Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 30/12/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00120/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 120 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Alfano e Giuseppe Scozzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno – Questura di Agrigento, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
del provvedimento Divisione -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Agrigento in data 23/11/2023 e notificato in data 01/12/2023, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
di ogni altro atto presupposto e/o connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio, i documenti e la memoria depositati dal Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa NA LL;
Uditi, nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025, per le parti i difensori presenti così come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento del provvedimento, emesso dalla Questura di Agrigento in data 23/11/2023 e notificato in data 01/12/2023, con il quale è stata respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
2. L’amministrazione ha rigettato l’istanza in quanto “ dall’attività istruttoria condotta è emerso che l’istante è stato controllato più volte in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia ”.
3. Il diniego è stato impugnato con il ricorso in epigrafe con cui si lamentano i seguenti vizi:
A) ECCESSO DI POTERE PER ASSENZA DI MOTIVAZIONE. MOTIVAZIONE APPARENTE.
Nelle memorie endoprocedimentali depositate il ricorrente avrebbe cercato di affrontare ogni aspetto della vicenda presente agli atti, anche con allegazioni documentali, delineandone l’inconsistenza e la risalente collocazione temporale. Il ricorrente, dopo aver avuto accesso al fascicolo presente in Questura, avrebbe appreso che l’unica informativa presente agli atti era la n.-OMISSIS- della Legione Carabinieri Sicilia Comando di Provinciale di Agrigento in cui si dava atto di un’unica annotazione, risalente al gennaio 2020. In particolare il ricorrente sarebbe stato notato in compagnia di quattro soggetti, due dei quali (rimasti ignoti perché la resistente avrebbe omesso di comunicare i nominativi) avevano alcuni precedenti.
B) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
La Questura non avrebbe adeguatamente approfondito le circostanze di tempo e di luogo sottese all’unico episodio ritenuto ostativo al rilascio del titolo richiesto. Nella nota del Comando Provinciale dei Carabinieri del 03.06.2023, l'unica annotazione riguarderebbe un singolo episodio: “ 27.01.2020: la Stazione dei Carabinieri di Casteltermini lo ha notato in compagnia di omissis, omissis ed altre due persone ”. Quindi, trattandosi di un fatto occasionale, l'ufficio in intestazione avrebbe dovuto meglio indagare siffatto episodio.
C) ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA - ASSENZA DEL PERICOLO DI ABUSO DELLE ARMI ED IN OGNI CASO ASSENZA DI ATTUALITÀ DEL PERICOLO DI ABUSO DELLE ARMI.
L’iscrizione risultante a carico dell’odierno ricorrente non sarebbe sintomatica di alcuna pericolosità e/o inaffidabilità nell’utilizzo delle armi, trattandosi di un fatto del tutto non significativo di quella pericolosità richiesta dalla legge necessaria affinché si possa denegare una richiesta di porto d’armi per finalità legittime.
4. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio e, con memoria, ha difeso la correttezza del proprio operato.
5. In vista dell’udienza parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria.
6. All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato con riferimento ai lamentati difetti istruttorio e motivazionale.
8. Le doglianze formulate dal ricorrente possono essere scrutinate cumulativamente in quanto strettamente connesse.
Secondo un consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, IV, 30 maggio 2024, n. 1851), nel nostro ordinamento non è configurabile un diritto assoluto al rilascio di titoli in materia di armi, rappresentando gli stessi un’eccezione al generale divieto sancito dagli artt. 699, c.p., e 4, comma 1, l. 18 aprile 1975, n. 110, con la conseguenza che è riconosciuta un’ampia discrezionalità all’autorità di pubblica sicurezza chiamata ad un giudizio prognostico sulla personalità del richiedente e sulla certezza del buon uso che delle armi farà lo stesso, così che non ne risultino compromessi l’ordine e la sicurezza pubblica, che può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto per vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, III, n. 1972/2019; id.n.4403/2019; id. n. 3435/2018).
