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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 24/11/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 163-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della Controparte_1 del sovraindebitato
Parte_1 (C.F.
), residente in [...]L. SETTEMBRINI 21C.F. 1
INT 1 NA UL BI (FC) nel procedimento R.G. n. 162/2025
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in
C.F. 1 ), assistito data 12 novembre 2025 da Parte_1 (C.F.
dall'OCC in persona del Gestore nominato dott. Persona_1
esaminati gli atti ed i documenti;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da
-
ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5,
CCII);
rilevato che la relazione redatta dall'OCC, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
rilevato altresì che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
dato atto che il Gestore ha provveduto in conformità;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
-
268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Parte_2
rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art.
-
2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 278.300,05 circa, alla data di redazione della relazione particolareggiata;
osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro, a fronte del quale percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.700,00, oltre a rimborsi di trasferta, nonché da un rimorchio del quale risulta perso il possesso e da conti correnti con esigue somme;
ritenuto che
in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la
-
procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274
CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.700,00 netti
-
mensili circa e che il debitore convive con i genitori (padre dipendente con reddito di circa Euro
1.700,00 mensili e madre senza occupazione) nell'immobile di proprietà della madre;
ritenuto che
, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151
CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 700,00 mensili per
12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal
Liquidatore;
ritenuto che
ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta
-
solo al decorso di tre anni dall'apertura;
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell'art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
Ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda;
Ritenuto peraltro di dover precisare che in sede di formazione dello stato passivo il nominando
-
Liquidatore dovrà attentamente vagliare le domande, rispettivamente, del legale e del Gestore, e che, in ogni caso, non è ammissibile una duplicazione del compenso, sia pure a soggetti diversi, per la medesima attività;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IA ER
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
NA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 700,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al
Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280
CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL IQ
entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL IQ
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore dott.ssa Maria Cecilia Branca
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale di Forlì, sezione procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott. Barbara Vacca Presidente
Dott. Emanuele Picci Giudice
Dott. Maria Cecilia Branca Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
dichiarativa dell'apertura della Controparte_1 del sovraindebitato
Parte_1 (C.F.
), residente in [...]L. SETTEMBRINI 21C.F. 1
INT 1 NA UL BI (FC) nel procedimento R.G. n. 162/2025
Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato depositato in
C.F. 1 ), assistito data 12 novembre 2025 da Parte_1 (C.F.
dall'OCC in persona del Gestore nominato dott. Persona_1
esaminati gli atti ed i documenti;
- sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo il debitore la propria residenza nel circondario di questo Tribunale;
dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del
CCII;
rilevato che al ricorso è stata allegata la prescritta documentazione di cui all'art. 39 CCII (da
-
ritenersi applicabile, per quanto compatibile, anche al presente procedimento ex art. 270, co. 5,
CCII);
rilevato che la relazione redatta dall'OCC, ai sensi del novellato art. 269, co. 2, CCII deve contenere la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda ed illustrare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, nonché le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumerle;
rilevato altresì che, trattandosi di debitore persona fisica, la relazione deve contenere anche l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, sulla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie;
dato atto che il Gestore ha provveduto in conformità;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
-
268 CCII trattandosi di persona fisica svolgente attività di lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Parte_2
rilevato che il ricorrente si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art.
-
2 lett. c) CCII, atteso che l'esposizione debitoria complessiva ammonta a € 278.300,05 circa, alla data di redazione della relazione particolareggiata;
osservato che il patrimonio è costituito da reddito da lavoro, a fronte del quale percepisce un reddito netto mensile di circa Euro 1.700,00, oltre a rimborsi di trasferta, nonché da un rimorchio del quale risulta perso il possesso e da conti correnti con esigue somme;
ritenuto che
in tali condizioni sia evidente che il ricorrente non è in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni con il proprio patrimonio;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la
-
procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, con apprensione alla procedura di tutti i beni e crediti del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, co. 4, CCII, con la conseguenza che non assumono alcun rilievo la proposta ed il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al nominando Liquidatore la verifica dell'attivo, l'apprensione dei beni già presenti, compresi quelli sopravvenuti fino all'esdebitazione come previsto dall'art. 272, co.
