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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2307/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Claudio Riccio in Parte_1
virtù di mandato a margine dell'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE PRINCIPALE -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Antonio Marino e dall'avv. Maria Carmela Verrastro in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e domiciliato presso la sede dell'Ente - Area Compartimentale Basilicata;
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 7-3-2016 agiva in Parte_1
giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei confronti dell al fine CP_1
di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del danneggiamento del veicolo di sua proprietà provocato da un'anomalia presente sulla sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 2-9-2013, alle ore 20,15 circa, percorreva alla guida dell'autovettura Alfa
Romeo targata BX589MP di sua proprietà la in direzione Taranto;
CP_2
- giunta all'altezza del Park Hotel di Potenza, l'autovettura da lui condotta era stata danneggiata in seguito all'impatto con uno pneumatico presente sulla sede stradale, non visibile e non prevedibile, sicchè l'urto era stato inevitabile;
- in seguito all'impatto con lo pneumatico l'autovettura Alfa Romeo aveva riportato danni al paraurti anteriore, al radiatore, alla marmitta e a tutta la parte sinistra;
- i suddetti danni erano stati quantificati in complessivi euro 3.747,46 nella perizia tecnico-modale eseguita dal perito dott. ; Persona_1
2 - la richiesta di risarcimento del danno inoltrata all in quanto Ente CP_1
tenuto alla manutenzione del tratto di strada sul quale si era verificato l'incidente,
non aveva avuto riscontro positivo, in quanto l in seguito CP_1
all'acquisizione della documentazione richiesta, aveva ritenuto che il sinistro fosse riconducibile al fatto del terzo.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell nella causazione del sinistro ai sensi CP_1
dell'articolo 2043 c.c. o dell'articolo 2051 c.c., la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 3.747,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oppure del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3-5-2016 si costituiva in giudizio l la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza per CP_1
territorio del Giudice adito e nel merito chiedeva il rigetto della domanda;
in particolare, l'Ente convenuto contestava il verificarsi del fatto dannoso, allegando che nessuna autorità amministrativa era stata chiamata ad intervenire e che la Sala
Operativa Compartimentale dell era stata avvisata della presenza di CP_1
uno pneumatico sulla sede stradale soltanto circa un'ora dopo il sinistro in cui sarebbe stato coinvolto l'attore; contestava, poi, la propria legittimazione passiva,
deducendo che lo pneumatico presente sulla sede stradale verosimilmente era stato lasciato da un veicolo in transito sulla strada poco tempo prima dell'evento dannoso e integrava un'alterazione imprevedibile e inevitabile dello stato dei luoghi e, quindi, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del gestore
ex articolo 2051 c.c.; negava, poi, la configurabilità della responsabilità da cose in custodia in considerazione dell'estensione della rete stradale e autostradale gestita;
inoltre, deduceva che - in considerazione delle caratteristiche del tratto di strada
3 percorso dal veicolo danneggiato e delle dimensioni dello pneumatico presente sulla sede stradale - la presenza di un ostacolo sulla carreggiata non avrebbe potuto costituire un pericolo occulto caratterizzato dalla non visibilità e dalla imprevedibilità; contestava, infine, la quantificazione del danno richiesto anche sotto il profilo del difetto di prova.
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall e in seguito all'espletamento della prova testimoniale CP_1
ammessa, il Giudice di pace di Potenza pronunciava la sentenza n. 675/2016
depositata in data 14-12-2016, nella quale rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell e compensava Parte_1 CP_1
interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 12-6-2017 proponeva Parte_1
appello contro la suddetta pronuncia, censurando la sentenza impugnata sotto un duplice profilo:
1) difetto di motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto provata la dinamica dell'incidente e l'ammontare dei danni subiti, ma aveva escluso il rapporto di causalità fra il fatto e l'evento sulla base di un'errata interpretazione della deposizione resa dal testimone escusso all'udienza del 14-10-
2017;
2) difetto di motivazione nella parte in cui il Giudice di pace aveva ritenuto che dalla deposizione resa dal teste escusso all'udienza del 14-10-2016 era emerso un comportamento imprudente del danneggiato, laddove, invece, la circostanza riferita dal testimone che il veicolo che precedeva l'autovettura Alfa Romeo di sua proprietà avesse evitato lo pneumatico presente sulla carreggiata dimostrava proprio che l'ostacolo non era visibile, anche perché il fatto dannoso si era
4 verificato in un giorno di Settembre alle ore 20,15 circa e, quindi, quando era quasi buio.
