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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/10/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. ES CH Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1453 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. AL LL e DI UI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Via Altinate n. 128.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2 Marco Bresciani, con domicilio eletto presso lo studio in Selvazzano Dentro (PD), Via S. Giuseppe n. 1.
PARTE APPELLATA E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Federico Pagetta, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1.
PARTE APPELLATA E
(c.f. ) e Controparte_3 C.F._3 CP_4
(c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.
[...] C.F._4 AL LL e DI UI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Via Altinate n. 128.
PARTE APPELLATA E
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
e , contumaci. CP_11 CP_12
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 398 del Tribunale di Padova depositata il 15/2/2024. CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1 - In via preliminare: Dichiarare la nullità/inesistenza della Sentenza n. 398/3024, Rep. 556/2024 del 16.02.2024 resa nel procedimento n. R.G. 4348/2021, per difetto del contraddittorio e/o litisconsorzio in riferimento alle domande riconvenzionali del convenuto e del terzo chiamato;
- Nel merito in via principale: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 398/3024, Rep. 556/2024 del 16.02.2024;
- dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio in favore del sig. e del CP_1 fondo al medesimo ascritto, contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa e/o molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori;
- condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- rigettare, in ogni caso, le domande svolte in via riconvenzionale dal Convenuto e dal terzo chiamato e accertare l'inesistenza di qualsivoglia destinazione pubblica e/o di qualsivoglia uso pubblico della via Cadorna in accertando e dichiarando CP_2 la natura di strada privata della medesima via.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio. - In via istruttoria: non accettata alcuna inversione dell'onere probatorio, in ogni caso con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, citare testi e chiedere prova per interpello, chiedere CTU, si chiede: I.di essere ammessi a prova per testi secondo il seguente capitolato, da intendersi preceduto nella formulazione dalla locuzione “vero che”: 1) Via Cadorna corre, dallo sbocco su via Diaz e fino al tratto denominato “ex strada vicinale Fogarolo”, su proprietà privata, come si ricava dagli estratti di mappa che si rammostrano;
2) Via Cadorna, in serve unicamente i residenti della medesima via;
3) Via CP_2 Carota, in ha autonomo e proprio sbocco e immissione su via Diaz così CP_2 che via Cadorna non ha utilità di uso per le esigenze della circolazione;
4) Via Cadorna non conduce ad alcun luogo di pubblico interesse o di interesse collettivo quali chiese e edifici pubblici, ed è strada chiusa;
5) I residenti di via Cadorna hanno rappresentato al il carattere privato di via Cadorna, in data 20.09.2020 e, prima, CP_2 ininterrottamente, almeno dal 1990 in risposta alle iniziative assunte dal 6) Il CP_2 fondo, attualmente in proprietà del sig. prima della apertura del passo su CP_1 via Cadorna/vicolo Fogarolo, aveva accesso da via Carota;
7) Il mappale n. 352 e le particelle nn. 597, 598 e 601, che costituiscono la proprietà del convenuto non sono intercluse avendo da sempre accesso su via Carota;
8) La CP_1 proprietà insiste in alla Via Trieste n. 10, da cui ha Testimone_1 CP_2 autonomo e libero accesso carraio;
9) Le imprese riferite al sig. , quando Testimone_1 attive, hanno avuto autonomo e libero accesso da via Trieste, in 10) I CP_2 residenti di via Cadorna svolgono le ordinarie manutenzioni e pulizie della strada;
11) I residenti di via Cadorna svolgono le straordinarie manutenzioni nella via, ultima delle quali la manutenzione e pulizia a seguito del recente fenomeno “alluvionale” del mese di ottobre 2021, che ha interessato in particolare la via Cadorna dal civico 25 all'intersezione con vicolo Fogoralo, e di analogo fenomeno dell'aprile 2021; 12) Il di ha recentemente proposto, ai proprietari e residenti della via CP_2 CP_2
pag. 2/13 Cadorna, atti ablativi delle rispettive proprietà; 13) Il ha Controparte_2 recentemente – nel giugno 2020 – subordinato interventi di manutenzione all'accorpamento al demanio stradale delle particelle di proprietà su cui insiste via Cadorna;
Si indicano a testi, con riserva di altri indicarne: la sig.ra il sig. Testimone_2
e il sig. , residenti in [...] Testimone_4 CP_2 n. 42; la sig.ra , residente in [...]; la Testimone_5 CP_2 sig.ra residente in [...]; la sig.ra Testimone_6 CP_2 CP_13 residente in [...]; il sig.
[...] Tes_7
, residente in [...]; il sig. ,
[...] CP_2 Testimone_8 residente in il geom. . CP_2 CP_14 Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sul capitolato avversario eventualmente ammesso. Ci si riserva di integrare il capitolato e le richieste istruttorie – anche con riferimento alla prova per interpello e alla richiesta di CTU – nonché di produrre ulteriore documentazione in relazione alle istanze istruttorie avversarie. II. Si chiede che il C.T.U. venga chiamato a chiarimenti secondo quanto proposto a verbale d'udienza del 27.02.2023 e riportato in atto di citazione in appello alle pagine 17 e 18 (corrispondenti alle pagine alle pagine 20-21 della comparsa di costituzione in adesione), da intendersi qui integralmente richiamato e/o che ne sia disposta adeguata integrazione secondo la seguente estensione del quesito:
- la verifica, anche strutturale, dei caratteri viari e/o di raccordo della via Cadorna, anche con riferimento al piano organico di viabilità presente e passato;
l'esame e la descrizione dei luoghi dovrà essere estesa al tratto proprio di via Cadorna e al relitto strada vicinale Fogarolo nonché, in quanto di interesse e rilevante, alla via Carota e alla via Diaz nei tratti interessati;
tale esigenza trova ulteriore fondamento nella supposizione espressa dal medesimo CTU in replica alle osservazioni. - la valutazione e l'esame dei provvedimenti precedenti alla delibera del Comm. . N. 570/1988 – Pt_2 espressamente citata in quesito –, tra cui delibera 17.12.1960 e la delibera 28.06.1965, nonché le allegazioni tecniche contenute negli atti comunali e ogni atto connesso alla vicenda;
si evidenzia – come da osservazioni proposte al CTU – che quanto trasmesso dal non contempla gli elaborati tecnici presupposti alla delibera 570/1988; CP_2
- La descrizione della proprietà , riferita allo stato di fatto e di diritto CP_1 antecedente l'apertura del passo carraio avvenuto nel 2019 (indirettamente oggetto di causa), anche in relazione alla dedotta – ed ex adverso riconosciuta – presenza di altri e diversi accessi su altra via;
- Evidenziando che sono state rese nella disponibilità del CTU solo parte dei documenti richiesti – con particolare riferimento al piano di lottizzazione dell'area per titoli e grafici, alla delibera n. 570 del 08.06.1988 (cfr. docc nn. 5 e 6 allegati ad elaborato) e all'assenza di atti “storici” riferiti ai sottoservizi – si chiede che la CTU sia integrata dei documenti mancanti. Tale richiesta è fondata sull'esigenza che siano appresi tutti i documenti che hanno condotto all'attuale assetto nonché, in particolare, all'assetto dei luoghi esistente al 2019, anno di apertura del passo carraio in contestazione e del passaggio viario e pedonale su via Cadorna.”
Per la parte appellata CP_1
- in via pregiudiziale: si eccepisce l'inammissibilità e/o l'irritualità della notificazione dell'atto di appello via PEC in data 21.10.2024 alle parti non costituite in questa sede:
pag. 3/13 notifica eseguita via PEC dal procuratore appellante (avv. A. LL) allo stesso procuratore appellante (avv. C. UI);
- ancora in via pregiudiziale: si eccepisce l'inammissibilità e/o l'irritualità della costituzione in giudizio in data 8.08.2024 da parte dei signori e Controparte_3
per tardiva iscrizione a ruolo mancando il rispetto del termine di Controparte_4
20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione fissata il 17.09.2024 (il conteggio andava fatto a ritroso considerando la sospensione feriale ex art. 343 cpc); atto peraltro non identificabile processualmente perché non previsto in rito di talchè, nei loro confronti al pari di tutti gli altri attori in prime cure non costituiti, la sentenza n. 398/2024 del Tribunale di Padova del 15.02.2024 impugnata è coperta dal giudicato.
- nel merito: si chiede il rigetto dell'appello proposto da con conferma Parte_1 in ogni dove della sentenza n. 398/2024 del Tribunale di Padova del 15.02.2024 con integrale rifusione dei compensi, delle spese generali e delle spese vive oltre accessori di legge del grado.
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e conseguente ritenuta fondatezza, anche parziale, delle domande ex adverso proposte dall'appellante, ed in particolare della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno, dichiarare il terzo tenuto a risarcire il Controparte_2 danno accertato e per l'effetto condannarlo al pagamento, tenendo indenne il sig.
. CP_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso spese generali ed accessori di legge.
- in via istruttoria si reiterano le richieste istruttorie avanzate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. datata 26.04.2022 come ribadito in sede di pc avanti il giudice di prime cure.
