediatamente assegnata e rimarrà nella disponibilità della signora mentre il signor Parte_1
trasferirà la propria residenza altrove, asportando Parte_2 dall'immobile ogni bene personale.
3. I coniugi dichiarano di essere ognuno economicamente autosufficiente e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi contributo economico per il proprio mantenimento.
4. I coniugi si concedono reciprocamente il consenso al rilascio del passaporto.
5. I coniugi convengono di dividere il patrimonio mobiliare ed immobiliare comune, nel seguente modo:
- le quote di proprietà intavolate al signor pari ad ½ Parte_2 indiviso in comunione legale del predetto compendio immobiliare, vengono trasferite al prezzo pattuito con l'atto di cessione immobiliare che segue, alla signora che ne diviene proprietaria esclusiva. Nella denegata Parte_1 ipotesi di esito negativo della procedura di intavolazione dell'atto di cessione che segue, i coniugi si impegnano sin d'ora a dare incarico ad un notaio di propria fiducia per il rogito della medesima cessione alle condizioni di cui al presente atto, entro e non oltre il termine di due mesi dalla comunicazione della mancata intavolazione della sentenza di omologa della separazione coniugale contenente la seguente cessione;
- la signora si accolla integralmente ogni onere di adempimento Parte_1 riguardo i contratti di mutuo ipotecario e di mutuo personale di cui in premessa del presente atto, a partire dalla data di comunicazione dell'intavolazione della
Pag. 2 di 8 sentenza di omologa della separazione coniugale contenente la cessione immobiliare o del succitato atto notarile sostitutivo;
- l'importo risultante quale saldo creditore sul c/c n.0033028448 acceso presso la Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella, Soc. Coop., viene assegnato alla signora Pertanto dalla data di comunicazione Parte_1 dell'intavolazione della sentenza di omologa della separazione coniugale contenente la cessione immobiliare o dell'atto notarile sostitutivo, i coniugi si obbligano a procedere, se del caso, all'immediata chiusura del predetto conto corrente e a consentire alla liquidazione dell'importo risultante al netto di spese e oneri di chiusura, su c/c intestato alla signora Parte_1
- le vetture rispettivamente registrate al nome dei coniugi, rimarranno definitivamente in proprietà degli attuali titolari. I coniugi danno atto che non vi sono altri beni in comunione coniugale. E dichiarano che, con l'adempimento degli obblighi di cui al presente atto, non avranno più nulla a pretendere reciprocamente in ragione della divisione dei propri beni comuni e comunque a qualunque titolo, ragione o motivo.
6. Nel predetto intento di procedere alla definizione dei loro rapporti patrimoniali i coniugi procedono quindi alla seguente Cessione immobiliare a) Oggetto. Con la sottoscrizione del presente atto il signor dichiara Parte_2 di trasferire alla signora che accetta, le proprie quote di Parte_1 proprietà, in comunione legale, sui seguenti immobili:
- In P.T. 124 II, CC Tavodo, p.ed. 48/1, quota di ½ indiviso, così descritta: edificio;
e Iscritta in Nceu del Comune di S.Lorenzo Dorsino come segue:
C.C. 379, p.ed. 48/1, sub 2, Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 3, Cons. 24 mq, Sup. cat. 27 mq, Rendita euro 34,71;
C.C. 379, p.ed. 48/1, sub 3, Z.C. 1, Cat. C/2, Cl. 1, Cons. 57 mq, Sup. cat. 69 mq, Rendita euro 70,65;
C.C. 379, p.ed. 48/1, sub 4, Z.C. 1, Cat. A/4, Cl. 3, Cons. 7 vani, Sup. cat.
135 mq, Rendita euro 303,68.
