Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00229/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 229 del 2025, proposto da
Hergo Renewables S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, in persona dei Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
per l’accertamento e la declaratoria,
dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e, in particolare, dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, a fronte dell’istanza avanzata in data 12.01.2022 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato "Parco eolico di Ittiri" costituito da n. 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri (SS) e Putifigari (SS);
per la condanna
dell’Amministrazione resistente a dare impulso al procedimento e a provvedere ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Dell’Ambiente e del Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Pnrr;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2025, la ricorrente ha adito l’intestato Tribunale al fine di veder accertata l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE rispetto all’obbligo di provvedere all’adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) in ordine all’istanza del 12 gennaio 2022, presentata ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato "Parco eolico di Ittiri" costituito da n. 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri (SS) e Putifigari (SS).
In data 10 ottobre 2022, verificata la completezza della documentazione trasmessa ai fini della procedibilità dell’istanza, il MASE ha pubblicato l’avviso al pubblico e la documentazione relativa al Progetto, assegnando il termine di 30 giorni per la presentazione di osservazioni e la trasmissione dei pareri da parte degli Enti coinvolti. Terminata la fase di consultazione del pubblico in data novembre 2022, a seguito della trasmissione di nuova documentazione, il MASE ha avviato una nuova fase di consultazione pubblica, fissando al 7 novembre 2023 il termine per la presentazione di osservazioni da parte del pubblico.
Sennonché, a partire da tale momento, si è registrato un ingiustificato stallo nel procedimento de quo, non essendo stato ancora acquisito il parere di competenza della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Ne deriva che, a distanza di quasi tre anni dalla data di pubblicazione della documentazione inerente al Progetto e del relativo avviso al pubblico, il procedimento, per ragioni in alcun modo riconducibili a una condotta inerte della Società proponente, risulta in perdurante “istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC”. Proprio al fine di compulsare lo svolgimento dell’istruttoria, la Società ha trasmesso, in data 24.12.2024, una diffida alla conclusione del procedimento.
2. Stante la perdurante inerzia del MASE nel concludere il procedimento, nonostante le sollecitazioni rivoltegli, la ricorrente ha presentato l’odierno ricorso avverso il silenzio, domandando di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’inerzia del Ministero a fronte dell’istanza di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152 del 2006 (T.U.A.) presentata dalla Società, e dei successivi solleciti a provvedere e, in particolare, a fronte della condotta concretatasi nell’omesso rilascio degli atti e provvedimenti di competenza ai fini del provvedimento di VIA e, per l’effetto, per aver impedito la conclusione del procedimento. La ricorrente ha concluso chiedendo di condannare il MASE a rilasciare i provvedimenti di competenza ex artt. 23 e 25 T.U.A. e, nella specie, a concludere il procedimento.
A sostegno della domanda, richiamati i termini di cui all’art. 25 del T.U.A. e la loro natura perentoria, la ricorrente ha evidenziato come, nel caso di specie, risultino spirati: in data 9.12.2022, il termine di trenta giorni dalla conclusione della prima fase di consultazione del pubblico (9.11.2022); - in data 17.02.2023, il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione del primo avviso al pubblico e della relativa documentazione (10.10.2022); in data 7.12.2023, il termine di trenta giorni dalla conclusione della seconda fase di consultazione del pubblico (7.11.2023). La ricorrente ha segnalato, inoltre, come rientri nella competenza dello stesso MASE anche la fase istruttoria in sede di Commissione tecnica PNRR-PNIEC, dato che la Commissione è incardinata presso tale Ministero.
3. Si sono costituite in giudizio, in data 17 giugno 2025, le Amministrazioni statali indicate in epigrafe eccependo, da un lato, che l’art. 8, comma 1, quinto periodo del T.U.A. stabilisce un ordine di priorità nell’esame dei progetti, dando priorità, per quanto qui rileva, ai “progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista,” quali quelli la cui media è stimabile in circa 70 MW; dall’altro, l’irricevibilità del ricorso in quanto proposto successivamente al decorso di un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
4. All’udienza camerale del 18 marzo 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione del Ministero per cui il ricorso sarebbe stato proposto oltre il termine annuale dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, in quanto la ricorrente ha compulsato la conclusione del procedimento con un atto di diffida ampiamente motivato del 24 dicembre 2024 (doc. 5 parte ricorrente).
