Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 1477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1477 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Rg. 6695/2022
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, nella persona del
G.O.P. dott.ssa Immacolata Cesarano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 6695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
nella qualità di legale rappresentante p.t. della Parte_1 ditta “Apemercato , rappresentato e difeso, come da Parte_2 procura in atti, dall'avv. Danilo D'Alessio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piano di Sorrento, al Corso Italia, 238;
OPPONENTE
CONTRO
, in proprio e quale titolare della ditta individuale CP_1
Tabacchi Positano di Cira Schettino, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Liguori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Francesco Giordani n. 23;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti di causa e da note conclusionali.
FATTO
Con il decreto ingiuntivo n. 1161/2022, alla ditta CP_2
” veniva ingiunto il pagamento, in favore di
[...] CP_1
, della somma di € 14.700,00 quale restituzione di quanto ricevuto a
[...] titolo di acconto prezzo per l'acquisto e la furgonatura di un triciclo “Ape Piaggio” equipaggiato per vendita hotdog, e segnatamente, come rappresentato dalla : CP_1
- Euro 200 corrisposti in moneta contante il 09.04.2018;
- Euro 5.000,00 corrisposti con assegno bancario Unicredit del
26.04.2018;
- Euro 8.000,00 corrisposti con assegno bancario Unicredit
02.05.2018;
- Euro 500,00 corrisposti in moneta contante;
- Euro 500,00 corrisposti in moneta contante il 06.06.2018;
Avverso tale decreto ingiuntivo, n.q. ha spiegato Parte_1 formale opposizione, contestando l'inammissibilità del procedimento monitorio, l'improcedibilità della pretesa creditoria azionata per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita e/o mediazione, nonché la nullità del decreto ingiuntivo opposto per difetto di legittimazione attiva – “inesistenza e/o illiceità della causa”. A fondamento della domanda, parte opponente ha rappresentato che la pretesa creditoria di parte opposta non trovava alcun riscontro concreto, in quanto le somme indicate nel decreto ingiuntivo non sarebbero mai state incassate da parte opponente, non avendo mai ricevuto da parte opposta denaro contante, né avendo mai incassato gli assegni indicati nel ricorso. Inoltre l'opponente disconosceva la sottoscrizione di eventuali ricevute successivamente depositate dalla creditrice. L'opponente evidenziava, inoltre, che la non aveva mai CP_1 sollecitato la restituzione delle somme suddette prima della notifica del
Decreto ingiuntivo. Si costituiva parte opposta, la quale chiedeva, in via preliminare, dichiararsi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo. Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione e
“della spiegata domanda riconvenzionale” in quanto inammissibile, improcedibile ed infondata in fatto e in diritto. Nella ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, chiedeva accertarsi e dichiararsi l'inadempimento della ditta all'obbligazione di consegnare Controparte_2 il bene oggetto di contratto e, per l'effetto, condannare l'opponente alla restituzione, in favore della sig.ra , della somma CP_1 corrisposta a titolo di acconto prezzo di euro 14.700,00, ovvero di quella differente ritenuta di giustizia. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., all'esito del deposito delle relative memorie, veniva ammesso interrogatorio formale dell'opponente che non presenziava all'udienza Parte_1 all'uopo fissata, nonchè prova testimoniale. All'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO L'opposizione è solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti di cui in seguito. Preliminarmente, va osservato che non sussiste alcun ostacolo alla procedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e/o negoziazione assistita nel procedimento monitorio, in quanto, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 3 del D.L. 132 del 2014 che, al comma 1, secondo periodo, recita “Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”. Il comma 3 del medesimo articolo prevede la non applicabilità della disposizione di cui al comma 1 dell'art. 3 anche “per i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”. Sempre in via preliminare, va disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e passiva avanzata dall'opponente. Ed invero la stessa è provata dalla documentazione in atti (copia del preventivo, copia degli assegni bancari) e soprattutto dalla nota di credito dell'08.08.2018, alla quale parte opponente collega la risoluzione del contratto, che quindi implicitamente riconosce.
Passando al merito, prima di tutto giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio di condanna con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2° comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass.
6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass.
15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02): quindi, secondo i principi generali sull'onere della prova, l'opposto deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata in via monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di contestare il diritto fatto valere, allegando i fatti estintivi o modificativi di tale diritto o l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (così Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 5071 del 03/03/2009; Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 17371 del 17/11/2003). Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, hanno chiarito che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (Cass. Sez. Unite 30.10.2001, n. 13533).
Orbene, dalla disamina degli atti di causa è emerso che in data 14.06.2016 la concordava l'acquisto da CP_1 CP_2
“allestimento vendita hot-dog ambulante + Piaggio Ape
[...] 50 bianca”, convenendo il prezzo di euro 22.352,80 a titolo di corrispettivo. In seguito a tale accordo, non contestato da parte opponente, il quale ne deduce sostanzialmente la risoluzione con l'emissione della relativa nota di credito, parte opposta sostiene di aver versato a titolo di acconto la somma di euro 14.700,00 così come concordato e che, malgrado il pagamento, parte opponente non adempiva all'obbligo di consegna del triciclo oggetto di compravendita. Da ciò la richiesta di decreto ingiuntivo, con sottesa domanda di risoluzione per inadempimento e richiesta di restituzione della somma indebitamente corrisposta.
