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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/11/2025, n. 2052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2052 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 982/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 982/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADONI LEONE UI Parte_1 C.F._1 IU e dell'avv. CALDERONI MARIARITA ( ) VIA STROPPATA C.F._2 38 48011 ALFONSINE, elettivamente domiciliato in VIA STROPPATA 38 48011 ALFONSINE presso il difensore avv. SPADONI LEONE UI IU APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARAVINI MONICA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA NAGYKATA 14 48011 ALFONSINE presso il difensore avv. GARAVINI MONICA APPELLATO
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 258/2025 di cui al n. rg. 1569/2022 del Tribunale di
Ravenna, emessa in data 10/04/2025 e pubblicata in data 17/04/2025
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di appello;
Per CP_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Su ricorso proposto da il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 258/2025, ha Parte_1 pronunciato la separazione dal coniuge con addebito al marito e regolandone le CP_1 condizioni: dopo aver disposto, in primo luogo, l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
(nata il [...]) con collocamento prevalente presso il padre e conseguente assegnazione della casa familiare, ha regolamentato il diritto di visita della madre e l'obbligo in capo a quest'ultima di contribuzione diretta al mantenimento della figlia oltre al versamento del 20% delle spese straordinarie.
Infine, ha posto a carico del un assegno di € 200,00 per il mantenimento della CP_1 Pt_1 rigettando - in quanto inammissibile - la domanda risarcitoria proposta da quest'ultima e compensando, da ultimo, le spese di lite.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
5/06/2025, censurando in primo luogo la quantificazione dell'assegno di mantenimento, stante il mancato riconoscimento dell'effettiva incidenza della fibromialgia di cui ella soffre sulla capacità lavorativa e l'insufficienza dell'importo stabilito a consentirle di soddisfare le più elementari esigenze di vita. Ha poi evidenziato l'erroneità della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, chiedendo quindi- in parziale riforma della pronuncia - di “condannare il sig. a CP_1 corrispondere alla sig.ra la somma di Euro 500,00 mensili e/o la maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia” nonché alla rifusione totale delle spese di lite.
2.1. - Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, la CP_1 conferma della sentenza di primo grado nonché la condanna dell'appellante alle spese di giudizio di appello.
2.2. All'udienza del 06/11/2025, le parti si sono riportate ai propri atti e la Corte ha trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 3- Lamenta anzitutto l'appellante l'erronea valutazione da parte del Tribunale di Ravenna dei presupposti per la determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore, avendo statuito un importo del tutto inadeguato considerato il suo stato di salute e la conseguente difficoltà nel reperire fonti di reddito;
nel dettaglio, non solo non sarebbe stata tenuta in debita considerazione la reale incidenza della patologia fibromialgica sulla sua capacità lavorativa, ma il primo giudice avrebbe altresì confuso la capacità di dedicarsi durante la vita coniugale ai lavori domestici con quella di inserirsi oggi nel mercato del lavoro.
La censura è fondata;
il Tribunale, pur giungendo correttamente - in ordine all'an – al riconoscimento di un assegno di mantenimento in considerazione del divario reddituale tra il (lavoratore CP_1 dipendente a tempo indeterminato con reddito annuo di circa €. 22.100 e proprietario esclusivo della casa familiare) e la casalinga priva di occupazione e della disponibilità di un alloggio) – in sede Pt_1 di determinazione del quantum lo ha liquidato nell'importo minimo di 200 €. mensili, in considerazione della carenza di una documentata incapacità lavorativa e dell'irrilevanza della documentazione sanitaria prodotta in giudizio.
Il primo giudice tuttavia ha omesso di dare rilievo ad ulteriori elementi che appaiono particolarmente significativi, tanto più nel contesto della separazione personale ove persistono in capo ai coniugi doveri di assistenza materiale;
invero, proprio perché la separazione personale presuppone la continuità del vincolo matrimoniale e dell'affectio coniugalis, i criteri che devono orientare il giudice nella determinazione del contributo al mantenimento si presentano diversi rispetto a quelli che informano la quantificazione dell'assegno divorzile tra i quali rileva, in primis, la solidarietà post-coniugale. In sede di separazione, difatti, la giurisprudenza continua ad osservare che “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (ex multis, Cass. Civ., 15356/2025 e Cass. civ. 12196/2017) e che, oltre a ciò, debba rilevare - quale indispensabile elemento di riferimento ai fini dell'attribuzione e della valutazione di congruità del contributo - “il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la quantità e la qualità dei bisogni” (Cass. civ.