Sotto questo profilo, la Sezione condivide quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoga alla presente: “alla stregua di consolidata giurisprudenza, si deve escludere che il termine annuale previsto dall'art. 31, co. 2, c.p.a., produca una decadenza sostanziale che colpisce la posizione soggettiva, atteggiandosi invece a mera sanzione processuale che non impedisce la proposizione di autonomo giudizio a seguito della presentazione di una nuova istanza volta al conseguimento del provvedimento amministrativo. Per espressa previsione di legge (art. 31, co. 2, c.p.a., secondo alinea: "è fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti"), infatti, la decorrenza del termine annuale incide soltanto sul piano processuale, senza che si produca nessuna vicenda estintiva dell'interesse legittimo pretensivo sotteso all'iniziativa procedimentale di parte: pertanto, se tale situazione giuridica soggettiva persiste in capo al cittadino anche dopo un anno dalla formazione del silenzio-rifiuto, sussiste pure la legittimazione a riproporre l'istanza di avvio del procedimento e, conseguentemente, a promuovere l'azione avverso il silenzio” ( Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3539/2024)”. In coerenza con tali principi è agevole rilevare che la diffida della società istante del 5 giugno 2024 recava una chiara manifestazione del suo perdurante interesse alla conclusione del procedimento con l’adozione di un provvedimento esplicito: sicché, “stante la natura del termine in una con la relativa ratio”, la diffida a provvedere, ai fini del decorso dei termini per la proposizione dell’eventuale ricorso, “va equiparata ad una nuova istanza ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.p.a. ” (cfr. ancora Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza n. 3539/2024)”. (T.A.R. Molise, sez. I, 3 marzo 2025, n. 70).
2. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
È pacifico in causa, infatti, che i termini procedimentali stabiliti dall’art. 25 del T.U.A. siano stati superati senza che l’amministrazione procedente abbia concluso il procedimento.
Il Ministero eccepisce, da un lato, che l’art. 8, comma 1, quinto periodo del T.U.A. stabilisce un ordine di priorità nell’esame dei progetti, dando priorità, per quanto qui rileva, ai progetti che hanno maggior valore di potenza installata o trasportata prevista, quali quelli la cui media è stimabile in circa 70 MW, mentre il progetto della ricorrente “si colloca in una fascia inferiore rispetto ad una media di potenza dei progetti presentati di circa 70 MW e non presenta alcun elemento ulteriore di preferenza definito dalla legge o suscettibile di essere preso in considerazione dall’amministrazione nell’ambito della sua discrezionalità organizzativa (quali ad es. compresenza di sistemi di produzione di idrogeno verde, finanziamenti PNRR, idoneità dell’area, eventuali cluster)” ; dall’altro lato, la difesa erariale evidenzia la modifica apportata all’art. 8 del d.lgs. 152/2006 dal d.l. 153/2024, con l’introduzione del comma 1 ter, che incide sui termini di conclusione del procedimento per gli impianti di non prioritaria trattazione, quale quello oggetto del ricorso.
Nessuna di queste difese convince il Collegio.
2.1. La Sezione infatti ritiene di dare continuità all’orientamento del Tribunale (da ultimo T.A.R. Sardegna, Sez. I, 17 ottobre 2024, n. 709; Sez. II, 25 ottobre 2024, n. 739) e della giurisprudenza amministrativa che, in generale, si è venuto consolidando in controversie analoghe a quella in esame e che si è già fatto carico di superare le argomentazioni riproposte dal MASE in questo giudizio. Ora, in termini generali, si è rilevato che “Ai sensi dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 “Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni”.
Il comma 7 del medesimo art. 25 precisa che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241” .
Pertanto, una volta esaurita la fase di consultazione, il Ministero dell’Ambiente è tenuto a concludere l’iter procedimentale entro termini precisi -che riguardano tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche- scaduti infruttuosamente i quali dovrebbe attivarsi il potere sostitutivo, nel caso di specie, del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile, a sua volta tenuto a provvedere in luogo degli organi ordinariamente competenti entro un termine preciso.
Nel caso in esame, invece, tutti i suddetti termini risultano violati da tempo e il Ministero non ha attualmente adottato il provvedimento conclusivo, risultando inadempiente al proprio obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 3 giugno 2024, n. 436; Sez. I, 15 luglio 2024, n. 547; v. anche le sentenze che seguono, del 2024, di altri TAR: Campania – Napoli, n. 2204, Puglia – Lecce, n. 588, Molise n. 175 e Veneto n. 2018).