Alla luce di tali motivi di impugnazione, chiedeva che, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell quest'ultima venisse condannata al CP_1
pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 3.747,46, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente fino al soddisfo, e al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2-10-2017 si costituiva in giudizio l che in via preliminare eccepiva la nullità e CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da per violazione Parte_1
dell'articolo 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre rilevare che l'appello principale proposto da è ammissibile sotto il profilo della sua Parte_1
tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel
5 periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data
12-6-2017 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327
c.p.c., che, quando la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente,
decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che nel caso di specie è
avvenuta in data 14-12-2016.
Pertanto, l'appello principale proposto da deve essere Parte_1
considerato tempestivo.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità
e di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
6 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi,
ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto non compiutamente provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore in primo grado ed ha ritenuto sussistente il caso fortuito quale scriminante della responsabilità del custode prevista dall'articolo 2051 c.c.), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello principale proposto da deve ritenersi Parte_1
ammissibile anche sotto tale ulteriore profilo e deve essere esaminato nel merito.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta da Parte_1
avverso la sentenza n. 675/2016 emessa in data 14-12-2016, con la quale il
Giudice di pace di Potenza ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso formulata nei confronti dell in quanto gestore della strada sulla quale CP_1
il sinistro si era verificato, sul presupposto che, da un lato, nel corso del giudizio fosse stata raggiunta la prova che il verificarsi del fatto dannoso fosse ascrivibile alla condotta imprudente tenuta dallo stesso danneggiato, che non aveva evitato l'impatto con lo pneumatico, come aveva fatto il veicolo che lo precedeva, sicchè
il suo comportamento aveva interrotto il nesso causale fra il fatto (presenza dello pneumatico sulla sede stradale) ed evento, e, dall'altro, in ogni caso, l'attore non avesse fornito la prova dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito all'impatto con lo pneumatico, essendosi limitato a produrre soltanto una perizia
7 estimativa dei danni, che, sebbene confermata dal suo autore nel corso del giudizio, non poteva assumere valenza di prova in ordine al rapporto di causalità
fra i danni quantificati e i fatti di causa.
Ritiene questo Giudice che, in attuazione del principio della ragione più liquida,
deve essere esaminato prioritariamente il motivo con il quale Parte_1
lamenta l'erroneo riconoscimento del difetto di prova in ordine al rapporto di causalità fra il danneggiamento dell'autovettura e l'impatto con lo pneumatico,
dal momento che la pronuncia emessa dal Giudice di prime cure di rigetto della domanda dallo stesso proposta è incentrata su una duplice motivazione, ciascuna idonea di per sé a sorreggere la decisione: da un lato, la configurabilità del caso fortuito idonea ad interrompere il nesso causale fra la res in custodia e l'evento dannoso e, dall'altro, l'assenza di prova in ordine al danno riportato dal veicolo.
L'applicazione del principio della ragione più liquida, non espressamente positivizzato, ma desunto in via ermeneutica dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione, implica che la questione al vaglio del Giudice possa essere decisa anche rispondendo ad una domanda che, seppur logicamente subordinata, risulti assorbente e renda inutile la trattazione delle ulteriori questioni. La Corte di cassazione a Sezioni unite ha dato attuazione al suddetto principio, affermando che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”
desumibile dagli articoli 24 e 111 della Costituzione deve ritenersi consentito al
Giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 9936 del 2014) e precisando che il principio della “ragione più
liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle
8 esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più rapida soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre:
pertanto, la giurisprudenza di legittimità riconosce natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria scala delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di tale strumento, idoneo ad accelerare la decisione e, dunque, a consentire il rispetto della ragionevole durata del processo.
