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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/05/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 798/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 798/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA ), con sede in Scafati, alla Via P.IVA_1
Poggiomarino n. 130, rappresentata e difesa, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Marco Cucurachi , Pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scafati alla Email_1
Via Giovanni XXIII C.le Cosenza n.5, presso il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: tel./fax 0816127419; Pec Email_1
ATTRICE (Opponente) contro
), corrente in Ferrara, Via Bologna n. 459, CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 in persona dell'Amministratore Delegato Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_4
Spinelli , PEC: ), del foro di C.F._3 Email_2
Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia Cicognani, sito in Ferrara, Corso
Giovecca n. 81, il tutto in virtù di procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA (Opposta)
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Le conclusioni di parte attrice: “Nel merito: - Accertare e dichiarare che nessuna fornitura di merce
è stata mai effettuata in favore della sig.ra . - Per l'effetto della declaratoria di cui Controparte_1 sopra, accertare e dichiarare l'inadempimento della società e la CP_2 Controparte_3
relativa insussistenza del credito. - In ogni caso, accertare e dichiarare l'inidoneità degli assegni citati
a costituire valido titolo esecutivo per mancato assolvimento degli oneri di bollo. - Condannare
l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Le conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE, confermare integralmente la validità dell'atto di precetto notificato in data
14.02.2023 oggetto della presente opposizione;
NEL MERITO in via subordinata, condannare comunque con ogni miglior formula la SI.ra , nata a [...], il Controparte_1
12.10.1978, C.F.: , residente in [...]
Maggio n.231 al pagamento della somma di Euro 44.729,99#, o quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, rimb. forf. 15%, I.V.A. e
C.p.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale corrente in Scafati alla Via Poggiomarino n. 130, proponeva opposizione all'atto di precetto notificatole in data 14/02/2024, con il quale la convenuta le aveva CP_2 Controparte_3
intimato il pagamento della complessiva somma di euro 45.041,99 in forza di tre assegni (dell'importo il primo di euro 14.729,99 con scadenza 30.11.2023, il secondo ed il terzo dell'importo di euro
15.000,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente in data 30.09.2023 e 31.10.2023), rilasciati dall'attrice in favore della convenuta a titolo di pagamento della fornitura di materiale idraulico di cui all'ordine in data 01/09/2023.
Quali motivi di opposizione l'attrice lamentava la mancata consegna della merce ordinata, dunque sollevava eccezione di inadempimento, nonché l'inesistenza del titolo esecutivo, essendo stati azionati tre assegni postdatati privi dell'imposta di bollo.
Concludeva domandando, previa istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei titoli, l'accertamento dell'inadempimento della convenuta e la conseguente insussistenza del credito ex adverso azionato.
Idros. (in seguito solo rt) si costituiva in giudizio, chiedendo Controparte_3 CP_2
pagina 2 di 7 l'integrale conferma della validità dell'atto di precetto oggetto di opposizione ovvero, in subordine, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 44.729,99 o di quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, vinte le spese di lite.
La convenuta, premettendo di aver ricevuto da parte di l'ordine della merce di cui Controparte_1
alle fatture e relativi d.d.t. n.1/19467 del 31.07.2023, n.1/16581 del 30.06.2023 e n.1/21214 del
31.08.2023 per un ammontare complessivo di euro 61.826,08, contestava quanto dalla medesima asserito circa la mancata consegna della merce evidenziando: 1) che le fatture e i relativi d.d.t. surrichiamati non erano mai stati oggetto di alcuna contestazione e i documenti di consegna recavano il timbro e la sottoscrizione dell'attrice (d.d.t. 1155 del 21.06.2023 di cui alla fattura n.1/16581 del
30.06.2023); 2) che il timbro e la sottoscrizione dell'attrice sono presenti anche nella lettera di vettura del corriere (documento del 22.06.2023 di cui all'allegato n.4 fattura 1/16581 del CP_5
30.06.2023); 3) che, parimenti, le lettere di consegna del corriere BRT recano la sottoscrizione della
SI.ra quale destinatario della merce;
4) che non esiste alcuna missiva nella quale l'attrice CP_1
lamenti la mancata consegna del materiale;
5) che il 50% circa dell'importo della fattura n.1/19467 del
31.07.2023 pari ad euro 15.000,00 era stato regolarmente pagato dalla circostanza che CP_1
contrasta con la teoria della mancata consegna del materiale;
6) che le predette fatture risultano regolarmente inviate e pervenute nel cassetto fiscale della controparte.