Per la parte appellata Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta rigettare l'appello ex adverso promosso, con conferma della pronuncia del Tribunale di Padova. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata, Voglia condannare l'attrice al rimborso, in favore del delle somme versate per la Controparte_2 riqualificazione dell'impianto di illuminazione e per la realizzazione della rete gas, oltre che dei canoni annuali sborsati e dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per una somma complessiva non inferiore a € 3.189,97 per ogni proprietario frontista o comunque per la diversa somma che risulterà di giustizia in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e dalla rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
in via istruttoria, insistiamo perché siano ammessi a tesi i proprietari e/o residenti in via Cadorna individuati sub II della parte in diritto del presente atto affinché siano sentiti sulle circostanze che abbiamo capitolato nella nostra seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. in primo grado. Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento della natura di strada ad uso pubblico di via Cadorna, gli attori dovranno infatti essere condannati al rimborso al delle somme versate per le opere di Controparte_2 urbanizzazione e per i servizi erogati. In forza delle prime, infatti, ai proprietari frontisti
– sui quali ricadrebbe altrimenti altresì l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria della via – sono stati forniti i servizi pubblici (illuminazione della via e uso delle reti gas pag. 4/13 e smaltimento delle acque bianche e nere). Come abbiamo esposto nella nostra comparsa di costituzione e risposta in primo grado, cui ci richiamiamo, la recente riqualificazione del preesistente impianto di illuminazione pubblica, costituito da nove punti luce, approvata con determina n. 1371 del 20/12/2018 (cfr. doc. 8), è costata all'Amministrazione € 3.034,69 (comprensiva di sconto contrattuale e oneri per la sicurezza pro quota) per la riqualificazione energetica ed € 162,31 per la manutenzione straordinaria con rifacimento del quadro elettrico calcolata sul numero dei punti luce. Il per usufruirne versa poi un canone annuale di € 1.314,28 (cfr. docc. 9 – 10), CP_2 sicché gli attori dovrebbero rifondere il della spesa sostenuta negli ultimi dieci CP_2 anni, pari a € 13.142,80, pro quota, e sostenerla d'ora in avanti. Mentre l'attuale valore delle condotte posate in via Cadorna è quantificabile in € 22.211,34. Se a via Cadorna non venisse riconosciuta la natura di strada ad uso pubblico, poi, sui proprietari ricadrebbe altresì l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria della via stessa, in primis il costo per il suo spazzamento, pari a € 500,00 annui per lo spazzamento meccanizzato ed € 300,00 per quello manuale, pena l'interruzione del servizio. Sicché il non solo pro futuro potrebbe porre in capo ai frontisti i Controparte_2 predetti costi ma avrebbe il diritto di pretendere dall'attrice la rifusione di quelli sostenuti almeno negli ultimi dieci anni, pari a € 8.000,00. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la parte appellata e Controparte_3 Controparte_4
- In via preliminare: Dichiarare la nullità/inesistenza della Sentenza n. 398/3024, Rep. 556/2024 del 16.02.2024 resa nel procedimento n. R.G. 4348/2021, per difetto del contraddittorio e/o litisconsorzio in riferimento alle domande riconvenzionali del convenuto e del terzo chiamato;
- Nel merito in via principale: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 398/3024, Rep. 556/2024 del 16.02.2024;
- dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio in favore del sig. e del CP_1 fondo al medesimo ascritto, contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa e/o molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori;
- condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- rigettare, in ogni caso, le domande svolte in via riconvenzionale dal Convenuto e dal terzo chiamato e accertare l'inesistenza di qualsivoglia destinazione pubblica e/o di qualsivoglia uso pubblico della via Cadorna in accertando e dichiarando CP_2 la natura di strada privata della medesima via.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio. - In via istruttoria: non accettata alcuna inversione dell'onere probatorio, in ogni caso con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, citare testi e chiedere prova per interpello, chiedere CTU, si chiede: I. di essere ammessi a prova per testi secondo il seguente capitolato, da intendersi preceduto nella formulazione dalla locuzione “vero che”: 1) Via Cadorna corre, dallo sbocco su via Diaz e fino al tratto denominato “ex strada vicinale Fogarolo”, su pag. 5/13 proprietà privata, come si ricava dagli estratti di mappa che si rammostrano;
2) Via Cadorna, in serve unicamente i residenti della medesima via;
3) Via CP_2 Carota, in ha autonomo e proprio sbocco e immissione su via Diaz così CP_2 che via Cadorna non ha utilità di uso per le esigenze della circolazione;
4) Via Cadorna non conduce ad alcun luogo di pubblico interesse o di interesse collettivo quali chiese e edifici pubblici, ed è strada chiusa;
5) I residenti di via Cadorna hanno rappresentato al il carattere privato di via Cadorna, in data 20.09.2020 e, prima, CP_2 ininterrottamente, almeno dal 1990 in risposta alle iniziative assunte dal 6) Il CP_2 fondo, attualmente in proprietà del sig. prima della apertura del passo su CP_1 via Cadorna/vicolo Fogarolo, aveva accesso da via Carota;
7) Il mappale n. 352 e le particelle nn. 597, 598 e 601, che costituiscono la proprietà del convenuto non sono intercluse avendo da sempre accesso su via Carota;
8) La CP_1 proprietà insiste in alla Via Trieste n. 10, da cui ha Testimone_1 CP_2 autonomo e libero accesso carraio;
9) Le imprese riferite al sig. , quando Testimone_1 attive, hanno avuto autonomo e libero accesso da via Trieste, in 10) I CP_2 residenti di via Cadorna svolgono le ordinarie manutenzioni e pulizie della strada;
11) I residenti di via Cadorna svolgono le straordinarie manutenzioni nella via, ultima delle quali la manutenzione e pulizia a seguito del recente fenomeno “alluvionale” del mese di ottobre 2021, che ha interessato in particolare la via Cadorna dal civico 25 all'intersezione con vicolo Fogoralo, e di analogo fenomeno dell'aprile 2021; 12) Il Comune di ha recentemente proposto, ai proprietari e residenti della via CP_2 Cadorna, atti ablativi delle rispettive proprietà; 13) Il ha Controparte_2 recentemente – nel giugno 2020 – subordinato interventi di manutenzione all'accorpamento al demanio stradale delle particelle di proprietà su cui insiste via Cadorna;
Si indicano a testi, con riserva di altri indicarne: la sig.ra il sig. Testimone_2
e il sig. , residenti in [...] Testimone_4 CP_2 n. 42; la sig.ra , residente in [...]; la Testimone_5 CP_2 sig.ra residente in [...]; la sig.ra Testimone_6 CP_2 CP_13 residente in [...]; il sig.
[...] Tes_7
, residente in [...]; il sig. ,
[...] CP_2 Testimone_8 residente in il geom. . CP_2 CP_14 Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sul capitolato avversario eventualmente ammesso. Ci si riserva di integrare il capitolato e le richieste istruttorie – anche con riferimento alla prova per interpello e alla richiesta di CTU – nonché di produrre ulteriore documentazione in relazione alle istanze istruttorie avversarie. II. Si chiede che il C.T.U. venga chiamato a chiarimenti secondo quanto proposto a verbale d'udienza del 27.02.2023 e riportato in atto di citazione in appello alle pagine 17 e 18 (corrispondenti alle pagine alle pagine 20-21 della comparsa di costituzione in adesione), da intendersi qui integralmente richiamato e/o che ne sia disposta adeguata integrazione secondo la seguente estensione del quesito:
- la verifica, anche strutturale, dei caratteri viari e/o di raccordo della via Cadorna, anche con riferimento al piano organico di viabilità presente e passato;
l'esame e la descrizione dei luoghi dovrà essere estesa al tratto proprio di via Cadorna e al relitto strada vicinale Fogarolo nonché, in quanto di interesse e rilevante, alla via Carota e alla via Diaz nei tratti interessati;
tale esigenza trova ulteriore fondamento nella pag. 6/13 supposizione espressa dal medesimo CTU in replica alle osservazioni. - la valutazione e l'esame dei provvedimenti precedenti alla delibera del Comm. . N. 570/1988 – Pt_2 espressamente citata in quesito –, tra cui delibera 17.12.1960 e la delibera 28.06.1965, nonché le allegazioni tecniche contenute negli atti comunali e ogni atto connesso alla vicenda;
si evidenzia – come da osservazioni proposte al CTU – che quanto trasmesso dal non contempla gli elaborati tecnici presupposti alla delibera 570/1988; CP_2
- La descrizione della proprietà , riferita allo stato di fatto e di diritto CP_1 antecedente l'apertura del passo carraio avvenuto nel 2019 (indirettamente oggetto di causa), anche in relazione alla dedotta – ed ex adverso riconosciuta – presenza di altri e diversi accessi su altra via;
- Evidenziando che sono state rese nella disponibilità del CTU solo parte dei documenti richiesti – con particolare riferimento al piano di lottizzazione dell'area per titoli e grafici, alla delibera n. 570 del 08.06.1988 (cfr. docc nn. 5 e 6 allegati ad elaborato) e all'assenza di atti “storici” riferiti ai sottoservizi – si chiede che la CTU sia integrata dei documenti mancanti. Tale richiesta è fondata sull'esigenza che siano appresi tutti i documenti che hanno condotto all'attuale assetto nonché, in particolare, all'assetto dei luoghi esistente al 2019, anno di apertura del passo carraio in contestazione e del passaggio viario e pedonale su via Cadorna.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, , Parte_1 CP_5
, , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 [...]