Tanto premesso, il Giudice di pace ha ritenuto che non avesse Parte_1
adempiuto all'onere della prova su di lui gravante, non avendo fornito la prova dei danni riportati dalla sua autovettura in seguito all'urto con lo pneumatico presente sul manto stradale sul presupposto che la perizia estimativa in atti, benchè
asseverata dal suo autore, escusso come testimone nel corso del giudizio, non fosse idonea a dimostrare la riconducibilità dei danni ivi quantificati al fatto dannoso oggetto del giudizio.
Premesso che nel corso del giudizio di primo grado l ha contestato in CP_1
modo specifico la riconducibilità dei danni indicati nella perizia estimativa prodotta dall'attore all'impatto con lo pneumatico, deducendo in particolare che non tutti i suddetti danni apparivano compatibili con il fatto che dopo il sinistro il veicolo di proprietà dell'attore fosse ancora marciante, tanto che non era stato necessario l'intervento dei Carabinieri né quello del carro-attrezzi, sicchè il comportamento dell'Ente gestore della strada non si è risolto in una relevatio ab
onere probandi in favore del danneggiato, appare condivisibile il percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure, che, ritenendo correttamente gravato il danneggiato dall'onere di dimostrare il danneggiamento del veicolo e la sua riconducibilità sul piano causale al fatto dannoso, ha escluso che potesse essere considerata idonea a fornire la dimostrazione dell'esistenza del danno
9 lamentato e del nesso causale fra lo stesso e l'impatto con lo pneumatico la perizia estimativa con la quale sono state quantificate le spese per la riparazione dell'autovettura danneggiata prodotta dall'attore e, ritenuto sprovvisto di prova uno dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, ha rigettato la domanda proposta dal danneggiato.
Infatti, il teste escusso nel corso del giudizio ha riferito di un generico danneggiamento dell'autovettura in seguito all'urto con lo pneumatico (si vedano le dichiarazioni rese dalla teste riportata nel verbale di Testimone_1
udienza del 14-10-2016) e a tale quadro probatorio insufficiente non poteva supplire la consulenza tecnica di parte, la quale non ha pieno valore probatorio,
ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, dal momento che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n.
33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), e in ogni caso, se la perizia stragiudiziale può essere utilizzata ai fini della decisione quale elemento indiziario in ordine al quantum della pretesa risarcitoria azionata, a condizione che sia circostanziata e contenga dati tecnici verificabili e corretti, alla valutazione operata dal consulente di parte non può di certo essere attribuita alcuna efficacia sul piano probatorio in ordine alla riconducibilità sul piano causale del danno, la cui quantificazione è operata nella relazione di stima, all'evento dannoso, dal momento che il nesso causale non può costituire oggetto dell'accertamento operato necessariamente ex post dal consulente di parte.
Il Giudice di pace ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi di carattere generale, ritenendo il materiale probatorio a sua disposizione inidoneo a fornire la prova del danno all'autovettura di proprietà dell'attore e della sua riconducibilità all'impatto con lo pneumatico presente sulla sede stradale.
10 Ne consegue che, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza sollevati dall'appellante e attinenti alla riconducibilità dell'evento dannoso alla responsabilità dell'Ente gestore della strada, l'appello principale proposto da appare infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente l CP_1
ha chiesto che l'appellante venisse condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado e, quindi, avendo avanzato richiesta di riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice di pace nella parte in cui ha compensato fra le parti le spese processuali, ha proposto appello incidentale.
Premesso che anche l'appello incidentale deve contenere l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, che sono richiesti dall'articolo 342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dall'articolo 54 comma 1 lettera 0a) del decreto-legge n.
83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 e vigente al momento della instaurazione del presente giudizio) e che sono finalizzati a consentire l'individuazione non soltanto delle parti della sentenza di cui l'appellante in via incidentale chiede il riesame, ma anche delle ragioni della relativa doglianza, circoscrivendo il thema decidendum devoluto al Giudice di appello, nel caso che ci occupa l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante in via incidentale non ha specificato i motivi dell'impugnazione.
Infatti, pur avendo indicato il capo della sentenza di cui intende ottenere la riforma (il capo relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio),
l'appellante in via incidentale non ha enunciato censure puntuali e determinate in ordine alle argomentazioni che hanno indotto il Giudice di primo grado a compensare interamente fra le parti le spese processuali relative al giudizio di
11 primo grado e non ha allegato l'esistenza di errori del Giudice di prime cure in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato.
