CASS
Sentenza 29 ottobre 2020
Sentenza 29 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2020, n. 30059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30059 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RO NI nato a [...] il [...] ZA ES nato a [...] il [...] AGENZIA BENI CONFISCATI avverso l'ordinanza del 01/08/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI;
lette le conclusioni del PG dott. Giovanni Di Leo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 1 Num. 30059 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 29/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'opposizione proposta da EO IO e da IZ TE avverso il decreto di sequestro e di confisca di valori e di terreni, adottato ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. e 321, comma 2 cod. proc. pen. nei confronti di EO, revocava il provvedimento adottato limitatamente al sequestro e alla confisca dei buoni fruttiferi postali, per le quote di spettanza del defunto EO NI, di EO BA e di EO AT e rigettava nel resto l'opposizione. IO EO era stato definitivamente condannato per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990; ciò comportava la confisca dei beni a lui riconducibili di valore sproporzionato alle sue risorse lecite, acquistati prima o dopo la commissione dei predetti reati, sia pure all'interno di un arco temporale ragionevole. Il provvedimento poteva essere adottato dal giudice dell'esecuzione in quanto obbligatorio. Nel decreto erano stati considerati nella disponibilità di IO EO anche i beni intestati alla moglie IZ TE e ai figli maggiori. Nell'atto di opposizione si era sostenuto che alcuni beni erano frutto dei risparmi personali accumulati da IZ TE o delle donazioni a EO IO da parte dei genitori EO NI e AM NI, fatte alla stessa e ai suoi fratelli. La Corte non riteneva provate le donazioni dei genitori a EO IO così come, da parte della Procura della Repubblica, la disponibilità in capo a EO IO delle quote dei buoni fruttiferi postali intestate ai familiari;
ribadiva che gli acquisti effettuati da IZ TE erano del tutto sproporzionati alle risorse lecite della coppia EO - IZ;
riteneva, infine, che il sequestro e la confisca riguardavano beni che potevano essere stati acquistati con i proventi dell'attività illecita per la quale era stata pronunciata la condanna nei confronti di EO. 2. Ricorre per cassazione il difensore e procuratore speciale di EO IO e IZ TE, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I ricorrenti avevano attestato che l'acquisto dei beni confiscati era stato reso possibile dalle donazioni ricevute da EO NI e AM NI, genitori di EO IO, che avevano ampia capacità patrimoniale, come era stato accertato in altro procedimento di prevenzione;
eppure, gli stessi soggetti erano stati ritenuti produrre reddito di poco superiori alle spese familiari, discostandosi dalla valutazione del tribunale. Risultava, inoltre, illogica la decisione di dissequestrare le quote dei buoni postali facenti capo a EO NI, BA ed AT, mantenendo la confisca sulla quota dì proprietà di EO IO: la stessa non teneva conto che i buoni erano stati acquistati in un unico momento temporale da EO NI, cosicché era illogico ritenere che soltanto per EO IO la sottoscrizione nascondesse una previa consegna del denaro al padre da parte di questi. Il ricorrente argomenta in ordine alla confisca del terreno, osservando che la Corte aveva aggravato la spesa sostenuta, calcolando anche la quota intestata a AM BA e rimarcando che l'acquisto risaliva a quattro anni prima della commissione del primo delitto da parte di EO IO, con violazione del principio di ragionevolezza temporale. Anche le somme utilizzate per la polizza n. 12 provenivano da un conto corrente acceso nel lontano 1995. Infine, la valutazione della Corte territoriale in ordine al conto corrente n. 14 intestato alla IZ non teneva conto dell'importo accumulato alla data dell'11/4/2014, data rispetto alla quale avrebbe dovuto calcolarsi la sperequazione tra la somma e i redditi della ricorrente. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla disponibilità effettiva in capo a EO IO dei beni confiscati a IZ TE. Nonostante il rapporto di coniugio, incombeva alla pubblica accusa l'onere di dimostrare la discrasia tra l'intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene. 3. Il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, nella requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Nessuna manifesta illogicità della motivazione si rinviene nel decreto impugnato, la cui motivazione i ricorrenti contestano con elementi fattuali niente affatto decisivi. In particolare, il decreto argomenta adeguatamente in ordine alla capacità reddituale dei genitori di IO EO, certamente esistente ma che non era stato dimostrato essere tale da sostenere l'intera spesa dell'acquisto del terreno e dei buoni postali, nonché sugli elementi che differenziavano la posizione di EO BA da quella dei due fratelli e dei rispettivi coniugi, atteso che la traccia del pagamento della quota a lui spettante del terreno da parte dei genitori era documentale, a differenza di quanto era avvenuto per IZ TE. La Corte territoriale, poi, ha tenuto conto dei dati della cointestazione del 2 terreno in capo ai componenti le tre famiglie, così come dell'acquisto contestuale dei buoni postali fruttiferi, valutandoli come non decisivi per dimostrare che l'acquisto fosse per tutti frutto di donazione da parte dei genitori. Del resto, come esattamente osserva il Procuratore generale, l'art. 240 bis cod. pen. pone, per i soggetti condannati per determinati reati, una presunzione di illecita provenienza dei beni di cui gli stessi hanno la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;
è il condannato, quindi, a dover giustificare la legittima provenienza dei beni predetti. Nel caso in esame, i ricorrenti non contestano la valutazione di sproporzione del valore dei beni di cui EO IO ha la disponibilità, cosicché la prova insufficiente e, quindi, non raggiunta, che gli stessi fossero stati donati dai suoi genitori imponeva la applicazione della presunzione. Non ha pregio l'ulteriore osservazione relativa alla data dell'acquisto del terreno, atteso che l'anno 2000 è stato ritenuto essere compreso in quel "ragionevole perimetro temporale" che permette di confiscare beni, pur in mancanza di prova che gli stessi siano diretto provento dell'attività illecita. 2. Le censure concernenti i beni acquistati da IZ TE o comunque a lei intestati sono palesemente generiche e, quindi, inammissibili: il decreto argomenta ampiamente sulla assoluta mancanza di prova dei risparmi e delle donazioni che la IZ sostiene essere stati utilizzati per gli acquisti, cosicché era inevitabile, atteso il rapporto di coniugio, ritenere gli stessi fittiziamente intestati e, in realtà, nella disponibilità di EO IO. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2020
lette le conclusioni del PG dott. Giovanni Di Leo che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi Penale Sent. Sez. 1 Num. 30059 Anno 2020 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: ROCCHI GIACOMO Data Udienza: 29/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo sull'opposizione proposta da EO IO e da IZ TE avverso il decreto di sequestro e di confisca di valori e di terreni, adottato ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. e 321, comma 2 cod. proc. pen. nei confronti di EO, revocava il provvedimento adottato limitatamente al sequestro e alla confisca dei buoni fruttiferi postali, per le quote di spettanza del defunto EO NI, di EO BA e di EO AT e rigettava nel resto l'opposizione. IO EO era stato definitivamente condannato per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990; ciò comportava la confisca dei beni a lui riconducibili di valore sproporzionato alle sue risorse lecite, acquistati prima o dopo la commissione dei predetti reati, sia pure all'interno di un arco temporale ragionevole. Il provvedimento poteva essere adottato dal giudice dell'esecuzione in quanto obbligatorio. Nel decreto erano stati considerati nella disponibilità di IO EO anche i beni intestati alla moglie IZ TE e ai figli maggiori. Nell'atto di opposizione si era sostenuto che alcuni beni erano frutto dei risparmi personali accumulati da IZ TE o delle donazioni a EO IO da parte dei genitori EO NI e AM NI, fatte alla stessa e ai suoi fratelli. La Corte non riteneva provate le donazioni dei genitori a EO IO così come, da parte della Procura della Repubblica, la disponibilità in capo a EO IO delle quote dei buoni fruttiferi postali intestate ai familiari;
ribadiva che gli acquisti effettuati da IZ TE erano del tutto sproporzionati alle risorse lecite della coppia EO - IZ;
