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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11863 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 15123/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SI PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata nel Regno Unito il 6.3.1980), Parte_1 elettivamente domiciliata in San Marcellino (CE), presso lo studio dell'avv.
ET AT che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
convenuto contumace all'udienza del 20.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO dichiara che ha diritto di ottenere il beneficio Parte_1
previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), relativamente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per l'importo nominale di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
condanna il e del merito alla attribuzione della Controparte_1
carta docente in favore della ricorrente, per i due predetti anni scolastici, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
rigetta, per il resto, la domanda;
compensa per 1/3 le spese del giudizio e condanna il convenuto CP_1
a rimborsare in favore del procuratore antistatario della ricorrente i restanti 2/3 che si liquidano in € 686,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e
Cpa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, docente, è attualmente iscritta presso le Parte_1 graduatorie provinciali per le supplenze relativamente agli anni scolastici
2024/2025 e 2025/2026, avendo prestato servizio come docente supplente fino al 3.11.2025.
In precedenza, la ha lavorato, sempre quale docente supplente, negli Pt_1 anni scolastici 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024 ed ha richiesto in via giudiziale, per i tre detti anni scolastici, di poter usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche).
Nonostante la ritualità della notifica, il Controparte_1
non si è costituito.
[...]
Acquisita documentazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La domanda della è fondata, nei limiti e nei termini che seguono. Pt_1
1. Quanto alla richiesta relativa al primo dei detti tre anni scolastici
(2020/2021), la documentazione acquisita ha consentito di verificare che in detto anno scolastico la ricorrente ha lavorato dopo aver stipulato numerosi e successivi contratti a termine, alcuni della durata anche di uno solo o pochi giorni e l'attività di supplenza è stata resa per sopperire alla temporanea assenza di altri dipendenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999.
Secondo la ricostruzione sistematica dell'istituto in esame compiuta dalla
Cassazione nella sentenza 27.10.2023, n. 29961 (in sede di rinvio pregiudiziale), la norma di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 ha funzione di “sostegno alla didattica su un piano di durata almeno annuale, ritenendosi
(v. il collegamento con il PTOF) che fosse in tal modo da perseguire l'interesse ultimo all'educazione cui anche la formazione del docente è indubbiamente finalizzata”. Ad avviso della Corte, “Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio
2 scolastico”, e sarebbe “errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico”.
Nei limiti delle questioni da esaminare, il Giudice di legittimità, con riferimento alle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 l. n. 124/1999
(rispettivamente: supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche) ha affermato che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate
a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
Da ciò, quindi, si desume che la funzione di sostegno alla didattica affidato allo strumento della “carta docente”, nella discrezionale scelta del legislatore, si realizza laddove possa dirsi, già al momento della stipula del contratto, che l'impegno previsto si estenda durante l'intero anno scolastico.
Invece, laddove venga stipulato un contratto temporaneo ex art. 4, comma
3, legge n. 124/1999, l'impegno richiesto ha un orizzonte temporale limitato, per cui non potrebbe attivarsi la “carta” (l'attivazione avviene infatti all'inizio dell'anno scolastico: v. art. 5 DPCM 28.11.2016) in difetto della certezza di una prestazione funzionalmente connessa ad attività didattica di durata almeno annuale.
La circostanza che, di fatto, le supplenze temporanee si siano poi protratte fino al termine delle attività didattiche costituisce evento che non potrebbe giustificare ex post l'attribuzione del beneficio poiché, come detto, questo è strutturalmente concepito come sostegno che accompagna una attività che deve svolgersi continuativamente affinché la programmazione didattica possa raggiungere le sue finalità.
D'altra parte, la stessa Cassazione, adìta nuovamente con rinvio pregiudiziale avente ad oggetto proprio detta specifica questione, pur dichiarando inammissibile il nuovo rinvio pregiudiziale, ha fatto riferimento alla specificità delle supplenze temporanee ex art. 4, comma 3, della legge n.
