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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/12/2025, n. 12275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12275 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 24469/2020 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24469/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 27.5.2025, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.9.1949 ed ivi residente a[...], ma elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico Fontana n. 200 presso lo studio dell'avv. Monica Bellinetti (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto C.F._2 introduttivo ATTRICE E (P. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Quarto (NA), al Corso Italia n. 219, in persona del legale rappresentante p.t., nonché
(c.f. ), nata a [...] [...], ed Parte_1 C.F._3 ivi residente in [...]n. 233, entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Angelo Carandente (c.f. e dall'avv. Alessandro Cacchione (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Napoli alla C.F._5 via Santa Lucia n. 20, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione CONVENUTI NONCHE' c.f. ), con sede legale in NO NE (TV), alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._6 dell'avv. Paolo Ambron (c.f. ), sito in Napoli alla via G. Cortese n. 11, in C.F._7 virtù di procura allegata all'atto di costituzione CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 22.9.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2020, Parte_1 conveniva in giudizio la di qui, per brevità Controparte_1
), nonché chiedendo la condanna degli Controparte_1 Parte_1 stessi, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito dei lavori dagli stessi posti in essere. L'attrice, in particolare, dopo aver premesso di essere proprietaria del fabbricato sito in Quarto (NA) alla via Casalanno n. 148, deduceva di aver subito danni in conseguenza di lavori di scavo iniziati in corrispondenza del suo immobile in data 17.9.2018 ed aventi ad oggetto la realizzazione di una nuova condotta fognaria ad uso privato, effettuati dalla
[...]
commissionati da CP_1 Parte_1
In particolare, deduceva che, nella notte tra l'1 ed il 2 ottobre 2018, a seguito di una pioggia di modesta entità, le lavorazioni eseguite necessitavano di un nuovo intervento sul tratto fognario precedentemente realizzato attraverso un nuovo scavo, nonché la sostituzione dei tubi e la collocazione di una valvola di non ritorno. Inoltre, rappresentava che tali lavori determinavano ingenti danni alla sua proprietà (e, in particolare, un dissesto statico, con lesioni sui prospetti esterni, sulle pareti interne, ai pavimenti ed agli infissi), i quali avevano impedito l'uso dell'immobile. Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva la condanna, in solido, della
[...]
e di al pagamento della somma di € 21.374,72 (oltre CP_1 Parte_1
IVA) per il risarcimento dei danni subìti dall'immobile; € 8.000,00 a titolo di oneri amministrativi per la realizzazione dei lavori;
nonché € 360,00 per ogni mese di mancato utilizzo dell'immobile, dal novembre 2018 sino alla riduzione in pristino dei luoghi. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio congiuntamente la cooperativa e la committente dei lavori i quali Controparte_1 Parte_1 eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per mancato avvio preliminare della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda proposta nei loro confronti, deducendo l'insussistenza della responsabilità della società di costruzione e della Parte_1 per carenza di nesso causale, anche sulla scorta delle evidenze emerse dalla CTU espletata nell'ambito del giudizio di A.T.P. avente n. 1604/2019 R.G. In particolare, i convenuti deducevano che “dall'analisi dei dissesti presenti sul fabbricato di proprietà della sig.ra si rileva altresì che gli stessi si presentano Parte_1 diffusi sul fabbricato, interessando anche una parte dello stesso sicuramente non influenzata dalla realizzazione della fogna privata;
inoltre, il quadro fessurativo presente è palesemente difforme da quello causato da un dissesto localizzato in fondazione per cedimento del tratto di tubazione fognaria che si avvicina al fabbricato in corrispondenza della via Casalanno, ma piuttosto attribuibile esclusivamente alla vetustà dello stabile ed a vecchie lavorazioni eseguite su via Casalanno tanto che gli stessi fessurimetri posizionati a cura del dott. Geol. Per_1
pagina 2 di 9 in occasione del lamentato dissesto non hanno manifestato alcun cedimento significativo Per_2 di un cinematismo in atto. Inoltre, nell'ambito delle indagini peritali eseguite sono state rinvenute in adiacenza al fabbricato in oggetto delle canalizzazioni dismesse delle acque piovane a servizio del fabbricato di proprietà della sig.ra , che Parte_1 confluivano in una vasca di raccolta anch'essa dismessa e lasciata in cattive condizioni ed anch'essa a servizio esclusivo della proprietà dell'odierna parte attrice”. In ogni caso, la chiedeva di poter chiamare in causa la compagnia Controparte_1 assicurativa al fine di essere manlevata dalla stessa nell'ipotesi in cui Controparte_2 fosse stata accertata la sua responsabilità. Differita l'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ed autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità della Controparte_2 domanda dei convenuti per inoperatività della polizza, evidenziando che il sinistro era stato denunciato tardivamente alla compagnia assicurativa, così violando l'art. 20 della sezione
“Norme operanti in caso di sinistro” (pag. 12, doc. 4, condizioni di polizza). Inoltre, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Quindi, acquisiti gli atti del fascicolo di A.T.P. n. 1604/2019 R.G. e la documentazione prodotta dalle parti, espletata una CTU in rinnovazione e rigettate le richieste di prova orale articolate da parte attrice in quanto ritenute superflue, la causa, all'udienza del 27.5.2025, veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, per la presunta violazione dell'art. 3, comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014. Tale norma, infatti, prescrive, quale condizione di procedibilità, l'invito da parte di chiunque intenda esercitare un'azione di risarcimento del danno alla stipulazione di una convenzione negozialmente assistita, per i procedimenti che non eccedono cinquantamila euro. Ebbene, nel caso di specie, dalla sola lettura dell'atto introduttivo si rileva che l'ammontare della domanda complessivamente considerata eccede tale cifra. Allo stesso modo, deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla chiamata in causa, dal momento che non risulta affatto prescritto il diritto al Controparte_2 risarcimento del danno di natura extracontrattuale. Ed infatti, i lavori di scavo effettuati dalla società di costruzioni sono iniziati il 17.9.2018 e, dopo appena un anno, è stato iscritto a ruolo il procedimento di A.T.P. avente n. 1604/2019 R.G.; quindi, al termine di quest'ultimo, in data 18.11.2020, è stato incardinato il presente giudizio di cognizione ordinaria.
pagina 3 di 9 2. Nel merito, la domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta, nei limiti di cui in motivazione.