Sul punto è da evidenziare che parte opposta ha domandato l'accertamento dell'inadempimento e, per l'effetto, la condanna alla restituzione delle somme versate, senza avanzare anche domanda di risoluzione del contratto. Occorre, a tal riguardo, interrogarsi sull'ammissibilità di una suddetta domanda giudiziale. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il petitum e la causa pretendi.” (Cass., n. 22665 del 02/12/2004; Cass. n. 19331 del 17/09/2007). Il giudice non deve essere vincolato alle espressioni letterali utilizzate dalle parti ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda (Cass., 21 maggio 2019 n. 13602;
Cass., 13 dicembre 2013 n. 27940; Cass., 28 agosto 2009 n. 18783; Cass., 17 settembre 2007 n. 19331) come ricavabile, ad esempio, dalle argomentazioni (in fatto e in diritto), contenute dell'atto introduttivo o negli atti defensionali successivi, dai mezzi istruttori offerti, dalle precisazioni compiute nel corso del giudizio, dallo stesso scopo cui mira la parte. (Cass., 21 luglio 2006 n. 16783; Cass. S.U., 27 febbraio 2000 n. 27).
In siffatta evenienza, è chiara l'intenzione – ancorché implicita – dell'opposta di domandare la risoluzione del contratto, indipendentemente da un'attività assertiva della parte. Per effetto della pronuncia di risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1493 c.c. il venditore è tenuto alla restituzione del prezzo. Dunque, per le motivazioni suesposte, sussistono i presupposti per la declaratoria di risoluzione del contratto e, per l'effetto, per la condanna alla restituzione delle somme che parte opposta provi di aver indebitamente versato. A tal proposito, dall'istruttoria tutta risulta provato che in data
26.04.2018 parte opposta rilasciava assegno bancario n. 3750038007 recante la somma di euro 5.000,00 in favore della ditta “Apemercato di AL US. Dalla visione dell'estratto conto - depositato agli atti - emerge che in data 27.04.2018 il suddetto titolo veniva incassato. Analogamente, risulta provato anche che parte opposta rilasciava assegno bancario n. 3750038009-03 dell'importo di euro 8.000,00 sempre in favore di parte opponente. Dall'estratto conto emerge che il suddetto titolo veniva incassato in data 03.05.2018. Nell'ipotesi ricostruttiva appena esaminata le somme incassate non risultano sorrette da un'idonea giustificazione causale, stante l'inadempimento della ditta sostanziatosi nella mancata consegna del bene compravenduto. Infatti parte opponente si è limitata ad eccepire l'infondatezza della pretesa creditoria sul presupposto che le somme oggetto di disamina non sarebbero mai state incassate per la causali dedotte dalla . Nulla viene eccepito da parte opponente in CP_1 ordine alla prospettazione di parte opposta circa la mancata consegna del bene. La non contestazione del fatto storico può ritenersi come tacito riconoscimento dell'avvenuta verificazione dello stesso. Conseguentemente è da ritenere che parte opposta ha diritto alla restituzione degli importi portati dai due predetti assegni, per la somma complessiva di € 13.000,00, oltre interessi legali dall'incasso al soddisfo. Per quanto concerne, invece, la restante somma di € 1.700,00 che l'opposta assume di aver versato in contanti, si ritiene che la prova orale, fornita dalla teste , neppure in via indiziaria possa Testimone_1 ritenersi sufficiente a fondare il relativo credito, in quanto generica e in alcuni punti contraddittoria. In particolare quando ella dichiara “sono a conoscenza di altri pagamenti avvenuti sicuramente a mezzo bonifico”, laddove tutti i pagamenti risultano avvenuti a mezzo assegno e non essendovi traccia di bonifici a favore del neppure nell'estratto CP_2 conto depositato agli atti dalla . CP_1
Da quanto sopra discende che l'opposizione è solo parzialmente fondata e precisamente con riferimento alle somme che parte opposta assume di aver corrisposto all'opponente a mezzo contanti. Ciò comporta la necessaria revoca del Decreto ingiuntivo opposto, l'accoglimento della domanda dell'opposta di restituzione della minore somma di € 13.000,00, ritenuta accertato l'inadempimento contrattuale dell'opponente e l'accoglimento della implicita domanda di risoluzione contrattuale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- Revoca il Decreto ingiuntivo n. 1161/2022 reso dal Tribunale di Torre
Annunziata in data 11/10/2022;
- Accerta l'inadempimento di quale titolare della Parte_1
”, con conseguente risoluzione del Controparte_2 contratto di compravendita concluso con;
CP_1
- Per l'effetto, condanna nella predetta qualità, al Parte_1 pagamento in favore di della somma di € 13.000,00, oltre CP_1 interessi legali dall'incasso dei singoli assegni al soddisfo;
- Condanna nella predetta qualità, al pagamento in Parte_1 favore di delle spese del presente giudizio, che si CP_1 liquidano in € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Torre Annunziata, lì 11.06.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Dott.ssa Immacolata Cesarano