- In P.T. 124 II, CC Tavodo, p.ed.48/2, quota di ½ indiviso, così descritta: edificio;
e Iscritta in Nceu del Comune di S.Lorenzo Dorsino come segue:
C.C. 379, p.ed. 48/2, Z.C. 1, Cat. A/2, Cl. 4, Cons. 7,5 vani, Sup. cat. 226 mq, Rendita euro 522,91;
Pag. 3 di 8 - In P.T. 124 II, CC Tavodo, p.f. 43/1, quota di ½ indiviso, così descritta: arativo;
e Iscritta in Catasto Fondiario del Comune di S.Lorenzo Dorsino come segue:
C.C. 379, p.f. 43/1, Cl. 5, Sup. cat. 150 mq, Rend. Dom. euro 0,15, Redd. Agr. 0,15;
- In P.T. 124 II, CC Tavodo, p.f. 43/2, quota di ½ indiviso, così descritta: arativo;
e Iscritta in Catasto Fondiario del Comune di S.Lorenzo Dorsino come segue:
C.C. 379, p.f. 43/2, Cl. 5, Sup. cat. 111 mq, Rend. Dom. euro 0,11, Redd. Agr. 0,11;
e così tutte come meglio descritte presso il Libro Fondiario di Tione di Trento. b) Il prezzo. Per il trasferimento dei predetti immobili viene convenuto dalle parti il prezzo di euro 60.000,00 (diconsi: euro sessantamila). Il prezzo è stato determinato tenendo conto dei rapporti tra le parti, nonché dei conferimenti effettuati per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili da parte del signor
[...]
, nonché dell'accollo da parte della signora dei Parte_2 Parte_1 debiti assunti dai conuigi con i contratti di mutuo di cui in premessa;
ciò pertanto anche a fine solutorio – compensativo dei rapporti patrimoniali esistenti tra i coniugi, che essi intendono così definire. Le parti dichiarano, ai sensi dell'art. 35 comma 22 del d.l. 04.07.2006 n.223 convertito nella legge 04.08.2006 n.248, consapevoli delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28.12.2000 n.445, di non essersi avvalse di alcuna opera di mediazione per la cessione in oggetto e che il suddetto prezzo di euro 60.000,00 (euro sessantamila) verrà pagato da parte della signora mediante bonifico bancario sul conto corrente Parte_1 intestato al signor , all'Iban che sarà dallo stesso indicato, Parte_2 alle seguenti scadenze:
o quanto a euro 5.000,00 (diconsi euro cinquemila) al deposito del presente ricorso;
o quanto a euro 20.000,00 (diconsi euro ventimila) alla comunicazione dell'intavolazione della presente cessione immobiliare o dell'atto notarile sostitutivo;
o quanto al restante importo di euro 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila), in rate mensili, di importo di euro 1.000,00 (diconsi euro mille) cadauna, da pagarsi entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, a partire dal mese successivo alla comunicazione dell'intavolazione della presente cessione immobiliare o all'atto notarile sostitutivo
Pag. 4 di 8 Il signor rinuncia sin d'ora espressamente all'iscrizione Parte_2 di ipoteca legale. c) Garanzie. L'oggetto del presente trasferimento viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza e con i diritti reali congiunti tavolarmente iscritti e come risultanti presso il Libro Fondiario. Il signor garantisce la piena ed esclusiva proprietà e Parte_2 disponibilità della quota di ½ indiviso degli immobili oggetto della presente cessione e la libertà della stessa sino al trasferimento in oggetto, da garanzie reali, da vincoli derivanti da pignoramento o sequestro, da oneri, da diritti reali o personali spettanti a terzi, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, eccettuati quelli risultanti alla data odierna presso il Libro Fondiario. d) Conformità.
Il signor dichiara che le unità immobiliari urbane oggetto Parte_2 del presente atto sono graficamente rappresentate:
- quanto alla p.ed. 48/1, C.C. Tavodo, dalla planimetria prot. n.6942.001.2021 dd.01.06.2021 a firma del geom. , depositata presso l'Ufficio del CP_1
Catasto (che si allega al presente atto sub Doc. 12);
- quanto alla p.ed. 48/2, C.C. Tavodo, dalla planimetria dd.17.06.2024 - prot.
n.7944.001.2024 a firma geom. depositata presso l'Ufficio Controparte_2 del Catasto (che si allega al presente atto sub Doc. 13); e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e alle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dare luogo all'obbligo di presentazione di nuova planimetria ai sensi della vigente normativa. Le parti dichiarano altresì che l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari. e) Dichiarazioni urbanistico – edilizie.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, la parte cedente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previamente ammonita ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
- dichiara che:
Pag. 5 di 8 - la costruzione dei fabbricati oggetto di trasferimento è iniziata anteriormente al 1° settembre 1967;
- successivamente al 1° settembre 1967 in detti fabbricati sono state eseguite opere in conformità dei seguenti titoli abilitativi:
S.C.I.A. depositata al Comune di San Lorenzo Dorsino (TN) in data
10.10.2019 sub prot. 6132;
S.C.I.A. variante depositata al Comune di San Lorenzo Dorsino (TN) in data 01.09.2020 sub prot. 5394;
S.C.I.A. variante in corso d'opera depositata al Comune di San Lorenzo Dorsino (TN) in data 13.06.2024 sub prot. 4.193.
