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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 6056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6056 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI IM SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite n. 891/2021 e 3295/2021 R.G. promosse da Parte
, impresa individuale nella persona del suo titolare sig.ra Controparte_1 CP_1
Par
e , impresa individuale nella persona del suo titolare sig.
[...] Parte_2
, rappresentate e difese dall'avv. Maragna Nicola;
Parte_2
ATTRICI contro
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Opilio Laura, Patania Maria
IZ e ON RT;
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Il procuratore delle parti attrici nelle cause riunite ha concluso con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive d'udienza per precisazione delle conclusioni, depositate il 23.10.2024, chiedendo:
“In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria, al fine di:
- in via principale ordinare la sostituzione del CTU con altro professionista, il quale dovrà procedere a rispondere ai quesiti già formulati, come integrati alla luce delle note e relativi allegati depositate dalla scrivente difesa in vista delle udienze del 12.09.2023, 15.11.2023,
17.01.2024, 05.06.2024, che qui si intendono integralmente richiamate;
- in subordine: ordinare che il CTU venga chiamato a chiarimenti sui profili evidenziati dal
CTP e venga ordinata una integrazione della relazione, perché il CTU risponda CP_1 adeguatamente a tutte le osservazioni del CTP come analiticamente chiarito nelle CP_1 note e relativi allegati depositate dalla scrivente difesa in vista delle udienze del
1 12.09.2023, 15.11.2023, 17.01.2024, 05.06.2024, che qui si intendono integralmente richiamate;
- in ogni caso: si insiste per la prosecuzione dell'istruttoria con l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n.n. 2 e 3, che di seguito vengono riproposte.
Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “Vero che”: […]
***
Nel merito:
1. Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto del 9.3.2021 n.
489/2021 - 35/2021 R.G, emesso dal Tribunale di Venezia, perché infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti, conseguentemente, accertarsi e Part Part dichiararsi che nulla è dovuto da e da AG. a Controparte_1 Parte_2
. Controparte_2
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_2
Part
alle obbligazioni assunte con il contratto concluso con
[...] CP_1
datato 25.02.2019 e con il successivo accordo del 31.07.2020 e per l'effetto
[...] condannare parte convenuta a:
- fornire i certificati di superamento dei test previsti da contratto;
- fornire il certificato di “prova della prestazione dell'impianto di biogas” come previsto da contratto.
- migliorare il sistema di pompaggio dell'impianto;
- riparare l'agitatore di una vasca;
3. Accertati gli inadempimenti di alle obbligazioni di cui ai contratti inter partes CP_2
(contratti datati 25.02.2019 e accordo del 31.07.2020), i vizi e le difformità delle opere eseguite, nonché i danni patiti dall'attrice per i ritardi nell'esecuzione dei lavori, accertare Part e dichiarare il diritto di a ottenere una riduzione del prezzo, pari Controparte_1 alle somme che dovrebbero essere ancora dovute a in base agli accordi CP_2
Part contrattuali, e per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto da a Controparte_1
. Controparte_2
4. Accertare e dichiarare i gravi vizi e difformità nell'esecuzione delle opere di cui ai contratti sottoscritti e accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
Part
per tutti i danni subiti da e i costi Controparte_2 Controparte_1 sostenuti, per tutti i motivi dedotti in atti.
2
5. Condannare al risarcimento di Controparte_2
Part tutti i danni subiti e subendi da AG. ZA NA -inclusi: - la penale prevista in contratto, anche per il ritardo;
- i maggiori costi sostenuti per l'esecuzione di opere previste in contratto e non realizzate;
i maggiori costi sostenuti per l'esecuzione di opere in ritardo dovuto a parte convenuta;
- i maggiori costi sostenuti per interventi di manutenzione;
- ogni altro costo e spesa sostenuti per effetto della mancata realizzazione a regola d'arte dell'impianto - come meglio specificati in atti e che si quantificano in quantomeno €.
570.339,33 (da aggiornare al momento della decisione) oltre interessi moratori dalla domanda sino al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'effettiva operatività dell'impianto Part 6. Accertare e dichiarare che le garanzie rilasciate e sottoscritte da Controparte_3
Part
e all'atto della sottoscrizione del contratto del
[...] Parte_3
25.2.2019 non sono valide e efficaci, non essendosi verificate le condizioni previste per la loro escussione, per tutti i motivi dedotti nel presente atto.
7. Rigettare perché inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto tutte le domanda proposte da . Controparte_2
8. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge”.
I procuratori di parte convenuta nelle cause riunite hanno concluso con note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. sostitutive d'udienza per precisazione delle conclusioni, depositate il 22.10.2024, chiedendo:
“Voglio l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere: in via principale e nel merito: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto R.G. 35/2021, emesso in data 9 marzo 2021 dal Tribunale Civile di Venezia ed, in ogni caso, condannare le opponenti al pagamento della somma di € 411.850,00, oltre interessi e spese;
accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia inadempimento e/o responsabilità in capo alla nonché la validità ed efficacia delle garanzie rilasciate dalle aziende CP_2 opponenti e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avversarie nei vari punti articolati nelle conclusioni dell'atto di citazione e dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto inammissibili, infondate e comunque sfornite di prova;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione, anche solo parziale, della responsabilità della accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attrice ai sensi CP_2
3 dell'art. 1227 c.c. per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, escludere il risarcimento da parte della CP_2 in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale, sia diretta che contraria, come già articolata nelle memorie ex art. 183, comma vi, n. 2 e n. 3, c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Parti attrici, in entrambi i procedimenti, poi riuniti, sono Az. AG. e AG. CP_1
. Parte_2
Il procedimento iscritto a R.G. n. 3295/2021 ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 489/2021 (R.G. n. 35/2021) del 9.3.2021, con il quale il presente Tribunale ha ingiunto alle odierne attrici il pagamento in favore di gmbh di Controparte_2
€ 411.850,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
L'ingiunzione di pagamento si riferirebbe al mancato saldo delle fatture n. 20-03-BQ-PI001, per
€ 290.665,00, e n. 20-05-BQ-PI001165, per € 121.185,00, relative a lavori eseguiti in forza di un contratto datato 25.2.2019.
Nel proporre l'opposizione, le odierne attrici rappresentavano di avere già notificato atto di citazione volto ad accertare l'inadempimento di rispetto al medesimo contratto posto a CP_2 fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e precisavano che tale giudizio sarebbe stato iscritto al R.G. n. 891/2021.
Le attrici, pertanto, chiedevano la riunione dei procedimenti di opposizione e di contenzioso ordinario ex art. 273, secondo comma, c.p.c..
Nel procedimento di opposizione si costituiva con comparsa depositata il 13.9.2021, CP_2 contestando le ragioni attoree e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il 6.10.2021, parti opponenti depositavano 3 documenti.
A seguito di discussione in sede di prima udienza, celebrata il 7.10.2021, dato atto che parti opponenti insistevano, preliminarmente, per la riunione del procedimento a quello di cui al R.G. n.
891/2021 con prima udienza fissata per il 13.10.2021, il Giudice dell'opposizione riteneva opportuno disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per ogni statuizione sul prosieguo.
Il 13.10.2021, il Presidente di Sezione ri-assegnava il procedimento in parola al presente Giudice persona fisica e, vista la ri-assegnazione, il Sottoscritto fissava udienza in data 25.11.2021 per i medesimi incombenti del 7.10.2021 considerato il difetto di pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c.
a cura del precedente Giudice titolare.
4 All'udienza del 25.11.2021, nel procedimento R.G. n. 3295/2021, l'avvocato delle parti opponenti si opponeva all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avversaria, ritenendo l'opposizione documentale e provvedendo a elencare specificamente i documenti fondanti la stessa.
Chiedeva poi di essere autorizzato a depositare 3 mail anche del Direttore Lavori, ing. Persona_1
, per dimostrare l'esistenza delle problematiche dell'impianto di biogas in questione e
[...] chiedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
L'avvocato di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione ritenendo che controparte non avrebbe prodotto alcuna prova scritta a sostegno della propria opposizione.
Si riportava a quanto sostenuto in comparsa con riferimento alle eccezioni di controparte e chiedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
L'avvocato delle parti opponenti chiedeva poi la riunione dei procedimenti già menzionati e l'avvocato di parte opposta non si opponeva.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza dell'1.3.2022, nel procedimento R.G. n. 3295/2021, a scioglimento della riserva che precede, considerato che:
- il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato effettuato senza considerare l'esistenza di un contratto di transazione successivo al contratto e, tra l'altro, preciso e ragionato (evento tra le parti di importanza fondamentale);
- controparte avrebbe il diritto di replicare;
- non si potrebbe concedere la provvisoria esecuzione, allo stato;
- la garanzia bancaria al punto 7.3 richiederebbe la nomina congiunta di un perito per la sua escussione e non per la sua prestazione in sé e per sé (osservando che la parola escussione postula che la garanzia sia già stata fornita, all'evidenza);
- il ricorso tralascerebbe di indicare tutte le contestazioni in essere, pure richiedendo la provvisoria esecuzione (rammentando che anche dalla strategia processuale sono arguibili argomenti di prova);
- risulterebbe evidente che i due processi citati andrebbero riuniti.
Pertanto, il Giudice, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e disponeva la riunione del procedimento di opposizione R.G. n. 3295/2021 al connesso procedimento
R.G. n. 891/2021, provvedendo nel fascicolo prevenuto sulla prosecuzione dei fascicoli riuniti.
Il procedimento R.G. n. 891/2021, invece, veniva instaurato con atto di citazione datato 26.1.2021 Part dalle gr. attrici che si dolevano dell'inadempimento della società convenuta all'esecuzione del contratto datato 25.2.2019 e del successivo accordo del 31.7.2020.
In punto di fatto, le parti attrici allegavano che: Part
- avrebbe come oggetto sociale l'attività di coltivazione agricola di Controparte_1
5 cereali;
- visto l'interesse di quest'ultima a realizzare un impianto di biogas presso la propria azienda, usufruendo degli incentivi previsti dalla normativa di settore, avrebbe preso i contatti con
, società austriaca specializzata nella Controparte_2 progettazione e nella realizzazione di impianti di biogas;
Part
- all'uopo, l'1.12.2017, avrebbe stipulato con Controparte_1 Controparte_4 il contratto destinato a finanziare la costruzione di un impianto di biogas in Venezia,
[...] località Zelarino, subordinando la corresponsione del saldo all'avveramento delle condizioni ex art. 3 lett. c) del contratto di finanziamento;
Part
- il 3.9.2018, AG. ZA e avrebbero concluso un primo contratto CP_1 CP_2 mediante cui la prima avrebbe commissionato alla seconda la progettazione e la realizzazione dell'impianto di biogas per un corrispettivo pari a € 1.260.000,00, sospensivamente condizionato all'ottenimento di un finanziamento da parte della committente e della dichiarazione, da parte dell'istituto finanziatore, di conferma che il prezzo sarebbe stato versato direttamente in favore dell'appaltatrice a seguito del completamento dell'impianto;
- il 5.4.2019, le medesime parti avrebbero concluso un altro contratto, datandolo 25.2.2019, avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione del medesimo impianto per un corrispettivo pari a
€ 1.310.400,00, comprensivo di 1 anno di “service” personalizzato (v. contratto collegato di manutenzione e riparazione di pari data);
- l'art.
4.3. del contratto di appalto datato 25.2.2019 avrebbe previsto la riduzione del prezzo a fronte della verificazione di 3 distinte condizioni (versamento da parte della committente di un acconto di € 90.000,00 a entro 4 settimane dalla stipula, conclusione di un contratto di CP_2
Part service tra TE NE s.p.a. e AG. per l'impianto di biogas di Parte_2
Part quest'ultima e conclusione di un contratto di revamping tra e CP_2 Parte_2 per l'impianto di biogas di quest'ultima);
- l'avveramento delle predette condizioni avrebbe comportato la ri-determinazione del corrispettivo per l'appalto in € 1.260.000,00; Part
- sul corrispettivo dell'appalto, l gr. committente richiamava anche l'art. 5 contratto (viste le condizioni di finanziamento) e l'allegato 9 (viste le condizioni di pagamento dell'istituto bancario);
- avrebbe prestato una garanzia per 24 mesi dalla messa in funzione a freddo CP_2 dell'impianto (art. 7 contratto) in base alla quale, a fronte del riscontro di difetti sull'impianto, la committente avrebbe avuto diritto a chiedere miglioramenti, sostituzioni delle componenti o la riduzione del prezzo;
- le parti avrebbero previsto il diritto della committente a ritenere il 3% del corrispettivo pattuito, a
6 titolo di garanzia per la corretta esecuzione dell'opera e per qualsiasi reclamo, sino alla scadenza dei
24 mesi di garanzia;
- sulla verifica dell'impianto verrebbero in rilievo:
a. l'art.
7.2 contratto, che preciserebbe le modalità di esecuzione del “collaudo produzione di biogas”;
b. l'art.
7.3 contratto, che prevederebbe la “prova delle prestazioni”;
- per il caso di ritardo dell'appaltatrice nell'effettuazione della prova delle prestazioni (da effettuarsi
“non più tardi da 10 settimane dall'avvio del motore”) sarebbe stata prevista l'applicazione di una penale e, per assicurare l'obbligo di pagamento della stessa, l'appaltatrice avrebbe dovuto fornire alla committente una garanzia bancaria che, però, non avrebbe fornito;
CP_2
Part
- gr. avrebbe prestato garanzia per il mancato pagamento diretto da parte di CP_1
in favore di [v. art. 2.2.2, paragrafi a) e b), contratto] con la precisazione: CP_4 CP_2
a. che “la garanzia è valida qualora sia stata eseguita con esito positivo la prova delle prestazioni e per gli altri obblighi contrattuali sia stata stabilita la responsabilità del committente”; nonché
b. che l'appaltatrice avrebbe potuto avvalersi della garanzia “soltanto a condizione che un perito designato congiuntamente da FO e Committente confermi l'obbligazione di pagamento” (che, nel caso de quo, non sarebbe stato designato); Part Part
- AG. avrebbe prestato garanzia per gli obblighi assunti dall AG. Parte_2 committente, comunque condizionandone l'escussione al “Collaudo di Produzione di Biogas conforme al punto 7.2 del Contratto per forniture e servizi”;
- l'art. 4 contratto prevederebbe l'obbligo di AT verso la committente ad effettuare attività di assistenza, manutenzione, riparazione e ottimizzazione dell'impianto per 1 anno (v. contratto sub doc. 6 att.);
- i lavori sull'impianto di biogas avrebbero dovuto essere ultimati entro settembre 2019, tuttavia
CP_2
a. avrebbe consegnato l'opera in ritardo (“con conseguente perdita dell'incentivo dal GSE pari all'1%, per un importo di € 109.000,00”);
b. non avrebbe fornito i certificati di superamento dei test contrattualmente pattuiti ex art.
7.2 e art.
7.3 contratto.
Relativamente a tale ultimo punto, le attrici osservavano che l'assenza di un valido certificato di Par collaudo e di una prova delle prestazioni accettata dall' AG. committente giustificherebbe anche l'applicazione della penale ex art.
7.3 contratto. Part
si doleva, inoltre: Controparte_1
7 - che avrebbe interrotto “arbitrariamente” l'attività di assistenza e manutenzione in CP_2 proprio favore da aprile 2020, con conseguenti danni per circa € 25.000,00 e, comunque, ancora in corso di quantificazione;
- dell'inadempimento dell'appaltatrice al contratto di service e al contratto di appalto, atteso che alcuni lavori contrattualmente previsti non sarebbero stati eseguiti e che l'impianto presenterebbe vizi, difetti e difformità, con un conseguente danno stimato provvisoriamente in € 164.394,89;
- che ella avrebbe dovuto sostenere costi per ulteriori € 64.043,20 a causa del ritardo di CP_2 nella conclusione dei lavori;
- che dovrebbero aggiungersi € 5.042,00 più iva quali costi per i lavori eseguiti dalla ditta per CP_5 il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della fuoriuscita del digestato dal troppo pieno causato dai vizi dell'opera;
- che l'impianto presenterebbe ancora numerose problematiche di funzionamento (si precisa sin d'ora che il novero degli stessi veniva implementato con l'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo). Part Tutto ciò considerato, quantificava il totale dei danni complessivamente Controparte_1 subiti (includendo anche la penale citata) in € 513.339,33.
Sulla condotta dell'appaltatrice, poi, deduceva che, con pec del 22.6.2020, avrebbe CP_2 chiesto alle odierne attrici il pagamento di € 749.066,01 (€ 711.850,00 per il saldo del corrispettivo del contratto e € 37.216,01 per variazioni “mai autorizzate dalla committente”) e, sul punto, si doleva che tale pretesa supererebbe il corrispettivo concordato dalle parti a corpo in € 1.260.000,00.
La committente deduceva che, vana la replica all'appaltatrice (diffidandola ad ultimare l'opera commissionata, adempiere al contratto di service, eliminare a proprie spese vizi, difetti e difformità dell'opera e provvedere al risarcimento dei danni) nonché considerata la necessità di ottenere il progetto esecutivo dell'impianto elettrico, nel luglio 2020 avrebbe instaurato delle trattative per la definizione bonaria della vicenda. Part A conclusione delle trattative, AG. e avrebbero sottoscritto CP_1 CP_2
l'accordo del 31.7.2020.
Ciononostante, secondo la prospettazione attorea, l'appaltatrice sarebbe risultata inadempiente anche a quanto ivi pattuito, salvo che per la consegna del progetto dell'impianto elettrico. Part A conclusione della propria rappresentazione in fatto, le attrici rappresentavano che CP_1 avrebbe versato a € 890.000,00, a titolo di acconto sul corrispettivo CP_1 CP_2
(“senza che tali pagamenti potessero costituire riconoscimento alcuno o rinuncia alle proprie pretese”).
Allegavano, quindi, che del corrispettivo complessivo di € 1.260.000,00 risulterebbero ancora da
8 corrispondere € 370.000,00 in favore di ma che tale somma non sarebbe dovuta, CP_2 considerato che ella sarebbe debitrice nei confronti dell'appaltatrice per € 513.339,33 a titolo di danni (che, in virtù di quanto supra, nel procedimento di opposizione venivano invece quantificati nella maggiore somma di € 570.339,33).
In diritto, le parti attrici premettevano che il rapporto contrattuale intercorso dovrebbe qualificarsi come appalto, regolato dagli artt. 1655 ss c.c., e provvedevano ad elencare gli inadempimenti di
(i medesimi che, con atto di citazione in opposizione sarebbero stati dedotti per CP_2 suffragare la “Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo notificato” in uno alla circostanza che l'ingiungente non avrebbe dato atto della sottoscrizione dell'accordo del 31.7.2020 né delle contestazioni tra i contraenti). Part Tanto premesso, sosteneva la legittimità ex art. 1460 c.c. della propria Controparte_1 sospensione dei pagamenti visto l'inadempimento di controparte al contratto di appalto e all'accordo del 31.7.2020.
Insisteva quindi per la condanna della società convenuta a fornire i certificati di superamento dei test contrattualmente previsti, a migliorare il sistema di pompaggio dell'impianto e a riparare l'agitatore di una vasca. Part Le attrici chiedevano poi l'accertamento dell'avvenuto pagamento, da parte di CP_1 di € 890.000,00 (€ 740.000,00 fino al 31.7.2020 e € 150.000,00 il 5.8.2020) in favore di
[...]
e, considerati gli inadempimenti di quest'ultima, i vizi e le difformità riscontrate e i CP_2 danni patiti per i ritardi nell'esecuzione dei lavori, insistevano per l'accertamento del diritto della committente alla riduzione del prezzo, con conseguente dichiarazione che “nulla è più dovuto da Part
a parte convenuta”. Controparte_1
In merito a vizi e a difformità nonché alla mancata esecuzione delle opere, parti attrici allegavano:
- che, fermi i ritardi nell'esecuzione, taluni lavori contrattualmente pattuiti non sarebbero stati realizzati (“necessari per la funzionalità dell'impianto”) e che le opere realizzate presenterebbero gravi vizi e difformità; Part
- che vizi e difformità sarebbero stati tempestivamente denunciati dall AG. appaltatrice e che sarebbero stati riconosciuti da (v. mail del 3.2.2020 sub doc. 9 att. e v. pure accordo del CP_2
31.7.2020);
- che le richieste di intervento rivolte alla società convenuta sarebbero state vane e che, pertanto, Part gr. avrebbe dovuto provvedere al completamento delle opere non eseguite per CP_1 rendere funzionante l'impianto, sostenendo costi per almeno € 258.470,09, oltre alle perdite subite per il ritardo dei lavori e a quanto dovuto a titolo di penale ex art.
7.3 contratto.
Tanto premesso, le attrici chiedevano quindi la condanna di CP_2
9 Part
- al pagamento in favore di di € 513.339,33 (nell'opposizione di cui al Controparte_1 procedimento R.G. n. 3295/2021, precisavano anche che andrebbero aggiunti “i costi per l'acquisto di due pompe e per l'installazione del rotocut (€ 57.000,00 circa), per un totale di € 570.339,33 o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della presente causa, tenuto conto anche dell'effettiva produttività dell'impianto” – v. già supra);
- all'eliminazione di vizi e difformità dell'impianto. Part Con riferimento alla posizione di gr. , poi, le odierne attrici sostenevano che Parte_2 la lettera di garanzia rilasciata (v. allegato 8 al contratto sub doc. 5 att.) non potrebbe essere azionata, considerato che la relativa efficacia sarebbe subordinata:
a. alla valida esecuzione del collaudo dell'impianto ex art.
7.2 contratto;
Part b. all'inadempimento contrattuale di (che, secondo la prospettazione della CP_1 committente, non si sarebbero verificati, visto l'art. 1460 c.c.).
Pertanto, le attrici deducevano, in primis, che tali condizioni non si sarebbero verificate e, in secundis, che comunque l'operatività della garanzia sarebbe stata subordinata alla “condizione che un perito designato congiuntamente da FO e Committente confermi l'obbligazione di pagamento” (v. allegato 7 al contratto sub doc. 5 att.) mentre nessun perito sarebbe stato designato per la verifica della sussistenza dell'obbligazione di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 13.9.2021, in punto di fatto, allegava che: Controparte_2
Part
- il 25.2.2019, e AG. avrebbero stipulato un contratto avente ad CP_2 CP_1 oggetto la progettazione e la realizzazione di un impianto di biogas alimentato da fonti energetiche rinnovabili in Venezia, località Zelarino;
Part
- avrebbe prestato garanzia per l'adempimento degli obblighi contrattuali Parte_2 della committente (v. allegato 8 del contratto) impegnandosi, “incondizionatamente ed irrevocabilmente”, a rispondere in via solidale per l'adempimento degli obblighi di pagamento a Part carico di gr. nel contesto del già menzionato contratto;
CP_1
- avrebbe adempiuto ai propri obblighi contrattuali (consegnando l'opera alla CP_2 committente ed effettuando i test contrattualmente pattuiti) e che, “a seguito dell'avvenuto collaudo”, avrebbe emesso le fatture n. 20-03-BQ-PI001 e n. 20-05-BQ-PI001;
- tali fatture sarebbero state azionate nel procedimento monitorio per il minor importo di
€ 411.850,00, atteso che, tra il 13.5.2020 e il 12.8.2020, la committente avrebbe provveduto al saldo parziale della fattura n. 20-03-BQ-PI001 (€ 800.000,00 sui € 1.090.665,00 portati dalla stessa) e che nulla sarebbe stato corrisposto per la fattura n. 20-05-BQ-PI001 (per € 121.185,00);
- avrebbe notificato il decreto ingiuntivo emesso in proprio favore l'11.3.2021 e CP_2
10 sarebbero seguite l'instaurazione del giudizio di merito da parte dalle odierne attrici (con atto introduttivo giunto a notifica il 22.3.2021 presso la sede legale in Austria) e l'opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di riunione dei procedimenti ex art. 273 c.p.c. (con atto introduttivo notificato via pec il 20.4.2021).
Premesso che l'impianto oggetto di causa avrebbe correttamente superato entrambi i “collaudi” contrattualmente previsti e che ella avrebbe correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, svolgeva talune precisazioni per “meglio inquadrare i rapporti tra le parti” e CP_2 neutralizzare le doglianze avversarie. Part Sul contratto di finanziamento tra Parte_4
nel dicembre 2017, parte convenuta evidenziava che la corresponsione del saldo
[...] finale sarebbe stata ivi condizionata all'esito di una verifica tecnica che attestasse “la regolarità, la corrispondenza e la coerenza dei progetti presentati al GSE per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva” e che l'istituto di credito avrebbe provveduto a tale saldo nell'aprile 2020 (v. pure accordo del 31.7.2020).