3. La CTU espletata in sede di A.T.P., invero, aveva avuto esito sostanzialmente negativo, in quanto il consulente tecnico nominato in quella sede, arch. , aveva riscontrato Persona_3
“una lesione alla muratura ascrivibile ai lavori eseguiti per la realizzazione della condotta fognaria” cagionata da uno smottamento in fase di scavo del terreno adiacente al fabbricato e/o a seguito degli eventi atmosferici, ma, al contempo, aveva affermato di non essere in grado di stabilire se vi fosse un nesso causale tra la lesione presente sulla pavimentazione e i lavori di realizzazione della condotta fognaria. E ciò perché, a suo avviso, non erano stati forniti elementi sufficienti a stabilire la tipologia costruttiva del solaio di primo calpestio (cfr. pag. 26 dell'elaborato peritale). Ciò, unitamente alle deduzioni contenute nella consulenza tecnica di parte attrice a firma dell'ing.
, induceva il giudicante, nel corso del presente giudizio, a disporre una rinnovazione Per_4 della CTU, nominando quale proprio ausiliario l'ing. . Persona_5
Orbene, dall'analisi della documentazione tecnica versata in atti e, in particolare, dalla CTU espletata nel corso del presente procedimento di merito, emerge quanto segue. In merito alla descrizione dei luoghi, il CTU ing. ha osservato che “le aree oggetto di Per_5 consulenza sono costituite da un immobile facente parte di un fabbricato rurale sito in Quarto alla Via Casalanno n. 148 sviluppantesi su due livelli fuori terra con struttura portante in muratura di tufo identificato nel N.C.E.U del detto Comune al fg. 7, p.lla 996, sub 1, catg. A/3. Nello specifico l'immobile si compone al piano terra di ingresso/salone, cucina, bagno e ripostiglio esterno, mentre al primo livello - a cui si accede sia dall'esterno mediante ballatoio scoperto che dall'interno dell'immobile mediante scala a chiocciola - si rinviene un corridoio/disimpegno, camera da letto, bagno e balcone (cfr. CTU, pag. 6)”. Ciò posto, dopo aver fornito una descrizione del fabbricato di parte attrice, il CTU ha rilevato le plurime lesioni che ha riscontrato, avendo cura di enumerarle (da 1 a 20) e di specificare per ciascuna di essa la collocazione e l'entità. Quindi, il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che il quadro fessurativo si presentava
“eterogeneo”, aggiungendo che lo stesso “nella sua diversità e molteplicità mette[va] in evidenza principalmente carenze strutturali e realizzative del corpo di fabbrica in questione”. In particolare, il CTU ha affermato che soltanto una parte delle lesioni riscontate in loco (e, precisamente, quelle elencate in perizia ai nn. 1-2-3-4-10-15-18-19) possano “essere 'ascrivibili' ad un cedimento fondale (differenziale) del corpo di fabbrica in conseguenza delle attività eseguite per la realizzazione della fogna”, atteso che tutte le altre “per tipologia ed andamento, risultano del tutto eziologicamente scollegate dai fatti di causa e, in taluni casi, addirittura in contrasto con il fenomeno deduttivamente rilevabile dall'analisi delle sopra citate lesioni (cfr. CTU, pag. 11)”. Le lesioni n. 6-7-14, infatti, “indicano un possibile cedimento secondo un movimento contrario a quello della muratura dell'ambiente cucina”; le lesioni n. 8-12-13 “interessano una muratura del
pagina 4 di 9 tutto estranea ai fatti di consulenza”; la lesione n. 16 “mostra, da una attenta analisi, come i due lembi della pietra stessa non presentino alcun slittamento verticale e quindi non correlabile ad alcun cedimento differenziale”; le lesioni n. 5-9 “appaiono essere cavillature non considerabili ai fini dell'analisi del quadro fessurativo” ed, infine, la lesione n. 11 “appare essere eziologicamente riconducibile ad un processo ossidativo degli elementi portanti del solaio”. Inoltre, anche per quanto riguarda le lesioni ascrivibili ai lavori di scavo per l'esecuzione della fogna realizzati dalla convenuta impresa di costruzioni, il CTU ha avuto modo di precisare che
“le lesioni n. 1-2-3-4-10-15-18-19 sono la diretta conseguenza di possibili manifestazioni di fatiscenza verificatesi in conseguenza della realizzazione della fogna in questione ma legate essenzialmente alla vulnerabilità originaria/realizzativa del corpo di fabbrica. In dettaglio, infatti, va osservato che le lesioni n. 1-15-18-19 sono possibili manifestazioni di fatiscenza verificatesi laddove il corpo di fabbrica presentava già carenze realizzative originarie ossia, nel caso di specie, in corrispondenza di parte della muratura ove risulta essere del tutto assente o inconsistente la malta di collegamento tra i conci di tufo. Analoga circostanza si rileva in relazione alle lesioni n. 3-4, verificatesi, all'estradosso della pavimentazione dell'ambiente ingresso e cucina laddove è stata riscontrata un'ulteriore carenza realizzativa consistente nell'assenza del solaio di primo calpestio. Tale circostanza (assenza di solaio di primo calpestio) porta la struttura orizzontale realizzata (appoggiata direttamente al suolo tramite semplice massetto di sottofondo) a seguire il “cedimento” verificatosi, situazione che non si sarebbe di contro determinata nel caso in cui vi fosse stato un solaio di primo calpestio, in quanto tale elemento strutturale non segue il cedimento di un solo appoggio. Le problematiche n. 2 e n. 10, invece, risultano essere le uniche due direttamente ascrivibili ad un cedimento fondale e di conseguenza ai fatti di causa senza ulteriori aggiuntive motivazioni o caratterizzate da deficit e/o carenze del corpo di fabbrica. In definitiva, a parere di scrive, si può ragionevolmente ritenere che in conseguenza della realizzazione della fogna oggetto di consulenza (esecuzione dello scavo) il corpo di fabbrica attoreo, in virtù delle evidenziate carenze strutturali e costruttive, abbia potuto lievemente risentire di tale esecuzione producendo il quadro fessurativo di cui alle lesioni n. 1-2-3-4-15-18-19 (cfr. CTU, pag. 12)”. Inoltre, il CTU ha precisato che, nella vicenda per cui è causa, non ha avuto alcun ruolo significativo la circostanza che, a scavo aperto, vi siano state delle precipitazioni di acque meteoriche: “E' altresì da escludere, stando ai fatti di causa, che la pioggia verificatasi a scavo aperto abbia potuto creare particolari danni al corpo di fabbrica attoreo atteso che i mm di pioggia verificatisi nella notte tra il 01 e 02 ottobre 2018 appaiono essere del tutto accettabili, anche in virtù della particolare orografia del suolo in questione che porta le acque piovane