Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1436/2019 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi dagli avv. CAPPELLO PIER C.F._3
LUIGI e ACCOLLA GIUSEPPE appellanti contro
(P.IV , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MORABITO FABRIZIO appellata
Oggetto: opposizione all'esecuzione immobiliare (contratti bancari)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le seguenti parti hanno così concluso: appellanti: “concludono riportandosi al proprio atto di appello e chiedono che la causa venga posta in decisione con concessione dei termini ex art.190 cpc.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13/2019 del 2/1/2019, il Tribunale di Agrigento ha parzialmente
e nei confronti di e ha Parte_2 Parte_1 Controparte_1
rideterminato il credito della banca in € 236.385,38, in ragione del saldo debitorio derivante da quattro contratti di mutuo fondiario per ristrutturazione alberghiera stipulati con Banco di Sicilia s.p.a., al quale era subentrata.
Avverso tale decisione hanno proposto gravame, con atto di citazione dell'1/7/2019, , e , affidato a Parte_1 Parte_2 Parte_3
tre motivi. Costituendosi, ha eccepito il proprio intervenuto difetto Controparte_1
di legittimazione passiva e ha contestato le ragioni del gravame, chiedendone il rigetto.
Indi, disattesa l'istanza ex art. 183 c.p.c. avanzata dagli appellanti, all'esito della precisazione delle conclusioni con note ex art. 127 ter c.p.c., giusta ordinanza del
30/9/2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio degli atti difensivi conclusionali ex art. 190 c.p.c.
***
Preliminarmente, deve essere vagliata l'eccezione sollevata dall'appellata afferente al proprio intervenuto difetto di legittimazione passiva.
In particolare, sostiene che “l' è divenuta titolare dei diritti Controparte_2
di credito già vantati dalla in dipendenza dei finanziamenti di cui alle leggi Pt_4
regionali n. 78 del 12/6/1976 e n. 34 del 10/8/1978, in virtù delle quali sono stati erogati i finanziamenti oggetto del presente giudizio, surrogandosi altresì nella gestione dei relativi crediti in luogo di a sua volta successore del Controparte_1
Banco di Sicilia S.p.A., che pur avendo provveduto alla materiale erogazione dei finanziamenti, ne era semplicemente il gestore, in quanto (…) la provvista era stata messa a disposizione dalla Regione Siciliana” (cfr. p. 11-12, comparsa di costituzione e risposta).
L'eccezione non è fondata. Sul punto, la Suprema Corte ha infatti affermato che “In pendenza del processo esecutivo, la successione a titolo particolare nel diritto del
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 creditore procedente non ha effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c. - dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo - continua tra le parti originarie;
pertanto, in caso di cessione del diritto di credito per il quale è stata promossa espropriazione forzata, il cedente mantiene la legittimazione attiva (“ad causam”) a proseguire il processo, salvo che il cessionario si opponga” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
22/6/2017 n. 15622).
Inoltre, “l'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. si configura come accertamento negativo della pretesa esecutiva del creditore procedente” (Cassazione civile, sez. L, sentenza 28/7/2011 n. 16610).
Nel caso di specie, stante il mancato pagamento del credito Controparte_1
intimato con l'atto di precetto notificato ai , “ha proceduto a pignoramento Parte_3
immobiliare” in loro danno (v. p. 8, comparsa di costituzione e risposta) e, pertanto, il giudizio prosegue tra le parti originarie.