Pertanto, l'appello incidentale proposto dall deve essere dichiarato CP_1
inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello, ricorre il presupposto della soccombenza reciproca per compensarle interamente fra le parti.
Al rigetto dell'appello principale e alla dichiarazione di inammissibilità
dell'appello incidentale proposto dall consegue la pronuncia di cui CP_1
all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo
1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 12-6-2017, da avverso la Parte_1
sentenza n. 675/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 14-12-2016,
nonché sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2-10-2017, dall ogni contraria istanza, eccezione e CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall CP_1
12 - rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello principale e all'appello incidentale proposto dall' CP_1
Potenza, 16-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2307/2017 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Claudio Riccio in Parte_1
virtù di mandato a margine dell'atto di appello e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE PRINCIPALE -
E
in persona del procuratore speciale, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Antonio Marino e dall'avv. Maria Carmela Verrastro in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore e domiciliato presso la sede dell'Ente - Area Compartimentale Basilicata;
- APPELLATO/APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
1 sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 7-3-2016 agiva in Parte_1
giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei confronti dell al fine CP_1
di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa del danneggiamento del veicolo di sua proprietà provocato da un'anomalia presente sulla sede stradale.
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 2-9-2013, alle ore 20,15 circa, percorreva alla guida dell'autovettura Alfa
Romeo targata BX589MP di sua proprietà la in direzione Taranto;
CP_2
- giunta all'altezza del Park Hotel di Potenza, l'autovettura da lui condotta era stata danneggiata in seguito all'impatto con uno pneumatico presente sulla sede stradale, non visibile e non prevedibile, sicchè l'urto era stato inevitabile;
- in seguito all'impatto con lo pneumatico l'autovettura Alfa Romeo aveva riportato danni al paraurti anteriore, al radiatore, alla marmitta e a tutta la parte sinistra;
- i suddetti danni erano stati quantificati in complessivi euro 3.747,46 nella perizia tecnico-modale eseguita dal perito dott. ; Persona_1
2 - la richiesta di risarcimento del danno inoltrata all in quanto Ente CP_1
tenuto alla manutenzione del tratto di strada sul quale si era verificato l'incidente,
non aveva avuto riscontro positivo, in quanto l in seguito CP_1
all'acquisizione della documentazione richiesta, aveva ritenuto che il sinistro fosse riconducibile al fatto del terzo.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, previo accertamento della responsabilità esclusiva dell nella causazione del sinistro ai sensi CP_1
dell'articolo 2043 c.c. o dell'articolo 2051 c.c., la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 3.747,46 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale oppure del diverso importo, maggiore o minore, ritenuto di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 3-5-2016 si costituiva in giudizio l la quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza per CP_1
territorio del Giudice adito e nel merito chiedeva il rigetto della domanda;
in particolare, l'Ente convenuto contestava il verificarsi del fatto dannoso, allegando che nessuna autorità amministrativa era stata chiamata ad intervenire e che la Sala
Operativa Compartimentale dell era stata avvisata della presenza di CP_1
uno pneumatico sulla sede stradale soltanto circa un'ora dopo il sinistro in cui sarebbe stato coinvolto l'attore; contestava, poi, la propria legittimazione passiva,
deducendo che lo pneumatico presente sulla sede stradale verosimilmente era stato lasciato da un veicolo in transito sulla strada poco tempo prima dell'evento dannoso e integrava un'alterazione imprevedibile e inevitabile dello stato dei luoghi e, quindi, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del gestore
ex articolo 2051 c.c.; negava, poi, la configurabilità della responsabilità da cose in custodia in considerazione dell'estensione della rete stradale e autostradale gestita;
inoltre, deduceva che - in considerazione delle caratteristiche del tratto di strada
3 percorso dal veicolo danneggiato e delle dimensioni dello pneumatico presente sulla sede stradale - la presenza di un ostacolo sulla carreggiata non avrebbe potuto costituire un pericolo occulto caratterizzato dalla non visibilità e dalla imprevedibilità; contestava, infine, la quantificazione del danno richiesto anche sotto il profilo del difetto di prova.