a defluire verso l'adiacente piazzale”. Quindi, dopo aver descritto lo stato dei luoghi ed aver dato conto in maniera analitica dei danni effettivamente rinvenuti in loco e del nesso eziologico tra una parte del quadro fessurativo riscontrato e l'esecuzione dei lavori posti in essere per realizzare la fogna per cui è causa, il CTU ha proceduto ad individuare i lavori necessari ad eliminare i danni evidenziati. Orbene, quanto all'individuazione dei lavori occorrenti per porre rimedio agli inconvenienti pagina 5 di 9 riscontrati, il CTU ha evidenziato l'assenza di un dissesto in atto e, conseguentemente, ha escluso la necessità di interventi di consolidamento delle fondazioni, riportando in un apposito computo metrico estimativo gli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi. Più precisamente, nella CTU si legge quanto segue: “Si evidenzia preliminarmente come, anche alla luce delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo eseguito e depositato in atti, non si riscontri allo stato alcun fenomeno di dissesto in atto, essendosi la situazione cristallizzata già all'epoca dei fatti dell'accertamento tecnico preventivo. Tale circostanza congiuntamente alle evidenziate originari carenze strutturali e realizzative del corpo di fabbrica porta ad escludere la necessità di interventi di consolidamento delle fondazioni afferente ai fatti di causa (cfr. CTU, pag. 14)”. Alla luce di quanto sopra, quindi, gli unici interventi necessari che il CTU ha indicato risultano essere quelli di spicconatura degli intonaci, di raschiatura delle vecchie tinteggiature, di sarcitura delle lesioni, di rifacimento dei nuovi intonaci, di rasatura e stuccatura e, poi, di tinteggiatura;
nonché di rimozione di taluni pavimenti e dei relativi sottofondi e di rifacimento dei massetti previa costipazione del terreno, e successiva posa in opera dei nuovi pavimenti, nonché – da ultimo – di riparazione di infissi e persiane. Orbene, ciò posto, facendo riferimento unicamente alle lesioni riconducibili ai fatti di causa (e quindi a quelle contrassegnate dai nn. 1-2-3-4-10-15-18 e 19) ed operando una decurtazione percentuale della stima in proporzione all'incidenza delle concause dei danni (che sono state individuate, come si è detto, nelle carenze strutturali e realizzative del corpo di fabbrica, le quali, ad avviso del CTU, hanno “contribuito in maniera preponderante alla formazione del rilevato quadro fessurativo”), l'importo degli interventi a farsi è stato stimato in € 4.463,81 oltre I.V.A.; a tale importo, va aggiunto l'onorario professionale di un tecnico abilitato per l'attività di direzione lavori e sicurezza, che, in ragione dell'esiguo importo dei lavori da eseguire e delle semplici attività da svolgere, è stato forfettariamente indicato nella somma di € 800,00 oltre oneri come per legge. Ne deriva che, in base alla CTU, l'ammontare complessivo del danno subito dall'attrice è stato calcolato in complessivi € 5.263,81 oltre oneri come per legge (cfr. CTU, pag. 16). Infine, quanto al danno per il mancato godimento dell'immobile per inagibilità dello stesso, deve darsi atto che il CTU ha evidenziato come “lo stato dei luoghi rinvenuto durante gli accessi eseguiti non sia tale da determinare una inagibilità dell'immobile, inagibilità – stando alla documentazione in atti – tra l'altro non certificata dagli organi competenti a ciò preposti”. Ne consegue che la domanda avanzata dall'attrice e relativa al danno da lucro cessante derivante dal mancato uso dell'immobile deve essere rigettata. Orbene, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU appaiono motivate con esaustività e completezza di argomenti e supportate da considerazioni logiche e coerenti, motivo per cui questo giudice ritiene di poterle condividere e di farle proprie. A ciò si aggiunga, del resto, che anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., i consulenti delle parti hanno mosso rilievi critici alla CTU, che hanno trovato però precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale, il quale, si ripete, appare coerente,
pagina 6 di 9 esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
4. È pacifico in giurisprudenza che “il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 34530 dell'11.12.2023)”. Inoltre, “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nel caso di specie) non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza (cfr. Cass. civ. n. 15734/2011)”. Ne consegue che la responsabilità per i danni che nella fattispecie sono derivati dai lavori di scavo per la realizzazione di una condotta fognaria non può che ricadere sia sulla convenuta,
quale proprietaria dell'immobile e committente dei lavori, sia sulla Parte_1 in qualità di impresa a cui i suddetti lavori erano stati affidati. Controparte_1
Le convenute, quindi, devono essere condannate, in solido, a risarcire i danni patrimoniali patiti dall'attrice che ammontano ad € 5.263,81 (cinquemiladuecentosessantatre/81), oltre IVA;
su tale importo, computato all'attualità, sono dovuti gli interessi nella misura legale, dalla presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
5. Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dalla convenuta CP_1
nei confronti della terza chiamata in causa, atteso che la
[...] Controparte_2 polizza invocata e prodotta (polizza n. 350613510, stipulata in data 21.5.2015) risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio. La compagnia assicurativa, invero, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di garanzia per violazione dell'art. 20 delle condizioni di polizza. Senonché, deve dirsi che la violazione della suddetta condizione contrattuale non produce di per sé, quale conseguenza, l'inoperatività della polizza. La clausola, infatti, si limita a richiamare l'art. 1915 c.c. e, in base a tale norma, si deve distinguere tra violazione dolosa e colposa dell'obbligo di comunicazione da parte dell'assicurato, con la precisazione che solo, nel primo caso, vi è la perdita del diritto all'indennità; laddove, invece, in caso di violazione colposa dell'obbligo di comunicazione tempestiva, è prevista soltanto una riduzione dell'indennità “in ragione del pregiudizio sofferto” dall'assicuratore. Ne deriva che, in base all'art. 2697 c.c., l'assicuratore avrebbe dovuto provare che il comportamento omissivo dell'assicurato sia stato doloso o che, in caso di omissione colposa, il ritardo nella comunicazione del sinistro ha comportato un pregiudizio per la compagnia assicurativa.
