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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/11/2025, n. 3672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3672 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8189/2023 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
Controparte_2
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
IU NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8189/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
BE ZO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via Domenico
Fontana 194, Parco delle Camelie, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e rappresento e difeso dagli Avv.ti Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla, Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta, Via F. Ricciardi n° 51, in virtù di procura allegata agli atti del giudizio di I grado;
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 27.11.2023, l' Controparte_1 impugnava la sentenza n. 934/23, resa dal Giudice di Pace di Maddaloni in data 22.6 -18.10.2023 a definizione del giudizio Rg n. 1821/2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da CP_2 avverso l'intimazione di pagamento nr. 02820229000997270000, limitatamente alla
[...] cartella di pagamento nr. 02820160031306187000, ente impositore, Controparte_3
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure – ritenuta la fondatezza della eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente - accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione adduceva i seguenti motivi: a. il difetto di giurisdizione in capo al giudice adito in favore di quello tributario;
b. carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.; c. difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione;
d. notificazione cartella esattoriale e conseguenziale cristallizzazione del credito;
e. error in judicando – violazione art. 91
c.p.c..
Sulla scorta di tali ragioni concludeva per l'accoglimento del gravame, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato che – in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità CP_2 del gravame per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla riforma Cartabia;
nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
Il procedimento – inizialmente assegnato ad altro magistrato dell'intestato Tribunale tabellarmente incompetente – veniva fissato alla udienza del 9.7.2024, in cui veniva disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti della Controparte_3
Tale parte, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva (cfr. deposito del 12.7.2024).
Il procedimento veniva, dunque, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c..
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia della Controparte_3
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa di procedere oltre in ordine alle eccezioni di nullità dell'atto di appello sollevate dall'appellato , attesa l'inconferenza al giudizio di appello dei CP_2 richiami normativi di cui è assunta la violazione.
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
3 Venendo alla delibazione dei motivi di gravame, il Tribunale reputa che quello afferente il difetto di giurisdizione vada respinto.
Appare opportuno muovere da una ricostruzione sistematica del tema del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale.
Come noto, l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Tale dato normativo suggerisce una demarcazione tra quanto verificatosi prima dell'esecuzione
(giurisdizione del G.T.) e gli atti esecutivi tout court considerati (giurisdizione del G.O.).
In ambito giurisprudenziale si sono registrati diversi arresti in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione – discostandosi dal precedente indirizzo, espresso con la pronuncia a SS.UU. 14648/2017 - ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”.
Con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre - che “ … alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella
4 o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 30666/2022 del 18.10.2022, hanno affermato: “Spetta alla giurisdizione tributaria la domanda che, oltre ad avere ad oggetto
l'annullamento di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.”.
In definitiva, traendo le fila del discorso, in considerazione del fatto che la cartella di pagamento, ovvero l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 502/73, costituiscono il riferimento nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la domanda giudiziale mediante la quale venga eccepita la prescrizione ante notifica radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie;
ciò in quanto incidendo sull'an della pretesa tributaria, sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie.
Diversamente, ove l'eccezione di prescrizione si collochi a partire da tale momento, la domanda giudiziale non assumerebbe la connotazione di reazione alla pretesa tributaria in sé: in tale ipotesi – anche avuto riguardo della sentenza n. 114/2018, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” – il giudice cui domandare tutela dei propri diritti è il G.O..
Tanto chiarito, venendo al caso di specie, occorre rilevare che la parte opponente in primo grado - come evincibile dal tenore dell'atto introduttivo - eccepiva la prescrizione maturatasi tra la notificazione della cartella esattoriale e quella della intimazione di pagamento (cfr. pag. 1 atto introduttivo del giudizio di I grado, ove si legge: “… la notifica della intimazione di pagamento contenente la cartella di pagamento sopra predetta sarebbe avvenuta nel mese di aprile 2022 mentre la precedente notifica della cartella di pagamento sarebbe avvenuta in data 24/01/2017, oltre cioè il termine di prescrizione triennale applicabile al tributo rivendicato. …”).
Il primo motivo di gravame va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'agente della riscossione ha eccepito la carenza di interesse ad agire dell'opponente in I grado, per avere notificato la cartella nr.
02820160031306187000, portata dalla intimazione di pagamento opposta.