Nel corso del giudizio veniva rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall e in seguito all'espletamento della prova testimoniale CP_1
ammessa, il Giudice di pace di Potenza pronunciava la sentenza n. 675/2016
depositata in data 14-12-2016, nella quale rigettava la domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell e compensava Parte_1 CP_1
interamente fra le parti le spese processuali.
Con atto di citazione notificato in data 12-6-2017 proponeva Parte_1
appello contro la suddetta pronuncia, censurando la sentenza impugnata sotto un duplice profilo:
1) difetto di motivazione nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva ritenuto provata la dinamica dell'incidente e l'ammontare dei danni subiti, ma aveva escluso il rapporto di causalità fra il fatto e l'evento sulla base di un'errata interpretazione della deposizione resa dal testimone escusso all'udienza del 14-10-
2017;
2) difetto di motivazione nella parte in cui il Giudice di pace aveva ritenuto che dalla deposizione resa dal teste escusso all'udienza del 14-10-2016 era emerso un comportamento imprudente del danneggiato, laddove, invece, la circostanza riferita dal testimone che il veicolo che precedeva l'autovettura Alfa Romeo di sua proprietà avesse evitato lo pneumatico presente sulla carreggiata dimostrava proprio che l'ostacolo non era visibile, anche perché il fatto dannoso si era
4 verificato in un giorno di Settembre alle ore 20,15 circa e, quindi, quando era quasi buio.
Alla luce di tali motivi di impugnazione, chiedeva che, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata e in accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti dell quest'ultima venisse condannata al CP_1
pagamento in suo favore della somma complessiva di euro 3.747,46, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria dalla data dell'incidente fino al soddisfo, e al pagamento delle spese processuali relative al doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2-10-2017 si costituiva in giudizio l che in via preliminare eccepiva la nullità e CP_1
l'inammissibilità dell'appello proposto da per violazione Parte_1
dell'articolo 342 c.p.c. e nel merito chiedeva il rigetto dell'impugnazione, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Preliminarmente rispetto all'esame del merito occorre rilevare che l'appello principale proposto da è ammissibile sotto il profilo della sua Parte_1
tempestività.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009,
applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è
stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel
5 periodo feriale compreso fra l'1 e il 31 Agosto) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Nel caso di specie l'appello è stato proposto con atto di citazione notificato in data
12-6-2017 e, quindi, nel rispetto del termine semestrale previsto dall'articolo 327
c.p.c., che, quando la pronuncia non è stata notificata alla parte soccombente,
decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata, che nel caso di specie è
avvenuta in data 14-12-2016.
Pertanto, l'appello principale proposto da deve essere Parte_1
considerato tempestivo.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di nullità
e di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dall'appellato sotto il profilo della violazione della disposizione dettata dall'articolo 342 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio.
La giurisprudenza formatasi sul nuovo testo dell'articolo 342 c.p.c. ha accolto un'interpretazione non formalistica della nuova disciplina, prevedendo che gli articoli 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel
senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice. Resta, tuttavia, escluso, in
considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o
6 che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado (Corte di cassazione n. 27199 del 2017 e nello stesso senso ex plurimis Corte di cassazione n. 10916 del 2017).
Sulla scia di tale opzione ermeneutica da cui non vi sono ragioni per discostarsi,
ritiene questo Giudice che nel caso che ci occupa la lettura dell'atto di appello consenta di individuare non soltanto le parti della sentenza impugnata oggetto di contestazione (nella parte in cui il Giudice di pace ha ritenuto non compiutamente provati i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata dall'attore in primo grado ed ha ritenuto sussistente il caso fortuito quale scriminante della responsabilità del custode prevista dall'articolo 2051 c.c.), ma anche le relative doglianze, da cui peraltro può agevolmente evincersi la confutazione del percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado.
Pertanto, l'appello principale proposto da deve ritenersi Parte_1
ammissibile anche sotto tale ulteriore profilo e deve essere esaminato nel merito.
