Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 3711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3711 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03711/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02361/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2361 del 2023, proposto da Lgf S.r.l. di Di Marzo Giuseppina Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Belpasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Angela Rita Lombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza del Comune di Belpasso n. 130 del 28 settembre 2023, avente ad oggetto la “Chiusura definitiva dell’attività di agriturismo denominata “SI VILLAGE”, sita in c.da Agnelleria snc”, con la quale veniva ordinata “la chiusura definitiva ed immediata dell’attività di agriturismo nel locale sito in c.da Agnelleria snc”;
- ove occorra e per quanto di interesse, dell’ordinanza n. 111 del 25 agosto 2023 avente ad oggetto “sospensione attività di agriturismo denominata “SI VILLAGE”, sita in c.da Agnelleria snc”;
- di tutti gli altri atti, presupposti, consequenziali e/o connessi, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Belpasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. IE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con memoria depositata il 6 ottobre 2025, parte ricorrente precisa: «…In vista dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato documenti dai quali emerge la cessazione della materia del contendere. In particolare, il 4 ottobre 2023 (quindi prima della copiosa relazione dell’Ufficio di integrazione della motivazione e di parere di costituzione in questo giudizio) la ricorrente ha presentato in via telematica la nuova SCIA per l’attività agrituristica (docc. 20-22), integrando i documenti, come da richieste del Comune, il 18.7.2024 (doc. 24). La SCIA comprende oggi anche l’attività di ristorazione, per la quale la società oggi possiede tutti i rqeuisiti. Il Comune oggi non potrebbe più annullare in autotutela il provvedimento implicito a valle della SCIA, essendo trascorsi più di 12 mesi dal suo perfezionamento. La ricorrente ha trasmesso la SCIA per la regolarizzazione di una piscina interrata, delle piazzole di sosta su terra e delle relative fosse biologiche IMHOFF (doc. 23). […] La ricorrente ha inoltre depositato il permesso di costruire in sanatoria n. 79 del 16.7.2024 (doc. 25), che sana gli abusi edilizi rilevati sul fabbricato principale dell’attività, che, secondo la relazione dell’Ufficio, costituirebbero la ragione del provvedimento originariamente impugnato. Anche laddove all’accoglimento del ricorso principale dovesse conseguire una riedizione del potere amministrativo, questo risulterebbe oggi inutiliter datum, essendo l’assetto degli interessi in causa ormai cristallizzato con l’adozione degli atti impliciti sopravvenuti…» (pagg. 1-2), insistendo per le spese, sulla base della soccombenza virtuale;
- all’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- premesso che il discrimine fra cessazione della materia del contendere ed improcedibilità si fonda sulla satisfattività o meno del provvedimento nelle more intervenuto (in proposito, ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 28 novembre 2019, n. 8152), nel caso di specie, essendo oggetto dell’impugnazione il provvedimento comunale di cessazione dell’attività di agriturismo indicato in epigrafe, e non risultando ancora emesso un espresso provvedimento comunale di segno integralmente contrario, la documentazione depositata da parte ricorrente il 24 settembre 2025, cui si fa cenno nella citata memoria di parte (fra cui il permesso di costruire n. 79 rilasciato dal Comune in data 16 luglio 2024 e la documentazione inerente la SCIA edilizia presentata nell’ottobre 2023) non risulta integralmente satisfattiva, sia perché gli atti sopravvenuti non risultano incidere direttamente su quelli impugnati, sia perché l’impugnato provvedimento di cessazione fa riferimento non solo a carenze edilizie, ma anche a carenze igienico – sanitarie, sul punto anche richiamando verbale dei NAS;
- tuttavia, dai citati atti depositati in data 24 settembre 2025, e dalla citata memoria depositata il 6 ottobre 2025, possano desumersi, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cpa, argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa;
- vada quindi dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
- le spese di lite possano essere compensate fra le parti, discendendo la carenza di interesse alla decisione da atti almeno in parte successivi alla proposizione del ricorso, notificato il 27 novembre 2023 e depositato il 7 dicembre 2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI GG, Presidente
IE NA, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE NA | GI GG |
IL SEGRETARIO