Versione
1 luglio 1986
1 luglio 1986
Art. 7. Perdita totale o parziale dell'organo superstite
Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".
Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".
Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Torino, sentenza 07/01/2025, n. 44Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 23705/22 R.G. promossa da: Parte_1 , C.F. C.F._1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi DELUCCHI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nadia TECCHIATI in Torino, C.so Re Umberto n. 64; - ATTRICE IN RIASSUNZIONE E _1 in persona del CP_2 pro-tempore, domiciliato in Torino, Via Arsenale n. 21, presso gli dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, che lo difende e lo rappresenta ex lege; - CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONCLUSIONI: Per …Leggi di più...
- prova presuntiva·
- danno non patrimoniale·
- vigilanza e controllo·
- perdita rapporto parentale·
- responsabilità extracontrattuale·
- responsabilità per omissione·
- art. 2043 c.c.·
- onere della prova·
- compensatio lucri cum damno·
- danno patrimoniale