, , e , CP_3 CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_4 quali proprietari dei fondi indicati in citazione su cui insiste Via Cadorna nel Comune di Abano Terme (PD), convenivano in giudizio chiedendo ex art. 949 c.c. CP_1 che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio in favore del convenuto e del suo fondo, che ricomprende le particelle 352, 597, 598 e 601, foglio 13 del catasto terreni, con condanna alla cessazione di qualunque turbativa ed al risarcimento dei danni.
1.1. Esponeva parte attrice:
- il convenuto dal novembre 2019 percorreva Via Cadorna attraversando i loro fondi privati senza alcun titolo, Via che non poteva ritenersi essere assoggettata ad uso pubblico in quanto non idonea a soddisfare esigenze di interesse generale;
- il convenuto, inoltre, non aveva diritto di ottenere il passaggio in assenza di interclusione del proprio fondo avendo, fino alla esecuzione delle opere nel 2019 con apertura di passo carrabile, in uso il passo carraio che affaccia su via Carota.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande formulate sussistendo CP_1 la destinazione ad uso pubblico di Via Cadorna e in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande, previa autorizzazione alla chiamata in causa, chiedeva di essere tenuto indenne dal Controparte_2 Esponeva il convenuto che, come attestato dal Comune di la via aveva CP_2 tutte le caratteristiche di una strada ad uso pubblico (aperta al pubblico transito, collega due vie pubbliche, Via Diaz e Via Carota, è inserita nell'Elenco Strade approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 570 dell'8/6/1988 come “strada comunale” e da tempo immemore era interessata da più interventi pubblicistici come pag. 7/13 illuminazione, fognature meteoriche e nere, gas, acquedotto, linea telefonica, linea elettrica, ecc.).
3. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva il Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice ex art. 949 c.c. e della
[...] domanda di condanna al risarcimento dei danni. Aggiungeva il terzo chiamato:
- la mancanza di un concreto interesse da parte degli attori, non proprietari pro quota e indiviso del sedime stradale di via Cadorna, essendosi dichiarati proprietari esclusivi e dunque, evidenziava il Comune: “ciascuno del proprio lotto di terreno fino alla mezzeria per la parte prospiciente il proprio mappale. Questo significa che ognuno di loro per poter usufruire della restante porzione della via deve transitare sui lotti altrui da un lato e dall'altro lato della carreggiata per tutta la lunghezza della strada”;
- la strada veniva utilizzata da una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, per raggiungere i locali pubblici che danno su via Diaz, e per giovarsi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani tramite le postazioni presso cui i rifiuti vanno conferiti che si trovano lungo la via;
- la medesima via Cadorna risultava inoltre contrassegnata da numerazione civica, dotata di segnaletica orizzontale e verticale, con cartelli stradali del Controparte_2 ed interessata da numerosi interventi pubblicistici (come la sostituzione
[...] dell'impianto di illuminazione) e da sottoservizi pubblici realizzati dall'ente comunale;
- la stessa via Cadorna, “che tuttora per il suo primo tratto è intestata al di CP_2 sicché appartiene al demanio stradale comunale, è stata inserita come: CP_2
“strada comunale…nell'Elenco Strade approvato con deliberazione n. 570 in data 8/06/1988 …del Comune di (doc. 5), il che ulteriormente comprova che CP_2 l'utilizzo di via Cadorna da una generalità di cittadini avvenga da ben più di vent'anni, termine utile ai fini dell'usucapione”.
4. Il Tribunale di Padova, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
- rigetta le domande formulate dagli attori in via cautelare ex art. 704 c.p.c. e nel merito, siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Controparte_2 e dal convenuto , accerta e dichiara che via Cadorna è una
[...] CP_1 strada destinata ad uso pubblico per essersi formata sulla stessa una servitù di pubblico transito;
- condanna in via solidale gli attori alla rifusione nei confronti di e CP_1 del delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in Controparte_2
€ 9.500,00 oltre accessori di legge (spese generali IVA e CPA).
5. Rilevava il Tribunale:
- ritenuta infondata la domanda di negatoria servitutis promossa dagli attori, gli informatori sentiti, la c.t.u. svolta e la documentazione allegata alla consulenza avevano confermato l'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla Via Cadorna e dunque il diritto di transito da parte del convenuto;
CP_1
- la consulente tecnica d'ufficio, oltre ad accertare la mancanza di ostacoli al pubblico transito, aveva “acclarato come Via Cadorna sia interessata da servizi pubblici comunali ed oggetto di manutenzione da parte del confermando Controparte_2 l'esecuzione da parte dell'ente della pulizia delle strade…nella tabella “percorsi raccolta pag. 8/13 rifiuti sul territorio” allegata al CSA, per secco e umido, risulta compresa anche Via Cadorna) e altresì confermando che la via fruisce dei servizi di pubblica manutenzione per ciò che riguarda i servizi di illuminazione, fognature, rete gas, ecc. (cfr. p. 12 dell'elaborato peritale.)”;
- la c.t.u. aveva confermato che Via Cadorna è contrassegnata dai numeri civici e munita di segnaletica stradale orizzontale e verticale del Comune di CP_2
6. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituivano e il chiedendone il rigetto come CP_1 Controparte_2 da rispettive comparse di costituzione e risposta. Si costituivano e aderendo ai motivi ed alle ragioni Controparte_3 Controparte_4 dell'appello proposto dall'appellante e, preliminarmente, alla eccepita Parte_1 violazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale di accertamento della destinazione ad uso pubblico di Via Cadorna senza la partecipazione di tutti proprietari delle particelle su cui insiste la via.
, , , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, e restavano contumaci. CP_10 CP_11 CP_12 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disposta la trattazione orale dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, come richiesto dalla parte appellante, all'udienza dell'1/7/2025 sentite le parti la causa veniva riservata per la decisione al collegio.
* * * Motivi di appello 7. Con il primo motivo di appello si lamenta l'omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove documentali, le contraddizioni e incompletezze nella c.t.u., l'assenza di qualunque titolo per sostenere il diritto di uso pubblico e che l'iscrizione nell'elenco delle vie pubbliche non avrebbe alcuna funzione costitutiva di tale diritto. Inoltre, l'utilizzazione di una strada privata per il transito di veicolo da parte di una pluralità indeterminata di persone non può legittimare il proprietario del fondo confinante all'apertura di un accesso alla strada stessa e comunque “via Cadorna costituisce strada chiusa la cui direttrice principale sbocca sulla via Diaz ed è collegata, per tramite delle traverse che corrono su privati appezzamenti, alla via Carota” utilizzata solo ed esclusivamente dai residenti/proprietari. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione del litisconsorzio necessario (artt. 101 e 102 c.p.c.) sostenendo che: “Gli attori hanno inteso evocare il convenuto ai CP_1 sensi dell'azione disciplinata all'art. 949 c.c.; parte convenuta e il terzo chiamato hanno proposto domanda riconvenzionale diretta a dichiarare ed accertare l'esistenza della destinazione ad uso pubblico di via Cadorna e/o che via Cadorna è una strada ad uso pubblico per essersi formata sulla stessa una servitù di pubblico transito. Ritiene questa difesa, mutuando le interpretazioni offerte dalla giurisprudenza in punto di accertamento della servitù di passaggio coattivo – art. 1051 c.c. – che la sentenza siccome pronunciata nei confronti degli attori sia irrimediabilmente viziata per la mancata evocazione in giudizio di tutti i proprietari delle singole particelle su cui insiste via Cadorna”. Con il terzo motivo si chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la riforma di quanto disposto sulle spese di lite comprese quelle di c.t.u. con la sentenza impugnata. pag. 9/13 *** 8. Preliminarmente, vanno esclusi profili di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. atteso che l'esposizione dei motivi, non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali, consente di individuare le parti della sentenza oggetto di censura, le modifiche alla ricostruzione del fatto e le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
9. Sempre preliminarmente deve essere esaminato il secondo motivo di appello sull'asserita violazione del principio del contraddittorio. Per una migliore comprensione appare utile una premessa:
- con la comparsa di costituzione e risposta sostiene l'appellato che la CP_1 difesa in primo grado era stata: “solo diretta a far accertare dal Giudice l'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla privata via Cadorna con conseguente statuizione dichiarativa in tal senso: una decisione di mero accertamento volta a paralizzare (come poi correttamente accertato e dichiarato dal Tribunale di Padova) le infondate e pretestuose pretese attoree;
giammai un'azione volta a costituire una servitù pubblica”, v. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta;
- con la comparsa di costituzione e risposta sostiene il Controparte_2 l'insussistenza della violazione del contraddittorio in quanto: “si versa in caso di litisconsorzio necessario solamente quando l'azione proposta sia costitutiva e non anche quando si tratti di azioni di accertamento, come quella in esame, o di condanna, poiché, in tali ipotesi, la pronuncia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio, non chiedendosi alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso”, tanto più che gli altri proprietari, precisa il non avevano CP_2 contestato la natura pubblica della via, v. pag. 15-16 comparsa di costituzione e risposta;
- si afferma nella sentenza in esame: “Rilevante è poi la circostanza che vi siano agli atti (cfr. doc. 13 del Comune di le dichiarazioni di altri proprietari/frontisti CP_2 residenti in [...] Persona_1 Persona_2
, , e che Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 riconoscono espressamente la natura pubblica della via stessa”, v. pag. 8 della sentenza appellata. La circostanza appena sopra esposta, la mancanza di contestazioni dei proprietari indicati, non è oggetto di specifica censura.