Sulla quantificazione dell'importo spettantele, parte convenuta deduceva l'erroneità delle allegazioni attoree sulla verificazione delle 3 circostanze contrattualmente individuate e sulla ri- determinazione del corrispettivo, giacché:
- il pagamento di € 90.000,00 sarebbe avvenuto il 23.4.2019, eccedendo quindi il termine previsto per l'applicazione della scontistica, pari a 4 settimane dalla sottoscrizione del contratto (25.2.2019);
- le parti attrici avrebbero correttamente allegato l'applicazione di scontistica per € 12.600,00, vista la sottoscrizione del contratto di service con TE NE (v. accordo del 31.7.2020); Part
- gr. non avrebbe stipulato con un contratto di revamping per il Parte_2 CP_2 proprio impianto, né le attrici avrebbero fornito evidenza del contrario, con conseguente difetto di applicazione della scontistica a ciò condizionata.
Considerato quanto poc'anzi allegato, il prezzo del contratto sarebbe stato dunque ridotto a
€ 1.297.800,00 a cui sarebbero stati aggiunti € 4.050,00 quali costi extra, concordati per la fornitura e la costruzione della struttura in acciaio del supporto di un separatore [“Si segnala che il preventivo della ammontava ad € 8.100, ma le parti concordavano di sostenere i relativi costi al CP_2
50% ciascuna (doc. 9A e 9B)”], con conseguente determinazione dell'importo dovuto in favore di per complessivi € 1.301.850,00. CP_2
In via riconvenzionale, considerato quanto allegato circa il credito vantato, parte convenuta chiedeva la condanna delle odierne attrici al pagamento di € 411.850,00 in proprio favore. Part Sulla sospensione dei pagamenti da parte di gr. e sul corretto adempimento da CP_1 parte propria, argomentava in particolare su: CP_2
11 - il “collaudo di produzione di biogas” ex art.
7.2 contratto, che consisterebbe nella messa in funzione dell'impianto da parte di fino a che l'impianto non raggiunga il 50% della CP_2 capacità installata per un periodo di 7 giorni;
- la “prova delle prestazioni” ex art.
7.3 contratto, che consisterebbe nella messa in funzione dell'impianto da parte di fino a che l'impianto non raggiunga il 90% della capacità CP_2 installata per un periodo di 14 giorni.
Chiarito il significato di tali collaudi, ovverosia provare il corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto e, così, la capacità di sviluppare la potenza elettrica garantita dall'appaltatrice nel periodo di tempo richiesto dalla prova, parte convenuta precisava altresì che:
- la produzione di biogas e, di conseguenza, di energia elettrica, sarebbe governata da quantità e qualità della biomassa introdotta nell'impianto dalla committente;
- considerata la variabilità delle biomasse introdotte, sarebbe naturale il verificarsi di interruzioni di produzione;
- una produzione media del 90% in 14 giorni sarebbe da considerarsi condizione fortemente cautelativa per la committente.
Parte convenuta sosteneva quindi il corretto espletamento di entrambe le attività, richiamando la documentazione da cui ciò risulterebbe comprovato (v. docc. 10, 11 e 12 conv.) e, in particolare,
CP_2
- si doleva dell'inconferenza delle contestazioni attoree rispetto al collaudo di produzione di biogas comunicato con mail del 28.1.2020;
- osservava che, dallo “ulteriore rapporto di prova” che ella si sarebbe resa disponibile a svolgere, poi fornito nell'ambito della prova delle prestazioni, sarebbe stata attestata una produzione media del 90,28% in 14 giorni (a fronte del 90% richiesto ex art.
7.3 contratto) e, così, una produzione superiore alla media del 50% considerando solo 7 giorni ritenendo che “pertanto, soddisfaceva la condizione del Collaudo di produzione di biogas di cui all'art.
7.2. del Contratto”;
- allegava che l'efficienza dell'impianto si desumerebbe anche dalla circostanza che dopo oltre un anno di servizio (febbraio 2021), l'impianto avrebbe sviluppato una potenza media superiore al 91% della massima capacità elettrica installata “nonostante tutti i presunti difetti denunciati dall'
[...]
nonché tutte le normali interruzioni di produzione dovute a interventi di Parte_5 manutenzione ordinaria ed alla variabilità della biomassa introdotta dalla Committente”.
Seguendo l'elenco degli inadempimenti contestati dalle odierne attrici, parte convenuta replicava circa:
- la mancata prestazione di garanzia bancaria ex art. 7.3, lett. c), contratto, allegando l'avvenuto compimento della prova delle prestazioni e osservando che, in ogni caso, non vi sarebbe evidenza
12 Part che avrebbe avviato iniziative volte alla nomina di un perito Controparte_1
(“manifestando, in ciò, un atteggiamento dilatorio, piuttosto che diretto alla celere risoluzione della questione”);
- l'inosservanza dei tempi di ultimazione dei lavori, il ritardo nella consegna dell'opera e la perdita dell'incentivo GSE, evidenziando che:
a. il termine per l'ultimazione dei lavori al 31.5.2019 non sarebbe stato rispettato “a causa del mancato completamento delle opere spettanti alla Committente”;
b. la messa in funzione a freddo dell'impianto che sarebbe dovuta avvenire entro 5 mesi dal completamento delle opere edilizie a carico della committente, sarebbe stata effettuata il
12.12.2019 nonostante nell'agosto 2019 i lavori spettanti alla committente non fossero ancora stati completati e, dunque, con anticipo rispetto al termine convenuto nel contratto;
Part c. per quanto riguarda l'allegato danno patito da in conseguenza del Controparte_1 ritardo, replicava che verrebbe esonerata da ogni responsabilità per danni patiti CP_2 dalla committente ex art.
8.14 contratto;
- il difetto di regolare certificato di collaudo e di prova della prestazione, richiamando quanto già allegato, e sull'applicazione della penale ex art.
7.3 contratto deducendo che non sarebbe stato nominato congiuntamente il perito per l'accertamento della mancanza della prova delle prestazioni;
- l'interruzione dell'attività di assistenza e manutenzione a favore della committente da aprile 2020
e i conseguenti costi, allegando che:
a. la quantificazione del danno sarebbe arbitraria e sprovvista di prova idonea;
b. l'art. 10.2 dell'allegato 10 del contratto di appalto autorizzerebbe a sospendere i CP_2 propri servizi di manutenzione qualora la committente non dovesse adempiere al proprio obbligo di pagamento per un periodo superiore a 15 giorni;
c. la sospensione dell'attività di manutenzione avrebbe rappresentato la “sola azione possibile
a tutela degli interessi della e sarebbe legittima ex art. 1460 c.c.; CP_2
- l'inadempimento alle obbligazioni assunte con l'accordo del 31.7.2020, sostenendo che tanto non corrisponderebbe al vero considerata l'esecuzione del contratto di service, la consegna alla committente del progetto dell'impianto elettrico conforme alla normativa di settore e l'esecuzione dei lavori sull'impianto (v. pure quanto precisato, in particolare, sull'installazione del rotocut); Part
- il diritto di a richiedere una riduzione del prezzo pari alla somma residua Controparte_1 dovuta a deducendo che la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. potrebbe essere, al CP_2 limite, concessa in presenza di un minor valore dell'opera a causa delle difformità o dei vizi mentre, nel caso de quo, l'impianto rispecchierebbe i livelli di efficienza pattuiti e, pertanto, avrebbe il valore di rendimento richiesto dalla committente.
13 Ancora, avverso quanto eccepito nell'atto introduttivo sui presunti vizi e difformità dell'opera, sulla tempestiva denuncia a e sulla condotta non collaborativa di quest'ultima, parte CP_2 convenuta richiamava lo scambio di missive prodotto sub doc. 11 att.. deduceva, in particolare, che nonostante l'assenza di correlazione tra le doglianze della CP_2 committente e il collaudo, ella avrebbe fornito riscontro, adoperandosi per la risoluzione di “tutto quanto rientrava nella propria sfera di competenza ai sensi del Contratto”. Part Quanto, poi, alla quantificazione del danno svolta da parte convenuta CP_1 CP_1 replicava avverso le singole voci ex adverso dedotte e si doleva che nessuna delle stesse risulterebbe provvista di adeguato supporto probatorio. Part Per quanto concerne la posizione di AG. , la società convenuta sosteneva la Parte_2 verificazione delle condizioni della garanzia prestata da quest'ultima, considerando:
- sull'esecuzione del collaudo di produzione di biogas ex art.
7.2 contratto, che avrebbe CP_2 fornito documentazione attestante una produzione media pari almeno al 50% della capacità installata per almeno 7 giorni (v. mail del 28.1.2020 e del 21.2.2020 in atti); Part
- sull'inadempimento di che ella non avrebbe adempiuto all'obbligo di Controparte_1 pagamento (“costringendo, tra l'altro, la a sollevare l'eccezione di inadempimento ai CP_2 sensi dell'art. 1460 c.c.”).
A conclusione della propria comparsa, per l'ipotesi di accoglimento di una o più delle domande delle parti attrici, chiedeva, in via Controparte_2
Part subordinata, l'accertamento del concorso del fatto colposo di ex art. 1227 Controparte_1
c.c. nella causazione dei pretesi danni di cui alla richiesta di ristoro.
Parte convenuta, in particolare, eccepiva che:
- la committente avrebbe causato la dilatazione dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, considerato che il tardivo avvio dei lavori di sua competenza avrebbe “imposto a AT, C Mub. ed alle altre aziende coinvolte nel progetto di lavorare in contemporanea all'interno del cantiere, determinando continue e pericolose interferenze tra le maestranze”;
- la committente e i suoi operatori sarebbero stati negligenti nella gestione dei sistemi di sicurezza dell'impianto, come dimostrato dal versamento del digestato e come sostenuto nella relazione di prodotta sub doc. 8 conv.. CP_2
All'udienza del 13.10.2021, nel procedimento R.G. n. 891/2021, i difensori rappresentavano che il
Giudice titolare della causa connessa R.G. n. 3295/2021 avrebbe rimesso il fascicolo al Presidente per la riunione.
Il presente Giudice, pertanto, considerando anti-economico rimettere anche questo fascicolo al
Presidente, anche per evitare complicazioni, in attesa della riunione, rinviava per i medesimi
14 incombenti all'udienza del 25.11.2021.
All'udienza del 25.11.2021, nel procedimento R.G. n. 891/2021, i difensori si richiamavano ai rispettivi atti e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
L'avvocato delle parti attrici chiedeva la riunione dei procedimenti R.G. n. 891/2021 e
R.G. n. 3295/2021 (quest'ultimo già assegnato a questo Giudice) e l'avvocato di parte convenuta non si opponeva.
Il Giudice si riservava.
Con nota di deposito di pari data, l'avvocato delle parti attrici depositava 3 documenti.
Con ordinanza dell'1.3.2022, nel procedimento R.G. n. 891/2021, a scioglimento della riserva che precede, considerato che in pari data sarebbe stata disposta la riunione del procedimento R.G. n.
3295/2021 al presente, confermava la riunione dei due fascicoli.
Nei fascicoli così riuniti, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. e fissava udienza per l'esame delle istanze istruttorie.
Con prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 31.3.2022, si CP_2 richiamava alla comparsa di costituzione e ribadiva specificamente le eccezioni e le contestazioni ivi sollevate e, in particolare:
- la correttezza del proprio operato, osservando che risulterebbe suffragata dall'avvenuto saldo del contratto di finanziamento, nell'aprile 2020, da parte di Controparte_4 considerato il condizionamento dello stesso al buon esito di una verifica tecnica che attestasse regolarità, corrispondenza e coerenza dei progetti presentati al GSE per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva;
- la corretta quantificazione del corrispettivo spettantele in € 1.301.850,00, considerata la verificazione di una sola delle 3 condizioni allegate dalle attrici e contrattualmente previste per l'applicazione della scontistica;
- il corretto adempimento da parte propria dei collaudi di cui agli artt.
7.2 e 7.3 contratto (v. p.e. doc. 12 conv. da cui emergerebbe che “ a sole cinque settimane dall'avviamento CP_2 dell'impianto, trasmetteva, infatti, a un rapporto di prova attestante una CP_1 produzione media del 90,28% in 14 giorni (a fronte del 90% richiesto dall'art.
7.3. del Contratto).
A ben vedere, tale ulteriore rapporto evidenziava una produzione ben superiore alla media del 50% considerando solo 7 giorni, e, pertanto, soddisfaceva la condizione del Collaudo di produzione di biogas di cui all'art.
7.2. del Contratto” e pure i dati della produzione media dell'impianto dalla data di avviamento); Part
- l'illegittima sospensione dei pagamenti da parte dell AG. committente e la richiesta di riduzione del prezzo, considerati l'avvenuta prova delle prestazioni e il difetto di nomina di un
15 perito ex art. 7.3, lett. c), contratto, la circostanza che il ritardo nella consegna dell'opera non sarebbe addebitabile all'appaltatrice, la regolarità dei certificati di collaudo e prova delle prestazioni forniti, l'art. 10.2 allegato 10 del contratto di appalto, l'art. 1460 c.c., il proprio adempimento delle obbligazioni di cui all'accordo del 31.7.2020 e al contratto di appalto, l'insussistenza dei requisiti ex art. 1668 c.c..
Ancora, sull'insussistenza, l'insufficiente prova e l'erronea quantificazione del danno, parte convenuta richiamava l'art.
8.14 contratto mediante cui le parti avrebbero escluso la responsabilità dell'appaltatrice per “qualsiasi tipologia di danno consequenziale o indiretto”.
Ripercorreva poi le repliche svolte avverso le voci di danno allegate dalle odierne attrici, comunque dolendosi del difetto di prova delle stesse. Part Per quanto concerne la posizione di la società convenuta ribadiva la Parte_2 verificazione delle condizioni per l'operatività della garanzia prestata da quest'ultima (v. valida Part esecuzione del collaudo di produzione di biogas ex art.
7.2 contratto e inadempimento di gr.
). CP_1
In via subordinata, l'odierna convenuta insisteva per l'accertamento del concorso del fatto colposo Part di AG. ZA NA ex art. 1227 c.c. per le ragioni già allegate nel precedente scritto difensivo.
concludeva la propria memoria svolgendo Controparte_2 talune osservazioni sulla documentazione prodotta dalle odierne attrici con note di deposito del
6.10.2021 (R.G. n. 3295/2021) e del 25.11.2021 (R.G. n. 891/2021). Part Con prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 31.3.2022, AG. CP_1
Part e gr. contestavano quanto dedotto da parte convenuta.
[...] Parte_2
In particolare:
- sulla scontistica da riconoscersi in caso di pagamento dell'acconto entro 4 settimane dalla sottoscrizione del contratto, le attrici deducevano che il contratto, datato 25.2.2019, sarebbe stato sottoscritto il 5.4.2019, ritenendo provata la circostanza in considerazione della mancata contestazione di quanto allegato nell'atto di citazione e la documentazione prodotta (doc. 27 att.);
- sul collaudo di produzione di biogas e la prova delle prestazioni, le attrici ribadivano che il test sarebbe stato irregolare, che si sarebbe concluso con il gasometro vuoto e che già dal giorno successivo la produzione sarebbe scesa al 60%-70% della capacità dell'impianto;
- sulla ricostruzione di parte convenuta dei tempi di ultimazione dei lavori, le attrici ribadivano le tempistiche di cui al cronoprogramma e contestavano l'imputabilità del ritardo alla committente;
- sulla “interpretazione” svolta da AT:
16 a. dell'art.
8.14 contratto, le attrici replicavano che la disposizione escluderebbe la responsabilità dell'appaltatrice solo in determinate ipotesi, non verificatesi nel caso di specie;
b. dell'art.
7.3 contratto, le attrici replicavano che la condizione della nomina congiunta del perito rileverebbe per l'applicazione della penale solo nel caso in cui la committente avesse inteso avvalersi della garanzia bancaria consegnata da mentre, nel caso di specie, CP_2 nessuna garanzia sarebbe stata consegnata;
- sull'interruzione dell'attività di assistenza e manutenzione di le attrici si dolevano CP_2 dell'illegittimità della condotta dell'odierna convenuta, ribadendo, invece, la legittimità della sospensione all'obbligo di pagamento dell'appaltatrice;
- sull'inadempimento dell'appaltatrice, le attrici allegavano che la committente avrebbe sostenuto costi (di manutenzione, di intervento e per il cambio di pezzi di ricambio) che dovrebbero esserle rimborsati dalla convenuta;
- sull'accordo del 31.7.2020, le attrici ribadivano l'inadempimento di parte convenuta;
Part
- sui costi sostenuti da gr. ZA CP_1
a. per l'esecuzione dei lavori non realizzati e per l'eliminazione dei vizi, (“quantificati in quantomeno € 164.394,89”), ritenevano che sarebbe documentale che si tratterebbe di interventi a carico di ex contractu e provvedevano alla relativa elencazione;
CP_7
b. per il ritardo di AT nella conclusione dei lavori (“pari quantomeno a € 64.043,20”), contestavano la ricostruzione dei fatti svolta da controparte, precisavano che se la committente non avesse ultimato i lavori in tempo non avrebbe ottenuto il riconoscimento della tariffa di vendita di energia incentivata e provvedevano, quindi, all'elencazione dei lavori eseguiti. Part Sulla posizione di AG. , le odierne attrici ribadivano le contestazioni circa la Parte_2 verificazione delle relative condizioni. In particolare, osservavano come sarebbe subordinata alla
“condizione che un perito designato congiuntamente da FO e Committente confermi
l'obbligazione di pagamento” (allegato 7 del contratto) quando nessun perito sarebbe stato congiuntamente designato per la verifica della sussistenza dell'obbligazione di pagamento.
Infine, avverso la domanda svolta in via subordinata dalla convenuta sul presupposto (“infondato”) Part della responsabilità di gr. ZA ex art. 1227 c.c., le attrici eccepivano la genericità CP_1 delle allegazioni a supporto e ribadivano che il ritardo nelle esecuzioni delle opere civili sarebbe imputabile esclusivamente a così come le sarebbe imputabile il versamento di digestato CP_2 conseguito alla non corretta esecuzione dei lavori (v. blocco della pompa centrale e temporaneo blocco delle tubazioni del troppo pieno).
17 Con seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 2.5.2022,
[...]
si richiamava ai propri scritti difensivi e contestava la prima Controparte_2 memoria attorea.
In particolare, la società convenuta allegava o ribadiva:
- che il contratto non sarebbe stato sottoscritto il 5.4.2019;
- di avere eseguito con successo il collaudo di produzione di biogas e la prova delle prestazioni;
- l'irrilevanza, per la regolarità del collaudo, dell'allegazione per cui il test si sarebbe concluso a gasometro vuoto (“circostanza mai provata”);
- la non imputabilità a sé del ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- l'avvenuto adempimento all'accordo del 31.7.2020;
- di non essersi assunta l'impegno a fornire i disegni dell'impianto di messa a terra e dell'impianto elettrico, avendo soltanto confermato la propria disponibilità;
- che avrebbe installato il separatore come previsto dall'allegato 2 del contratto nonché eseguito gli interventi necessari a migliorare il sistema di pompaggio, offrendosi, inoltre, di installare un rotocut;
- l'infondatezza e l'insufficiente prova delle richieste di risarcimento attoree;
- l'imputabilità della fuoriuscita di digestato denunciata dalla committente alla non corretta gestione dell'impianto;
- per l'ipotesi di accertamento di un danno, insisteva per la sussistenza del concorso CP_2
Part colposo di ex art. 1227 c.c. vista la non corretta organizzazione delle Controparte_1 attività delle varie ditte coinvolte dalla committente nell'esecuzione dell'opera.
In via istruttoria, parte convenuta chiedeva:
- di essere ammessa alla prova testimoniale sui capitoli precisati;
e
- l'espletamento di una c.t.u. per determinare la corretta esecuzione dei collaudi in esecuzione del contratto.
Si opponeva quindi alle istanze istruttorie avversarie e, per l'ipotesi di loro ammissione, chiedeva l'abilitazione alla prova contraria. Part Con seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 2.5.2022, AG. CP_1
Part e gr. , in via istruttoria:
[...] Parte_2
Part
- depositavano documentazione a riprova dei costi sostenuti dall AG. committente (per
“l'esecuzione dei lavori non realizzati da e per l'eliminazione dei vizi”, per “il ritardo CP_2 di nella conclusione dei lavori”, per la manutenzione considerato che “parte convenuta CP_2 dall'aprile 2020 ha illegittimamente sospeso l'attività di manutenzione”), una relazione dell'ing.
concernente le problematiche di funzionamento dell'impianto di biogas e Controparte_8
18 documentazione relativa ai progetti dell'impianto;
- chiedevano di essere ammesse alla prova testimoniale sui capitoli precisati;
- chiedevano l'espletamento di una c.t.u. per l'accertamento della sussistenza delle problematiche di malfunzionamento dell'impianto di biogas e per l'individuazione degli interventi necessari alla relativa risoluzione;
- insistevano per l'acquisizione dei documenti del fascicolo R.G. n. 3295/2021. Part Con terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 23.5.2022, AG. CP_1
Part e AG. contestavano quanto dedotto da parte convenuta nella seconda
[...] Parte_2 memoria e, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie, provvedevano alla specifica contestazione dei relativi capitoli di prova.
Per l'ipotesi di ammissione dei capitoli di parte convenuta, chiedevano l'abilitazione alla prova contraria.
Infine, per quanto concerne la c.t.u., le attrici insistevano per l'ammissione della stessa come richiesta nella propria seconda memoria, ovverosia “per accertare tutti i malfuzionamenti lamentati da parte attrice, nonchè le mancate prestazioni o di elementi meccanici non conformi o non forniti”.
Con terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 23.5.2022,
[...]
replicava alle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria Controparte_2 attorea, svolgendo le seguenti precisazioni: Part
- sui costi allegati dall AG. committente per l'esecuzione dei lavori non realizzati da e per l'eliminazione dei vizi, la convenuta insisteva per la corretta esecuzione delle CP_2 opere da parte propria e argomentava sull'infondatezza delle allegazioni avversarie;
Part
- sui costi allegati dall gr. committente per il ritardo addebitato a nella conclusione CP_2 dei lavori, la convenuta ribadiva la propria estraneità al ritardo nell'esecuzione dei lavori, considerato che dipenderebbe dall'esecuzione di opere di altrui competenza;
- sui costi allegati dall'Az. AG. committente per i costi di manutenzione, la convenuta ribadiva la legittimità della propria sospensione del servizio di manutenzione ex art. 10.2 dell'allegato 10 del contratto di appalto e ex art. 1460 c.c.;
- su vizi e problematiche di funzionamento dell'impianto allegati, la convenuta contestava il contenuto della relazione tecnica sub doc. 51 att. e, al fine di dimostrare il corretto funzionamento dell'impianto sin dalla sua installazione (“contrariamente a quanto affermato nella relazione”), depositava i report giornalieri e un quadro riepilogativo dei livelli di produzione dello stesso.
Parte convenuta provvedeva quindi alla specifica contestazione dei capitoli di prova avversari e, per l'ipotesi di loro ammissione, chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
19 Infine, per quanto concerne la c.t.u., parte convenuta si opponeva all'ammissibilità nei termini formulati dalle controparti.
Si doleva, in particolare, che la c.t.u. non potrebbe supplire alla mancata prova del danno da parte dell'istante, trattandosi di uno strumento ausiliario all'attività del Giudice.
AT, inoltre, evidenziava la diversità tra la richiesta di c.t.u. attorea rispetto alla propria di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., volta “unicamente a fornire al giudicante
l'ausilio di un consulente tecnico al fine di valutare i collaudi effettuati dalla . CP_2
Con i provvedimenti del 30.6.2022 e 13.7.2022, il Giudice disponeva, dapprima, il rinvio dell'udienza e, successivamente, la trattazione da remoto della stessa.
