Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 23/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
n. 142/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 142/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nato ad [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente a[...] professione: non occupato reddito: nessun reddito dichiarato negli ultimi tre anni con l'Avv. Marzia Ravagnani presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] con l'Avv. Eugenio Carpeggiani presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a Porto Tolle (RO) il 15-9-2012 (anno 2012, Numero 9, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1
28-6-2012.
CONCLUSIONI Per i ricorrenti:
1) i coniugi vivranno separati con reciproco rispetto e si impegneranno a mantenere una condotta di vita decorosa ed appropriata alla loro qualità di coniugi Per_ separati e di genitori di e;
in particolare dovranno tenere un _2 comportamento tale da non offendere la dignità, l'onore e la sensibilità dell'altro coniuge e dei figli;
2) con la separazione non verranno meno gli obblighi civili di assistenza morale ed, in caso di necessità, anche materiale fra coniugi e nei confronti dei figli;
3) entrambi i coniugi manterranno la propria attuale residenza e potranno liberamente trasferirla all'interno della Provincia di Rovigo, nonché in altra Provincia italiana o all'Estero, senza necessità di preventiva autorizzazione all'interno dei confini dell'Unione Europea;
4) i coniugi hanno già provveduto a dividere bonariamente fra loro i beni mobili comuni con reciproca soddisfazione, mentre non hanno beni immobili in comune;
5) a fronte del legame che i figli nutrono nei confronti di entrambi i genitori e intendendo questi ultimi dare spontaneo corso e favorire il diritto dei propri figli alla bigenitorialità e sottoscrivere quindi un accordo che preveda l'affidamento condiviso degli stessi ad entrambi, i coniugi intendono predisporre che il figlio minorenne abbia una collocazione prevalente presso il padre nella casa _2 famigliare nella quale convive anche la Sig.ra compagna del padre;
Persona_3 Per_ la figlia abita nella casa di sua proprietà adiacente all'abitazione del padre e del fratello;
i coniugi stabiliranno di volta in volta in accordo tra loro le _2 giornate che i figli trascorreranno presso l'abitazione della madre, facendo il possibile per essere entrambi presenti nelle giornate del compleanno proprio e dei figli, della Vigilia di Natale e del Natale, della Pasqua e della Pasquetta, nonché in ogni altra ricorrenza importante per i figli;
per il resto, adotteranno provvisoriamente una calendarizzazione che prevede che i figli restino a weekend alterni con la madre e, compatibilmente con gli impegni lavorativi della stessa, il giovedì dalle ore 16,30 fino al venerdì alle 8,30 nelle settimane in cui trascorrono con il padre il weekend;
cambi delle giornate potranno essere comunicati tra i genitori senza alcuna formalità e gli stessi si rendono disponibili a contemperare le rispettive esigenze lavorative e non (v. all. 5);
6) la figlia maggiorenne lavora ed i genitori hanno contribuito Persona_4 all'acquisto da parte sua di prima casa, nella quale convive con la propria compagna in totale autonomia economica;
il Sig. si impegna ed Parte_1 obbliga a mantenere in via esclusiva il minore fino al 31/07/2025, Persona_5 data entro la quale i genitori concordano che il Sig. possa trasferirsi Parte_1 unitamente al figlio all'Estero e più precisamente in Spagna, dove il padre _2 ha instaurato un'opportunità lavorativa che gli permetterà di provvedere ai bisogni propri e del figlio minorenne;
entrambi i genitori si impegnano con piacere nei confronti del figlio minorenne a garantirne il mantenimento Persona_5 mediante una equa suddivisione al 50% delle spese straordinarie così come
2 individuate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Rovigo, comunque sopperendo di volta in volta ciascun coniuge all'eventuale momentanea mancanza di risorse dell'altro senza alcun obbligo di restituzione somme;
la Sig.ra
[...]
si impegna ad accendere un conto corrente in Spagna intestato al minore Parte_2
, sul quale verserà un importo di €. 150,00 mensili riscattabili al Persona_5 compimento da parte del figlio del diciottesimo anno di età, salvo necessità di prelievo anticipato che le venissero comunicate dal Sig. ; Parte_1
7) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio e, nello specifico, la Sig.ra Parte_2 acconsente già, ora per allora, al trasferimento del figlio minore in Persona_5
Spagna unitamente al padre a partire del 31/07/2025.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 13-1-2025,, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con decreto depositato il 12-3-2025 il collegio ha disposto che entro il 15-4-2025 le parti provvedessero all'integrazione del ricorso e alla produzione di tutti i documenti indicati all'art. 473bis.12 c.p.c., disponendo il rinvio dell'udienza alla data del 23-4-2025.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , unico dei _2 due figli ancora minore di età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473bis. 4 c.p.c.) tenuto conto del contenuto delle condizioni della separazione.
3 Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 142/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio Porto Tolle (RO) il 15-9- Parte_2
2012, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porto Tolle (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti al figlio , minore di _2 età, e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 23 aprile 2025
Il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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