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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 311/2023 R.G. tra cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Simonetta Sabato;
attrice in riassunzione
e
(cf: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Rinaldi e CodiceFiscale_2
Giuseppina Raciti;
e
(cf: Controparte_2 C.F._3
), quale erede di , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] Persona_1
Giovanni Barbera;
(cf: ), quale erede di Controparte_3 CodiceFiscale_4
, contumace;
Persona_1
(cf: ), contumace;
Controparte_4 CodiceFiscale_5
1 e
(cf: , contumace;
Controparte_5 CodiceFiscale_6
(cf: ), contumace;
CP_6 CodiceFiscale_7
convenuti in riassunzione
All'udienza collegiale del 20.9.2024, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.12.2007, i coniugi e Controparte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio le parti in epigrafe indicate, esponendo che il in data CP_1
2.2.2005, presso gli uffici dell'agenzia 3 di AN di banca , alla presenza Parte_1
del direttore, aveva sottoscritto e consegnato a - che da anni ne Controparte_5
curava gli investimenti - tre assegni, dell'importo complessivo di €.155.000,00, da investire in fondi di investimento;
a riscontro, gli veniva consegnata una Per_2
disposizione di conferimento alla dell'importo di €.141.500,00, Parte_3
datata 2.2.2005, sottoscritta e timbrata;
senonché, dopo oltre un anno, nell'aprile
2006, apprendeva che tali investimenti non erano mai stati effettuati, in quanto, in realtà, gli assegni, previa contraffazione e abusivo riempimento da parte del CP_5
erano stati negoziati presso lo stesso sportello bancario dell'agenzia 3 , nei Parte_1
seguenti termini:
i) l'assegno n. 236.762.024-05, di €.55.000, datato 2.2.2005, non trasferibile, tratto sul conto corrente intrattenuto dagli attori presso banca Fideuram, era stato negoziato ed incassato da presso il conto corrente acceso da quest'ultimo Controparte_4
presso lo sportello bancario;
Parte_1
ii) l'assegno n. 236.762.023-04, di €.50.000, datato 2.2.2005, non trasferibile, tratto sul c/c degli attori di banca Fideuram, era stato abusivamente intestato “a me stesso”, negoziato e momentaneamente incassato presso il conto acceso dal presso lo CP_1
sportello bancario , integrandone la provvista;
Parte_1
2 iii) l'assegno n.3.097.141.321-01, datato 18.2.2005, tratto sul conto corrente acceso dall'attore presso banca , era stato abusivamente riempito per l'importo di Parte_1
€.50.000 (di cui il precedente assegno aveva costituito la provvista), nonché intestato a , e quindi negoziato ed incassato - in assenza del titolare del c/c Persona_1
- presso il conto intrattenuto da quest'ultimo presso il medesimo sportello bancario.
Ciò premesso, gli attori assumevano: a) la responsabilità del per il danno CP_5
patrimoniale consistito nell'averli fraudolentemente privati della somma di €.105.000
e nei mancati guadagni conseguenti all'omesso investimento, nonché per il danno morale loro arrecato;
b) la responsabilità solidale, in relazione ai suddetti danni, di
, ex art. 2049 c.c., sia per l'omessa vigilanza sull'operato del CP_7 Parte_1 CP_5
- che aveva agito all'interno dei locali della banca e alla presenza del direttore - sia per il comportamento della cassiera, la quale aveva eseguito operazioni CP_6
illecite e/o irregolari, ed in particolare il versamento, in data 28.2.2005, dell'assegno n.3.097.141.321-01 sul conto del in assenza del titolare del conto - come Per_1
dallo stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni alla Guardia di Finanza;
c) la responsabilità solidale di per aver violato gli obblighi previsti CP_6
dall'art. 43 RD n. 1736/1933 concernenti l'incasso di assegni bancari non trasferibili, nonché gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall'art. 2 l. n.197/1991;
d) infine l'obbligo di e di restituire loro le Controparte_4 Persona_1
somme, rispettivamente di euro 55.000 e euro 50.000, indebitamente incassate.
Hanno resistito alle domande i convenuti;
ha chiesto in subordine Parte_1
la condanna di e a manlevarla;
ha chiesto in CP_5 Per_1 CP_4 Per_1
subordine la condanna di della e della banca a rivalsarlo. CP_5 CP_6
Con sentenza del 27.1.2011, il Tribunale di AN così ha statuito:
-) ha condannato a risarcire agli attori sia il danno patrimoniale Controparte_5
loro arrecato, consistente nella sottrazione della somma di €.105.000, sia il danno morale conseguente, equitativamente determinato in €.10.000; ha negato il danno da lucro cessante, ritenuto non provato;
ha escluso l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. in presenza di condotte illecite dolose del danneggiante;
3 -) ha condannato e , in solido col a Controparte_4 Persona_1 CP_5
restituire agli attori le somme - rispettivamente, di €.55.000 ed €. 50.000 - da essi percepite senza titolo;
nonché a rimborsare il Controparte_5 Per_1
-) ha escluso la responsabilità ex art. 2049 c.c. di per Controparte_8
l'operato del non essendo questi legato alla banca da alcun vincolo, né di CP_5
dipendenza né di collaborazione, e quindi mancando nella specie la prova del nesso di “occasionalità necessaria”;
-) ha escluso la responsabilità di , non avendo gli attori fornito idonea CP_6
prova che l'operazione di versamento dell'assegno n.3.097.141.321-01, sul conto del dalla stessa eseguita in data 28.2.2005, fosse avvenuta in assenza di Per_1
quest'ultimo, né avendo gli attori allegato alcunché in merito alla partecipazione della alle altre operazioni bancarie contestate. CP_6
La suddetta sentenza è stata impugnata, in via principale, da , Persona_1
per averne affermato l'obbligo restitutorio e per aver omesso ogni statuizione sulla sua domanda di rivalsa nei confronti della banca e della;
in via incidentale da CP_6
, per averne affermato l'esclusiva responsabilità; in via incidentale Controparte_5
dai per aver respinto le pretese da essi avanzate nei confronti di CP_9 CP_10
e della;
in via incidentale da quanto all'affermato
[...] CP_6 Controparte_4
obbligo restitutorio;
in via incidentale dalla banca e dalla , per aver compensato CP_6
le spese con gli attori.
Con sentenza del 16.6.2016 questa Corte di appello così ha statuito:
-) ha confermato la responsabilità di , nei confronti degli attori Controparte_5
in relazione al danno patrimoniale (cd. emergente) di €.105.000,00, CP_9
mentre l'ha esclusa in relazione al danno non patrimoniale, per difetto di adeguata specificità;
-) ha escluso ogni obbligo restitutorio di nei confronti dei Persona_1
non sussistendo i presupposti dell'art. 2033 c.c., in quanto l'indebito CP_9
si era formato per esclusiva iniziativa del che aveva falsificato la firma di CP_5
girata dell'assegno per l'incasso, accreditandone il relativo importo al Per_1
4 -) ha quindi dichiarato assorbito l'esame della domanda di manleva riproposta, in via subordinata, dal nei confronti della banca e della;
Per_1 CP_6
-) ha dichiarato inammissibile - siccome tardivo - il gravame proposto da CP_4
avente il medesimo contenuto di quello del
[...] Per_1
-) ha affermato la responsabilità, ex art. 2049 c.c., di , nei confronti Parte_1
dei in solido col in relazione all'accertato danno patrimoniale CP_9 CP_5
di €.105.000,00, avendo la banca agevolato, o comunque reso possibile la condotta delittuosa del a danno degli attori (cd. nesso di occasionalità necessaria), avuto CP_5
in particolare riguardo: a) all'intervenuta utilizzazione della modulistica intestata alla banca - da essa, dunque, ragionevolmente messa sua disposizione - e del timbro della banca;
b) alla piena agibilità consentita al all'interno dei locali dell'agenzia, CP_5
consistita nel permettergli di ivi ricevere la propria clientela, raccogliere gli ordini e procedere alla conclusione degli investimenti, oltre che agli adempimenti attinenti alla gestione dei rapporti di c/c (circostanze confermate dai testi sentiti nel procedimento civile promosso da altro cliente del e dalle dichiarazioni dibattimentali CP_5
raccolte nel procedimento penale instaurato nei confronti della ), anche in forza CP_6
dello “snaturato rapporto” intercorrente tra il e l'allora direttore Armenia;
c) CP_5
alla condotta tenuta dalla cassiera della banca, che aveva consentito, in CP_6
data 28.2.2005 il versamento dell'assegno n.3.097.141.321-01 di euro 50.000 intestato a e la relativa operazione di accredito sul conto a lui intestato, in Persona_1
assenza del titolare del conto, per come accertato dalla GdF e riscontrato da nota datata
7.11.2006 della banca;
-) ha affermato la responsabilità di , nei confronti dei CP_6 CP_9
in solido col e con , limitatamente all'importo di €.50.000, CP_5 Parte_1
per aver consentito il versamento e l'accredito sul conto del del su citato Per_1
assegno, in assenza del medesimo, e, dunque, in violazione degli obblighi Per_1
di identificazione e del precetto di cui all'art. 43 del R.D. n. 1736/1993;
-) ha accolto la domanda della banca di regresso, ex art.2055 c.2 cc, nei confronti del mentre ha respinto quella proposta nei confronti di e . CP_5 Per_1 CP_4
5 Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
affidato a dieci motivi. Con ordinanza n.35038 del 2022 la Suprema Corte:
[...]