All'udienza del 15.7.2022, l'avvocato di parti attrici insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
L'avvocato di parte convenuta insisteva per le istanze e le eccezioni istruttorie formulate e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Insisteva affinché, in caso di ammissione di c.t.u., si tenesse conto degli aspetti indicati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 28.11.2022, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice:
- considerava che i quesiti richiesti dalle parti nelle rispettive seconde memorie sarebbero pertinenti, anche considerate le perizie di parte con cui le parti già si sarebbero confrontate;
- riteneva manifestamente esplorativo il punto c del quesito di parte attrice;
- considerato che le parti si contestavano a vicenda i capitoli di prova testimoniale, riteneva che molte questioni, in un quadro d'insieme, arricchito con una perizia imparziale, potrebbero essere affrontate senza sentire i testi.
Precisava altresì che a seguito della perizia si sarebbe fissata udienza di precisazione delle conclusioni per consentire di ridurre il più possibile il novero delle questioni e al Giudice di avere tempo e modo di adeguatamente motivare, anche sulle istanze istruttorie non ammesse.
Il Giudice, pertanto, disponeva perizia d'ufficio con i quesiti richiesti dalle parti nelle rispettive seconde memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ad eccezione del quesito c di parte attrice.
Il Giudice nominava c.t.u. l'ing. , invitandolo alla lettura degli atti e dei documenti Testimone_1 di causa, essendo i quesiti sintetici e presupponendo che chi legge abbia compreso le questioni controverse.
Poneva poi fondo spese e fissava l'udienza per il giuramento del c.t.u..
Con nota depositata il 13.12.2022, Controparte_2 dichiarava il nominativo del proprio c.t.p..
All'udienza del 14.12.2022, l'avvocato delle parti attrici chiedeva che il Giudice ricomprendesse
20 nel quesito anche il punto c, escluso con l'ordinanza del 28.11.2022.
L'avvocato di parte convenuta chiedeva la conferma dell'ordinanza.
Il Giudice, considerato che occorrerebbe concentrare l'accertamento sui profili dedotti e specificati ed immediatamente riscontrabili, ribadiva l'ordinanza, riservandosi di meglio argomentare in sentenza.
Il c.t.u. prestava il giuramento di rito e accettava l'incarico.
Il Giudice, quindi, formulava il quesito come da ordinanza del 28.11.2022, invitava il c.t.u. a tentare la conciliazione, fissava la data di inizio delle operazioni, autorizzava il c.t.u. a nominare un ausiliario e poneva fondo spese come da ordinanza suddetta.
I difensori nominavano i rispettivi c.t.p.:
- l'ing. , per le parti attrici;
Controparte_8
- la dott.ssa agronoma per parte convenuta. Controparte_9
Infine, il Giudice poneva la tempistica per lo svolgimento della c.t.u., precisandone lo svolgimento degli adempimenti in formato telematico, e fissava udienza per la discussione dell'elaborato peritale.
Con nota depositata il 14.6.2023, il c.t.u. chiedeva la concessione di una proroga per il completamento dell'incarico rappresentando l'avvenuto tentativo di conciliazione e l'esito negativo dello stesso.
Con note depositate il 5.7.2023, i difensori delle parti chiedevano congiuntamente il rinvio dell'udienza per consentire il deposito della relazione peritale e il relativo esame.
Il 10.7.2023 il c.t.u. ing. depositava la perizia, gli allegati alla stessa e l'istanza di Tes_1 liquidazione dei propri compensi.
Il c.t.u. rispondeva ai quesiti di cui alla seconda memoria attorea relativi al funzionamento dell'impianto e agli interventi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche (pagg. 106 ss perizia), rilevando:
- la mancata e/o la difforme realizzazione di talune componenti rispetto al contratto di appalto, per un totale di € 68.000,00;
- l'accertamento di vizi e problematiche di malfunzionamento dell'impianto di biogas (che
“integrano quelle di cui al precedente punto, senza sovrapporsi alle stesse, potendosi quindi sommare al fine di determinare un importo complessivo”), per un totale di € 79.490,76.
Il c.t.u. rispondeva ai quesiti di cui alla seconda memoria di parte convenuta relativi alla corretta esecuzione dei collaudi contrattualmente previsti (pagg. 110 ss perizia), rilevando che:
- il contratto prevedeva l'esecuzione di due prove, il collaudo di produzione (art.
7.2 contratto) e la prova delle prestazioni (art.
7.3 contratto), entrambe concernenti
21 l'accertamento della capacità dell'impianto di garantire, in un determinato lasso di tempo, una produzione di energia almeno pari ad una fissata percentuale della capacità installata;
- nonostante si fosse dichiarata disponibile ad eseguire nuovamente il collaudo ex CP_2 art.
7.2 contratto, avrebbe proceduto direttamente all'emissione del certificato relativo alla prova ex art.
7.3 contratto;
- «dal punto di vista strettamente tecnico, la seconda prova “comprende” anche la precedente, in quanto prevede che l'impianto sia in grado di garantire prestazioni più elevate (90% della capacità installata, invece che 50%) per una tempistica più lunga (14 giorni invece che 7)»;
- avrebbe comunicato il superamento della prova delle prestazioni e la CP_2 committente si sarebbe riservata di valutare la regolarità delle prestazioni;
- “non vi siano dei certificati firmati dalle parti (avendo contestato entrambi i CP_1 certificati trasmessi), ma che l'impianto abbia raggiunto (per la prima volta entro fine febbraio 2020 e comunque, con continuità nel lungo periodo, dai primi giorni di marzo del
2020) prestazioni continuative in linea con quelle previste per il superamento delle prove previste in contratto”.
Il c.t.u. precisava poi che l'eventuale applicazione della penale contrattualmente pattuita sarebbe legata al mancato superamento della sola prova ex art.
7.3 contratto.
Con ordinanza del 10.7.2023, considerato che le operazioni peritali si sarebbero protratte per tentare una conciliazione e che, con nota depositata il 14.6.2023, data di trasmissione della bozza, il c.t.u. aveva richiesto una proroga per il deposito della relazione con presa di posizione delle osservazioni, sempre rispettando la scansione dei termini, sia pure prorogata, il Giudice prorogava la data del deposito dell'elaborato peritale con la presa di posizione sulle osservazioni delle parti e rinviava a nuova udienza per discussione dell'elaborato peritale, ponendo termine perentorio ex art. 127 ter
c.p.c. per note sostitutive d'udienza.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.9.2023, esaminata la perizia,
[...]
si riportava a quanto dedotto nelle osservazioni della Controparte_2
c.t.p. alla bozza dell'elaborato peritale e reiterava le eccezioni ivi svolte che non avrebbero trovato pieno accoglimento nella perizia.
Chiedeva, all'uopo, laddove ritenuto opportuno dal Giudice, anche la riconvocazione del c.t.u. per rendere chiarimenti.
Parte convenuta, inoltre, evidenziava che nel corso delle operazioni peritali avrebbe manifestato la propria disponibilità a discutere la proposta conciliativa presentata dal c.t.u. e si doleva della condotta assunta dalle controparti (v. contrarietà alla più approfondita discussione sulla proposta
22 conciliativa e mancata autorizzazione del c.t.u. al deposito delle comunicazioni trasmessegli a tale fine).
Considerata tale condotta, la convenuta chiedeva al Giudice di disporre l'esibizione, da parte del c.t.u., delle menzionate comunicazioni o, quantomeno, di riferirne il contenuto al fine di valutare la condotta avversaria, anche ai fini delle spese di lite.
La convenuta, infine, insisteva per l'ammissione della prova testimoniale richiesta e si riportava alle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. anche in merito alle istanze istruttorie avversarie e alla richiesta di abilitazione alla prova contraria. Part Part Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.9.2023, AG. e CP_1
AG. si dolevano che l'elaborato tecnico presenterebbe molteplici criticità, Parte_2 contestando, dunque, la correttezza e l'adeguatezza dell'attività del c.t.u. rispetto ai quesiti formulati.
In particolare, le attrici sostenevano che il c.t.u.:
- non avrebbe considerato:
a. una parte delle osservazioni del c.t.p. att., sostenendo la perentorietà del termine per la trasmissione delle stesse;
b. i documenti depositati nel procedimento R.G. n. 3295/2021 (riunito);
- non avrebbe fornito riscontri “tecnici” alle osservazioni del c.t.p. att.;
- non avrebbe tenuto conto dei preventivi prodotti dalle attrici, pur senza confrontarli con altri preventivi eventualmente richiesti dallo stesso c.t.u. o da controparte.
Le odierne attrici, quindi, chiedevano:
- in via principale, la sostituzione del c.t.u. con altro professionista;
- in subordine, la richiesta di chiarimenti al presente c.t.u. sui profili evidenziati dal c.t.p. att. e l'integrazione della relazione;
- la concessione, da parte del Giudice, di un termine per un'ulteriore memoria del c.t.p. sulle
“mancanze della relazione peritale”;
- la prosecuzione dell'istruttoria con l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (richiamando, in particolare, le circostanze di cui alle lett. b e c della seconda memoria).
A conclusione delle proprie note, le attrici esplicitavano i “punti di maggiore criticità della relazione peritale” in relazione ai quali ritenevano necessaria l'integrazione e depositavano le osservazioni del c.t.p. att. sulla messa a terra e sui collaudi.
Con ordinanza depositata in pari data, il Giudice considerava le doglianze reciproche delle parti di cui alle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la doglianza attorea sul difetto di valutazione
23 dell'appendice di relazione trasmessa il giorno seguente al termine ultimo, la disponibilità manifestata dal c.t.u. a prendere posizione sulla stessa laddove il Giudice lo avesse richiesto e la necessità di concedere al c.t.u. la possibilità di
contro
-replicare alle repliche.
Tanto premesso, il Giudice invitava il c.t.u. ad integrare la perizia rispondendo alle osservazioni delle parti di cui alle note depositate il 12.9.2023 e all'appendice depositata da parti attrici.
Il Giudice fissava poi termine per note sostitutive d'udienza per discussione dell'elaborato peritale, con riferimento alla sua integrazione.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.9.2023, evidenziato come le parti attrici avrebbero depositato note tecniche a firma del proprio c.t.p., eccepiva che le stesse CP_2 integrerebbero nuovi documenti di parte, ritenendole inammissibili in considerazione dell'avvenuta preclusione istruttoria.
Parte convenuta chiedeva pertanto che venisse disposto lo stralcio dei summenzionati documenti o, in ogni, che non se ne tenesse conto ai fini del decidere e della richiesta di chiarimenti alla perizia già depositata, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta in tal senso.
Con istanza depositata il 13.10.2023, il c.t.u., in primis, confermava di non avere preso visione della documentazione di cui al procedimento R.G. n. 3295/2021 e, non avendo accesso al fascicolo telematico, chiedeva l'autorizzazione all'accesso.
In secondo luogo, considerato che un'ampia parte delle osservazioni presentate dalla attrici dopo il deposito della perizia riguarderebbe la mancata esecuzione dei collaudi secondo norma UNI
10458/2011, il c.t.u. precisava che tale osservazione sarebbe già stata presentata dal c.t.p. att. e già valutata, nonché che tale questione costituirebbe una doglianza diversa rispetto alle contestazioni già agli atti.
Pertanto, a chiarimento dei limiti dell'incarico integrativo affidatogli, il c.t.u. chiedeva al Giudice se nell'integrazione dovesse esprimersi nel merito della corretta esecuzione del collaudo secondo UNI
10458/2011 e precisando che, in tal caso, sarebbe occorso ri-aprire le operazioni peritali per la discussione in contraddittorio del tema (“ad oggi non trattato, in quanto ritenuto dallo scrivente non contestato agli atti e quindi esulante dall'oggetto della causa”).
Precisato che tra gli atti di causa non risulterebbe documentazione relativa a tale collaudo o all'entrata in servizio commerciale dell'impianto, il c.t.u. chiedeva l'eventuale autorizzazione a raccogliere documentazione dalle parti sul punto.
Infine, il c.t.u. chiedeva la concessione di una proroga a decorrere dall'accesso al fascicolo telematico, per consentire l'esame dei documenti, o una proroga a decorrere dalla decisione del
Giudice in punto di integrazione del quesito per l'accertamento della corretta esecuzione del collaudo secondo UNI 10458/2011.
24 Con note depositate il 9.11.2023 e il 13.11.2023, i difensori delle parti chiedevano congiuntamente rinvio dell'udienza per l'esame dell'integrazione dell'elaborato peritale a data successiva al termine di proroga all'uopo concesso al c.t.u..
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.11.2023, richiamate le note scritte depositate in vista della precedente udienza del 12.9.2023 e le istanze formulate, le odierne parti insistevano per la fissazione di altra udienza, previa concessione di nuovo termine al c.t.u. per il deposito dell'integrazione documentale e di un termine per le osservazioni delle parti.
Con ordinanza del 21.11.2023, considerato che il c.t.u. avrebbe rappresentato di non avere preso visione del fascicolo riunito e ritenuto che, solo a seguito della lettura di tale fascicolo, il c.t.u. avrebbe potuto, coscientemente, chiedere o meno l'estensione del quesito al fine di prendere posizione sulle doglianze proposte, il Giudice autorizzava, laddove necessario, il c.t.u. all'accesso al fascicolo riunito, invitandolo a chiedere chiarimenti su eventuali estensioni solo dopo l'accesso al fascicolo suddetto.
Il Giudice, quindi, poneva un termine affinché il c.t.u. potesse effettuare l'integrazione richiesta già con ordinanza depositata in data 13.9.2023 e fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per note scritte sostitutive d'udienza.
Con istanza ex art. 92 disp. att. c.p.c. depositata il 15.12.2023, il c.t.u. premetteva di avere provveduto allo studio del fascicolo riunito e alla redazione delle integrazioni richieste.
Il c.t.u. rappresentava poi che permarrebbero i dubbi in merito ai limiti dell'incarico, già anticipati nella precedente istanza. Pertanto, ri-proponeva istanza di chiarimenti al Giudice, anche anticipando il riscontro che sarebbe stato intenzionato a dare nell'integrazione in merito ai contenuti dell'appendice alle osservazioni inerenti i collaudi a firma del c.t.p. att..
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17.1.2024, richiamava innanzi CP_2 tutto l'istanza del c.t.u. depositata il 15.12.2023 e le precisazioni svolte da quest'ultimo, tali per cui, pur avendo preso visione del fascicolo riunito, il c.t.u. riterrebbe che l'oggetto della richiesta di integrazione (“che a propria volta richiama quanto dedotto da controparte nell'appendice alle note tecniche depositate all'udienza del 12 settembre 2023”) richiederebbe l'analisi di una questione estranea all'oggetto del giudizio, ovverosia la conformità dei collaudi alle norme UNI 10458/2011.
Pertanto, parte convenuta si opponeva all'estensione dell'indagine peritale alla “necessaria conformità alla norma UNI 10458/2011”, ritenendo che:
- tale questione non sarebbe stata dedotta nel corso del giudizio, né in sede di operazioni peritali bensì sollevata solo a seguito del deposito della perizia del c.t.u., pure tardivamente;
- l'applicazione della norma UNI 10458/2011 non sarebbe obbligatoria;
- se, “come controparte tenta di sostenere – la conformità di un impianto a tale norma UNI fosse
25 obbligatoria affinché una società possa ottenere gli incentivi governativi, allora l'azienda CP_1 li avrebbe illegittimamente ottenuti”;
- come “correttamente” evidenziato dal c.t.u. nell'istanza del 15.12.2023, il contratto specificherebbe a quali condizioni dovrebbe ritenersi compiuto il collaudo dell'impianto e le stesse sarebbero già state considerate nella redazione della perizia del c.t.u. (il contratto, invece, non richiamerebbe la norma sopra citata).
In via subordinata, per l'ipotesi di ammissione dell'estensione de qua, coerentemente con quanto già richiesto dal c.t.u., parte convenuta chiedeva che, anteriormente alla ri-apertura delle operazioni peritali su tale quesito, venisse assegnato un termine per replica alle deduzioni avversarie, di cui all'appendice a firma del c.t.p. att..
In ogni caso, la società convenuta si opponeva al deposito di documentazione ulteriore rispetto a quella ritualmente prodotta nei termini istruttori.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17.1.2024, parti attrici premettevano che il c.t.u. non avrebbe depositato o trasmesso l'integrazione alla perizia e richiamavano le note d'udienza già depositate (v. per udienze del 12.9.2023 e del 15.11.2023) e le istanze formulate.
Chiedevano poi fissarsi altra udienza, previa concessione di nuovo termine al c.t.u. per il deposito dell'integrazione, con termine per osservazioni alla stessa.
Per quanto concerne l'istanza ex art. 92 c.p.c. depositata dal c.t.u., le attrici allegavano che il
Giudice avrebbe richiesto di rispondere a tutte le osservazioni, con conseguente inammissibilità della contestazione svolta dall'ausiliario.
In ogni caso, contestavano la novità del contenuto delle osservazioni del c.t.p. att. e sostenevano che la risposta al quesito da parte del c.t.u. non potrebbe non tenere conto di tutta la specifica normativa di settore rilevante nel caso di specie.
Le attrici insistevano quindi per l'accoglimento di tutte le istanze formulate nelle note depositate e per l'integrazione della c.t.u. richiesta.
Con ordinanza dell'8.4.2024, richiamata la richiesta di cui all'istanza ex art. 92 c.p.c. del c.t.u. [v.
“conferma delle valutazioni dello scrivente in merito ai limiti dell'incarico (come sopra esposte), con conseguente conferma di esclusione di valutazioni in merito alla corretta esecuzione dei collaudi secondo UNI 10458/2011”], il Giudice osservava che:
- si tratterebbe di questione giuridica che sarebbe stata trattata nel proseguo e, pertanto, autorizzava il c.t.u. a ritenerla riservata alla valutazione del Giudice che, se del caso, avrebbe disposto nuovi approfondimenti;
- verrebbero comunque in rilievo tutti i profili segnalati dalle parti ai quali il Giudice avrebbe richiesto risposta specifica, considerato che il c.t.u. ex professo non avrebbe letto atti e documenti
26 del fascicolo collegato nel redigere la perizia e l'avvenuta autorizzazione ad accedere al fascicolo riunito (v. pure come la riunione sarebbe risultata da PCT già dal 2.3.2022).
Il Giudice, quindi, autorizzava il c.t.u. a ritenere riservata alle proprie successive valutazioni la questione inerente i collaudi secondo UNI 10458/2011, poneva termine per effettuare l'integrazione richiesta già con ordinanza depositata il 13.9.2023 e fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per note scritte sostitutive d'udienza.
Il 19.4.2024 il c.t.u. depositava l'integrazione della perizia e l'istanza di liquidazione dei propri compensi.
Innanzi tutto, il c.t.u. premetteva che l'integrazione non avrebbe riguardato gli aspetti concernenti la corretta esecuzione dei collaudi secondo la norma UNI 10458/2011 (v. ordinanza dell'8.4.2024).
Per quanto concerne i quesiti di cui alla seconda memoria attorea (pagg. 53 ss integrazione perizia), sulle forniture mancanti o difformi rispetto a contratto, il c.t.u. precisava di avere svolto una variazione rispetto alla perizia a seguito delle osservazioni del c.t.p. att. (v. “si segnala che la carenza relativa alla mancata installazione del bagno all'interno dell'ufficio è stata riconosciuta rispetto al testo contrattuale in lingua italiana. Ove invece si ritenga prevalente il testo in lingua inglese, tale carenza non sussiste”).
In esito alla stessa, quindi, l'importo determinato dal c.t.u. permaneva nell'ammontare già quantificato in perizia (complessivi € 68.000,00), salvo potersi ridurre a € 63.000,00 all'esito della valutazione sulla lingua contrattuale ritenuta “prevalente” ai fini del vaglio del relativo adempimento.
Sul malfunzionamento dell'impianto, il c.t.u. precisava di avere svolto una variazione rispetto alla perizia a seguito delle osservazioni del c.t.p. att. (v. «è stato riconosciuto un importo aggiuntivo di €
8.000,00, con riferimento al par. E.4.7., con riferimento alla contestazione inerente al mancato funzionamento dell'agitatore. Risulta conseguentemente aumentato dello stesso importo, il “Totale per vizi e malfunzionamenti”»).
L'importo totale indicato dal c.t.u. per vizi e malfunzionamenti veniva quindi ri-determinato in
€ 87.490,76.
Per quanto concerne i quesiti di cui alla seconda memoria di parte convenuta (pagg. 58 ss integrazione perizia), il c.t.u. confermava le risultanze di cui alla perizia, ribadendo che non sarebbe stata svolta nessuna valutazione circa la corretta esecuzione dei collaudi secondo la norma citata supra.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.6.2024,
[...]
si richiamava, innanzi tutto, ai propri scritti difensivi, alle Controparte_2 osservazioni alla bozza di perizia a firma della propria c.t.p. e alla nota di trattazione scritta per
27 l'udienza del 17.1.2024 per quanto concerne l'applicazione delle norme UNI 10458/2011.
Con riferimento all'integrazione della perizia e, in particolare, sull'osservazione n. 32 come da ultimo ri-formulata dal c.t.u., parte convenuta osservava:
- che ella non avrebbe ricevuto dalla committente alcuna segnalazione circa le allegate problematiche del mixer (“se non in questa sede peritale”), con conseguente impossibilità a procedere a una diagnosi e a un intervento tempestivo;
- che dall'esame del video sub doc. 23B_1 att. non sarebbe possibile individuare la causa della rumorosità di fondo, trattandosi di “episodi piuttosto frequenti e potenzialmente riconducibili alle cause più varie, anche del tutto prive di impatto economico”;
- che non vi sarebbe né certezza del preteso guasto al mixer, né evidenza della sua eventuale riconducibilità ad una responsabilità di CP_2
Parte convenuta insisteva quindi affinché il Giudice non aderisse alle conclusioni del c.t.u. in merito all'osservazione n. 32, come modificate con l'integrazione di perizia ritenendo che non sarebbero adeguatamente supportate.
Riportandosi integralmente alle precedenti difese, la convenuta insisteva poi per l'ammissione alla prova testimoniale e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Part Part Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.6.2024, gr. e gr. CP_1
insistevano innanzi tutto affinché il Giudice ordinasse al c.t.u. di rispondere alle Parte_2 osservazioni del proprio c.t.p., viste le contestazioni sui collaudi dell'impianto, di cui, peraltro, contestavano il carattere di novità rispetto a quanto dedotto negli atti di causa (v. come “fin dall'atto introduttivo (pag. 8) e nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 (pag. 2) – l'assenza di un valido certificato di collaudo e che il collaudo non era regolare, contestando quindi in modo esteso
l'asserito collaudo eseguito dalla convenuta”).
Le attrici ribadivano poi quanto dedotto sulla mancata verifica da parte del c.t.u. del rispetto della normativa che regola l'attività di progettazione e collaudo degli impianti di produzione di biogas da digestione anaerobica, ritenendo che si tratterebbe di profili tecnici che il c.t.u. dovrebbe applicare per dare risposta al quesito.
Si dolevano altresì che il c.t.u. non avrebbe risposto all'osservazione del c.t.p. att. secondo cui i dati di produzione dell'impianto, risalenti all'aprile 2021, citati dall'ausiliario per sostenere la funzionalità dell'impianto, sarebbero stati garantiti dagli interventi di manutenzione eseguiti dalla committente per “superare tutte le mancanze e vizi dell'impianto”.
Insistevano quindi per l'accoglimento di tutte le istanze formulate nelle note depositate e per l'integrazione della perizia richiesta.
Le attrici svolgevano quindi puntuali repliche all'integrazione dell'elaborato peritale, depositata il
28 19.4.2024.
Su tali assunti, le attrici chiedevano che il Giudice:
- ordinasse al c.t.u. di rispondere alle osservazioni del c.t.p. att. in punto di collaudi;
- ordinasse al c.t.u. un'integrazione della perizia per rispondere “adeguatamente” a tutte le osservazioni del c.t.p. att., anche con ulteriori sopralluoghi;
- disponesse la prosecuzione dell'istruttoria, con l'ammissione delle ulteriori istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (richiamando, in particolare, le circostanze di cui alle lett. b e c della seconda memoria).
Con ordinanza del 9.7.2024, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice considerava doversi provvedere a valutare il compendio istruttorio/assertivo accumulatosi nel tempo e nelle occasioni di contraddittorio scritto, in un'ottica complessiva.
Il Giudice, quindi, fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per precisazione delle conclusioni.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 22.10.2024,
[...]
si riportava ai propri scritti difensivi, alle osservazioni alla bozza di Controparte_2 perizia a firma della propria c.t.p. e insisteva su quanto già dedotto nelle note di trattazione scritta per le udienze del 12.9.2023, del 17.1.2024 (sull'applicazione delle norme UNI 10458/2011 e sull'osservazione n. 32 come da ultimo ri-formulata dal c.t.u.) e del 5.6.2024 (sulle presunte problematiche del mixer).