9.1. In questo quadro, appare utile ricordare che:
- l'actio confessoria servitutis, in quanto fondata su un preteso preesistente titolo, è finalizzata ad una pronuncia dichiarativa del titolo stesso e del suo contenuto;
- in particolare, l'"actio confessoria" o "negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo, cfr. Cass. 6622/2016 e 22835/2024;
pag. 10/13 - l'"actio confessoria" di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio, cfr. Cass. 13818/2019;
- il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda “formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, "non può esimersi dall'esaminare il relativo tema «sub specie» di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura" (così, con riferimento all'eccezione riconvenzionale di usucapione, ma con principio di portata generale, Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2020, n. 6009, Rv. 657274- 01)”, cfr. Cass. 27692/2021. 9.2. Nella fattispecie, si osserva:
- il convenuto nel costituirsi chiedeva che venissero rigettate: “le CP_1 domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, e conseguentemente accertare, anche in via riconvenzionale, la destinazione ad uso pubblico di Via Cadorna, e conseguentemente il diritto di transito del sig. CP_1
su detta strada”, v. pag. 16 comparsa di costituzione e risposta di primo grado del
[...] convenuto;
- il terzo chiamato, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice e conseguentemente della domanda di condanna al risarcimento dei danni per i quali “il convenuto ha chiesto al la manleva” ed in via Controparte_2 riconvenzionale di: “accertare e dichiarare, sempre per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto, che via Cadorna è una strada destinata ad uso pubblico per essersi formata sulla stessa una servitù di pubblico transito”, v. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta di primo grado del Controparte_2 In altri termini, poiché la prospettazione difensiva del convenuto e del terzo chiamato, peraltro senza ampliare il tema della controversia sulla sussistenza di una servitù pubblica introdotto dalla stessa parte attrice, nei confronti di chi ne contesta l'esercizio, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda avversaria attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo, va rigettata l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.
10. Passando al primo motivo di appello, le censure proposte sono infondate per le assorbenti considerazioni che seguono. 10.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'iscrizione delle strade negli appositi elenchi (che richiede l'accertamento dell'uso pubblico e la sua destinazione alla funzione di collegamento di parti del territorio comunale), secondo la procedura prevista dalla leggi in materia, ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, cosicché l'iscrizione stessa crea una presunzione di appartenenza della strada all'ente cui essa è attribuita, presunzione che può essere vinta con la prova contraria della sua natura privata e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività” cfr. Cass. 6657/2003;
“l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pag. 11/13 pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, CP_2 superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un'azione negatoria di servitù”, cfr. Cass. S.U. 26897/2016. 10.2. Onere, nella specie, non idoneamente assolto dall'attrice ora appellante. Si legge, infatti, nella sentenza in esame: “La c.t.u. ha altresì confermato che “via Cadorna è inserita all'interno dell'Elenco Strade approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 570 dell'8.6.1988 come “strada comunale” (cfr. p. 7 dell'elaborato)”, ovvero da oltre trenta anni e pertanto, in assenza di rilevanti evidenze contrarie, legittimamente il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza della servitù di uso pubblico. 10.3. Tanto più che dall'istruttoria svolta è ulteriormente emerso che: a) è incontroverso che la strada sia ubicata all'interno di luoghi abitati, che la strada sia aperta al transito, l'uso da parte di un numero indeterminato di persone e che sia contrassegnata dai numeri civici;
b) è provata l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito, tramite l'esercizio della servitù, quale collegamento fra le vie Diaz e Carota e per l'accesso a pubblici esercizi, v. pag. 6 della c.t.u. del 16/12/2022; c) Via Cadorna fruisce dei servizi pubblici di asporto rifiuti e spazzamento ed è
“interessata dagli interventi pubblicistici” (illuminazione, fognature, gas, acquedotto, linea telefonica, linea elettrica), v. pag. 20 della c.t.u. del 16/12/2022; d) è incontroverso che Via Cadorna risulti contrassegnata da segnaletica orizzontale e verticale in prossimità delle intersezioni, al fine di regolarizzare la viabilità sulle vie Diaz e Carota, e dunque tale circostanza costituisce ulteriore riscontro del fatto che detta strada è ordinariamente utilizzata da chiunque proprio per raggiungere quei luoghi e non, quindi, solamente dai soggetti proprietari di fondi serviti dalla strada medesima. 10.4. Quanto all'apertura del passo carrabile, munito dei titoli amministrativi come rilevato dal c.t.u., non risulta allegato ritualmente alcun concreto pregiudizio, tenuto conto che lo stesso ha precisato che la parte finale di Via Cadorna Controparte_2 tuttora risulta “formalmente intestata al demanio stradale comunale”. 10.5. Sono generiche e comunque ininfluenti le richieste istruttorie (come la verifica, anche strutturale, dei caratteri viari e/o di raccordo della via Cadorna, l'esame dei provvedimenti precedenti alla citata delibera del 1988, gli atti “storici” riferiti ai sottoservizi o la descrizione della proprietà ). CP_1 10.6. In conclusione, accertata la natura di actio confessoria in relazione a quanto dedotto e richiesto sul punto nel giudizio di primo grado da , uti civis, e CP_1 dal così integrata la motivazione della sentenza appellata, le Controparte_2 censure proposte vanno respinte con assorbimento del terzo motivo di appello.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore di e del tenuto conto che gli appellati CP_1 Controparte_2
e si sono costituiti aderendo ai motivi dell'appello Controparte_3 Controparte_4 proposto da e sostenendo l'inesistenza del diritto di transito di Parte_1 CP_1
, avuto riguardo all'attività difensiva rispettivamente svolta ed al valore della
[...] controversia.
pag. 12/13 Con ripartizione interna in misura di 1/2 a carico di ed un 1/2 a carico Parte_1 di e . Controparte_3 Controparte_4 Nulla per le spese del grado per le parti contumaci non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna , e in solido al Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 4.502,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e CP_1 il per ciascuna parte (con ripartizione interna in misura di 1/2 Controparte_2 in capo a ed un 1/2 in capo a e ); Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 1/7/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
ES CH Dott. Enrico Schiavon
pag. 13/13
Composta dai Signori Magistrati Dott. Enrico Schiavon Presidente Dott. Martina Gasparini Consigliere Dott. ES CH Cons. Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1453 del Ruolo Generale dell'anno 2024. T R A
(c.f. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1 avv. AL LL e DI UI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Via Altinate n. 128.
PARTE APPELLANTE E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2 Marco Bresciani, con domicilio eletto presso lo studio in Selvazzano Dentro (PD), Via S. Giuseppe n. 1.
PARTE APPELLATA E
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Federico Pagetta, con domicilio eletto presso lo studio in Padova, Galleria Santa Lucia n. 1.
PARTE APPELLATA E
(c.f. ) e Controparte_3 C.F._3 CP_4
(c.f. , rappresentati e difesi dagli avv.
[...] C.F._4 AL LL e DI UI, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Via Altinate n. 128.