La causa, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, veniva istruita mediante la produzione documentale delle parti, l'assunzione delle prove orali e l'ordine di esibizione all'attrice delle scritture contabili in suo possesso afferenti il periodo fiscale delle fatture oggetto di contestazione.
All'udienza cartolare del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni che seguono.
Si rileva anzitutto che la questione sollevata dalla difesa di parte attrice con riguardo alla validità degli assegni postdatati, non in regola con l'imposta di bollo, è da considerarsi del tutto assorbita dall'accertamento, nel merito, in punto sia di an che di quantum, del credito portato dagli effetti azionati.
Ed invero, parte convenuta ha ampiamente provato, nel corso del presente giudizio, l'esistenza del credito dalla medesima vantato nei confronti della ditta in forza della fornitura di Controparte_1
prodotti idraulici di cui agli ordini in data 21/06/2023 e 25/07/2023 (doc. 3 di parte convenuta).
pagina 3 di 7 Il contratto di fornitura inter partes non è in contestazione: parte attrice, anzi, lo ha riconosciuto, eccependo tuttavia l'inadempimento della convenuta per asserita mancata consegna della merca.
Eppure, già dalla produzione documentale offerta dalla difesa della convenuta risulta che: vi è corrispondenza fra i prodotti di cui agli ordini anzidetti e quelli di cui alle fatture e relativi d.d.t.
n.1/19467 del 31.07.2023, n.1/16581 del 30.06.2023 e n.1/21214 del 31.08.2023 (cfr. doc.ti 4, 5 e 6 di parte convenuta), per un ammontare complessivo di euro 61.826,08.
Le lettere di vettura recano il timbro della impresa individuale Corcione, nonché la sottoscrizione della medesima.
Sul punto si rileva che con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice ha disconosciuto, tacciando di contraffazione, le firme apposte sulle due ricevute di cui agli allegati 4 e 5 di parte opposta.
Il disconoscimento è tardivo.
Ed invero, come noto “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte” (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n.
15113 del 3 giugno 2019).
Inoltre, “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma
1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta” (cfr. Cass. Sez. 2 sentenza n. 9690 del 12 aprile 2023).
Nel caso di specie parte attrice ha omesso il disconoscimento alla prima udienza fissata per la discussione sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli, ovvero alla prima difesa utile successiva alla produzione in giudizio da parte della convenuta dei documenti oggetto di disconoscimento effettuato, come detto, dalla solo con la prima memoria integrativa di cui CP_1
all'art. 171 ter c.p.c.
Di tal che, sulla scorta dei principi sopra menzionati, tutti i documenti allegati alla comparsa devono ritenersi pacificamente riconosciuti.
Ad ogni buon conto, anche volendosi ritenere tempestivo il disconoscimento (con conseguente ammissione del giudizio di verificazione, avendo la difesa di parte convenuta tempestivamente pagina 4 di 7 proposto la relativa istanza ex art. 216 c.p.c.), le evidenze istruttorie acquisite nel corso del presente procedimento porterebbero comunque a ritenere autentiche le sottoscrizioni apposte sui contestati documenti: sia perché le firme si accompagnano al timbro della ditta individuale, sia perché l'esito delle prove orali assunte converge univocamente in tal senso.
Ciò premesso, si condividono, perché corrette, coerenti e puntuali tutte le osservazioni svolte dalla difesa di parte convenuta sul fatto che: a) parte attrice non ha provato di aver mai contestato, prima dell'intimazione di pagamento, le fatture e i relativi d.d.t. surrichiamati;
b) i documenti di consegna recano il timbro e la sottoscrizione dell'attrice (d.d.t. 1155 del 21.06.2023 di cui alla fattura n.1/16581 del 30.06.2023); 2) il timbro e la sottoscrizione dell'attrice sono presenti anche nella lettera di vettura del corriere (documento del 22.06.2023 di cui all'allegato n.4 fattura 1/16581 del CP_5
30.06.2023); 3) parimenti le lettere di consegna del corriere BRT recano la sottoscrizione di CP_1
quale destinatario della merce (il riferimento corre sempre agli allegati da 4 a 6 di parte
[...]
convenuta); 4) non è stata prodotta in atti alcuna missiva nella quale lamenti la Controparte_1
mancata consegna del materiale;
5) il 50% circa dell'importo della fattura n.1/19467 del 31.07.2023 pari ad euro 15.000,00 è stato regolarmente pagato (come da doc. 7 di parte convenuta) dalla CP_1
circostanza che contrasta con la teoria della mancata consegna del materiale;
qualora, infatti, la merce non fosse stata davvero consegnata, la non avrebbe ragionevolmente provveduto al CP_1
pagamento dell'acconto di ben 15.000,oo euro, anzi è verosimile che nella presente sede ne avrebbe domandato la restituzione;
6) che tutte le fatture risultano regolarmente inviate e pervenute nel cassetto fiscale dell'attrice (cfr. doc. 8 di parte convenuta).
Le corrette, puntuali e già di per sé documentate deduzioni di parte convenuta hanno, poi, trovato ulteriore riscontro all'esito della disposta istruttoria, segnatamente: nella mancata comparizione, senza alcun giustificato motivo, dell'attrice all'udienza fissata per l'assunzione del relativo interpello, ciò che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (disposizione che, in caso di mancata comparizione o rifiuto della parte di rispondere senza giustificato motivo, consente al giudice, valutato ogni altro elemento di prova, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio) consente di ritenere, unitamente alle risultanze documentali di cui sopra ed alla prova testimoniale di cui oltre, come ammesse le circostanze capitolate dalla convenuta nella propria seconda memoria integrativa, in particolare: la ricezione da parte dell'impresa della merce di cui si fa menzione nelle fatture e negli ordini di cui agli Controparte_1
allegati della comparsa di costituzione e risposta;
la mancata contestazione della fatture prodotte;
la sottoscrizione da parte della delle lettere di vettura (recante anche il timbro della ditta) del CP_1 corriere EX Italia relative alla fattura n.1/16581 del 30.06.2023 di cui all'allegato 5 della comparsa, nonché la sottoscrizione da parte della stessa delle lettere di consegna del corriere BRT quale CP_1
pagina 5 di 7 destinatario della merce;
la consegna del materiale di cui alle fatture 1/19467 del 31.07.2023, 1/16581 del 30.06.2023 e 1/21214 del 31.08.2023 prima del 25 settembre 2023.
Anche il teste impiegato di art escusso all'udienza in data 29 gennaio 2025, con Testimone_1 CP_2
le proprie dichiarazioni ha confermato la avvenuta consegna della merce alla Egli ha, infatti, CP_1
asserito di aver avuto conferma telefonica della consegna del materiale alla da parte di CP_1
agente di zona di art in quel momento;
che rt non ha mai ricevuto Persona_1 CP_2 CP_2
contestazioni da parte della sulle predette fatture;
che le lettere di vettura del corriere EX CP_1
Italia relative alla fattura n.1/16581 del 30.06.2023 (di cui all'allegato 5 della comparsa) recano il timbro e la sottoscrizione della SI.ra ; che le lettere di consegna del corriere BRT Controparte_1
recano la sottoscrizione della SI.ra quale destinatario della merce, come da allegati Controparte_1
da 4 a 6; che il materiale di cui alle fatture 1/19467 del 31.07.2023, 1/16581 del 30.06.2023 e 1/21214 del 31.08.2023 di cui agli allegati n. 4, 5 e 6 della comparsa è stato consegnato prima del 25 settembre
2023 alla impresa CP_1
A corredo del predetto quadro probatorio si aggiunge l'inadempimento da parte dell'attrice all'ordine di produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili in suo possesso afferenti il periodo fiscale delle fatture oggetto di contestazione. Del resto, il comportamento processuale dell'attrice, non comparsa all'udienza fissata per la discussione sulla sospensione del titolo, né a quella fissata per il suo interpello, né alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. (come noto valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116, 2° comma c.p.c.) denota in generale l'intento latamente dilatorio della interposta opposizione.
Idros.art ha, quindi, puntualmente provato di aver adempiuto il proprio obbligo di consegna del materiale idraulico a favore dell'attrice, quindi di vantare nei confronti della predetta il diritto al pagamento della merce per complessivi euro 44.729,99, oltre interessi commerciali ai sensi degli artt. 4
e 5 d.lgs. 201/2003.
Deve dunque essere rigettata l'opposizione proposta da e per l'effetto quest'ultima Controparte_1
va condannata al pagamento a favore della convenuta dell'importo di cui sopra.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della domanda, ridotta la sola fase istruttoria in ragione della sua non complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o CP_2 Controparte_3
pagina 6 di 7 assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...]
e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore della convenuta dell'importo di euro 44.729,99, oltre interessi commerciali ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 201/2003.
2) Dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 CP_2 [...]
le spese del presente giudizio, che si liquidano per compensi Controparte_3
professionali di avvocato in complessivi 6713,00, oltre accessori di legge se dovuti e 15% per spese generali.
Ferrara, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Costanza Perri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 798/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 titolare dell'omonima ditta individuale (P.IVA ), con sede in Scafati, alla Via P.IVA_1
Poggiomarino n. 130, rappresentata e difesa, giusta procura depositata nel fascicolo informatico in allegato all'atto di citazione, dall'Avv. Marco Cucurachi , Pec: C.F._2
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Scafati alla Email_1
Via Giovanni XXIII C.le Cosenza n.5, presso il quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni ai seguenti recapiti: tel./fax 0816127419; Pec Email_1
ATTRICE (Opponente) contro
), corrente in Ferrara, Via Bologna n. 459, CP_2 Controparte_3 P.IVA_2 in persona dell'Amministratore Delegato Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano CP_4
Spinelli , PEC: ), del foro di C.F._3 Email_2
Forlì-Cesena, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Silvia Cicognani, sito in Ferrara, Corso
Giovecca n. 81, il tutto in virtù di procura rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA (Opposta)
OGGETTO: Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI:
pagina 1 di 7 Le conclusioni di parte attrice: “Nel merito: - Accertare e dichiarare che nessuna fornitura di merce
è stata mai effettuata in favore della sig.ra . - Per l'effetto della declaratoria di cui Controparte_1 sopra, accertare e dichiarare l'inadempimento della società e la CP_2 Controparte_3
relativa insussistenza del credito. - In ogni caso, accertare e dichiarare l'inidoneità degli assegni citati
a costituire valido titolo esecutivo per mancato assolvimento degli oneri di bollo. - Condannare
l'opposta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Le conclusioni di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE, confermare integralmente la validità dell'atto di precetto notificato in data
14.02.2023 oggetto della presente opposizione;
NEL MERITO in via subordinata, condannare comunque con ogni miglior formula la SI.ra , nata a [...], il Controparte_1
12.10.1978, C.F.: , residente in [...]
Maggio n.231 al pagamento della somma di Euro 44.729,99#, o quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, rimb. forf. 15%, I.V.A. e
C.p.A. come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1
individuale corrente in Scafati alla Via Poggiomarino n. 130, proponeva opposizione all'atto di precetto notificatole in data 14/02/2024, con il quale la convenuta le aveva CP_2 Controparte_3
intimato il pagamento della complessiva somma di euro 45.041,99 in forza di tre assegni (dell'importo il primo di euro 14.729,99 con scadenza 30.11.2023, il secondo ed il terzo dell'importo di euro
15.000,00 ciascuno, con scadenza rispettivamente in data 30.09.2023 e 31.10.2023), rilasciati dall'attrice in favore della convenuta a titolo di pagamento della fornitura di materiale idraulico di cui all'ordine in data 01/09/2023.
Quali motivi di opposizione l'attrice lamentava la mancata consegna della merce ordinata, dunque sollevava eccezione di inadempimento, nonché l'inesistenza del titolo esecutivo, essendo stati azionati tre assegni postdatati privi dell'imposta di bollo.
Concludeva domandando, previa istanza di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dei titoli, l'accertamento dell'inadempimento della convenuta e la conseguente insussistenza del credito ex adverso azionato.
Idros. (in seguito solo rt) si costituiva in giudizio, chiedendo Controparte_3 CP_2
pagina 2 di 7 l'integrale conferma della validità dell'atto di precetto oggetto di opposizione ovvero, in subordine, la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 44.729,99 o di quella maggior o minor somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi come per legge e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, vinte le spese di lite.
La convenuta, premettendo di aver ricevuto da parte di l'ordine della merce di cui Controparte_1
alle fatture e relativi d.d.t. n.1/19467 del 31.07.2023, n.1/16581 del 30.06.2023 e n.1/21214 del
31.08.2023 per un ammontare complessivo di euro 61.826,08, contestava quanto dalla medesima asserito circa la mancata consegna della merce evidenziando: 1) che le fatture e i relativi d.d.t. surrichiamati non erano mai stati oggetto di alcuna contestazione e i documenti di consegna recavano il timbro e la sottoscrizione dell'attrice (d.d.t. 1155 del 21.06.2023 di cui alla fattura n.1/16581 del
30.06.2023); 2) che il timbro e la sottoscrizione dell'attrice sono presenti anche nella lettera di vettura del corriere (documento del 22.06.2023 di cui all'allegato n.4 fattura 1/16581 del CP_5
30.06.2023); 3) che, parimenti, le lettere di consegna del corriere BRT recano la sottoscrizione della
SI.ra quale destinatario della merce;
4) che non esiste alcuna missiva nella quale l'attrice CP_1
lamenti la mancata consegna del materiale;
5) che il 50% circa dell'importo della fattura n.1/19467 del
31.07.2023 pari ad euro 15.000,00 era stato regolarmente pagato dalla circostanza che CP_1
contrasta con la teoria della mancata consegna del materiale;
6) che le predette fatture risultano regolarmente inviate e pervenute nel cassetto fiscale della controparte.
La causa, disattesa l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, veniva istruita mediante la produzione documentale delle parti, l'assunzione delle prove orali e l'ordine di esibizione all'attrice delle scritture contabili in suo possesso afferenti il periodo fiscale delle fatture oggetto di contestazione.
All'udienza cartolare del 7 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe trascritte, previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
L'opposizione è infondata e va conseguentemente rigettata per le ragioni che seguono.
Si rileva anzitutto che la questione sollevata dalla difesa di parte attrice con riguardo alla validità degli assegni postdatati, non in regola con l'imposta di bollo, è da considerarsi del tutto assorbita dall'accertamento, nel merito, in punto sia di an che di quantum, del credito portato dagli effetti azionati.
Ed invero, parte convenuta ha ampiamente provato, nel corso del presente giudizio, l'esistenza del credito dalla medesima vantato nei confronti della ditta in forza della fornitura di Controparte_1
prodotti idraulici di cui agli ordini in data 21/06/2023 e 25/07/2023 (doc. 3 di parte convenuta).
pagina 3 di 7 Il contratto di fornitura inter partes non è in contestazione: parte attrice, anzi, lo ha riconosciuto, eccependo tuttavia l'inadempimento della convenuta per asserita mancata consegna della merca.
Eppure, già dalla produzione documentale offerta dalla difesa della convenuta risulta che: vi è corrispondenza fra i prodotti di cui agli ordini anzidetti e quelli di cui alle fatture e relativi d.d.t.
n.1/19467 del 31.07.2023, n.1/16581 del 30.06.2023 e n.1/21214 del 31.08.2023 (cfr. doc.ti 4, 5 e 6 di parte convenuta), per un ammontare complessivo di euro 61.826,08.
Le lettere di vettura recano il timbro della impresa individuale Corcione, nonché la sottoscrizione della medesima.
Sul punto si rileva che con prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. l'attrice ha disconosciuto, tacciando di contraffazione, le firme apposte sulle due ricevute di cui agli allegati 4 e 5 di parte opposta.
Il disconoscimento è tardivo.
Ed invero, come noto “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione dell'art. 215, comma 1, n. 2), c.p.c. dispone che la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce "nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione", da individuarsi in un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l'esigenza dell'immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicchè non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte” (cfr. Cass. Sez. L, ordinanza n.
15113 del 3 giugno 2019).
Inoltre, “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la disposizione di cui all'art. 215, comma
1, n.2 c.p.c., in base alla quale la scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce nella prima udienza o nella risposta successiva alla produzione, va intesa con riferimento al primo atto in cui la parte esercita il proprio diritto di difesa, sia essa un'udienza o una difesa scritta” (cfr. Cass. Sez. 2 sentenza n. 9690 del 12 aprile 2023).
Nel caso di specie parte attrice ha omesso il disconoscimento alla prima udienza fissata per la discussione sulla istanza di sospensione della efficacia esecutiva dei titoli, ovvero alla prima difesa utile successiva alla produzione in giudizio da parte della convenuta dei documenti oggetto di disconoscimento effettuato, come detto, dalla solo con la prima memoria integrativa di cui CP_1
all'art. 171 ter c.p.c.
Di tal che, sulla scorta dei principi sopra menzionati, tutti i documenti allegati alla comparsa devono ritenersi pacificamente riconosciuti.
Ad ogni buon conto, anche volendosi ritenere tempestivo il disconoscimento (con conseguente ammissione del giudizio di verificazione, avendo la difesa di parte convenuta tempestivamente pagina 4 di 7 proposto la relativa istanza ex art. 216 c.p.c.), le evidenze istruttorie acquisite nel corso del presente procedimento porterebbero comunque a ritenere autentiche le sottoscrizioni apposte sui contestati documenti: sia perché le firme si accompagnano al timbro della ditta individuale, sia perché l'esito delle prove orali assunte converge univocamente in tal senso.
Ciò premesso, si condividono, perché corrette, coerenti e puntuali tutte le osservazioni svolte dalla difesa di parte convenuta sul fatto che: a) parte attrice non ha provato di aver mai contestato, prima dell'intimazione di pagamento, le fatture e i relativi d.d.t. surrichiamati;
b) i documenti di consegna recano il timbro e la sottoscrizione dell'attrice (d.d.t. 1155 del 21.06.2023 di cui alla fattura n.1/16581 del 30.06.2023); 2) il timbro e la sottoscrizione dell'attrice sono presenti anche nella lettera di vettura del corriere (documento del 22.06.2023 di cui all'allegato n.4 fattura 1/16581 del CP_5
30.06.2023); 3) parimenti le lettere di consegna del corriere BRT recano la sottoscrizione di CP_1
quale destinatario della merce (il riferimento corre sempre agli allegati da 4 a 6 di parte
[...]
convenuta); 4) non è stata prodotta in atti alcuna missiva nella quale lamenti la Controparte_1
mancata consegna del materiale;
5) il 50% circa dell'importo della fattura n.1/19467 del 31.07.2023 pari ad euro 15.000,00 è stato regolarmente pagato (come da doc. 7 di parte convenuta) dalla CP_1
circostanza che contrasta con la teoria della mancata consegna del materiale;
qualora, infatti, la merce non fosse stata davvero consegnata, la non avrebbe ragionevolmente provveduto al CP_1
pagamento dell'acconto di ben 15.000,oo euro, anzi è verosimile che nella presente sede ne avrebbe domandato la restituzione;
6) che tutte le fatture risultano regolarmente inviate e pervenute nel cassetto fiscale dell'attrice (cfr. doc. 8 di parte convenuta).
Le corrette, puntuali e già di per sé documentate deduzioni di parte convenuta hanno, poi, trovato ulteriore riscontro all'esito della disposta istruttoria, segnatamente: nella mancata comparizione, senza alcun giustificato motivo, dell'attrice all'udienza fissata per l'assunzione del relativo interpello, ciò che ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (disposizione che, in caso di mancata comparizione o rifiuto della parte di rispondere senza giustificato motivo, consente al giudice, valutato ogni altro elemento di prova, di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio) consente di ritenere, unitamente alle risultanze documentali di cui sopra ed alla prova testimoniale di cui oltre, come ammesse le circostanze capitolate dalla convenuta nella propria seconda memoria integrativa, in particolare: la ricezione da parte dell'impresa della merce di cui si fa menzione nelle fatture e negli ordini di cui agli Controparte_1
allegati della comparsa di costituzione e risposta;
la mancata contestazione della fatture prodotte;
la sottoscrizione da parte della delle lettere di vettura (recante anche il timbro della ditta) del CP_1 corriere EX Italia relative alla fattura n.1/16581 del 30.06.2023 di cui all'allegato 5 della comparsa, nonché la sottoscrizione da parte della stessa delle lettere di consegna del corriere BRT quale CP_1
pagina 5 di 7 destinatario della merce;
la consegna del materiale di cui alle fatture 1/19467 del 31.07.2023, 1/16581 del 30.06.2023 e 1/21214 del 31.08.2023 prima del 25 settembre 2023.
Anche il teste impiegato di art escusso all'udienza in data 29 gennaio 2025, con Testimone_1 CP_2
le proprie dichiarazioni ha confermato la avvenuta consegna della merce alla Egli ha, infatti, CP_1
asserito di aver avuto conferma telefonica della consegna del materiale alla da parte di CP_1
agente di zona di art in quel momento;
che rt non ha mai ricevuto Persona_1 CP_2 CP_2
contestazioni da parte della sulle predette fatture;
che le lettere di vettura del corriere EX CP_1
Italia relative alla fattura n.1/16581 del 30.06.2023 (di cui all'allegato 5 della comparsa) recano il timbro e la sottoscrizione della SI.ra ; che le lettere di consegna del corriere BRT Controparte_1
recano la sottoscrizione della SI.ra quale destinatario della merce, come da allegati Controparte_1
da 4 a 6; che il materiale di cui alle fatture 1/19467 del 31.07.2023, 1/16581 del 30.06.2023 e 1/21214 del 31.08.2023 di cui agli allegati n. 4, 5 e 6 della comparsa è stato consegnato prima del 25 settembre
2023 alla impresa CP_1
A corredo del predetto quadro probatorio si aggiunge l'inadempimento da parte dell'attrice all'ordine di produzione in giudizio ex art. 210 c.p.c. delle scritture contabili in suo possesso afferenti il periodo fiscale delle fatture oggetto di contestazione. Del resto, il comportamento processuale dell'attrice, non comparsa all'udienza fissata per la discussione sulla sospensione del titolo, né a quella fissata per il suo interpello, né alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. (come noto valutabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116, 2° comma c.p.c.) denota in generale l'intento latamente dilatorio della interposta opposizione.
Idros.art ha, quindi, puntualmente provato di aver adempiuto il proprio obbligo di consegna del materiale idraulico a favore dell'attrice, quindi di vantare nei confronti della predetta il diritto al pagamento della merce per complessivi euro 44.729,99, oltre interessi commerciali ai sensi degli artt. 4
e 5 d.lgs. 201/2003.
Deve dunque essere rigettata l'opposizione proposta da e per l'effetto quest'ultima Controparte_1
va condannata al pagamento a favore della convenuta dell'importo di cui sopra.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo, conformemente ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della domanda, ridotta la sola fase istruttoria in ragione della sua non complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Controparte_1
confronti di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o CP_2 Controparte_3
pagina 6 di 7 assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta da nei confronti di Controparte_1 CP_2 [...]
e per l'effetto condanna al pagamento in Controparte_3 Controparte_1
favore della convenuta dell'importo di euro 44.729,99, oltre interessi commerciali ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 201/2003.
2) Dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di Controparte_1 CP_2 [...]
le spese del presente giudizio, che si liquidano per compensi Controparte_3
professionali di avvocato in complessivi 6713,00, oltre accessori di legge se dovuti e 15% per spese generali.
Ferrara, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Costanza Perri
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