pagina 7 di 9 Ebbene, nel caso di specie la ha stigmatizzato la violazione del Controparte_2 termine di 3 giorni da parte dell'impresa OS , ma non ha dedotto, né CP_1 provato alcunché. Ne consegue che, nel caso di specie, la violazione dell'obbligo comunicativo deve presumersi colposa (cosa che esclude in radice la perdita del diritto all'indennizzo, sia totale, che parziale) e che, d'altra parte, dalla mancata tempestiva comunicazione alla compagnia assicurativa non è derivato alcun reale pregiudizio per quest'ultima. In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che
“affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. Cass. sentenza n. 24210/2019)”. Ciò posto, deve dirsi che, nel caso di specie, finanche la mancata partecipazione della compagnia assicurativa al giudizio di A.T.P. non ha comportato in concreto alcun danno per quest'ultima, dal momento che, nel presente giudizio di merito, la CTU è stata completamente rinnovata e ciò ha consentito alla chiamata in causa di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Sotto altro profilo, la compagnia assicurativa ha eccepito la non operatività della polizza di assicurazione deducendo che, ai sensi degli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione denominato “Responsabilità civile verso terzi”, la garanzia RC non era operante per i danni subiti dall'odierna attrice. Senonché deve dirsi che, proprio in base all'art. 1 delle richiamate condizioni contrattuali, deve ritenersi sussistente la garanzia assicurativa invocata dalla convenuta. Il richiamato art. 1, infatti, stabilisce che “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali (...) cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio di un'impresa che effettua (…) scavi con fondazioni e costruzione di fognature”. La compagnia assicurativa dunque, deve essere condannata a tenere Controparte_2 indenne la convenuta da tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a Controparte_1 pagare per effetto della presente sentenza.
6. Il limitato accoglimento della domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., giustifica una compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%. La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attrice deve essere posta a carico delle parti convenute, e Parte_1 Controparte_1 in solido tra loro, e deve essere liquidata nella misura indicata in dispositivo (con applicazione pagina 8 di 9 dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità della vicenda). Allo stesso modo, in ragione della soccombenza reciproca, anche le spese delle due CTU disposte, la prima, nella fase di ATP avente n. 1604/2019 R.G. e, la seconda, in rinnovazione nel presente giudizio di merito, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da Parte_1
(c.f. ) e, per l'effetto, condanna i convenuti
[...] C.F._1
e (c.f. Controparte_1 Parte_1
), in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di C.F._3 danni patrimoniali, della somma di € 5.263,81 (cinquemiladuecentosessantatre/81), oltre IVA, e interessi nella misura legale, dalla presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta, nel resto, le domande avanzate dall'attrice;
- condanna i convenuti e Controparte_1
(c.f. ), in solido tra loro, al rimborso in Parte_1 C.F._3 favore dell'attrice (c.f. ) della Parte_1 C.F._1 metà delle spese di lite, che liquida, per entrambi i procedimenti, in € 1.600,00 per spese vive (importo nel quale vanno ricomprese anche le spese di CTP) e € 1.855,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese di entrambi i procedimenti tra l'attrice ed i convenuti;
- accoglie la domanda di garanzia formulata dalla Controparte_1
e, per l'effetto, condanna a tenere indenne
[...] Controparte_2 la convenuta da tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare per effetto della presente sentenza;
- pone le spese delle CTU disposte, sia nella fase di ATP avente n. 1604/2019 R.G., sia in rinnovazione nel presente giudizio di merito, già liquidate con separati decreti, in via definitiva a carico di tutte le parti in solido.