-) ha dichiarato inammissibili i primi sei motivi, diretti a censurare la decisione di secondo grado in ordine alla ritenuta sussistenza del presupposto della necessaria occasionalità, ex art. 2049 c.c., in capo alla banca, per i danni arrecati agli attori dal
CP_5
-) ha altresì dichiarato inammissibili il settimo e l'ottavo motivo, diretti a censurare la decisione di appello concernente l'affermata responsabilità di in uno CP_6
con quella della banca, in ordine al versamento dell'assegno n.3.097.141.321-01 sul conto corrente del in violazione dell'art. 43 del R.D. n. 1736/1993; Per_1
-) ha accolto il nono motivo, diretto a contestare la sentenza nella parte in cui ha escluso l'esistenza, nel caso di specie, di una condotta anomala dei danneggiati, ossia, se non di collusione, di consapevole acquiescenza alle violazioni del CP_5
-) ha dichiarato assorbito il decimo motivo, concernente l'omessa pronuncia sulla domanda della banca di regresso/rivalsa, ai sensi degli artt. 1720, secondo comma, e
2041 cod. civ., nei confronti di e CP_4 Per_1
Il giudice di legittimità ha, quindi, cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviato la causa, per un nuovo esame sul punto, a questa Corte di appello, in diversa composizione.
ha, pertanto, riassunto, innanzi a questa Corte, la causa, ai sensi Parte_1
dell'art. 392 c.p.c., con atto di citazione ritualmente notificato (oltre che ai costituiti e , quest'ultimo quale Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
erede di , nelle more deceduto) a , pure erede Persona_1 Controparte_3
di (a mani proprie); a (ai sensi dell'art. 140 Persona_1 Controparte_4
c.p.c.); a (a mani della convivente madre); a (a mezzo Controparte_5 CP_6
posta, per compiuta giacenza), concludendo:
i) affermarsi la negligenza determinante ed esclusiva dei nella CP_9
causazione dell'evento, con conseguente esonero tout court della Banca, ex art.1227
c.c., comma 1, da ogni obbligo risarcitorio;
6 ii) in via gradata, in forza dell'art.1227 c.c., comma 2, ridurre in modo incisivo il risarcimento dei danni;
iii) per l'effetto condannarsi i coniugi alla restituzione della somma CP_9
di €.115.000,00 loro versata il 22.7.2016, ovvero della minore cifra ritenuta non dovuta;
iv) in alternativa, accogliere la domanda di regresso / rivalsa proposta nei confronti di (oggi eredi) e , in relazione a quanto la banca Persona_1 Controparte_4
fosse eventualmente condannata a pagare agli attori, nei limiti delle somme da ciascuno incassate.
Si sono costituiti e chiedendo affermarsi che Controparte_1 Parte_2
nessuna responsabilità è loro addebitabile e concludendo per la conferma delle statuizioni della sentenza di appello.
Si è costituito , quale erede di , Controparte_2 Persona_1
chiedendo rigettarsi le domande proposte da nei confronti del Controparte_8
proprio dante causa.
Maturati i termini ex art. 190 c.p.c. assegnati, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va, prioritariamente, precisato l'oggetto del presente giudizio.
Anzitutto, risultano ormai passate in giudicato le statuizioni della sentenza di secondo grado non oggetto di ricorso in cassazione, e dunque:
i) la condanna di al risarcimento in favore degli attori Controparte_5 Pt_4
del danno patrimoniale (cd. emergente) pari a €.105.000,00;
[...]
ii) la condanna di al risarcimento in favore degli attori CP_6 Pt_4
in solido col del danno patrimoniale limitatamente all'importo di
[...] CP_5
€.50.000,00;
iii) il rigetto della domanda restitutoria proposta dai nei confronti CP_9
di ; Persona_1
7 iv) la declaratoria di inammissibilità dell'appello di avverso alla Controparte_4
statuizione di condanna dello stesso, da parte del tribunale, al pagamento in favore degli attori dell'importo di €.50.000 a titolo di danno patrimoniale (in CP_9
solido con e dell'importo di €.10.000 a titolo di danno morale (dovendo nella CP_5
specie applicarsi il principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual
è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma: Cass. n. 20559/2014; Cass. n. 28267/2021);
v) la statuizione concernente il diritto di alla rivalsa ex art. 2055, c. 2, c.c. Pt_1
nei confronti del di quanto dovesse essere chiamata a corrispondere agli attori;
CP_5
In merito, poi, alla posizione di - investita dal ricorso in cassazione Parte_1
- si osserva che, contrariamente a quanto assume la difesa degli attori oggi convenuti, in nessun caso l'ordinanza rimettente (e la necessità degli accertamenti ivi demandati a questo giudice di rinvio) può essere sindacata, ovvero elusa, in questa sede, in forza di pretesi vizi nella ricostruzione della vicenda (“errori di fatto”) da parte del giudice di legittimità (peraltro neppure esistenti).
La pronunzia rimettente, pur avendo riaffermato (col dichiarare inammissibili i primi sei motivi) la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria, ex art. 2049
c.c., tra “l'inequivocabile, consapevole e tollerato esercizio”, da parte del CP_5
dell'attività di promotore finanziario all'interno dell'agenzia 3 di banca ed Parte_1
il danno da questi arrecato agli attori, nondimeno ha cassato la sentenza di appello, in relazione al (nono) motivo accolto, per aver escluso un onere di diligenza in capo al risparmiatore, ovvero la sussistenza di condotte sintomatiche di collusione o fattiva acquiescenza del cliente, per tal modo disattendendo il principio di diritto secondo cui la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari
è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
8 La S.C. ha, infatti, evidenziato che “emerge dalla stessa sentenza di appello e dal ricorso per cassazione che i vevano consegnato al assegni rilasciati CP_1 CP_5
in bianco, privi di intestazione del beneficiario (cfr. pag. 7 della sentenza), che, poi, il aveva compilato e negoziato (cfr. pag. 18 della sentenza); i danneggiati CP_5
avevano, poi, omesso di contestare gli estratti conto loro inviati, in tal modo avallando il comportamento fraudolento del ”. CP_5
Sicchè oggetto del presente giudizio (a parte il motivo, decimo, dichiarato assorbito) è l'accertamento dell'incidenza delle condotte (anomale) tenute, nel caso in esame, dai danneggiati (quali menzionate dall'ordinanza remittente), sul piano causale, sul vincolo di occasionalità necessaria, ovvero sul diverso piano del concorso colposo nella determinazione del danno evento, in termini di efficienza causale giuridicamente rilevante.
Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, la condotta anomala dell'investitore
(nei termini su indicati), può, infatti, per un verso, escludere il rapporto di necessaria occasionalità, tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della preponente per il fatto del preposto;
ovvero, alternativamente, può essere valutata quale fatto colposo concorrente con l'illecito dell'agente, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. (Cass. n. 28952/2024 ed ivi riferimenti:
Cass. 1/3/2016, n. 4037; Cass. 13/0/2016, n. 9892; Cass. 26/7/2017, n. 18383; Cass.
28/7/2021, n. 21643).).
Invero, la Cassazione ha ripetutamente affermato - con indirizzo consolidato - che, in tema di intermediazione finanziaria, la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso (Cass. Sez. 3, n. 25586 del 2024, Cass. Sez. 3, n. 29890 del 2024, Cass. n. 31894/2023; Cass. n. 31453/2022).
9 Quando, poi, tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali, ad esempio il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore (Cass. cit.).
2.) Orbene, è indubbia, e deve qui confermarsi, l'esistenza di “condotte anomale”, nei termini affermati dalla Suprema Corte, del consistite, in particolare: CP_1
a) nell'aver consegnato a in data 2.2.2005 due assegni bancari - Controparte_5
quelli tratti sul conto da egli intrattenuto, unitamente alla moglie, presso Fideuram - sottoscritti “in bianco”, ossia privi dell'intestazione del beneficiario;
la circostanza risulta inequivocabilmente accertata dal tribunale e dalla sentenza di secondo grado ed è espressamente ammessa dal in relazione ad entrambi i titoli, in sede di CP_1
sommarie informazioni rilasciate alla Guardia di finanza in data 13.10.2006: “mi ricordo che detto assegno l'ho compilato io, tranne lo spazio relativo al beneficiario, in quanto il mi disse che lo avrebbe completato con l'apposizione del timbro CP_5
della banca San Paolo - IMI Gestione Patrimoniale”; ciò il afferma sia con CP_1
riferimento all'assegno n. 236.762.024-05 di €.55.000, sia con riguardo all'assegno n.
236.762.023-04 di €.50.000 poi versato sul suo conto;
altresì, nell'aver Parte_1
consegnato al altro assegno, n. 3.097.141.321-01, datato 18.2.2005, tratto sul CP_5
suo conto e sottoscritto “in bianco”, in quanto privo sia della intestazione Parte_1
del beneficiario (vedasi analoga dichiarazione rilasciata alla GdF il 13.10.06), sia dell'indicazione dell'importo (in tal senso l'atto di citazione di primo grado, pag.5); tali condotte, di negligente acquiescenza, ha reso possibile l'abusivo riempimento dei titoli da parte del esplicando quindi piena efficacia causale nella realizzazione CP_5
del danno lamentato, consistito nella distrazione delle relative somme in favore di e;
ed infatti trova conferma negli atti di lite che: i) l'assegno n. Per_1 CP_4
236.762.024-05, di €.55.000, tratto sul c/ Fideuram degli attori, è stato poi intestato dal a e da questi direttamente negoziato e incassato presso CP_5 Controparte_4
10 il suo c/c di banca;
ii) l'operazione che ha consentito al di Parte_1 Per_1
incassare l'importo di €.50.000 è avvenuta in due fasi: l'assegno n. 236.762.023-04, di €.50.000, tratto sul c/c Fideuram degli attori, intestato al titolare del conto CP_1
(“a me stesso”), è stato negoziato e incassato dal presso il c/c del CP_5 Parte_1
integrandone la provvista;
l'assegno n.3.097.141.321-01, tratto sul c/c CP_1
dell'attore presso , è stato, quindi dal riempito per l'importo di Parte_1 CP_5
€.50.000 (di cui il precedente assegno aveva costituito la provvista), nonché intestato a , ed infine negoziato ed incassato - in assenza del titolare - presso Persona_1
il conto di quest'ultimo presso;
Parte_1
b) nell'aver fatto (colpevole) affidamento sulla falsa disposizione, datata 2.2.2005, consegnatagli dal di conferimento alla dell'importo di CP_5 Parte_3
€.141.500,00: i) quando in realtà i avevano messo a disposizione del CP_9
medesimo, per l'investimento in questione, esclusivamente la somma di euro CP_5
105.000,00 (quella portata dai due assegni tratti sul c/c Fideuram;
viceversa, l'assegno n.3.097.141.321-01, tratto dal sul proprio conto presso , lasciato in CP_1 Parte_1
bianco anche nell'importo, in realtà non poteva consentire l'accesso ad alcuna provvista ulteriore, in quanto, al momento dell'apertura del conto in questione, avvenuta in data 1.2.2005, per come pacifico in causa, erano stati versati soli €.2.200);
ii) quando in realtà le somme portate dai suddetti assegni non sono mai transitate sul c/c intrattenuto dal presso (aperto - secondo quanto CP_1 Parte_1
affermato dagli stessi attori - proprio al fine di consentire l'investimento in fondi San
Paolo IMI), per come si sarebbe potuto e dovuto verificare tramite consultazione degli estratti conto, regolarmente inviati al correntista, per come incontestato e quando, peraltro, alla data 2.2.2005 - in assenza di idonea provvista sul conto - nessun conferimento in fondi poteva essere materialmente effettuato. Parte_1
3.) Resta da valutare se tali comportamenti, di certo anomali, siano idonei a escludere il nesso di occasionalità necessaria di cui all'art. 2049 c.c., ovvero, in alternativa, a costituire fatto colposo del danneggiato, causalmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ.
11 Ad avviso del collegio deve escludersi l'idoneità di tali condotte, pur anomale, del danneggiato a determinare l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra l'espletamento (di fatto), da parte del dell'attività di promotore finanziario CP_5
all'interno dell'agenzia 3 di banca ed il danno subito dagli attori, ciò in Parte_1
quanto alla mancata consapevolezza in capo agli attori dei rischi connessi alle loro condotte anomale - e alla produzione dell'evento dannoso - hanno di certo contribuito anche le condotte tenute, nell'occorso, dai dipendenti dell'agenzia AN, ed Pt_5
in particolare dalla e dal direttore Armenia. CP_6
Ciò, sia in relazione alla violazione, da parte della cassiera , con riferimento CP_6
all'operazione di accredito al dell'importo di euro 50.000, del legittimo Per_1
affidamento che deve potersi riporre sul rispetto, da parte della banca negoziatrice, degli obblighi imposti dalla legge, di identificazione del legittimo beneficiario del titolo al momento del pagamento o versamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità.
Sia in relazione alla condotta tenuta dal direttore. Sebbene non abbia trovato diretto riscontro in atti l'affermata presenza dell'Armenia al momento della rispettiva consegna degli assegni in bianco del destinati all'investimento e della falsa CP_1
disposizione di conferimento delle somme in fondi San Paolo IMI, deve pur ritenersi che l'agibilità consentita dal direttore al all'interno dell'agenzia anche con CP_5
specifico riferimento alle condotte delittuose per cui è qui pretesa risarcitoria abbia contributo a radicare nei - privi di specifiche competenze in materia - CP_9
l'affidamento sulla autenticità della disposizione di conferimento;
ciò che trova ragionevole riscontro in quanto evidenziato dalla sentenza di secondo grado in merito allo “snaturato rapporto” intercorrente tra il e Armenia, il quale, in altra CP_5
occasione, il 21.4.2006, ebbe a riceversi dal gli assegni (poi risultati in gran CP_5
parte privi di provvista), per complessivi €.65.000, per essere versati sul conto del già sottoscritti per girata (con firma apocrifa) a nome del edesimo, CP_1 CP_1
nonchè a convocare nel suo ufficio il per fargli firmare la distinta di CP_1
versamento, “senza chiedersi alcunché circa la loro autenticità”.
12 4.) Nondimeno, nella fattispecie, può di contro dirsi integrato il presupposto di applicabilità dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., posto che le condotte del Laudani - se non valgono ad escludere il nesso di occasionalità necessaria - tuttavia integrano certamente fatto colposo concorrente con l'illecito dell'agente, ossia un fatto colposo del danneggiato causalmente connesso all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito.
