Articolo 729 del Codice della navigazione
Articolo 731Articolo 730
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 729.
(Rimozione di relitti).

Nel caso di caduta di un aeromobile entro il perimetro di un ((aeroporto)) della circoscrizione, il ENAC ordina al proprietario di provvedere a proprie spese alla rimozione dei relitti, fissando il termine per l'esecuzione.

Se il proprietario non esegue l'ordine nel termine fissato, l'autorita' provvede d'ufficio alla rimozione e alla vendita dei relitti per conto dello Stato. Se il ricavato della vendita non e' sufficiente a coprire le spese, il proprieterio e' tenuto a corrispondere allo Stato la differenza.

Quando il ricavato della vendita dei relitti supera le spese, sulla differenza concorrono i creditori privilegiati e ipotecari sull'aeromobile.

Nei casi di urgenza l'autorita' puo' senz'altro provvedere d'ufficio per conto e a spese del proprietario.
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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