TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/05/2025, n. 2537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2537 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente Tiziana De Fazio Giudice
Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13160/2024 promossa da:
nato a [...]ù) il 24.3.1996 (CUI: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Franceschini del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 4.6.2024, notificato il 16.7.2024, di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 29 e 30 D. Lgs. 286/98.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del titolo di soggiorno.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 28.8.2023, Parte_1
volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniugato con la cittadina peruviana il Questore di Torino, con provvedimento prot. nr. Persona_1
1019/2024, reso in data 4.6.2024 e notificato il 16.7.2024, ha dichiarato inammissibile la relativa istanza, in quanto il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso sul territorio nazionale nel mese di marzo del 2022, sprovvisto dello specifico visto di ingresso e non ha dimostrato il regolare ingresso in Italia mediante il timbro apposto dalle autorità di frontiera. La difesa ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo.
In particolare, in sede di ricorso, la difesa ha precisato che il provvedimento del Questore di Torino non tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 3 luglio 2013, con la quale la
Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 5, co. 5, T.U.I., nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto” e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, come nel caso dell'esponente, che ha in Italia tutti i suoi familiari come da documentazione presente in atti.
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 7.5.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di inammissibilità emanato dal Questore di Torino, in quanto il ricorrente era privo del visto di ingresso per motivi di famiglia. Inoltre, l'Avvocatura ha rilevato la pericolosità sociale del ricorrente che, il 4.5.2022, veniva condannato dal Tribunale di Torino, ad anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, parte resistente ha contestato la genuinità del matrimonio del ricorrente, da intendersi come l'estremo tentativo di regolarizzarsi in Italia.
Il Collegio, con decreto depositato in data 31.7.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 14.5.2025.
Nel corso dell'udienza del 14.5.2025 parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni, evidenziando che nel provvedimento impugnato non ci sono riferimenti alla pericolosità sociale del ricorrente, il cui matrimonio non è fittizio, tanto è vero che egli ha scontato la detenzione domiciliare presso la casa dell'allora compagna, ora moglie;
il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È utile rammentare che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 286/98 (rubricato
“permesso di soggiorno per motivi familiari”), a mente del quale il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato -tra le altre ipotesi- “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare” (comma 1, lett. c).
La citata norma richiama, pur implicitamente, l'art. 29 D.Lgs. 286/98, che disciplina i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare. Nello specifico, la suddetta disposizione onera lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del ricongiungimento familiare, la disponibilità di:
a) un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Con riguardo al requisito reddituale, la norma precisa che “ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, comprovando la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel caso di specie sono stati versati agli atti documenti attestanti la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti richiesti dalla legge (cfr. attestazione di idoneità alloggiativa dell'immobile sito a Torino (TO) in corso Regina Margherita, n. 254), nonché la sussistenza di un reddito minimo derivante da fonti lecite e rientrante nei parametri normativi (cfr. allegati 7 e 8 ricorso introduttivo e doc. 1, 2 e 3 nota di deposito del 14.5.2025) e il rapporto di coniugio (cfr. doc. 4).
Inoltre, dal punto di vista normativo l'art. 5 comma 5 del d. lvo 286/98 dispone che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
La Corte Costituzionale, investita della questione relativa a detta disposizione (sia pure in caso non integralmente sovrapponibile a quello presente), ha dichiarato la norma parzialmente illegittima in quanto non offriva il medesimo grado di tutela, rispetto a coloro che avevano esercitato il diritto al ricongiungimento, a coloro che, pur avendone i requisiti, non avevano esercitato il medesimo diritto
(sentenza n.202/2013).
Così argomenta la Corte: “L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.”.
Ed ancora “... questa Corte è chiamata a verificare che gli automatismi disposti dal legislatore rispecchino un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti nella disciplina dell'immigrazione e non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (sentenze
n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010). Nell'ambito di tali valutazioni la Corte deve altresì considerare che gli automatismi procedurali (…..), devono ritenersi arbitrari e perciò costituzionalmente illegittimi, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole – come nel caso in esame – formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa (sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010).
Nel caso in esame, la disposizione impugnata delimita l'ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l'automatismo solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso. Simile restrizione viola l'art. 3 Cost. e reca un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette previsioni costituzionali. In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla
Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati.
Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. In questo senso, la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, di tal che gli
Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva.
Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU. La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia;
la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare;
il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione;
l'interesse e il benessere dei figli;
la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite. Una simile attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale. Di conseguenza, anche sotto questo profilo deve rilevarsi l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, per violazione dell'art. 8 della CEDU, conformemente alla giurisprudenza costituzionale che affida a questa Corte, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, il compito di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la
«massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012)”.