In tal senso assumono efficienza causale diretta (seppur non esclusiva) le condotte tenute dal sopra segnalate, consistite appunto : -) nel sottoscrivere in bianco, CP_1
nel beneficiario gli assegni tratti su banca Fideuram consegnati al (in CP_5
violazione, oltre che delle regole di condotta diligente e prudente, delle prescrizioni poste a riguardo dalla normativa di settore), così consentendo l'accreditamento dei relativi importi in favore dei sigg. e altresì, nel sottoscrivere in CP_4 Per_1
bianco, sia nel beneficiario che nello stesso importo, l'assegno tratto sul conto
[...]
; -) nel riporre affidamento su una “disposizione di conferimento” su fondi Pt_1 [...]
di importo superiore (di oltre 36 mila euro) alle risorse dagli attori messe a Pt_1
disposizione - con la sottoscrizione degli assegni in bianco sul conto Fideuram - del promotore finanziario ed in assenza del corrispondente accreditamento di dette somme sul conto corrente , acceso all'uopo, per come reso palese dai relativi Parte_1
estratti conto, ritualmente comunicati.
Pertanto, deve qui affermarsi il concorso di responsabilità, in pari grado, nella causazione del danno evento per cui è causa, tra i danneggiati e la banca, con conseguente riduzione di un mezzo del danno risarcibile da parte di , Parte_1
così come già liquidato, nell'intero, dalla sentenza di secondo grado.
Ne consegue che e vanno condannati - in solido Controparte_1 Parte_2
- alla restituzione ad della metà delle somme loro corrisposte in forza Parte_1
della sentenza di appello.
13 In tal caso - non è superfluo evidenziare - non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi e della rivalutazione, con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass.
n. 25589 del 2010, Cass. 23764 del 2023).
Avendo la banca documentato il pagamento, in data 22.7.2016 (allegati 5 e 6), dell'importo (comprensivo di rivalutazione e interessi) di €.115.000,00, pertanto i convenuti in riassunzione e vanno condannati al pagamento della CP_1 Pt_2
somma di €.57.500,00, oltre interessi dalla data su citata.
5.) Resta da dire della domanda di “regresso/rivalsa” ex art. 1720, secondo comma,
e della domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ., riproposte dalla banca in questo giudizio di rinvio nei confronti di (oggi eredi) e Persona_1
(domande le quali debbono ritenersi, per definizione, non decise e Controparte_4
possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio: Cass. n. 28751/2017, tra le tante).
La domanda risarcitoria ex art. 1720 c. 2 c.c. nei confronti del (oggi eredi) Per_1
è infondata, per l'assorbente ragione che, nella specie, nessun mandato all'incasso è stato da questi conferito alla banca, con riferimento all'assegno n.3.097.141.321-01, tratto sul conto dei dal momento che - per come definitivamente acclarato in CP_1
causa - l'operazione di negoziazione e versamento di detto assegno è stata effettuata
(dalla ) con firma di traenza apocrifa ed in assenza del medesimo, in CP_6 Per_1
violazione dell'art. 43, 2° comma, legge assegni.
Ma detta azione appare infondata anche nei confronti di Controparte_4
difettando il nesso di causalità diretta tra l'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno n. 236.762.024-05 di €.55.000 tratto sul conto e la perdita CP_9
subita dalla banca, al contrario derivante dall'operato del e dall'applicazione CP_5
della regola di responsabilità (ubi commoda ibi incommoda) sancita dall'art. 2049 c.c.
e dalla norma speciale di cui all'art. 31, comma 3, del testo unico finanza.
14 6.) L'azione di arricchimento ingiustificato è invece inammissibile.
Ciò, sia perché tale azione non è configurabile nel caso del cd. arricchimento indiretto (Cass. n. 29672/2021), quando cioè difetta il nesso di causalità diretta tra la prestazione che ha determinato l'arricchimento (nella specie, il versamento sul conto di e degli assegni tratti sul conto dei e il fatto Per_1 CP_4 CP_9
causativo dell'impoverimento della banca (nella specie: la responsabilità ex art. 2049
c.c. per i danni cagionati dal . Sia perché, in ogni caso, difetta il requisito di CP_5
sussidiarietà, che “ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito, che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito” (Cass. n. 29988 del
20/11/2018). Ipotesi, questa, che certamente ricorre nel caso di specie, avendo la banca ottenuto, nei confronti del (per l'intero importo), nonchè della CP_5 CP_6
(quanto all'assegno versato al il riconoscimento del diritto di regresso. Per_1
7.) Tenuto conto della solo parziale fondatezza delle domande proposte, va disposta la compensazione per un mezzo tra i ed delle spese CP_9 Parte_1
dei primi due gradi di giudizio - così come liquidate dalla sentenza di appello in solido con e - del giudizio di Cassazione e di questo giudizio Controparte_5 CP_6
rinvio, dovendosi porre la parte residua a carico della banca, liquidata come in dispositivo, secondo le vigenti tabelle, in misura prossima ai minimi, considerato che il valore della somma attribuita (art. 5 DM n. 55/2014) risulta appena superiore all'importo minimo dello scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività espletata
(esclusa quindi la voce la voce di tariffa relativa alla “fase istruttoria e/o di trattazione”, salvo che per il primo grado: cfr. Cass. n.10206/2021).
Vanno invece poste definitivamente a carico della banca le spese del Per_1
relative al giudizio di cassazione e a quello di rinvio, come di seguito liquidate;
restano invece a carico dei coniugi le spese di del primo e del CP_1 Persona_1
secondo grado, per come già liquidate - con statuizione ormai coperta dal giudicato - dalla sentenza di appello.
15 Nulla per le spese riferite ai restanti rapporti processuali, non interessati dal rinvio della Cassazione, ovvero delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara il diritto di e a percepire da Controparte_1 Parte_2 [...]
a titolo di risarcimento dei danni ex art 2049 c.c., l'importo di €.52.500,00 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
per l'effetto, condanna e a restituire a Controparte_1 Parte_2 [...]
l'importo di €.57.500,00 oltre interessi legali dal 22.7.2016; Parte_1
rigetta la domanda risarcitoria ex art. 1720, secondo comma, c.c. e la domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ. proposte da Parte_1
nei confronti di (oggi eredi) e di Persona_1 Controparte_4
compensa per un mezzo le spese di tutti i gradi di giudizio tra e Parte_4
e per l'effetto condanna la banca al rimborso alla controparte Parte_1
della metà residua, che liquida in €.3.600,00 quanto al primo grado, €.2.500,00 quanto al grado di appello, €.2.000,00 quanto al giudizio di legittimità, €.2.500,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al rimborso, in favore di , Parte_1 Persona_1
oggi eredi, e di , rispettivamente, delle spese del giudizio di Controparte_2
legittimità e del giudizio di rinvio, che liquida in €.4.000,00 quanto al primo,
€.5.000,00 quanto al secondo, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella Vittoria Balsamo Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 311/2023 R.G. tra cf: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Simonetta Sabato;
attrice in riassunzione
e
(cf: ), Controparte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Rinaldi e CodiceFiscale_2
Giuseppina Raciti;
e
(cf: Controparte_2 C.F._3
), quale erede di , rappresentato e difeso dall'avv.
