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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/09/2025, n. 4691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4691 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12913/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 12913/2023 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSO MARIO FRANCESCO giusta procura in atti.
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. MANCUSO MARIO FRANCESCO giusta procura in atti
APPELLANTI
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ETNEA, 289 CATANIA;
CP_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TESTA SANTA giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: contratto di somministrazione
MOTIVI I FATTO ED IN DIRITTO pagina 1 di 6 e proponevano appello avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3
1141/2023 del Giudice di Pace di Catania, depositata in data 24.04.2022, che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da n.q. di tutore di e Controparte_3 Persona_1 dichiarato estinto per prescrizione il credito di cui alla fattura con finale n. 70963.
Dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, con un primo motivo di appello eccepivano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il decidente aveva dichiarato intervenuta la prescrizione del credito oggetto della fattura impugnata, invocando la norma di cui all'art. 2947 co. 3
c.c. ovvero quella in cui il fatto è astrattamente previsto come reato e, pertanto, indipendentemente dalla promozione dell'azione penale;
riferivano che la lettera di convocazione alle operazioni di verifica era stata inviata all'indirizzo di residenza della sig.ra in luogo di quello del tutore Per_1 nominato, essendo l'unico conosciuto e conoscibile in assenza di altre comunicazioni;
riferivano che ai sensi dell'art. 2947 cc, il termine di prescrizione di cinque anni decorreva dalla data della comunicazione delle operazioni di verifica di manomissione del contatore elettrico ( 2.12.19), evidenziando che la Determinazione Arera del 26 Maggio 2020 n. 184 e la Delibera n. 569 non potevano derogare alle norme generali dall'ordinamento in tema di interruzione e sospensione della prescrizione e ribadendo che, solo a decorrere dalle operazioni di verifica, era emersa la manomissione e dunque la possibilità di esercitare l'azione recuperatoria;
riferivano che, pertanto, anche a voler ritenere applicabile la prescrizione biennale, il dies a quo coincideva con il momento in cui i dati rettificati erano stati resi noti alla società. Aggiungevano altresì che il decorso del termine era rimasto sospeso ex art. 2941 n. 8 c.c. fino alla scoperta del dolo ovvero interrotto per effetto delle fatture e successive comunicazioni e solleciti di pagamento. Con un secondo motivo di appello, contestavano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 e 11 della Delibera 200/99, rilevando che il metodo di ricostruzione dei consumi utilizzato era quello imposto da evidenziando che l'odierna CP_4 appellata non aveva dimostrato consumi inferiori a quelli addebitati, nè allegato anomalie nel criterio di registrazione. Affermando che in assenza di criteri, la prova dei consumi sarebbe stata impossibile ed allegando la fede privilegiata dei documenti redatti, lamentavano che il giudice avesse erroneamente escluso la responsabilità della sig.ra tenuta alla custodia del contatore e responsabile ex art Per_1
2043 cc per manomissione.
Infine impugnavano la sentenza nel capo inerente la condanna alle spese, rilevando che
[...]
non era legittimato passivamente, posto che le attività contestate erano di Controparte_1 competenza del distributore.
Chiedevano dunque la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 6 n.q. di tutore di eccepiva la violazione del principio di CP_2 Parte_4 chiarezza e sinteticità degli atti processuali ex art. 121 c.p.c.; nel merito, richiamava la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo decidente aveva escluso l'applicazione della prescrizione quinquennale, essendo emerso che la manomissione era avvenuta nell'anno 2007, ovvero cinque anni prima del subentro nel contratto, sì che alcuna responsabilità penale, neanche astratta, poteva essere addebitata;
ribadiva che il termine di prescrizione decorreva dalla data di commissione dell'illecito e che, di conseguenza, anche i maggiori termini di prescrizione ipotizzati dagli appellanti erano ampiamenti decorsi. Sosteneva che la lettera del 27.02.19 di invito alle operazioni di verifica e quella successiva del 2.12.19 erano state inviate presso il domicilio della sig.ra in luogo di quello Per_1 del tutore nominato ( cui erano state sempre inviate le comunicazioni da parte delle società appellanti)eccependo, dunque, la violazione del contraddittorio nelle operazioni di verifica con nullità del relativo accertamento;
eccepiva la contraddittorietà delle affermazioni di che aveva Parte_1 sostenuto di aver ricostruito i consumi con il criterio di cui alla Delibera n. 200/99 per poi CP_4 affermare di aver operato con criteri presuntivi tenendo conto dei precedenti consumi. Eccependo
l'infondatezza dei restanti motivi di appello, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
La causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
25.9.2025.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
I motivi, stante l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati per le ragioni di cui si dirà.