PARTE APPELLATA E
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7
, , , CP_8 Controparte_9 CP_10 [...]
e , contumaci. CP_11 CP_12
PARTE APPELLATA
Oggetto della causa: appello avverso la sentenza n. 398 del Tribunale di Padova depositata il 15/2/2024. CONCLUSIONI
Per la parte appellante Parte_1 - In via preliminare: Dichiarare la nullità/inesistenza della Sentenza n. 398/3024, Rep. 556/2024 del 16.02.2024 resa nel procedimento n. R.G. 4348/2021, per difetto del contraddittorio e/o litisconsorzio in riferimento alle domande riconvenzionali del convenuto e del terzo chiamato;
- Nel merito in via principale: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 398/3024, Rep. 556/2024 del 16.02.2024;
- dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio in favore del sig. e del CP_1 fondo al medesimo ascritto, contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa e/o molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori;
- condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- rigettare, in ogni caso, le domande svolte in via riconvenzionale dal Convenuto e dal terzo chiamato e accertare l'inesistenza di qualsivoglia destinazione pubblica e/o di qualsivoglia uso pubblico della via Cadorna in accertando e dichiarando CP_2 la natura di strada privata della medesima via.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio. - In via istruttoria: non accettata alcuna inversione dell'onere probatorio, in ogni caso con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, citare testi e chiedere prova per interpello, chiedere CTU, si chiede: I.di essere ammessi a prova per testi secondo il seguente capitolato, da intendersi preceduto nella formulazione dalla locuzione “vero che”: 1) Via Cadorna corre, dallo sbocco su via Diaz e fino al tratto denominato “ex strada vicinale Fogarolo”, su proprietà privata, come si ricava dagli estratti di mappa che si rammostrano;
2) Via Cadorna, in serve unicamente i residenti della medesima via;
3) Via CP_2 Carota, in ha autonomo e proprio sbocco e immissione su via Diaz così CP_2 che via Cadorna non ha utilità di uso per le esigenze della circolazione;
4) Via Cadorna non conduce ad alcun luogo di pubblico interesse o di interesse collettivo quali chiese e edifici pubblici, ed è strada chiusa;
5) I residenti di via Cadorna hanno rappresentato al il carattere privato di via Cadorna, in data 20.09.2020 e, prima, CP_2 ininterrottamente, almeno dal 1990 in risposta alle iniziative assunte dal 6) Il CP_2 fondo, attualmente in proprietà del sig. prima della apertura del passo su CP_1 via Cadorna/vicolo Fogarolo, aveva accesso da via Carota;
7) Il mappale n. 352 e le particelle nn. 597, 598 e 601, che costituiscono la proprietà del convenuto non sono intercluse avendo da sempre accesso su via Carota;
8) La CP_1 proprietà insiste in alla Via Trieste n. 10, da cui ha Testimone_1 CP_2 autonomo e libero accesso carraio;
9) Le imprese riferite al sig. , quando Testimone_1 attive, hanno avuto autonomo e libero accesso da via Trieste, in 10) I CP_2 residenti di via Cadorna svolgono le ordinarie manutenzioni e pulizie della strada;
11) I residenti di via Cadorna svolgono le straordinarie manutenzioni nella via, ultima delle quali la manutenzione e pulizia a seguito del recente fenomeno “alluvionale” del mese di ottobre 2021, che ha interessato in particolare la via Cadorna dal civico 25 all'intersezione con vicolo Fogoralo, e di analogo fenomeno dell'aprile 2021; 12) Il di ha recentemente proposto, ai proprietari e residenti della via CP_2 CP_2
pag. 2/13 Cadorna, atti ablativi delle rispettive proprietà; 13) Il ha Controparte_2 recentemente – nel giugno 2020 – subordinato interventi di manutenzione all'accorpamento al demanio stradale delle particelle di proprietà su cui insiste via Cadorna;
Si indicano a testi, con riserva di altri indicarne: la sig.ra il sig. Testimone_2
e il sig. , residenti in [...] Testimone_4 CP_2 n. 42; la sig.ra , residente in [...]; la Testimone_5 CP_2 sig.ra residente in [...]; la sig.ra Testimone_6 CP_2 CP_13 residente in [...]; il sig.
[...] Tes_7
, residente in [...]; il sig. ,
[...] CP_2 Testimone_8 residente in il geom. . CP_2 CP_14 Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sul capitolato avversario eventualmente ammesso. Ci si riserva di integrare il capitolato e le richieste istruttorie – anche con riferimento alla prova per interpello e alla richiesta di CTU – nonché di produrre ulteriore documentazione in relazione alle istanze istruttorie avversarie. II. Si chiede che il C.T.U. venga chiamato a chiarimenti secondo quanto proposto a verbale d'udienza del 27.02.2023 e riportato in atto di citazione in appello alle pagine 17 e 18 (corrispondenti alle pagine alle pagine 20-21 della comparsa di costituzione in adesione), da intendersi qui integralmente richiamato e/o che ne sia disposta adeguata integrazione secondo la seguente estensione del quesito:
- la verifica, anche strutturale, dei caratteri viari e/o di raccordo della via Cadorna, anche con riferimento al piano organico di viabilità presente e passato;
l'esame e la descrizione dei luoghi dovrà essere estesa al tratto proprio di via Cadorna e al relitto strada vicinale Fogarolo nonché, in quanto di interesse e rilevante, alla via Carota e alla via Diaz nei tratti interessati;
tale esigenza trova ulteriore fondamento nella supposizione espressa dal medesimo CTU in replica alle osservazioni. - la valutazione e l'esame dei provvedimenti precedenti alla delibera del Comm. . N. 570/1988 – Pt_2 espressamente citata in quesito –, tra cui delibera 17.12.1960 e la delibera 28.06.1965, nonché le allegazioni tecniche contenute negli atti comunali e ogni atto connesso alla vicenda;
si evidenzia – come da osservazioni proposte al CTU – che quanto trasmesso dal non contempla gli elaborati tecnici presupposti alla delibera 570/1988; CP_2
- La descrizione della proprietà , riferita allo stato di fatto e di diritto CP_1 antecedente l'apertura del passo carraio avvenuto nel 2019 (indirettamente oggetto di causa), anche in relazione alla dedotta – ed ex adverso riconosciuta – presenza di altri e diversi accessi su altra via;
- Evidenziando che sono state rese nella disponibilità del CTU solo parte dei documenti richiesti – con particolare riferimento al piano di lottizzazione dell'area per titoli e grafici, alla delibera n. 570 del 08.06.1988 (cfr. docc nn. 5 e 6 allegati ad elaborato) e all'assenza di atti “storici” riferiti ai sottoservizi – si chiede che la CTU sia integrata dei documenti mancanti. Tale richiesta è fondata sull'esigenza che siano appresi tutti i documenti che hanno condotto all'attuale assetto nonché, in particolare, all'assetto dei luoghi esistente al 2019, anno di apertura del passo carraio in contestazione e del passaggio viario e pedonale su via Cadorna.”
Per la parte appellata CP_1
- in via pregiudiziale: si eccepisce l'inammissibilità e/o l'irritualità della notificazione dell'atto di appello via PEC in data 21.10.2024 alle parti non costituite in questa sede:
pag. 3/13 notifica eseguita via PEC dal procuratore appellante (avv. A. LL) allo stesso procuratore appellante (avv. C. UI);
- ancora in via pregiudiziale: si eccepisce l'inammissibilità e/o l'irritualità della costituzione in giudizio in data 8.08.2024 da parte dei signori e Controparte_3
per tardiva iscrizione a ruolo mancando il rispetto del termine di Controparte_4
20 giorni antecedenti la prima udienza di comparizione fissata il 17.09.2024 (il conteggio andava fatto a ritroso considerando la sospensione feriale ex art. 343 cpc); atto peraltro non identificabile processualmente perché non previsto in rito di talchè, nei loro confronti al pari di tutti gli altri attori in prime cure non costituiti, la sentenza n. 398/2024 del Tribunale di Padova del 15.02.2024 impugnata è coperta dal giudicato.
- nel merito: si chiede il rigetto dell'appello proposto da con conferma Parte_1 in ogni dove della sentenza n. 398/2024 del Tribunale di Padova del 15.02.2024 con integrale rifusione dei compensi, delle spese generali e delle spese vive oltre accessori di legge del grado.
- nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata e conseguente ritenuta fondatezza, anche parziale, delle domande ex adverso proposte dall'appellante, ed in particolare della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno, dichiarare il terzo tenuto a risarcire il Controparte_2 danno accertato e per l'effetto condannarlo al pagamento, tenendo indenne il sig.
. CP_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa, rimborso spese generali ed accessori di legge.
- in via istruttoria si reiterano le richieste istruttorie avanzate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c. datata 26.04.2022 come ribadito in sede di pc avanti il giudice di prime cure.
