Articolo 7 della Legge 2 maggio 1984, n. 111
Articolo 6Articolo 8
Versione
1 luglio 1986
Art. 7. Perdita totale o parziale dell'organo superstite

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 , e' aggiunto il seguente comma:
"Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica".
Entrata in vigore il 1 luglio 1986
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