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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 16377/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. BONFANTE LUCA come da mandato difensivo in atti;
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso dall' Avv. FAZION LUISA MARIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 07/01/2025 le parti, con nota di deposito del 23/12/2024 e del 30/12/2024 hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Nichesola di
Terrazzo (VR) in data 01.07.2001 tra i sig.ri e , trascritto nel Parte_2 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terrazzo (VR) al N. 3 Parte II Serie A anno 2001,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza;
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Legnago (VR), via Modena 4, al sig.
(divenuta di proprietà dello stesso per eredità a seguito del decesso del padre Parte_2
); Per_1
3) dichiararsi che il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di indennità una tantum, ex art. Parte_2
5 L. 898/70, a definitiva tacitazione delle pretese avanzate dalla stessa per il proprio mantenimento, la
somma di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) mediante bonifico bancario da effettuarsi entro cinque
giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio;
darsi atto che il sig. in data 28.02.2024 Parte_2
ha già versato alla moglie la somma di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) quale prima rata
dell'indennità una tantum concordata dalle parti in complessivi €. 10.000,00 (euro diecimila/00). Detta
somma è stata ritenuta equa alla luce delle rispettive situazioni economico - patrimoniali delle parti;
4) con l'esatto adempimento di quanto pattuito al punto precedente, le parti dichiarano di aver definito
tutti i loro rapporti patrimoniali dipendenti dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'una
dall'altra ad alcun titolo;
5) spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 23/12/2024 ed in data 30/12/2024
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di TERRAZZO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 07/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TERRAZZO il
01/07/2001 tra e regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di TERRAZZO (N. 3 Parte II Seria A anno 2001) ,
prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di TERRAZZO
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 16377/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
Rappresentata e difesa dall' Avv. BONFANTE LUCA come da mandato difensivo in atti;
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
Rappresentato e difeso dall' Avv. FAZION LUISA MARIA come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 07/01/2025 le parti, con nota di deposito del 23/12/2024 e del 30/12/2024 hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, che qui di seguito si riportano:
“1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Nichesola di
Terrazzo (VR) in data 01.07.2001 tra i sig.ri e , trascritto nel Parte_2 Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Terrazzo (VR) al N. 3 Parte II Serie A anno 2001,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione
dell'emananda sentenza;
2) confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in Legnago (VR), via Modena 4, al sig.
(divenuta di proprietà dello stesso per eredità a seguito del decesso del padre Parte_2
); Per_1
3) dichiararsi che il sig. corrisponderà alla moglie, a titolo di indennità una tantum, ex art. Parte_2
5 L. 898/70, a definitiva tacitazione delle pretese avanzate dalla stessa per il proprio mantenimento, la
somma di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) mediante bonifico bancario da effettuarsi entro cinque
giorni dalla pronuncia della sentenza di divorzio;
darsi atto che il sig. in data 28.02.2024 Parte_2
ha già versato alla moglie la somma di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00) quale prima rata
dell'indennità una tantum concordata dalle parti in complessivi €. 10.000,00 (euro diecimila/00). Detta
somma è stata ritenuta equa alla luce delle rispettive situazioni economico - patrimoniali delle parti;
4) con l'esatto adempimento di quanto pattuito al punto precedente, le parti dichiarano di aver definito
tutti i loro rapporti patrimoniali dipendenti dal matrimonio e di non avere più nulla a pretendere l'una
dall'altra ad alcun titolo;
5) spese di giudizio interamente compensate tra le parti.”
pagina 2 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis 51 cpc comma 2 si sono avvalse delle facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte depositate in data 23/12/2024 ed in data 30/12/2024
dichiarando altresì di non volersi riconciliare e depositando i documenti di cui all' art. 473 – bis 12,
come da ricorso introduttivo.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di TERRAZZO (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è
definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del 07/01/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti, così come anche richiesto dalle stesse.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in TERRAZZO il
01/07/2001 tra e regolarmente trascritto nei Parte_1 Parte_2
registri di stato civile del Comune di TERRAZZO (N. 3 Parte II Seria A anno 2001) ,
prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di TERRAZZO
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 14/01/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4