[...] Persona_1
Giovanni Barbera;
(cf: ), quale erede di Controparte_3 CodiceFiscale_4
, contumace;
Persona_1
(cf: ), contumace;
Controparte_4 CodiceFiscale_5
1 e
(cf: , contumace;
Controparte_5 CodiceFiscale_6
(cf: ), contumace;
CP_6 CodiceFiscale_7
convenuti in riassunzione
All'udienza collegiale del 20.9.2024, sulle conclusioni delle parti, come specificate in atti, qui da intendersi riportate e trascritte, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 13.12.2007, i coniugi e Controparte_1 Parte_2
hanno citato in giudizio le parti in epigrafe indicate, esponendo che il in data CP_1
2.2.2005, presso gli uffici dell'agenzia 3 di AN di banca , alla presenza Parte_1
del direttore, aveva sottoscritto e consegnato a - che da anni ne Controparte_5
curava gli investimenti - tre assegni, dell'importo complessivo di €.155.000,00, da investire in fondi di investimento;
a riscontro, gli veniva consegnata una Per_2
disposizione di conferimento alla dell'importo di €.141.500,00, Parte_3
datata 2.2.2005, sottoscritta e timbrata;
senonché, dopo oltre un anno, nell'aprile
2006, apprendeva che tali investimenti non erano mai stati effettuati, in quanto, in realtà, gli assegni, previa contraffazione e abusivo riempimento da parte del CP_5
erano stati negoziati presso lo stesso sportello bancario dell'agenzia 3 , nei Parte_1
seguenti termini:
i) l'assegno n. 236.762.024-05, di €.55.000, datato 2.2.2005, non trasferibile, tratto sul conto corrente intrattenuto dagli attori presso banca Fideuram, era stato negoziato ed incassato da presso il conto corrente acceso da quest'ultimo Controparte_4
presso lo sportello bancario;
Parte_1
ii) l'assegno n. 236.762.023-04, di €.50.000, datato 2.2.2005, non trasferibile, tratto sul c/c degli attori di banca Fideuram, era stato abusivamente intestato “a me stesso”, negoziato e momentaneamente incassato presso il conto acceso dal presso lo CP_1
sportello bancario , integrandone la provvista;
Parte_1
2 iii) l'assegno n.3.097.141.321-01, datato 18.2.2005, tratto sul conto corrente acceso dall'attore presso banca , era stato abusivamente riempito per l'importo di Parte_1
€.50.000 (di cui il precedente assegno aveva costituito la provvista), nonché intestato a , e quindi negoziato ed incassato - in assenza del titolare del c/c Persona_1
- presso il conto intrattenuto da quest'ultimo presso il medesimo sportello bancario.
Ciò premesso, gli attori assumevano: a) la responsabilità del per il danno CP_5
patrimoniale consistito nell'averli fraudolentemente privati della somma di €.105.000
e nei mancati guadagni conseguenti all'omesso investimento, nonché per il danno morale loro arrecato;
b) la responsabilità solidale, in relazione ai suddetti danni, di
, ex art. 2049 c.c., sia per l'omessa vigilanza sull'operato del CP_7 Parte_1 CP_5
- che aveva agito all'interno dei locali della banca e alla presenza del direttore - sia per il comportamento della cassiera, la quale aveva eseguito operazioni CP_6
illecite e/o irregolari, ed in particolare il versamento, in data 28.2.2005, dell'assegno n.3.097.141.321-01 sul conto del in assenza del titolare del conto - come Per_1
dallo stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni alla Guardia di Finanza;
c) la responsabilità solidale di per aver violato gli obblighi previsti CP_6
dall'art. 43 RD n. 1736/1933 concernenti l'incasso di assegni bancari non trasferibili, nonché gli obblighi di identificazione e registrazione previsti dall'art. 2 l. n.197/1991;
d) infine l'obbligo di e di restituire loro le Controparte_4 Persona_1
somme, rispettivamente di euro 55.000 e euro 50.000, indebitamente incassate.
Hanno resistito alle domande i convenuti;
ha chiesto in subordine Parte_1
la condanna di e a manlevarla;
ha chiesto in CP_5 Per_1 CP_4 Per_1
subordine la condanna di della e della banca a rivalsarlo. CP_5 CP_6
Con sentenza del 27.1.2011, il Tribunale di AN così ha statuito:
-) ha condannato a risarcire agli attori sia il danno patrimoniale Controparte_5
loro arrecato, consistente nella sottrazione della somma di €.105.000, sia il danno morale conseguente, equitativamente determinato in €.10.000; ha negato il danno da lucro cessante, ritenuto non provato;
ha escluso l'applicabilità dell'art. 1227 c.c. in presenza di condotte illecite dolose del danneggiante;
3 -) ha condannato e , in solido col a Controparte_4 Persona_1 CP_5
restituire agli attori le somme - rispettivamente, di €.55.000 ed €. 50.000 - da essi percepite senza titolo;
nonché a rimborsare il Controparte_5 Per_1
-) ha escluso la responsabilità ex art. 2049 c.c. di per Controparte_8
l'operato del non essendo questi legato alla banca da alcun vincolo, né di CP_5
dipendenza né di collaborazione, e quindi mancando nella specie la prova del nesso di “occasionalità necessaria”;
-) ha escluso la responsabilità di , non avendo gli attori fornito idonea CP_6
prova che l'operazione di versamento dell'assegno n.3.097.141.321-01, sul conto del dalla stessa eseguita in data 28.2.2005, fosse avvenuta in assenza di Per_1
quest'ultimo, né avendo gli attori allegato alcunché in merito alla partecipazione della alle altre operazioni bancarie contestate. CP_6
La suddetta sentenza è stata impugnata, in via principale, da , Persona_1
per averne affermato l'obbligo restitutorio e per aver omesso ogni statuizione sulla sua domanda di rivalsa nei confronti della banca e della;
in via incidentale da CP_6
, per averne affermato l'esclusiva responsabilità; in via incidentale Controparte_5
dai per aver respinto le pretese da essi avanzate nei confronti di CP_9 CP_10
e della;
in via incidentale da quanto all'affermato
[...] CP_6 Controparte_4
obbligo restitutorio;
in via incidentale dalla banca e dalla , per aver compensato CP_6
le spese con gli attori.
Con sentenza del 16.6.2016 questa Corte di appello così ha statuito:
-) ha confermato la responsabilità di , nei confronti degli attori Controparte_5
in relazione al danno patrimoniale (cd. emergente) di €.105.000,00, CP_9
mentre l'ha esclusa in relazione al danno non patrimoniale, per difetto di adeguata specificità;
-) ha escluso ogni obbligo restitutorio di nei confronti dei Persona_1
non sussistendo i presupposti dell'art. 2033 c.c., in quanto l'indebito CP_9
si era formato per esclusiva iniziativa del che aveva falsificato la firma di CP_5
girata dell'assegno per l'incasso, accreditandone il relativo importo al Per_1
4 -) ha quindi dichiarato assorbito l'esame della domanda di manleva riproposta, in via subordinata, dal nei confronti della banca e della;
Per_1 CP_6
-) ha dichiarato inammissibile - siccome tardivo - il gravame proposto da CP_4
avente il medesimo contenuto di quello del
[...] Per_1
-) ha affermato la responsabilità, ex art. 2049 c.c., di , nei confronti Parte_1
dei in solido col in relazione all'accertato danno patrimoniale CP_9 CP_5
di €.105.000,00, avendo la banca agevolato, o comunque reso possibile la condotta delittuosa del a danno degli attori (cd. nesso di occasionalità necessaria), avuto CP_5
in particolare riguardo: a) all'intervenuta utilizzazione della modulistica intestata alla banca - da essa, dunque, ragionevolmente messa sua disposizione - e del timbro della banca;
b) alla piena agibilità consentita al all'interno dei locali dell'agenzia, CP_5
consistita nel permettergli di ivi ricevere la propria clientela, raccogliere gli ordini e procedere alla conclusione degli investimenti, oltre che agli adempimenti attinenti alla gestione dei rapporti di c/c (circostanze confermate dai testi sentiti nel procedimento civile promosso da altro cliente del e dalle dichiarazioni dibattimentali CP_5
raccolte nel procedimento penale instaurato nei confronti della ), anche in forza CP_6
dello “snaturato rapporto” intercorrente tra il e l'allora direttore Armenia;
c) CP_5
alla condotta tenuta dalla cassiera della banca, che aveva consentito, in CP_6
data 28.2.2005 il versamento dell'assegno n.3.097.141.321-01 di euro 50.000 intestato a e la relativa operazione di accredito sul conto a lui intestato, in Persona_1
assenza del titolare del conto, per come accertato dalla GdF e riscontrato da nota datata
7.11.2006 della banca;
-) ha affermato la responsabilità di , nei confronti dei CP_6 CP_9
in solido col e con , limitatamente all'importo di €.50.000, CP_5 Parte_1
per aver consentito il versamento e l'accredito sul conto del del su citato Per_1
assegno, in assenza del medesimo, e, dunque, in violazione degli obblighi Per_1
di identificazione e del precetto di cui all'art. 43 del R.D. n. 1736/1993;
-) ha accolto la domanda della banca di regresso, ex art.2055 c.2 cc, nei confronti del mentre ha respinto quella proposta nei confronti di e . CP_5 Per_1 CP_4
5 Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Parte_1
affidato a dieci motivi. Con ordinanza n.35038 del 2022 la Suprema Corte:
[...]