La causa oggetto del presente giudizio riguarda l'esistenza del credito di cui alla fattura n.
087661017070963AA emessa da in seguito a ricalcolo di alcuni consumi, Parte_1 derivante da una operazione di verifica eseguita da tecnici della società per asserita manomissione del contatore elettrico.
Orbene, discende dai principi di buona fede e correttezza oltre ad essere contrattualmente previsto, che ai fini della validità delle operazioni di verifica del contatore elettrico, è necessario che l'utente sia tempestivamente informato e convocato, così da poter presenziare personalmente o per mezzo di soggetti delegati. Nel caso che occupa, è incontestato che il sig. (n.q. di Controparte_3 tutore della non fu informato delle operazioni di verifica, né fu invitato ad assistervi, si che il Per_1 controllo del contatore è avvenuto in assenza di contraddittorio;
le comunicazioni della società, infatti, sono state trasmesse esclusivamente nei confronti di , utente/cliente incapace di Persona_1 intendere e di volere, nonché interdetta sottoposta a tutela nella persona del sig. ; in tal modo, CP_3
pagina 3 di 6 ha precluso al tutore la possibilità di assistere alle operazioni di verifica;
Parte_1
l'operazione di controllo del misuratore, rimosso in assenza contraddittorio, ha impedito alla controparte di partecipare alle operazioni e di interloquire circa la manomissione e/o la regolarità dei consumi.
, accertatasi che il soggetto destinatario di tutte le precedenti missive intestate alla Parte_1 era stato il , in qualità di tutore della cliente, avrebbe dovuto informarlo e convocarlo Per_1 CP_3 per presenziare alle operazioni di verifica, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto: è incontestato, infatti, che le precedenti fatture erano state recapitate tutte presso il domicilio del sig. . CP_3
Considerato poi che parte appellata e originaria attrice, ha formalmente e specificamente contestato l'avvenuta manomissione del misuratore (cfr. pag. 4 atto di citazione e punto n. 8 memorie ex 320
c.p.c.), deriva che le risultanze delle operazioni di verifica svolte senza contraddittorio non possono essere utilizzate sic et sempliciter, per cui risulta assente in radice anche la prova dei superiori consumi come riferiti dalle appellanti;
ed infatti, contrariamente a quanto riferito da queste ultime, si legge nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado : “Appare altresì inverosimile ed irrealistico ipotizzare un malfunzionamento del contatore che si sarebbe protratto per oltre quattro anni senza che nulla rilevasse in merito;
nel periodo 2014 - 2018 sono state inviate sempre le ordinarie fatture Pt_2
(tutte regolarmente pagate) con consumi in linea con quelli degli anni precedenti anche tenendo conto delle piccole dimensioni della casa ove la sig.ra vive da sola e dei comuni elettrodomestici di Per_1 cui essa è dotata” ( cfr atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace).
Sebbene quanto ora evidenziato possa ritenersi assorbente in ordine alla esistenza di un diritto di credito, con riguardo alla questione della prescrizione si osserva.
La fattura oggetto di contestazione si riferisce a prelievi di energia, asseritamente derivanti da manomissione del misuratore, inerente un periodo compreso tra il 2014 ed il 2018 e ricalcolati secondo quanto riportato nella fattura di conguaglio del 28.12.2019.
Come noto l'art. 1 commi 4/10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 ha previsto – per quanto qui di interesse - che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. pagina 4 di 6 L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita' di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma
528, ha diritto alla sospensione del pagamento finche' non sia stata verificata la legittimita' della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilita' accertata dell'utente”.
Nel caso di specie, non essendovi prova della manomissione, è senz'altro maturato il termine biennale di prescrizione.
Ogni ulteriore motivo di appello può ritenersi assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
pagina 5 di 6 - condanna e in solido fra loro al Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, quantificate in complessivi € 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di Giustizia.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE - UPP
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° iscritta al n. r.g. 12913/2023 promossa da:
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSO MARIO FRANCESCO giusta procura in atti.
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pt, rappresentato Parte_1 P.IVA_2
e difeso dall'avv. MANCUSO MARIO FRANCESCO giusta procura in atti
APPELLANTI
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA ETNEA, 289 CATANIA;
CP_2 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. TESTA SANTA giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: contratto di somministrazione
MOTIVI I FATTO ED IN DIRITTO pagina 1 di 6 e proponevano appello avverso la sentenza n. Parte_2 Parte_3
1141/2023 del Giudice di Pace di Catania, depositata in data 24.04.2022, che aveva parzialmente accolto la domanda proposta da n.q. di tutore di e Controparte_3 Persona_1 dichiarato estinto per prescrizione il credito di cui alla fattura con finale n. 70963.