Esaminata in tale prospettiva, la normativa di settore (art. 30 TUI), anche con riferimento al caso in esame, deve essere letta nel senso che, in una situazione come quella del ricorrente, nella quale sussistono in astratto i presupposti per fare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), possa prescindersi dai prerequisiti occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare (e segnatamente dal possesso di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale) e debba invece essere valorizzata la circostanza che il ricorrente risieda oramai da molti anni in Italia – seppur in assenza di valido titolo – ed abbia qui costituito un nucleo familiare con il quale convive stabilmente. Una diversa interpretazione della normativa verrebbe infatti a confliggere con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e si risolverebbe in una applicazione del diritto vivente contraria ai dettami della nostra carta fondamentale e dell'ordinamento sovranazionale.
In merito al precedente penale risultante dal casellario giudiziale, il Tribunale osserva che trattasi di un episodio isolato e con pena detentiva già interamente espiata;
tali elementi, uniti altresì al buon percorso lavorativo recentemente intrapreso dal ricorrente, sono, a parere del Collegio, sintomo di assenza di attualità di pericolosità sociale.
Peraltro, nessuna prova è stata fornita da parte resistente circa l'asserita fittizietà del matrimonio: al contrario, il fatto che il ricorrente abbia scontato il periodo di detenzione domiciliare presso l'abitazione dell'allora compagna, ora divenuta moglie, è evidente sintomo di affectio coniugalis.
In conclusione, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve il ricorso deve essere accolto.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda subordinata.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, tenuto conto che la documentazione inerente la condiziona abitativa e reddituale del richiedente è stata aggiornata solo nel corso della presente causa e, quindi, successivamente all'emanazione del provvedimento amministrativo di diniego (cfr Cass Civ. n. 19947/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 29 e 30 D.Lvo
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[...]
nato a [...]ù) il 24.3.1996 (CUI: , del permesso di Parte_1 C.F._1
soggiorno per motivi familiari;
-Compensa le spese di lite;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 19.5.2025
Il Giudice est. Sara Perlo Il Presidente Roberta Dotta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Roberta Dotta Presidente Tiziana De Fazio Giudice
Sara Perlo Giudice rel/est ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 13160/2024 promossa da:
nato a [...]ù) il 24.3.1996 (CUI: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Franceschini del Foro di Torino
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso dalla Controparte_1
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino presso cui è domiciliato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 4.6.2024, notificato il 16.7.2024, di inammissibilità della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli artt. 29 e 30 D. Lgs. 286/98.
Conclusioni parte attrice: ordinare alla Questura il rilascio del titolo di soggiorno.
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
A seguito della richiesta presentata da in data 28.8.2023, Parte_1
volta a ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniugato con la cittadina peruviana il Questore di Torino, con provvedimento prot. nr. Persona_1
1019/2024, reso in data 4.6.2024 e notificato il 16.7.2024, ha dichiarato inammissibile la relativa istanza, in quanto il ricorrente ha dichiarato di aver fatto ingresso sul territorio nazionale nel mese di marzo del 2022, sprovvisto dello specifico visto di ingresso e non ha dimostrato il regolare ingresso in Italia mediante il timbro apposto dalle autorità di frontiera. La difesa ha impugnato il provvedimento, ritenuto illegittimo.
In particolare, in sede di ricorso, la difesa ha precisato che il provvedimento del Questore di Torino non tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 202 del 3 luglio 2013, con la quale la
Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 5, co. 5, T.U.I., nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che “ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare” o al “familiare ricongiunto” e non anche allo straniero “che abbia legami familiari nel territorio dello Stato”, come nel caso dell'esponente, che ha in Italia tutti i suoi familiari come da documentazione presente in atti.
Parte resistente, con comparsa di costituzione depositata in data 7.5.2025, ha evidenziato la legittimità del provvedimento di inammissibilità emanato dal Questore di Torino, in quanto il ricorrente era privo del visto di ingresso per motivi di famiglia. Inoltre, l'Avvocatura ha rilevato la pericolosità sociale del ricorrente che, il 4.5.2022, veniva condannato dal Tribunale di Torino, ad anni 2 e mesi 10 di reclusione ed euro 14.000 di multa, per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti. Infine, parte resistente ha contestato la genuinità del matrimonio del ricorrente, da intendersi come l'estremo tentativo di regolarizzarsi in Italia.
Il Collegio, con decreto depositato in data 31.7.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza al 14.5.2025.
Nel corso dell'udienza del 14.5.2025 parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni, evidenziando che nel provvedimento impugnato non ci sono riferimenti alla pericolosità sociale del ricorrente, il cui matrimonio non è fittizio, tanto è vero che egli ha scontato la detenzione domiciliare presso la casa dell'allora compagna, ora moglie;
il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
È utile rammentare che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 30 D.Lgs. 286/98 (rubricato
“permesso di soggiorno per motivi familiari”), a mente del quale il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato -tra le altre ipotesi- “al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare” (comma 1, lett. c).