-) ha dichiarato inammissibili i primi sei motivi, diretti a censurare la decisione di secondo grado in ordine alla ritenuta sussistenza del presupposto della necessaria occasionalità, ex art. 2049 c.c., in capo alla banca, per i danni arrecati agli attori dal
CP_5
-) ha altresì dichiarato inammissibili il settimo e l'ottavo motivo, diretti a censurare la decisione di appello concernente l'affermata responsabilità di in uno CP_6
con quella della banca, in ordine al versamento dell'assegno n.3.097.141.321-01 sul conto corrente del in violazione dell'art. 43 del R.D. n. 1736/1993; Per_1
-) ha accolto il nono motivo, diretto a contestare la sentenza nella parte in cui ha escluso l'esistenza, nel caso di specie, di una condotta anomala dei danneggiati, ossia, se non di collusione, di consapevole acquiescenza alle violazioni del CP_5
-) ha dichiarato assorbito il decimo motivo, concernente l'omessa pronuncia sulla domanda della banca di regresso/rivalsa, ai sensi degli artt. 1720, secondo comma, e
2041 cod. civ., nei confronti di e CP_4 Per_1
Il giudice di legittimità ha, quindi, cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinviato la causa, per un nuovo esame sul punto, a questa Corte di appello, in diversa composizione.
ha, pertanto, riassunto, innanzi a questa Corte, la causa, ai sensi Parte_1
dell'art. 392 c.p.c., con atto di citazione ritualmente notificato (oltre che ai costituiti e , quest'ultimo quale Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
erede di , nelle more deceduto) a , pure erede Persona_1 Controparte_3
di (a mani proprie); a (ai sensi dell'art. 140 Persona_1 Controparte_4
c.p.c.); a (a mani della convivente madre); a (a mezzo Controparte_5 CP_6
posta, per compiuta giacenza), concludendo:
i) affermarsi la negligenza determinante ed esclusiva dei nella CP_9
causazione dell'evento, con conseguente esonero tout court della Banca, ex art.1227
c.c., comma 1, da ogni obbligo risarcitorio;
6 ii) in via gradata, in forza dell'art.1227 c.c., comma 2, ridurre in modo incisivo il risarcimento dei danni;
iii) per l'effetto condannarsi i coniugi alla restituzione della somma CP_9
di €.115.000,00 loro versata il 22.7.2016, ovvero della minore cifra ritenuta non dovuta;
iv) in alternativa, accogliere la domanda di regresso / rivalsa proposta nei confronti di (oggi eredi) e , in relazione a quanto la banca Persona_1 Controparte_4
fosse eventualmente condannata a pagare agli attori, nei limiti delle somme da ciascuno incassate.
Si sono costituiti e chiedendo affermarsi che Controparte_1 Parte_2
nessuna responsabilità è loro addebitabile e concludendo per la conferma delle statuizioni della sentenza di appello.
Si è costituito , quale erede di , Controparte_2 Persona_1
chiedendo rigettarsi le domande proposte da nei confronti del Controparte_8
proprio dante causa.
Maturati i termini ex art. 190 c.p.c. assegnati, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Va, prioritariamente, precisato l'oggetto del presente giudizio.
Anzitutto, risultano ormai passate in giudicato le statuizioni della sentenza di secondo grado non oggetto di ricorso in cassazione, e dunque:
i) la condanna di al risarcimento in favore degli attori Controparte_5 Pt_4
del danno patrimoniale (cd. emergente) pari a €.105.000,00;
[...]
ii) la condanna di al risarcimento in favore degli attori CP_6 Pt_4
in solido col del danno patrimoniale limitatamente all'importo di
[...] CP_5
€.50.000,00;
iii) il rigetto della domanda restitutoria proposta dai nei confronti CP_9
di ; Persona_1
7 iv) la declaratoria di inammissibilità dell'appello di avverso alla Controparte_4
statuizione di condanna dello stesso, da parte del tribunale, al pagamento in favore degli attori dell'importo di €.50.000 a titolo di danno patrimoniale (in CP_9
solido con e dell'importo di €.10.000 a titolo di danno morale (dovendo nella CP_5
specie applicarsi il principio secondo cui la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual
è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma: Cass. n. 20559/2014; Cass. n. 28267/2021);
v) la statuizione concernente il diritto di alla rivalsa ex art. 2055, c. 2, c.c. Pt_1
nei confronti del di quanto dovesse essere chiamata a corrispondere agli attori;
CP_5
In merito, poi, alla posizione di - investita dal ricorso in cassazione Parte_1
- si osserva che, contrariamente a quanto assume la difesa degli attori oggi convenuti, in nessun caso l'ordinanza rimettente (e la necessità degli accertamenti ivi demandati a questo giudice di rinvio) può essere sindacata, ovvero elusa, in questa sede, in forza di pretesi vizi nella ricostruzione della vicenda (“errori di fatto”) da parte del giudice di legittimità (peraltro neppure esistenti).
La pronunzia rimettente, pur avendo riaffermato (col dichiarare inammissibili i primi sei motivi) la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria, ex art. 2049
c.c., tra “l'inequivocabile, consapevole e tollerato esercizio”, da parte del CP_5
dell'attività di promotore finanziario all'interno dell'agenzia 3 di banca ed Parte_1
il danno da questi arrecato agli attori, nondimeno ha cassato la sentenza di appello, in relazione al (nono) motivo accolto, per aver escluso un onere di diligenza in capo al risparmiatore, ovvero la sussistenza di condotte sintomatiche di collusione o fattiva acquiescenza del cliente, per tal modo disattendendo il principio di diritto secondo cui la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari
è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore.
8 La S.C. ha, infatti, evidenziato che “emerge dalla stessa sentenza di appello e dal ricorso per cassazione che i vevano consegnato al assegni rilasciati CP_1 CP_5
in bianco, privi di intestazione del beneficiario (cfr. pag. 7 della sentenza), che, poi, il aveva compilato e negoziato (cfr. pag. 18 della sentenza); i danneggiati CP_5
avevano, poi, omesso di contestare gli estratti conto loro inviati, in tal modo avallando il comportamento fraudolento del ”. CP_5
Sicchè oggetto del presente giudizio (a parte il motivo, decimo, dichiarato assorbito) è l'accertamento dell'incidenza delle condotte (anomale) tenute, nel caso in esame, dai danneggiati (quali menzionate dall'ordinanza remittente), sul piano causale, sul vincolo di occasionalità necessaria, ovvero sul diverso piano del concorso colposo nella determinazione del danno evento, in termini di efficienza causale giuridicamente rilevante.
Per consolidato indirizzo della Suprema Corte, la condotta anomala dell'investitore
(nei termini su indicati), può, infatti, per un verso, escludere il rapporto di necessaria occasionalità, tra il fatto dannoso commesso dal preposto e l'esercizio delle incombenze a lui affidate, che giustifica la responsabilità della preponente per il fatto del preposto;
ovvero, alternativamente, può essere valutata quale fatto colposo concorrente con l'illecito dell'agente, in funzione della diminuzione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. (Cass. n. 28952/2024 ed ivi riferimenti:
Cass. 1/3/2016, n. 4037; Cass. 13/0/2016, n. 9892; Cass. 26/7/2017, n. 18383; Cass.
