CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 26/02/2026, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 800/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4271/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teano - Piazza Municipio 81057 Teano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202000308687 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210012400313501 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282021001785000012501 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento
Resistente/Appellato: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER ed il Comune di Teano al fine di impugnare le seguenti cartelle
1) cartella di pagamento n.028.2020.00308687 16/501 di € 279,59=, comprensive di interessi e sanzioni, notificata a mezzo posta il 24.06.2025, in materia di TARI anno 2015;
2) cartella di pagamento n.028.2021.00124003 13/501 di € 282.62=, comprensive di interessi e sanzioni, in materia di Tari per l'anni 2016, notificata a mezzo posta il 24.06.2025;
3) cartella di pagamento n.028.2021.00178500 12/501 di € 506,84=, comprensive di interessi e sanzioni, in materia di Tari per gli anni 2017 e 2020, notificata a mezzo posta il 24.06.2025.
Il ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che non è proprietario di immobili nel comune di Teano sin dal 2016. Esibisce sul punto atto di compravendita a firma del notaio
Nominativo_1 del 15.11.2016
Eccepisce in ogni caso l' omessa notifica di ogni atto prodromico oltre che l' intervenuta prescrizione
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite in favore dei difensori antistatari (avv.
Difensore_1 - - dott. Difensore_2)
Il Comune di Teano, ritualmente convenuto, non si è costituito
Si costituisce l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che ogni doglianza relativa alla notifica degli atti prodromici è ascrivibile esclusivamente all' Ente Creditore,
Comune di Teano
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente si riscontra la tempestività del ricorso
Il ricorrente ha infatti dato prova di aver ricevuto le cartelle oggetto di impugnativa in data 24.06.2025
Il ricorso è stato notificato in data 23.09.2025 e quindi entro i 60 giorni
Parimenti tempestiva è la costituzione in giudizio avvenuta in data 23.10.2025 e quindi entro i 30 giorni dalla notifica del ricorso Il Comune di Teano, benchè ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio.
Non vi è dubbio che il pagamento della TARI può essere avanzato solo per il 2015 e fino al 15.11.2016, data in cui il contribuente ha alienato il suo immobile a terzi.
Non offrendosi alcuna prova di atti interruttivi, limitatamente alle pretese per gli anni 2015 e 2016, il giudice accoglie il ricorso, ritenendo prescritta ogni pretesa per il periodo 2015/e 9 mesi anno 2016.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'ANDREA GIULIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4271/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Teano - Piazza Municipio 81057 Teano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale V. Lamberti 81100 Caserta CE
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028202000308687 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210012400313501 TARI 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0282021001785000012501 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 494/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento
Resistente/Appellato: chiede il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avanzato innanzi alla CGT di I grado di Caserta, il sig. Ricorrente_1 ha convenuto in giudizio l' ADER ed il Comune di Teano al fine di impugnare le seguenti cartelle
1) cartella di pagamento n.028.2020.00308687 16/501 di € 279,59=, comprensive di interessi e sanzioni, notificata a mezzo posta il 24.06.2025, in materia di TARI anno 2015;
2) cartella di pagamento n.028.2021.00124003 13/501 di € 282.62=, comprensive di interessi e sanzioni, in materia di Tari per l'anni 2016, notificata a mezzo posta il 24.06.2025;
3) cartella di pagamento n.028.2021.00178500 12/501 di € 506,84=, comprensive di interessi e sanzioni, in materia di Tari per gli anni 2017 e 2020, notificata a mezzo posta il 24.06.2025.
Il ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che non è proprietario di immobili nel comune di Teano sin dal 2016. Esibisce sul punto atto di compravendita a firma del notaio
Nominativo_1 del 15.11.2016
Eccepisce in ogni caso l' omessa notifica di ogni atto prodromico oltre che l' intervenuta prescrizione
Conclude per l' accoglimento del ricorso, vinte le spese di lite in favore dei difensori antistatari (avv.
Difensore_1 - - dott. Difensore_2)
Il Comune di Teano, ritualmente convenuto, non si è costituito
Si costituisce l' ADER che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando che ogni doglianza relativa alla notifica degli atti prodromici è ascrivibile esclusivamente all' Ente Creditore,
Comune di Teano
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice, esaminati gli atti, osserva:
Preliminarmente si riscontra la tempestività del ricorso
Il ricorrente ha infatti dato prova di aver ricevuto le cartelle oggetto di impugnativa in data 24.06.2025
Il ricorso è stato notificato in data 23.09.2025 e quindi entro i 60 giorni
Parimenti tempestiva è la costituzione in giudizio avvenuta in data 23.10.2025 e quindi entro i 30 giorni dalla notifica del ricorso Il Comune di Teano, benchè ritualmente convenuto, non si è costituito in giudizio.
Non vi è dubbio che il pagamento della TARI può essere avanzato solo per il 2015 e fino al 15.11.2016, data in cui il contribuente ha alienato il suo immobile a terzi.
Non offrendosi alcuna prova di atti interruttivi, limitatamente alle pretese per gli anni 2015 e 2016, il giudice accoglie il ricorso, ritenendo prescritta ogni pretesa per il periodo 2015/e 9 mesi anno 2016.
P.Q.M.
il Giudice Monocratico accoglie il ricorso e compensa le spese.