Il Collegio osserva che, ancorché nella materia in esame ricorra ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella valutazione relativa alla possibilità di abuso delle armi, è necessario che tale discrezionalità venga esercitata correttamente, nel pieno rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dovendo l’amministrazione compiere un’adeguata e puntuale istruttoria, di cui peraltro si deve dare contezza nella motivazione del provvedimento. Ne consegue che il pericolo di abuso delle armi non solo deve essere comprovato, ma richiede una adeguata valutazione sia del singolo episodio che complessivamente della personalità del soggetto interessato che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità (cfr. T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 12 dicembre 2017 n. 371; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 1giugno 2017 n. 994; T.A.R. Umbria, Perugia, sez. I, 23 gennaio 2017 n. 97).
Le circostanze fattuali devono essere prese in considerazione dall’Autorità procedente nel suo giudizio valutativo soltanto qualora venga dimostrata la capacità o anche solo la possibilità di una loro incidenza sul modus agendi del destinatario dell’atto.
La valutazione operata dall’Amministrazione deve essere sorretta da una motivazione che dia adeguato conto delle ragioni per le quali taluni elementi concreti abbiano indotto l’autorità procedente a sospettare delle garanzie di buona condotta fornite dall’interessato, senza che possa ritenersi sufficiente una motivazione scarna, apodittica, fondata su un singolo elemento, non corroborato da ulteriori indizi (cfr. Cons. Stato, sez. III, 04 febbraio 2020, n. 925).
Orbene, con riferimento al caso di specie, gli elementi che hanno indotto l’Autorità procedente a formulare il giudizio di non piena affidabilità del ricorrente in ordine al buon uso delle armi sono circoscritti al fatto di essere stato controllato con soggetti controindicati.
Il provvedimento impugnato, tuttavia, presenta un difetto di istruttoria in quanto richiama una pluralità di frequentazioni quando, invece, risulta dalla nota della Legione Carabinieri Sicilia del 3 giugno 2023, a carico del ricorrente, un unico episodio, datato 27 gennaio 2020, in cui il medesimo sarebbe stato trovato in compagnia di quattro soggetti (di cui non sono note le generalità), di cui due controindicati. Sembrerebbe pertanto trattarsi di un unico episodio, a differenza di quanto rappresentato nel provvedimento impugnato.
Inoltre, questo Collegio rileva come emerga anche un difetto di motivazione in quanto il decreto non esplicita le modalità di tempo e di luogo delle asserite frequentazioni; né la tipologia di reati riconducibili ai soggetti controindicati; non permettendo, con ciò, di giustificare la valutazione di inaffidabilità riconducibile al ricorrente.
Invero, sul punto, questo Collegio rappresenta come il dato delle frequentazioni potrebbe rilevare ai fini del giudizio di inaffidabilità qualora emerga, da un lato, che le medesime si siano svolte in circostanze di tempo e luogo che ne escludono il carattere occasionale o involontario e, dall’altro, che sia stata valutata ed esternata l’incidenza di tali frequentazioni in ordine all’affidabilità e/o probabilità di abuso delle armi (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 02 maggio 2019, n. 1210 e 30 giugno 2016, n. 1626; T.A.R Calabria, Reggio Calabria, 10 settembre 2013, n. 539; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 aprile 2012, n. 399).
Tali principi, condivisi dal Collegio, trovano applicazione anche nella presente fattispecie in cui la Questura di Agrigento, al fine di desumere il venir meno del requisito dell’affidabilità del richiedente, ha posto in evidenza nel provvedimento impugnato che “ dall’attività istruttoria condotta è emerso che l’istante è stato controllato più volte in compagnia di soggetti gravati da pregiudizi di polizia ”.
In altri termini, difetta nel provvedimento impugnato un’esplicita indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione procedente a considerare le riportate circostanze (definite multiple, ma rivelatesi, in realtà, incentrate su un unico episodio) quali indici di inaffidabilità del richiedente in ordine all’uso delle armi.
9. Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l’effetto, annullato il provvedimento impugnato, salva la facoltà dell’Amministrazione resistente, nel rieditare il potere, di adozione di un nuovo provvedimento anche di contenuto negativo se sorretto da una congrua motivazione circa eventuali ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi da parte del ricorrente, eventualmente anche in relazione al concreto atteggiarsi del rapporto con i soggetti controindicati.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente ed ogni altro soggetto interessato.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE BR, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
NA LL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LL | CE BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.