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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 1987/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1987 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2019, promossa da:
p. iva , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Cagliari, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv. Stefano Siotto Pintor, presso il cui studio sito in Cagliari alla via Roma n. 149 è elettivamente domiciliata, ricorrente contro
p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_2
in Nuoro, Via Straullu n. 35, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in atti dall'Avv.
Simone Collu ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cagliari nella Via Della
Pineta n. 91, resistente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 8 marzo 2019 la società Parte_1 ha convenuto in giudizio al fine di ottenere l'accertamento della riferibilità dei
[...] CP_1
consumi idrici alla stessa ricorrente a partire dal gennaio 2017 nonché la condanna di CP_1
a effettuare la voltura dell'utenza idrica n. 10133577 in suo favore. A fondamento della sua
[...]
pretesa la società ricorrente ha esposto che:
- In data 10/1/2017 era subentrata nella gestione del Ceasar's Hotel a seguito di cessione di ramo di azienda da parte della Quality Hotel S.r.l. e pertanto aveva richiesto ad Pt_2
[..
[...] la voltura dell'utenza idrica precedentemente intestata alla Quality Hotel S.r.l.;
[...]
- Con successive comunicazioni inviate alla società resistente tale voltura era stata più volte sollecitata, chiedendo altresì che le fatture che nel frattempo erano state emesse nei confronti della Quality Hotel S.r.l. venissero riemesse a nome della al fine di Parte_1
consentirne il pagamento;
- tuttavia, non aveva mai proceduto a realizzare la voltura dell'utenza idrica. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio esponendo che la CP_1
Quality Hotel Srl aveva maturato una ingente morosità in relazione alle fatture n. 20141638986 di euro 3.223,35 e n. 20162465276 di euro 67.409,75 (sanata parzialmente in dat 30/7/2018) e che per tale ragione la società resistente, in assenza di una dichiarazione di accollo della pregressa morosità, non aveva provveduto a effettuare la voltura dell'utenza. Inoltre, al di là dell'intestazione formale la nuova utenza sarebbe imputabile al medesimo centro di interessi, in quanto sia la Quality Hotel che la subentrante avrebbero il medesimo amministratore ( . Parte_1 Persona_1
Pertanto, in virtù degli artt. B6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato (che impedisce al
OR di attivare nuovi contratti di fornitura in capo allo stesso soggetto in vigenza di morosità) e
B11 (che detta analoga disciplina per il caso in cui attraverso l'interposizione di altri soggetti l'utente si sottragga ai propri obblighi di pagamento) legittimamente aveva rifiutato la CP_1 voltura. La società resistente ha, dunque, concluso per il rigetto dell'avvera domanda e, qualora fosse accertato l'obbligo di procedere alla voltura, ha chiesto che tale obbligo venisse subordinato al pagamento della morosità pregressa.
All'udienza del 27/6/2023 il giudice, evidenziando che la morosità della Quality Hotel S.r.l. non era contestata e che quest'ultima e la ricorrente erano sostanzialmente riferibili alla medesima compagine sociale nonché al medesimo amministratore/liquidatore, ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c.:
“Voltura dell'utenza alla dell'utenza, subordinata al pagamento della morosità con Parte_1
rateizzazione in 10 rate, e interessi di dilazione e non di mora;
Spese del giudizio compensate”.
Dopo alcuni rinvii concessi al fine di consentire all'attore di valutare compiutamente la proposta conciliativa alla luce dei conteggi prodotti da la proposta è stata accettata da quest'ultima, CP_1 ma non dalla società ricorrente (che ha, tuttavia, presentato un'ulteriore proposta, non accettata da
. CP_1
Con note conclusive depositate in data 29/1/2025 la società ricorrente ha rappresentato inoltre che aveva provveduto a effettuare d'ufficio la voltura richiesta, ma che contestualmente CP_1 aveva comunicato l'emissione di una fattura pari a euro 277.099,09 con cui venivano indicati e conteggiati i consumi dal 1/1/2017 al settembre 2024. Pertanto, nell'ipotesi in cui fosse disposta la cessazione della materia del contendere la società ricorrente ha chiesto che la liquidazione delle spese e delle competenze di causa avvenisse sulla base della soccombenza virtuale.
2 Con ricorso cautelare in corso di causa depositato in data 13/2/2025 la ricorrente, poiché CP_1
in relazione alla fattura pari a euro 277.099,09 aveva inviato in data 16/1/2025 una comunicazione di costituzione in mora con l'avviso che in difetto di pagamento avrebbe provveduto alla sospensione della fornitura per il 15/2/2025, ha chiesto al giudice di ordinare ad di CP_1
astenersi dal procedere alla sospensione della fornitura idrica nelle more della definizione del giudizio pendente, nonché di rimettere la causa in istruttoria al fine di poter conciliare la vertenza.
Il giudice, con ordinanza del 18/2/2025, dopo aver rilevato che in ordine all'originaria domanda di voltura dell'utenza fosse cessata la materia del contendere, ha proposto alle parti la seguente proposta conciliativa in relazione alle ragioni sostanziali che avevano determinato l'inerzia del
OR (ovvero l'esistenza della morosità in capo alla società ricorrente, che dovrà eventualmente essere oggetto di altro contenzioso tra le parti): “Dichiarazione di cessazione della materia del contendere fra le parti;
Spese compensate”. con note depositate in data 25/3/2025 ha accettato la suddetta proposta, chiedendo la CP_1
pronuncia di cessazione della materia del contendere, ferma e impregiudicata la debenza delle somme di cui alla fattura n. 2016/2465276 per la quale persisteva una morosità di euro 16.000,00 nonché delle ulteriori morosità di cui ai consumi successivi, che dovrà essere oggetto di altro contenzioso.
Anche la società ricorrente con note depositate nella medesima data ha accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice.
Il giudice con ordinanza del 26/3/2025 alla luce delle conclusioni conformi delle parti ha, dunque, fissato l'udienza del 10/4/2025 per la pronuncia della sentenza di cessazione della materia del contendere con spese compensate.
Pertanto, il giudice, su accordo delle parti, dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere fra le parti, come specificato in parte motiva;
2) Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari in data 15/4/2025
Il Giudice
Valentina Frongia
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