Concludeva la propria nota insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, anche in via istruttoria. Part Part Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 23.10.2024, AG. e CP_1
AG. si richiamavano ai propri scritti difensivi e insistevano per la rimessione in Parte_2 istruttoria della causa (v. note di trattazione scritta per le udienze del 12.9.2023, 15.11.2023,
17.1.2024 e 5.6.2024).
In subordine, chiedevano la concessione dei termini massimi di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica e insistevano per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Con ordinanza del 12.6.2025, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata il 30.9.2025,
[...]
ripercorreva, innanzi tutto, il fatto e lo svolgimento dei procedimenti Controparte_2 riuniti e, alla luce delle risultanze dell'elaborato tecnico del c.t.u., deduceva che:
- l'impianto oggetto di causa avrebbe correttamente superato entrambi i collaudi previsti da contratto, sostenendo l'illegittimità della sospensione dei pagamenti e delle richieste di riduzione
29 Part del prezzo dovuto dall gr. committente;
- l'appaltatrice avrebbe correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, con conseguente infondatezza delle contestazioni attoree.
In punto di collaudo, la convenuta ribadiva altresì le osservazioni svolte circa l'applicazione delle norme UNI 10458/2011.
Con riferimento, poi, alle ulteriori contestazioni avverso il proprio operato e alle richieste di risarcimento danno e di riduzione del prezzo conseguitene, AT:
- si riportava ai propri atti e alle osservazioni a firma della propria c.t.p.;
- ribadiva la non applicabilità della norma UNI 10458/2011 e le contestazioni sulle presunte problematiche del mixer;
- replicava alle doglianze attoree assunte alla base della richiesta di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno (v. mancato completamento dell'opera). Part Per quanto concerne la posizione di AG. , la società convenuta insisteva nel Parte_2 ritenere verificate le condizioni a cui sarebbe stata subordinata l'operatività della garanzia prestata
(v. valida esecuzione del collaudo di produzione di biogas ex art.
7.2. contratto e inadempimento di Part gr. . CP_1
In via subordinata, poi, parte convenuta insisteva per l'accertamento della responsabilità ex art. Part 1227 c.c. dell' gr. committente nella causazione dei pretesi danni di cui alla richiesta di ristoro, con conseguente esclusione o, quantomeno, limitazione del risarcimento del danno.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'udienza del
23.10.2024. Part Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata l'1.10.2025, AG. e CP_1
Part
ripercorrevano, innanzi tutto, il fatto e lo svolgimento dei procedimenti CP_1 Parte_2 riuniti e, alla luce delle risultanze dell'elaborato tecnico del c.t.u., asserivano che l'istruttoria espletata avrebbe confermato le contestazioni di inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali a carico di e la presenza di vizi e difformità dell'impianto, poste a CP_2 fondamento della domanda attorea di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
Ancora, sull'istruzione dei procedimenti riuniti, le attrici insistevano per la rimessione della causa in istruttoria, deducendo la necessità di nominare un altro c.t.u. o di conferire un ulteriore incarico all'ing. per rispondere alle contestazioni attoree. Tes_1
Sul punto, le aziende agricole sottolineavano che la maggior parte delle censure a sostegno della rimessione della causa in istruttoria non concernerebbe questioni tecniche (ovverosia il merito delle valutazioni svolte dal c.t.u.) bensì:
- la mancata valutazione da parte del c.t.u. della documentazione attorea, considerato che “il CTU
30 deve tener conto della documentazione in atti e se ne può legittimamente discostarsene solo a fronte di un diverso documento presentato da controparte o richiesto (ad esempio preventivo) da lui stesso. Non può invece quantificare l'intervento senza indicare alcun criterio oggettivo né far riferimento a un documento contabile”;
- la mancata risposta alle osservazioni attoree con l'integrazione alla perizia depositata il 19.4.2024, considerato che il c.t.u. si sarebbe limitato “acriticamente a riproporre quanto asserito nella CTU originaria e non avendo eseguito ulteriori accertamenti, come richiesti dal Giudice nella richiesta di integrazione”.
Le attrici, pertanto, provvedevano a esplicitare le ragioni per cui si renderebbe necessaria l'integrazione della c.t.u., seguendo l'ordine delle contestazioni e dei vizi esaminati dal c.t.u. (v. tabelle riepilogative a pagg. 54 ss integrazione alla perizia).
Ancora, sul punto, riportavano una tabella con cui confrontare le risultanze del c.t.u. e quanto ritenuto “corretto” dall'attrice (v. quantificazione di “Costi per forniture mancanti o difformi rispetto al contratto” e “Vizi per malfunzionamento”) e, visto il tempo trascorso dal deposito della c.t.u. e dai preventivi prodotti, le attrici chiedevano il riconoscimento di un aumento del 20% rispetto alle somme indicate al fine di tenere conto dell'aumento generalizzato dei costi delle materie prime.
Le attrici concludevano quindi insistendo:
- in principalità, per la sostituzione del c.t.u.;
- in subordine, per la richiesta di chiarimenti al c.t.u. in merito ai profili evidenziati dal proprio c.t.p.
e per l'integrazione della perizia;
- in subordine, in ogni caso, per l'accoglimento delle conclusioni precisate.
Considerata quindi la domanda attorea per cui, accertata l'assenza di un valido certificato di collaudo e di una prova delle prestazioni accettata dalla committente, venisse accertato il diritto di Part a chiedere il riconoscimento della penale contrattualmente prevista ex art. CP_1 CP_1
7.3, le attrici si dolevano della contraddittorietà delle risultanze peritali.
Infatti, il c.t.u. avrebbe concluso per la corretta esecuzione del collaudo e della prova delle prestazioni sull'assunto che «A livello tecnico, la prova di cui al punto 7.3 “contiene” quella prevista al punto 7.2, in quanto prevede che l'impianto sia in grado di mantenere prestazioni più elevate per un tempo più elevato» (pag. 64 perizia) e, secondo la prospettazione delle attrici, si tratterebbe di “opinione del CTU che non trova alcuna conferma nel contratto, in cui è previsto esplicitamente che vengano superate le 2 distinte prove” (v. artt.
7.2 e 7.3 contratto).
Oltre all'inosservanza di quanto contrattualmente convenuto, le attrici si dolevano:
- che il c.t.u. avrebbe rilevato che “dopo 14 giorni con una media superiore al 90%, l'impianto ha
31 garantito una produzione di molto inferiore per i successivi 20 giorni, per poi tornare a una produzione superiore al 90% per soli 2 giorni” e, pertanto, ritenevano che “non è stato rispettato quanto contrattualmente previsto, tanto che il certificato di collaudo non è mai stato fornito né di conseguenza sottoscritto dalla committente”;
- l'irrilevanza dei dati risalenti all'aprile 2021 che attesterebbero una produzione nei 365 giorni precedenti pari al 91,35% della capacità installata, considerato che “Come riconosciuto dallo stesso
CTU, l'impianto presentava e presenta numerosi vizi e difetti, per cui i dati della produzione di in kWh dell'impianto, risalenti all'aprile 2021, sono stati garantiti dagli interventi e dalla Pt_4 manutenzione eseguita da parte attrice per superare tutte le mancanze e i vizi dell'impianto, che il
CTU ha accertato”.
In definitiva, anche a prescindere dalla rimessione della causa in istruttoria, le attrici ritenevano provata la mancanza di rilascio di un corretto certificato di collaudo, con le modalità e nei termini contrattualmente previsti e, pertanto, sostenevano la fondatezza del riconoscimento della somma a titolo di penale ex art.
7.3 contratto. Part Sui danni da ritardata consegna dell'impianto, l' AG. committente ne ribadiva l'imputabilità a argomentando avverso la propria responsabilità nella causazione del ritardo, e insisteva CP_2 per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore anche della perdita dell'incentivo dal GSE per € 109.000,00.
Richiamando i capitoli di prova formulati per provare che l'esecuzione dei lavori a proprio carico sarebbe stata tempestiva e l'imputabilità del ritardo a (v. ritardo nel fornire i progetti o CP_2 per aver modificato i progetti iniziali), le attrici insistevano per la rimessione della causa in istruttoria anche per l'escussione dei testi. Part Con riferimento, poi, alla posizione di AG. le attrici ribadivano che le Parte_2 condizioni a cui sarebbe subordinata l'efficacia della garanzia rilasciata non si sarebbero verificate.
Infine, le odierne attrici insistevano per la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nulla sarebbe dovuto a da parte delle aziende agricole ingiunte. CP_2
Sul punto, osservavano che, senza che tali pagamenti potessero costituire riconoscimento alcuno o rinuncia alle proprie pretese, sarebbero già stati corrisposti € 890.000,00 e, pertanto, che dell'importo complessivo di € 1.260.000,00 (v. quanto dedotto circa l'applicazione della scontistica sul corrispettivo) risulterebbero da saldare € 370.000,00. Tale importo, però, secondo le allegazioni attoree non sarebbe dovuto, considerato che il c.t.u. (“le cui conclusioni in parte si contestano”) avrebbe confermato i vizi di funzionamento dell'impianto e la mancata consegna di talune componenti di cui al contratto.
Le parti attrici, precisavano, poi, che la richiesta di parte convenuta di condanna delle attrici al
32 pagamento degli interessi di mora sarebbe infondata. Pertanto, per l'ipotesi di riconoscimento in favore di di una somma a titolo di prezzo, le aziende agricole contestavano il CP_2 riconoscimento degli interessi di mora visto che il mancato pagamento sarebbe stato conseguenza dell'inadempimento di controparte.
Con memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 20.10.2025, CP_2 ribadiva che le risultanze peritali confermerebbero il corretto superamento dei collaudi dell'impianto oggetto di causa (v. art.
7.2 e art.
7.3 contratto).
In particolare, la convenuta deduceva che, nell'integrazione alla perizia, il c.t.u. avrebbe valutato tutte le eccezioni di controparte relative al collaudo, concludendo per la loro infondatezza e rappresentava che, già anteriormente all'introduzione del contenzioso giudiziale, ella avrebbe Part trasmesso all' gr. committente il rapporto di prova attestante la produzione media del 90,28% in 14 giorni (superiore, quindi, al 90% contrattualmente richiesto).
Sull'assunto che i due collaudi sarebbero stati correttamente eseguiti, la società convenuta insisteva per il rigetto della domanda avversaria di applicazione della penale, vista l'insussistenza del relativo presupposto.
Ancora, considerate le pagg.
9-23 della comparsa conclusionale attorea, contenenti le singole contestazioni già svolte avverso le conclusioni del c.t.u. e il rinnovo della richiesta di convocazione dello stesso, parte convenuta si riportava alle proprie osservazioni, ribadendo la completezza dell'indagine peritale già condotta.
In merito alle doglianze attoree circa il mancato completamento dell'opera e la ritardata consegna dell'impianto a sé addebitati, ribadiva di avere adempiuto puntualmente e CP_2 tempestivamente ai propri obblighi contrattuali e contestava che un eventuale ritardo nella consegna dell'impianto le sarebbe imputabile (v. confronto tra le tempistiche convenute e allegazioni sulla concreta esecuzione delle opere).
A tale riguardo, richiamava altresì l'art.
8.14 contratto, mediante cui “ viene CP_2 CP_2 esonerata da ogni responsabilità per danni patiti dalla Committente. Pertanto, nessuna richiesta di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti della odierna convenuta”. Part Sulla posizione di gr. , la società convenuta insisteva nel ritenere operante la Parte_2 garanzia prestata, considerato che: sulla valida esecuzione del collaudo sarebbe già stato precisato;
Part l'inadempimento di sarebbe ravvisabile nel mancato pagamento (v. Controparte_1 emissione del decreto ingiuntivo opposto); quanto alla ex adverso pretesa necessità di un perito imparziale, riteneva “più che sufficiente l'avvenuta nomina del CTU Ing. ”. Tes_1
insisteva pertanto per l'accoglimento delle Controparte_2 conclusioni rassegnate all'udienza del 23.10.2024.
33 Part Con memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 21.10.2025, gr. CP_1
Part e gr. :
[...] Parte_2
- contestavano l'assunto di parte convenuta secondo cui “l'impianto oggetto di causa abbia correttamente superato entrambi i collaudi previsti in contratto”, pure evidenziando la contraddittorietà delle conclusioni del c.t.u. sul punto (v. previsione contrattuale sul superamento di due distinte prove);
- ribadivano che i dati della produzione risalenti al 2021 e valorizzati dal c.t.u. sarebbero stati
“garantiti dagli interventi e dalla manutenzione eseguita da parte attrice per superare tutte le mancanze e i vizi dell'impianto, che il CTU ha accertato”;
- con riferimento all'applicazione delle norme UNI 10458/2011 richiamavano quanto dedotto in comparsa conclusionale, insistendo per l'integrazione della perizia sul punto, eccepivano l'irrilevanza dell'ottenimento degli incentivi governativi e insistevano per il riconoscimento della penale per il mancato collaudo;
- contestavano l'esatto adempimento delle proprie prestazioni contrattuali di alla luce CP_2 delle risultanze istruttorie;
- contestavano le allegazioni avversarie circa il quantum dovuto in base al contratto, ripercorrendo come si sarebbe addivenuti al corrispettivo per l'appalto (v. applicazione delle riduzioni ex art.
4.3 contratto) e le relative tempistiche (v. mera datazione del contratto al 25.2.2019 ma, in realtà, conclusione al 5.4.2019, come comprovato dalla mail del 19.4.2019 sub doc. 27 att.);
- argomentavano circa una pluralità di componenti tecniche dell'impianto. Part Con riferimento, poi, alla posizione di AG. le attrici ribadivano che le Parte_2 condizioni a cui sarebbe stata subordinata l'efficacia della garanzia prestata non si sarebbero verificate (v. non corretta esecuzione del collaudo, insussistenza di inadempimenti a sé imputabili e mancata designazione di un perito).
Infine, le odierne attrici contestavano quanto dedotto da sul concorso della committente CP_2 nella causazione dei danni dalla stessa allegati. Part Si dolevano, in particolare, dell'insussistenza di inadempimenti imputabili a AG. CP_1
e al difetto di prova delle deduzioni dell'appaltatrice, pure ribadendo, a tale riguardo,
[...]
l'avvenuta formulazione di taluni capitoli di prova (“per provare che i lavori a suo carico erano stati eseguiti tempestivamente”) oltre alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria, anche per l'espletamento dell'escussione testimoniale richiesta. Part Part AG. e AG. insistevano quindi per l'accoglimento delle CP_1 Parte_2 conclusioni rassegnate.
Orbene, si considerino le varie istanze e domande in rilievo.
34 Parti attrici chiedono la rimessione in istruttoria della causa, anche con riferimento alla necessità di rinnovare la perizia d'ufficio in atti.
In realtà, la dialettica processuale nonché la stessa perizia d'ufficio in atti conducono a risultati alquanto favorevoli per le parti attrici medesime, tenendo conto della complessità della causa nonché del fatto che, in tali materie settoriali, un margine di opinabilità tecnica è insita in qualsiasi valutazione e/o decisione.
Si considereranno gli aspetti istruttori via via con l'analisi dei vari punti da decidere.
Innanzi tutto, è da escludere, ab imis, la fondatezza della domanda di pagamento di parte convenuta con riferimento alla posizione dell'azienda agricola di nonché con riferimento alla Parte_2 posizione della azienda di CP_1
Come sopra ricordato, tali aziende avevano firmato una c.d. lettera di garanzia, in quanto il pagamento sarebbe dovuto provenire dall'istituto di credito.
Con riferimento alla posizione dell'azienda la lettera di garanzia ad essa riferibile, CP_1 espressamente, subordina la sua operatività alla designazione congiunta di un perito.
Sebbene parte convenuta tenti di superare tale previsione sostenendo che la nomina di un consulente tecnico d'ufficio possa essere sufficiente, basti dire che:
- parte opposta non ha dimostrato alcun tentativo di procedere alla designazione suddetta;
- parte opposta, financo, in sede processuale, si è opposta alla consulenza richiesta da controparte, la quale, invece, nulla ebbe a rilevare sulla richiesta di c.t.u. richiesta dalla convenuta medesima (si considerino le rispettive terze memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
Vi sarebbe, anche, il profilo inerente la prestazione di una garanzia bancaria ai fini della obbligazione inerente la penale.
Potrebbe, anche, essere vero che le aziende opponenti non abbiano sollecitato tale garanzia prima del presente processo, ma è, pure, vero che nell'accordo del 31.7.2020, l'azienda si era CP_1 riservata qualsiasi pretesa e parte opposta si era espressamente impegnata ad effettuare indagini sui difetti.
Insomma, a fronte del pagamento di € 150.000,00 ivi previsto, parte convenuta avrebbe dovuto procedere con la sua attività tecnica.
Si potrebbe, anche, sostenere che la penale non sia dovuta, ma questa è una circostanza ex post che non avrebbe dovuto e potuto obliterare la necessità in sè garanzia prevista contrattualmente.
Quanto all'azienda , ora che la vicenda è sub judice, sarebbe contra jus esigere la garanzia Pt_2 senza possibilità di eccezioni, tenuto che conto che sarebbe in contrasto con basilare ed inderogabili doveri di solidarietà economico-sociale, ex artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c..
Va da sé che l'accordo del 31.7.2020 fa sì che il rapporto dovesse considerarsi in fieri e non già
35 completato con le prove di febbraio 2020: insomma, l'eccezione di inadempimento sollevata da parti attrici paralizza la pretesa della convenuta, vuoi sotto-forma di richiesta di conferma del decreto ingiuntivo vuoi sotto forma di domanda riconvenzionale nel processo RG n. 891/2021
(quest'ultima, poi, sarebbe inammissibile perché reiterata mentre pendeva la domanda, insita nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento
RG n. 3295/2021).
Il fatto che la pretesa suddetta (tra l'altro qualificata come controversa financo nel accordo di luglio
2020) sia paralizzata, comporta, ad avviso di questo Giudice, che la richiesta di riduzione del prezzo sia assorbita.
D'altronde, viene richiesto il risarcimento del danno e non si può dare luogo a duplicazioni se del caso (anche a livello assertivo, parti attrici non discernono i profili inerenti la riduzione del prezzo e quelli inerenti il risarcimento del danno, anche tenuto conto di quanto nel complesso viene richiesto con riferimento a questo ultimo titolo).
Quanto a mancanze, vizi e difetti, come visto, è stata espletata la perizia d'ufficio.
La stessa deve considerarsi completa e metodologicamente corretta.
Si rammenta che il c.t.u. ha replicato, con il deposito del 19.4.2024 a tutte le censure di parti attrici, anche con riferimento ad appendici inoltrate ad esso dopo il termine fissato dal Giudice per le osservazioni, sempre in un'ottica collaborativa.
Si noti che parti attrici, nonostante le obiezioni di parte convenuta, mai si sono offerte di dimostrare l'effettuazione dei pagamenti ai fini risarcitori (come fatto rilevare dal c.t.u.), contegno che avrebbe, di certo, dipanato ogni incertezza sui preventivi prodotti.
Anche le eccezioni di parti attrici inerenti le norme UNI, sono profili mai sollevati prima della perizia d'ufficio, sicché le preclusioni di rito di sicuro impedivano ed impediscono la loro analisi.
D'altronde, l'impianto risulta funzionante e parti attrici hanno conseguito il finanziamento superando, positivamente, i controlli dell'istituto di credito.
I profili evidenziati dal c.t.u., quindi, possono essere considerati tutti in chiave risarcitoria, visto che il saldo del prezzo non è dovuto.
Quanto ai profili dei ritardi in punto penali, si ritiene che penali non siano dovute.
Come fatto evidenziare dal c.t.u., il contratto non prevedeva forme solenni per i rapporti da inviare e, d'altronde, l'adempimento e i controlli sono stati inoltrati.
Occorre valutare la vicenda cum grano salis.
Se i collaudi fossero stati avulsi dalla realtà, l'azienda non avrebbe potuto avere il finanziamento e neppure utilizzare tout court l'impianto a ben vedere.
Lo stesso contratto e la stessa vicenda, poi, contemplano l'ipotesi di aggiustamenti e correzioni in
36 corso d'opera.
Rimane, anche, la circostanza che, nonostante le prove orali richieste, mai parti attrici riferiscono in modo chiaro e preciso quando gli interventi edilizi dovessero essere considerarsi conclusi ai fini dell'innesto delle operazioni di installazione a carico della convenuta.
Sotto questo profilo, i rilievi inerenti i ritardi sono assorbiti, fermo quanto riferito dal c.t.u..
Ai fini del risarcimento del danno, considerando le prestazioni mancanti sotto tale profilo (e d'altronde, così le stesse parti attrici hanno ragionato nelle difese introduttive ed in corso di processo), la somma totale ammonterebbe ad € 155.490,76.
Il c.t.u. ha dedicato decine di pagine per replicare alle doglianze di parti.
Si ritiene che si possa rinviare, congruamente, evitando inutili trasposizioni di interi passaggi motivazionali nel testo della sentenza, agli elaborati del perito depositati in data 10.7.2023 e
19.4.2024.
Si ritiene che siano dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale.
La rivalutazione, oltre a non essere richiesta in termini puramente monetari, non risponde a criteri di equità nella specie, considerato che, comunque, parte attrice si è giovata del fatto del mancato pagamento e delle agevolazioni comunque conseguite.
Parti attrici chiedono un aggiornamento del 20% dei valori stimati dal c.t.u., ma si tratta di richiesta non documentata e non argomentata specificamente.
Quanto alle domande di parti attrici, volte all'adempimento di talune prestazioni, le stesse sono assorbite da quanto riferito circa i ritardi nonché dalla richiesta espressa in forma pecuniaria del risarcimento del danno e, comunque, la stessa azienda riferisce di interventi già realizzati CP_1
e servizi di manutenzione, rendendo le prestazioni richieste di difficile attuazione.
Visto l'esito del processo e la soccombenza reciproca parziale, le spese di lite vengono compensate per metà.
Si applica lo scaglione € 260.000,01-€ 520.000,00.
Gli atti processuali nei due processi sono pressoché identici e non si dà luogo a duplicazioni.
Le spese di c.t.u. vanno ripartite inter partes in ragione del 50% ciascuna.
I capitoli di prova orale richiesti dalle parti sono stati ritenuti non indispensabili ai fini del decidere e comunque da ritenersi omissivi e/o valutativi e/o generici, anche alla luce della precisione che le stesse parti del processo esigono.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nelle cause riunite R.G. n. 891/2021 e 3295/2021:
37 - revoca il decreto ingiuntivo n. 489/2021 di questo Tribunale (R.G. n. 35/2021) e dichiara che nulla parti attrici debbano pagare a parte convenuta;
Part
- condanna parte convenuta risarcimento dei danni subiti da che si Controparte_1 quantificano in € 155.490,76, oltre interessi nella misura legale dalla notifica dell'atto di citazione nel processo R.G. n. 891/2021 sino al saldo;
- pone le spese di c.t.u. a carico di parti attrici e di parte convenuta in ragione del 50% ciascuna, liquidandone come da decreto di pari data;
- condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite a parti attrici che si liquidano, complessivamente, al netto della riduzione per metà per soccombenza parziale reciproca, in €
11.228,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 1.072,87 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 16.12.2025.
Il Giudice
BI IM SA
38
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. BI IM SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite n. 891/2021 e 3295/2021 R.G. promosse da Parte
, impresa individuale nella persona del suo titolare sig.ra Controparte_1 CP_1
Par
e , impresa individuale nella persona del suo titolare sig.
[...] Parte_2
, rappresentate e difese dall'avv. Maragna Nicola;
Parte_2
ATTRICI contro
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Opilio Laura, Patania Maria
IZ e ON RT;
CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale.
Il procuratore delle parti attrici nelle cause riunite ha concluso con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive d'udienza per precisazione delle conclusioni, depositate il 23.10.2024, chiedendo:
“In via preliminare: rimettere la causa in istruttoria, al fine di:
- in via principale ordinare la sostituzione del CTU con altro professionista, il quale dovrà procedere a rispondere ai quesiti già formulati, come integrati alla luce delle note e relativi allegati depositate dalla scrivente difesa in vista delle udienze del 12.09.2023, 15.11.2023,
17.01.2024, 05.06.2024, che qui si intendono integralmente richiamate;
- in subordine: ordinare che il CTU venga chiamato a chiarimenti sui profili evidenziati dal
CTP e venga ordinata una integrazione della relazione, perché il CTU risponda CP_1 adeguatamente a tutte le osservazioni del CTP come analiticamente chiarito nelle CP_1 note e relativi allegati depositate dalla scrivente difesa in vista delle udienze del
1 12.09.2023, 15.11.2023, 17.01.2024, 05.06.2024, che qui si intendono integralmente richiamate;
- in ogni caso: si insiste per la prosecuzione dell'istruttoria con l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 183 comma VI n.n. 2 e 3, che di seguito vengono riproposte.