riteneva, infine, che il sequestro e la confisca riguardavano beni che potevano essere stati acquistati con i proventi dell'attività illecita per la quale era stata pronunciata la condanna nei confronti di EO. 2. Ricorre per cassazione il difensore e procuratore speciale di EO IO e IZ TE, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. I ricorrenti avevano attestato che l'acquisto dei beni confiscati era stato reso possibile dalle donazioni ricevute da EO NI e AM NI, genitori di EO IO, che avevano ampia capacità patrimoniale, come era stato accertato in altro procedimento di prevenzione;
eppure, gli stessi soggetti erano stati ritenuti produrre reddito di poco superiori alle spese familiari, discostandosi dalla valutazione del tribunale. Risultava, inoltre, illogica la decisione di dissequestrare le quote dei buoni postali facenti capo a EO NI, BA ed AT, mantenendo la confisca sulla quota dì proprietà di EO IO: la stessa non teneva conto che i buoni erano stati acquistati in un unico momento temporale da EO NI, cosicché era illogico ritenere che soltanto per EO IO la sottoscrizione nascondesse una previa consegna del denaro al padre da parte di questi. Il ricorrente argomenta in ordine alla confisca del terreno, osservando che la Corte aveva aggravato la spesa sostenuta, calcolando anche la quota intestata a AM BA e rimarcando che l'acquisto risaliva a quattro anni prima della commissione del primo delitto da parte di EO IO, con violazione del principio di ragionevolezza temporale. Anche le somme utilizzate per la polizza n. 12 provenivano da un conto corrente acceso nel lontano 1995. Infine, la valutazione della Corte territoriale in ordine al conto corrente n. 14 intestato alla IZ non teneva conto dell'importo accumulato alla data dell'11/4/2014, data rispetto alla quale avrebbe dovuto calcolarsi la sperequazione tra la somma e i redditi della ricorrente. In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento alla disponibilità effettiva in capo a EO IO dei beni confiscati a IZ TE. Nonostante il rapporto di coniugio, incombeva alla pubblica accusa l'onere di dimostrare la discrasia tra l'intestazione formale e la disponibilità effettiva del bene. 3. Il Procuratore generale, dott. Giovanni Di Leo, nella requisitoria scritta, chiede la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Nessuna manifesta illogicità della motivazione si rinviene nel decreto impugnato, la cui motivazione i ricorrenti contestano con elementi fattuali niente affatto decisivi. In particolare, il decreto argomenta adeguatamente in ordine alla capacità reddituale dei genitori di IO EO, certamente esistente ma che non era stato dimostrato essere tale da sostenere l'intera spesa dell'acquisto del terreno e dei buoni postali, nonché sugli elementi che differenziavano la posizione di EO BA da quella dei due fratelli e dei rispettivi coniugi, atteso che la traccia del pagamento della quota a lui spettante del terreno da parte dei genitori era documentale, a differenza di quanto era avvenuto per IZ TE. La Corte territoriale, poi, ha tenuto conto dei dati della cointestazione del 2 terreno in capo ai componenti le tre famiglie, così come dell'acquisto contestuale dei buoni postali fruttiferi, valutandoli come non decisivi per dimostrare che l'acquisto fosse per tutti frutto di donazione da parte dei genitori. Del resto, come esattamente osserva il Procuratore generale, l'art. 240 bis cod. pen. pone, per i soggetti condannati per determinati reati, una presunzione di illecita provenienza dei beni di cui gli stessi hanno la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica;
è il condannato, quindi, a dover giustificare la legittima provenienza dei beni predetti. Nel caso in esame, i ricorrenti non contestano la valutazione di sproporzione del valore dei beni di cui EO IO ha la disponibilità, cosicché la prova insufficiente e, quindi, non raggiunta, che gli stessi fossero stati donati dai suoi genitori imponeva la applicazione della presunzione. Non ha pregio l'ulteriore osservazione relativa alla data dell'acquisto del terreno, atteso che l'anno 2000 è stato ritenuto essere compreso in quel "ragionevole perimetro temporale" che permette di confiscare beni, pur in mancanza di prova che gli stessi siano diretto provento dell'attività illecita. 2. Le censure concernenti i beni acquistati da IZ TE o comunque a lei intestati sono palesemente generiche e, quindi, inammissibili: il decreto argomenta ampiamente sulla assoluta mancanza di prova dei risparmi e delle donazioni che la IZ sostiene essere stati utilizzati per gli acquisti, cosicché era inevitabile, atteso il rapporto di coniugio, ritenere gli stessi fittiziamente intestati e, in realtà, nella disponibilità di EO IO. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 settembre 2020