28/7/2021, n. 21643).).
Invero, la Cassazione ha ripetutamente affermato - con indirizzo consolidato - che, in tema di intermediazione finanziaria, la presenza di elementi sintomatici di condotte anomale dell'investitore non esclude automaticamente la responsabilità solidale dell'intermediario ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998, costituendo l'apprezzamento della loro idoneità a rivelare collusione o consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, oggetto di un accertamento di fatto da compiersi caso per caso (Cass. Sez. 3, n. 25586 del 2024, Cass. Sez. 3, n. 29890 del 2024, Cass. n. 31894/2023; Cass. n. 31453/2022).
9 Quando, poi, tale condotta si traduca nella violazione di norme giuridiche, contenenti specifici obblighi (quali, ad esempio il divieto di consegnare al consulente finanziario denaro contante), il giudice è tenuto ad un apprezzamento specifico che dia conto delle ragioni per cui tale anomalia non sia idonea ad elidere il nesso di occasionalità necessaria tra il danno subito dall'investitore e le incombenze affidate al promotore (Cass. cit.).
2.) Orbene, è indubbia, e deve qui confermarsi, l'esistenza di “condotte anomale”, nei termini affermati dalla Suprema Corte, del consistite, in particolare: CP_1
a) nell'aver consegnato a in data 2.2.2005 due assegni bancari - Controparte_5
quelli tratti sul conto da egli intrattenuto, unitamente alla moglie, presso Fideuram - sottoscritti “in bianco”, ossia privi dell'intestazione del beneficiario;
la circostanza risulta inequivocabilmente accertata dal tribunale e dalla sentenza di secondo grado ed è espressamente ammessa dal in relazione ad entrambi i titoli, in sede di CP_1
sommarie informazioni rilasciate alla Guardia di finanza in data 13.10.2006: “mi ricordo che detto assegno l'ho compilato io, tranne lo spazio relativo al beneficiario, in quanto il mi disse che lo avrebbe completato con l'apposizione del timbro CP_5
della banca San Paolo - IMI Gestione Patrimoniale”; ciò il afferma sia con CP_1
riferimento all'assegno n. 236.762.024-05 di €.55.000, sia con riguardo all'assegno n.
236.762.023-04 di €.50.000 poi versato sul suo conto;
altresì, nell'aver Parte_1
consegnato al altro assegno, n. 3.097.141.321-01, datato 18.2.2005, tratto sul CP_5
suo conto e sottoscritto “in bianco”, in quanto privo sia della intestazione Parte_1
del beneficiario (vedasi analoga dichiarazione rilasciata alla GdF il 13.10.06), sia dell'indicazione dell'importo (in tal senso l'atto di citazione di primo grado, pag.5); tali condotte, di negligente acquiescenza, ha reso possibile l'abusivo riempimento dei titoli da parte del esplicando quindi piena efficacia causale nella realizzazione CP_5
del danno lamentato, consistito nella distrazione delle relative somme in favore di e;
ed infatti trova conferma negli atti di lite che: i) l'assegno n. Per_1 CP_4
236.762.024-05, di €.55.000, tratto sul c/ Fideuram degli attori, è stato poi intestato dal a e da questi direttamente negoziato e incassato presso CP_5 Controparte_4
10 il suo c/c di banca;
ii) l'operazione che ha consentito al di Parte_1 Per_1
incassare l'importo di €.50.000 è avvenuta in due fasi: l'assegno n. 236.762.023-04, di €.50.000, tratto sul c/c Fideuram degli attori, intestato al titolare del conto CP_1
(“a me stesso”), è stato negoziato e incassato dal presso il c/c del CP_5 Parte_1
integrandone la provvista;
l'assegno n.3.097.141.321-01, tratto sul c/c CP_1
dell'attore presso , è stato, quindi dal riempito per l'importo di Parte_1 CP_5
€.50.000 (di cui il precedente assegno aveva costituito la provvista), nonché intestato a , ed infine negoziato ed incassato - in assenza del titolare - presso Persona_1
il conto di quest'ultimo presso;
Parte_1
b) nell'aver fatto (colpevole) affidamento sulla falsa disposizione, datata 2.2.2005, consegnatagli dal di conferimento alla dell'importo di CP_5 Parte_3
€.141.500,00: i) quando in realtà i avevano messo a disposizione del CP_9
medesimo, per l'investimento in questione, esclusivamente la somma di euro CP_5
105.000,00 (quella portata dai due assegni tratti sul c/c Fideuram;
viceversa, l'assegno n.3.097.141.321-01, tratto dal sul proprio conto presso , lasciato in CP_1 Parte_1
bianco anche nell'importo, in realtà non poteva consentire l'accesso ad alcuna provvista ulteriore, in quanto, al momento dell'apertura del conto in questione, avvenuta in data 1.2.2005, per come pacifico in causa, erano stati versati soli €.2.200);
ii) quando in realtà le somme portate dai suddetti assegni non sono mai transitate sul c/c intrattenuto dal presso (aperto - secondo quanto CP_1 Parte_1
affermato dagli stessi attori - proprio al fine di consentire l'investimento in fondi San
Paolo IMI), per come si sarebbe potuto e dovuto verificare tramite consultazione degli estratti conto, regolarmente inviati al correntista, per come incontestato e quando, peraltro, alla data 2.2.2005 - in assenza di idonea provvista sul conto - nessun conferimento in fondi poteva essere materialmente effettuato. Parte_1
3.) Resta da valutare se tali comportamenti, di certo anomali, siano idonei a escludere il nesso di occasionalità necessaria di cui all'art. 2049 c.c., ovvero, in alternativa, a costituire fatto colposo del danneggiato, causalmente rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 1227, comma 1, cod. civ.
11 Ad avviso del collegio deve escludersi l'idoneità di tali condotte, pur anomale, del danneggiato a determinare l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra l'espletamento (di fatto), da parte del dell'attività di promotore finanziario CP_5
all'interno dell'agenzia 3 di banca ed il danno subito dagli attori, ciò in Parte_1
quanto alla mancata consapevolezza in capo agli attori dei rischi connessi alle loro condotte anomale - e alla produzione dell'evento dannoso - hanno di certo contribuito anche le condotte tenute, nell'occorso, dai dipendenti dell'agenzia AN, ed Pt_5
in particolare dalla e dal direttore Armenia. CP_6
Ciò, sia in relazione alla violazione, da parte della cassiera , con riferimento CP_6
all'operazione di accredito al dell'importo di euro 50.000, del legittimo Per_1
affidamento che deve potersi riporre sul rispetto, da parte della banca negoziatrice, degli obblighi imposti dalla legge, di identificazione del legittimo beneficiario del titolo al momento del pagamento o versamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità.
Sia in relazione alla condotta tenuta dal direttore. Sebbene non abbia trovato diretto riscontro in atti l'affermata presenza dell'Armenia al momento della rispettiva consegna degli assegni in bianco del destinati all'investimento e della falsa CP_1
disposizione di conferimento delle somme in fondi San Paolo IMI, deve pur ritenersi che l'agibilità consentita dal direttore al all'interno dell'agenzia anche con CP_5
specifico riferimento alle condotte delittuose per cui è qui pretesa risarcitoria abbia contributo a radicare nei - privi di specifiche competenze in materia - CP_9
l'affidamento sulla autenticità della disposizione di conferimento;
ciò che trova ragionevole riscontro in quanto evidenziato dalla sentenza di secondo grado in merito allo “snaturato rapporto” intercorrente tra il e Armenia, il quale, in altra CP_5
occasione, il 21.4.2006, ebbe a riceversi dal gli assegni (poi risultati in gran CP_5
parte privi di provvista), per complessivi €.65.000, per essere versati sul conto del già sottoscritti per girata (con firma apocrifa) a nome del edesimo, CP_1 CP_1
nonchè a convocare nel suo ufficio il per fargli firmare la distinta di CP_1
versamento, “senza chiedersi alcunché circa la loro autenticità”.