Si chiede di essere ammessi alla prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione “Vero che”: […]
***
Nel merito:
1. Revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto del 9.3.2021 n.
489/2021 - 35/2021 R.G, emesso dal Tribunale di Venezia, perché infondato, ingiusto e illegittimo per i motivi in fatto e in diritto esposti in atti, conseguentemente, accertarsi e Part Part dichiararsi che nulla è dovuto da e da AG. a Controparte_1 Parte_2
. Controparte_2
2. Accertare e dichiarare l'inadempimento di Controparte_2
Part
alle obbligazioni assunte con il contratto concluso con
[...] CP_1
datato 25.02.2019 e con il successivo accordo del 31.07.2020 e per l'effetto
[...] condannare parte convenuta a:
- fornire i certificati di superamento dei test previsti da contratto;
- fornire il certificato di “prova della prestazione dell'impianto di biogas” come previsto da contratto.
- migliorare il sistema di pompaggio dell'impianto;
- riparare l'agitatore di una vasca;
3. Accertati gli inadempimenti di alle obbligazioni di cui ai contratti inter partes CP_2
(contratti datati 25.02.2019 e accordo del 31.07.2020), i vizi e le difformità delle opere eseguite, nonché i danni patiti dall'attrice per i ritardi nell'esecuzione dei lavori, accertare Part e dichiarare il diritto di a ottenere una riduzione del prezzo, pari Controparte_1 alle somme che dovrebbero essere ancora dovute a in base agli accordi CP_2
Part contrattuali, e per l'effetto dichiarare che nulla è più dovuto da a Controparte_1
. Controparte_2
4. Accertare e dichiarare i gravi vizi e difformità nell'esecuzione delle opere di cui ai contratti sottoscritti e accertare e dichiarare la responsabilità di
[...]
Part
per tutti i danni subiti da e i costi Controparte_2 Controparte_1 sostenuti, per tutti i motivi dedotti in atti.
2
5. Condannare al risarcimento di Controparte_2
Part tutti i danni subiti e subendi da AG. ZA NA -inclusi: - la penale prevista in contratto, anche per il ritardo;
- i maggiori costi sostenuti per l'esecuzione di opere previste in contratto e non realizzate;
i maggiori costi sostenuti per l'esecuzione di opere in ritardo dovuto a parte convenuta;
- i maggiori costi sostenuti per interventi di manutenzione;
- ogni altro costo e spesa sostenuti per effetto della mancata realizzazione a regola d'arte dell'impianto - come meglio specificati in atti e che si quantificano in quantomeno €.
570.339,33 (da aggiornare al momento della decisione) oltre interessi moratori dalla domanda sino al saldo, ovvero nella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa o comunque ritenuta di giustizia, tenuto conto dell'effettiva operatività dell'impianto Part 6. Accertare e dichiarare che le garanzie rilasciate e sottoscritte da Controparte_3
Part
e all'atto della sottoscrizione del contratto del
[...] Parte_3
25.2.2019 non sono valide e efficaci, non essendosi verificate le condizioni previste per la loro escussione, per tutti i motivi dedotti nel presente atto.
7. Rigettare perché inammissibili, improcedibili e infondate in fatto e in diritto tutte le domanda proposte da . Controparte_2
8. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%,
IVA e CPA come per legge”.
I procuratori di parte convenuta nelle cause riunite hanno concluso con note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. sostitutive d'udienza per precisazione delle conclusioni, depositate il 22.10.2024, chiedendo:
“Voglio l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere: in via principale e nel merito: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto R.G. 35/2021, emesso in data 9 marzo 2021 dal Tribunale Civile di Venezia ed, in ogni caso, condannare le opponenti al pagamento della somma di € 411.850,00, oltre interessi e spese;
accertare e dichiarare la carenza di qualsivoglia inadempimento e/o responsabilità in capo alla nonché la validità ed efficacia delle garanzie rilasciate dalle aziende CP_2 opponenti e, per l'effetto, rigettare integralmente le domande avversarie nei vari punti articolati nelle conclusioni dell'atto di citazione e dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto inammissibili, infondate e comunque sfornite di prova;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di ammissione, anche solo parziale, della responsabilità della accertare e dichiarare il concorso del fatto colposo dell'attrice ai sensi CP_2
3 dell'art. 1227 c.c. per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, escludere il risarcimento da parte della CP_2 in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale, sia diretta che contraria, come già articolata nelle memorie ex art. 183, comma vi, n. 2 e n. 3, c.p.c.; in ogni caso, con vittoria di spese di lite, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part Parti attrici, in entrambi i procedimenti, poi riuniti, sono Az. AG. e AG. CP_1
. Parte_2
Il procedimento iscritto a R.G. n. 3295/2021 ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 489/2021 (R.G. n. 35/2021) del 9.3.2021, con il quale il presente Tribunale ha ingiunto alle odierne attrici il pagamento in favore di gmbh di Controparte_2
€ 411.850,00, oltre agli interessi e alle spese del procedimento.
L'ingiunzione di pagamento si riferirebbe al mancato saldo delle fatture n. 20-03-BQ-PI001, per
€ 290.665,00, e n. 20-05-BQ-PI001165, per € 121.185,00, relative a lavori eseguiti in forza di un contratto datato 25.2.2019.
Nel proporre l'opposizione, le odierne attrici rappresentavano di avere già notificato atto di citazione volto ad accertare l'inadempimento di rispetto al medesimo contratto posto a CP_2 fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e precisavano che tale giudizio sarebbe stato iscritto al R.G. n. 891/2021.
Le attrici, pertanto, chiedevano la riunione dei procedimenti di opposizione e di contenzioso ordinario ex art. 273, secondo comma, c.p.c..
Nel procedimento di opposizione si costituiva con comparsa depositata il 13.9.2021, CP_2 contestando le ragioni attoree e chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il 6.10.2021, parti opponenti depositavano 3 documenti.
A seguito di discussione in sede di prima udienza, celebrata il 7.10.2021, dato atto che parti opponenti insistevano, preliminarmente, per la riunione del procedimento a quello di cui al R.G. n.
891/2021 con prima udienza fissata per il 13.10.2021, il Giudice dell'opposizione riteneva opportuno disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente di Sezione per ogni statuizione sul prosieguo.
Il 13.10.2021, il Presidente di Sezione ri-assegnava il procedimento in parola al presente Giudice persona fisica e, vista la ri-assegnazione, il Sottoscritto fissava udienza in data 25.11.2021 per i medesimi incombenti del 7.10.2021 considerato il difetto di pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c.
a cura del precedente Giudice titolare.
4 All'udienza del 25.11.2021, nel procedimento R.G. n. 3295/2021, l'avvocato delle parti opponenti si opponeva all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione avversaria, ritenendo l'opposizione documentale e provvedendo a elencare specificamente i documenti fondanti la stessa.
Chiedeva poi di essere autorizzato a depositare 3 mail anche del Direttore Lavori, ing. Persona_1
, per dimostrare l'esistenza delle problematiche dell'impianto di biogas in questione e
[...] chiedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
L'avvocato di parte opposta insisteva per la concessione della provvisoria esecuzione ritenendo che controparte non avrebbe prodotto alcuna prova scritta a sostegno della propria opposizione.
Si riportava a quanto sostenuto in comparsa con riferimento alle eccezioni di controparte e chiedeva i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
L'avvocato delle parti opponenti chiedeva poi la riunione dei procedimenti già menzionati e l'avvocato di parte opposta non si opponeva.
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza dell'1.3.2022, nel procedimento R.G. n. 3295/2021, a scioglimento della riserva che precede, considerato che:
- il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato effettuato senza considerare l'esistenza di un contratto di transazione successivo al contratto e, tra l'altro, preciso e ragionato (evento tra le parti di importanza fondamentale);
- controparte avrebbe il diritto di replicare;
- non si potrebbe concedere la provvisoria esecuzione, allo stato;
- la garanzia bancaria al punto 7.3 richiederebbe la nomina congiunta di un perito per la sua escussione e non per la sua prestazione in sé e per sé (osservando che la parola escussione postula che la garanzia sia già stata fornita, all'evidenza);
- il ricorso tralascerebbe di indicare tutte le contestazioni in essere, pure richiedendo la provvisoria esecuzione (rammentando che anche dalla strategia processuale sono arguibili argomenti di prova);
- risulterebbe evidente che i due processi citati andrebbero riuniti.
Pertanto, il Giudice, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e disponeva la riunione del procedimento di opposizione R.G. n. 3295/2021 al connesso procedimento
R.G. n. 891/2021, provvedendo nel fascicolo prevenuto sulla prosecuzione dei fascicoli riuniti.
Il procedimento R.G. n. 891/2021, invece, veniva instaurato con atto di citazione datato 26.1.2021 Part dalle gr. attrici che si dolevano dell'inadempimento della società convenuta all'esecuzione del contratto datato 25.2.2019 e del successivo accordo del 31.7.2020.
In punto di fatto, le parti attrici allegavano che: Part
- avrebbe come oggetto sociale l'attività di coltivazione agricola di Controparte_1
5 cereali;
- visto l'interesse di quest'ultima a realizzare un impianto di biogas presso la propria azienda, usufruendo degli incentivi previsti dalla normativa di settore, avrebbe preso i contatti con
, società austriaca specializzata nella Controparte_2 progettazione e nella realizzazione di impianti di biogas;
Part
- all'uopo, l'1.12.2017, avrebbe stipulato con Controparte_1 Controparte_4 il contratto destinato a finanziare la costruzione di un impianto di biogas in Venezia,
[...] località Zelarino, subordinando la corresponsione del saldo all'avveramento delle condizioni ex art. 3 lett. c) del contratto di finanziamento;
Part
- il 3.9.2018, AG. ZA e avrebbero concluso un primo contratto CP_1 CP_2 mediante cui la prima avrebbe commissionato alla seconda la progettazione e la realizzazione dell'impianto di biogas per un corrispettivo pari a € 1.260.000,00, sospensivamente condizionato all'ottenimento di un finanziamento da parte della committente e della dichiarazione, da parte dell'istituto finanziatore, di conferma che il prezzo sarebbe stato versato direttamente in favore dell'appaltatrice a seguito del completamento dell'impianto;
- il 5.4.2019, le medesime parti avrebbero concluso un altro contratto, datandolo 25.2.2019, avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione del medesimo impianto per un corrispettivo pari a
€ 1.310.400,00, comprensivo di 1 anno di “service” personalizzato (v. contratto collegato di manutenzione e riparazione di pari data);
- l'art.
4.3. del contratto di appalto datato 25.2.2019 avrebbe previsto la riduzione del prezzo a fronte della verificazione di 3 distinte condizioni (versamento da parte della committente di un acconto di € 90.000,00 a entro 4 settimane dalla stipula, conclusione di un contratto di CP_2
Part service tra TE NE s.p.a. e AG. per l'impianto di biogas di Parte_2
Part quest'ultima e conclusione di un contratto di revamping tra e CP_2 Parte_2 per l'impianto di biogas di quest'ultima);
- l'avveramento delle predette condizioni avrebbe comportato la ri-determinazione del corrispettivo per l'appalto in € 1.260.000,00; Part
- sul corrispettivo dell'appalto, l gr. committente richiamava anche l'art. 5 contratto (viste le condizioni di finanziamento) e l'allegato 9 (viste le condizioni di pagamento dell'istituto bancario);
- avrebbe prestato una garanzia per 24 mesi dalla messa in funzione a freddo CP_2 dell'impianto (art. 7 contratto) in base alla quale, a fronte del riscontro di difetti sull'impianto, la committente avrebbe avuto diritto a chiedere miglioramenti, sostituzioni delle componenti o la riduzione del prezzo;
- le parti avrebbero previsto il diritto della committente a ritenere il 3% del corrispettivo pattuito, a
6 titolo di garanzia per la corretta esecuzione dell'opera e per qualsiasi reclamo, sino alla scadenza dei
24 mesi di garanzia;
- sulla verifica dell'impianto verrebbero in rilievo:
a. l'art.
7.2 contratto, che preciserebbe le modalità di esecuzione del “collaudo produzione di biogas”;
b. l'art.
7.3 contratto, che prevederebbe la “prova delle prestazioni”;
- per il caso di ritardo dell'appaltatrice nell'effettuazione della prova delle prestazioni (da effettuarsi
“non più tardi da 10 settimane dall'avvio del motore”) sarebbe stata prevista l'applicazione di una penale e, per assicurare l'obbligo di pagamento della stessa, l'appaltatrice avrebbe dovuto fornire alla committente una garanzia bancaria che, però, non avrebbe fornito;
CP_2
Part
- gr. avrebbe prestato garanzia per il mancato pagamento diretto da parte di CP_1
in favore di [v. art. 2.2.2, paragrafi a) e b), contratto] con la precisazione: CP_4 CP_2
a. che “la garanzia è valida qualora sia stata eseguita con esito positivo la prova delle prestazioni e per gli altri obblighi contrattuali sia stata stabilita la responsabilità del committente”; nonché
b. che l'appaltatrice avrebbe potuto avvalersi della garanzia “soltanto a condizione che un perito designato congiuntamente da FO e Committente confermi l'obbligazione di pagamento” (che, nel caso de quo, non sarebbe stato designato); Part Part
- AG. avrebbe prestato garanzia per gli obblighi assunti dall AG. Parte_2 committente, comunque condizionandone l'escussione al “Collaudo di Produzione di Biogas conforme al punto 7.2 del Contratto per forniture e servizi”;
- l'art. 4 contratto prevederebbe l'obbligo di AT verso la committente ad effettuare attività di assistenza, manutenzione, riparazione e ottimizzazione dell'impianto per 1 anno (v. contratto sub doc. 6 att.);
- i lavori sull'impianto di biogas avrebbero dovuto essere ultimati entro settembre 2019, tuttavia
CP_2
a. avrebbe consegnato l'opera in ritardo (“con conseguente perdita dell'incentivo dal GSE pari all'1%, per un importo di € 109.000,00”);
b. non avrebbe fornito i certificati di superamento dei test contrattualmente pattuiti ex art.
7.2 e art.
7.3 contratto.
Relativamente a tale ultimo punto, le attrici osservavano che l'assenza di un valido certificato di Par collaudo e di una prova delle prestazioni accettata dall' AG. committente giustificherebbe anche l'applicazione della penale ex art.
7.3 contratto. Part
si doleva, inoltre: Controparte_1
7 - che avrebbe interrotto “arbitrariamente” l'attività di assistenza e manutenzione in CP_2 proprio favore da aprile 2020, con conseguenti danni per circa € 25.000,00 e, comunque, ancora in corso di quantificazione;
- dell'inadempimento dell'appaltatrice al contratto di service e al contratto di appalto, atteso che alcuni lavori contrattualmente previsti non sarebbero stati eseguiti e che l'impianto presenterebbe vizi, difetti e difformità, con un conseguente danno stimato provvisoriamente in € 164.394,89;
- che ella avrebbe dovuto sostenere costi per ulteriori € 64.043,20 a causa del ritardo di CP_2 nella conclusione dei lavori;
- che dovrebbero aggiungersi € 5.042,00 più iva quali costi per i lavori eseguiti dalla ditta per CP_5 il ripristino dello stato dei luoghi a seguito della fuoriuscita del digestato dal troppo pieno causato dai vizi dell'opera;
- che l'impianto presenterebbe ancora numerose problematiche di funzionamento (si precisa sin d'ora che il novero degli stessi veniva implementato con l'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo). Part Tutto ciò considerato, quantificava il totale dei danni complessivamente Controparte_1 subiti (includendo anche la penale citata) in € 513.339,33.
Sulla condotta dell'appaltatrice, poi, deduceva che, con pec del 22.6.2020, avrebbe CP_2 chiesto alle odierne attrici il pagamento di € 749.066,01 (€ 711.850,00 per il saldo del corrispettivo del contratto e € 37.216,01 per variazioni “mai autorizzate dalla committente”) e, sul punto, si doleva che tale pretesa supererebbe il corrispettivo concordato dalle parti a corpo in € 1.260.000,00.
La committente deduceva che, vana la replica all'appaltatrice (diffidandola ad ultimare l'opera commissionata, adempiere al contratto di service, eliminare a proprie spese vizi, difetti e difformità dell'opera e provvedere al risarcimento dei danni) nonché considerata la necessità di ottenere il progetto esecutivo dell'impianto elettrico, nel luglio 2020 avrebbe instaurato delle trattative per la definizione bonaria della vicenda. Part A conclusione delle trattative, AG. e avrebbero sottoscritto CP_1 CP_2
l'accordo del 31.7.2020.
Ciononostante, secondo la prospettazione attorea, l'appaltatrice sarebbe risultata inadempiente anche a quanto ivi pattuito, salvo che per la consegna del progetto dell'impianto elettrico. Part A conclusione della propria rappresentazione in fatto, le attrici rappresentavano che CP_1 avrebbe versato a € 890.000,00, a titolo di acconto sul corrispettivo CP_1 CP_2
(“senza che tali pagamenti potessero costituire riconoscimento alcuno o rinuncia alle proprie pretese”).
Allegavano, quindi, che del corrispettivo complessivo di € 1.260.000,00 risulterebbero ancora da
8 corrispondere € 370.000,00 in favore di ma che tale somma non sarebbe dovuta, CP_2 considerato che ella sarebbe debitrice nei confronti dell'appaltatrice per € 513.339,33 a titolo di danni (che, in virtù di quanto supra, nel procedimento di opposizione venivano invece quantificati nella maggiore somma di € 570.339,33).
In diritto, le parti attrici premettevano che il rapporto contrattuale intercorso dovrebbe qualificarsi come appalto, regolato dagli artt. 1655 ss c.c., e provvedevano ad elencare gli inadempimenti di
(i medesimi che, con atto di citazione in opposizione sarebbero stati dedotti per CP_2 suffragare la “Nullità e/o annullabilità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo notificato” in uno alla circostanza che l'ingiungente non avrebbe dato atto della sottoscrizione dell'accordo del 31.7.2020 né delle contestazioni tra i contraenti). Part Tanto premesso, sosteneva la legittimità ex art. 1460 c.c. della propria Controparte_1 sospensione dei pagamenti visto l'inadempimento di controparte al contratto di appalto e all'accordo del 31.7.2020.
Insisteva quindi per la condanna della società convenuta a fornire i certificati di superamento dei test contrattualmente previsti, a migliorare il sistema di pompaggio dell'impianto e a riparare l'agitatore di una vasca. Part Le attrici chiedevano poi l'accertamento dell'avvenuto pagamento, da parte di CP_1 di € 890.000,00 (€ 740.000,00 fino al 31.7.2020 e € 150.000,00 il 5.8.2020) in favore di
[...]
e, considerati gli inadempimenti di quest'ultima, i vizi e le difformità riscontrate e i CP_2 danni patiti per i ritardi nell'esecuzione dei lavori, insistevano per l'accertamento del diritto della committente alla riduzione del prezzo, con conseguente dichiarazione che “nulla è più dovuto da Part
a parte convenuta”. Controparte_1
In merito a vizi e a difformità nonché alla mancata esecuzione delle opere, parti attrici allegavano:
- che, fermi i ritardi nell'esecuzione, taluni lavori contrattualmente pattuiti non sarebbero stati realizzati (“necessari per la funzionalità dell'impianto”) e che le opere realizzate presenterebbero gravi vizi e difformità; Part
- che vizi e difformità sarebbero stati tempestivamente denunciati dall AG. appaltatrice e che sarebbero stati riconosciuti da (v. mail del 3.2.2020 sub doc. 9 att. e v. pure accordo del CP_2
31.7.2020);
- che le richieste di intervento rivolte alla società convenuta sarebbero state vane e che, pertanto, Part gr. avrebbe dovuto provvedere al completamento delle opere non eseguite per CP_1 rendere funzionante l'impianto, sostenendo costi per almeno € 258.470,09, oltre alle perdite subite per il ritardo dei lavori e a quanto dovuto a titolo di penale ex art.
7.3 contratto.
Tanto premesso, le attrici chiedevano quindi la condanna di CP_2
9 Part
- al pagamento in favore di di € 513.339,33 (nell'opposizione di cui al Controparte_1 procedimento R.G. n. 3295/2021, precisavano anche che andrebbero aggiunti “i costi per l'acquisto di due pompe e per l'installazione del rotocut (€ 57.000,00 circa), per un totale di € 570.339,33 o la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito della presente causa, tenuto conto anche dell'effettiva produttività dell'impianto” – v. già supra);
- all'eliminazione di vizi e difformità dell'impianto. Part Con riferimento alla posizione di gr. , poi, le odierne attrici sostenevano che Parte_2 la lettera di garanzia rilasciata (v. allegato 8 al contratto sub doc. 5 att.) non potrebbe essere azionata, considerato che la relativa efficacia sarebbe subordinata:
a. alla valida esecuzione del collaudo dell'impianto ex art.
7.2 contratto;
Part b. all'inadempimento contrattuale di (che, secondo la prospettazione della CP_1 committente, non si sarebbero verificati, visto l'art. 1460 c.c.).
Pertanto, le attrici deducevano, in primis, che tali condizioni non si sarebbero verificate e, in secundis, che comunque l'operatività della garanzia sarebbe stata subordinata alla “condizione che un perito designato congiuntamente da FO e Committente confermi l'obbligazione di pagamento” (v. allegato 7 al contratto sub doc. 5 att.) mentre nessun perito sarebbe stato designato per la verifica della sussistenza dell'obbligazione di pagamento.
Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 13.9.2021, in punto di fatto, allegava che: Controparte_2
Part
- il 25.2.2019, e AG. avrebbero stipulato un contratto avente ad CP_2 CP_1 oggetto la progettazione e la realizzazione di un impianto di biogas alimentato da fonti energetiche rinnovabili in Venezia, località Zelarino;
Part
- avrebbe prestato garanzia per l'adempimento degli obblighi contrattuali Parte_2 della committente (v. allegato 8 del contratto) impegnandosi, “incondizionatamente ed irrevocabilmente”, a rispondere in via solidale per l'adempimento degli obblighi di pagamento a Part carico di gr. nel contesto del già menzionato contratto;
CP_1
- avrebbe adempiuto ai propri obblighi contrattuali (consegnando l'opera alla CP_2 committente ed effettuando i test contrattualmente pattuiti) e che, “a seguito dell'avvenuto collaudo”, avrebbe emesso le fatture n. 20-03-BQ-PI001 e n. 20-05-BQ-PI001;
- tali fatture sarebbero state azionate nel procedimento monitorio per il minor importo di
€ 411.850,00, atteso che, tra il 13.5.2020 e il 12.8.2020, la committente avrebbe provveduto al saldo parziale della fattura n. 20-03-BQ-PI001 (€ 800.000,00 sui € 1.090.665,00 portati dalla stessa) e che nulla sarebbe stato corrisposto per la fattura n. 20-05-BQ-PI001 (per € 121.185,00);
- avrebbe notificato il decreto ingiuntivo emesso in proprio favore l'11.3.2021 e CP_2
10 sarebbero seguite l'instaurazione del giudizio di merito da parte dalle odierne attrici (con atto introduttivo giunto a notifica il 22.3.2021 presso la sede legale in Austria) e l'opposizione a decreto ingiuntivo con istanza di riunione dei procedimenti ex art. 273 c.p.c. (con atto introduttivo notificato via pec il 20.4.2021).
Premesso che l'impianto oggetto di causa avrebbe correttamente superato entrambi i “collaudi” contrattualmente previsti e che ella avrebbe correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, svolgeva talune precisazioni per “meglio inquadrare i rapporti tra le parti” e CP_2 neutralizzare le doglianze avversarie. Part Sul contratto di finanziamento tra Parte_4
nel dicembre 2017, parte convenuta evidenziava che la corresponsione del saldo
[...] finale sarebbe stata ivi condizionata all'esito di una verifica tecnica che attestasse “la regolarità, la corrispondenza e la coerenza dei progetti presentati al GSE per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva” e che l'istituto di credito avrebbe provveduto a tale saldo nell'aprile 2020 (v. pure accordo del 31.7.2020).
