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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 2980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2980 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2567/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
17/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2567/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ambrogi;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione a patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto del 13/2/2024 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (atteso che “il ricorso - proposto avverso una decisione di diniego
1 per manifesta infondatezza ex art. 32, comma 1, del d.lgs 25/2008 adottata dalla
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani- è stato interamente rigettato” (vedi decreto di revoca in atti); considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato che il ricorrente deduce la contraddittorietà del decreto di revoca, rispetto all'esito del ricorso in cui il Tribunale non ha dichiarato la manifesta infondatezza dello stesso, ma ha, al contrario, riconosciuto la complessità della vicenda e compensato, altresì, le spese del giudizio;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
considerato che
ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, 122 e 136 del d.P.R. 115/2002, la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere disposta, sia in caso di dolo o colpa grave, sia in caso di insussistenza dei presupposti per l'ammissione (ovvero quando le ragioni del cittadino non abbiente risultino manifestamente infondate); considerato che, con riferimento in particolare alle controversie in materia di protezione internazionale, a norma del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 35 bis, comma 17 - allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla
Commissione territoriale ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 32, comma 1, lett. b-bis - il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2; rilevato che la Suprema Corte ha chiarito che “la disciplina del patrocinio a spese delle Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa;
la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della
2 revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda”(Cass. Ordinanza n. 20002/2020); rilevato che, nel caso in specie, il giudice ha fondato la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mediante espresso richiamo al ricorso “interamente rigettato”; rilevato tuttavia che il Tribunale di Palermo - nel rigettare il ricorso proposto da avverso il provvedimento emesso dalla Parte_1
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Trapani del 30.3.2022 - ha disposto che “sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio” (cfr. decreto del 13/2/2024); e che, contrariamente a quanto argomentato nel decreto di liquidazione opposto, il Tribunale non ha ritenuto le pretese del ricorrente manifestamente infondate;
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto del
13/02/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, debba essere annullato, con conseguente conferma del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Pt_1
[...] ritenuto, altresì, che va riconosciuto il compenso all'avv. Carlo Ambrogi, quale difensore di nella misura di € 1.178,00 (già ridotta ex Parte_1
art. 130 DPR 115/2002), oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre
IVA e cassa avvocati così determinata: competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa: indeterminabile - complessità bassa, valori minimi e senza fase decisionale (atteso che in data 18/9/2023, l'avv.
Ambrogi ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio); rilevato che “l'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale” (Cass. Ordinanza n. 35691/2022); considerato, infine, che le spese del presente giudizio tra opponente e seguono la soccombenza e si liquidano come da Controparte_1
3 separato provvedimento, stante l'ammissione di al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in data 13/2/2024, annulla il decreto impugnato nella parte in cui viene revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di e, per l'effetto, liquida a beneficio dell'Avv. Carlo Ambrogi, a Parte_1
titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta nel procedimento
RG n. 6337/2022 quale difensore del nominato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 5/5/2022, la somma di € 1.178,00.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente ammesso al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato.
