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Sentenza 25 giugno 2024
Sentenza 25 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/06/2024, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2547/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente relatore
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.04.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2547/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Vasi e Marina Rossi
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Martina Grassini
FATTO
I coniugi sopra indicati, premesso:
• di aver contratto matrimonio civile in Carmel (USA) in data 09.01.2010, scegliendo il regime della comunione dei beni;
• che il matrimonio è stato trascritto presso il Comune di Casalpusterlengo;
• che dall'unione è nato il figlio , a San Francisco (USA) in data 05.07.2014; Per_1
• che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è deteriorata nel tempo a tal punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
13.10.2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pagina 1 di 6 3) La casa coniugale in Casalpusterlengo, viale Trieste 25 sarà assegnata alla moglie con quanto ivi contenuto ed il marito se ne allontanerà previo asporto degli effetti personali, entro 30 giorni dalla firma della presente separazione consensuale;
4) resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di comunicazione immediata all'altro genitore.
5) sarà collocato presso la madre nella casa coniugale;
Per_1
6) Il padre, tenuto conto dei suoi tre turni lavorativi a rotazione settimanale e precisamente:
I turno: da lunedì a venerdì dalle 6 alle 14;
II turno: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 22;
III turno da lunedì a venerdì dalle 22 alle 6; saltuariamente turno centrale (IV turno): da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 potrà tenere con sé il figlio:
a) durante l'anno scolastico:
2 pomeriggi alla settimana dalle 15,30 alle 20.00 nei turni lavorativi I e il III;
quando il sig. farà il II turno potrà, per due giorni a settimana, portare a CP_1 Per_1 scuola al mattino andandolo a riprendere tra le 8,10 /8,15 AM e facendolo pranzare con sé alle 12,25 PM per riportarlo alla madre alle 13.30.
La settimana del turno centrale (8-17) potrà tenere il figlio dalle 17.15 alle 20.00 per 3 pomeriggi. Qualora il bambino è occupato in una delle sue attività extrascolastiche, sarà accompagnato dal genitore presso cui è in quel momento, con la possibilità che qualora capitasse al padre in tutti e due i pomeriggi in cui ha con sè il figlio, uno dei due pomeriggi potrà essere cambiato con un altro giorno, previo avviso di 48 ore prima alla madre.
I fine settimana saranno alternati dalla mattina di sabato alla domenica alle 20.00, tranne quando il padre farà il terzo turno ed in tale caso potrà tenere il bambino dalle 15 del sabato alle 20.00 di domenica. Quando il padre farà il I o IV turno potrà tenere il figlio dal venerdì dalle 15.30 (in caso di primo turno) o dalle 17.15 (in caso di turno centrale) a domenica alle ore 20.00.
Si precisa che ha un disturbo da ADHD (disturbo dell'attenzione e dell'attività Per_1 motoria), ma anche un disturbo oppositivo provocatorio associato ad un disturbo dell'umore dirompente, malgrado il suo quoziente intellettivo sia alto ed abbia buone capacità scolastiche. Tali disturbi comportano atteggiamenti irrequieti del bambino, oltre ad un comportamento di contestazione nei confronti degli adulti e a porre in atto comportamenti autolesionistici e verso il prossimo e le cose. è seguito dai Servizi Per_1
Sociali di Casalpusterlengo e dall'UONPIA di Casalpusterlengo che hanno richiesto un educatore a casa (3 o 4 volte la settimana), oltre ad avere il sostegno a scuola e il Piano
pagina 2 di 6 educativo individuale.