Sulla quantificazione dell'importo spettantele, parte convenuta deduceva l'erroneità delle allegazioni attoree sulla verificazione delle 3 circostanze contrattualmente individuate e sulla ri- determinazione del corrispettivo, giacché:
- il pagamento di € 90.000,00 sarebbe avvenuto il 23.4.2019, eccedendo quindi il termine previsto per l'applicazione della scontistica, pari a 4 settimane dalla sottoscrizione del contratto (25.2.2019);
- le parti attrici avrebbero correttamente allegato l'applicazione di scontistica per € 12.600,00, vista la sottoscrizione del contratto di service con TE NE (v. accordo del 31.7.2020); Part
- gr. non avrebbe stipulato con un contratto di revamping per il Parte_2 CP_2 proprio impianto, né le attrici avrebbero fornito evidenza del contrario, con conseguente difetto di applicazione della scontistica a ciò condizionata.
Considerato quanto poc'anzi allegato, il prezzo del contratto sarebbe stato dunque ridotto a
€ 1.297.800,00 a cui sarebbero stati aggiunti € 4.050,00 quali costi extra, concordati per la fornitura e la costruzione della struttura in acciaio del supporto di un separatore [“Si segnala che il preventivo della ammontava ad € 8.100, ma le parti concordavano di sostenere i relativi costi al CP_2
50% ciascuna (doc. 9A e 9B)”], con conseguente determinazione dell'importo dovuto in favore di per complessivi € 1.301.850,00. CP_2
In via riconvenzionale, considerato quanto allegato circa il credito vantato, parte convenuta chiedeva la condanna delle odierne attrici al pagamento di € 411.850,00 in proprio favore. Part Sulla sospensione dei pagamenti da parte di gr. e sul corretto adempimento da CP_1 parte propria, argomentava in particolare su: CP_2
11 - il “collaudo di produzione di biogas” ex art.
7.2 contratto, che consisterebbe nella messa in funzione dell'impianto da parte di fino a che l'impianto non raggiunga il 50% della CP_2 capacità installata per un periodo di 7 giorni;
- la “prova delle prestazioni” ex art.
7.3 contratto, che consisterebbe nella messa in funzione dell'impianto da parte di fino a che l'impianto non raggiunga il 90% della capacità CP_2 installata per un periodo di 14 giorni.
Chiarito il significato di tali collaudi, ovverosia provare il corretto dimensionamento e funzionamento dell'impianto e, così, la capacità di sviluppare la potenza elettrica garantita dall'appaltatrice nel periodo di tempo richiesto dalla prova, parte convenuta precisava altresì che:
- la produzione di biogas e, di conseguenza, di energia elettrica, sarebbe governata da quantità e qualità della biomassa introdotta nell'impianto dalla committente;
- considerata la variabilità delle biomasse introdotte, sarebbe naturale il verificarsi di interruzioni di produzione;
- una produzione media del 90% in 14 giorni sarebbe da considerarsi condizione fortemente cautelativa per la committente.
Parte convenuta sosteneva quindi il corretto espletamento di entrambe le attività, richiamando la documentazione da cui ciò risulterebbe comprovato (v. docc. 10, 11 e 12 conv.) e, in particolare,
CP_2
- si doleva dell'inconferenza delle contestazioni attoree rispetto al collaudo di produzione di biogas comunicato con mail del 28.1.2020;
- osservava che, dallo “ulteriore rapporto di prova” che ella si sarebbe resa disponibile a svolgere, poi fornito nell'ambito della prova delle prestazioni, sarebbe stata attestata una produzione media del 90,28% in 14 giorni (a fronte del 90% richiesto ex art.
7.3 contratto) e, così, una produzione superiore alla media del 50% considerando solo 7 giorni ritenendo che “pertanto, soddisfaceva la condizione del Collaudo di produzione di biogas di cui all'art.
7.2. del Contratto”;
- allegava che l'efficienza dell'impianto si desumerebbe anche dalla circostanza che dopo oltre un anno di servizio (febbraio 2021), l'impianto avrebbe sviluppato una potenza media superiore al 91% della massima capacità elettrica installata “nonostante tutti i presunti difetti denunciati dall'
[...]
nonché tutte le normali interruzioni di produzione dovute a interventi di Parte_5 manutenzione ordinaria ed alla variabilità della biomassa introdotta dalla Committente”.
Seguendo l'elenco degli inadempimenti contestati dalle odierne attrici, parte convenuta replicava circa:
- la mancata prestazione di garanzia bancaria ex art. 7.3, lett. c), contratto, allegando l'avvenuto compimento della prova delle prestazioni e osservando che, in ogni caso, non vi sarebbe evidenza
12 Part che avrebbe avviato iniziative volte alla nomina di un perito Controparte_1
(“manifestando, in ciò, un atteggiamento dilatorio, piuttosto che diretto alla celere risoluzione della questione”);
- l'inosservanza dei tempi di ultimazione dei lavori, il ritardo nella consegna dell'opera e la perdita dell'incentivo GSE, evidenziando che:
a. il termine per l'ultimazione dei lavori al 31.5.2019 non sarebbe stato rispettato “a causa del mancato completamento delle opere spettanti alla Committente”;
b. la messa in funzione a freddo dell'impianto che sarebbe dovuta avvenire entro 5 mesi dal completamento delle opere edilizie a carico della committente, sarebbe stata effettuata il
12.12.2019 nonostante nell'agosto 2019 i lavori spettanti alla committente non fossero ancora stati completati e, dunque, con anticipo rispetto al termine convenuto nel contratto;
Part c. per quanto riguarda l'allegato danno patito da in conseguenza del Controparte_1 ritardo, replicava che verrebbe esonerata da ogni responsabilità per danni patiti CP_2 dalla committente ex art.
8.14 contratto;
- il difetto di regolare certificato di collaudo e di prova della prestazione, richiamando quanto già allegato, e sull'applicazione della penale ex art.
7.3 contratto deducendo che non sarebbe stato nominato congiuntamente il perito per l'accertamento della mancanza della prova delle prestazioni;
- l'interruzione dell'attività di assistenza e manutenzione a favore della committente da aprile 2020
e i conseguenti costi, allegando che:
a. la quantificazione del danno sarebbe arbitraria e sprovvista di prova idonea;
b. l'art. 10.2 dell'allegato 10 del contratto di appalto autorizzerebbe a sospendere i CP_2 propri servizi di manutenzione qualora la committente non dovesse adempiere al proprio obbligo di pagamento per un periodo superiore a 15 giorni;
c. la sospensione dell'attività di manutenzione avrebbe rappresentato la “sola azione possibile
a tutela degli interessi della e sarebbe legittima ex art. 1460 c.c.; CP_2
- l'inadempimento alle obbligazioni assunte con l'accordo del 31.7.2020, sostenendo che tanto non corrisponderebbe al vero considerata l'esecuzione del contratto di service, la consegna alla committente del progetto dell'impianto elettrico conforme alla normativa di settore e l'esecuzione dei lavori sull'impianto (v. pure quanto precisato, in particolare, sull'installazione del rotocut); Part
- il diritto di a richiedere una riduzione del prezzo pari alla somma residua Controparte_1 dovuta a deducendo che la riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. potrebbe essere, al CP_2 limite, concessa in presenza di un minor valore dell'opera a causa delle difformità o dei vizi mentre, nel caso de quo, l'impianto rispecchierebbe i livelli di efficienza pattuiti e, pertanto, avrebbe il valore di rendimento richiesto dalla committente.
13 Ancora, avverso quanto eccepito nell'atto introduttivo sui presunti vizi e difformità dell'opera, sulla tempestiva denuncia a e sulla condotta non collaborativa di quest'ultima, parte CP_2 convenuta richiamava lo scambio di missive prodotto sub doc. 11 att.. deduceva, in particolare, che nonostante l'assenza di correlazione tra le doglianze della CP_2 committente e il collaudo, ella avrebbe fornito riscontro, adoperandosi per la risoluzione di “tutto quanto rientrava nella propria sfera di competenza ai sensi del Contratto”. Part Quanto, poi, alla quantificazione del danno svolta da parte convenuta CP_1 CP_1 replicava avverso le singole voci ex adverso dedotte e si doleva che nessuna delle stesse risulterebbe provvista di adeguato supporto probatorio. Part Per quanto concerne la posizione di AG. , la società convenuta sosteneva la Parte_2 verificazione delle condizioni della garanzia prestata da quest'ultima, considerando:
- sull'esecuzione del collaudo di produzione di biogas ex art.
7.2 contratto, che avrebbe CP_2 fornito documentazione attestante una produzione media pari almeno al 50% della capacità installata per almeno 7 giorni (v. mail del 28.1.2020 e del 21.2.2020 in atti); Part
- sull'inadempimento di che ella non avrebbe adempiuto all'obbligo di Controparte_1 pagamento (“costringendo, tra l'altro, la a sollevare l'eccezione di inadempimento ai CP_2 sensi dell'art. 1460 c.c.”).
A conclusione della propria comparsa, per l'ipotesi di accoglimento di una o più delle domande delle parti attrici, chiedeva, in via Controparte_2
Part subordinata, l'accertamento del concorso del fatto colposo di ex art. 1227 Controparte_1
c.c. nella causazione dei pretesi danni di cui alla richiesta di ristoro.
Parte convenuta, in particolare, eccepiva che:
- la committente avrebbe causato la dilatazione dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, considerato che il tardivo avvio dei lavori di sua competenza avrebbe “imposto a AT, C Mub. ed alle altre aziende coinvolte nel progetto di lavorare in contemporanea all'interno del cantiere, determinando continue e pericolose interferenze tra le maestranze”;
- la committente e i suoi operatori sarebbero stati negligenti nella gestione dei sistemi di sicurezza dell'impianto, come dimostrato dal versamento del digestato e come sostenuto nella relazione di prodotta sub doc. 8 conv.. CP_2
All'udienza del 13.10.2021, nel procedimento R.G. n. 891/2021, i difensori rappresentavano che il
Giudice titolare della causa connessa R.G. n. 3295/2021 avrebbe rimesso il fascicolo al Presidente per la riunione.
Il presente Giudice, pertanto, considerando anti-economico rimettere anche questo fascicolo al
Presidente, anche per evitare complicazioni, in attesa della riunione, rinviava per i medesimi
14 incombenti all'udienza del 25.11.2021.
All'udienza del 25.11.2021, nel procedimento R.G. n. 891/2021, i difensori si richiamavano ai rispettivi atti e chiedevano la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
L'avvocato delle parti attrici chiedeva la riunione dei procedimenti R.G. n. 891/2021 e
R.G. n. 3295/2021 (quest'ultimo già assegnato a questo Giudice) e l'avvocato di parte convenuta non si opponeva.
Il Giudice si riservava.
Con nota di deposito di pari data, l'avvocato delle parti attrici depositava 3 documenti.
Con ordinanza dell'1.3.2022, nel procedimento R.G. n. 891/2021, a scioglimento della riserva che precede, considerato che in pari data sarebbe stata disposta la riunione del procedimento R.G. n.
3295/2021 al presente, confermava la riunione dei due fascicoli.
Nei fascicoli così riuniti, il Giudice concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma,
c.p.c. e fissava udienza per l'esame delle istanze istruttorie.
Con prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 31.3.2022, si CP_2 richiamava alla comparsa di costituzione e ribadiva specificamente le eccezioni e le contestazioni ivi sollevate e, in particolare:
- la correttezza del proprio operato, osservando che risulterebbe suffragata dall'avvenuto saldo del contratto di finanziamento, nell'aprile 2020, da parte di Controparte_4 considerato il condizionamento dello stesso al buon esito di una verifica tecnica che attestasse regolarità, corrispondenza e coerenza dei progetti presentati al GSE per il riconoscimento della tariffa omnicomprensiva;
- la corretta quantificazione del corrispettivo spettantele in € 1.301.850,00, considerata la verificazione di una sola delle 3 condizioni allegate dalle attrici e contrattualmente previste per l'applicazione della scontistica;
- il corretto adempimento da parte propria dei collaudi di cui agli artt.
7.2 e 7.3 contratto (v. p.e. doc. 12 conv. da cui emergerebbe che “ a sole cinque settimane dall'avviamento CP_2 dell'impianto, trasmetteva, infatti, a un rapporto di prova attestante una CP_1 produzione media del 90,28% in 14 giorni (a fronte del 90% richiesto dall'art.
7.3. del Contratto).
A ben vedere, tale ulteriore rapporto evidenziava una produzione ben superiore alla media del 50% considerando solo 7 giorni, e, pertanto, soddisfaceva la condizione del Collaudo di produzione di biogas di cui all'art.
7.2. del Contratto” e pure i dati della produzione media dell'impianto dalla data di avviamento); Part
- l'illegittima sospensione dei pagamenti da parte dell AG. committente e la richiesta di riduzione del prezzo, considerati l'avvenuta prova delle prestazioni e il difetto di nomina di un
15 perito ex art. 7.3, lett. c), contratto, la circostanza che il ritardo nella consegna dell'opera non sarebbe addebitabile all'appaltatrice, la regolarità dei certificati di collaudo e prova delle prestazioni forniti, l'art. 10.2 allegato 10 del contratto di appalto, l'art. 1460 c.c., il proprio adempimento delle obbligazioni di cui all'accordo del 31.7.2020 e al contratto di appalto, l'insussistenza dei requisiti ex art. 1668 c.c..
Ancora, sull'insussistenza, l'insufficiente prova e l'erronea quantificazione del danno, parte convenuta richiamava l'art.
8.14 contratto mediante cui le parti avrebbero escluso la responsabilità dell'appaltatrice per “qualsiasi tipologia di danno consequenziale o indiretto”.
Ripercorreva poi le repliche svolte avverso le voci di danno allegate dalle odierne attrici, comunque dolendosi del difetto di prova delle stesse. Part Per quanto concerne la posizione di la società convenuta ribadiva la Parte_2 verificazione delle condizioni per l'operatività della garanzia prestata da quest'ultima (v. valida Part esecuzione del collaudo di produzione di biogas ex art.
7.2 contratto e inadempimento di gr.
). CP_1
In via subordinata, l'odierna convenuta insisteva per l'accertamento del concorso del fatto colposo Part di AG. ZA NA ex art. 1227 c.c. per le ragioni già allegate nel precedente scritto difensivo.
concludeva la propria memoria svolgendo Controparte_2 talune osservazioni sulla documentazione prodotta dalle odierne attrici con note di deposito del
6.10.2021 (R.G. n. 3295/2021) e del 25.11.2021 (R.G. n. 891/2021). Part Con prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 31.3.2022, AG. CP_1
Part e gr. contestavano quanto dedotto da parte convenuta.
[...] Parte_2
In particolare:
- sulla scontistica da riconoscersi in caso di pagamento dell'acconto entro 4 settimane dalla sottoscrizione del contratto, le attrici deducevano che il contratto, datato 25.2.2019, sarebbe stato sottoscritto il 5.4.2019, ritenendo provata la circostanza in considerazione della mancata contestazione di quanto allegato nell'atto di citazione e la documentazione prodotta (doc. 27 att.);
- sul collaudo di produzione di biogas e la prova delle prestazioni, le attrici ribadivano che il test sarebbe stato irregolare, che si sarebbe concluso con il gasometro vuoto e che già dal giorno successivo la produzione sarebbe scesa al 60%-70% della capacità dell'impianto;
- sulla ricostruzione di parte convenuta dei tempi di ultimazione dei lavori, le attrici ribadivano le tempistiche di cui al cronoprogramma e contestavano l'imputabilità del ritardo alla committente;
- sulla “interpretazione” svolta da AT:
16 a. dell'art.
8.14 contratto, le attrici replicavano che la disposizione escluderebbe la responsabilità dell'appaltatrice solo in determinate ipotesi, non verificatesi nel caso di specie;
b. dell'art.
7.3 contratto, le attrici replicavano che la condizione della nomina congiunta del perito rileverebbe per l'applicazione della penale solo nel caso in cui la committente avesse inteso avvalersi della garanzia bancaria consegnata da mentre, nel caso di specie, CP_2 nessuna garanzia sarebbe stata consegnata;
- sull'interruzione dell'attività di assistenza e manutenzione di le attrici si dolevano CP_2 dell'illegittimità della condotta dell'odierna convenuta, ribadendo, invece, la legittimità della sospensione all'obbligo di pagamento dell'appaltatrice;
- sull'inadempimento dell'appaltatrice, le attrici allegavano che la committente avrebbe sostenuto costi (di manutenzione, di intervento e per il cambio di pezzi di ricambio) che dovrebbero esserle rimborsati dalla convenuta;
- sull'accordo del 31.7.2020, le attrici ribadivano l'inadempimento di parte convenuta;
Part
- sui costi sostenuti da gr. ZA CP_1
a. per l'esecuzione dei lavori non realizzati e per l'eliminazione dei vizi, (“quantificati in quantomeno € 164.394,89”), ritenevano che sarebbe documentale che si tratterebbe di interventi a carico di ex contractu e provvedevano alla relativa elencazione;
CP_7
b. per il ritardo di AT nella conclusione dei lavori (“pari quantomeno a € 64.043,20”), contestavano la ricostruzione dei fatti svolta da controparte, precisavano che se la committente non avesse ultimato i lavori in tempo non avrebbe ottenuto il riconoscimento della tariffa di vendita di energia incentivata e provvedevano, quindi, all'elencazione dei lavori eseguiti. Part Sulla posizione di AG. , le odierne attrici ribadivano le contestazioni circa la Parte_2 verificazione delle relative condizioni. In particolare, osservavano come sarebbe subordinata alla
“condizione che un perito designato congiuntamente da FO e Committente confermi
l'obbligazione di pagamento” (allegato 7 del contratto) quando nessun perito sarebbe stato congiuntamente designato per la verifica della sussistenza dell'obbligazione di pagamento.
Infine, avverso la domanda svolta in via subordinata dalla convenuta sul presupposto (“infondato”) Part della responsabilità di gr. ZA ex art. 1227 c.c., le attrici eccepivano la genericità CP_1 delle allegazioni a supporto e ribadivano che il ritardo nelle esecuzioni delle opere civili sarebbe imputabile esclusivamente a così come le sarebbe imputabile il versamento di digestato CP_2 conseguito alla non corretta esecuzione dei lavori (v. blocco della pompa centrale e temporaneo blocco delle tubazioni del troppo pieno).
17 Con seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 2.5.2022,
[...]
si richiamava ai propri scritti difensivi e contestava la prima Controparte_2 memoria attorea.
In particolare, la società convenuta allegava o ribadiva:
- che il contratto non sarebbe stato sottoscritto il 5.4.2019;
- di avere eseguito con successo il collaudo di produzione di biogas e la prova delle prestazioni;
- l'irrilevanza, per la regolarità del collaudo, dell'allegazione per cui il test si sarebbe concluso a gasometro vuoto (“circostanza mai provata”);
- la non imputabilità a sé del ritardo nell'esecuzione dei lavori;
- l'avvenuto adempimento all'accordo del 31.7.2020;
- di non essersi assunta l'impegno a fornire i disegni dell'impianto di messa a terra e dell'impianto elettrico, avendo soltanto confermato la propria disponibilità;
- che avrebbe installato il separatore come previsto dall'allegato 2 del contratto nonché eseguito gli interventi necessari a migliorare il sistema di pompaggio, offrendosi, inoltre, di installare un rotocut;
- l'infondatezza e l'insufficiente prova delle richieste di risarcimento attoree;
- l'imputabilità della fuoriuscita di digestato denunciata dalla committente alla non corretta gestione dell'impianto;
- per l'ipotesi di accertamento di un danno, insisteva per la sussistenza del concorso CP_2
Part colposo di ex art. 1227 c.c. vista la non corretta organizzazione delle Controparte_1 attività delle varie ditte coinvolte dalla committente nell'esecuzione dell'opera.
In via istruttoria, parte convenuta chiedeva:
- di essere ammessa alla prova testimoniale sui capitoli precisati;
e
- l'espletamento di una c.t.u. per determinare la corretta esecuzione dei collaudi in esecuzione del contratto.
Si opponeva quindi alle istanze istruttorie avversarie e, per l'ipotesi di loro ammissione, chiedeva l'abilitazione alla prova contraria. Part Con seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 2.5.2022, AG. CP_1
Part e gr. , in via istruttoria:
[...] Parte_2
Part
- depositavano documentazione a riprova dei costi sostenuti dall AG. committente (per
“l'esecuzione dei lavori non realizzati da e per l'eliminazione dei vizi”, per “il ritardo CP_2 di nella conclusione dei lavori”, per la manutenzione considerato che “parte convenuta CP_2 dall'aprile 2020 ha illegittimamente sospeso l'attività di manutenzione”), una relazione dell'ing.
concernente le problematiche di funzionamento dell'impianto di biogas e Controparte_8
18 documentazione relativa ai progetti dell'impianto;
- chiedevano di essere ammesse alla prova testimoniale sui capitoli precisati;
- chiedevano l'espletamento di una c.t.u. per l'accertamento della sussistenza delle problematiche di malfunzionamento dell'impianto di biogas e per l'individuazione degli interventi necessari alla relativa risoluzione;
- insistevano per l'acquisizione dei documenti del fascicolo R.G. n. 3295/2021. Part Con terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 23.5.2022, AG. CP_1
Part e AG. contestavano quanto dedotto da parte convenuta nella seconda
[...] Parte_2 memoria e, opponendosi alle istanze istruttorie avversarie, provvedevano alla specifica contestazione dei relativi capitoli di prova.
Per l'ipotesi di ammissione dei capitoli di parte convenuta, chiedevano l'abilitazione alla prova contraria.
Infine, per quanto concerne la c.t.u., le attrici insistevano per l'ammissione della stessa come richiesta nella propria seconda memoria, ovverosia “per accertare tutti i malfuzionamenti lamentati da parte attrice, nonchè le mancate prestazioni o di elementi meccanici non conformi o non forniti”.
Con terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata il 23.5.2022,
[...]
replicava alle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria Controparte_2 attorea, svolgendo le seguenti precisazioni: Part
- sui costi allegati dall AG. committente per l'esecuzione dei lavori non realizzati da e per l'eliminazione dei vizi, la convenuta insisteva per la corretta esecuzione delle CP_2 opere da parte propria e argomentava sull'infondatezza delle allegazioni avversarie;
Part
- sui costi allegati dall gr. committente per il ritardo addebitato a nella conclusione CP_2 dei lavori, la convenuta ribadiva la propria estraneità al ritardo nell'esecuzione dei lavori, considerato che dipenderebbe dall'esecuzione di opere di altrui competenza;
- sui costi allegati dall'Az. AG. committente per i costi di manutenzione, la convenuta ribadiva la legittimità della propria sospensione del servizio di manutenzione ex art. 10.2 dell'allegato 10 del contratto di appalto e ex art. 1460 c.c.;
- su vizi e problematiche di funzionamento dell'impianto allegati, la convenuta contestava il contenuto della relazione tecnica sub doc. 51 att. e, al fine di dimostrare il corretto funzionamento dell'impianto sin dalla sua installazione (“contrariamente a quanto affermato nella relazione”), depositava i report giornalieri e un quadro riepilogativo dei livelli di produzione dello stesso.
Parte convenuta provvedeva quindi alla specifica contestazione dei capitoli di prova avversari e, per l'ipotesi di loro ammissione, chiedeva l'abilitazione alla prova contraria.
19 Infine, per quanto concerne la c.t.u., parte convenuta si opponeva all'ammissibilità nei termini formulati dalle controparti.
Si doleva, in particolare, che la c.t.u. non potrebbe supplire alla mancata prova del danno da parte dell'istante, trattandosi di uno strumento ausiliario all'attività del Giudice.
AT, inoltre, evidenziava la diversità tra la richiesta di c.t.u. attorea rispetto alla propria di cui alla seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., volta “unicamente a fornire al giudicante
l'ausilio di un consulente tecnico al fine di valutare i collaudi effettuati dalla . CP_2
Con i provvedimenti del 30.6.2022 e 13.7.2022, il Giudice disponeva, dapprima, il rinvio dell'udienza e, successivamente, la trattazione da remoto della stessa.
All'udienza del 15.7.2022, l'avvocato di parti attrici insisteva per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
L'avvocato di parte convenuta insisteva per le istanze e le eccezioni istruttorie formulate e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Insisteva affinché, in caso di ammissione di c.t.u., si tenesse conto degli aspetti indicati nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c..