18175/2012, Cass. civ. 6698/2009; Cass. civ. 9915/2007).
Ebbene, muovendo dall'analisi del contesto matrimoniale di riferimento emerge che, nel corso di quasi vent'anni di matrimonio, la oggi cinquantenne, ha svolto quasi esclusivamente le mansioni di Pt_1 casalinga, ed è pertanto del tutto estranea al mercato del lavoro.
Come confermato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. Ord. 1643 del 19 pagina 3 di 5 gennaio 2022), condizioni sfavorevoli ed obiettive, idonee a rendere maggiormente difficoltoso l'ottenimento di un'adeguata attività lavorativa, sono certamente il raggiungimento della soglia dei 50 anni di età –limite anagrafico che, già di per sé, rende complesso l'accesso nel mondo del lavoro – e l'assenza di una specifica formazione professionale e/o di pregresse esperienze.
Nel descritto contesto, la patologia lamentata dalla (e che il non ha contestato, Pt_1 CP_1 limitandosi a negare che esso precluda tout court lo svolgimento di attività lavorativa), descritta dalla letteratura scientifica come “una sindrome cronica caratterizzata da dolori muscolari e articolari diffusi”, non può che influire in senso negativo e, per questo motivo, deve essere adeguatamente soppesata, costituendo indubbiamente elemento suscettibile di rendere più difficoltoso l'ingresso nel mondo lavorativo, già di per sé assai arduo, considerata l'età della donna, l'assenza di professionalità e di una qualunque maturata esperienza negli ultimi vent'anni.
L'oggettiva difficoltà per la a fronte dei suesposti elementi, di reperire un'occupazione Pt_1 suscettibile di garantirle un reddito dignitoso fa propendere per l'innalzamento dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento che tuttavia, tenuto conto degli oneri gravanti sul (oltre CP_1 alle spese di gestione dell'immobile e dell'auto di cui è proprietario, la restituzione delle rate del mutuo e del finanziamento contratti per l'acquisto dell'auto e della casa familiare per circa 550,00 euro mensili complessivi, nonché in via prevalente il mantenimento della figlia minore col medesmo convivente), va determinato nel minore importo, rispetto alla domanda dell'appellante, di €. 300 mensili, con decorrenza dal momento della emissione della sentenza di primo grado, essendo vigente sino a quel momento quanto statuito nell'ordinanza presidenziale.
Da ultimo, in merito alla doglianza relativa alla compensazione delle spese di lite, si osserva che il
Tribunale – pur avendo disposto l'addebito della separazione al –correttamente ha deciso per CP_1 la compensazione, in considerazione del mancato accoglimento di numerose richieste della tra Pt_1 cui quelle di assegnazione della casa familiare, di collocazione prevalente della figlia presso di sé e di attribuzione esclusiva dell'assegno unico familiare oltre che, da ultimo, di risarcimento dei danni nei confronti del CP_1
Tanto chiarito, l'accoglimento dell'appello con determinazione dell'assegno in misura inferiore rispetto a quanto domandato e il rigetto del secondo motivo di impugnazione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna n.