Per la parte appellata Controparte_2 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta rigettare l'appello ex adverso promosso, con conferma della pronuncia del Tribunale di Padova. Nella denegata ipotesi di riforma della sentenza gravata, Voglia condannare l'attrice al rimborso, in favore del delle somme versate per la Controparte_2 riqualificazione dell'impianto di illuminazione e per la realizzazione della rete gas, oltre che dei canoni annuali sborsati e dei costi sostenuti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per una somma complessiva non inferiore a € 3.189,97 per ogni proprietario frontista o comunque per la diversa somma che risulterà di giustizia in corso di causa, maggiorata degli interessi legali e dalla rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
in via istruttoria, insistiamo perché siano ammessi a tesi i proprietari e/o residenti in via Cadorna individuati sub II della parte in diritto del presente atto affinché siano sentiti sulle circostanze che abbiamo capitolato nella nostra seconda memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c. in primo grado. Nella denegata ipotesi di rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento della natura di strada ad uso pubblico di via Cadorna, gli attori dovranno infatti essere condannati al rimborso al delle somme versate per le opere di Controparte_2 urbanizzazione e per i servizi erogati. In forza delle prime, infatti, ai proprietari frontisti
– sui quali ricadrebbe altrimenti altresì l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria della via – sono stati forniti i servizi pubblici (illuminazione della via e uso delle reti gas pag. 4/13 e smaltimento delle acque bianche e nere). Come abbiamo esposto nella nostra comparsa di costituzione e risposta in primo grado, cui ci richiamiamo, la recente riqualificazione del preesistente impianto di illuminazione pubblica, costituito da nove punti luce, approvata con determina n. 1371 del 20/12/2018 (cfr. doc. 8), è costata all'Amministrazione € 3.034,69 (comprensiva di sconto contrattuale e oneri per la sicurezza pro quota) per la riqualificazione energetica ed € 162,31 per la manutenzione straordinaria con rifacimento del quadro elettrico calcolata sul numero dei punti luce. Il per usufruirne versa poi un canone annuale di € 1.314,28 (cfr. docc. 9 – 10), CP_2 sicché gli attori dovrebbero rifondere il della spesa sostenuta negli ultimi dieci CP_2 anni, pari a € 13.142,80, pro quota, e sostenerla d'ora in avanti. Mentre l'attuale valore delle condotte posate in via Cadorna è quantificabile in € 22.211,34. Se a via Cadorna non venisse riconosciuta la natura di strada ad uso pubblico, poi, sui proprietari ricadrebbe altresì l'onere di manutenzione ordinaria e straordinaria della via stessa, in primis il costo per il suo spazzamento, pari a € 500,00 annui per lo spazzamento meccanizzato ed € 300,00 per quello manuale, pena l'interruzione del servizio. Sicché il non solo pro futuro potrebbe porre in capo ai frontisti i Controparte_2 predetti costi ma avrebbe il diritto di pretendere dall'attrice la rifusione di quelli sostenuti almeno negli ultimi dieci anni, pari a € 8.000,00. Con vittoria di spese e competenze di lite.
Per la parte appellata e Controparte_3 Controparte_4
- In via preliminare: Dichiarare la nullità/inesistenza della Sentenza n. 398/3024, Rep. 556/2024 del 16.02.2024 resa nel procedimento n. R.G. 4348/2021, per difetto del contraddittorio e/o litisconsorzio in riferimento alle domande riconvenzionali del convenuto e del terzo chiamato;
- Nel merito in via principale: In riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Padova n. 398/3024, Rep. 556/2024 del 16.02.2024;
- dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio in favore del sig. e del CP_1 fondo al medesimo ascritto, contestualmente ordinando la cessazione di qualsivoglia turbativa e/o molestia al legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte degli attori;
- condannare, altresì, il convenuto al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
- rigettare, in ogni caso, le domande svolte in via riconvenzionale dal Convenuto e dal terzo chiamato e accertare l'inesistenza di qualsivoglia destinazione pubblica e/o di qualsivoglia uso pubblico della via Cadorna in accertando e dichiarando CP_2 la natura di strada privata della medesima via.
- In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite per il doppio grado di giudizio. - In via istruttoria: non accettata alcuna inversione dell'onere probatorio, in ogni caso con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre, citare testi e chiedere prova per interpello, chiedere CTU, si chiede: I. di essere ammessi a prova per testi secondo il seguente capitolato, da intendersi preceduto nella formulazione dalla locuzione “vero che”: 1) Via Cadorna corre, dallo sbocco su via Diaz e fino al tratto denominato “ex strada vicinale Fogarolo”, su pag. 5/13 proprietà privata, come si ricava dagli estratti di mappa che si rammostrano;
2) Via Cadorna, in serve unicamente i residenti della medesima via;
3) Via CP_2 Carota, in ha autonomo e proprio sbocco e immissione su via Diaz così CP_2 che via Cadorna non ha utilità di uso per le esigenze della circolazione;
4) Via Cadorna non conduce ad alcun luogo di pubblico interesse o di interesse collettivo quali chiese e edifici pubblici, ed è strada chiusa;
5) I residenti di via Cadorna hanno rappresentato al il carattere privato di via Cadorna, in data 20.09.2020 e, prima, CP_2 ininterrottamente, almeno dal 1990 in risposta alle iniziative assunte dal 6) Il CP_2 fondo, attualmente in proprietà del sig. prima della apertura del passo su CP_1 via Cadorna/vicolo Fogarolo, aveva accesso da via Carota;
7) Il mappale n. 352 e le particelle nn. 597, 598 e 601, che costituiscono la proprietà del convenuto non sono intercluse avendo da sempre accesso su via Carota;
8) La CP_1 proprietà insiste in alla Via Trieste n. 10, da cui ha Testimone_1 CP_2 autonomo e libero accesso carraio;
9) Le imprese riferite al sig. , quando Testimone_1 attive, hanno avuto autonomo e libero accesso da via Trieste, in 10) I CP_2 residenti di via Cadorna svolgono le ordinarie manutenzioni e pulizie della strada;
11) I residenti di via Cadorna svolgono le straordinarie manutenzioni nella via, ultima delle quali la manutenzione e pulizia a seguito del recente fenomeno “alluvionale” del mese di ottobre 2021, che ha interessato in particolare la via Cadorna dal civico 25 all'intersezione con vicolo Fogoralo, e di analogo fenomeno dell'aprile 2021; 12) Il Comune di ha recentemente proposto, ai proprietari e residenti della via CP_2 Cadorna, atti ablativi delle rispettive proprietà; 13) Il ha Controparte_2 recentemente – nel giugno 2020 – subordinato interventi di manutenzione all'accorpamento al demanio stradale delle particelle di proprietà su cui insiste via Cadorna;
Si indicano a testi, con riserva di altri indicarne: la sig.ra il sig. Testimone_2
e il sig. , residenti in [...] Testimone_4 CP_2 n. 42; la sig.ra , residente in [...]; la Testimone_5 CP_2 sig.ra residente in [...]; la sig.ra Testimone_6 CP_2 CP_13 residente in [...]; il sig.
[...] Tes_7
, residente in [...]; il sig. ,
[...] CP_2 Testimone_8 residente in il geom. . CP_2 CP_14 Si chiede fin d'ora di essere ammessi a prova contraria sul capitolato avversario eventualmente ammesso. Ci si riserva di integrare il capitolato e le richieste istruttorie – anche con riferimento alla prova per interpello e alla richiesta di CTU – nonché di produrre ulteriore documentazione in relazione alle istanze istruttorie avversarie. II. Si chiede che il C.T.U. venga chiamato a chiarimenti secondo quanto proposto a verbale d'udienza del 27.02.2023 e riportato in atto di citazione in appello alle pagine 17 e 18 (corrispondenti alle pagine alle pagine 20-21 della comparsa di costituzione in adesione), da intendersi qui integralmente richiamato e/o che ne sia disposta adeguata integrazione secondo la seguente estensione del quesito:
- la verifica, anche strutturale, dei caratteri viari e/o di raccordo della via Cadorna, anche con riferimento al piano organico di viabilità presente e passato;
l'esame e la descrizione dei luoghi dovrà essere estesa al tratto proprio di via Cadorna e al relitto strada vicinale Fogarolo nonché, in quanto di interesse e rilevante, alla via Carota e alla via Diaz nei tratti interessati;
tale esigenza trova ulteriore fondamento nella pag. 6/13 supposizione espressa dal medesimo CTU in replica alle osservazioni. - la valutazione e l'esame dei provvedimenti precedenti alla delibera del Comm. . N. 570/1988 – Pt_2 espressamente citata in quesito –, tra cui delibera 17.12.1960 e la delibera 28.06.1965, nonché le allegazioni tecniche contenute negli atti comunali e ogni atto connesso alla vicenda;
si evidenzia – come da osservazioni proposte al CTU – che quanto trasmesso dal non contempla gli elaborati tecnici presupposti alla delibera 570/1988; CP_2
- La descrizione della proprietà , riferita allo stato di fatto e di diritto CP_1 antecedente l'apertura del passo carraio avvenuto nel 2019 (indirettamente oggetto di causa), anche in relazione alla dedotta – ed ex adverso riconosciuta – presenza di altri e diversi accessi su altra via;
- Evidenziando che sono state rese nella disponibilità del CTU solo parte dei documenti richiesti – con particolare riferimento al piano di lottizzazione dell'area per titoli e grafici, alla delibera n. 570 del 08.06.1988 (cfr. docc nn. 5 e 6 allegati ad elaborato) e all'assenza di atti “storici” riferiti ai sottoservizi – si chiede che la CTU sia integrata dei documenti mancanti. Tale richiesta è fondata sull'esigenza che siano appresi tutti i documenti che hanno condotto all'attuale assetto nonché, in particolare, all'assetto dei luoghi esistente al 2019, anno di apertura del passo carraio in contestazione e del passaggio viario e pedonale su via Cadorna.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Padova, , Parte_1 CP_5
, , ,
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12 [...]