b) durante le vacanze natalizie (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, Per_1 starà una settimana a testa presso ciascun genitore. Il tutto salvo impegni lavorativi, in tal caso si applicherà il calendario ordinario;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, la permanenza presso i genitori sarà di tre giorni a testa alternando gli anni in cui passerà le festività del 25/12 e 26/12 e la Pasqua, nonché i vari ponti scolastici e il giorno del compleanno. Si dà atto che ha trascorso con la famiglia del padre il giorno della Per_1
Pasqua 2023 per cui il Natale 2023 lo trascorrerà con la madre. Il tutto salvo impegni lavorativi, in tal caso si applicherà il calendario ordinario;
d) durante l'estate, in agosto, la permanenza presso i genitori sarà di due settimane a testa ma non consecutive e saranno concordate tra i genitori e le date comunicate almeno 2 settimane prima. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive il genitore non affidatario potrà chiamare in Per_1 video/whastapp per un minimo di 15 minuti al giorno durante il fine settimana;
e) I nonni paterni potranno tenere il bambino nei momenti ricreativi e ludici, ma non Per_1 potrà essere lasciato da solo con loro per tempi prolungati, in quanto per loro è difficile gestirlo da soli;
sarà necessaria, pertanto, la presente del padre o di un educatore.
f) Ogni anno la madre ha il diritto di portare con sé negli USA per 15 giorni durante Per_1 il periodo di vacanza scolastica a visitare i parenti e potrà soggiornarvi per un periodo maggiore solo ed esclusivamente con il consenso del sig. Qualora queste due CP_1 settimane fossero in un periodo non compreso nel mese di agosto anche il sig. CP_1 avrà pari diritto a trascorrere due settimane con il figlio oltre a quelle previste nel periodo di agosto.
g) Entrambi i genitori collaboreranno a massimo affinchè possa sottoporsi alle Per_1 verifiche mediche necessarie per la cura dell'ADHD. A viene somministrato il Per_1
Ritalin su prescrizione del neuro ed attualmente assume rispettivamente 10mg alle ore 8,00 dopo la colazione e 10 mg alle 12,30 dopo il pranzo. Se è necessario fare rifornimento di farmaci il genitore affidatario dovrà seguire le procedure prescritte dal neuropsichiatra e dal pediatra per ottenere un nuovo ciclo di farmaci prima dell'esaurimento degli stessi al fine di evitare interruzioni o ritardi nell'assunzione degli stessi. Qualsiasi aggiornamento, spostamento di giorno rispetto al programma stabilito dovrà essere comunicato all'altra parte entro 48 ore e quando è con un genitore, l'altro potrà telefonare una volta a Per_1 meno che non ci siano urgenze. Se i genitori sono impegnati lavorativamente basterà fare una segnalazione con WhatsApp e sms e verrà richiamato.
h) Il padre verserà a ,tolo di contributo per il mantenimento di la somma di € 350,00 Per_1 mensili entro il 5 di ogni mese, rivalutata annualmente. Il padre tratterrà interamente l'assegno unico. L'indennità di accompagnamento di ammontante ad € 524,00 Per_1 mensili sarà des2nata alle esigenze di ed i coniugi si obbligano a concordare Per_1 eventuali esborsi. In par4colare entrambi i coniugi potranno avere accesso al libre1o
pagina 3 di 6 postale di;
Per_1
i) Le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano, saranno suddivise tra i coniugi al 50% .
j) La moglie si obbliga sin d'ora a volturare le utenze dall'uscita di casa del marito nonché a farle addebitare su conto corrente a Lei intestato;
k) I coniugi si obbligano a pagare il mutuo cointestato nella misura del 50% versando il rispettivo importo sul conto corrente comune entro il giorno 15 di ogni mese.
l) I sigg. e si prestano il consenso al rinnovo del Parte_1 CP_1 passaporto alla successiva scadenza anche per il figlio Per_1
Le spese legali saranno interamente compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 24.10.2023, i Servizi sociali del Comune di Casalpusterlengo, premesso di conoscere il nucleo familiare del minore dal 2022, hanno depositato segnalazione relativa al minore in cui hanno richiesto una valutazione delle capacità genitoriali e Persona_2 diagnosi psicodiagnostica di entrambi i genitori con mantenimento della presa in carico di presso la NPI. Per_1
Il Giudice relatore, letta la segnalazione dei Servizi sociali competenti, ha disposto la comparizione personale delle parti. In occasione dell'udienza del 24.11.2023, le parti hanno dichiarato di non opporsi ai percorsi indicati dai Servizi Sociali, ove ritenuti necessari da parte del Tribunale.
