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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 02/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2494/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 1 84048 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 146402 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6243/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 22 aprile 2025, l'Avv. Ricorrente_1 ad Agropoli (SA), residente a [...], in Indirizzo_1 – C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti, dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1), con studio in ST NT (SA), Indirizzo_2 , ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 146402, emesso dal Comune di Capaccio Paestum in data 13 febbraio 2025, relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 e notificato in data 24 marzo 2025. Tale atto impositivo, a carico del ricorrente, ha quantificato un importo complessivo pari ad euro 307,00, di cui euro
216,00 per imposta, euro 65,00 per sanzioni da omesso versamento, euro 20,00 per interessi e euro 6,00 per spese di notifica. Il ricorrente ha dedotto, a fondamento dell'impugnazione, un unico motivo, consistente nella nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza del potere accertativo dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Secondo la prospettazione difensiva, essendo l'IMU riferita all'anno d'imposta 2019, il termine di cinque anni per la notifica dell'atto sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024, mentre la notifica, eseguita in data 24 marzo 2025, sarebbe avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, rendendo l'atto nullo e improduttivo di effetti giuridici. In data 23 maggio
2025, si è costituito in giudizio il Comune di Capaccio Paestum, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario Responsabile dell'Avvocatura Comunale, Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2), il quale ha depositato controdeduzioni, eccependo la tempestività della notifica dell'avviso, anche alla luce della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd.
Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a causa della sospensione dei termini disposta nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo la tesi dell'Ente resistente, tenuto conto di tale sospensione, il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento IMU relativi all'anno 2019 sarebbe slittato dal 31 dicembre 2024 al 25 marzo 2025, e pertanto l'avviso, notificato in data 24 marzo 2025, sarebbe da considerarsi tempestivo e valido. L'Amministrazione ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. L'unico motivo sollevato dal ricorrente, Avv. Ricorrente_1 , attiene alla presunta decadenza del potere accertativo dell'Amministrazione comunale, in relazione all'avviso di accertamento IMU n. 146402 del 13 febbraio 2025, notificato in data 24 marzo 2025, per l'annualità d'imposta 2019. Secondo la prospettazione difensiva, in virtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine decadenziale per la notificazione dell'avviso sarebbe spirato il 31 dicembre 2024, e l'atto sarebbe stato pertanto notificato oltre il termine legale, risultando nullo. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere condivisa, poiché non tiene conto dell'intervenuta sospensione straordinaria dei termini di decadenza disposta a livello nazionale nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Come noto, l'art. 67, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo
2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito che, dall'8 marzo
2020 al 31 maggio 2020, sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Il successivo comma 4 dello stesso articolo ha precisato che tale sospensione si applica anche ai termini di prescrizione e decadenza, derogando espressamente al principio generale dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). Il periodo di sospensione, della durata di 85 giorni, comporta quindi uno slittamento in avanti del termine decadenziale, come chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civile, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la quale ha statuito che: “La sospensione disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020 deve essere computata nel termine di decadenza, determinando uno slittamento in avanti dei termini per un periodo pari alla durata della sospensione, anche per le attività il cui termine finale era previsto negli anni successivi al 2020.” Nel caso di specie, l'IMU oggetto di accertamento è riferita all'anno 2019. Ai sensi della normativa vigente, il termine ordinario di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe stato il 31 dicembre 2024. Tuttavia, applicando l'effetto sospensivo di 85 giorni, come previsto e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine finale slitta al 25 marzo 2025. Ne consegue che la notifica dell'avviso avvenuta in data 24 marzo 2025 è da considerarsi pienamente tempestiva, in quanto eseguita entro il nuovo termine prorogato. Alla luce di ciò, appare evidente che nessuna decadenza si è verificata nel caso in esame. La doglianza sollevata dal ricorrente si fonda su un calcolo che omette la sospensione legale dei termini, e non può perciò trovare accoglimento. In considerazione della correttezza della procedura seguita dal Comune di Capaccio Paestum, della tempestività della notifica, e dell'assenza di altri vizi sostanziali o formali dedotti o rilevabili d'ufficio, la Corte, compensa le spese di lite tra le parti, in ragione della particolarità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 gradi, in composizione monocratica, cosi decide: A)rigetta il ricorso porpoto dal ricorrente;
B) compnsa le sperse di giudizio.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TEORA VINCENZO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2494/2025 depositato il 15/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Capaccio Paestum - Via Vittorio Emanuele 1 84048 Capaccio Paestum SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 146402 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6243/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 22 aprile 2025, l'Avv. Ricorrente_1 ad Agropoli (SA), residente a [...], in Indirizzo_1 – C.F.: CF_Ricorrente_1, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti, dall'Avv. Difensore_1 (C.F.: CF_Difensore_1), con studio in ST NT (SA), Indirizzo_2 , ha proposto impugnazione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n. 146402, emesso dal Comune di Capaccio Paestum in data 13 febbraio 2025, relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 e notificato in data 24 marzo 2025. Tale atto impositivo, a carico del ricorrente, ha quantificato un importo complessivo pari ad euro 307,00, di cui euro
216,00 per imposta, euro 65,00 per sanzioni da omesso versamento, euro 20,00 per interessi e euro 6,00 per spese di notifica. Il ricorrente ha dedotto, a fondamento dell'impugnazione, un unico motivo, consistente nella nullità dell'avviso di accertamento per intervenuta decadenza del potere accertativo dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Secondo la prospettazione difensiva, essendo l'IMU riferita all'anno d'imposta 2019, il termine di cinque anni per la notifica dell'atto sarebbe scaduto il 31 dicembre 2024, mentre la notifica, eseguita in data 24 marzo 2025, sarebbe avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge, rendendo l'atto nullo e improduttivo di effetti giuridici. In data 23 maggio
2025, si è costituito in giudizio il Comune di Capaccio Paestum, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario Responsabile dell'Avvocatura Comunale, Avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2), il quale ha depositato controdeduzioni, eccependo la tempestività della notifica dell'avviso, anche alla luce della proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd.
Decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, a causa della sospensione dei termini disposta nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Secondo la tesi dell'Ente resistente, tenuto conto di tale sospensione, il termine ultimo per la notifica degli avvisi di accertamento IMU relativi all'anno 2019 sarebbe slittato dal 31 dicembre 2024 al 25 marzo 2025, e pertanto l'avviso, notificato in data 24 marzo 2025, sarebbe da considerarsi tempestivo e valido. L'Amministrazione ha chiesto, pertanto, il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, in composizione monocratica, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, destituito di fondamento, pertanto, va rigettato. L'unico motivo sollevato dal ricorrente, Avv. Ricorrente_1 , attiene alla presunta decadenza del potere accertativo dell'Amministrazione comunale, in relazione all'avviso di accertamento IMU n. 146402 del 13 febbraio 2025, notificato in data 24 marzo 2025, per l'annualità d'imposta 2019. Secondo la prospettazione difensiva, in virtù dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine decadenziale per la notificazione dell'avviso sarebbe spirato il 31 dicembre 2024, e l'atto sarebbe stato pertanto notificato oltre il termine legale, risultando nullo. Tuttavia, tale ricostruzione non può essere condivisa, poiché non tiene conto dell'intervenuta sospensione straordinaria dei termini di decadenza disposta a livello nazionale nel contesto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Come noto, l'art. 67, comma 1, del Decreto-Legge 17 marzo
2020, n. 18 (c.d. “Cura Italia”), convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha stabilito che, dall'8 marzo
2020 al 31 maggio 2020, sono sospesi i termini relativi alle attività di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori. Il successivo comma 4 dello stesso articolo ha precisato che tale sospensione si applica anche ai termini di prescrizione e decadenza, derogando espressamente al principio generale dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente). Il periodo di sospensione, della durata di 85 giorni, comporta quindi uno slittamento in avanti del termine decadenziale, come chiaramente affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. I civile, con ordinanza n. 960 del 15 gennaio 2025, la quale ha statuito che: “La sospensione disposta dall'art. 67 del D.L. 18/2020 deve essere computata nel termine di decadenza, determinando uno slittamento in avanti dei termini per un periodo pari alla durata della sospensione, anche per le attività il cui termine finale era previsto negli anni successivi al 2020.” Nel caso di specie, l'IMU oggetto di accertamento è riferita all'anno 2019. Ai sensi della normativa vigente, il termine ordinario di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento sarebbe stato il 31 dicembre 2024. Tuttavia, applicando l'effetto sospensivo di 85 giorni, come previsto e confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine finale slitta al 25 marzo 2025. Ne consegue che la notifica dell'avviso avvenuta in data 24 marzo 2025 è da considerarsi pienamente tempestiva, in quanto eseguita entro il nuovo termine prorogato. Alla luce di ciò, appare evidente che nessuna decadenza si è verificata nel caso in esame. La doglianza sollevata dal ricorrente si fonda su un calcolo che omette la sospensione legale dei termini, e non può perciò trovare accoglimento. In considerazione della correttezza della procedura seguita dal Comune di Capaccio Paestum, della tempestività della notifica, e dell'assenza di altri vizi sostanziali o formali dedotti o rilevabili d'ufficio, la Corte, compensa le spese di lite tra le parti, in ragione della particolarità della questione giuridica trattata.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1 gradi, in composizione monocratica, cosi decide: A)rigetta il ricorso porpoto dal ricorrente;
B) compnsa le sperse di giudizio.