Art. 7. Perdita totale o parziale dell'organo superstite
Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".
Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".