Venendo al merito, con il primo motivo di gravame gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale “non ha riconosciuto la inesistenza del credito
o la sua indeterminatezza attestata dalla genericità, indeterminatezza ed erroneità delle somme reclamate” (v. p.6, atto di appello). Argomentano che erroneamente il
Giudice “ha ritenuto provato il credito della non tanto sulla documentazione CP_3
prodotta dalla banca ma dalla circostanza che gli opponenti-debitori non hanno spiegato specifiche contestazioni sull'asserita erronea quantificazione e/o sulla non debenza delle somme portate dall'atto di precetto” e che “contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice, nonché dalla (…), l'erroneità e indeterminatezza delle CP_3
somme reclamate è stata rilevata ed eccepita (…) anche attraverso la puntuale produzione delle quietanze di pagamento” (cfr. p. 7, atto di appello). Rilevano, inoltre, che “Sarebbe stato, in ogni caso, onere della banca, cosa che non è avvenuto, a fronte della contestazione del credito e delle ricevute di pagamento versate in atti, mai contestate dalla banca medesima, dimostrare l'eventuale e
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 presunto esatto saldo debitore reclamato al netto dei versamenti, producendo idonea
e probante documentazione bancaria giustificativa sulle esatte imputazioni dei versamenti, non potendo a tal fine soccorrere la produzione di estratti conto privi di qualsiasi attestazione di cui all'art. 50 tub a sostegno della esistenza del presunto saldo debitore reclamato” (v. p. 9-10, atto di appello). Concludono, dunque, affermando l'insussistenza di ogni pretesa creditoria.
La censura non può trovare accoglimento. mette conto evidenziare, quale necessaria premessa di carattere generale, che la domanda di adempimento, la domanda di risoluzione per inadempimento e la domanda autonoma di risarcimento del danno da inadempimento si collegano tutte al medesimo presupposto, costituito dall'inadempimento, mirando tutte a far statuire che il debitore non ha adempiuto
(cfr. Cassazione Sezioni Unite Civili n° 13533 del 30 ottobre 2001). In particolare, le azioni di adempimento e di risoluzione sono poste dall'art. 1453 c.c. sullo stesso piano, tant'è che il creditore ha facoltà di scelta tra l'una o l'altra di esse. Dunque, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Ancora in sede di legittimità è stato ribadito che “il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca; ne consegue che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva (cioè puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito) l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso o più antico” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 26/09/2022 n.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 28012).
Venendo, sulla base di tali considerazioni, ad esaminare il caso di specie, CP_1
ha prodotto innanzitutto i quattro testi negoziali, e cioè: mutuo ipotecario n°
0100.03441.000.71(già 0100.01299.000.25) stipulato il 4/12/1990 di originari Lire
431.545.000; mutuo ipotecario n° 0100.03442.000.04 (già 0100.0130.000.55) del
4/12/1990 di originari Lire 126.315.000; mutuo ipotecario n. 0100.03402.000.65 stipulato il 31/12/1992 di originari Lire 298.500.000; mutuo ipotecario n°
0100.03394.000.19 del 26/8/1993 di Lire 78.505.000. Ancora, ha prodotto gli estratti conto relativi ai singoli piani di ammortamento con indicazione delle poste impagate e degli interessi maturati: in tal modo la banca ha assolto il suo onere provando il credito, come correttamente statuito dal giudice di prime cure.
Al contrario, le quietanze di pagamento depositate dai non provano Parte_3
l'adempimento, in quanto intanto non risultano chiare né leggibili interamente. La disamina di ciascuna di esse, poi, da conto che a fronte dei diversi avvisi di pagamento via via emessi dalla banca faceva seguito pagamento meramente parziale da parte dell'obbligato. Come può infatti evincersi dalle quietanze allegate sub 1, 2 e
3 del fascicolo di prime cure, l'ammontare indicato in ciascuno di essi non corrisponde all'attestazione di pagamento allegata, portando quest'ultima solo parte delle somme indicate dalla banca (e mai contestate dagli odierni opponenti). Ad esempio: per la rata con scadenza al 01.1.1995 del mutuo 000.19 a fronte di un avvisi di pagamento per lire 4.932.085 risulta un versamento di lire 1.948.687, pari a meno della metà e relativo solo alla 'rata corrente' e non alle altre voci indicate nell'avviso;
e di analogo tenore risultano tutte gli altri 'avvisi' con relative quietanze. In definitiva, è sì dimostrato il parziale pagamento: ma questo non giunge ad estinguere le diverse posizioni debitorie scaturenti dai contratti, risultando quindi infondate le doglianze mosse con l'appello.
Con il secondo motivo di gravame, subordinato al primo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale “non ha dichiarato la prescrizione degli
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 interessi” (v. p. 11, atto di appello). Argomentano che “se il frazionamento del capitale in più versamenti comprensivi di interessi e capitale, secondo un'originaria previsione del piano di ammortamento, rende la rata unitaria e, quindi, può far deporre per l'inapplicabilità dell'art.2948 n.4, per come affermato dal Giudice, analoga conclusione, non potrà sostenersi avuto riguardo agli interessi moratori”, i quali “maturano mese per mese, su ciascuna rata in ritardo e, quindi, ricadono integralmente nella previsione di cui all'art.2948 n.4 c.c., con la conseguenza che, quanto meno per essi, il Giudice avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione” (v. 11-
12, atto di appello).
La doglianza è infondata. Vale ricordare intanto recente arresto del Supremo
Collegio, laddove evidenzia che “nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c.” (Cassazione civile sez. III
10/2/2023 n. 4232). Quanto agli interessi moratori, ancora la Suprema Corte
(Cassazione civile sez. I 24/04/2024 n. 11125) evidenzia che “non si applica la prescrizione breve quinquennale agli interessi moratori poiché è necessario che questi interessi siano contraddistinti da periodicità, elemento mancante agli interessi moratori;
affinché sia possibile applicare la prescrizione breve per i crediti di interessi è necessario che vi siano accordi che conferiscano autonomia e periodicità al debito di interessi, distinguendolo dal debito principale che si regola in un'unica soluzione.” È evidente che per gli interessi moratori dovuti nel caso dei contratti in esame solo nell'ipotesi del mancato pagamento delle rate via via maturati non può esservi accordo sui tempi di corresponsione. Essi, cioè, risultano correlati a un evento non prevedibile e preventivabile al momento di conclusione dell'accordo che è quello dell'inadempimento, meramente eventuale (cfr. pure Cassazione civile sez. I
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 22/4/2024 n. 10859).
È da escludere quindi, né gli appellanti offrono elementi per pervenire a soluzione diversa, che possa operare la prescrizione quinquennale invocata. Come correttamente statuito dal giudice di prime cure, pertanto, sul punto l'opposizione era infondata, e lo è il motivo di gravame in esame.
Con il terzo motivo, gli appellanti contestano la condanna alle spese di lite;
anche tale doglianza non può trovare accoglimento. In materia di spese di lite la regola generale è prevista dall'art. 91 c.p.c., ai sensi del quale “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”. In sede di legittimità, è stato precisato che il principio di causazione “unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite” (Cassazione civile, sez. III, ordinanza 7/3/2024 n.6144). In particolare,
“il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale” (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza
24/03/2015 n. 5842).
Ancora, sempre il Supremo Collegio, con sentenza n. 8522 del 28/3/2024, ha affermato che “la compensazione, totale o parziale, delle spese di giudizio costituisce una facoltà discrezionale del giudice di merito, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel concorso di giusti motivi”.
Ora, nella fattispecie in esame, è vero che la sentenza impugnata “ha accolto la domanda relativa a due mutui con conseguente accertamento della fondatezza delle domande di parte appellante o, quanto meno, di parziale fondatezza” (cfr. p. 13, atto di appello), ma è pur vero che è stato accertato un credito nei confronti di CP_1
pari ad € 236.385,38, di poco inferiore ai 260.284,28 quantificati ed indicati
[...]
nell'atto di precetto.
Gli appellanti non hanno corrisposto quanto da loro dovuto alla la quale ha CP_3
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 dovuto attivarsi per recuperare il proprio credito e, pertanto, il giudice di prime cure ha correttamente statuito sulle spese di lite ponendole a carico della parte, infine, in massima parte soccombente.
Alla luce delle considerazioni svolte, il gravame risulta infondato e deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese di lite, ferma la statuizione di primo grado, l'esito della lite - che vede la società appellata vittoriosa nel merito ma soccombente sull'eccezione prospettata - impone di porle a carico prevalente degli appellanti soccombenti, potendosi compensare per un terzo;
la liquidazione in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
con atto di citazione del 4/7/2019, avverso la sentenza n. 13/2019 resa dal
[...]
Tribunale di Agrigento il 7/1/2019.
Condanna , e alla rifusione Parte_1 Parte_2 Parte_3
di 2/3 delle spese processuali sostenute da compensando il restante Controparte_1
terzo, liquidate nell'intero in complessivi € 4.200,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 6 febbraio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8