Il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 28.11.2022, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice:
- considerava che i quesiti richiesti dalle parti nelle rispettive seconde memorie sarebbero pertinenti, anche considerate le perizie di parte con cui le parti già si sarebbero confrontate;
- riteneva manifestamente esplorativo il punto c del quesito di parte attrice;
- considerato che le parti si contestavano a vicenda i capitoli di prova testimoniale, riteneva che molte questioni, in un quadro d'insieme, arricchito con una perizia imparziale, potrebbero essere affrontate senza sentire i testi.
Precisava altresì che a seguito della perizia si sarebbe fissata udienza di precisazione delle conclusioni per consentire di ridurre il più possibile il novero delle questioni e al Giudice di avere tempo e modo di adeguatamente motivare, anche sulle istanze istruttorie non ammesse.
Il Giudice, pertanto, disponeva perizia d'ufficio con i quesiti richiesti dalle parti nelle rispettive seconde memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ad eccezione del quesito c di parte attrice.
Il Giudice nominava c.t.u. l'ing. , invitandolo alla lettura degli atti e dei documenti Testimone_1 di causa, essendo i quesiti sintetici e presupponendo che chi legge abbia compreso le questioni controverse.
Poneva poi fondo spese e fissava l'udienza per il giuramento del c.t.u..
Con nota depositata il 13.12.2022, Controparte_2 dichiarava il nominativo del proprio c.t.p..
All'udienza del 14.12.2022, l'avvocato delle parti attrici chiedeva che il Giudice ricomprendesse
20 nel quesito anche il punto c, escluso con l'ordinanza del 28.11.2022.
L'avvocato di parte convenuta chiedeva la conferma dell'ordinanza.
Il Giudice, considerato che occorrerebbe concentrare l'accertamento sui profili dedotti e specificati ed immediatamente riscontrabili, ribadiva l'ordinanza, riservandosi di meglio argomentare in sentenza.
Il c.t.u. prestava il giuramento di rito e accettava l'incarico.
Il Giudice, quindi, formulava il quesito come da ordinanza del 28.11.2022, invitava il c.t.u. a tentare la conciliazione, fissava la data di inizio delle operazioni, autorizzava il c.t.u. a nominare un ausiliario e poneva fondo spese come da ordinanza suddetta.
I difensori nominavano i rispettivi c.t.p.:
- l'ing. , per le parti attrici;
Controparte_8
- la dott.ssa agronoma per parte convenuta. Controparte_9
Infine, il Giudice poneva la tempistica per lo svolgimento della c.t.u., precisandone lo svolgimento degli adempimenti in formato telematico, e fissava udienza per la discussione dell'elaborato peritale.
Con nota depositata il 14.6.2023, il c.t.u. chiedeva la concessione di una proroga per il completamento dell'incarico rappresentando l'avvenuto tentativo di conciliazione e l'esito negativo dello stesso.
Con note depositate il 5.7.2023, i difensori delle parti chiedevano congiuntamente il rinvio dell'udienza per consentire il deposito della relazione peritale e il relativo esame.
Il 10.7.2023 il c.t.u. ing. depositava la perizia, gli allegati alla stessa e l'istanza di Tes_1 liquidazione dei propri compensi.
Il c.t.u. rispondeva ai quesiti di cui alla seconda memoria attorea relativi al funzionamento dell'impianto e agli interventi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche (pagg. 106 ss perizia), rilevando:
- la mancata e/o la difforme realizzazione di talune componenti rispetto al contratto di appalto, per un totale di € 68.000,00;
- l'accertamento di vizi e problematiche di malfunzionamento dell'impianto di biogas (che
“integrano quelle di cui al precedente punto, senza sovrapporsi alle stesse, potendosi quindi sommare al fine di determinare un importo complessivo”), per un totale di € 79.490,76.
Il c.t.u. rispondeva ai quesiti di cui alla seconda memoria di parte convenuta relativi alla corretta esecuzione dei collaudi contrattualmente previsti (pagg. 110 ss perizia), rilevando che:
- il contratto prevedeva l'esecuzione di due prove, il collaudo di produzione (art.
7.2 contratto) e la prova delle prestazioni (art.
7.3 contratto), entrambe concernenti
21 l'accertamento della capacità dell'impianto di garantire, in un determinato lasso di tempo, una produzione di energia almeno pari ad una fissata percentuale della capacità installata;
- nonostante si fosse dichiarata disponibile ad eseguire nuovamente il collaudo ex CP_2 art.
7.2 contratto, avrebbe proceduto direttamente all'emissione del certificato relativo alla prova ex art.
7.3 contratto;
- «dal punto di vista strettamente tecnico, la seconda prova “comprende” anche la precedente, in quanto prevede che l'impianto sia in grado di garantire prestazioni più elevate (90% della capacità installata, invece che 50%) per una tempistica più lunga (14 giorni invece che 7)»;
- avrebbe comunicato il superamento della prova delle prestazioni e la CP_2 committente si sarebbe riservata di valutare la regolarità delle prestazioni;
- “non vi siano dei certificati firmati dalle parti (avendo contestato entrambi i CP_1 certificati trasmessi), ma che l'impianto abbia raggiunto (per la prima volta entro fine febbraio 2020 e comunque, con continuità nel lungo periodo, dai primi giorni di marzo del
2020) prestazioni continuative in linea con quelle previste per il superamento delle prove previste in contratto”.
Il c.t.u. precisava poi che l'eventuale applicazione della penale contrattualmente pattuita sarebbe legata al mancato superamento della sola prova ex art.
7.3 contratto.
Con ordinanza del 10.7.2023, considerato che le operazioni peritali si sarebbero protratte per tentare una conciliazione e che, con nota depositata il 14.6.2023, data di trasmissione della bozza, il c.t.u. aveva richiesto una proroga per il deposito della relazione con presa di posizione delle osservazioni, sempre rispettando la scansione dei termini, sia pure prorogata, il Giudice prorogava la data del deposito dell'elaborato peritale con la presa di posizione sulle osservazioni delle parti e rinviava a nuova udienza per discussione dell'elaborato peritale, ponendo termine perentorio ex art. 127 ter
c.p.c. per note sostitutive d'udienza.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.9.2023, esaminata la perizia,
[...]
si riportava a quanto dedotto nelle osservazioni della Controparte_2
c.t.p. alla bozza dell'elaborato peritale e reiterava le eccezioni ivi svolte che non avrebbero trovato pieno accoglimento nella perizia.
Chiedeva, all'uopo, laddove ritenuto opportuno dal Giudice, anche la riconvocazione del c.t.u. per rendere chiarimenti.
Parte convenuta, inoltre, evidenziava che nel corso delle operazioni peritali avrebbe manifestato la propria disponibilità a discutere la proposta conciliativa presentata dal c.t.u. e si doleva della condotta assunta dalle controparti (v. contrarietà alla più approfondita discussione sulla proposta
22 conciliativa e mancata autorizzazione del c.t.u. al deposito delle comunicazioni trasmessegli a tale fine).
Considerata tale condotta, la convenuta chiedeva al Giudice di disporre l'esibizione, da parte del c.t.u., delle menzionate comunicazioni o, quantomeno, di riferirne il contenuto al fine di valutare la condotta avversaria, anche ai fini delle spese di lite.
La convenuta, infine, insisteva per l'ammissione della prova testimoniale richiesta e si riportava alle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. anche in merito alle istanze istruttorie avversarie e alla richiesta di abilitazione alla prova contraria. Part Part Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.9.2023, AG. e CP_1
AG. si dolevano che l'elaborato tecnico presenterebbe molteplici criticità, Parte_2 contestando, dunque, la correttezza e l'adeguatezza dell'attività del c.t.u. rispetto ai quesiti formulati.
In particolare, le attrici sostenevano che il c.t.u.:
- non avrebbe considerato:
a. una parte delle osservazioni del c.t.p. att., sostenendo la perentorietà del termine per la trasmissione delle stesse;
b. i documenti depositati nel procedimento R.G. n. 3295/2021 (riunito);
- non avrebbe fornito riscontri “tecnici” alle osservazioni del c.t.p. att.;
- non avrebbe tenuto conto dei preventivi prodotti dalle attrici, pur senza confrontarli con altri preventivi eventualmente richiesti dallo stesso c.t.u. o da controparte.
Le odierne attrici, quindi, chiedevano:
- in via principale, la sostituzione del c.t.u. con altro professionista;
- in subordine, la richiesta di chiarimenti al presente c.t.u. sui profili evidenziati dal c.t.p. att. e l'integrazione della relazione;
- la concessione, da parte del Giudice, di un termine per un'ulteriore memoria del c.t.p. sulle
“mancanze della relazione peritale”;
- la prosecuzione dell'istruttoria con l'ammissione delle ulteriori istanze istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (richiamando, in particolare, le circostanze di cui alle lett. b e c della seconda memoria).
A conclusione delle proprie note, le attrici esplicitavano i “punti di maggiore criticità della relazione peritale” in relazione ai quali ritenevano necessaria l'integrazione e depositavano le osservazioni del c.t.p. att. sulla messa a terra e sui collaudi.
Con ordinanza depositata in pari data, il Giudice considerava le doglianze reciproche delle parti di cui alle note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la doglianza attorea sul difetto di valutazione
23 dell'appendice di relazione trasmessa il giorno seguente al termine ultimo, la disponibilità manifestata dal c.t.u. a prendere posizione sulla stessa laddove il Giudice lo avesse richiesto e la necessità di concedere al c.t.u. la possibilità di
contro
-replicare alle repliche.
Tanto premesso, il Giudice invitava il c.t.u. ad integrare la perizia rispondendo alle osservazioni delle parti di cui alle note depositate il 12.9.2023 e all'appendice depositata da parti attrici.
Il Giudice fissava poi termine per note sostitutive d'udienza per discussione dell'elaborato peritale, con riferimento alla sua integrazione.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 13.9.2023, evidenziato come le parti attrici avrebbero depositato note tecniche a firma del proprio c.t.p., eccepiva che le stesse CP_2 integrerebbero nuovi documenti di parte, ritenendole inammissibili in considerazione dell'avvenuta preclusione istruttoria.
Parte convenuta chiedeva pertanto che venisse disposto lo stralcio dei summenzionati documenti o, in ogni, che non se ne tenesse conto ai fini del decidere e della richiesta di chiarimenti alla perizia già depositata, nell'ipotesi di accoglimento della richiesta in tal senso.
Con istanza depositata il 13.10.2023, il c.t.u., in primis, confermava di non avere preso visione della documentazione di cui al procedimento R.G. n. 3295/2021 e, non avendo accesso al fascicolo telematico, chiedeva l'autorizzazione all'accesso.
In secondo luogo, considerato che un'ampia parte delle osservazioni presentate dalla attrici dopo il deposito della perizia riguarderebbe la mancata esecuzione dei collaudi secondo norma UNI
10458/2011, il c.t.u. precisava che tale osservazione sarebbe già stata presentata dal c.t.p. att. e già valutata, nonché che tale questione costituirebbe una doglianza diversa rispetto alle contestazioni già agli atti.
Pertanto, a chiarimento dei limiti dell'incarico integrativo affidatogli, il c.t.u. chiedeva al Giudice se nell'integrazione dovesse esprimersi nel merito della corretta esecuzione del collaudo secondo UNI
10458/2011 e precisando che, in tal caso, sarebbe occorso ri-aprire le operazioni peritali per la discussione in contraddittorio del tema (“ad oggi non trattato, in quanto ritenuto dallo scrivente non contestato agli atti e quindi esulante dall'oggetto della causa”).
Precisato che tra gli atti di causa non risulterebbe documentazione relativa a tale collaudo o all'entrata in servizio commerciale dell'impianto, il c.t.u. chiedeva l'eventuale autorizzazione a raccogliere documentazione dalle parti sul punto.
Infine, il c.t.u. chiedeva la concessione di una proroga a decorrere dall'accesso al fascicolo telematico, per consentire l'esame dei documenti, o una proroga a decorrere dalla decisione del
Giudice in punto di integrazione del quesito per l'accertamento della corretta esecuzione del collaudo secondo UNI 10458/2011.
24 Con note depositate il 9.11.2023 e il 13.11.2023, i difensori delle parti chiedevano congiuntamente rinvio dell'udienza per l'esame dell'integrazione dell'elaborato peritale a data successiva al termine di proroga all'uopo concesso al c.t.u..
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 15.11.2023, richiamate le note scritte depositate in vista della precedente udienza del 12.9.2023 e le istanze formulate, le odierne parti insistevano per la fissazione di altra udienza, previa concessione di nuovo termine al c.t.u. per il deposito dell'integrazione documentale e di un termine per le osservazioni delle parti.
Con ordinanza del 21.11.2023, considerato che il c.t.u. avrebbe rappresentato di non avere preso visione del fascicolo riunito e ritenuto che, solo a seguito della lettura di tale fascicolo, il c.t.u. avrebbe potuto, coscientemente, chiedere o meno l'estensione del quesito al fine di prendere posizione sulle doglianze proposte, il Giudice autorizzava, laddove necessario, il c.t.u. all'accesso al fascicolo riunito, invitandolo a chiedere chiarimenti su eventuali estensioni solo dopo l'accesso al fascicolo suddetto.
Il Giudice, quindi, poneva un termine affinché il c.t.u. potesse effettuare l'integrazione richiesta già con ordinanza depositata in data 13.9.2023 e fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per note scritte sostitutive d'udienza.
Con istanza ex art. 92 disp. att. c.p.c. depositata il 15.12.2023, il c.t.u. premetteva di avere provveduto allo studio del fascicolo riunito e alla redazione delle integrazioni richieste.
Il c.t.u. rappresentava poi che permarrebbero i dubbi in merito ai limiti dell'incarico, già anticipati nella precedente istanza. Pertanto, ri-proponeva istanza di chiarimenti al Giudice, anche anticipando il riscontro che sarebbe stato intenzionato a dare nell'integrazione in merito ai contenuti dell'appendice alle osservazioni inerenti i collaudi a firma del c.t.p. att..
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17.1.2024, richiamava innanzi CP_2 tutto l'istanza del c.t.u. depositata il 15.12.2023 e le precisazioni svolte da quest'ultimo, tali per cui, pur avendo preso visione del fascicolo riunito, il c.t.u. riterrebbe che l'oggetto della richiesta di integrazione (“che a propria volta richiama quanto dedotto da controparte nell'appendice alle note tecniche depositate all'udienza del 12 settembre 2023”) richiederebbe l'analisi di una questione estranea all'oggetto del giudizio, ovverosia la conformità dei collaudi alle norme UNI 10458/2011.
Pertanto, parte convenuta si opponeva all'estensione dell'indagine peritale alla “necessaria conformità alla norma UNI 10458/2011”, ritenendo che:
- tale questione non sarebbe stata dedotta nel corso del giudizio, né in sede di operazioni peritali bensì sollevata solo a seguito del deposito della perizia del c.t.u., pure tardivamente;
- l'applicazione della norma UNI 10458/2011 non sarebbe obbligatoria;
- se, “come controparte tenta di sostenere – la conformità di un impianto a tale norma UNI fosse
25 obbligatoria affinché una società possa ottenere gli incentivi governativi, allora l'azienda CP_1 li avrebbe illegittimamente ottenuti”;
- come “correttamente” evidenziato dal c.t.u. nell'istanza del 15.12.2023, il contratto specificherebbe a quali condizioni dovrebbe ritenersi compiuto il collaudo dell'impianto e le stesse sarebbero già state considerate nella redazione della perizia del c.t.u. (il contratto, invece, non richiamerebbe la norma sopra citata).
In via subordinata, per l'ipotesi di ammissione dell'estensione de qua, coerentemente con quanto già richiesto dal c.t.u., parte convenuta chiedeva che, anteriormente alla ri-apertura delle operazioni peritali su tale quesito, venisse assegnato un termine per replica alle deduzioni avversarie, di cui all'appendice a firma del c.t.p. att..
In ogni caso, la società convenuta si opponeva al deposito di documentazione ulteriore rispetto a quella ritualmente prodotta nei termini istruttori.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 17.1.2024, parti attrici premettevano che il c.t.u. non avrebbe depositato o trasmesso l'integrazione alla perizia e richiamavano le note d'udienza già depositate (v. per udienze del 12.9.2023 e del 15.11.2023) e le istanze formulate.
Chiedevano poi fissarsi altra udienza, previa concessione di nuovo termine al c.t.u. per il deposito dell'integrazione, con termine per osservazioni alla stessa.
Per quanto concerne l'istanza ex art. 92 c.p.c. depositata dal c.t.u., le attrici allegavano che il
Giudice avrebbe richiesto di rispondere a tutte le osservazioni, con conseguente inammissibilità della contestazione svolta dall'ausiliario.
In ogni caso, contestavano la novità del contenuto delle osservazioni del c.t.p. att. e sostenevano che la risposta al quesito da parte del c.t.u. non potrebbe non tenere conto di tutta la specifica normativa di settore rilevante nel caso di specie.
Le attrici insistevano quindi per l'accoglimento di tutte le istanze formulate nelle note depositate e per l'integrazione della c.t.u. richiesta.
Con ordinanza dell'8.4.2024, richiamata la richiesta di cui all'istanza ex art. 92 c.p.c. del c.t.u. [v.
“conferma delle valutazioni dello scrivente in merito ai limiti dell'incarico (come sopra esposte), con conseguente conferma di esclusione di valutazioni in merito alla corretta esecuzione dei collaudi secondo UNI 10458/2011”], il Giudice osservava che:
- si tratterebbe di questione giuridica che sarebbe stata trattata nel proseguo e, pertanto, autorizzava il c.t.u. a ritenerla riservata alla valutazione del Giudice che, se del caso, avrebbe disposto nuovi approfondimenti;
- verrebbero comunque in rilievo tutti i profili segnalati dalle parti ai quali il Giudice avrebbe richiesto risposta specifica, considerato che il c.t.u. ex professo non avrebbe letto atti e documenti
26 del fascicolo collegato nel redigere la perizia e l'avvenuta autorizzazione ad accedere al fascicolo riunito (v. pure come la riunione sarebbe risultata da PCT già dal 2.3.2022).
Il Giudice, quindi, autorizzava il c.t.u. a ritenere riservata alle proprie successive valutazioni la questione inerente i collaudi secondo UNI 10458/2011, poneva termine per effettuare l'integrazione richiesta già con ordinanza depositata il 13.9.2023 e fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per note scritte sostitutive d'udienza.
Il 19.4.2024 il c.t.u. depositava l'integrazione della perizia e l'istanza di liquidazione dei propri compensi.
Innanzi tutto, il c.t.u. premetteva che l'integrazione non avrebbe riguardato gli aspetti concernenti la corretta esecuzione dei collaudi secondo la norma UNI 10458/2011 (v. ordinanza dell'8.4.2024).
Per quanto concerne i quesiti di cui alla seconda memoria attorea (pagg. 53 ss integrazione perizia), sulle forniture mancanti o difformi rispetto a contratto, il c.t.u. precisava di avere svolto una variazione rispetto alla perizia a seguito delle osservazioni del c.t.p. att. (v. “si segnala che la carenza relativa alla mancata installazione del bagno all'interno dell'ufficio è stata riconosciuta rispetto al testo contrattuale in lingua italiana. Ove invece si ritenga prevalente il testo in lingua inglese, tale carenza non sussiste”).
In esito alla stessa, quindi, l'importo determinato dal c.t.u. permaneva nell'ammontare già quantificato in perizia (complessivi € 68.000,00), salvo potersi ridurre a € 63.000,00 all'esito della valutazione sulla lingua contrattuale ritenuta “prevalente” ai fini del vaglio del relativo adempimento.
Sul malfunzionamento dell'impianto, il c.t.u. precisava di avere svolto una variazione rispetto alla perizia a seguito delle osservazioni del c.t.p. att. (v. «è stato riconosciuto un importo aggiuntivo di €
8.000,00, con riferimento al par. E.4.7., con riferimento alla contestazione inerente al mancato funzionamento dell'agitatore. Risulta conseguentemente aumentato dello stesso importo, il “Totale per vizi e malfunzionamenti”»).
L'importo totale indicato dal c.t.u. per vizi e malfunzionamenti veniva quindi ri-determinato in
€ 87.490,76.
Per quanto concerne i quesiti di cui alla seconda memoria di parte convenuta (pagg. 58 ss integrazione perizia), il c.t.u. confermava le risultanze di cui alla perizia, ribadendo che non sarebbe stata svolta nessuna valutazione circa la corretta esecuzione dei collaudi secondo la norma citata supra.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.6.2024,
[...]
si richiamava, innanzi tutto, ai propri scritti difensivi, alle Controparte_2 osservazioni alla bozza di perizia a firma della propria c.t.p. e alla nota di trattazione scritta per
27 l'udienza del 17.1.2024 per quanto concerne l'applicazione delle norme UNI 10458/2011.
Con riferimento all'integrazione della perizia e, in particolare, sull'osservazione n. 32 come da ultimo ri-formulata dal c.t.u., parte convenuta osservava:
- che ella non avrebbe ricevuto dalla committente alcuna segnalazione circa le allegate problematiche del mixer (“se non in questa sede peritale”), con conseguente impossibilità a procedere a una diagnosi e a un intervento tempestivo;
- che dall'esame del video sub doc. 23B_1 att. non sarebbe possibile individuare la causa della rumorosità di fondo, trattandosi di “episodi piuttosto frequenti e potenzialmente riconducibili alle cause più varie, anche del tutto prive di impatto economico”;
- che non vi sarebbe né certezza del preteso guasto al mixer, né evidenza della sua eventuale riconducibilità ad una responsabilità di CP_2
Parte convenuta insisteva quindi affinché il Giudice non aderisse alle conclusioni del c.t.u. in merito all'osservazione n. 32, come modificate con l'integrazione di perizia ritenendo che non sarebbero adeguatamente supportate.
Riportandosi integralmente alle precedenti difese, la convenuta insisteva poi per l'ammissione alla prova testimoniale e per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Part Part Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 5.6.2024, gr. e gr. CP_1
insistevano innanzi tutto affinché il Giudice ordinasse al c.t.u. di rispondere alle Parte_2 osservazioni del proprio c.t.p., viste le contestazioni sui collaudi dell'impianto, di cui, peraltro, contestavano il carattere di novità rispetto a quanto dedotto negli atti di causa (v. come “fin dall'atto introduttivo (pag. 8) e nelle memorie ex art. 183 comma VI n. 1 (pag. 2) – l'assenza di un valido certificato di collaudo e che il collaudo non era regolare, contestando quindi in modo esteso
l'asserito collaudo eseguito dalla convenuta”).
Le attrici ribadivano poi quanto dedotto sulla mancata verifica da parte del c.t.u. del rispetto della normativa che regola l'attività di progettazione e collaudo degli impianti di produzione di biogas da digestione anaerobica, ritenendo che si tratterebbe di profili tecnici che il c.t.u. dovrebbe applicare per dare risposta al quesito.
Si dolevano altresì che il c.t.u. non avrebbe risposto all'osservazione del c.t.p. att. secondo cui i dati di produzione dell'impianto, risalenti all'aprile 2021, citati dall'ausiliario per sostenere la funzionalità dell'impianto, sarebbero stati garantiti dagli interventi di manutenzione eseguiti dalla committente per “superare tutte le mancanze e vizi dell'impianto”.
Insistevano quindi per l'accoglimento di tutte le istanze formulate nelle note depositate e per l'integrazione della perizia richiesta.
Le attrici svolgevano quindi puntuali repliche all'integrazione dell'elaborato peritale, depositata il
28 19.4.2024.
Su tali assunti, le attrici chiedevano che il Giudice:
- ordinasse al c.t.u. di rispondere alle osservazioni del c.t.p. att. in punto di collaudi;
- ordinasse al c.t.u. un'integrazione della perizia per rispondere “adeguatamente” a tutte le osservazioni del c.t.p. att., anche con ulteriori sopralluoghi;
- disponesse la prosecuzione dell'istruttoria, con l'ammissione delle ulteriori istruttorie di cui alla seconda e terza memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. (richiamando, in particolare, le circostanze di cui alle lett. b e c della seconda memoria).
Con ordinanza del 9.7.2024, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice considerava doversi provvedere a valutare il compendio istruttorio/assertivo accumulatosi nel tempo e nelle occasioni di contraddittorio scritto, in un'ottica complessiva.