, , e , CP_3 CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_4 quali proprietari dei fondi indicati in citazione su cui insiste Via Cadorna nel Comune di Abano Terme (PD), convenivano in giudizio chiedendo ex art. 949 c.c. CP_1 che venisse accertata e dichiarata l'inesistenza della servitù di passaggio in favore del convenuto e del suo fondo, che ricomprende le particelle 352, 597, 598 e 601, foglio 13 del catasto terreni, con condanna alla cessazione di qualunque turbativa ed al risarcimento dei danni.
1.1. Esponeva parte attrice:
- il convenuto dal novembre 2019 percorreva Via Cadorna attraversando i loro fondi privati senza alcun titolo, Via che non poteva ritenersi essere assoggettata ad uso pubblico in quanto non idonea a soddisfare esigenze di interesse generale;
- il convenuto, inoltre, non aveva diritto di ottenere il passaggio in assenza di interclusione del proprio fondo avendo, fino alla esecuzione delle opere nel 2019 con apertura di passo carrabile, in uso il passo carraio che affaccia su via Carota.
2. Si costituiva chiedendo il rigetto delle domande formulate sussistendo CP_1 la destinazione ad uso pubblico di Via Cadorna e in via subordinata, in caso di accoglimento delle domande, previa autorizzazione alla chiamata in causa, chiedeva di essere tenuto indenne dal Controparte_2 Esponeva il convenuto che, come attestato dal Comune di la via aveva CP_2 tutte le caratteristiche di una strada ad uso pubblico (aperta al pubblico transito, collega due vie pubbliche, Via Diaz e Via Carota, è inserita nell'Elenco Strade approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 570 dell'8/6/1988 come “strada comunale” e da tempo immemore era interessata da più interventi pubblicistici come pag. 7/13 illuminazione, fognature meteoriche e nere, gas, acquedotto, linea telefonica, linea elettrica, ecc.).
3. Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa, si costituiva il Controparte_2 chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice ex art. 949 c.c. e della
[...] domanda di condanna al risarcimento dei danni. Aggiungeva il terzo chiamato:
- la mancanza di un concreto interesse da parte degli attori, non proprietari pro quota e indiviso del sedime stradale di via Cadorna, essendosi dichiarati proprietari esclusivi e dunque, evidenziava il Comune: “ciascuno del proprio lotto di terreno fino alla mezzeria per la parte prospiciente il proprio mappale. Questo significa che ognuno di loro per poter usufruire della restante porzione della via deve transitare sui lotti altrui da un lato e dall'altro lato della carreggiata per tutta la lunghezza della strada”;
- la strada veniva utilizzata da una collettività indeterminata di soggetti considerati uti cives, per raggiungere i locali pubblici che danno su via Diaz, e per giovarsi del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani tramite le postazioni presso cui i rifiuti vanno conferiti che si trovano lungo la via;
- la medesima via Cadorna risultava inoltre contrassegnata da numerazione civica, dotata di segnaletica orizzontale e verticale, con cartelli stradali del Controparte_2 ed interessata da numerosi interventi pubblicistici (come la sostituzione
[...] dell'impianto di illuminazione) e da sottoservizi pubblici realizzati dall'ente comunale;
- la stessa via Cadorna, “che tuttora per il suo primo tratto è intestata al di CP_2 sicché appartiene al demanio stradale comunale, è stata inserita come: CP_2
“strada comunale…nell'Elenco Strade approvato con deliberazione n. 570 in data 8/06/1988 …del Comune di (doc. 5), il che ulteriormente comprova che CP_2 l'utilizzo di via Cadorna da una generalità di cittadini avvenga da ben più di vent'anni, termine utile ai fini dell'usucapione”.
4. Il Tribunale di Padova, istruita la causa con l'acquisizione di documenti e c.t.u., così disponeva:
- rigetta le domande formulate dagli attori in via cautelare ex art. 704 c.p.c. e nel merito, siccome infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in narrativa;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal Controparte_2 e dal convenuto , accerta e dichiara che via Cadorna è una
[...] CP_1 strada destinata ad uso pubblico per essersi formata sulla stessa una servitù di pubblico transito;
- condanna in via solidale gli attori alla rifusione nei confronti di e CP_1 del delle spese di lite che liquida, per ciascuna parte, in Controparte_2
€ 9.500,00 oltre accessori di legge (spese generali IVA e CPA).
5. Rilevava il Tribunale:
- ritenuta infondata la domanda di negatoria servitutis promossa dagli attori, gli informatori sentiti, la c.t.u. svolta e la documentazione allegata alla consulenza avevano confermato l'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla Via Cadorna e dunque il diritto di transito da parte del convenuto;
CP_1
- la consulente tecnica d'ufficio, oltre ad accertare la mancanza di ostacoli al pubblico transito, aveva “acclarato come Via Cadorna sia interessata da servizi pubblici comunali ed oggetto di manutenzione da parte del confermando Controparte_2 l'esecuzione da parte dell'ente della pulizia delle strade…nella tabella “percorsi raccolta pag. 8/13 rifiuti sul territorio” allegata al CSA, per secco e umido, risulta compresa anche Via Cadorna) e altresì confermando che la via fruisce dei servizi di pubblica manutenzione per ciò che riguarda i servizi di illuminazione, fognature, rete gas, ecc. (cfr. p. 12 dell'elaborato peritale.)”;
- la c.t.u. aveva confermato che Via Cadorna è contrassegnata dai numeri civici e munita di segnaletica stradale orizzontale e verticale del Comune di CP_2
6. Per la riforma della sentenza proponeva appello . Parte_1 Si costituivano e il chiedendone il rigetto come CP_1 Controparte_2 da rispettive comparse di costituzione e risposta. Si costituivano e aderendo ai motivi ed alle ragioni Controparte_3 Controparte_4 dell'appello proposto dall'appellante e, preliminarmente, alla eccepita Parte_1 violazione del contraddittorio in relazione alla domanda riconvenzionale di accertamento della destinazione ad uso pubblico di Via Cadorna senza la partecipazione di tutti proprietari delle particelle su cui insiste la via.
, , , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
, e restavano contumaci. CP_10 CP_11 CP_12 Concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disposta la trattazione orale dell'udienza fissata per la rimessione della causa in decisione, come richiesto dalla parte appellante, all'udienza dell'1/7/2025 sentite le parti la causa veniva riservata per la decisione al collegio.
* * * Motivi di appello 7. Con il primo motivo di appello si lamenta l'omessa e/o erronea valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove documentali, le contraddizioni e incompletezze nella c.t.u., l'assenza di qualunque titolo per sostenere il diritto di uso pubblico e che l'iscrizione nell'elenco delle vie pubbliche non avrebbe alcuna funzione costitutiva di tale diritto. Inoltre, l'utilizzazione di una strada privata per il transito di veicolo da parte di una pluralità indeterminata di persone non può legittimare il proprietario del fondo confinante all'apertura di un accesso alla strada stessa e comunque “via Cadorna costituisce strada chiusa la cui direttrice principale sbocca sulla via Diaz ed è collegata, per tramite delle traverse che corrono su privati appezzamenti, alla via Carota” utilizzata solo ed esclusivamente dai residenti/proprietari. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione del litisconsorzio necessario (artt. 101 e 102 c.p.c.) sostenendo che: “Gli attori hanno inteso evocare il convenuto ai CP_1 sensi dell'azione disciplinata all'art. 949 c.c.; parte convenuta e il terzo chiamato hanno proposto domanda riconvenzionale diretta a dichiarare ed accertare l'esistenza della destinazione ad uso pubblico di via Cadorna e/o che via Cadorna è una strada ad uso pubblico per essersi formata sulla stessa una servitù di pubblico transito. Ritiene questa difesa, mutuando le interpretazioni offerte dalla giurisprudenza in punto di accertamento della servitù di passaggio coattivo – art. 1051 c.c. – che la sentenza siccome pronunciata nei confronti degli attori sia irrimediabilmente viziata per la mancata evocazione in giudizio di tutti i proprietari delle singole particelle su cui insiste via Cadorna”. Con il terzo motivo si chiede, in caso di accoglimento dell'appello, la riforma di quanto disposto sulle spese di lite comprese quelle di c.t.u. con la sentenza impugnata. pag. 9/13 *** 8. Preliminarmente, vanno esclusi profili di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. atteso che l'esposizione dei motivi, non occorrendo l'utilizzo di particolari forme sacramentali, consente di individuare le parti della sentenza oggetto di censura, le modifiche alla ricostruzione del fatto e le ragioni in fatto e diritto poste a fondamento dell'impugnazione.