Ancora, in senso analogo, in altre sentenze di Tribunali amministrativi è stato precisato che “il silenzio serbato dal Ministero sulla richiesta di parte ricorrente è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale disciplinata dagli artt. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152 del 2006. Il carattere perentorio di tali termini non è revocabile in dubbio, in coerenza con il particolare favor riconosciuto alla fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina interna ed europea, come comprovato dall'ultima regolamentazione sovranazionale in ordine di tempo: il Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 che istituisce un quadro normativo diretto ad accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, adottando norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da tali fonti e sancendone definitivamente il carattere di interventi di interesse pubblico prevalente (…). Deve in proposito rimarcarsi che, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, la mancata espressione dei previsti pareri nei termini ovvero l'espressione di pareri negativi, non elidono l'obbligo di una pronunzia espressa da parte del M.A.S.E.” (T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 500/2024 e in senso analogo, ex multis, T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024; T.A.R. Piemonte, Torino, II, n. 219/2024; T.A.R. Puglia, Bari, II, n. 1429/2023; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, Sent., 21/06/2024, n. 12670).
Venendo alle difese formulate dal MASE, quanto all’ordine di priorità di esame di cui all’art. 8 del T.U.A., questo T.A.R. ha già condivisibilmente superato l’argomentazione sopra riassunta, con motivazione che si richiama ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.: “1.3.1. Il Collegio, in piena adesione agli orientamenti consolidati che si sono pronunciati sulla sopra esplicitata eccezione (v., “ex multis”, Cons. St., IV, ord. n. 1882/2024; T.A.R. Campania, Napoli, V, n. 2204/2024; T.A.R. Puglia, Lecce, II, 00488/2024; T.A.R. Sicilia, Palermo, V, n. 1728/2024), evidenzia che:
- l'introduzione di un criterio legislativo di priorità nella trattazione delle istanze basato sulla maggiore potenza dell'impianto non può di per sé solo legittimare il mancato rispetto del termine di conclusione di procedimenti (art. 25, co. 7, D.Lgs. n. 152 del 2006) incardinati con altre istanze; e ciò in quanto i relativi progetti, seppure di potenza inferiore, sono tesi a soddisfare interessi riconducibili all'esercizio dell'impresa (e nella specie sono anche inclusi nel PNIEC, essendo funzionali al perseguimento dei connessi obiettivi energetici e ambientali);
- in assenza di un provvedimento generale e organizzativo che abbia declinato in chiave attuativa il generico criterio legislativo di "priorità", la soglia di potenza minima per individuare la "priorità" di trattazione delle pratiche e i suoi effetti sui procedimenti per impianti di potenza inferiore, non può ritenersi che la sola modifica dell'art. 8, comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 legittimi ex se: i) la sostanziale “interpretatio abrogans” delle previsioni normative afferenti ai termini procedimentali per l'adozione del provvedimento di VIA di cui si discute, con conseguente elusione dei medesimi termini, espressamente qualificati come perentori dallo stesso Legislatore ai sensi dell'art. 25, comma 7, D.Lgs. n. 152 del 2006; ii) l’interpretazione patrocinata dall’amministrazione concernente una sostanziale "sospensione" “ex lege” e a tempo indeterminato dei termini di tutti i procedimenti relativi a progetti di potenza inferiore (senza, come detto, che sia definita una soglia limite) fintanto che non siano conseguiti, per effetto della definizione dei progetti di potenza maggiore, gli obiettivi di piano (che, come noto, ha valenza pluriennale), condurrebbe a conseguenze assurde e che, dunque, non è logicamente condivisibile;
- in assenza della più compiuta declinazione della portata e degli effetti del criterio di "priorità", è rilevante osservare che nella fattispecie all'esame non è stato adottato alcun provvedimento di "sospensione" del procedimento in discorso.