Napoli, 27/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 9 di 9
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 24469/2020 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 27.5.2025, con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. TRA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.9.1949 ed ivi residente a[...], ma elettivamente domiciliata in Napoli alla via Domenico Fontana n. 200 presso lo studio dell'avv. Monica Bellinetti (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata all'atto C.F._2 introduttivo ATTRICE E (P. IVA ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Quarto (NA), al Corso Italia n. 219, in persona del legale rappresentante p.t., nonché
(c.f. ), nata a [...] [...], ed Parte_1 C.F._3 ivi residente in [...]n. 233, entrambi rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dall'avv. Angelo Carandente (c.f. e dall'avv. Alessandro Cacchione (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo sito in Napoli alla C.F._5 via Santa Lucia n. 20, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione CONVENUTI NONCHE' c.f. ), con sede legale in NO NE (TV), alla Controparte_2 P.IVA_2
Via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Gagliardi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._6 dell'avv. Paolo Ambron (c.f. ), sito in Napoli alla via G. Cortese n. 11, in C.F._7 virtù di procura allegata all'atto di costituzione CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: responsabilità extracontrattuale. Conclusioni: all'udienza del 22.9.2025 - svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 9 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 9.11.2020, Parte_1 conveniva in giudizio la di qui, per brevità Controparte_1
), nonché chiedendo la condanna degli Controparte_1 Parte_1 stessi, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito dei lavori dagli stessi posti in essere. L'attrice, in particolare, dopo aver premesso di essere proprietaria del fabbricato sito in Quarto (NA) alla via Casalanno n. 148, deduceva di aver subito danni in conseguenza di lavori di scavo iniziati in corrispondenza del suo immobile in data 17.9.2018 ed aventi ad oggetto la realizzazione di una nuova condotta fognaria ad uso privato, effettuati dalla
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commissionati da CP_1 Parte_1
In particolare, deduceva che, nella notte tra l'1 ed il 2 ottobre 2018, a seguito di una pioggia di modesta entità, le lavorazioni eseguite necessitavano di un nuovo intervento sul tratto fognario precedentemente realizzato attraverso un nuovo scavo, nonché la sostituzione dei tubi e la collocazione di una valvola di non ritorno. Inoltre, rappresentava che tali lavori determinavano ingenti danni alla sua proprietà (e, in particolare, un dissesto statico, con lesioni sui prospetti esterni, sulle pareti interne, ai pavimenti ed agli infissi), i quali avevano impedito l'uso dell'immobile. Sulla base di tali premesse, l'attrice chiedeva la condanna, in solido, della
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e di al pagamento della somma di € 21.374,72 (oltre CP_1 Parte_1
IVA) per il risarcimento dei danni subìti dall'immobile; € 8.000,00 a titolo di oneri amministrativi per la realizzazione dei lavori;
nonché € 360,00 per ogni mese di mancato utilizzo dell'immobile, dal novembre 2018 sino alla riduzione in pristino dei luoghi. Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio congiuntamente la cooperativa e la committente dei lavori i quali Controparte_1 Parte_1 eccepivano, preliminarmente, l'inammissibilità ed improponibilità della domanda per mancato avvio preliminare della procedura di negoziazione assistita. Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda proposta nei loro confronti, deducendo l'insussistenza della responsabilità della società di costruzione e della Parte_1 per carenza di nesso causale, anche sulla scorta delle evidenze emerse dalla CTU espletata nell'ambito del giudizio di A.T.P. avente n. 1604/2019 R.G. In particolare, i convenuti deducevano che “dall'analisi dei dissesti presenti sul fabbricato di proprietà della sig.ra si rileva altresì che gli stessi si presentano Parte_1 diffusi sul fabbricato, interessando anche una parte dello stesso sicuramente non influenzata dalla realizzazione della fogna privata;
inoltre, il quadro fessurativo presente è palesemente difforme da quello causato da un dissesto localizzato in fondazione per cedimento del tratto di tubazione fognaria che si avvicina al fabbricato in corrispondenza della via Casalanno, ma piuttosto attribuibile esclusivamente alla vetustà dello stabile ed a vecchie lavorazioni eseguite su via Casalanno tanto che gli stessi fessurimetri posizionati a cura del dott. Geol. Per_1
pagina 2 di 9 in occasione del lamentato dissesto non hanno manifestato alcun cedimento significativo Per_2 di un cinematismo in atto. Inoltre, nell'ambito delle indagini peritali eseguite sono state rinvenute in adiacenza al fabbricato in oggetto delle canalizzazioni dismesse delle acque piovane a servizio del fabbricato di proprietà della sig.ra , che Parte_1 confluivano in una vasca di raccolta anch'essa dismessa e lasciata in cattive condizioni ed anch'essa a servizio esclusivo della proprietà dell'odierna parte attrice”. In ogni caso, la chiedeva di poter chiamare in causa la compagnia Controparte_1 assicurativa al fine di essere manlevata dalla stessa nell'ipotesi in cui Controparte_2 fosse stata accertata la sua responsabilità. Differita l'udienza ai sensi dell'art. 269 c.p.c. ed autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la la quale eccepiva l'inammissibilità della Controparte_2 domanda dei convenuti per inoperatività della polizza, evidenziando che il sinistro era stato denunciato tardivamente alla compagnia assicurativa, così violando l'art. 20 della sezione
“Norme operanti in caso di sinistro” (pag. 12, doc. 4, condizioni di polizza). Inoltre, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. Quindi, acquisiti gli atti del fascicolo di A.T.P. n. 1604/2019 R.G. e la documentazione prodotta dalle parti, espletata una CTU in rinnovazione e rigettate le richieste di prova orale articolate da parte attrice in quanto ritenute superflue, la causa, all'udienza del 27.5.2025, veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda, sollevata da parte convenuta, per la presunta violazione dell'art. 3, comma 1 del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014. Tale norma, infatti, prescrive, quale condizione di procedibilità, l'invito da parte di chiunque intenda esercitare un'azione di risarcimento del danno alla stipulazione di una convenzione negozialmente assistita, per i procedimenti che non eccedono cinquantamila euro. Ebbene, nel caso di specie, dalla sola lettura dell'atto introduttivo si rileva che l'ammontare della domanda complessivamente considerata eccede tale cifra. Allo stesso modo, deve essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione sollevata dalla chiamata in causa, dal momento che non risulta affatto prescritto il diritto al Controparte_2 risarcimento del danno di natura extracontrattuale. Ed infatti, i lavori di scavo effettuati dalla società di costruzioni sono iniziati il 17.9.2018 e, dopo appena un anno, è stato iscritto a ruolo il procedimento di A.T.P. avente n. 1604/2019 R.G.; quindi, al termine di quest'ultimo, in data 18.11.2020, è stato incardinato il presente giudizio di cognizione ordinaria.
pagina 3 di 9 2. Nel merito, la domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata e deve essere quindi accolta, nei limiti di cui in motivazione.