Con ordinanza del 20.01.2024, il Giudice relatore ha invitato i Servizi Sociali a depositare relazione avente ad oggetto la conformità delle condizioni concordate tra le parti all'interesse del minore.
In data 14.04.2024 i Servizi sociali del Comune di Casalpusterlengo hanno depositato relazione di aggiornamento in cui - dopo aver dato atto dell'alta conflittualità in atto tra i coniugi, della continua triangolazione di da parte della madre verso gli operatori Per_1 coinvolti, delle gravi fragilità del minore e delle dinamiche disfunzionali attivate dalla madre - hanno chiesto l'affido di all'Ente, la previsione di una valutazione Per_1 psicodiagnostica e delle competenze genitoriali della madre con presa in carico della stessa presso il CPS territorialmente competente, una valutazione psicodiagnostica e delle competenze genitoriali per il padre e la possibilità di intervenire nelle scelte sanitarie e scolastiche del minore in sinergia con l'UONPIA. All'udienza del 23.04.2024, il sig. alla luce della relazione dei Servizi, ha chiesto CP_1
l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sé e con previsione del diritto di frequentazione materna anche tutti i giorni;
la sig.ra ha, invece, chiesto l'affido Parte_1 esclusivo del minore con collocamento presso la madre.
All'esito i difensori delle parti hanno preso atto del venir meno delle condizioni per addivenire ad una separazione consensuale della causa. Pertanto, il Giudice ha rinviato per pagina 4 di 6 le conclusioni al PM riservandosi all'esito di riferire al Collegio.
Successivamente con relazione depositata in data 6.6.2024 i Servizi Sociali di
Casalpusterlengo hanno evidenziato quanto segue:
- grazie alla collaborazione con le scuole e l'UONPIA e una parziale collaborazione da parte dei genitori, si è ritenuto di attivare l'istruzione scolastica in uno spazio adeguato che non fosse la casa della madre, co discreto successo;
- permane un atteggiamento apparentemente collaborante della madre, che di fatto influenza molto il pensiero di e svaluta il lavoro degli operatori coinvolti;
Per_1
- l'operatore dell'UONPIA e il padre hanno riportato presunti comportamenti maltrattanti della madre nei confronti di (anche se lo stesso sig. ne Per_1 CP_1 esclude la fondatezza, in ragione della tendenza di ad amplificare gli eventi); Per_1
- sono stati registrati episodi di eccessiva rabbia da parte di che hanno portato a Per_1 un'escalation importante.
Nella predetta relazione i Servizi Sociali hanno evidenziato che la situazione sta diventando altamente pregiudizievole e che è necessaria per il Servizio la facoltà di poter intervenire in tempi brevi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarata improcedibile;
come dichiarato dai coniugi, all'udienza del 23.04.2024, è venuto meno il consenso delle parti ad addivenire ad una separazione consensuale tra i coniugi. Infatti, le parti, all'udienza predetta, non hanno confermato di volere ottenere una pronuncia sulla separazione, sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, alle condizioni sopra riportate.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il venir meno del consenso alla separazione consensuale, consenso da reiterare in sede di udienza presidenziale, determina l'improcedibilità del ricorso (sentenza n. 882/2015 della Corte
d'Appello di Catania).
Il Tribunale, inoltre, alla luce delle reiterate segnalazioni pervenute dai Servizi Sociali di
Casalpusterlengo aventi ad oggetto una situazione di elevato pregiudizio per il minore, ritiene di inoltrare gli atti del presente provvedimento alla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Milano per quanto di competenza.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in ragione della pronuncia di improcedibilità del ricorso congiuntamente presentato dai signori e CP_1
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara improcedibile il ricorso proposto congiuntamente da e CP_1
Contreras in data 12.10.2023; Parte_1
pagina 5 di 6 2) compensa tra le parti le spese di procedura;
3) manda alla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Milano per quanto di competenza.