La parte cedente dichiara che le suddette opere sono state eseguite in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, che non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi e non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.
In relazione agli impianti posti al servizio delle unità immobiliari oggetto del presente atto, ai sensi delle disposzioni di cui al D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37: quanto alla p.ed. 48/1 le parti dichiarano che le opere sono avvenute in conformità alle allora vigenti norme igienico sanitarie e di impiantistica;
quanto alla p.ed. 48/2 la parte cedente dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che l'abitabilità/agibilità non è stata richiesta in quanto i titoli edilizi sono ancora in corso di validità e le certificazioni degli impianti tecnologici non sono ancora state rilasciate. Non si allega al presente atto il certificato di destinazione urbanistica relativo a terreni, p.f. 43/1 e p.f. 43/2, C.C. Tavodo, in quanto trattasi di superficie complessiva inferiore a mq. 5.000 (metri quadri cinquemila) e pertinenziali e funzionali alle unità immobiliari urbane, pp.edd. 48/1 e 48/2, dichiarate al Catasto Fabbricati. f) Certificazione energetica. Ai sensi della normativa in tema di certificazione energetica degli edifici di cui al D.Lgs. 192/2005 e ss. mod., la parte cessionaria dà atto di aver ricevuto dal cedente l'attestato di prestazione energetica redatto in data 07.06.2021 dal geom. cod. certificato AA00369-110, e l'attestato di prestazione CP_1 energetica n.AA00896-119 redatto in data 17.07.2024 dal p.ind. , CP_3 rispettivamente allegati al presente atto (Docc.14 e 15) per formarne parte integrante e sostanziale.
Pag. 6 di 8 La parte cedente dichiara che i medesimi attestati sono validi stante l'assenza di cause che ne abbiano determinato la decadenza. g) Dichiarazioni fiscali. Ai fini fiscali le parti dichiarano che in applicazione del disposto di cui all'art.19 della L. 06.03.1987 n.74 e della sentenza n.154 del 1999 della Corte
Costituzionale e dei principi di cui alla circolare n.27/E del 21.06.2012 dell'Agenzia delle Entrate, ogni incombente, anche successivo, relativo al passaggio immobiliare di cui sopra è considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale o ipotecaria. h) Comunicazioni di pubblica sicurezza.
La parte cedente si dichiara edotta dell'obbligo di comunicare la cessione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza. i) Esonero da responsabilità. Le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene alla situazione catastale e urbanistico-edilizia degli immobili ceduti, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con lo stato di fatto e con le risultanze amministrative.
6) Con ordine di intavolazione della sentenza di omologa della separazione personale dei coniugi recante il predetto accordo di cessione di immobili presso il competente Ufficio del Libro Fondiario.
7) E con spese legali integralmente compensate tra i coniugi.
B) In ordine allo scioglimento del matrimonio dei coniugi:
- pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n.898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la loro separazione personale, lo scioglimento del matrimonio dei coniugi ricorrenti, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale e riportate nel presente ricorso – ivi espressamente compresa la rinunzia reciproca all'assegno divorzile, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della relativa sentenza.” All'udienza dell' 08.10.2025, sostituita dal deposito delle note scritte depositate in data 03.10.2025, le parti hanno insistito nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo. La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis. 51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione. La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Pag. 7 di 8 Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza n. 64/2025 pubblicata l'11/02/2025, emessa nell'ambito del presente giudizio, passata in giudicato come da attestazione della cancelleria di data 28.02.2025, con note scritte autorizzate dd 25.09.2025 depositate in data 03.10.2025, in sostituzione dell'udienza di comparizione personale.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dall'articolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge. È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale. Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione, poiché conformi all'ordine pubblico. Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto - con ricorso del 30.08.2024 depositato in data 03.09.2024, così provvede: a) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in civile in Arco (TN) in data 04.04.2017, atto di matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Arco (TN) al n.10, anno 2017, parte I, da e Parte_2 alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi qui Parte_1 integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Presidente rel.
(Dott. Luciano Spina)
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