3. La CTU espletata in sede di A.T.P., invero, aveva avuto esito sostanzialmente negativo, in quanto il consulente tecnico nominato in quella sede, arch. , aveva riscontrato Persona_3
“una lesione alla muratura ascrivibile ai lavori eseguiti per la realizzazione della condotta fognaria” cagionata da uno smottamento in fase di scavo del terreno adiacente al fabbricato e/o a seguito degli eventi atmosferici, ma, al contempo, aveva affermato di non essere in grado di stabilire se vi fosse un nesso causale tra la lesione presente sulla pavimentazione e i lavori di realizzazione della condotta fognaria. E ciò perché, a suo avviso, non erano stati forniti elementi sufficienti a stabilire la tipologia costruttiva del solaio di primo calpestio (cfr. pag. 26 dell'elaborato peritale). Ciò, unitamente alle deduzioni contenute nella consulenza tecnica di parte attrice a firma dell'ing.
, induceva il giudicante, nel corso del presente giudizio, a disporre una rinnovazione Per_4 della CTU, nominando quale proprio ausiliario l'ing. . Persona_5
Orbene, dall'analisi della documentazione tecnica versata in atti e, in particolare, dalla CTU espletata nel corso del presente procedimento di merito, emerge quanto segue. In merito alla descrizione dei luoghi, il CTU ing. ha osservato che “le aree oggetto di Per_5 consulenza sono costituite da un immobile facente parte di un fabbricato rurale sito in Quarto alla Via Casalanno n. 148 sviluppantesi su due livelli fuori terra con struttura portante in muratura di tufo identificato nel N.C.E.U del detto Comune al fg. 7, p.lla 996, sub 1, catg. A/3. Nello specifico l'immobile si compone al piano terra di ingresso/salone, cucina, bagno e ripostiglio esterno, mentre al primo livello - a cui si accede sia dall'esterno mediante ballatoio scoperto che dall'interno dell'immobile mediante scala a chiocciola - si rinviene un corridoio/disimpegno, camera da letto, bagno e balcone (cfr. CTU, pag. 6)”. Ciò posto, dopo aver fornito una descrizione del fabbricato di parte attrice, il CTU ha rilevato le plurime lesioni che ha riscontrato, avendo cura di enumerarle (da 1 a 20) e di specificare per ciascuna di essa la collocazione e l'entità. Quindi, il consulente tecnico di ufficio ha evidenziato che il quadro fessurativo si presentava
“eterogeneo”, aggiungendo che lo stesso “nella sua diversità e molteplicità mette[va] in evidenza principalmente carenze strutturali e realizzative del corpo di fabbrica in questione”. In particolare, il CTU ha affermato che soltanto una parte delle lesioni riscontate in loco (e, precisamente, quelle elencate in perizia ai nn. 1-2-3-4-10-15-18-19) possano “essere 'ascrivibili' ad un cedimento fondale (differenziale) del corpo di fabbrica in conseguenza delle attività eseguite per la realizzazione della fogna”, atteso che tutte le altre “per tipologia ed andamento, risultano del tutto eziologicamente scollegate dai fatti di causa e, in taluni casi, addirittura in contrasto con il fenomeno deduttivamente rilevabile dall'analisi delle sopra citate lesioni (cfr. CTU, pag. 11)”. Le lesioni n. 6-7-14, infatti, “indicano un possibile cedimento secondo un movimento contrario a quello della muratura dell'ambiente cucina”; le lesioni n. 8-12-13 “interessano una muratura del
pagina 4 di 9 tutto estranea ai fatti di consulenza”; la lesione n. 16 “mostra, da una attenta analisi, come i due lembi della pietra stessa non presentino alcun slittamento verticale e quindi non correlabile ad alcun cedimento differenziale”; le lesioni n. 5-9 “appaiono essere cavillature non considerabili ai fini dell'analisi del quadro fessurativo” ed, infine, la lesione n. 11 “appare essere eziologicamente riconducibile ad un processo ossidativo degli elementi portanti del solaio”. Inoltre, anche per quanto riguarda le lesioni ascrivibili ai lavori di scavo per l'esecuzione della fogna realizzati dalla convenuta impresa di costruzioni, il CTU ha avuto modo di precisare che
“le lesioni n. 1-2-3-4-10-15-18-19 sono la diretta conseguenza di possibili manifestazioni di fatiscenza verificatesi in conseguenza della realizzazione della fogna in questione ma legate essenzialmente alla vulnerabilità originaria/realizzativa del corpo di fabbrica. In dettaglio, infatti, va osservato che le lesioni n. 1-15-18-19 sono possibili manifestazioni di fatiscenza verificatesi laddove il corpo di fabbrica presentava già carenze realizzative originarie ossia, nel caso di specie, in corrispondenza di parte della muratura ove risulta essere del tutto assente o inconsistente la malta di collegamento tra i conci di tufo. Analoga circostanza si rileva in relazione alle lesioni n. 3-4, verificatesi, all'estradosso della pavimentazione dell'ambiente ingresso e cucina laddove è stata riscontrata un'ulteriore carenza realizzativa consistente nell'assenza del solaio di primo calpestio. Tale circostanza (assenza di solaio di primo calpestio) porta la struttura orizzontale realizzata (appoggiata direttamente al suolo tramite semplice massetto di sottofondo) a seguire il “cedimento” verificatosi, situazione che non si sarebbe di contro determinata nel caso in cui vi fosse stato un solaio di primo calpestio, in quanto tale elemento strutturale non segue il cedimento di un solo appoggio. Le problematiche n. 2 e n. 10, invece, risultano essere le uniche due direttamente ascrivibili ad un cedimento fondale e di conseguenza ai fatti di causa senza ulteriori aggiuntive motivazioni o caratterizzate da deficit e/o carenze del corpo di fabbrica. In definitiva, a parere di scrive, si può ragionevolmente ritenere che in conseguenza della realizzazione della fogna oggetto di consulenza (esecuzione dello scavo) il corpo di fabbrica attoreo, in virtù delle evidenziate carenze strutturali e costruttive, abbia potuto lievemente risentire di tale esecuzione producendo il quadro fessurativo di cui alle lesioni n. 1-2-3-4-15-18-19 (cfr. CTU, pag. 12)”. Inoltre, il CTU ha precisato che, nella vicenda per cui è causa, non ha avuto alcun ruolo significativo la circostanza che, a scavo aperto, vi siano state delle precipitazioni di acque meteoriche: “E' altresì da escludere, stando ai fatti di causa, che la pioggia verificatasi a scavo aperto abbia potuto creare particolari danni al corpo di fabbrica attoreo atteso che i mm di pioggia verificatisi nella notte tra il 01 e 02 ottobre 2018 appaiono essere del tutto accettabili, anche in virtù della particolare orografia del suolo in questione che porta le acque piovane a defluire verso l'adiacente piazzale”. Quindi, dopo aver descritto lo stato dei luoghi ed aver dato conto in maniera analitica dei danni effettivamente rinvenuti in loco e del nesso eziologico tra una parte del quadro fessurativo riscontrato e l'esecuzione dei lavori posti in essere per realizzare la fogna per cui è causa, il CTU ha proceduto ad individuare i lavori necessari ad eliminare i danni evidenziati. Orbene, quanto all'individuazione dei lavori occorrenti per porre rimedio agli inconvenienti pagina 5 di 9 riscontrati, il CTU ha evidenziato l'assenza di un dissesto in atto e, conseguentemente, ha escluso la necessità di interventi di consolidamento delle fondazioni, riportando in un apposito computo metrico estimativo gli interventi necessari al ripristino dello stato dei luoghi. Più precisamente, nella CTU si legge quanto segue: “Si evidenzia preliminarmente come, anche alla luce delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo eseguito e depositato in atti, non si riscontri allo stato alcun fenomeno di dissesto in atto, essendosi la situazione cristallizzata già all'epoca dei fatti dell'accertamento tecnico preventivo. Tale circostanza congiuntamente alle evidenziate originari carenze strutturali e realizzative del corpo di fabbrica porta ad escludere la necessità di interventi di consolidamento delle fondazioni afferente ai fatti di causa (cfr. CTU, pag. 14)”. Alla luce di quanto sopra, quindi, gli unici interventi necessari che il CTU ha indicato risultano essere quelli di spicconatura degli intonaci, di raschiatura delle vecchie tinteggiature, di sarcitura delle lesioni, di rifacimento dei nuovi intonaci, di rasatura e stuccatura e, poi, di tinteggiatura;
nonché di rimozione di taluni pavimenti e dei relativi sottofondi e di rifacimento dei massetti previa costipazione del terreno, e successiva posa in opera dei nuovi pavimenti, nonché – da ultimo – di riparazione di infissi e persiane. Orbene, ciò posto, facendo riferimento unicamente alle lesioni riconducibili ai fatti di causa (e quindi a quelle contrassegnate dai nn. 1-2-3-4-10-15-18 e 19) ed operando una decurtazione percentuale della stima in proporzione all'incidenza delle concause dei danni (che sono state individuate, come si è detto, nelle carenze strutturali e realizzative del corpo di fabbrica, le quali, ad avviso del CTU, hanno “contribuito in maniera preponderante alla formazione del rilevato quadro fessurativo”), l'importo degli interventi a farsi è stato stimato in € 4.463,81 oltre I.V.A.; a tale importo, va aggiunto l'onorario professionale di un tecnico abilitato per l'attività di direzione lavori e sicurezza, che, in ragione dell'esiguo importo dei lavori da eseguire e delle semplici attività da svolgere, è stato forfettariamente indicato nella somma di € 800,00 oltre oneri come per legge. Ne deriva che, in base alla CTU, l'ammontare complessivo del danno subito dall'attrice è stato calcolato in complessivi € 5.263,81 oltre oneri come per legge (cfr. CTU, pag. 16). Infine, quanto al danno per il mancato godimento dell'immobile per inagibilità dello stesso, deve darsi atto che il CTU ha evidenziato come “lo stato dei luoghi rinvenuto durante gli accessi eseguiti non sia tale da determinare una inagibilità dell'immobile, inagibilità – stando alla documentazione in atti – tra l'altro non certificata dagli organi competenti a ciò preposti”. Ne consegue che la domanda avanzata dall'attrice e relativa al danno da lucro cessante derivante dal mancato uso dell'immobile deve essere rigettata. Orbene, le conclusioni a cui è pervenuto il CTU appaiono motivate con esaustività e completezza di argomenti e supportate da considerazioni logiche e coerenti, motivo per cui questo giudice ritiene di poterle condividere e di farle proprie. A ciò si aggiunga, del resto, che anche in sede di osservazioni tecniche di parte ex art. 195 comma 3 c.p.c., i consulenti delle parti hanno mosso rilievi critici alla CTU, che hanno trovato però precisa e puntuale risposta nell'elaborato peritale, il quale, si ripete, appare coerente,
pagina 6 di 9 esaustivo e pienamente condivisibile, anche nella parte relativa alle valutazioni rese in merito alle suddette osservazioni e al cui contenuto, quindi, si fa espresso rinvio.
4. È pacifico in giurisprudenza che “il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla (cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 34530 dell'11.12.2023)”. Inoltre, “nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nel caso di specie) non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza (cfr. Cass. civ. n. 15734/2011)”. Ne consegue che la responsabilità per i danni che nella fattispecie sono derivati dai lavori di scavo per la realizzazione di una condotta fognaria non può che ricadere sia sulla convenuta,
quale proprietaria dell'immobile e committente dei lavori, sia sulla Parte_1 in qualità di impresa a cui i suddetti lavori erano stati affidati. Controparte_1
Le convenute, quindi, devono essere condannate, in solido, a risarcire i danni patrimoniali patiti dall'attrice che ammontano ad € 5.263,81 (cinquemiladuecentosessantatre/81), oltre IVA;
su tale importo, computato all'attualità, sono dovuti gli interessi nella misura legale, dalla presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo.
