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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5513 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa
in persona del Giudice dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
on l'Avv. Elisabetta Robino Rizzet Parte_1
OPPONENTE
E
con l'Avv. Giuseppe Natale CP_1
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 5229/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 15.03.2023, nel procedimento R.G.n. 7602/2023
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 12.03.2025 tenutasi “mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. agiva in via monitoria nei confronti della sig.ra per il pagamento di € CP_1 Pt_1
6.883,90 a titolo di rimborso della metà delle rate del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Marmorata n. 169 e versate integralmente dal ricorrente.
Veniva dunque emesso dal Tribunale di Roma in data 15.03.2023 il decreto ingiuntivo n.
5229/2023 con il quale si ingiungeva alla sig.ra il pagamento di € 6.883,90 oltre interessi e Pt_1
spese.
Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra conveniva, innanzi a questo Pt_1
Tribunale, il sig. per ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 5229/2023 chiedendo la CP_1
compensazione del credito ingiunto con il credito dalla stessa vantato nei confronti del sig.
nello specifico, l'opponente sosteneva di essere creditrice dell'opposto della metà CP_1
dell'importo da corrispondere per le spese dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Roma, Via Marmorata n. 169.
Si costituiva tardivamente in giudizio il sig. riconoscendosi espressamente debitore CP_1
della metà dell'importo corrisposto dalla sig.ra per i lavori di mantuenzione straordinaria Pt_1
e chiedendo, pertanto, la rideterminazione del credito ingiunto.
Con ordinanza riservata del 18.01.2024 veniva denegata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto atteso che dalle allegazioni delle parti sono emerse reciproche posizioni (anche in fase di maturazione) di debito e credito e, pertanto, il credito oggetto del decreto ingiuntivo risultava incerto. Ritenuta, inoltre, la causa matura per la decisione, la causa
è stata rinviata all'udienza del 12.03.2025 per la precisazione delle conclusioni, assegnando i termini ex art. 189 c.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione dovrà essere accolta.
Con l'opposizione proposta, la sig.ra ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1
attesa l'esistenza di un suo credito a favore dell'opposto. Tale credito deriva dal pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sito in Roma, Via Marmorata n. 169 deliberati con assemblea straordinaria del 26.10.2021.
2
Con la comparsa di costituzione, il sig. ha espressamente confermato la debenza CP_1
della metà di tali importi, aderendo, di fatto, alla richiesta di parte opponente.
Nelle more del giudizio è stato corrisposto, e documentato, l'integrale pagamento della somma deliberata di € 9.570,20 e, pertanto, parte opponente risulta creditrice della somma di €
4.785,10.
Considerata, inoltre, la non contestazione, da parte della sig.ra del credito vantato Pt_1
dal sig. si potrà procedere con il ricalcolo delle somme effettivamente dovute dalla sig.ra CP_1
che è pari ad € 2.098,80. Pt_1
Il decreto ingiuntivo va, quindi, revocato e la va condannata al pagamento della Pt_1
somma pari ad € 2.098,80 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Il particolare esito del giudizio suggerisce la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. 5229/2023 emesso dal Tribunale di Roma il 15.03.2023, nel procedimento R.G.n. 7602/2023;
- condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 2.098,80 oltre interessi come precisato in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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