pagina 4 di 5 258/2025 di cui al n. rg. 1569/2022 e depositata in cancelleria in data 10-17/04/2025, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno mensile di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito della sentenza di primo grado;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 06 novembre 2025
Il Consigliere Relatore
dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Susanna Zavaglia Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 982/2025 promosso da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SPADONI LEONE UI Parte_1 C.F._1 IU e dell'avv. CALDERONI MARIARITA ( ) VIA STROPPATA C.F._2 38 48011 ALFONSINE, elettivamente domiciliato in VIA STROPPATA 38 48011 ALFONSINE presso il difensore avv. SPADONI LEONE UI IU APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARAVINI MONICA, CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA NAGYKATA 14 48011 ALFONSINE presso il difensore avv. GARAVINI MONICA APPELLATO
Con l'intervento del PROCURATORE GENERALE
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 258/2025 di cui al n. rg. 1569/2022 del Tribunale di
Ravenna, emessa in data 10/04/2025 e pubblicata in data 17/04/2025
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per Parte_1
come da atto di appello;
Per CP_1
come da comparsa di costituzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 – Su ricorso proposto da il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 258/2025, ha Parte_1 pronunciato la separazione dal coniuge con addebito al marito e regolandone le CP_1 condizioni: dopo aver disposto, in primo luogo, l'affidamento condiviso della figlia minore Per_1
(nata il [...]) con collocamento prevalente presso il padre e conseguente assegnazione della casa familiare, ha regolamentato il diritto di visita della madre e l'obbligo in capo a quest'ultima di contribuzione diretta al mantenimento della figlia oltre al versamento del 20% delle spese straordinarie.
Infine, ha posto a carico del un assegno di € 200,00 per il mantenimento della CP_1 Pt_1 rigettando - in quanto inammissibile - la domanda risarcitoria proposta da quest'ultima e compensando, da ultimo, le spese di lite.
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con ricorso depositato in data Parte_1
5/06/2025, censurando in primo luogo la quantificazione dell'assegno di mantenimento, stante il mancato riconoscimento dell'effettiva incidenza della fibromialgia di cui ella soffre sulla capacità lavorativa e l'insufficienza dell'importo stabilito a consentirle di soddisfare le più elementari esigenze di vita. Ha poi evidenziato l'erroneità della statuizione relativa alla compensazione delle spese di lite, chiedendo quindi- in parziale riforma della pronuncia - di “condannare il sig. a CP_1 corrispondere alla sig.ra la somma di Euro 500,00 mensili e/o la maggiore o minore somma Parte_1 ritenuta di giustizia” nonché alla rifusione totale delle spese di lite.
2.1. - Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato, la CP_1 conferma della sentenza di primo grado nonché la condanna dell'appellante alle spese di giudizio di appello.
2.2. All'udienza del 06/11/2025, le parti si sono riportate ai propri atti e la Corte ha trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 2 di 5 3- Lamenta anzitutto l'appellante l'erronea valutazione da parte del Tribunale di Ravenna dei presupposti per la determinazione dell'assegno di mantenimento in suo favore, avendo statuito un importo del tutto inadeguato considerato il suo stato di salute e la conseguente difficoltà nel reperire fonti di reddito;
nel dettaglio, non solo non sarebbe stata tenuta in debita considerazione la reale incidenza della patologia fibromialgica sulla sua capacità lavorativa, ma il primo giudice avrebbe altresì confuso la capacità di dedicarsi durante la vita coniugale ai lavori domestici con quella di inserirsi oggi nel mercato del lavoro.
La censura è fondata;
il Tribunale, pur giungendo correttamente - in ordine all'an – al riconoscimento di un assegno di mantenimento in considerazione del divario reddituale tra il (lavoratore CP_1 dipendente a tempo indeterminato con reddito annuo di circa €. 22.100 e proprietario esclusivo della casa familiare) e la casalinga priva di occupazione e della disponibilità di un alloggio) – in sede Pt_1 di determinazione del quantum lo ha liquidato nell'importo minimo di 200 €. mensili, in considerazione della carenza di una documentata incapacità lavorativa e dell'irrilevanza della documentazione sanitaria prodotta in giudizio.
Il primo giudice tuttavia ha omesso di dare rilievo ad ulteriori elementi che appaiono particolarmente significativi, tanto più nel contesto della separazione personale ove persistono in capo ai coniugi doveri di assistenza materiale;
invero, proprio perché la separazione personale presuppone la continuità del vincolo matrimoniale e dell'affectio coniugalis, i criteri che devono orientare il giudice nella determinazione del contributo al mantenimento si presentano diversi rispetto a quelli che informano la quantificazione dell'assegno divorzile tra i quali rileva, in primis, la solidarietà post-coniugale. In sede di separazione, difatti, la giurisprudenza continua ad osservare che “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio” (ex multis, Cass. Civ., 15356/2025 e Cass. civ. 12196/2017) e che, oltre a ciò, debba rilevare - quale indispensabile elemento di riferimento ai fini dell'attribuzione e della valutazione di congruità del contributo - “il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto durante la convivenza, quale situazione condizionante la quantità e la qualità dei bisogni” (Cass. civ.