9. Sempre preliminarmente deve essere esaminato il secondo motivo di appello sull'asserita violazione del principio del contraddittorio. Per una migliore comprensione appare utile una premessa:
- con la comparsa di costituzione e risposta sostiene l'appellato che la CP_1 difesa in primo grado era stata: “solo diretta a far accertare dal Giudice l'esistenza di una servitù di uso pubblico sulla privata via Cadorna con conseguente statuizione dichiarativa in tal senso: una decisione di mero accertamento volta a paralizzare (come poi correttamente accertato e dichiarato dal Tribunale di Padova) le infondate e pretestuose pretese attoree;
giammai un'azione volta a costituire una servitù pubblica”, v. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta;
- con la comparsa di costituzione e risposta sostiene il Controparte_2 l'insussistenza della violazione del contraddittorio in quanto: “si versa in caso di litisconsorzio necessario solamente quando l'azione proposta sia costitutiva e non anche quando si tratti di azioni di accertamento, come quella in esame, o di condanna, poiché, in tali ipotesi, la pronuncia non si estende agli altri soggetti che non hanno partecipato al giudizio, non chiedendosi alcuna modifica della situazione giuridica dipendente dal diritto controverso”, tanto più che gli altri proprietari, precisa il non avevano CP_2 contestato la natura pubblica della via, v. pag. 15-16 comparsa di costituzione e risposta;
- si afferma nella sentenza in esame: “Rilevante è poi la circostanza che vi siano agli atti (cfr. doc. 13 del Comune di le dichiarazioni di altri proprietari/frontisti CP_2 residenti in [...] Persona_1 Persona_2
, , e che Persona_3 Persona_4 Persona_5 Per_6 Persona_7 riconoscono espressamente la natura pubblica della via stessa”, v. pag. 8 della sentenza appellata. La circostanza appena sopra esposta, la mancanza di contestazioni dei proprietari indicati, non è oggetto di specifica censura.
9.1. In questo quadro, appare utile ricordare che:
- l'actio confessoria servitutis, in quanto fondata su un preteso preesistente titolo, è finalizzata ad una pronuncia dichiarativa del titolo stesso e del suo contenuto;
- in particolare, l'"actio confessoria" o "negatoria servitutis" dà luogo a litisconsorzio necessario passivo solo se, appartenendo il fondo servente "pro indiviso" a più proprietari, l'azione sia diretta anche ad una modificazione della cosa comune che altrimenti non potrebbe essere disposta od attuata "pro quota" in assenza di uno dei contitolari del diritto dominicale, mentre, ove l'azione sia diretta soltanto a far dichiarare, nei confronti di chi ne contesti o ne impedisca l'esercizio, l'esistenza della servitù o a conseguire la cessazione delle molestie, non è configurabile un litisconsorzio necessario, né dal lato attivo, né da quello passivo, cfr. Cass. 6622/2016 e 22835/2024;
pag. 10/13 - l'"actio confessoria" di una servitù di passaggio che attraversa più fondi, avendo lo scopo di accertare l'esistenza del rapporto di servitù contestato, deve essere proposta solo nei confronti del proprietario del fondo aggravato che contesti l'esistenza della servitù, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi che non contestino la servitù e non pongano impedimento al suo esercizio, cfr. Cass. 13818/2019;
- il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda “formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile, "non può esimersi dall'esaminare il relativo tema «sub specie» di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura" (così, con riferimento all'eccezione riconvenzionale di usucapione, ma con principio di portata generale, Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2020, n. 6009, Rv. 657274- 01)”, cfr. Cass. 27692/2021. 9.2. Nella fattispecie, si osserva:
- il convenuto nel costituirsi chiedeva che venissero rigettate: “le CP_1 domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che non provate, e conseguentemente accertare, anche in via riconvenzionale, la destinazione ad uso pubblico di Via Cadorna, e conseguentemente il diritto di transito del sig. CP_1
su detta strada”, v. pag. 16 comparsa di costituzione e risposta di primo grado del
[...] convenuto;
- il terzo chiamato, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice e conseguentemente della domanda di condanna al risarcimento dei danni per i quali “il convenuto ha chiesto al la manleva” ed in via Controparte_2 riconvenzionale di: “accertare e dichiarare, sempre per tutte le ragioni esposte nella parte narrativa del presente atto, che via Cadorna è una strada destinata ad uso pubblico per essersi formata sulla stessa una servitù di pubblico transito”, v. pag. 10 comparsa di costituzione e risposta di primo grado del Controparte_2 In altri termini, poiché la prospettazione difensiva del convenuto e del terzo chiamato, peraltro senza ampliare il tema della controversia sulla sussistenza di una servitù pubblica introdotto dalla stessa parte attrice, nei confronti di chi ne contesta l'esercizio, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda avversaria attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo, va rigettata l'eccezione relativa alla violazione del contraddittorio.
10. Passando al primo motivo di appello, le censure proposte sono infondate per le assorbenti considerazioni che seguono. 10.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “L'iscrizione delle strade negli appositi elenchi (che richiede l'accertamento dell'uso pubblico e la sua destinazione alla funzione di collegamento di parti del territorio comunale), secondo la procedura prevista dalla leggi in materia, ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, cosicché l'iscrizione stessa crea una presunzione di appartenenza della strada all'ente cui essa è attribuita, presunzione che può essere vinta con la prova contraria della sua natura privata e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività” cfr. Cass. 6657/2003;
“l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente dichiarativa della pag. 11/13 pretesa del ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso, CP_2 superabile con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte di una collettività mediante un'azione negatoria di servitù”, cfr. Cass. S.U. 26897/2016. 10.2. Onere, nella specie, non idoneamente assolto dall'attrice ora appellante. Si legge, infatti, nella sentenza in esame: “La c.t.u. ha altresì confermato che “via Cadorna è inserita all'interno dell'Elenco Strade approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 570 dell'8.6.1988 come “strada comunale” (cfr. p. 7 dell'elaborato)”, ovvero da oltre trenta anni e pertanto, in assenza di rilevanti evidenze contrarie, legittimamente il giudice di prime cure ha accertato la sussistenza della servitù di uso pubblico. 10.3. Tanto più che dall'istruttoria svolta è ulteriormente emerso che: a) è incontroverso che la strada sia ubicata all'interno di luoghi abitati, che la strada sia aperta al transito, l'uso da parte di un numero indeterminato di persone e che sia contrassegnata dai numeri civici;
b) è provata l'oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito, tramite l'esercizio della servitù, quale collegamento fra le vie Diaz e Carota e per l'accesso a pubblici esercizi, v. pag. 6 della c.t.u. del 16/12/2022; c) Via Cadorna fruisce dei servizi pubblici di asporto rifiuti e spazzamento ed è
“interessata dagli interventi pubblicistici” (illuminazione, fognature, gas, acquedotto, linea telefonica, linea elettrica), v. pag. 20 della c.t.u. del 16/12/2022; d) è incontroverso che Via Cadorna risulti contrassegnata da segnaletica orizzontale e verticale in prossimità delle intersezioni, al fine di regolarizzare la viabilità sulle vie Diaz e Carota, e dunque tale circostanza costituisce ulteriore riscontro del fatto che detta strada è ordinariamente utilizzata da chiunque proprio per raggiungere quei luoghi e non, quindi, solamente dai soggetti proprietari di fondi serviti dalla strada medesima. 10.4. Quanto all'apertura del passo carrabile, munito dei titoli amministrativi come rilevato dal c.t.u., non risulta allegato ritualmente alcun concreto pregiudizio, tenuto conto che lo stesso ha precisato che la parte finale di Via Cadorna Controparte_2 tuttora risulta “formalmente intestata al demanio stradale comunale”. 10.5. Sono generiche e comunque ininfluenti le richieste istruttorie (come la verifica, anche strutturale, dei caratteri viari e/o di raccordo della via Cadorna, l'esame dei provvedimenti precedenti alla citata delibera del 1988, gli atti “storici” riferiti ai sottoservizi o la descrizione della proprietà ). CP_1 10.6. In conclusione, accertata la natura di actio confessoria in relazione a quanto dedotto e richiesto sul punto nel giudizio di primo grado da , uti civis, e CP_1 dal così integrata la motivazione della sentenza appellata, le Controparte_2 censure proposte vanno respinte con assorbimento del terzo motivo di appello.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore di e del tenuto conto che gli appellati CP_1 Controparte_2
e si sono costituiti aderendo ai motivi dell'appello Controparte_3 Controparte_4 proposto da e sostenendo l'inesistenza del diritto di transito di Parte_1 CP_1
, avuto riguardo all'attività difensiva rispettivamente svolta ed al valore della
[...] controversia.
pag. 12/13 Con ripartizione interna in misura di 1/2 a carico di ed un 1/2 a carico Parte_1 di e . Controparte_3 Controparte_4 Nulla per le spese del grado per le parti contumaci non avendo svolto difese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna , e in solido al Parte_1 Controparte_3 Controparte_4 pagamento delle spese di lite del grado che si liquidano complessivamente in € 4.502,00 oltre spese generali (15%) e oneri accessori come per legge in favore di e CP_1 il per ciascuna parte (con ripartizione interna in misura di 1/2 Controparte_2 in capo a ed un 1/2 in capo a e ); Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
3) dà atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia). Così deliberato in data 1/7/2025 Il Cons. Ausiliario est. Il Presidente
ES CH Dott. Enrico Schiavon
pag. 13/13