Il Giudice, quindi, fissava termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. per precisazione delle conclusioni.
Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 22.10.2024,
[...]
si riportava ai propri scritti difensivi, alle osservazioni alla bozza di Controparte_2 perizia a firma della propria c.t.p. e insisteva su quanto già dedotto nelle note di trattazione scritta per le udienze del 12.9.2023, del 17.1.2024 (sull'applicazione delle norme UNI 10458/2011 e sull'osservazione n. 32 come da ultimo ri-formulata dal c.t.u.) e del 5.6.2024 (sulle presunte problematiche del mixer).
Concludeva la propria nota insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già precisate, anche in via istruttoria. Part Part Con note d'udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 23.10.2024, AG. e CP_1
AG. si richiamavano ai propri scritti difensivi e insistevano per la rimessione in Parte_2 istruttoria della causa (v. note di trattazione scritta per le udienze del 12.9.2023, 15.11.2023,
17.1.2024 e 5.6.2024).
In subordine, chiedevano la concessione dei termini massimi di legge per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica e insistevano per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Con ordinanza del 12.6.2025, a scioglimento della riserva che precede, il Giudice concedeva alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata il 30.9.2025,
[...]
ripercorreva, innanzi tutto, il fatto e lo svolgimento dei procedimenti Controparte_2 riuniti e, alla luce delle risultanze dell'elaborato tecnico del c.t.u., deduceva che:
- l'impianto oggetto di causa avrebbe correttamente superato entrambi i collaudi previsti da contratto, sostenendo l'illegittimità della sospensione dei pagamenti e delle richieste di riduzione
29 Part del prezzo dovuto dall gr. committente;
- l'appaltatrice avrebbe correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, con conseguente infondatezza delle contestazioni attoree.
In punto di collaudo, la convenuta ribadiva altresì le osservazioni svolte circa l'applicazione delle norme UNI 10458/2011.
Con riferimento, poi, alle ulteriori contestazioni avverso il proprio operato e alle richieste di risarcimento danno e di riduzione del prezzo conseguitene, AT:
- si riportava ai propri atti e alle osservazioni a firma della propria c.t.p.;
- ribadiva la non applicabilità della norma UNI 10458/2011 e le contestazioni sulle presunte problematiche del mixer;
- replicava alle doglianze attoree assunte alla base della richiesta di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno (v. mancato completamento dell'opera). Part Per quanto concerne la posizione di AG. , la società convenuta insisteva nel Parte_2 ritenere verificate le condizioni a cui sarebbe stata subordinata l'operatività della garanzia prestata
(v. valida esecuzione del collaudo di produzione di biogas ex art.
7.2. contratto e inadempimento di Part gr. . CP_1
In via subordinata, poi, parte convenuta insisteva per l'accertamento della responsabilità ex art. Part 1227 c.c. dell' gr. committente nella causazione dei pretesi danni di cui alla richiesta di ristoro, con conseguente esclusione o, quantomeno, limitazione del risarcimento del danno.
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'udienza del
23.10.2024. Part Con comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata l'1.10.2025, AG. e CP_1
Part
ripercorrevano, innanzi tutto, il fatto e lo svolgimento dei procedimenti CP_1 Parte_2 riuniti e, alla luce delle risultanze dell'elaborato tecnico del c.t.u., asserivano che l'istruttoria espletata avrebbe confermato le contestazioni di inadempimento rispetto alle obbligazioni contrattuali a carico di e la presenza di vizi e difformità dell'impianto, poste a CP_2 fondamento della domanda attorea di riduzione del prezzo e di risarcimento del danno.
Ancora, sull'istruzione dei procedimenti riuniti, le attrici insistevano per la rimessione della causa in istruttoria, deducendo la necessità di nominare un altro c.t.u. o di conferire un ulteriore incarico all'ing. per rispondere alle contestazioni attoree. Tes_1
Sul punto, le aziende agricole sottolineavano che la maggior parte delle censure a sostegno della rimessione della causa in istruttoria non concernerebbe questioni tecniche (ovverosia il merito delle valutazioni svolte dal c.t.u.) bensì:
- la mancata valutazione da parte del c.t.u. della documentazione attorea, considerato che “il CTU
30 deve tener conto della documentazione in atti e se ne può legittimamente discostarsene solo a fronte di un diverso documento presentato da controparte o richiesto (ad esempio preventivo) da lui stesso. Non può invece quantificare l'intervento senza indicare alcun criterio oggettivo né far riferimento a un documento contabile”;
- la mancata risposta alle osservazioni attoree con l'integrazione alla perizia depositata il 19.4.2024, considerato che il c.t.u. si sarebbe limitato “acriticamente a riproporre quanto asserito nella CTU originaria e non avendo eseguito ulteriori accertamenti, come richiesti dal Giudice nella richiesta di integrazione”.
Le attrici, pertanto, provvedevano a esplicitare le ragioni per cui si renderebbe necessaria l'integrazione della c.t.u., seguendo l'ordine delle contestazioni e dei vizi esaminati dal c.t.u. (v. tabelle riepilogative a pagg. 54 ss integrazione alla perizia).
Ancora, sul punto, riportavano una tabella con cui confrontare le risultanze del c.t.u. e quanto ritenuto “corretto” dall'attrice (v. quantificazione di “Costi per forniture mancanti o difformi rispetto al contratto” e “Vizi per malfunzionamento”) e, visto il tempo trascorso dal deposito della c.t.u. e dai preventivi prodotti, le attrici chiedevano il riconoscimento di un aumento del 20% rispetto alle somme indicate al fine di tenere conto dell'aumento generalizzato dei costi delle materie prime.
Le attrici concludevano quindi insistendo:
- in principalità, per la sostituzione del c.t.u.;
- in subordine, per la richiesta di chiarimenti al c.t.u. in merito ai profili evidenziati dal proprio c.t.p.
e per l'integrazione della perizia;
- in subordine, in ogni caso, per l'accoglimento delle conclusioni precisate.
Considerata quindi la domanda attorea per cui, accertata l'assenza di un valido certificato di collaudo e di una prova delle prestazioni accettata dalla committente, venisse accertato il diritto di Part a chiedere il riconoscimento della penale contrattualmente prevista ex art. CP_1 CP_1
7.3, le attrici si dolevano della contraddittorietà delle risultanze peritali.
Infatti, il c.t.u. avrebbe concluso per la corretta esecuzione del collaudo e della prova delle prestazioni sull'assunto che «A livello tecnico, la prova di cui al punto 7.3 “contiene” quella prevista al punto 7.2, in quanto prevede che l'impianto sia in grado di mantenere prestazioni più elevate per un tempo più elevato» (pag. 64 perizia) e, secondo la prospettazione delle attrici, si tratterebbe di “opinione del CTU che non trova alcuna conferma nel contratto, in cui è previsto esplicitamente che vengano superate le 2 distinte prove” (v. artt.
7.2 e 7.3 contratto).
Oltre all'inosservanza di quanto contrattualmente convenuto, le attrici si dolevano:
- che il c.t.u. avrebbe rilevato che “dopo 14 giorni con una media superiore al 90%, l'impianto ha
31 garantito una produzione di molto inferiore per i successivi 20 giorni, per poi tornare a una produzione superiore al 90% per soli 2 giorni” e, pertanto, ritenevano che “non è stato rispettato quanto contrattualmente previsto, tanto che il certificato di collaudo non è mai stato fornito né di conseguenza sottoscritto dalla committente”;
- l'irrilevanza dei dati risalenti all'aprile 2021 che attesterebbero una produzione nei 365 giorni precedenti pari al 91,35% della capacità installata, considerato che “Come riconosciuto dallo stesso
CTU, l'impianto presentava e presenta numerosi vizi e difetti, per cui i dati della produzione di in kWh dell'impianto, risalenti all'aprile 2021, sono stati garantiti dagli interventi e dalla Pt_4 manutenzione eseguita da parte attrice per superare tutte le mancanze e i vizi dell'impianto, che il
CTU ha accertato”.
In definitiva, anche a prescindere dalla rimessione della causa in istruttoria, le attrici ritenevano provata la mancanza di rilascio di un corretto certificato di collaudo, con le modalità e nei termini contrattualmente previsti e, pertanto, sostenevano la fondatezza del riconoscimento della somma a titolo di penale ex art.
7.3 contratto. Part Sui danni da ritardata consegna dell'impianto, l' AG. committente ne ribadiva l'imputabilità a argomentando avverso la propria responsabilità nella causazione del ritardo, e insisteva CP_2 per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore anche della perdita dell'incentivo dal GSE per € 109.000,00.
Richiamando i capitoli di prova formulati per provare che l'esecuzione dei lavori a proprio carico sarebbe stata tempestiva e l'imputabilità del ritardo a (v. ritardo nel fornire i progetti o CP_2 per aver modificato i progetti iniziali), le attrici insistevano per la rimessione della causa in istruttoria anche per l'escussione dei testi. Part Con riferimento, poi, alla posizione di AG. le attrici ribadivano che le Parte_2 condizioni a cui sarebbe subordinata l'efficacia della garanzia rilasciata non si sarebbero verificate.
Infine, le odierne attrici insistevano per la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nulla sarebbe dovuto a da parte delle aziende agricole ingiunte. CP_2
Sul punto, osservavano che, senza che tali pagamenti potessero costituire riconoscimento alcuno o rinuncia alle proprie pretese, sarebbero già stati corrisposti € 890.000,00 e, pertanto, che dell'importo complessivo di € 1.260.000,00 (v. quanto dedotto circa l'applicazione della scontistica sul corrispettivo) risulterebbero da saldare € 370.000,00. Tale importo, però, secondo le allegazioni attoree non sarebbe dovuto, considerato che il c.t.u. (“le cui conclusioni in parte si contestano”) avrebbe confermato i vizi di funzionamento dell'impianto e la mancata consegna di talune componenti di cui al contratto.
Le parti attrici, precisavano, poi, che la richiesta di parte convenuta di condanna delle attrici al
32 pagamento degli interessi di mora sarebbe infondata. Pertanto, per l'ipotesi di riconoscimento in favore di di una somma a titolo di prezzo, le aziende agricole contestavano il CP_2 riconoscimento degli interessi di mora visto che il mancato pagamento sarebbe stato conseguenza dell'inadempimento di controparte.
Con memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 20.10.2025, CP_2 ribadiva che le risultanze peritali confermerebbero il corretto superamento dei collaudi dell'impianto oggetto di causa (v. art.
7.2 e art.
7.3 contratto).
In particolare, la convenuta deduceva che, nell'integrazione alla perizia, il c.t.u. avrebbe valutato tutte le eccezioni di controparte relative al collaudo, concludendo per la loro infondatezza e rappresentava che, già anteriormente all'introduzione del contenzioso giudiziale, ella avrebbe Part trasmesso all' gr. committente il rapporto di prova attestante la produzione media del 90,28% in 14 giorni (superiore, quindi, al 90% contrattualmente richiesto).
Sull'assunto che i due collaudi sarebbero stati correttamente eseguiti, la società convenuta insisteva per il rigetto della domanda avversaria di applicazione della penale, vista l'insussistenza del relativo presupposto.
Ancora, considerate le pagg.
9-23 della comparsa conclusionale attorea, contenenti le singole contestazioni già svolte avverso le conclusioni del c.t.u. e il rinnovo della richiesta di convocazione dello stesso, parte convenuta si riportava alle proprie osservazioni, ribadendo la completezza dell'indagine peritale già condotta.
In merito alle doglianze attoree circa il mancato completamento dell'opera e la ritardata consegna dell'impianto a sé addebitati, ribadiva di avere adempiuto puntualmente e CP_2 tempestivamente ai propri obblighi contrattuali e contestava che un eventuale ritardo nella consegna dell'impianto le sarebbe imputabile (v. confronto tra le tempistiche convenute e allegazioni sulla concreta esecuzione delle opere).
A tale riguardo, richiamava altresì l'art.
8.14 contratto, mediante cui “ viene CP_2 CP_2 esonerata da ogni responsabilità per danni patiti dalla Committente. Pertanto, nessuna richiesta di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti della odierna convenuta”. Part Sulla posizione di gr. , la società convenuta insisteva nel ritenere operante la Parte_2 garanzia prestata, considerato che: sulla valida esecuzione del collaudo sarebbe già stato precisato;
Part l'inadempimento di sarebbe ravvisabile nel mancato pagamento (v. Controparte_1 emissione del decreto ingiuntivo opposto); quanto alla ex adverso pretesa necessità di un perito imparziale, riteneva “più che sufficiente l'avvenuta nomina del CTU Ing. ”. Tes_1
insisteva pertanto per l'accoglimento delle Controparte_2 conclusioni rassegnate all'udienza del 23.10.2024.
33 Part Con memoria conclusionale di replica ex art. 190 c.p.c. depositata il 21.10.2025, gr. CP_1
Part e gr. :
[...] Parte_2
- contestavano l'assunto di parte convenuta secondo cui “l'impianto oggetto di causa abbia correttamente superato entrambi i collaudi previsti in contratto”, pure evidenziando la contraddittorietà delle conclusioni del c.t.u. sul punto (v. previsione contrattuale sul superamento di due distinte prove);
- ribadivano che i dati della produzione risalenti al 2021 e valorizzati dal c.t.u. sarebbero stati
“garantiti dagli interventi e dalla manutenzione eseguita da parte attrice per superare tutte le mancanze e i vizi dell'impianto, che il CTU ha accertato”;
- con riferimento all'applicazione delle norme UNI 10458/2011 richiamavano quanto dedotto in comparsa conclusionale, insistendo per l'integrazione della perizia sul punto, eccepivano l'irrilevanza dell'ottenimento degli incentivi governativi e insistevano per il riconoscimento della penale per il mancato collaudo;
- contestavano l'esatto adempimento delle proprie prestazioni contrattuali di alla luce CP_2 delle risultanze istruttorie;
- contestavano le allegazioni avversarie circa il quantum dovuto in base al contratto, ripercorrendo come si sarebbe addivenuti al corrispettivo per l'appalto (v. applicazione delle riduzioni ex art.
4.3 contratto) e le relative tempistiche (v. mera datazione del contratto al 25.2.2019 ma, in realtà, conclusione al 5.4.2019, come comprovato dalla mail del 19.4.2019 sub doc. 27 att.);
- argomentavano circa una pluralità di componenti tecniche dell'impianto. Part Con riferimento, poi, alla posizione di AG. le attrici ribadivano che le Parte_2 condizioni a cui sarebbe stata subordinata l'efficacia della garanzia prestata non si sarebbero verificate (v. non corretta esecuzione del collaudo, insussistenza di inadempimenti a sé imputabili e mancata designazione di un perito).
Infine, le odierne attrici contestavano quanto dedotto da sul concorso della committente CP_2 nella causazione dei danni dalla stessa allegati. Part Si dolevano, in particolare, dell'insussistenza di inadempimenti imputabili a AG. CP_1
e al difetto di prova delle deduzioni dell'appaltatrice, pure ribadendo, a tale riguardo,
[...]
l'avvenuta formulazione di taluni capitoli di prova (“per provare che i lavori a suo carico erano stati eseguiti tempestivamente”) oltre alla richiesta di rimessione della causa in istruttoria, anche per l'espletamento dell'escussione testimoniale richiesta. Part Part AG. e AG. insistevano quindi per l'accoglimento delle CP_1 Parte_2 conclusioni rassegnate.
Orbene, si considerino le varie istanze e domande in rilievo.
34 Parti attrici chiedono la rimessione in istruttoria della causa, anche con riferimento alla necessità di rinnovare la perizia d'ufficio in atti.
In realtà, la dialettica processuale nonché la stessa perizia d'ufficio in atti conducono a risultati alquanto favorevoli per le parti attrici medesime, tenendo conto della complessità della causa nonché del fatto che, in tali materie settoriali, un margine di opinabilità tecnica è insita in qualsiasi valutazione e/o decisione.
Si considereranno gli aspetti istruttori via via con l'analisi dei vari punti da decidere.
Innanzi tutto, è da escludere, ab imis, la fondatezza della domanda di pagamento di parte convenuta con riferimento alla posizione dell'azienda agricola di nonché con riferimento alla Parte_2 posizione della azienda di CP_1
Come sopra ricordato, tali aziende avevano firmato una c.d. lettera di garanzia, in quanto il pagamento sarebbe dovuto provenire dall'istituto di credito.
Con riferimento alla posizione dell'azienda la lettera di garanzia ad essa riferibile, CP_1 espressamente, subordina la sua operatività alla designazione congiunta di un perito.
Sebbene parte convenuta tenti di superare tale previsione sostenendo che la nomina di un consulente tecnico d'ufficio possa essere sufficiente, basti dire che:
- parte opposta non ha dimostrato alcun tentativo di procedere alla designazione suddetta;
- parte opposta, financo, in sede processuale, si è opposta alla consulenza richiesta da controparte, la quale, invece, nulla ebbe a rilevare sulla richiesta di c.t.u. richiesta dalla convenuta medesima (si considerino le rispettive terze memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c.).
Vi sarebbe, anche, il profilo inerente la prestazione di una garanzia bancaria ai fini della obbligazione inerente la penale.
Potrebbe, anche, essere vero che le aziende opponenti non abbiano sollecitato tale garanzia prima del presente processo, ma è, pure, vero che nell'accordo del 31.7.2020, l'azienda si era CP_1 riservata qualsiasi pretesa e parte opposta si era espressamente impegnata ad effettuare indagini sui difetti.
Insomma, a fronte del pagamento di € 150.000,00 ivi previsto, parte convenuta avrebbe dovuto procedere con la sua attività tecnica.
Si potrebbe, anche, sostenere che la penale non sia dovuta, ma questa è una circostanza ex post che non avrebbe dovuto e potuto obliterare la necessità in sè garanzia prevista contrattualmente.
Quanto all'azienda , ora che la vicenda è sub judice, sarebbe contra jus esigere la garanzia Pt_2 senza possibilità di eccezioni, tenuto che conto che sarebbe in contrasto con basilare ed inderogabili doveri di solidarietà economico-sociale, ex artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c..
Va da sé che l'accordo del 31.7.2020 fa sì che il rapporto dovesse considerarsi in fieri e non già
35 completato con le prove di febbraio 2020: insomma, l'eccezione di inadempimento sollevata da parti attrici paralizza la pretesa della convenuta, vuoi sotto-forma di richiesta di conferma del decreto ingiuntivo vuoi sotto forma di domanda riconvenzionale nel processo RG n. 891/2021
(quest'ultima, poi, sarebbe inammissibile perché reiterata mentre pendeva la domanda, insita nel ricorso per decreto ingiuntivo, nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento
RG n. 3295/2021).
Il fatto che la pretesa suddetta (tra l'altro qualificata come controversa financo nel accordo di luglio
2020) sia paralizzata, comporta, ad avviso di questo Giudice, che la richiesta di riduzione del prezzo sia assorbita.
D'altronde, viene richiesto il risarcimento del danno e non si può dare luogo a duplicazioni se del caso (anche a livello assertivo, parti attrici non discernono i profili inerenti la riduzione del prezzo e quelli inerenti il risarcimento del danno, anche tenuto conto di quanto nel complesso viene richiesto con riferimento a questo ultimo titolo).
Quanto a mancanze, vizi e difetti, come visto, è stata espletata la perizia d'ufficio.
La stessa deve considerarsi completa e metodologicamente corretta.
Si rammenta che il c.t.u. ha replicato, con il deposito del 19.4.2024 a tutte le censure di parti attrici, anche con riferimento ad appendici inoltrate ad esso dopo il termine fissato dal Giudice per le osservazioni, sempre in un'ottica collaborativa.
Si noti che parti attrici, nonostante le obiezioni di parte convenuta, mai si sono offerte di dimostrare l'effettuazione dei pagamenti ai fini risarcitori (come fatto rilevare dal c.t.u.), contegno che avrebbe, di certo, dipanato ogni incertezza sui preventivi prodotti.
Anche le eccezioni di parti attrici inerenti le norme UNI, sono profili mai sollevati prima della perizia d'ufficio, sicché le preclusioni di rito di sicuro impedivano ed impediscono la loro analisi.
D'altronde, l'impianto risulta funzionante e parti attrici hanno conseguito il finanziamento superando, positivamente, i controlli dell'istituto di credito.
I profili evidenziati dal c.t.u., quindi, possono essere considerati tutti in chiave risarcitoria, visto che il saldo del prezzo non è dovuto.
Quanto ai profili dei ritardi in punto penali, si ritiene che penali non siano dovute.
Come fatto evidenziare dal c.t.u., il contratto non prevedeva forme solenni per i rapporti da inviare e, d'altronde, l'adempimento e i controlli sono stati inoltrati.
Occorre valutare la vicenda cum grano salis.
Se i collaudi fossero stati avulsi dalla realtà, l'azienda non avrebbe potuto avere il finanziamento e neppure utilizzare tout court l'impianto a ben vedere.
Lo stesso contratto e la stessa vicenda, poi, contemplano l'ipotesi di aggiustamenti e correzioni in
36 corso d'opera.
Rimane, anche, la circostanza che, nonostante le prove orali richieste, mai parti attrici riferiscono in modo chiaro e preciso quando gli interventi edilizi dovessero essere considerarsi conclusi ai fini dell'innesto delle operazioni di installazione a carico della convenuta.
Sotto questo profilo, i rilievi inerenti i ritardi sono assorbiti, fermo quanto riferito dal c.t.u..
Ai fini del risarcimento del danno, considerando le prestazioni mancanti sotto tale profilo (e d'altronde, così le stesse parti attrici hanno ragionato nelle difese introduttive ed in corso di processo), la somma totale ammonterebbe ad € 155.490,76.
Il c.t.u. ha dedicato decine di pagine per replicare alle doglianze di parti.
Si ritiene che si possa rinviare, congruamente, evitando inutili trasposizioni di interi passaggi motivazionali nel testo della sentenza, agli elaborati del perito depositati in data 10.7.2023 e
19.4.2024.
Si ritiene che siano dovuti gli interessi dalla domanda giudiziale.
La rivalutazione, oltre a non essere richiesta in termini puramente monetari, non risponde a criteri di equità nella specie, considerato che, comunque, parte attrice si è giovata del fatto del mancato pagamento e delle agevolazioni comunque conseguite.
Parti attrici chiedono un aggiornamento del 20% dei valori stimati dal c.t.u., ma si tratta di richiesta non documentata e non argomentata specificamente.
Quanto alle domande di parti attrici, volte all'adempimento di talune prestazioni, le stesse sono assorbite da quanto riferito circa i ritardi nonché dalla richiesta espressa in forma pecuniaria del risarcimento del danno e, comunque, la stessa azienda riferisce di interventi già realizzati CP_1
e servizi di manutenzione, rendendo le prestazioni richieste di difficile attuazione.
Visto l'esito del processo e la soccombenza reciproca parziale, le spese di lite vengono compensate per metà.
Si applica lo scaglione € 260.000,01-€ 520.000,00.
Gli atti processuali nei due processi sono pressoché identici e non si dà luogo a duplicazioni.
Le spese di c.t.u. vanno ripartite inter partes in ragione del 50% ciascuna.
I capitoli di prova orale richiesti dalle parti sono stati ritenuti non indispensabili ai fini del decidere e comunque da ritenersi omissivi e/o valutativi e/o generici, anche alla luce della precisione che le stesse parti del processo esigono.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, nelle cause riunite R.G. n. 891/2021 e 3295/2021:
37 - revoca il decreto ingiuntivo n. 489/2021 di questo Tribunale (R.G. n. 35/2021) e dichiara che nulla parti attrici debbano pagare a parte convenuta;
Part
- condanna parte convenuta risarcimento dei danni subiti da che si Controparte_1 quantificano in € 155.490,76, oltre interessi nella misura legale dalla notifica dell'atto di citazione nel processo R.G. n. 891/2021 sino al saldo;
- pone le spese di c.t.u. a carico di parti attrici e di parte convenuta in ragione del 50% ciascuna, liquidandone come da decreto di pari data;
- condanna parte convenuta a rimborsare le spese di lite a parti attrici che si liquidano, complessivamente, al netto della riduzione per metà per soccombenza parziale reciproca, in €
11.228,50, oltre il 15% per spese forfettarie ed accessori come per legge, per compensi al difensore ed in € 1.072,87 per esborsi documentati;
- dichiara assorbita ogni questione non espressamente decisa, ancorché istruttoria.
Venezia, 16.12.2025.
Il Giudice
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