5. Va, infine, accolta la domanda di garanzia azionata dalla convenuta CP_1
nei confronti della terza chiamata in causa, atteso che la
[...] Controparte_2 polizza invocata e prodotta (polizza n. 350613510, stipulata in data 21.5.2015) risulta operativa in relazione al sinistro dedotto in giudizio. La compagnia assicurativa, invero, ha eccepito l'inammissibilità della domanda di garanzia per violazione dell'art. 20 delle condizioni di polizza. Senonché, deve dirsi che la violazione della suddetta condizione contrattuale non produce di per sé, quale conseguenza, l'inoperatività della polizza. La clausola, infatti, si limita a richiamare l'art. 1915 c.c. e, in base a tale norma, si deve distinguere tra violazione dolosa e colposa dell'obbligo di comunicazione da parte dell'assicurato, con la precisazione che solo, nel primo caso, vi è la perdita del diritto all'indennità; laddove, invece, in caso di violazione colposa dell'obbligo di comunicazione tempestiva, è prevista soltanto una riduzione dell'indennità “in ragione del pregiudizio sofferto” dall'assicuratore. Ne deriva che, in base all'art. 2697 c.c., l'assicuratore avrebbe dovuto provare che il comportamento omissivo dell'assicurato sia stato doloso o che, in caso di omissione colposa, il ritardo nella comunicazione del sinistro ha comportato un pregiudizio per la compagnia assicurativa.
pagina 7 di 9 Ebbene, nel caso di specie la ha stigmatizzato la violazione del Controparte_2 termine di 3 giorni da parte dell'impresa OS , ma non ha dedotto, né CP_1 provato alcunché. Ne consegue che, nel caso di specie, la violazione dell'obbligo comunicativo deve presumersi colposa (cosa che esclude in radice la perdita del diritto all'indennizzo, sia totale, che parziale) e che, d'altra parte, dalla mancata tempestiva comunicazione alla compagnia assicurativa non è derivato alcun reale pregiudizio per quest'ultima. In tal senso, si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, laddove ha affermato che
“affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto (cfr. Cass. sentenza n. 24210/2019)”. Ciò posto, deve dirsi che, nel caso di specie, finanche la mancata partecipazione della compagnia assicurativa al giudizio di A.T.P. non ha comportato in concreto alcun danno per quest'ultima, dal momento che, nel presente giudizio di merito, la CTU è stata completamente rinnovata e ciò ha consentito alla chiamata in causa di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa. Sotto altro profilo, la compagnia assicurativa ha eccepito la non operatività della polizza di assicurazione deducendo che, ai sensi degli artt. 1 e 4 delle Condizioni Generali di Assicurazione denominato “Responsabilità civile verso terzi”, la garanzia RC non era operante per i danni subiti dall'odierna attrice. Senonché deve dirsi che, proprio in base all'art. 1 delle richiamate condizioni contrattuali, deve ritenersi sussistente la garanzia assicurativa invocata dalla convenuta. Il richiamato art. 1, infatti, stabilisce che “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni materiali (...) cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio di un'impresa che effettua (…) scavi con fondazioni e costruzione di fognature”. La compagnia assicurativa dunque, deve essere condannata a tenere Controparte_2 indenne la convenuta da tutto quanto quest'ultima sarà tenuta a Controparte_1 pagare per effetto della presente sentenza.
6. Il limitato accoglimento della domanda di risarcimento, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., giustifica una compensazione parziale delle spese di lite nella misura del 50%. La restante quota del 50% delle spese di lite sostenute dall'attrice deve essere posta a carico delle parti convenute, e Parte_1 Controparte_1 in solido tra loro, e deve essere liquidata nella misura indicata in dispositivo (con applicazione pagina 8 di 9 dei valori minimi dei parametri introdotti dal D.M. 10.3.2014 n. 55, in vigore dal 3.4.2014, in ragione della non particolare complessità della vicenda). Allo stesso modo, in ragione della soccombenza reciproca, anche le spese delle due CTU disposte, la prima, nella fase di ATP avente n. 1604/2019 R.G. e, la seconda, in rinnovazione nel presente giudizio di merito, devono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda avanzata da Parte_1
(c.f. ) e, per l'effetto, condanna i convenuti
[...] C.F._1
e (c.f. Controparte_1 Parte_1
), in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice, a titolo di C.F._3 danni patrimoniali, della somma di € 5.263,81 (cinquemiladuecentosessantatre/81), oltre IVA, e interessi nella misura legale, dalla presentazione della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta, nel resto, le domande avanzate dall'attrice;
- condanna i convenuti e Controparte_1
(c.f. ), in solido tra loro, al rimborso in Parte_1 C.F._3 favore dell'attrice (c.f. ) della Parte_1 C.F._1 metà delle spese di lite, che liquida, per entrambi i procedimenti, in € 1.600,00 per spese vive (importo nel quale vanno ricomprese anche le spese di CTP) e € 1.855,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
- dichiara compensate, per il restante 50%, le spese di entrambi i procedimenti tra l'attrice ed i convenuti;
- accoglie la domanda di garanzia formulata dalla Controparte_1
e, per l'effetto, condanna a tenere indenne
[...] Controparte_2 la convenuta da tutto quanto la stessa sarà tenuta a pagare per effetto della presente sentenza;
- pone le spese delle CTU disposte, sia nella fase di ATP avente n. 1604/2019 R.G., sia in rinnovazione nel presente giudizio di merito, già liquidate con separati decreti, in via definitiva a carico di tutte le parti in solido.
Napoli, 27/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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