18175/2012, Cass. civ. 6698/2009; Cass. civ. 9915/2007).
Ebbene, muovendo dall'analisi del contesto matrimoniale di riferimento emerge che, nel corso di quasi vent'anni di matrimonio, la oggi cinquantenne, ha svolto quasi esclusivamente le mansioni di Pt_1 casalinga, ed è pertanto del tutto estranea al mercato del lavoro.
Come confermato nell'ambito della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. Ord. 1643 del 19 pagina 3 di 5 gennaio 2022), condizioni sfavorevoli ed obiettive, idonee a rendere maggiormente difficoltoso l'ottenimento di un'adeguata attività lavorativa, sono certamente il raggiungimento della soglia dei 50 anni di età –limite anagrafico che, già di per sé, rende complesso l'accesso nel mondo del lavoro – e l'assenza di una specifica formazione professionale e/o di pregresse esperienze.
Nel descritto contesto, la patologia lamentata dalla (e che il non ha contestato, Pt_1 CP_1 limitandosi a negare che esso precluda tout court lo svolgimento di attività lavorativa), descritta dalla letteratura scientifica come “una sindrome cronica caratterizzata da dolori muscolari e articolari diffusi”, non può che influire in senso negativo e, per questo motivo, deve essere adeguatamente soppesata, costituendo indubbiamente elemento suscettibile di rendere più difficoltoso l'ingresso nel mondo lavorativo, già di per sé assai arduo, considerata l'età della donna, l'assenza di professionalità e di una qualunque maturata esperienza negli ultimi vent'anni.
L'oggettiva difficoltà per la a fronte dei suesposti elementi, di reperire un'occupazione Pt_1 suscettibile di garantirle un reddito dignitoso fa propendere per l'innalzamento dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento che tuttavia, tenuto conto degli oneri gravanti sul (oltre CP_1 alle spese di gestione dell'immobile e dell'auto di cui è proprietario, la restituzione delle rate del mutuo e del finanziamento contratti per l'acquisto dell'auto e della casa familiare per circa 550,00 euro mensili complessivi, nonché in via prevalente il mantenimento della figlia minore col medesmo convivente), va determinato nel minore importo, rispetto alla domanda dell'appellante, di €. 300 mensili, con decorrenza dal momento della emissione della sentenza di primo grado, essendo vigente sino a quel momento quanto statuito nell'ordinanza presidenziale.
Da ultimo, in merito alla doglianza relativa alla compensazione delle spese di lite, si osserva che il
Tribunale – pur avendo disposto l'addebito della separazione al –correttamente ha deciso per CP_1 la compensazione, in considerazione del mancato accoglimento di numerose richieste della tra Pt_1 cui quelle di assegnazione della casa familiare, di collocazione prevalente della figlia presso di sé e di attribuzione esclusiva dell'assegno unico familiare oltre che, da ultimo, di risarcimento dei danni nei confronti del CP_1
Tanto chiarito, l'accoglimento dell'appello con determinazione dell'assegno in misura inferiore rispetto a quanto domandato e il rigetto del secondo motivo di impugnazione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite anche di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna n.
pagina 4 di 5 258/2025 di cui al n. rg. 1569/2022 e depositata in cancelleria in data 10-17/04/2025, così provvede:
1) pone a carico di l'obbligo di versare a l'assegno mensile di € CP_1 Parte_1
300,00 a titolo di contributo al suo mantenimento, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT, con decorrenza dalla data del deposito della sentenza di primo grado;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti per entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 06 novembre 2025
Il Consigliere Relatore
dott. Susanna Zavaglia
Il Presidente
dott. Antonella Allegra
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