Il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnazione proposta da Parte_1
avverso la sentenza n. 675/2016 emessa in data 14-12-2016, con la quale il
Giudice di pace di Potenza ha rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso formulata nei confronti dell in quanto gestore della strada sulla quale CP_1
il sinistro si era verificato, sul presupposto che, da un lato, nel corso del giudizio fosse stata raggiunta la prova che il verificarsi del fatto dannoso fosse ascrivibile alla condotta imprudente tenuta dallo stesso danneggiato, che non aveva evitato l'impatto con lo pneumatico, come aveva fatto il veicolo che lo precedeva, sicchè
il suo comportamento aveva interrotto il nesso causale fra il fatto (presenza dello pneumatico sulla sede stradale) ed evento, e, dall'altro, in ogni caso, l'attore non avesse fornito la prova dei danni subiti dalla propria autovettura in seguito all'impatto con lo pneumatico, essendosi limitato a produrre soltanto una perizia
7 estimativa dei danni, che, sebbene confermata dal suo autore nel corso del giudizio, non poteva assumere valenza di prova in ordine al rapporto di causalità
fra i danni quantificati e i fatti di causa.
Ritiene questo Giudice che, in attuazione del principio della ragione più liquida,
deve essere esaminato prioritariamente il motivo con il quale Parte_1
lamenta l'erroneo riconoscimento del difetto di prova in ordine al rapporto di causalità fra il danneggiamento dell'autovettura e l'impatto con lo pneumatico,
dal momento che la pronuncia emessa dal Giudice di prime cure di rigetto della domanda dallo stesso proposta è incentrata su una duplice motivazione, ciascuna idonea di per sé a sorreggere la decisione: da un lato, la configurabilità del caso fortuito idonea ad interrompere il nesso causale fra la res in custodia e l'evento dannoso e, dall'altro, l'assenza di prova in ordine al danno riportato dal veicolo.
L'applicazione del principio della ragione più liquida, non espressamente positivizzato, ma desunto in via ermeneutica dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione, implica che la questione al vaglio del Giudice possa essere decisa anche rispondendo ad una domanda che, seppur logicamente subordinata, risulti assorbente e renda inutile la trattazione delle ulteriori questioni. La Corte di cassazione a Sezioni unite ha dato attuazione al suddetto principio, affermando che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”
desumibile dagli articoli 24 e 111 della Costituzione deve ritenersi consentito al
Giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Corte di cassazione
Sezioni Unite n. 9936 del 2014) e precisando che il principio della “ragione più
liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle
8 esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della Costituzione, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più rapida soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre:
pertanto, la giurisprudenza di legittimità riconosce natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria scala delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di tale strumento, idoneo ad accelerare la decisione e, dunque, a consentire il rispetto della ragionevole durata del processo.
Tanto premesso, il Giudice di pace ha ritenuto che non avesse Parte_1
adempiuto all'onere della prova su di lui gravante, non avendo fornito la prova dei danni riportati dalla sua autovettura in seguito all'urto con lo pneumatico presente sul manto stradale sul presupposto che la perizia estimativa in atti, benchè
asseverata dal suo autore, escusso come testimone nel corso del giudizio, non fosse idonea a dimostrare la riconducibilità dei danni ivi quantificati al fatto dannoso oggetto del giudizio.
Premesso che nel corso del giudizio di primo grado l ha contestato in CP_1
modo specifico la riconducibilità dei danni indicati nella perizia estimativa prodotta dall'attore all'impatto con lo pneumatico, deducendo in particolare che non tutti i suddetti danni apparivano compatibili con il fatto che dopo il sinistro il veicolo di proprietà dell'attore fosse ancora marciante, tanto che non era stato necessario l'intervento dei Carabinieri né quello del carro-attrezzi, sicchè il comportamento dell'Ente gestore della strada non si è risolto in una relevatio ab
onere probandi in favore del danneggiato, appare condivisibile il percorso argomentativo seguito dal Giudice di prime cure, che, ritenendo correttamente gravato il danneggiato dall'onere di dimostrare il danneggiamento del veicolo e la sua riconducibilità sul piano causale al fatto dannoso, ha escluso che potesse essere considerata idonea a fornire la dimostrazione dell'esistenza del danno
9 lamentato e del nesso causale fra lo stesso e l'impatto con lo pneumatico la perizia estimativa con la quale sono state quantificate le spese per la riparazione dell'autovettura danneggiata prodotta dall'attore e, ritenuto sprovvisto di prova uno dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria azionata, ha rigettato la domanda proposta dal danneggiato.