Palermo, 1/07/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
17/4/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2567/2024 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Ambrogi;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di revoca dell'ammissione a patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto del 13/2/2024 con cui il Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, ha revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (atteso che “il ricorso - proposto avverso una decisione di diniego
1 per manifesta infondatezza ex art. 32, comma 1, del d.lgs 25/2008 adottata dalla
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trapani- è stato interamente rigettato” (vedi decreto di revoca in atti); considerato che il non si è costituito, sebbene Controparte_1
ritualmente citato;
sicché va dichiarata la sua contumacia;
rilevato che il ricorrente deduce la contraddittorietà del decreto di revoca, rispetto all'esito del ricorso in cui il Tribunale non ha dichiarato la manifesta infondatezza dello stesso, ma ha, al contrario, riconosciuto la complessità della vicenda e compensato, altresì, le spese del giudizio;
ritenuto che
il ricorso sia fondato;
considerato che
ai sensi del combinato disposto degli artt. 74, 122 e 136 del d.P.R. 115/2002, la revoca del provvedimento di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato può essere disposta, sia in caso di dolo o colpa grave, sia in caso di insussistenza dei presupposti per l'ammissione (ovvero quando le ragioni del cittadino non abbiente risultino manifestamente infondate); considerato che, con riferimento in particolare alle controversie in materia di protezione internazionale, a norma del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25, art. 35 bis, comma 17 - allorché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla
Commissione territoriale ai sensi dell'art. 29 e dell'art. 32, comma 1, lett. b-bis - il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 82, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui al predetto decreto, art. 74, comma 2; rilevato che la Suprema Corte ha chiarito che “la disciplina del patrocinio a spese delle Stato nei giudizi in materia di protezione internazionale è regolata dal principio generale per cui costituisce motivo di revoca dell'ammissione, sia l'avere agito o resistito in giudizio con dolo o colpa grave, sia la rivalutazione giudiziale dell'iniziale giudizio prognostico sulla manifesta infondatezza della pretesa;
la specifica previsione di cui all'art. 35 bis, comma 17, del d.lgs. n. 25 del 2008 va intesa, pertanto, nel senso che è da ritenere sufficiente, ai fini della
2 revoca, il richiamo operato dal giudice del merito alle ragioni dell'infondatezza della domanda”(Cass. Ordinanza n. 20002/2020); rilevato che, nel caso in specie, il giudice ha fondato la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, mediante espresso richiamo al ricorso “interamente rigettato”; rilevato tuttavia che il Tribunale di Palermo - nel rigettare il ricorso proposto da avverso il provvedimento emesso dalla Parte_1
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale di Trapani del 30.3.2022 - ha disposto che “sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento e l'incertezza interpretativa della normativa e delle fonti anche sovranazionali, per compensare integralmente le spese del giudizio” (cfr. decreto del 13/2/2024); e che, contrariamente a quanto argomentato nel decreto di liquidazione opposto, il Tribunale non ha ritenuto le pretese del ricorrente manifestamente infondate;
ritenuto, pertanto, che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto del
13/02/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, debba essere annullato, con conseguente conferma del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di Pt_1
[...] ritenuto, altresì, che va riconosciuto il compenso all'avv. Carlo Ambrogi, quale difensore di nella misura di € 1.178,00 (già ridotta ex Parte_1
art. 130 DPR 115/2002), oltre rimborso spese generali in ragione del 15% oltre
IVA e cassa avvocati così determinata: competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale, valore della causa: indeterminabile - complessità bassa, valori minimi e senza fase decisionale (atteso che in data 18/9/2023, l'avv.
Ambrogi ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio); rilevato che “l'ammissione della parte al beneficio del gratuito patrocinio si estende al procedimento di opposizione alla revoca del beneficio, costituendo quest'ultimo un procedimento derivato, accidentale, ma comunque connesso al processo principale” (Cass. Ordinanza n. 35691/2022); considerato, infine, che le spese del presente giudizio tra opponente e seguono la soccombenza e si liquidano come da Controparte_1
3 separato provvedimento, stante l'ammissione di al patrocinio Parte_1
a spese dello Stato.
P.Q.M.
Nella contumacia del , qui dichiarata, in riforma Controparte_1
del decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in data 13/2/2024, annulla il decreto impugnato nella parte in cui viene revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di e, per l'effetto, liquida a beneficio dell'Avv. Carlo Ambrogi, a Parte_1
titolo di compensi professionali per l'attività difensiva svolta nel procedimento
RG n. 6337/2022 quale difensore del nominato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 5/5/2022, la somma di € 1.178,00.
Dispone che la cancelleria trasmetta al competente ufficio finanziario copia del presente provvedimento e provveda agli ulteriori adempimenti di rito.
Dispone come da separato provvedimento in ordine al regolamento delle spese di lite in favore del ricorrente ammesso al patrocinio a Parte_1
spese dello Stato.
Palermo, 1/07/2025.
Il Giudice
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