3-bis CCII, e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274
CCII, senza che possano essere esclusi dall'attivo alcuni beni e lasciando alle determinazioni del nominando Giudice delegato e del Liquidatore le modalità e i tempi della sua liquidazione o le eventuali condizioni per non procedervi (come ad esempio l'apporto di risorse esterne pari al controvalore del bene), mentre la determinazione dei limiti di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, salva provvisoria indicazione da effettuarsi già in questa sede in base agli elementi forniti;
dato atto che nel caso in esame il reddito attuale percepito dal debitore è pari a € 1.700,00 netti
-
mensili circa e che il debitore convive con i genitori (padre dipendente con reddito di circa Euro
1.700,00 mensili e madre senza occupazione) nell'immobile di proprietà della madre;
ritenuto che
, in considerazione del reddito percepito, delle spese necessarie per il mantenimento, del fatto che l'apertura della procedura determina un effetto di spossessamento dei beni, con apertura del concorso formale e sostanziale dei creditori ai sensi degli artt. 142, 143, 150 e 151
CCII, richiamati dall'art. 270, con conseguente cessazione di eventuali pignoramenti e delle trattenute sullo stipendio/pensione derivanti dal pignoramento/cessione del quinto, l'importo da versare alla procedura ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) va determinato in € 700,00 mensili per
12 mensilità annue, per tutta la durata della stessa, salva successiva rideterminazione al modificare delle condizioni di cui dovrà essere fornita specifica indicazione dal debitore e dal
Liquidatore;
ritenuto che
ogni valutazione in merito all'esdebitazione ex art. 282 CCII potrà essere assunta
-
solo al decorso di tre anni dall'apertura;
rilevato, quanto alla durata della procedura di liquidazione, che, ai sensi dell'art. 272, co. 3, secondo periodo, CCII, la stessa resterà aperta fino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dall'apertura, salva possibilità di chiusura anticipata ove, su istanza del debitore, risulti che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire;
Ritenuto opportuno precisare che, a mente di quanto previsto dall'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dal Gestore dell'OCC, purché determinato entro la misura di legge, costituisce spesa prededucibile, mentre il compenso spettante al legale del debitore per l'assistenza nella presentazione del presente ricorso non può essere considerato quale spesa in prededuzione, non essendo tale voce prevista dall'art. 6 CCII e non risultando peraltro necessaria l'assistenza tecnica per presentare la domanda;
Ritenuto peraltro di dover precisare che in sede di formazione dello stato passivo il nominando
-
Liquidatore dovrà attentamente vagliare le domande, rispettivamente, del legale e del Gestore, e che, in ogni caso, non è ammissibile una duplicazione del compenso, sia pure a soggetti diversi, per la medesima attività;
visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
P.Q.M.
IA ER
LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
di Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), NOMINA
Giudice Delegato la dott. Maria Cecilia Branca
Liquidatore il dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.
NA
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII
ORDINA
la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del
Liquidatore
AVVERTE
che dalla data di deposito della domanda resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.; che non sono compresi nella liquidazione i soli beni di cui all'art. 268, comma 4, CCII come di seguito indicati:
a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 c.p.c.;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 c.c.;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. che alla liquidazione controllata si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'art. 143 in merito alla legittimazione per i rapporti processuali e degli artt. 150 e 151 CCII in ordine al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione e all'apertura del concorso tra i creditori con il conseguente necessario accertamento dei crediti e dei diritti;
STABILISCE
in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), che il debitore possa trattenere per le necessità familiari l'intero importo della retribuzione come attualmente percepita, ivi compresa la tredicesima mensilità, al netto dell'importo di € 700,00 mensili, per dodici mensilità, che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata della procedura, salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui il debitore e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al
Giudice;
AVVERTE
Il debitore che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedimento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280
CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
DISPONE CHE IL IQ
entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione
AVVERTE IL IQ
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII
ORDINA
che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati.
DISPONE
che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.
Così deciso a Forlì,
nella camera di consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
dott.ssa Barbara Vacca
Il Giudice rel. ed estensore dott.ssa Maria Cecilia Branca