Così deciso in Lodi, in data 24.6.2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente relatore
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.04.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2547/2023 promossa congiuntamente da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giorgio Vasi e Marina Rossi
e da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Martina Grassini
FATTO
I coniugi sopra indicati, premesso:
• di aver contratto matrimonio civile in Carmel (USA) in data 09.01.2010, scegliendo il regime della comunione dei beni;
• che il matrimonio è stato trascritto presso il Comune di Casalpusterlengo;
• che dall'unione è nato il figlio , a San Francisco (USA) in data 05.07.2014; Per_1
• che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è deteriorata nel tempo a tal punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
13.10.2023, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
pagina 1 di 6 3) La casa coniugale in Casalpusterlengo, viale Trieste 25 sarà assegnata alla moglie con quanto ivi contenuto ed il marito se ne allontanerà previo asporto degli effetti personali, entro 30 giorni dalla firma della presente separazione consensuale;
4) resta affidato in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale il figlio di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute (p.e.: interventi urgenti) saranno assunte dal genitore con cui il figlio si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza, con obbligo di comunicazione immediata all'altro genitore.
5) sarà collocato presso la madre nella casa coniugale;
Per_1
6) Il padre, tenuto conto dei suoi tre turni lavorativi a rotazione settimanale e precisamente:
I turno: da lunedì a venerdì dalle 6 alle 14;
II turno: da lunedì a venerdì dalle 14 alle 22;
III turno da lunedì a venerdì dalle 22 alle 6; saltuariamente turno centrale (IV turno): da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 potrà tenere con sé il figlio:
a) durante l'anno scolastico:
2 pomeriggi alla settimana dalle 15,30 alle 20.00 nei turni lavorativi I e il III;
quando il sig. farà il II turno potrà, per due giorni a settimana, portare a CP_1 Per_1 scuola al mattino andandolo a riprendere tra le 8,10 /8,15 AM e facendolo pranzare con sé alle 12,25 PM per riportarlo alla madre alle 13.30.
La settimana del turno centrale (8-17) potrà tenere il figlio dalle 17.15 alle 20.00 per 3 pomeriggi. Qualora il bambino è occupato in una delle sue attività extrascolastiche, sarà accompagnato dal genitore presso cui è in quel momento, con la possibilità che qualora capitasse al padre in tutti e due i pomeriggi in cui ha con sè il figlio, uno dei due pomeriggi potrà essere cambiato con un altro giorno, previo avviso di 48 ore prima alla madre.
I fine settimana saranno alternati dalla mattina di sabato alla domenica alle 20.00, tranne quando il padre farà il terzo turno ed in tale caso potrà tenere il bambino dalle 15 del sabato alle 20.00 di domenica. Quando il padre farà il I o IV turno potrà tenere il figlio dal venerdì dalle 15.30 (in caso di primo turno) o dalle 17.15 (in caso di turno centrale) a domenica alle ore 20.00.
Si precisa che ha un disturbo da ADHD (disturbo dell'attenzione e dell'attività Per_1 motoria), ma anche un disturbo oppositivo provocatorio associato ad un disturbo dell'umore dirompente, malgrado il suo quoziente intellettivo sia alto ed abbia buone capacità scolastiche. Tali disturbi comportano atteggiamenti irrequieti del bambino, oltre ad un comportamento di contestazione nei confronti degli adulti e a porre in atto comportamenti autolesionistici e verso il prossimo e le cose. è seguito dai Servizi Per_1
Sociali di Casalpusterlengo e dall'UONPIA di Casalpusterlengo che hanno richiesto un educatore a casa (3 o 4 volte la settimana), oltre ad avere il sostegno a scuola e il Piano
pagina 2 di 6 educativo individuale.
b) durante le vacanze natalizie (con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, Per_1 starà una settimana a testa presso ciascun genitore. Il tutto salvo impegni lavorativi, in tal caso si applicherà il calendario ordinario;
c) durante le vacanze pasquali, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno precedente la ripresa delle lezioni, la permanenza presso i genitori sarà di tre giorni a testa alternando gli anni in cui passerà le festività del 25/12 e 26/12 e la Pasqua, nonché i vari ponti scolastici e il giorno del compleanno. Si dà atto che ha trascorso con la famiglia del padre il giorno della Per_1
Pasqua 2023 per cui il Natale 2023 lo trascorrerà con la madre. Il tutto salvo impegni lavorativi, in tal caso si applicherà il calendario ordinario;
d) durante l'estate, in agosto, la permanenza presso i genitori sarà di due settimane a testa ma non consecutive e saranno concordate tra i genitori e le date comunicate almeno 2 settimane prima. Durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive il genitore non affidatario potrà chiamare in Per_1 video/whastapp per un minimo di 15 minuti al giorno durante il fine settimana;
e) I nonni paterni potranno tenere il bambino nei momenti ricreativi e ludici, ma non Per_1 potrà essere lasciato da solo con loro per tempi prolungati, in quanto per loro è difficile gestirlo da soli;
sarà necessaria, pertanto, la presente del padre o di un educatore.