Dopo aver ripercorso le vicende del giudizio di primo grado, con un primo motivo di appello eccepivano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il decidente aveva dichiarato intervenuta la prescrizione del credito oggetto della fattura impugnata, invocando la norma di cui all'art. 2947 co. 3
c.c. ovvero quella in cui il fatto è astrattamente previsto come reato e, pertanto, indipendentemente dalla promozione dell'azione penale;
riferivano che la lettera di convocazione alle operazioni di verifica era stata inviata all'indirizzo di residenza della sig.ra in luogo di quello del tutore Per_1 nominato, essendo l'unico conosciuto e conoscibile in assenza di altre comunicazioni;
riferivano che ai sensi dell'art. 2947 cc, il termine di prescrizione di cinque anni decorreva dalla data della comunicazione delle operazioni di verifica di manomissione del contatore elettrico ( 2.12.19), evidenziando che la Determinazione Arera del 26 Maggio 2020 n. 184 e la Delibera n. 569 non potevano derogare alle norme generali dall'ordinamento in tema di interruzione e sospensione della prescrizione e ribadendo che, solo a decorrere dalle operazioni di verifica, era emersa la manomissione e dunque la possibilità di esercitare l'azione recuperatoria;
riferivano che, pertanto, anche a voler ritenere applicabile la prescrizione biennale, il dies a quo coincideva con il momento in cui i dati rettificati erano stati resi noti alla società. Aggiungevano altresì che il decorso del termine era rimasto sospeso ex art. 2941 n. 8 c.c. fino alla scoperta del dolo ovvero interrotto per effetto delle fatture e successive comunicazioni e solleciti di pagamento. Con un secondo motivo di appello, contestavano la violazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 e 11 della Delibera 200/99, rilevando che il metodo di ricostruzione dei consumi utilizzato era quello imposto da evidenziando che l'odierna CP_4 appellata non aveva dimostrato consumi inferiori a quelli addebitati, nè allegato anomalie nel criterio di registrazione. Affermando che in assenza di criteri, la prova dei consumi sarebbe stata impossibile ed allegando la fede privilegiata dei documenti redatti, lamentavano che il giudice avesse erroneamente escluso la responsabilità della sig.ra tenuta alla custodia del contatore e responsabile ex art Per_1
2043 cc per manomissione.
Infine impugnavano la sentenza nel capo inerente la condanna alle spese, rilevando che
[...]
non era legittimato passivamente, posto che le attività contestate erano di Controparte_1 competenza del distributore.
Chiedevano dunque la riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio. pagina 2 di 6 n.q. di tutore di eccepiva la violazione del principio di CP_2 Parte_4 chiarezza e sinteticità degli atti processuali ex art. 121 c.p.c.; nel merito, richiamava la sentenza impugnata, nella parte in cui il primo decidente aveva escluso l'applicazione della prescrizione quinquennale, essendo emerso che la manomissione era avvenuta nell'anno 2007, ovvero cinque anni prima del subentro nel contratto, sì che alcuna responsabilità penale, neanche astratta, poteva essere addebitata;
ribadiva che il termine di prescrizione decorreva dalla data di commissione dell'illecito e che, di conseguenza, anche i maggiori termini di prescrizione ipotizzati dagli appellanti erano ampiamenti decorsi. Sosteneva che la lettera del 27.02.19 di invito alle operazioni di verifica e quella successiva del 2.12.19 erano state inviate presso il domicilio della sig.ra in luogo di quello Per_1 del tutore nominato ( cui erano state sempre inviate le comunicazioni da parte delle società appellanti)eccependo, dunque, la violazione del contraddittorio nelle operazioni di verifica con nullità del relativo accertamento;
eccepiva la contraddittorietà delle affermazioni di che aveva Parte_1 sostenuto di aver ricostruito i consumi con il criterio di cui alla Delibera n. 200/99 per poi CP_4 affermare di aver operato con criteri presuntivi tenendo conto dei precedenti consumi. Eccependo
l'infondatezza dei restanti motivi di appello, chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
La causa, istruita documentalmente, è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
25.9.2025.
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della impugnazione proposta nel rispetto dei termini.
I motivi, stante l'intrinseca connessione delle questioni sottese, possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati per le ragioni di cui si dirà.