Il Tribunale reputa che tale motivo di appello sia infondato: la opposizione spiegata innanzi al GdP avverso la intimazione di pagamento nr. 02820229000997270000 ha natura di accertamento negativo
5 del credito, dacché pur a fronte della mancata opposizione alla cartella esattoriale, non è precluso il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
Da tale momento, difatti, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione;
diversamente ragionando si arriverebbe a legittimare la riscossione di un credito che sarebbe evidentemente acausale ed astratto dal rapporto sottostante (cfr. sul punto SS.UU. n. 23397/2016).
Tanto si dice anche con riguardo alla prospettata cristallizzazione del credito, devoluta con apposito motivo di gravame.
Ed invero, nella motivazione della sentenza appellata si legge: “… Devesi, allora, esaminare la natura dell'atto e rilevare che nel caso di specie trattandosi di somme dovute per bollo auto, il termine di prescrizionale applicabile è quello di tre anni dalla detta notifica, termine che può essere interrotto
a mezzo di qualsiasi atto, sia pur esso dalla cartella esattoriale. …”; sulla base di tale premessa ed avuto riguardo della eccezione di prescrizione sollevata, il GdP ha affermato la mancanza di prova di atti interruttivi.
Occorre evidenziare che sin dall'atto introduttivo l' ha allegato – Controparte_4 invocandone l'idoneità interruttiva della prescrizione - l'esistenza di una non meglio specificata rateizzazione, della quale però non ha documentato alcunché.
I motivi di gravame sub b) e d) vanno, dunque, respinti.
Parimenti si reputa vada respinto il motivo di gravame sopra indicato sub c), afferente il difetto di legittimazione passiva dell'odierna parte appellante: nella fattispecie in esame l'odierno appellato in
I grado proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, limitatamente alla cartella n.
02820160031306187000 da essa portata, incardinando il giudizio nei confronti sia dell'ente impositore che di quello della riscossione, dacché il richiamo ai principi espressi dalla pronuncia a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7514/2022 non è conferente.
A ciò deve aggiungersi che, nella specie, la parte opponente in I grado si limitava ad eccepire la prescrizione e, stando a quanto affermato dalle Sezioni Unite nella suddetta pronuncia, l'eventuale omissione di atti che avrebbero impedito il decorso della prescrizione “… assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore …” (cfr. in motivazione).
6 Da quanto innanzi detto deriva che il motivo di gravame sopra indicato sub e) non può trovare accoglimento, atteso che la condanna in solido dell'ente impositore e quello della riscossione al pagamento delle spese di lite, risulta coerente con l'iter motivazionale svolto dal GdP.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'appello va respinto.
Le spese – nei rapporti tra l'agente della riscossione appellante e - seguono Controparte_2 la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del
20 %, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Alcuna statuizione sul punto va adottata con riguardo alla rimasta contumace. Controparte_3
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8189/23, avverso la sentenza n. 934/23, resa dal
Giudice di Pace di Maddaloni in data 22.6 -18.10.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della Controparte_3
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di quella appellata, che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. n. Controparte_2
55/14 nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 368,00, di cui € 104,00
7 per fase di studio, € 104,00 per fase introduttiva ed € 160,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore dei procuratori costituiti di parte appellata, come richiesto;
• nulla per spese con riguardo alla posizione della Controparte_3
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025
Il giudice
Dott.ssa IU NE
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UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa IU NE
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8189/2023 vertente tra:
Controparte_1 appellante
e
Controparte_2
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 350 bis c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note scritte depositate, predisposte per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
IU NE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8189/2023 R.G., vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresenta e difesa dall'Avv. Controparte_1
BE ZO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, Via Domenico
Fontana 194, Parco delle Camelie, in virtù di procura allegata agli atti;
appellante
e rappresento e difeso dagli Avv.ti Pietro Tartaglione e Fabio Francavilla, Controparte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Caserta, Via F. Ricciardi n° 51, in virtù di procura allegata agli atti del giudizio di I grado;
appellato nonché
Controparte_3
appellata non costituita
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
2 Con atto introduttivo notificato in data 27.11.2023, l' Controparte_1 impugnava la sentenza n. 934/23, resa dal Giudice di Pace di Maddaloni in data 22.6 -18.10.2023 a definizione del giudizio Rg n. 1821/2022, avente ad oggetto l'opposizione spiegata da CP_2 avverso l'intimazione di pagamento nr. 02820229000997270000, limitatamente alla
[...] cartella di pagamento nr. 02820160031306187000, ente impositore, Controparte_3
Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure – ritenuta la fondatezza della eccezione di prescrizione avanzata dall'opponente - accoglieva la domanda e condannava i convenuti in solido al pagamento delle spese di lite.