f) Ogni anno la madre ha il diritto di portare con sé negli USA per 15 giorni durante Per_1 il periodo di vacanza scolastica a visitare i parenti e potrà soggiornarvi per un periodo maggiore solo ed esclusivamente con il consenso del sig. Qualora queste due CP_1 settimane fossero in un periodo non compreso nel mese di agosto anche il sig. CP_1 avrà pari diritto a trascorrere due settimane con il figlio oltre a quelle previste nel periodo di agosto.
g) Entrambi i genitori collaboreranno a massimo affinchè possa sottoporsi alle Per_1 verifiche mediche necessarie per la cura dell'ADHD. A viene somministrato il Per_1
Ritalin su prescrizione del neuro ed attualmente assume rispettivamente 10mg alle ore 8,00 dopo la colazione e 10 mg alle 12,30 dopo il pranzo. Se è necessario fare rifornimento di farmaci il genitore affidatario dovrà seguire le procedure prescritte dal neuropsichiatra e dal pediatra per ottenere un nuovo ciclo di farmaci prima dell'esaurimento degli stessi al fine di evitare interruzioni o ritardi nell'assunzione degli stessi. Qualsiasi aggiornamento, spostamento di giorno rispetto al programma stabilito dovrà essere comunicato all'altra parte entro 48 ore e quando è con un genitore, l'altro potrà telefonare una volta a Per_1 meno che non ci siano urgenze. Se i genitori sono impegnati lavorativamente basterà fare una segnalazione con WhatsApp e sms e verrà richiamato.
h) Il padre verserà a ,tolo di contributo per il mantenimento di la somma di € 350,00 Per_1 mensili entro il 5 di ogni mese, rivalutata annualmente. Il padre tratterrà interamente l'assegno unico. L'indennità di accompagnamento di ammontante ad € 524,00 Per_1 mensili sarà des2nata alle esigenze di ed i coniugi si obbligano a concordare Per_1 eventuali esborsi. In par4colare entrambi i coniugi potranno avere accesso al libre1o
pagina 3 di 6 postale di;
Per_1
i) Le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano, saranno suddivise tra i coniugi al 50% .
j) La moglie si obbliga sin d'ora a volturare le utenze dall'uscita di casa del marito nonché a farle addebitare su conto corrente a Lei intestato;
k) I coniugi si obbligano a pagare il mutuo cointestato nella misura del 50% versando il rispettivo importo sul conto corrente comune entro il giorno 15 di ogni mese.
l) I sigg. e si prestano il consenso al rinnovo del Parte_1 CP_1 passaporto alla successiva scadenza anche per il figlio Per_1
Le spese legali saranno interamente compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 24.10.2023, i Servizi sociali del Comune di Casalpusterlengo, premesso di conoscere il nucleo familiare del minore dal 2022, hanno depositato segnalazione relativa al minore in cui hanno richiesto una valutazione delle capacità genitoriali e Persona_2 diagnosi psicodiagnostica di entrambi i genitori con mantenimento della presa in carico di presso la NPI. Per_1
Il Giudice relatore, letta la segnalazione dei Servizi sociali competenti, ha disposto la comparizione personale delle parti. In occasione dell'udienza del 24.11.2023, le parti hanno dichiarato di non opporsi ai percorsi indicati dai Servizi Sociali, ove ritenuti necessari da parte del Tribunale.