1.3.2. Ulteriormente va evidenziato come la rappresentata “situazione di notevole attivismo da parte del mondo imprenditoriale, con la presentazione di un enorme numero di progetti, per oltre 1000 istanze in corso di valutazione o attesa di essere valutate” non possa far assumere portata recessiva alla previsione normativa recata dal comma 7 dell’art. 25 che precisa che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”, traducendosi in una sostanziale disapplicazione dei termini rivolti a scandire le fasi del procedimento che sono preordinati ad assicurare certezza dei tempi di amministrazione delle incombenze delle Autorità titolari dei procedimenti e del conseguente potere di provvedere, che ha natura doverosa e che non può essere eliso dalla emergenza di difficoltà operative che spetta alla stessa Amministrazione risolvere.
In definitiva, il gran numero di provvedimenti in corso presso le Amministrazioni competenti, nell’imporre l’adozione di adeguate misure organizzative interne alle Amministrazioni coinvolte, non può ridondare a danno del privato istante né giustificare uno "sforamento" dei tempi normativamente imposti.
Non può, in altre parole, accogliersi una prospettazione difensiva che comporterebbe la disapplicazione “de facto” della vigente normativa sui termini di conclusione del procedimento, la quale costituisce un'ineludibile garanzia di certezza dei rapporti, nonché di efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa (T.A.R. Sardegna - Cagliari, Sez. II, Sent., 03/06/2024, n. 436 e n. 517 del 2024)” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 15 luglio 2024, n. 547).
Non può dunque accedersi alla tesi della difesa erariale e del precedente da essa richiamato (T.A.R. Basilicata, 1° luglio 2024, n. 338), non mancandosi di rilevare come la tesi qui condivisa sia stata fatta propria ormai anche dal Consiglio di Stato e sia ben valevole anche in relazione all’art. 8, comma 1 ter come introdotto dal d.l. n. 153 del 2024, con motivazione che qui si richiama ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a.:
“Innanzitutto, occorre ribadire che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori” (art. 25, comma 7, cod. amb.) e che le norme del codice dell’ambiente “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi” (art. 3-bis, comma 3, cod. amb.), la cui disposizione è volta ad escludere l’operatività del criterio generale dell’abrogazione delle leggi “per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti” (art. 15 disp. prel. cod. civ.).
Nel caso di specie, l’introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportata da nessuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina.
Una conferma in tal senso, peraltro, è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene in attesa di conversione), ha precisato che tale nuova disciplina “non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” (art. 8, comma 1-ter, cod. amb., comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024).
5.3. – In secondo luogo, occorre considerare che il più volte citato criterio di priorità sarebbe stato in ogni caso inidoneo a determinare un effetto come quello prospettato dalla parte appellante, trattandosi di una disposizione normativa del tutto generica.
Infatti, la nozione di “maggiore valore di potenza” installata o trasportata di un determinato impianto (art. 8, comma 1, cod. amb.), nella versione vigente all’epoca dei fatti, costituisce un concetto giuridico indeterminato, inidoneo a derogare alla più specifica previsione relativa alla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento (art. 25, comma 7, cod. amb.) e alle relative conseguenze derivanti dal loro mancato rispetto in termini di rimborsi economici (art. 25, comma 2-ter, cod. amb.), di attivazione di poteri sostitutivi (art. 25, comma 2-quater, cod. amb.), di responsabilità disciplinare ed amministrativo-contabile del dirigente o funzionario (art. 2, comma 9, legge n. 241 del 1990), nonché di risarcimento del danno (art. 2-bis, legge n. 241 del 1990), sussistendone i relativi ed ulteriori presupposti.
Anche in questo caso, una conferma in tal senso si è avuta sempre da parte del suddetto intervento normativo (d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, sebbene non applicabile ratione temporis), il quale, proprio al fine di colmare la genericità del criterio di priorità, ha introdotto una disciplina più dettagliata, demandando inoltre ad un apposito decreto ministeriale l’individuazione delle specifiche tipologie di progetti da considerarsi prioritari, tenendo conto di una serie di criteri tra cui: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti (cfr. art. 8, comma 1, sesto periodo, come modificato dal d.l. n. 153 del 2024, nonché i nuovi commi 1-bis e 1-ter).
5.4. – Peraltro, il riferimento al concetto di “maggiore valore di potenza” risulta privo di ulteriore specificazione in ordine alla individuazione della soglia di potenza in base alla quale selezionare i progetti da trattare con priorità.