Infatti, il teste escusso nel corso del giudizio ha riferito di un generico danneggiamento dell'autovettura in seguito all'urto con lo pneumatico (si vedano le dichiarazioni rese dalla teste riportata nel verbale di Testimone_1
udienza del 14-10-2016) e a tale quadro probatorio insufficiente non poteva supplire la consulenza tecnica di parte, la quale non ha pieno valore probatorio,
ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, dal momento che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n.
33503 del 2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), e in ogni caso, se la perizia stragiudiziale può essere utilizzata ai fini della decisione quale elemento indiziario in ordine al quantum della pretesa risarcitoria azionata, a condizione che sia circostanziata e contenga dati tecnici verificabili e corretti, alla valutazione operata dal consulente di parte non può di certo essere attribuita alcuna efficacia sul piano probatorio in ordine alla riconducibilità sul piano causale del danno, la cui quantificazione è operata nella relazione di stima, all'evento dannoso, dal momento che il nesso causale non può costituire oggetto dell'accertamento operato necessariamente ex post dal consulente di parte.
Il Giudice di pace ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi di carattere generale, ritenendo il materiale probatorio a sua disposizione inidoneo a fornire la prova del danno all'autovettura di proprietà dell'attore e della sua riconducibilità all'impatto con lo pneumatico presente sulla sede stradale.
10 Ne consegue che, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza sollevati dall'appellante e attinenti alla riconducibilità dell'evento dannoso alla responsabilità dell'Ente gestore della strada, l'appello principale proposto da appare infondato e deve essere rigettato. Parte_1
Nella comparsa di costituzione e risposta depositata tempestivamente l CP_1
ha chiesto che l'appellante venisse condannato al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado e, quindi, avendo avanzato richiesta di riforma parziale della sentenza emessa dal Giudice di pace nella parte in cui ha compensato fra le parti le spese processuali, ha proposto appello incidentale.
Premesso che anche l'appello incidentale deve contenere l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, che sono richiesti dall'articolo 342 c.p.c. (nella formulazione introdotta dall'articolo 54 comma 1 lettera 0a) del decreto-legge n.
83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 e vigente al momento della instaurazione del presente giudizio) e che sono finalizzati a consentire l'individuazione non soltanto delle parti della sentenza di cui l'appellante in via incidentale chiede il riesame, ma anche delle ragioni della relativa doglianza, circoscrivendo il thema decidendum devoluto al Giudice di appello, nel caso che ci occupa l'appello incidentale deve essere dichiarato inammissibile, in quanto l'appellante in via incidentale non ha specificato i motivi dell'impugnazione.
Infatti, pur avendo indicato il capo della sentenza di cui intende ottenere la riforma (il capo relativo alla regolamentazione delle spese del giudizio),
l'appellante in via incidentale non ha enunciato censure puntuali e determinate in ordine alle argomentazioni che hanno indotto il Giudice di primo grado a compensare interamente fra le parti le spese processuali relative al giudizio di
11 primo grado e non ha allegato l'esistenza di errori del Giudice di prime cure in connessione causale con la pretesa ingiustizia del provvedimento impugnato.
Pertanto, l'appello incidentale proposto dall deve essere dichiarato CP_1
inammissibile.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di appello, ricorre il presupposto della soccombenza reciproca per compensarle interamente fra le parti.
Al rigetto dell'appello principale e alla dichiarazione di inammissibilità
dell'appello incidentale proposto dall consegue la pronuncia di cui CP_1
all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo
1 comma 17 della legge n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 12-6-2017, da avverso la Parte_1
sentenza n. 675/2016 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 14-12-2016,
nonché sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2-10-2017, dall ogni contraria istanza, eccezione e CP_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dall CP_1
12 - rigetta l'appello principale proposto da;
Parte_1
- compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater
del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello principale e all'appello incidentale proposto dall' CP_1
Potenza, 16-4-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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