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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 323/2024
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]alla ctr. Forge n.2, rappresentata e difesa dall' avv. Raffaella
Mazzotta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , CP_2 evidenziando che sulla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 venivano effettuate trattenute relative alla procedura di indebito n. prat.n.60324
DSAGR/MAT ma che detto presunto indebito non era dovuto in ragione di precedente favorevole del Tribunale di Castrovillari, poi confermato anche dalla Corte d'Appello di
Catanzaro.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che effettivamente l'indebito non era dovuto, CP_2
e pertanto era stato abbandonato.
Le parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'annullamento dell'atto di accertamento successivamente alla notifica del ricorso devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio di soccombenza CP_2
virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 800,00 oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 21-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 21 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 323/2024
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in [...]alla ctr. Forge n.2, rappresentata e difesa dall' avv. Raffaella
Mazzotta, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Manuela Varani, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 24.1.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio l' , CP_2 evidenziando che sulla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 venivano effettuate trattenute relative alla procedura di indebito n. prat.n.60324
DSAGR/MAT ma che detto presunto indebito non era dovuto in ragione di precedente favorevole del Tribunale di Castrovillari, poi confermato anche dalla Corte d'Appello di
Catanzaro.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che effettivamente l'indebito non era dovuto, CP_2
e pertanto era stato abbandonato.
Le parti hanno concluso chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La controversia, pertanto, viene decisa.
***
Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese, in ragione dell'annullamento dell'atto di accertamento successivamente alla notifica del ricorso devono essere poste a carico dell' , in ragione del principio di soccombenza CP_2
virtuale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, CP_2 quantificate in € 800,00 oltre Iva e cpa come per legge con attribuzione al procuratore antistatario;
Castrovillari, 21-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone