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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/12/2025, n. 5251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5251 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14273/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa SA ME Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14273/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Elena De Bernardi CP_1
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. Luisa Scotta CP_2
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente previe le declaratorie del caso,
- previo ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., dei conti correnti intestati a società CP_3
dalla quale provengono gli accrediti sul c/c del sig. ; CP_2
pagina 1 di 15 - previo ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle ricevute dei telepass intestati a CP_3
e , collegati all'autovetture Range Rover sport targata FV249JP e Range Parte_1 CP_2
Rover Velar FK781VK; previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al sig. e alla Damilano Experience Car sede CP_2
di Cuneo via Torino 178 del contratto di noleggio a lungo termine collegati all'autovettura Range
Rover sport targata FV249JP; previo ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., di tutti i rapporti bancari, estratti conto, estratti delle carte di credito e cassette di sicurezza facenti capo a , al sig. nonché a: CP_2 CP_2
con sede legale in via Cernaia 7 Torino Controparte_4
, con sede legale in via Bra 15 Cherasco (CN) Controparte_5
, con sede legale in via Terraglio 63 Mestre (VE) CP_6
con sede legale in piazza Salimbeni 3 Siena Controparte_7
con sede legale in viale Altiero Spinelli 30 Controparte_8 CP_9
con sede legale in via Vernazza 27 Genova CP_10
con sede legale in via Vallauri 24 Sant'Albano Stura (CN) Controparte_11
con sede legale in piazza Filippo Meda 4 Milano CP_12
con sede legale in via s. carlo 8/20 CP_4 CP_13 CP_14
con sede legale in Torino, corso Orbassano 367 CP_15
Banca Cassa Centrale Banche Rurali Trentine con sede legale in via Segantini 5 CP_16
CP_
con sede legale in piazza Libertà 23 Controparte_17
via dell'Innovazione 3 Milano Controparte_18
• con sede legale in piazza san Carlo 156 Torino Controparte_19
• con sede legale in Torino c.so Massimo d'Azeglio 33/e Controparte_20
• con sede legale in piazza Gae Aulenti 3 Milano Controparte_21
• , con sede in viale Europa 190 CP_22 CP_9
• , con sede in Torino c.so Massimo d'Azeglio 33/e CP_23
• , con sede in viale Fulvio Testi 280 Milano CP_24
• con sede in viale Vincenzo Lancetti 43 Milano CP_25
pagina 2 di 15 • Nexi Payments con sede in cso Sempione 55 Milano
• con sede in corso Garibaldi 99 Milano CP_26
• previa in ogni caso disposizione di immediata CTU contabile-patrimoniale volta ad accertare la reale entità del patrimonio del sig. ; CP_2
CP_2
• previo ordine di esibizione, ex art. 213 c.p.c., all' con sede legale in via Ciro il CP_9
Grande 21, dell'estratto contributivo e della documentazione attestante l'importo pensionistico che eventualmente verrà percepito della sig.ra CP_1
• previa ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi da 1) a 23) indicati nella memoria ex art. 183, VI c., n. 2, c.p.c. e, a prova contraria, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti dal sig. , dei capitoli da 24) a 40) indicati nella presente memoria;
CP_2
• respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
• riservata ogni ulteriore domanda istruttoria, produzione, deduzione, richiesta di CTU, ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. ed indicazione di capitoli di prova e testimoni nei termini di legge;
1) Dare atto dell'intervenuta sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Dare atto che la sig.ra rinuncia all'assegnazione dell'abitazione ex coniugale, immobile di CP_1
pregio di proprietà del sig. il quale ne è già rientrato in possesso;
CP_2
3) Dare atto dell'avvenuta maggiore età del figlio , convivente con la madre, e, per l'effetto, Per_1
nulla disporre in ordine ad affidamento e collocazione dello stesso, nonché in ordine agli incontri padre/figlio;
4) disporre che il signor corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_2 CP_1
bonifico bancario, la somma di € 700,00 (settecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio , diciottenne, studente liceale, o altra somma veriore accertanda, con rivalutazione Per_1
annuale Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie consistenti in: spese scolastiche (compreso l'intero costo della retta della scuola che frequenta), mediche non coperte dal SSN, Per_1
sportive, ricreative. Tutte spese necessarie o concordate e successivamente documentate, così come elencate e disciplinate dal Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
pagina 3 di 15 5) disporre che il signor corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_2 CP_1
bonifico bancario, la somma di € 1000,00 (mille/00) a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, o altra somma veriore accertanda, con rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla domanda.
6) con vittoria di spese di lite, diritti, esposti ed onorari, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso spese forfettario ex lege.
Per parte convenuta dato atto e considerato
- Che nelle more del giudizio il figlio (nato a [...] il [...]) è divenuto Per_1
maggiorenne e lo stesso non ha voluto comparire all'udienza del 03.04.2025 fissata per il suo ascolto;
- Che può pertanto autodeterminarsi circa la sua collocazione presso l'uno o l'altro Per_1
genitore e che esso trascorre prolungati periodi presso il padre a Cavallermaggiore e che, anche quando è a Torino, il padre provvede direttamente ed in ampia misura al suo mantenimento ordinario;
- Che frequenta le superiori e non è economicamente indipendente;
Per_1
- Che gli altri due figli della coppia, e , sono da tempo autonomi ed Per_2 Persona_3
economicamente indipendenti;
- Che difettano i presupposti per l'assegnazione della casa già familiare alla quale la sig.ra ha CP_1
rinunciato trasferendosi a Torino, mentre il sig. abita altrove;
CP_2
- Che la sig.ra ha una stabile convivenza more uxorio con il sig. con il CP_1 Controparte_28
quale abita a Torino;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni in atti;
respingere ogni diversa e contraria domanda e segnatamente rigettare la domanda di assegno divorzile in favore della moglie, ritenendolo non dovuto;
nulla disporre in merito all'assegnazione della casa già familiare e/o comunque revocarne l'assegnazione in favore della signora confermandosi sul punto l'ordinanza presidenziale CP_1
16.01.2023;
pagina 4 di 15 revocare l'assegno di mantenimento previsto in sentenza di separazione in favore della figlia , Per_3
confermandosi sul punto l'ordinanza presidenziale 16.01.2023; disporre che ciascun genitore provveda alla cura e al mantenimento ordinario di quando lo Per_1
avrà con sé; stabilire che il padre corrisponda alla madre un assegno integrativo di concorso al mantenimento di in misura di € 400,00 mensili, o del diverso importo che il Tribunale Ill.mo dovesse ritenere Per_1
congruo; ovvero, ma solo ove ritenuto del caso ed opportuno, prevedersi che l'assegno venga versato per metà alla madre e per metà direttamente al figlio maggiorenne;
prevedere che i genitori concorrano nella misura del 50%, o nella diversa percentuale che il Tribunale Ill.mo dovesse ritenere congrua, alle spese extra assegno necessarie per secondo le previsioni del protocollo Per_1
adottato da questo Tribunale.
Con il favore dei compensi defensionali, maggiorati di spese forfetarie, contributo previdenziale ripetibile e IVA di legge.
Con condanna della controparte ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., considerate le gravi trasgressioni processuali da essa commesse, la condotta reticente e le inottemperanze agli ordini del Giudice.
In via istruttoria
Si rinnovano le istanze istruttorie di seguito trascritte.
In particolare - rilevato che controparte persiste nella sua condotta omissiva e reticente in quanto ha nuovamente violato l'ordine del Giudice di cui all'ordinanza 21.05.2025 senza produrre (ovvero producendo solo parzialmente) gli estratti di tutti i conti di cui è titolare /contitolare, come appurato
CP_2 all'esito di accesso agli atti dalle risultanze emerse dall'archivio dell' – si chiede pertanto che ex art. 210 c.p.c. venga ordinato ai seguenti Istituti di Credito on sede legale in via Cernaia n. 7 – 10121 Torino;
Parte_2
on Sede Legale in Via Roma, 122 - 12045 Fossano CN;
Controparte_30
con Sede Legale in Piazza San Carlo, Controparte_31
156 -10121 Torino;
on Sede Legale in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino;
Controparte_31
pagina 5 di 15 con sede legale in Viale Europa Controparte_32
190 - 00144 CP_9
con sede legale in Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano;
CP_33
on sede legale in Corso Sempione, 55 - 20149 Milano;
Controparte_34
on sede legale in Viale Europa 190- 00144 CP_35 CP_9
Milano, con sede legale in Via Controparte_36
Melchiorre Gioia, 22 – 20124 Milano;
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano;
Controparte_21
con sede legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Controparte_37
CP_9
di esibire in giudizio gli estratti di tutti i conti bancari e rapporti dei quali la signora è CP_1
titolare o contitolare, ovvero delegata ad operare, a qualsiasi titolo intrattenuti negli ultimi tre anni, ovvero dall'apertura del rapporto sino ad oggi, dandosi ex art. 210 c.p.c., 2° comma c.p.c. i necessari provvedimenti circa i tempi e le modalità dell'esibizione.
Si ribadisce che la condotta processuale surrettizia di parte in violazione dei principi di verità CP_1
e trasparenza cui deve essere improntato il processo di famiglia, e per dipiù l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Presidente, concretizzano gravi trasgressioni valutabili ai sensi degli artt. 88
e 116, 2° comma, c.p.c., e sanzionabili anche d'ufficio ex art. 96 c.p.c..
Stante che ad oggi la ricorrente – benché sollecitata da questa parte - non ha prodotto l'estratto
CP_2 CP_2 contributivo si chiede che il Giudice voglia ordinare all' ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio gli attestati e comunque ogni documentazione relativa alla posizione contributiva della
CP_2 signora , ovvero autorizzare questa parte all'accesso agli atti presso l' CP_1
Si ribadisce che negli estratti conto depositati dalla sig.ra in allegato alla nota CP_21 CP_1
deposito documenti del 29.12.2022 (doc. 4 di controparte) mancano le pag. 2 e 4 di quelli relativi al periodo dal 1.10.2022 al 23.12.2022, nonostante le reiterate richieste di questa parte la stessa non ha mai colmato tale “lacuna” si insiste pertanto affinché il Giudice voglia invitare la ricorrente ad integrare la produzione incompleta.
Si rinnovano altresì le istanze istruttorie relative alle prove testimoniali sui seguenti capi di prova:
pagina 6 di 15 1. Vero che nell'autunno del 2014 la signora ha intrapreso una relazione CP_1
extraconiugale con il sig. suo attuale convivente;
Controparte_28
2. Vero che la sig.ra incaricò uno pseudo investigatore privato, tale , di CP_1 Persona_4
controllare il sig. con il quale intratteneva la relazione extraconiugale;
Controparte_28
3. Vero che il si rivolse insistentemente e con atteggiamenti minatori al sig. Persona_4 CP_2
per ottenere il pagamento dell'indagine svolta su incarico della sig.ra ;
[...] CP_1
A testi sui capi da 1 a 3 i sig.ri e , res.ti a Torino, , res. Parte_3 Persona_3 Testimone_1
a Savigliano, res. a Cavallermaggiore, res. a . Parte_1 Testimone_2 CP_30
4. Conferma il teste la relazione investigativa sub. doc. n 8 che gli viene rammostrata ?
A teste sul capo il sig. res. a Savigliano. Testimone_1
5. Vero che la sig.ra e il sig. da quando, a fine 2022, è iniziata la loro CP_1 Controparte_28
convivenza, hanno fatto frequenti viaggi, crociere ed hanno trascorso numerose vacanze, anche all'estero, portando talvolta con loro il minore , ed in particolare sono stati a Dubai, Persona_5
più volte a New York, in Irlanda, a Cuba, in Egitto, in Sardegna Costa Smeralda.
6. Vero che la signora e il sig. abitano in un grande appartamento ubicato in un CP_1 CP_28
prestigioso palazzo d'epoca con servizio di portineria, nel centro di Torino.
7. Vero che le attuali condizioni di vita consentono alla sig.ra di recarsi in palestra, dal CP_1
parrucchiere, dall'estetista, fare shopping, e comunque mantenere le stesse abitudini che aveva durante la vita matrimoniale.
A testi sui capi 5, 6 e 7 e . Parte_3 Persona_3
8. Vero che nella casa già familiare di Cavallermaggiore, località Trebbiè n. 36/b, ove è vissuta la sig.ra fino a settembre del 2022, vive ora il sig. con la sua famiglia (cfr. doc. CP_1 Parte_1
all. n. 66), mentre il fratello vive in un alloggio condotto in locazione. CP_2
9. Vero che, allorquando la signora si è trasferita a Torino, l'abitazione già familiare di CP_1
Cavallermaggiore è stata rilasciata in uno stato di incuria e sporcizia.
A testi sui capi 8 e 9 sig. res. a Cavallermaggiore e geom. con studio in Parte_1 CP_38
Racconigi.
10. Conferma il teste la relazione sub. doc. n. 40 da esso stilata che gli viene rammostrata ?
pagina 7 di 15 A teste geom. con studio in Racconigi. CP_38
11. Vero che, quando è stata assunta nell'azienda dei AT , la sig.ra si recava CP_2 CP_1
nell'ufficio della ditta solo per richieste di denaro.
A testi sig.ra res. a e sig. res. a Cavallermaggiore. Testimone_3 CP_30 Parte_1
12. Vero che la società nel 2017 ha congedato la segretaria non potendo più sostenere i CP_3
costi di una dipendente stante la situazione di forte indebitamento dell'azienda.
13. Vero che a seguito della scoperta della relazione extraconiugale della moglie e della vicenda dell'investigatore privato assoldato dalla stessa, il sig. prima fu colto da malore e venne CP_2
ricoverato in ospedale, poi cadde in uno stato depressivo/confusionale e trascurò l'azienda che si indebitò ulteriormente.
A teste sui capi 12, 13 sig.ra res. a . Testimone_3 CP_30
14. Vero che è sempre il padre a pagare a i biglietti del treno da Torino a Per_1
Cavallermaggiore e viceversa.
A teste sig.ra , res. a Cavallermaggiore. Testimone_4
15. Vero che ha trascorso con il padre tutti i fine settimana del mese di ottobre 2023; Per_1
16. Vero che ha trascorso tutto il periodo delle vacanze natalizie 2023/2024 con il padre;
Per_1
17. Vero che dal 23 dicembre al 31 dicembre 2023 ha fatto una crociera negli Emirati Per_1
Arabi con la nave della MSC Crociere insieme al padre e alla sua compagna la quale ha offerto il viaggio ad entrambi quale regalo per i sessant'anni del sig. ; CP_2
18. Vero che in loro compagnia c'era anche la figlia della compagna del sig. con la quale CP_2
ha un ottimo rapporto e con la quale si è molto divertito;
Per_1
19. Vero che al rientro dalla crociera a Doha (Qatar) ha casualmente incontrato la madre Per_1
con il sig. all'imbarco per analoga crociera ed in tale occasione la sig.ra ha rivolto CP_28 CP_1
al figlio un saluto distaccato.
Si indica a teste sui capi che precedono da 15 a 19 la sig.ra res. a Testimone_4
Cavallermaggiore.
20. Vero che la sig.ra nel periodo in cui è stata inserita come coadiuvante nell'impresa CP_1
agricola della famiglia si è sempre rifiutata di lavorare nell'azienda; CP_2
pagina 8 di 15 21. Vero che la signora ha volontariamente scelto di non svolgere attività lavorative;
CP_1
22. Vero che la sig.ra si disinteressava della cura della casa e del disbrigo delle CP_1
faccende domestiche affidate a due colf e ad un giardiniere in assenza dei quali vi provvedeva il marito.1
A testi sui capi che precedono i sig.ri e . Parte_1 Testimone_3
23. Vero che in più occasioni il sig. ha chiesto prestiti di denaro al figlio per CP_2 Per_2
fronteggiare pagamenti non dilazionabili relativi al mantenimento ed alle spese per il figlio Per_1
per cui ad oggi il sig. deve restituire al figlio maggiore € 10.000,00 (a teste sig. CP_2 Parte_3
res. a Torino).
24. Vero che la vettura Land Rover tg. FV249JP è data in prestito al sig. dalla CP_2
DAMILANO EXPERIENCE CAR S.r.l. che ha già ritirato la precedente autovettura del sig. CP_2
, con l'intesa che al momento non gli viene richiesto alcun corrispettivo. (a teste sig.
[...] Tes_5
presso DAMILANO EXPERIENCE CAR S.r.l. con sede a cuneo Via Torino, 178).
[...]
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in CP_1 CP_2
Saluzzo, il 04/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Saluzzo (atto n. 37 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati tre figli: due maggiorenni ed economicamente autosufficienti e , Per_1
nato il [...], nelle more del procedimento divenuto maggiorenne.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data
22/02/2019.
Con ricorso in riassunzione depositato il 25/07/2022, a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Cuneo, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 9 di 15 Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Parte resistente domandava in data 03/04/2023, ai sensi dell'art. 709 ultimo comma c.p.c., la modifica e integrazione dell'ordinanza presidenziale in punto mantenimento del minore. Chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., l'ammonimento della sig.ra a tenere una condotta conforme ai principi CP_1
dell'affido condiviso. A seguito di un tentativo di conciliazione ex art. 185 cpc che dava esito negativo, il GI con Ordinanza del 02/08/2023 rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale e ammoniva la sig.ra CP_1
All'udienza del 13/04/2023, avanti al G.I. entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e veniva assegnato termine perentorio ex art. 127 ter fino al 23/10/2023 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, contenenti le conclusioni delle parti nonché la richiesta di assegnazione o rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 27/10/2023, il G.I. dava atto del deposito delle note scritte con la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva del 28/12/2023.
All'udienza del 03/04/2024 volta all'ascolto di , il minore non compariva. In data 30/04/2024 Per_1
diveniva maggiorenne.
L'istruttoria si svolgeva mediante acquisizione documentale.
Il PM nulla ha opposto.
***
La causa appare matura per la decisione non ravvisandosi la necessità di svolgere ulteriore istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
In primo luogo, le parti concordano su quanto già disposto con ordinanza presidenziale circa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra poiché si è trasferita altrove oltre alla revoca CP_1
pagina 10 di 15 del mantenimento della figlia . Il figlio nelle more del procedimento è divenuto Per_3 Per_1
maggiorenne, per cui nulla si dispone sull'affidamento, collocazione e regime di visita.
Punti controversi tra le parti restano, dunque, il quantum del contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre e il riconoscimento dell'assegno divorzile per la sig.ra Per_1 CP_1
Mantenimento del figlio Per_1
Considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento del figlio di 600,00 euro mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie. Per_1
Nel caso in esame, infatti, i tempi di permanenza del figlio, ormai maggiorenne, presso il padre non appaiono molto discostarsi da quelli previsti con l'ordinanza presidenziale del 16.1.2023. Egli, infatti, per stessa allegazione del convenuto, si reca dal padre prevalentemente nei week end, ma non tutte le settimane, oltre che nei periodi festivi. In ogni caso, trattandosi di ragazzo maggiorenne, è chiaro che non può prevedersi con certezza quale sarà la frequentazione con ciascun genitore.
Quanto alle condizioni reddituali delle parti, nulla risulta mutato rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale.
La signora è attualmente ancora priva di regolare occupazione lavorativa. Il sig. CP_1 CP_2
continua ad allegare difficoltà economiche, così come all'epoca della separazione e, poi, successivamente, dell'udienza presidenziale, benché continui a mantenere un tenore di vita elevato (ad esempio, la scorsa estate è stato in vacanza a Bali).
A tal proposito deve evidenziarsi come la ricostruzione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti abbia carattere globale e complessivo e prescinde dall'accertamento analitico dei redditi nel loro preciso ammontare (cfr. Cass. 605/2017; Cass. 975/2021). Alla luce di ciò, il collegio ritiene superflue tutte le ulteriori indagini reddituali richieste dalle parti, nonché la rimessione in termini per l'acquisizione della documentazione depositata da parte convenuta unitamente alla comparsa conclusionale.
È chiaro che, nonostante le difficoltà che possono emergere dall'esame della documentazione agli atti
(così come già rilevato all'epoca dell'ordinanza presidenziale), il sig. possa contare su una CP_2
pagina 11 di 15 stabilità economica che gli permette, dopo anni di denunciate avversità, di mantenere un tenore di vita elevato tale da permettergli, stante l'evidente disparità economica esistente tra le parti, di provvedere al mantenimento del figlio.
L'assegno di mantenimento stabilito in sede presidenziale deve dunque essere confermato e sensibilmente aumentato in considerazione del fatto che, medio tempore, il figlio è cresciuto e maggiori sono le sue esigenze.
Ritiene dunque il collegio di porre a carico del sig. un assegno di mantenimento per il CP_2
figlio di euro 600 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Sull'assegno divorzile
In sede presidenziale era stato revocato l'assegno di mantenimento in favore della signora per CP_1
via della nuova convivenza intrapresa della stessa.
Orbene, la convivenza tra la signora ed il sig. prosegue, di talché, alla luce della più CP_1 CP_28
recente giurisprudenza, deve escludersi la debenza di assegno divorzile con funzione assistenziale (cfr.
Cass. SU 32198/21 che così stabilisce: “ In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”).
Anche con riferimento al profilo compensativo ritiene questo collegio che nulla sia dovuto alla signora
CP_1
Con riferimento a eventuali rinunce concordate ad attività lavorative o ad occasioni di crescita, nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente. Ella possiede un diploma da maestra d'asilo, professione mai svolta, e nel corso della convivenza matrimoniale non vi è prova di alcuna rinuncia. Anzi, dai capi di prova formulati dalla stessa signora nell'ambito del procedimento di separazione (cfr. doc. 7 di CP_1
parte convenuta-capi di prova da 40 a 61) emerge come la stessa, in costanza di matrimonio, abbia pagina 12 di 15 dedicato alla cura di se stessa ed al proprio benessere la maggior parte delle giornate (viaggi, palestra, nutrizionista, parrucchiere, estetista, shopping..). Tutto ciò grazie, evidentemente, all'apporto economico del marito. Ella non ha svolto alcuna attività lavorativa in quanto i guadagni del sig. CP_2
erano sufficienti a mantenere la famiglia, che poteva contare altresì su numeroso personale di servizio
(cfr. doc. 7 di parte convenuta-capi di prova 78 e 79). Solo per un periodo la ricorrente è risultata assunta in qualità di segretaria nella ditta del marito ed in relazione a tale incarico il sig. ha CP_2
versato alla moglie contributi previdenziali agricoli per totali € 62.629,61 (cfr doc. 15 di parte convenuta).
A ciò si aggiunga che attualmente la ricorrente risulta proprietaria esclusiva di un immobile nel centro di Diano Marina, appartamento per cui il sig. ha pagato un mutuo pari a 1500 euro circa mensili CP_2
dal 2004 sino all'allontanamento dalla casa coniugale (per stessa ammissione della ricorrente, cfr. pag.
4 memoria integrativa;
cfr altresì doc. 42 di parte convenuta).
Inoltre, la signora (classe 1966) sin dall'epoca della separazione (iniziata nell'anno 2016), pur CP_1
dotata di capacità lavorativa generica, mai si è spesa per la ricerca di attività lavorativa, nemmeno presso i numerosi ristoranti del nuovo compagno. Quest'ultimo, infatti, è un facoltoso imprenditore nel campo della ristorazione torinese e ben avrebbe potuto aiutarla nella ricerca di un lavoro. La coppia vive nel centro di Torino e mantiene un elevato tenore di vita, concedendosi numerosi e costosi viaggi
(ad esempio, nel giugno 2025 la signora ed il sig. hanno offerto ai figli ed alle CP_1 CP_28
relative compagne un soggiorno a New York, circostanza allegata dal convenuto in comparsa conclusionale e non contestata dalla ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, la domanda di assegno divorzile di parte ricorrente deve essere rigettata.
Revoca pronuncia ammonimento
Parte ricorrente introduce la domanda di revoca dell'ammonimento nei confronti della signora CP_39
disposto con ordinanza del 2.08.2023 solamente con la comparsa conclusionale. Detta domanda è tardiva non essendo stata formulata in precedenza, nemmeno nelle conclusioni definitive formulate all'udienza del 5.6.2025.
Condanna ex art. 96 commi 1 e 3 cpc
Parte convenuta ha chiesto la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 cpc pagina 13 di 15 considerate le varie trasgressioni, le reticenze e le inottemperanze all'ordine del giudice poste in essere dalla signora CP_1
La domanda non può trovare accoglimento, non ravvisandosi nel comportamento della ricorrente un'ipotesi di responsabilità aggravata, non risultando che la stessa abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile, considerata la natura necessaria della pronuncia di divorzio e la soccombenza reciproca sulle ulteriori domande, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio, dato atto dell'intervenuta revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_2 CP_1
euro 600,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 100% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, Per_1
scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016.
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora CP_1
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata da parte convenuta.
NA lla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di , CP_1 CP_2
spese liquidate per intero in complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come pagina 14 di 15 per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 21.11.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa SA ME
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa SA ME Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14273/2022 promossa da: con il patrocinio dell'avv. Elena De Bernardi CP_1
-ricorrente- contro con il patrocinio dell'avv. Luisa Scotta CP_2
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente previe le declaratorie del caso,
- previo ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., dei conti correnti intestati a società CP_3
dalla quale provengono gli accrediti sul c/c del sig. ; CP_2
pagina 1 di 15 - previo ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., delle ricevute dei telepass intestati a CP_3
e , collegati all'autovetture Range Rover sport targata FV249JP e Range Parte_1 CP_2
Rover Velar FK781VK; previo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al sig. e alla Damilano Experience Car sede CP_2
di Cuneo via Torino 178 del contratto di noleggio a lungo termine collegati all'autovettura Range
Rover sport targata FV249JP; previo ordine di esibizione, ex art. 210 c.p.c., di tutti i rapporti bancari, estratti conto, estratti delle carte di credito e cassette di sicurezza facenti capo a , al sig. nonché a: CP_2 CP_2
con sede legale in via Cernaia 7 Torino Controparte_4
, con sede legale in via Bra 15 Cherasco (CN) Controparte_5
, con sede legale in via Terraglio 63 Mestre (VE) CP_6
con sede legale in piazza Salimbeni 3 Siena Controparte_7
con sede legale in viale Altiero Spinelli 30 Controparte_8 CP_9
con sede legale in via Vernazza 27 Genova CP_10
con sede legale in via Vallauri 24 Sant'Albano Stura (CN) Controparte_11
con sede legale in piazza Filippo Meda 4 Milano CP_12
con sede legale in via s. carlo 8/20 CP_4 CP_13 CP_14
con sede legale in Torino, corso Orbassano 367 CP_15
Banca Cassa Centrale Banche Rurali Trentine con sede legale in via Segantini 5 CP_16
CP_
con sede legale in piazza Libertà 23 Controparte_17
via dell'Innovazione 3 Milano Controparte_18
• con sede legale in piazza san Carlo 156 Torino Controparte_19
• con sede legale in Torino c.so Massimo d'Azeglio 33/e Controparte_20
• con sede legale in piazza Gae Aulenti 3 Milano Controparte_21
• , con sede in viale Europa 190 CP_22 CP_9
• , con sede in Torino c.so Massimo d'Azeglio 33/e CP_23
• , con sede in viale Fulvio Testi 280 Milano CP_24
• con sede in viale Vincenzo Lancetti 43 Milano CP_25
pagina 2 di 15 • Nexi Payments con sede in cso Sempione 55 Milano
• con sede in corso Garibaldi 99 Milano CP_26
• previa in ogni caso disposizione di immediata CTU contabile-patrimoniale volta ad accertare la reale entità del patrimonio del sig. ; CP_2
CP_2
• previo ordine di esibizione, ex art. 213 c.p.c., all' con sede legale in via Ciro il CP_9
Grande 21, dell'estratto contributivo e della documentazione attestante l'importo pensionistico che eventualmente verrà percepito della sig.ra CP_1
• previa ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi da 1) a 23) indicati nella memoria ex art. 183, VI c., n. 2, c.p.c. e, a prova contraria, nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova dedotti dal sig. , dei capitoli da 24) a 40) indicati nella presente memoria;
CP_2
• respinta ogni avversaria domanda, istanza, eccezione, deduzione e produzione;
• riservata ogni ulteriore domanda istruttoria, produzione, deduzione, richiesta di CTU, ordine di esibizione ex artt. 210 e 213 c.p.c. ed indicazione di capitoli di prova e testimoni nei termini di legge;
1) Dare atto dell'intervenuta sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2) Dare atto che la sig.ra rinuncia all'assegnazione dell'abitazione ex coniugale, immobile di CP_1
pregio di proprietà del sig. il quale ne è già rientrato in possesso;
CP_2
3) Dare atto dell'avvenuta maggiore età del figlio , convivente con la madre, e, per l'effetto, Per_1
nulla disporre in ordine ad affidamento e collocazione dello stesso, nonché in ordine agli incontri padre/figlio;
4) disporre che il signor corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_2 CP_1
bonifico bancario, la somma di € 700,00 (settecento/00) a titolo di contributo per il mantenimento per il figlio , diciottenne, studente liceale, o altra somma veriore accertanda, con rivalutazione Per_1
annuale Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie consistenti in: spese scolastiche (compreso l'intero costo della retta della scuola che frequenta), mediche non coperte dal SSN, Per_1
sportive, ricreative. Tutte spese necessarie o concordate e successivamente documentate, così come elencate e disciplinate dal Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto dal Presidente del
Tribunale di Torino e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
pagina 3 di 15 5) disporre che il signor corrisponda alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo CP_2 CP_1
bonifico bancario, la somma di € 1000,00 (mille/00) a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, o altra somma veriore accertanda, con rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla domanda.
6) con vittoria di spese di lite, diritti, esposti ed onorari, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso spese forfettario ex lege.
Per parte convenuta dato atto e considerato
- Che nelle more del giudizio il figlio (nato a [...] il [...]) è divenuto Per_1
maggiorenne e lo stesso non ha voluto comparire all'udienza del 03.04.2025 fissata per il suo ascolto;
- Che può pertanto autodeterminarsi circa la sua collocazione presso l'uno o l'altro Per_1
genitore e che esso trascorre prolungati periodi presso il padre a Cavallermaggiore e che, anche quando è a Torino, il padre provvede direttamente ed in ampia misura al suo mantenimento ordinario;
- Che frequenta le superiori e non è economicamente indipendente;
Per_1
- Che gli altri due figli della coppia, e , sono da tempo autonomi ed Per_2 Persona_3
economicamente indipendenti;
- Che difettano i presupposti per l'assegnazione della casa già familiare alla quale la sig.ra ha CP_1
rinunciato trasferendosi a Torino, mentre il sig. abita altrove;
CP_2
- Che la sig.ra ha una stabile convivenza more uxorio con il sig. con il CP_1 Controparte_28
quale abita a Torino;
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni in atti;
respingere ogni diversa e contraria domanda e segnatamente rigettare la domanda di assegno divorzile in favore della moglie, ritenendolo non dovuto;
nulla disporre in merito all'assegnazione della casa già familiare e/o comunque revocarne l'assegnazione in favore della signora confermandosi sul punto l'ordinanza presidenziale CP_1
16.01.2023;
pagina 4 di 15 revocare l'assegno di mantenimento previsto in sentenza di separazione in favore della figlia , Per_3
confermandosi sul punto l'ordinanza presidenziale 16.01.2023; disporre che ciascun genitore provveda alla cura e al mantenimento ordinario di quando lo Per_1
avrà con sé; stabilire che il padre corrisponda alla madre un assegno integrativo di concorso al mantenimento di in misura di € 400,00 mensili, o del diverso importo che il Tribunale Ill.mo dovesse ritenere Per_1
congruo; ovvero, ma solo ove ritenuto del caso ed opportuno, prevedersi che l'assegno venga versato per metà alla madre e per metà direttamente al figlio maggiorenne;
prevedere che i genitori concorrano nella misura del 50%, o nella diversa percentuale che il Tribunale Ill.mo dovesse ritenere congrua, alle spese extra assegno necessarie per secondo le previsioni del protocollo Per_1
adottato da questo Tribunale.
Con il favore dei compensi defensionali, maggiorati di spese forfetarie, contributo previdenziale ripetibile e IVA di legge.
Con condanna della controparte ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., considerate le gravi trasgressioni processuali da essa commesse, la condotta reticente e le inottemperanze agli ordini del Giudice.
In via istruttoria
Si rinnovano le istanze istruttorie di seguito trascritte.
In particolare - rilevato che controparte persiste nella sua condotta omissiva e reticente in quanto ha nuovamente violato l'ordine del Giudice di cui all'ordinanza 21.05.2025 senza produrre (ovvero producendo solo parzialmente) gli estratti di tutti i conti di cui è titolare /contitolare, come appurato
CP_2 all'esito di accesso agli atti dalle risultanze emerse dall'archivio dell' – si chiede pertanto che ex art. 210 c.p.c. venga ordinato ai seguenti Istituti di Credito on sede legale in via Cernaia n. 7 – 10121 Torino;
Parte_2
on Sede Legale in Via Roma, 122 - 12045 Fossano CN;
Controparte_30
con Sede Legale in Piazza San Carlo, Controparte_31
156 -10121 Torino;
on Sede Legale in Piazza San Carlo, 156 - 10121 Torino;
Controparte_31
pagina 5 di 15 con sede legale in Viale Europa Controparte_32
190 - 00144 CP_9
con sede legale in Via Roberto Bracco, 6 - 20159 Milano;
CP_33
on sede legale in Corso Sempione, 55 - 20149 Milano;
Controparte_34
on sede legale in Viale Europa 190- 00144 CP_35 CP_9
Milano, con sede legale in Via Controparte_36
Melchiorre Gioia, 22 – 20124 Milano;
Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano;
Controparte_21
con sede legale in Viale Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Controparte_37
CP_9
di esibire in giudizio gli estratti di tutti i conti bancari e rapporti dei quali la signora è CP_1
titolare o contitolare, ovvero delegata ad operare, a qualsiasi titolo intrattenuti negli ultimi tre anni, ovvero dall'apertura del rapporto sino ad oggi, dandosi ex art. 210 c.p.c., 2° comma c.p.c. i necessari provvedimenti circa i tempi e le modalità dell'esibizione.
Si ribadisce che la condotta processuale surrettizia di parte in violazione dei principi di verità CP_1
e trasparenza cui deve essere improntato il processo di famiglia, e per dipiù l'inosservanza delle disposizioni impartite dal Presidente, concretizzano gravi trasgressioni valutabili ai sensi degli artt. 88
e 116, 2° comma, c.p.c., e sanzionabili anche d'ufficio ex art. 96 c.p.c..
Stante che ad oggi la ricorrente – benché sollecitata da questa parte - non ha prodotto l'estratto
CP_2 CP_2 contributivo si chiede che il Giudice voglia ordinare all' ex art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio gli attestati e comunque ogni documentazione relativa alla posizione contributiva della
CP_2 signora , ovvero autorizzare questa parte all'accesso agli atti presso l' CP_1
Si ribadisce che negli estratti conto depositati dalla sig.ra in allegato alla nota CP_21 CP_1
deposito documenti del 29.12.2022 (doc. 4 di controparte) mancano le pag. 2 e 4 di quelli relativi al periodo dal 1.10.2022 al 23.12.2022, nonostante le reiterate richieste di questa parte la stessa non ha mai colmato tale “lacuna” si insiste pertanto affinché il Giudice voglia invitare la ricorrente ad integrare la produzione incompleta.
Si rinnovano altresì le istanze istruttorie relative alle prove testimoniali sui seguenti capi di prova:
pagina 6 di 15 1. Vero che nell'autunno del 2014 la signora ha intrapreso una relazione CP_1
extraconiugale con il sig. suo attuale convivente;
Controparte_28
2. Vero che la sig.ra incaricò uno pseudo investigatore privato, tale , di CP_1 Persona_4
controllare il sig. con il quale intratteneva la relazione extraconiugale;
Controparte_28
3. Vero che il si rivolse insistentemente e con atteggiamenti minatori al sig. Persona_4 CP_2
per ottenere il pagamento dell'indagine svolta su incarico della sig.ra ;
[...] CP_1
A testi sui capi da 1 a 3 i sig.ri e , res.ti a Torino, , res. Parte_3 Persona_3 Testimone_1
a Savigliano, res. a Cavallermaggiore, res. a . Parte_1 Testimone_2 CP_30
4. Conferma il teste la relazione investigativa sub. doc. n 8 che gli viene rammostrata ?
A teste sul capo il sig. res. a Savigliano. Testimone_1
5. Vero che la sig.ra e il sig. da quando, a fine 2022, è iniziata la loro CP_1 Controparte_28
convivenza, hanno fatto frequenti viaggi, crociere ed hanno trascorso numerose vacanze, anche all'estero, portando talvolta con loro il minore , ed in particolare sono stati a Dubai, Persona_5
più volte a New York, in Irlanda, a Cuba, in Egitto, in Sardegna Costa Smeralda.
6. Vero che la signora e il sig. abitano in un grande appartamento ubicato in un CP_1 CP_28
prestigioso palazzo d'epoca con servizio di portineria, nel centro di Torino.
7. Vero che le attuali condizioni di vita consentono alla sig.ra di recarsi in palestra, dal CP_1
parrucchiere, dall'estetista, fare shopping, e comunque mantenere le stesse abitudini che aveva durante la vita matrimoniale.
A testi sui capi 5, 6 e 7 e . Parte_3 Persona_3
8. Vero che nella casa già familiare di Cavallermaggiore, località Trebbiè n. 36/b, ove è vissuta la sig.ra fino a settembre del 2022, vive ora il sig. con la sua famiglia (cfr. doc. CP_1 Parte_1
all. n. 66), mentre il fratello vive in un alloggio condotto in locazione. CP_2
9. Vero che, allorquando la signora si è trasferita a Torino, l'abitazione già familiare di CP_1
Cavallermaggiore è stata rilasciata in uno stato di incuria e sporcizia.
A testi sui capi 8 e 9 sig. res. a Cavallermaggiore e geom. con studio in Parte_1 CP_38
Racconigi.
10. Conferma il teste la relazione sub. doc. n. 40 da esso stilata che gli viene rammostrata ?
pagina 7 di 15 A teste geom. con studio in Racconigi. CP_38
11. Vero che, quando è stata assunta nell'azienda dei AT , la sig.ra si recava CP_2 CP_1
nell'ufficio della ditta solo per richieste di denaro.
A testi sig.ra res. a e sig. res. a Cavallermaggiore. Testimone_3 CP_30 Parte_1
12. Vero che la società nel 2017 ha congedato la segretaria non potendo più sostenere i CP_3
costi di una dipendente stante la situazione di forte indebitamento dell'azienda.
13. Vero che a seguito della scoperta della relazione extraconiugale della moglie e della vicenda dell'investigatore privato assoldato dalla stessa, il sig. prima fu colto da malore e venne CP_2
ricoverato in ospedale, poi cadde in uno stato depressivo/confusionale e trascurò l'azienda che si indebitò ulteriormente.
A teste sui capi 12, 13 sig.ra res. a . Testimone_3 CP_30
14. Vero che è sempre il padre a pagare a i biglietti del treno da Torino a Per_1
Cavallermaggiore e viceversa.
A teste sig.ra , res. a Cavallermaggiore. Testimone_4
15. Vero che ha trascorso con il padre tutti i fine settimana del mese di ottobre 2023; Per_1
16. Vero che ha trascorso tutto il periodo delle vacanze natalizie 2023/2024 con il padre;
Per_1
17. Vero che dal 23 dicembre al 31 dicembre 2023 ha fatto una crociera negli Emirati Per_1
Arabi con la nave della MSC Crociere insieme al padre e alla sua compagna la quale ha offerto il viaggio ad entrambi quale regalo per i sessant'anni del sig. ; CP_2
18. Vero che in loro compagnia c'era anche la figlia della compagna del sig. con la quale CP_2
ha un ottimo rapporto e con la quale si è molto divertito;
Per_1
19. Vero che al rientro dalla crociera a Doha (Qatar) ha casualmente incontrato la madre Per_1
con il sig. all'imbarco per analoga crociera ed in tale occasione la sig.ra ha rivolto CP_28 CP_1
al figlio un saluto distaccato.
Si indica a teste sui capi che precedono da 15 a 19 la sig.ra res. a Testimone_4
Cavallermaggiore.
20. Vero che la sig.ra nel periodo in cui è stata inserita come coadiuvante nell'impresa CP_1
agricola della famiglia si è sempre rifiutata di lavorare nell'azienda; CP_2
pagina 8 di 15 21. Vero che la signora ha volontariamente scelto di non svolgere attività lavorative;
CP_1
22. Vero che la sig.ra si disinteressava della cura della casa e del disbrigo delle CP_1
faccende domestiche affidate a due colf e ad un giardiniere in assenza dei quali vi provvedeva il marito.1
A testi sui capi che precedono i sig.ri e . Parte_1 Testimone_3
23. Vero che in più occasioni il sig. ha chiesto prestiti di denaro al figlio per CP_2 Per_2
fronteggiare pagamenti non dilazionabili relativi al mantenimento ed alle spese per il figlio Per_1
per cui ad oggi il sig. deve restituire al figlio maggiore € 10.000,00 (a teste sig. CP_2 Parte_3
res. a Torino).
24. Vero che la vettura Land Rover tg. FV249JP è data in prestito al sig. dalla CP_2
DAMILANO EXPERIENCE CAR S.r.l. che ha già ritirato la precedente autovettura del sig. CP_2
, con l'intesa che al momento non gli viene richiesto alcun corrispettivo. (a teste sig.
[...] Tes_5
presso DAMILANO EXPERIENCE CAR S.r.l. con sede a cuneo Via Torino, 178).
[...]
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in CP_1 CP_2
Saluzzo, il 04/07/1992.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Saluzzo (atto n. 37 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1992).
Dal matrimonio sono nati tre figli: due maggiorenni ed economicamente autosufficienti e , Per_1
nato il [...], nelle more del procedimento divenuto maggiorenne.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Cuneo in data
22/02/2019.
Con ricorso in riassunzione depositato il 25/07/2022, a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale di Cuneo, la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
pagina 9 di 15 Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Parte resistente domandava in data 03/04/2023, ai sensi dell'art. 709 ultimo comma c.p.c., la modifica e integrazione dell'ordinanza presidenziale in punto mantenimento del minore. Chiedeva altresì, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., l'ammonimento della sig.ra a tenere una condotta conforme ai principi CP_1
dell'affido condiviso. A seguito di un tentativo di conciliazione ex art. 185 cpc che dava esito negativo, il GI con Ordinanza del 02/08/2023 rigettava la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale e ammoniva la sig.ra CP_1
All'udienza del 13/04/2023, avanti al G.I. entrambe le parti chiedevano pronunciarsi sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio e veniva assegnato termine perentorio ex art. 127 ter fino al 23/10/2023 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, contenenti le conclusioni delle parti nonché la richiesta di assegnazione o rinuncia dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 27/10/2023, il G.I. dava atto del deposito delle note scritte con la rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva del 28/12/2023.
All'udienza del 03/04/2024 volta all'ascolto di , il minore non compariva. In data 30/04/2024 Per_1
diveniva maggiorenne.
L'istruttoria si svolgeva mediante acquisizione documentale.
Il PM nulla ha opposto.
***
La causa appare matura per la decisione non ravvisandosi la necessità di svolgere ulteriore istruttoria, risultando acquisiti agli atti elementi sufficienti per poter addivenire alla decisione nel merito delle domande proposte.
In primo luogo, le parti concordano su quanto già disposto con ordinanza presidenziale circa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra poiché si è trasferita altrove oltre alla revoca CP_1
pagina 10 di 15 del mantenimento della figlia . Il figlio nelle more del procedimento è divenuto Per_3 Per_1
maggiorenne, per cui nulla si dispone sull'affidamento, collocazione e regime di visita.
Punti controversi tra le parti restano, dunque, il quantum del contributo al mantenimento per il figlio a carico del padre e il riconoscimento dell'assegno divorzile per la sig.ra Per_1 CP_1
Mantenimento del figlio Per_1
Considerando le esigenze della prole, i tempi di permanenza della stessa presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori e la natura primaria ed insopprimibile del dovere di mantenimento dei figli, il Tribunale ritiene proporzionato un contributo a carico del convenuto per il mantenimento del figlio di 600,00 euro mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie. Per_1
Nel caso in esame, infatti, i tempi di permanenza del figlio, ormai maggiorenne, presso il padre non appaiono molto discostarsi da quelli previsti con l'ordinanza presidenziale del 16.1.2023. Egli, infatti, per stessa allegazione del convenuto, si reca dal padre prevalentemente nei week end, ma non tutte le settimane, oltre che nei periodi festivi. In ogni caso, trattandosi di ragazzo maggiorenne, è chiaro che non può prevedersi con certezza quale sarà la frequentazione con ciascun genitore.
Quanto alle condizioni reddituali delle parti, nulla risulta mutato rispetto all'epoca dell'ordinanza presidenziale.
La signora è attualmente ancora priva di regolare occupazione lavorativa. Il sig. CP_1 CP_2
continua ad allegare difficoltà economiche, così come all'epoca della separazione e, poi, successivamente, dell'udienza presidenziale, benché continui a mantenere un tenore di vita elevato (ad esempio, la scorsa estate è stato in vacanza a Bali).
A tal proposito deve evidenziarsi come la ricostruzione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti abbia carattere globale e complessivo e prescinde dall'accertamento analitico dei redditi nel loro preciso ammontare (cfr. Cass. 605/2017; Cass. 975/2021). Alla luce di ciò, il collegio ritiene superflue tutte le ulteriori indagini reddituali richieste dalle parti, nonché la rimessione in termini per l'acquisizione della documentazione depositata da parte convenuta unitamente alla comparsa conclusionale.
È chiaro che, nonostante le difficoltà che possono emergere dall'esame della documentazione agli atti
(così come già rilevato all'epoca dell'ordinanza presidenziale), il sig. possa contare su una CP_2
pagina 11 di 15 stabilità economica che gli permette, dopo anni di denunciate avversità, di mantenere un tenore di vita elevato tale da permettergli, stante l'evidente disparità economica esistente tra le parti, di provvedere al mantenimento del figlio.
L'assegno di mantenimento stabilito in sede presidenziale deve dunque essere confermato e sensibilmente aumentato in considerazione del fatto che, medio tempore, il figlio è cresciuto e maggiori sono le sue esigenze.
Ritiene dunque il collegio di porre a carico del sig. un assegno di mantenimento per il CP_2
figlio di euro 600 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie.
Sull'assegno divorzile
In sede presidenziale era stato revocato l'assegno di mantenimento in favore della signora per CP_1
via della nuova convivenza intrapresa della stessa.
Orbene, la convivenza tra la signora ed il sig. prosegue, di talché, alla luce della più CP_1 CP_28
recente giurisprudenza, deve escludersi la debenza di assegno divorzile con funzione assistenziale (cfr.
Cass. SU 32198/21 che così stabilisce: “ In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell'attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
a tal fine il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge”).
Anche con riferimento al profilo compensativo ritiene questo collegio che nulla sia dovuto alla signora
CP_1
Con riferimento a eventuali rinunce concordate ad attività lavorative o ad occasioni di crescita, nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente. Ella possiede un diploma da maestra d'asilo, professione mai svolta, e nel corso della convivenza matrimoniale non vi è prova di alcuna rinuncia. Anzi, dai capi di prova formulati dalla stessa signora nell'ambito del procedimento di separazione (cfr. doc. 7 di CP_1
parte convenuta-capi di prova da 40 a 61) emerge come la stessa, in costanza di matrimonio, abbia pagina 12 di 15 dedicato alla cura di se stessa ed al proprio benessere la maggior parte delle giornate (viaggi, palestra, nutrizionista, parrucchiere, estetista, shopping..). Tutto ciò grazie, evidentemente, all'apporto economico del marito. Ella non ha svolto alcuna attività lavorativa in quanto i guadagni del sig. CP_2
erano sufficienti a mantenere la famiglia, che poteva contare altresì su numeroso personale di servizio
(cfr. doc. 7 di parte convenuta-capi di prova 78 e 79). Solo per un periodo la ricorrente è risultata assunta in qualità di segretaria nella ditta del marito ed in relazione a tale incarico il sig. ha CP_2
versato alla moglie contributi previdenziali agricoli per totali € 62.629,61 (cfr doc. 15 di parte convenuta).
A ciò si aggiunga che attualmente la ricorrente risulta proprietaria esclusiva di un immobile nel centro di Diano Marina, appartamento per cui il sig. ha pagato un mutuo pari a 1500 euro circa mensili CP_2
dal 2004 sino all'allontanamento dalla casa coniugale (per stessa ammissione della ricorrente, cfr. pag.
4 memoria integrativa;
cfr altresì doc. 42 di parte convenuta).
Inoltre, la signora (classe 1966) sin dall'epoca della separazione (iniziata nell'anno 2016), pur CP_1
dotata di capacità lavorativa generica, mai si è spesa per la ricerca di attività lavorativa, nemmeno presso i numerosi ristoranti del nuovo compagno. Quest'ultimo, infatti, è un facoltoso imprenditore nel campo della ristorazione torinese e ben avrebbe potuto aiutarla nella ricerca di un lavoro. La coppia vive nel centro di Torino e mantiene un elevato tenore di vita, concedendosi numerosi e costosi viaggi
(ad esempio, nel giugno 2025 la signora ed il sig. hanno offerto ai figli ed alle CP_1 CP_28
relative compagne un soggiorno a New York, circostanza allegata dal convenuto in comparsa conclusionale e non contestata dalla ricorrente).
Alla luce di quanto sopra, la domanda di assegno divorzile di parte ricorrente deve essere rigettata.
Revoca pronuncia ammonimento
Parte ricorrente introduce la domanda di revoca dell'ammonimento nei confronti della signora CP_39
disposto con ordinanza del 2.08.2023 solamente con la comparsa conclusionale. Detta domanda è tardiva non essendo stata formulata in precedenza, nemmeno nelle conclusioni definitive formulate all'udienza del 5.6.2025.
Condanna ex art. 96 commi 1 e 3 cpc
Parte convenuta ha chiesto la condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 cpc pagina 13 di 15 considerate le varie trasgressioni, le reticenze e le inottemperanze all'ordine del giudice poste in essere dalla signora CP_1
La domanda non può trovare accoglimento, non ravvisandosi nel comportamento della ricorrente un'ipotesi di responsabilità aggravata, non risultando che la stessa abbia agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte ricorrente in ordine alla domanda di assegno divorzile, considerata la natura necessaria della pronuncia di divorzio e la soccombenza reciproca sulle ulteriori domande, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite nella misura di 1/2, mentre per i restanti 1/2 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 5.000,00 (di cui € 1.200,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la fase istruttoria, € 1.600,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, dato atto dell'intervenuta sentenza parziale di divorzio, dato atto dell'intervenuta revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla signora CP_1
DISPONE che versi a entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di CP_2 CP_1
euro 600,00, annualmente aggiornata secondo indice Istat, a titolo di contributo al mantenimento del figlio , oltre al 100% delle spese straordinarie (spese mediche non coperte da SSN, Per_1
scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessarie e successivamente documentate), come da
Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del
15.03.2016.
RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla signora CP_1
RIGETTA la domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata da parte convenuta.
NA lla refusione di 1/2 delle spese di lite in favore di , CP_1 CP_2
spese liquidate per intero in complessivi € 5000,00, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come pagina 14 di 15 per legge.
COMPENSA i restanti 1/2 delle spese di lite.
Così deciso in Torino, il 21.11.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa SA ME
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
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