124/1999, non pienamente comparabili con l'attività di supplenza destinata a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica (di cui al comma 1 e 2 del medesimo art. 4), valorizzando il criterio stabilito da Cass. n. 29961/2023 (resa
3 come detto all'esito del primo rinvio pregiudiziale) per cui “la connessione dell'attribuzione della Carta ad una didattica annua verrebbe ingiustificatamente alterata se ad individuare i presupposti per il godimento del beneficio bastasse una mera sommatoria di giorni numericamente pari a quelli che un certo docente … deve svolgere” e valorizzando altresì quanto messo in luce dallo stesso giudice remittente, il quale, dopo aver richiamato il nesso tra attribuzione della Carta e dimensione annuale della didattica derivante dai tempi della programmazione didattico-educativa, “ha affermato che risulta difficile discorrere di una programmazione siffatta in presenza di contratti di supplenza breve successivi … situazione questa che appare poco compatibile con la scelta operata dal legislatore” (così, Cass. 19.3.2024, n. 7254).
Pertanto, per il predetto anno scolastico 2020/2021 la ricorrente non ha diritto all'attribuzione della carta docente.
2. Con riguardo invece ai due successivi anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024, l'attività di supplenza prestata dalla è conseguenza di due Pt_1
unici ed esclusivi contratti, il primo dal 5.12.2022 al 30.6.2023 per 25 ore settimanali, ed il secondo dal 25.9.2023 al 30.6.2024 sempre per 25 ore settimanali.
Occorre al riguardo richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, chiamata a decidere a seguito di rinvio pregiudiziale.
Con sentenza 27.10.2023, n. 29961 la Corte di cassazione ha stabilito che la carta docente spetta ai docenti precari con incarichi annuali fino al 31 agosto o incarichi fino al termine delle attività didattiche, e cioè fino al 30 giugno, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
che a detti docenti, ai quali il beneficio della carta CP_1
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche
(perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo), spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della carta docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto;
che, invece, ai docenti ai quali il beneficio della carta non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per
4 cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
che infine l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della carta docente si prescrive nel termine quinquennale, che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
che invece la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della carta è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
In applicazione dei principi di cui sopra, la parte ricorrente, che al momento della presente pronuncia è ancora interna al sistema scolastico
(essendo come detto iscritta presso le graduatorie provinciali per le supplenze) ha il diritto di ottenere la carta docente per i due anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024 per l'importo nominale di € 500,00, per ciascun anno scolastico.
In questi due anni scolastici, infatti, i contratti a termine sono stati stipulati da poco dopo l'inizio di ciascun anno scolastico ed entrambi con cessazione al
30 giugno dell'anno successivo.
Detto ciò, quanto la ricorrente può ottenere non è il corrispondente valore economico della Carta per i due anni scolastici dovuti (nella specie, € 1.000,00), bensì l'ottenimento della Carta come tale, a destinazione ed utilizzazione vincolata, con finalità di formazione, non suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario.
Alla dichiarazione del diritto deve pertanto seguire la condanna del convenuto alla attribuzione in favore della parte ricorrente della carta CP_1
docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, secondo il sistema
5 proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (per complessivi
€ 1.000,00), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Visto l'esito del giudizio, le spese di esso vanno compensate per 1/3. I restanti 2/3, liquidati come in dispositivo e distratti ex art. 93 c.p.c., vanno posti a carico del convenuto. CP_1
Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM. n. 147/2022, del valore della controversia (da € 1.100,01
a € 5.200,00); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è disposta la riduzione fino al 50% del valore di queste tre fasi, ex art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, come modificato dal DM n. 147/2022
(considerata la serialità e semplicità della questione trattata). Del totale così raggiunto (€ 1.029,50) si sono liquidati i soli 2/3 in virtù della parziale compensazione operata.
Roma, 20.11.2025.
Il giudice
SI GL
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