12 4.) Nondimeno, nella fattispecie, può di contro dirsi integrato il presupposto di applicabilità dell'art. 1227, comma 1, cod. civ., posto che le condotte del Laudani - se non valgono ad escludere il nesso di occasionalità necessaria - tuttavia integrano certamente fatto colposo concorrente con l'illecito dell'agente, ossia un fatto colposo del danneggiato causalmente connesso all'evento dannoso, non potendo quest'ultimo essere pretermesso nella ricostruzione della serie causale giuridicamente rilevante, né potendosi collegare direttamente la condotta colposa del danneggiato con il danno da lui patito.
In tal senso assumono efficienza causale diretta (seppur non esclusiva) le condotte tenute dal sopra segnalate, consistite appunto : -) nel sottoscrivere in bianco, CP_1
nel beneficiario gli assegni tratti su banca Fideuram consegnati al (in CP_5
violazione, oltre che delle regole di condotta diligente e prudente, delle prescrizioni poste a riguardo dalla normativa di settore), così consentendo l'accreditamento dei relativi importi in favore dei sigg. e altresì, nel sottoscrivere in CP_4 Per_1
bianco, sia nel beneficiario che nello stesso importo, l'assegno tratto sul conto
[...]
; -) nel riporre affidamento su una “disposizione di conferimento” su fondi Pt_1 [...]
di importo superiore (di oltre 36 mila euro) alle risorse dagli attori messe a Pt_1
disposizione - con la sottoscrizione degli assegni in bianco sul conto Fideuram - del promotore finanziario ed in assenza del corrispondente accreditamento di dette somme sul conto corrente , acceso all'uopo, per come reso palese dai relativi Parte_1
estratti conto, ritualmente comunicati.
Pertanto, deve qui affermarsi il concorso di responsabilità, in pari grado, nella causazione del danno evento per cui è causa, tra i danneggiati e la banca, con conseguente riduzione di un mezzo del danno risarcibile da parte di , Parte_1
così come già liquidato, nell'intero, dalla sentenza di secondo grado.
Ne consegue che e vanno condannati - in solido Controparte_1 Parte_2
- alla restituzione ad della metà delle somme loro corrisposte in forza Parte_1
della sentenza di appello.
13 In tal caso - non è superfluo evidenziare - non si applica la disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ., dovendosi riconoscere all'interessato il diritto di essere reintegrato dall'accipiens dell'intera diminuzione patrimoniale subita, con restituzione della somma versata aumentata degli interessi e della rivalutazione, con decorrenza dal giorno del pagamento non dovuto (cfr. Cass.
n. 25589 del 2010, Cass. 23764 del 2023).
Avendo la banca documentato il pagamento, in data 22.7.2016 (allegati 5 e 6), dell'importo (comprensivo di rivalutazione e interessi) di €.115.000,00, pertanto i convenuti in riassunzione e vanno condannati al pagamento della CP_1 Pt_2
somma di €.57.500,00, oltre interessi dalla data su citata.
5.) Resta da dire della domanda di “regresso/rivalsa” ex art. 1720, secondo comma,
e della domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ., riproposte dalla banca in questo giudizio di rinvio nei confronti di (oggi eredi) e Persona_1
(domande le quali debbono ritenersi, per definizione, non decise e Controparte_4
possono essere, quindi, riproposte, essendo impregiudicate, all'esame del giudice di rinvio: Cass. n. 28751/2017, tra le tante).
La domanda risarcitoria ex art. 1720 c. 2 c.c. nei confronti del (oggi eredi) Per_1
è infondata, per l'assorbente ragione che, nella specie, nessun mandato all'incasso è stato da questi conferito alla banca, con riferimento all'assegno n.3.097.141.321-01, tratto sul conto dei dal momento che - per come definitivamente acclarato in CP_1
causa - l'operazione di negoziazione e versamento di detto assegno è stata effettuata
(dalla ) con firma di traenza apocrifa ed in assenza del medesimo, in CP_6 Per_1
violazione dell'art. 43, 2° comma, legge assegni.
Ma detta azione appare infondata anche nei confronti di Controparte_4
difettando il nesso di causalità diretta tra l'esecuzione del mandato ad incassare l'assegno n. 236.762.024-05 di €.55.000 tratto sul conto e la perdita CP_9
subita dalla banca, al contrario derivante dall'operato del e dall'applicazione CP_5
della regola di responsabilità (ubi commoda ibi incommoda) sancita dall'art. 2049 c.c.
e dalla norma speciale di cui all'art. 31, comma 3, del testo unico finanza.
14 6.) L'azione di arricchimento ingiustificato è invece inammissibile.
Ciò, sia perché tale azione non è configurabile nel caso del cd. arricchimento indiretto (Cass. n. 29672/2021), quando cioè difetta il nesso di causalità diretta tra la prestazione che ha determinato l'arricchimento (nella specie, il versamento sul conto di e degli assegni tratti sul conto dei e il fatto Per_1 CP_4 CP_9
causativo dell'impoverimento della banca (nella specie: la responsabilità ex art. 2049
c.c. per i danni cagionati dal . Sia perché, in ogni caso, difetta il requisito di CP_5
sussidiarietà, che “ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito, che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito” (Cass. n. 29988 del
20/11/2018). Ipotesi, questa, che certamente ricorre nel caso di specie, avendo la banca ottenuto, nei confronti del (per l'intero importo), nonchè della CP_5 CP_6
(quanto all'assegno versato al il riconoscimento del diritto di regresso. Per_1
7.) Tenuto conto della solo parziale fondatezza delle domande proposte, va disposta la compensazione per un mezzo tra i ed delle spese CP_9 Parte_1
dei primi due gradi di giudizio - così come liquidate dalla sentenza di appello in solido con e - del giudizio di Cassazione e di questo giudizio Controparte_5 CP_6
rinvio, dovendosi porre la parte residua a carico della banca, liquidata come in dispositivo, secondo le vigenti tabelle, in misura prossima ai minimi, considerato che il valore della somma attribuita (art. 5 DM n. 55/2014) risulta appena superiore all'importo minimo dello scaglione di riferimento e tenuto conto dell'attività espletata
(esclusa quindi la voce la voce di tariffa relativa alla “fase istruttoria e/o di trattazione”, salvo che per il primo grado: cfr. Cass. n.10206/2021).
Vanno invece poste definitivamente a carico della banca le spese del Per_1
relative al giudizio di cassazione e a quello di rinvio, come di seguito liquidate;
restano invece a carico dei coniugi le spese di del primo e del CP_1 Persona_1
secondo grado, per come già liquidate - con statuizione ormai coperta dal giudicato - dalla sentenza di appello.
15 Nulla per le spese riferite ai restanti rapporti processuali, non interessati dal rinvio della Cassazione, ovvero delle parti rimaste contumaci.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara il diritto di e a percepire da Controparte_1 Parte_2 [...]
a titolo di risarcimento dei danni ex art 2049 c.c., l'importo di €.52.500,00 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
per l'effetto, condanna e a restituire a Controparte_1 Parte_2 [...]
l'importo di €.57.500,00 oltre interessi legali dal 22.7.2016; Parte_1
rigetta la domanda risarcitoria ex art. 1720, secondo comma, c.c. e la domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 cod. civ. proposte da Parte_1
nei confronti di (oggi eredi) e di Persona_1 Controparte_4
compensa per un mezzo le spese di tutti i gradi di giudizio tra e Parte_4
e per l'effetto condanna la banca al rimborso alla controparte Parte_1
della metà residua, che liquida in €.3.600,00 quanto al primo grado, €.2.500,00 quanto al grado di appello, €.2.000,00 quanto al giudizio di legittimità, €.2.500,00 quanto al presente giudizio di rinvio, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna al rimborso, in favore di , Parte_1 Persona_1
oggi eredi, e di , rispettivamente, delle spese del giudizio di Controparte_2
legittimità e del giudizio di rinvio, che liquida in €.4.000,00 quanto al primo,
€.5.000,00 quanto al secondo, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in AN, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella Vittoria Balsamo
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