Con ordinanza del 20.01.2024, il Giudice relatore ha invitato i Servizi Sociali a depositare relazione avente ad oggetto la conformità delle condizioni concordate tra le parti all'interesse del minore.
In data 14.04.2024 i Servizi sociali del Comune di Casalpusterlengo hanno depositato relazione di aggiornamento in cui - dopo aver dato atto dell'alta conflittualità in atto tra i coniugi, della continua triangolazione di da parte della madre verso gli operatori Per_1 coinvolti, delle gravi fragilità del minore e delle dinamiche disfunzionali attivate dalla madre - hanno chiesto l'affido di all'Ente, la previsione di una valutazione Per_1 psicodiagnostica e delle competenze genitoriali della madre con presa in carico della stessa presso il CPS territorialmente competente, una valutazione psicodiagnostica e delle competenze genitoriali per il padre e la possibilità di intervenire nelle scelte sanitarie e scolastiche del minore in sinergia con l'UONPIA. All'udienza del 23.04.2024, il sig. alla luce della relazione dei Servizi, ha chiesto CP_1
l'affido esclusivo del minore con collocamento presso di sé e con previsione del diritto di frequentazione materna anche tutti i giorni;
la sig.ra ha, invece, chiesto l'affido Parte_1 esclusivo del minore con collocamento presso la madre.
All'esito i difensori delle parti hanno preso atto del venir meno delle condizioni per addivenire ad una separazione consensuale della causa. Pertanto, il Giudice ha rinviato per pagina 4 di 6 le conclusioni al PM riservandosi all'esito di riferire al Collegio.
Successivamente con relazione depositata in data 6.6.2024 i Servizi Sociali di
Casalpusterlengo hanno evidenziato quanto segue:
- grazie alla collaborazione con le scuole e l'UONPIA e una parziale collaborazione da parte dei genitori, si è ritenuto di attivare l'istruzione scolastica in uno spazio adeguato che non fosse la casa della madre, co discreto successo;
- permane un atteggiamento apparentemente collaborante della madre, che di fatto influenza molto il pensiero di e svaluta il lavoro degli operatori coinvolti;
Per_1
- l'operatore dell'UONPIA e il padre hanno riportato presunti comportamenti maltrattanti della madre nei confronti di (anche se lo stesso sig. ne Per_1 CP_1 esclude la fondatezza, in ragione della tendenza di ad amplificare gli eventi); Per_1
- sono stati registrati episodi di eccessiva rabbia da parte di che hanno portato a Per_1 un'escalation importante.
Nella predetta relazione i Servizi Sociali hanno evidenziato che la situazione sta diventando altamente pregiudizievole e che è necessaria per il Servizio la facoltà di poter intervenire in tempi brevi.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale alle condizioni concordate dai coniugi con il ricorso introduttivo del giudizio deve essere dichiarata improcedibile;
come dichiarato dai coniugi, all'udienza del 23.04.2024, è venuto meno il consenso delle parti ad addivenire ad una separazione consensuale tra i coniugi. Infatti, le parti, all'udienza predetta, non hanno confermato di volere ottenere una pronuncia sulla separazione, sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale, dell'affidamento, del collocamento e del mantenimento del figlio minore, alle condizioni sopra riportate.
Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il venir meno del consenso alla separazione consensuale, consenso da reiterare in sede di udienza presidenziale, determina l'improcedibilità del ricorso (sentenza n. 882/2015 della Corte
d'Appello di Catania).
Il Tribunale, inoltre, alla luce delle reiterate segnalazioni pervenute dai Servizi Sociali di
Casalpusterlengo aventi ad oggetto una situazione di elevato pregiudizio per il minore, ritiene di inoltrare gli atti del presente provvedimento alla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Milano per quanto di competenza.
Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in ragione della pronuncia di improcedibilità del ricorso congiuntamente presentato dai signori e CP_1
Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara improcedibile il ricorso proposto congiuntamente da e CP_1
Contreras in data 12.10.2023; Parte_1
pagina 5 di 6 2) compensa tra le parti le spese di procedura;
3) manda alla Procura presso il Tribunale dei minorenni di Milano per quanto di competenza.
Così deciso in Lodi, in data 24.6.2024
Il Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6