A supporto del gravame, l'agente della riscossione adduceva i seguenti motivi: a. il difetto di giurisdizione in capo al giudice adito in favore di quello tributario;
b. carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.; c. difetto di legittimazione passiva dell'ente della riscossione;
d. notificazione cartella esattoriale e conseguenziale cristallizzazione del credito;
e. error in judicando – violazione art. 91
c.p.c..
Sulla scorta di tali ragioni concludeva per l'accoglimento del gravame, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio l'appellato che – in via preliminare – eccepiva l'inammissibilità CP_2 del gravame per mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalla riforma Cartabia;
nel merito, contestando l'avverso dedotto, concludeva per il rigetto dell'appello, vinte le spese di lite.
Il procedimento – inizialmente assegnato ad altro magistrato dell'intestato Tribunale tabellarmente incompetente – veniva fissato alla udienza del 9.7.2024, in cui veniva disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello nei confronti della Controparte_3
Tale parte, sebbene ritualmente convenuta, non si costituiva (cfr. deposito del 12.7.2024).
Il procedimento veniva, dunque, rinviato alla data odierna per la decisione ai sensi dell'art. 350 bis
c.p.c..
In via preliminare deve dichiararsi la contumacia della Controparte_3
Sempre in via preliminare, il Tribunale reputa di procedere oltre in ordine alle eccezioni di nullità dell'atto di appello sollevate dall'appellato , attesa l'inconferenza al giudizio di appello dei CP_2 richiami normativi di cui è assunta la violazione.
In punto di premessa il Tribunale osserva che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero di questo giudice da qualsivoglia delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel primo grado di giudizio e non oggetto di appello (principale o incidentale), né di specifica riproposizione (secondo quanto previsto dall'art. 346 c.p.c.) né, altresì, dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati (in ragione di quanto disposto dagli artt. 329 e 336 c.p.c.).
3 Venendo alla delibazione dei motivi di gravame, il Tribunale reputa che quello afferente il difetto di giurisdizione vada respinto.
Appare opportuno muovere da una ricostruzione sistematica del tema del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale.
Come noto, l'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 dispone che “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati […]
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all' articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica”.
Tale dato normativo suggerisce una demarcazione tra quanto verificatosi prima dell'esecuzione
(giurisdizione del G.T.) e gli atti esecutivi tout court considerati (giurisdizione del G.O.).
In ambito giurisprudenziale si sono registrati diversi arresti in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni.
Con la pronuncia n. 34447/2019 la Corte di Cassazione – discostandosi dal precedente indirizzo, espresso con la pronuncia a SS.UU. 14648/2017 - ha affermato che “l'eccezione di prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento, sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo fallimentare, è devoluta alla cognizione del giudice delegato (in sede di verifica dei crediti) e del tribunale (in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva), e non già del giudice tributario, segnando la notifica della cartella il consolidamento della pretesa fiscale e l'esaurimento del potere impositivo”.
Con la successiva pronuncia n. 7822/2020 la Suprema Corte ha precisato – tra le altre - che “ … alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione”.
Con le decisioni nn. 21642/2021 e 8465/2022 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito che alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione “dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella
4 o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 30666/2022 del 18.10.2022, hanno affermato: “Spetta alla giurisdizione tributaria la domanda che, oltre ad avere ad oggetto
l'annullamento di un'intimazione di pagamento, cioè di un atto unanimemente ritenuto estraneo all'esecuzione forzata, si fonda su fatti verificatisi in epoca anteriore alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione.”.
In definitiva, traendo le fila del discorso, in considerazione del fatto che la cartella di pagamento, ovvero l'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 502/73, costituiscono il riferimento nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la domanda giudiziale mediante la quale venga eccepita la prescrizione ante notifica radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie;
ciò in quanto incidendo sull'an della pretesa tributaria, sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie.
Diversamente, ove l'eccezione di prescrizione si collochi a partire da tale momento, la domanda giudiziale non assumerebbe la connotazione di reazione alla pretesa tributaria in sé: in tale ipotesi – anche avuto riguardo della sentenza n. 114/2018, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 “nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile” – il giudice cui domandare tutela dei propri diritti è il G.O..
Tanto chiarito, venendo al caso di specie, occorre rilevare che la parte opponente in primo grado - come evincibile dal tenore dell'atto introduttivo - eccepiva la prescrizione maturatasi tra la notificazione della cartella esattoriale e quella della intimazione di pagamento (cfr. pag. 1 atto introduttivo del giudizio di I grado, ove si legge: “… la notifica della intimazione di pagamento contenente la cartella di pagamento sopra predetta sarebbe avvenuta nel mese di aprile 2022 mentre la precedente notifica della cartella di pagamento sarebbe avvenuta in data 24/01/2017, oltre cioè il termine di prescrizione triennale applicabile al tributo rivendicato. …”).
