TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 14.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 102 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 07/01/2024 ed iscritto al n 102 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Greco, CF C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale GRECO in
[...]
Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele n. 202, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- Controparte_1
(C.F. – P.IVA , con sede in OM, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo
(CF - PEC t) C.F._3 Email_1
e dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
OM (repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 07.01.2024 l'odierna ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 394202300016625 04000, notificato dall' il 27.11.2023, a titolo di contributi previdenziali CP_2 per una sua presunta iscrizione alla gestione previdenziale artigiani, per gli anni 2021 e 2022. Eccepisce l'illegittimità e pretestuosità della richiesta di pagamento dell' in quanto i contributi relativi all'avviso di addebito impugnato non CP_2 sono dovuti poiché la ricorrente nel periodo in esame (2021-2022) non svolgeva, neppure in forma associata, né è stata titolare di impresa. Formulava le seguenti conclusioni: “.- Ritenere e dichiarare illegittimo, per le ragioni di cui in parte motiva, l'avviso di addebito n. 394 2023 00016265 04 000 di € 4.472,14 e conseguentemente non dovuta dal ricorrente alcuna somma che con tale atto gli è stata richiesta in pagamento.
- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 nella sua memoria precisa che “l'avviso di addebito oggetto del presente procedimento è stato annullato (ed il relativo credito è stato oggetto di sgravio) come da estratto che si allega”), per cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 2.1 La difesa del ricorrente, preso atto dello sgravio operato dall' , con CP_2 note scritte depositate in data 04.01.2025, non si oppone alla richiesta di cessata materia del contendere e insiste per la condanna alle spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale.
§ 3. Considerato che l' ha proceduto in autotutela all'annullamento e CP_2 sgravio dell'avviso di addebito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in conformità alle conclusioni delle parti.
Le spese legali vengono regolare secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo, in misura ridotta del
25% rispetto ai valori medi in considerazione della semplicità della questione di fatto e diritto nonchè della condotta dell che ha determinato la celere CP_2 definizione del giudizio alla prima udienza.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali
[...] in favore del ricorrente, che liquida in € 1.965,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario
2 spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Greco dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 15/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 14.01.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 102 / 2024;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 07/01/2024 ed iscritto al n 102 - 2024 RG , vertente tra
- , C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Greco, CF C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale GRECO in
[...]
Reggio Calabria, via Nazionale Pentimele n. 202, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
- Controparte_1
(C.F. – P.IVA , con sede in OM, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Ettore Triolo
(CF - PEC t) C.F._3 Email_1
e dall'Avv. Valeria Grandizio (CF ), in virtù di C.F._4 procura generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Persona_1
OM (repertorio 37875 – raccolta 7313);
- resistente - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
1 - CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato il 07.01.2024 l'odierna ricorrente propone azione avverso e per l'annullamento dell'avviso di addebito n. 394202300016625 04000, notificato dall' il 27.11.2023, a titolo di contributi previdenziali CP_2 per una sua presunta iscrizione alla gestione previdenziale artigiani, per gli anni 2021 e 2022. Eccepisce l'illegittimità e pretestuosità della richiesta di pagamento dell' in quanto i contributi relativi all'avviso di addebito impugnato non CP_2 sono dovuti poiché la ricorrente nel periodo in esame (2021-2022) non svolgeva, neppure in forma associata, né è stata titolare di impresa. Formulava le seguenti conclusioni: “.- Ritenere e dichiarare illegittimo, per le ragioni di cui in parte motiva, l'avviso di addebito n. 394 2023 00016265 04 000 di € 4.472,14 e conseguentemente non dovuta dal ricorrente alcuna somma che con tale atto gli è stata richiesta in pagamento.
- Condannare l'ente resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_2 nella sua memoria precisa che “l'avviso di addebito oggetto del presente procedimento è stato annullato (ed il relativo credito è stato oggetto di sgravio) come da estratto che si allega”), per cui chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
§ 2.1 La difesa del ricorrente, preso atto dello sgravio operato dall' , con CP_2 note scritte depositate in data 04.01.2025, non si oppone alla richiesta di cessata materia del contendere e insiste per la condanna alle spese legali in virtù del principio della soccombenza virtuale.
§ 3. Considerato che l' ha proceduto in autotutela all'annullamento e CP_2 sgravio dell'avviso di addebito, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in conformità alle conclusioni delle parti.
Le spese legali vengono regolare secondo il principio della soccombenza virtuale, liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo, in misura ridotta del
25% rispetto ai valori medi in considerazione della semplicità della questione di fatto e diritto nonchè della condotta dell che ha determinato la celere CP_2 definizione del giudizio alla prima udienza.
p.q.m.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali
[...] in favore del ricorrente, che liquida in € 1.965,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario
2 spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'avv. Andrea Greco dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 15/01/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3