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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/06/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2706 /2025 RG
Tribunale di DO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di DO, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2706 /2025 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. NARDELOTTO MARZIA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. NARDELOTTO MARZIA , come da mandato Controparte_1
in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti come da verbale della udienza in presenza del 13.5.25, sottoscritto dalle parti:
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FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario il 06/06/1998. Dalla unione sono nate due figlie oggi maggiorenni ed autonome economicamente.
La separazione è stata omologata il 19.1.22.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
In ogni caso il Tribunale dà atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 4 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento
7 funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio. Si evidenzia che, non trattandosi di atto notarile, il Presidente e questo collegio si limitano a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità,
alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori,
dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere spese di lite come regolate dalle parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
contratto il 06/06/1998 e trascritto nel registro degli atti Controparte_1
di matrimonio del Comune di DO;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità con le rassegnate conclusioni;
4. dà atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 4 delle conclusioni sopra riportate;
5. spese di lite come regolate dalle parti.
Così deciso in DO nella camera di consiglio del 13.5.25
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
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