Il primo motivo di gravame va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'agente della riscossione ha eccepito la carenza di interesse ad agire dell'opponente in I grado, per avere notificato la cartella nr.
02820160031306187000, portata dalla intimazione di pagamento opposta.
Il Tribunale reputa che tale motivo di appello sia infondato: la opposizione spiegata innanzi al GdP avverso la intimazione di pagamento nr. 02820229000997270000 ha natura di accertamento negativo
5 del credito, dacché pur a fronte della mancata opposizione alla cartella esattoriale, non è precluso il vaglio sulla prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito successivamente maturati.
Da tale momento, difatti, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione;
diversamente ragionando si arriverebbe a legittimare la riscossione di un credito che sarebbe evidentemente acausale ed astratto dal rapporto sottostante (cfr. sul punto SS.UU. n. 23397/2016).
Tanto si dice anche con riguardo alla prospettata cristallizzazione del credito, devoluta con apposito motivo di gravame.
Ed invero, nella motivazione della sentenza appellata si legge: “… Devesi, allora, esaminare la natura dell'atto e rilevare che nel caso di specie trattandosi di somme dovute per bollo auto, il termine di prescrizionale applicabile è quello di tre anni dalla detta notifica, termine che può essere interrotto
a mezzo di qualsiasi atto, sia pur esso dalla cartella esattoriale. …”; sulla base di tale premessa ed avuto riguardo della eccezione di prescrizione sollevata, il GdP ha affermato la mancanza di prova di atti interruttivi.
Occorre evidenziare che sin dall'atto introduttivo l' ha allegato – Controparte_4 invocandone l'idoneità interruttiva della prescrizione - l'esistenza di una non meglio specificata rateizzazione, della quale però non ha documentato alcunché.
I motivi di gravame sub b) e d) vanno, dunque, respinti.
Parimenti si reputa vada respinto il motivo di gravame sopra indicato sub c), afferente il difetto di legittimazione passiva dell'odierna parte appellante: nella fattispecie in esame l'odierno appellato in
I grado proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento, limitatamente alla cartella n.
02820160031306187000 da essa portata, incardinando il giudizio nei confronti sia dell'ente impositore che di quello della riscossione, dacché il richiamo ai principi espressi dalla pronuncia a
Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 7514/2022 non è conferente.
A ciò deve aggiungersi che, nella specie, la parte opponente in I grado si limitava ad eccepire la prescrizione e, stando a quanto affermato dalle Sezioni Unite nella suddetta pronuncia, l'eventuale omissione di atti che avrebbero impedito il decorso della prescrizione “… assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore …” (cfr. in motivazione).
6 Da quanto innanzi detto deriva che il motivo di gravame sopra indicato sub e) non può trovare accoglimento, atteso che la condanna in solido dell'ente impositore e quello della riscossione al pagamento delle spese di lite, risulta coerente con l'iter motivazionale svolto dal GdP.
Alla luce di tutto quanto innanzi detto, complessivamente considerato, l'appello va respinto.
Le spese – nei rapporti tra l'agente della riscossione appellante e - seguono Controparte_2 la soccombenza della parte appellante e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dei valori medi indicati ex D.M. 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 del D.M. 55/14, come successivamente modificato, nella misura del
20 %, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Alcuna statuizione sul punto va adottata con riguardo alla rimasta contumace. Controparte_3
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, in ragione del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – secondo cui: “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, va dato atto della sussistenza dei presupposti a che la parte appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8189/23, avverso la sentenza n. 934/23, resa dal
Giudice di Pace di Maddaloni in data 22.6 -18.10.2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia della Controparte_3
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, in favore di quella appellata, che liquida (al netto della riduzione ex art. 4 D.M. n. Controparte_2
55/14 nella misura percentuale indicata in parte motiva) in € 368,00, di cui € 104,00
7 per fase di studio, € 104,00 per fase introduttiva ed € 160,00 per fase decisionale, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge;
• dispone la distrazione ex art. 93 c.p.c. delle spese di cui al capo che precede in favore dei procuratori costituiti di parte appellata, come richiesto;
• nulla per spese con riguardo alla posizione della Controparte_3
• dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
n. 115 del 30.5.2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 18.11.2025
Il giudice
Dott.ssa IU NE
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