La causa oggetto del presente giudizio riguarda l'esistenza del credito di cui alla fattura n.
087661017070963AA emessa da in seguito a ricalcolo di alcuni consumi, Parte_1 derivante da una operazione di verifica eseguita da tecnici della società per asserita manomissione del contatore elettrico.
Orbene, discende dai principi di buona fede e correttezza oltre ad essere contrattualmente previsto, che ai fini della validità delle operazioni di verifica del contatore elettrico, è necessario che l'utente sia tempestivamente informato e convocato, così da poter presenziare personalmente o per mezzo di soggetti delegati. Nel caso che occupa, è incontestato che il sig. (n.q. di Controparte_3 tutore della non fu informato delle operazioni di verifica, né fu invitato ad assistervi, si che il Per_1 controllo del contatore è avvenuto in assenza di contraddittorio;
le comunicazioni della società, infatti, sono state trasmesse esclusivamente nei confronti di , utente/cliente incapace di Persona_1 intendere e di volere, nonché interdetta sottoposta a tutela nella persona del sig. ; in tal modo, CP_3
pagina 3 di 6 ha precluso al tutore la possibilità di assistere alle operazioni di verifica;
Parte_1
l'operazione di controllo del misuratore, rimosso in assenza contraddittorio, ha impedito alla controparte di partecipare alle operazioni e di interloquire circa la manomissione e/o la regolarità dei consumi.
, accertatasi che il soggetto destinatario di tutte le precedenti missive intestate alla Parte_1 era stato il , in qualità di tutore della cliente, avrebbe dovuto informarlo e convocarlo Per_1 CP_3 per presenziare alle operazioni di verifica, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto: è incontestato, infatti, che le precedenti fatture erano state recapitate tutte presso il domicilio del sig. . CP_3
Considerato poi che parte appellata e originaria attrice, ha formalmente e specificamente contestato l'avvenuta manomissione del misuratore (cfr. pag. 4 atto di citazione e punto n. 8 memorie ex 320
c.p.c.), deriva che le risultanze delle operazioni di verifica svolte senza contraddittorio non possono essere utilizzate sic et sempliciter, per cui risulta assente in radice anche la prova dei superiori consumi come riferiti dalle appellanti;
ed infatti, contrariamente a quanto riferito da queste ultime, si legge nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado : “Appare altresì inverosimile ed irrealistico ipotizzare un malfunzionamento del contatore che si sarebbe protratto per oltre quattro anni senza che nulla rilevasse in merito;
nel periodo 2014 - 2018 sono state inviate sempre le ordinarie fatture Pt_2
(tutte regolarmente pagate) con consumi in linea con quelli degli anni precedenti anche tenendo conto delle piccole dimensioni della casa ove la sig.ra vive da sola e dei comuni elettrodomestici di Per_1 cui essa è dotata” ( cfr atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace).
Sebbene quanto ora evidenziato possa ritenersi assorbente in ordine alla esistenza di un diritto di credito, con riguardo alla questione della prescrizione si osserva.
La fattura oggetto di contestazione si riferisce a prelievi di energia, asseritamente derivanti da manomissione del misuratore, inerente un periodo compreso tra il 2014 ed il 2018 e ricalcolati secondo quanto riportato nella fattura di conguaglio del 28.12.2019.
Come noto l'art. 1 commi 4/10 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 ha previsto – per quanto qui di interesse - che “Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. pagina 4 di 6 L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo. Nei contratti di cui al primo e al secondo periodo, in caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, relative alle modalita' di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore interessato, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma
528, ha diritto alla sospensione del pagamento finche' non sia stata verificata la legittimita' della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente e di informarlo dei conseguenti diritti. E' in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica di cui al quarto periodo, ottenere entro tre mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano qualora la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilita' accertata dell'utente”.
Nel caso di specie, non essendovi prova della manomissione, è senz'altro maturato il termine biennale di prescrizione.
Ogni ulteriore motivo di appello può ritenersi assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto di quanto previsto dal secondo scaglione della tabella n. II allegata al DM 55/2014, senza tenere conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
Nel caso di specie, sussistono inoltre i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13
TU spese di giustizia ( a mente del quale: “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 – bis. Il da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- rigetta l'appello;
pagina 5 di 6 - condanna e in solido fra loro al Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, quantificate in complessivi € 1.701,00 oltre IVA e CPA e spese generali come per legge.
Attesta l'esistenza dei presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 TU Spese di Giustizia.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Catania, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Gaia Di Bella
pagina 6 di 6