La citata norma richiama, pur implicitamente, l'art. 29 D.Lgs. 286/98, che disciplina i requisiti per l'ottenimento del ricongiungimento familiare. Nello specifico, la suddetta disposizione onera lo straniero richiedente di dimostrare, ai fini del ricongiungimento familiare, la disponibilità di:
a) un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari nonché di idoneità abitativa accertati dai competenti uffici comunali;
b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.
Con riguardo al requisito reddituale, la norma precisa che “ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente”.
Così brevemente riassunta la normativa che assume rilievo nel caso di specie, ritiene il Tribunale che il ricorrente abbia assolto l'onere probatorio a suo carico, comprovando la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini della conversione del titolo in permesso di soggiorno per motivi familiari.
Nel caso di specie sono stati versati agli atti documenti attestanti la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti richiesti dalla legge (cfr. attestazione di idoneità alloggiativa dell'immobile sito a Torino (TO) in corso Regina Margherita, n. 254), nonché la sussistenza di un reddito minimo derivante da fonti lecite e rientrante nei parametri normativi (cfr. allegati 7 e 8 ricorso introduttivo e doc. 1, 2 e 3 nota di deposito del 14.5.2025) e il rapporto di coniugio (cfr. doc. 4).
Inoltre, dal punto di vista normativo l'art. 5 comma 5 del d. lvo 286/98 dispone che “Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese di origine, nonché per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”.
La Corte Costituzionale, investita della questione relativa a detta disposizione (sia pure in caso non integralmente sovrapponibile a quello presente), ha dichiarato la norma parzialmente illegittima in quanto non offriva il medesimo grado di tutela, rispetto a coloro che avevano esercitato il diritto al ricongiungimento, a coloro che, pur avendone i requisiti, non avevano esercitato il medesimo diritto
(sentenza n.202/2013).
Così argomenta la Corte: “L'impossibilità di annoverare tra i beneficiari di tale tutela rafforzata tutti coloro che vivono in Italia con una famiglia, indipendentemente dal tipo di permesso di soggiorno di cui dispongono, determina, come prospettato dal giudice rimettente, una irragionevole disparità di trattamento di situazioni consimili, con una illegittima compromissione di diritti fondamentali legati alla tutela della famiglia e dei minori, in violazione sia degli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., sia dell'art. 8 della CEDU come applicato dalla Corte di Strasburgo, integrante il parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost.”.
Ed ancora “... questa Corte è chiamata a verificare che gli automatismi disposti dal legislatore rispecchino un ragionevole bilanciamento tra tutti gli interessi e i diritti di rilievo costituzionale coinvolti nella disciplina dell'immigrazione e non può esimersi dal censurare quelle disposizioni legislative che incidano in modo sproporzionato e irragionevole sui diritti fondamentali (sentenze
n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010). Nell'ambito di tali valutazioni la Corte deve altresì considerare che gli automatismi procedurali (…..), devono ritenersi arbitrari e perciò costituzionalmente illegittimi, se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, quando cioè sia agevole – come nel caso in esame – formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta alla base della presunzione stessa (sentenze n. 57 del 2013, n. 172 e n. 110 del 2012, n. 231 del 2011, n. 265, n. 164 e n. 139 del 2010).
Nel caso in esame, la disposizione impugnata delimita l'ambito di applicazione della tutela rafforzata, che permette di superare l'automatismo solo nei confronti dei soggetti che hanno fatto ingresso nel territorio in virtù di un formale provvedimento di ricongiungimento familiare, determinando così una irragionevole disparità di trattamento rispetto a chi, pur versando nelle condizioni sostanziali per ottenerlo, non abbia formulato istanza in tal senso. Simile restrizione viola l'art. 3 Cost. e reca un irragionevole pregiudizio ai rapporti familiari, che dovrebbero ricevere una protezione privilegiata ai sensi degli artt. 29, 30 e 31 Cost. e che la Repubblica è vincolata a sostenere, anche con specifiche agevolazioni e provvidenze, in base alle suddette previsioni costituzionali. In particolare, la tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla
Costituzione implica che ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta e attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati.
Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perché sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute, stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari. In questo senso, la disposizione di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 contrasta con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost. nella parte in cui non estende la tutela rafforzata ivi prevista a tutti i casi in cui lo straniero abbia nello Stato legami familiari. Ad analoghe considerazioni conduce anche l'esame dell'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, pure evocato a parametro interposto del presente giudizio, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. La Corte di Strasburgo ha, infatti, sempre affermato (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia) che la CEDU non garantisce allo straniero il diritto di entrare o risiedere in un determinato Paese, di tal che gli
Stati mantengono il potere di espellere gli stranieri condannati per reati puniti con pena detentiva.
