Articolo 36 della Legge 6 giugno 1974, n. 298
Articolo 35Articolo 37
Versione
1 agosto 1974
Art. 36. Revoca delle licenze

La licenza e' revocata qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata sono venute meno.
Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione revocano la licenza direttamente o previo parere della speciale commissione di cui all'articolo 33, a seconda che essa riguardi l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 32 o quella del terzo comma dello stesso articolo.
Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data di rilascio della licenza gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione devono provvedere d'ufficio ad una verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata e, qualora constatino sostanziali modificazioni delle stesse, dare corso al procedimento di revoca previsto dal precedente comma.
Alla revoca della licenza fa seguito la cancellazione dall'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 32.
Entrata in vigore il 1 agosto 1974
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