Nel caso di specie, tale soglia è stata individuata da parte della stessa amministrazione in 70 MW, sulla base del mero dato empirico e contingente della potenza media degli impianti oggetto di procedure attualmente pendenti (cfr. pag. 10 dell’appello).
In ogni caso, anche a prescindere dalle modalità utilizzate dall’amministrazione per dare concretezza al criterio legislativo della priorità, il Ministero avrebbe dovuto adottare, a legislazione vigente, delle misure organizzative tali da consentire l’esame dei progetti prioritari, fermo restando il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti relativi ai progetti non prioritari in quanto non derogati da alcuna disposizione di legge.
Il criterio di priorità, infatti, assume mera rilevanza interna ai fini di una ordinata ed efficace gestione degli iter autorizzatori da parte degli organi a ciò deputati, ma non è tale da assumere, al contempo, una portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento, per le ragioni già esposte.
5.5. A ben vedere, la tesi sostenuta dal Ministero appellante, in ultima analisi, si fonda proprio sulla sostanziale incapacità amministrativa dei relativi uffici di far fronte ad un numero elevato di istanze da valutare, avendo già raggiunto il “livello di massima efficienza” (pag. 11 dell’appello).
Tale circostanza, però, non può assumere rilievo ai fini che qui interessano.
Infatti, anche a prescindere dalla considerazione per cui la Commissione PNRR-PNIEC non avrebbe comunque raggiunto tale livello di massima produttività mancando 20 componenti sui 70 previsti dalla legge (cfr. pag. 11 dell’appello), si tratta di una argomentazione inconferente, in quanto relativa alla organizzazione interna dell’amministrazione e, pertanto, del tutto irrilevante ai fini del rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo.
Invero, così come “non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione” (art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241 del 1990), allo stesso modo non possono essere addotti tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva di un procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste assumere un qualche rilievo solo in termini di eventuale esimente di responsabilità personale in capo al singolo funzionario o dirigente.
Tuttavia, l’esigenza di rafforzare la “capacità amministrativa” relativa alle attività necessarie per assicurare la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR è stata poi presa in considerazione dallo stesso legislatore, il quale ha previsto la possibilità per il Ministero dell’ambiente di conferire ulteriori quattro incarichi dirigenziali di livello non generale di natura tecnico-specialistica, in deroga ai limiti assunzionali previsti dall’art. 19, comma 6, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (art. 10, comma 4, d.l. 17 ottobre 2024, n. 153).
Allo stesso modo, proprio al fine di sopperire alle “esigenze contingenti di carattere funzionale ovvero organizzativo” (ossia quelle stesse esigenze poste a fondamento dell’appello), è stata prevista la possibilità di “disporre l’assegnazione alla Commissione tecnica VIA-VAS di progetti spettanti, ai sensi della legislazione vigente, alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC”, previa intesa tra i rispettivi presidenti delle due Commissioni, ferma restando l’applicazione della disciplina procedimentale relativa alle valutazioni di impatto ambientale dei progetti PNRR e PNIEC (art. 8, comma 2-novies, cod. amb., comma introdotto d.l. 17 ottobre 2024, n. 153)” (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2024, n. 9737; 6 dicembre 2024, n. 9791).
Conclusivamente, e per le suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto, dovendosi dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto denominato "Parco eolico di Ittiri" costituito da n. 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri (SS) e Putifigari (SS).
Per l'effetto, deve ordinarsi:
- alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione - senza vincolo di contenuto - dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente, l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione;
- e l’adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell’Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
Il particolare contesto nel quale le amministrazioni coinvolte sono state chiamate ad operare giustifica peraltro la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Ambiente sulla richiesta di VIA presentata dalla ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico denominato "Parco eolico di Ittiri" costituito da n. 9 aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di 54 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Ittiri (SS) e Putifigari (SS). Per l'effetto, ordina alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione -senza vincolo di contenuto- dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni dalla comunicazione della presente sentenza; al Direttore generale della Transizione ecologica del Ministero dell'Ambiente l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento entro i successivi 60 giorni decorrenti dalla ricezione dello schema da parte della suddetta Commissione, e l’adozione da parte del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero, quale titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art. 25, comma 2-quater del Testo Unico dell’Ambiente, dei provvedimenti sopra descritti entro i successivi 90 giorni in caso di ulteriore inadempimento degli organi ordinariamente competenti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | IT AR |
IL SEGRETARIO