Tuttavia, quando nel Paese dove lo straniero intende soggiornare vivono i membri stretti della sua famiglia, occorre bilanciare in modo proporzionato il diritto alla vita familiare del ricorrente e dei suoi congiunti con il bene giuridico della pubblica sicurezza e con l'esigenza di prevenire minacce all'ordine pubblico, ex art. 8, paragrafo 1, della CEDU. La ragionevolezza e la proporzione del bilanciamento richiesto dall'art. 8 della CEDU implicano, secondo la Corte europea (ex plurimis pronuncia 7 aprile 2009, Cherif e altri c. Italia), la possibilità di valutare una serie di elementi desumibili dall'attenta osservazione in concreto di ciascun caso, quali, ad esempio, la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;
la durata del soggiorno dell'interessato; il lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato e la condotta del ricorrente durante tale periodo;
la nazionalità delle diverse persone interessate;
la situazione familiare del ricorrente, e segnatamente, all'occorrenza, la durata del suo matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare in seno alla coppia;
la circostanza che il coniuge fosse a conoscenza del reato all'epoca della creazione della relazione familiare;
il fatto che dal matrimonio siano nati dei figli e la loro età; le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione;
l'interesse e il benessere dei figli;
la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite. Una simile attenzione alla situazione concreta dello straniero e dei suoi congiunti, garantita dall'art. 8 della CEDU, come applicato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, esprime un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente, per quanto rileva nel caso in esame, alla protezione accordata alla famiglia nel nostro ordinamento costituzionale. Di conseguenza, anche sotto questo profilo deve rilevarsi l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, per violazione dell'art. 8 della CEDU, conformemente alla giurisprudenza costituzionale che affida a questa Corte, nello svolgimento del proprio infungibile ruolo, il compito di effettuare una valutazione «sistemica e non frazionata» dei diritti fondamentali, in modo da assicurare la
«massima espansione delle garanzie» esistenti di tutti i diritti e i principi rilevanti, costituzionali e sovranazionali, complessivamente considerati, che sempre si trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze n. 170 e n. 85 del 2013, e n. 264 del 2012)”.
Esaminata in tale prospettiva, la normativa di settore (art. 30 TUI), anche con riferimento al caso in esame, deve essere letta nel senso che, in una situazione come quella del ricorrente, nella quale sussistono in astratto i presupposti per fare luogo a ricongiungimento (rapporto di coniugio, convivenza effettiva, produzione di sufficiente reddito familiare, disponibilità di adeguato alloggio), possa prescindersi dai prerequisiti occorrenti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per coesione familiare (e segnatamente dal possesso di un valido titolo di ingresso e soggiorno nel territorio nazionale) e debba invece essere valorizzata la circostanza che il ricorrente risieda oramai da molti anni in Italia – seppur in assenza di valido titolo – ed abbia qui costituito un nucleo familiare con il quale convive stabilmente. Una diversa interpretazione della normativa verrebbe infatti a confliggere con i principi affermati dalla Corte Costituzionale e si risolverebbe in una applicazione del diritto vivente contraria ai dettami della nostra carta fondamentale e dell'ordinamento sovranazionale.
In merito al precedente penale risultante dal casellario giudiziale, il Tribunale osserva che trattasi di un episodio isolato e con pena detentiva già interamente espiata;
tali elementi, uniti altresì al buon percorso lavorativo recentemente intrapreso dal ricorrente, sono, a parere del Collegio, sintomo di assenza di attualità di pericolosità sociale.
Peraltro, nessuna prova è stata fornita da parte resistente circa l'asserita fittizietà del matrimonio: al contrario, il fatto che il ricorrente abbia scontato il periodo di detenzione domiciliare presso l'abitazione dell'allora compagna, ora divenuta moglie, è evidente sintomo di affectio coniugalis.
In conclusione, ritenuta assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, deve il ricorso deve essere accolto.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda subordinata.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite, tenuto conto che la documentazione inerente la condiziona abitativa e reddituale del richiedente è stata aggiornata solo nel corso della presente causa e, quindi, successivamente all'emanazione del provvedimento amministrativo di diniego (cfr Cass Civ. n. 19947/2010).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, Sezione IX civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
-Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 29 e 30 D.Lvo
286/1998 e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio in favore di
[...]
nato a [...]ù) il 24.3.1996 (CUI: , del permesso di Parte_1 C.F._1
soggiorno per motivi familiari;
-Compensa le spese di lite;
-Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 19.5.2025
Il Giudice est. Sara Perlo Il Presidente Roberta Dotta