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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 26/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Rg. n. 2819 del 2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26 Marzo 2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2819/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZINZI PAOLO e ANTONIO
ROSARIO BONGARZONE, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in
[...] persona del legale rappresentante p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-contumace SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha Controparte_1 chiesto “per tutte le ragioni in narrativa, accertare il diritto del ricorrente all'assunzione dal 1° settembre 2021 o dalla data che verrà individuata in corso di causa, alla stipulazione del relativo contratto di lavoro per la classe di concorso B017, emanando i consequenziali provvedimenti e disposizioni nei confronti dell'amministrazione resistente, con applicazione della prof.ssa n una delle sedi vacanti Pt_1
e disponibili in narrativa del ricorso da individuarsi secondo le sedi disponibile viciniori rispetto alla residenza del ricorrente o altro criterio che verrà individuato in corso di causa e ritenuto di giustizia con retrodatazione giuridica e con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da quantificarsi in relazione alla data di stipula del contratto di lavoro ed alla sua decorrenza giuridica.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno derivante dal ritardo dell'immissione in ruolo da quantificarsi in separato giudizio.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-che in data 31.07.2020 ha presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario nell'anno 2020 nella Regione Lazio per la classe di concorso B017 (cfr. all. 9 Domanda di partecipazione);
-che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere la prova concorsuale in data
27/10/2020 presso la sede di Aprilia, ma in concomitanza con la data della prova la prof.ssa è stata sottoposta ad isolamento fiduciario Pt_1 Parte da parte della competente con tampone molecolare finale da effettuarsi il 26/10/2020;
-che il risultato di tale tampone molecolare è pervenuto alla docente il giorno successivo, ergo nel giorno in cui si è tenuta la prova concorsuale;
-che quindi in virtù di tale impedimento la prof.ssa non ha potuto Pt_1 svolgere la prova prevista per il 27/10/2020 e, per tale motivo ha presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio identificato a mezzo NRG 07450/2021;
-che con ordinanza cautelare N. 4623/2021 del 07.09.2021 il TAR
Lazio (cfr. all. 12) ha così statuito “Considerato: - che parte ricorrente ha proposto un'azione impugnatoria e un'azione volta ad accertare il silenzio inadempimento;
- che la prima deve essere accolta in quanto la ricorrente, posta in isolamento fiduciario in seguito all'esito positivo del tampone rapido oppure posti in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, non ha potuto partecipare alla prova concorsuale scritta perché oggettivamente impossibilitati. - che, come già disposto in analoghi casi (ordinanza sez. III bis n. 7199/2020 confermata da CDS ord. n. 7145/2020), debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria;
- che per l'azione di accertamento, nell'esercizio dei poteri che competono a questo Giudice ex art. 32, comma 2, c.p.a., occorre disporre la conversione della presente azione, proposta ex art. 117
c.p.a., in azione ordinaria e fissare l'udienza del 3 dicembre 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Terza Bis), accoglie la richiesta misura cautelare;”
-che tale ordinanza cautelare è stata confermata da sentenza di merito
N. 3360/2022 pubblicata il 24.03.2022 nel medesimo procedimento identificato a mezzo NRG 07450/2021 (cfr. all. 13);
- di aver quindi espletato la prova suppletiva il giorno 22/11/2021 alle ore 9:00 presso IIS "Gregorio Da Catino" a Poggio Mirteto (RI), secondo l'elenco delle sedi assegnate da provvedimento dell'USR Lazio N. 42707 del 29.10.2021 inerente l'avvio delle prove suppletive (cfr. all.
7);
-che però dopo aver superato la prova di concorso, a causa Contr dell'illegittimità della condotta del e dunque per causa imputabile all'Amministrazione resistente, è stata reinserita tardivamente nella graduatoria regionale e segnatamente in data 13.11.2023;
-che nelle more, altri docenti aventi punteggio inferiore alla stessa, sono stati immessi in ruolo e la prof.ssa non ha ottenuto la stipula del Pt_1 contratto a tempo indeterminato;
-che in particolare, in data in data 13.11.2023, l'Usr Lazio ha inserito parte ricorrente in graduatoria alla posizione n. 12 con punteggio totale di 74;
-che tuttavia già in precedenza e segnatamente dal maggio 2021 l'Usr
Lazio con provvedimento prot. 16464 del 31.05.2021 ha immesso in ruolo a far data dal 01.09.2021 docenti con punteggio inferiori a quello posseduto dalla ricorrente.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di aver diritto all'immissione in ruolo con retrodatazione giuridica ed economica al 01.09.2021. Ha in particolare evidenziato di aver ha partecipato al concorso straordinario 2020 indetto con DDG 783/2020 nella Regione Lazio per la c.d.c. B017 ed in ragione dell'espletamento della prova suppletiva in data 22.11.2021 è stata reinserita tardivamente nella graduatoria regionale in data 13.11.2023.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito Controparte_1 in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita
è stata discussa e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto le domande hanno ad oggetto un momento giuridico e fattuale successivo rispetto alla approvazione della graduatoria. Sul punto va invero precisato che risulta dagli atti di causa che in ragione dell'espletamento della prova suppletiva svolta dalla ricorrente in data 22.11.2021, la ricorrente è stata reinserita tardivamente nella graduatoria regionale in data 13.11.2023 con provvedimento denominato “Integrazione graduatoria B017 DD510/2020” (all. 4 ricorso).
Come è noto, il momento della formazione delle graduatorie determina l'attrazione al foro amministrativo della giurisdizione in quanto si è in presenza di atti autoritativi. Il momento successivo invece all'emanazione delle stesse non può che attribuire la giurisdizione al Tribunale ordinario in quanto si è in presenza di atti adottati con i poteri del datore di lavoro privato con applicazione dell'art. 63 D.Lgs 165/2001.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto della ricorrente, che ha partecipato alla prova supplettiva del 22.11.2021 del concorso straordinario, e inserita tardivamente nella graduatoria regionale in data 13.11.2023, ad essere immessa in ruolo con retrodatazione giuridica ed economica al
01.09.2021, data di immissione in ruolo di docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
Risulta dagli atti di causa in primo luogo che il bando di concorso oggetto di causa stabilisce che è indetta una “procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria..”.
L'art. 400 del D.lgs n 274/1994 intitolato “concorsi per titoli ed esami”, testualmente dispone: “…I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449…”.
Quindi l'indizione di concorsi ad opera del su base regionale CP_2 deve essere subordinata ad una stima di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre e posti d'insegnamento per il triennio di validità delle graduatorie regionali di merito di riferimento.
Inoltre, l'art. 3 del D.lgs n. 59/2017 secondo cui: “… Con decreto del
è indetto, su Controparte_3 base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare
i candidati ((ai)) posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e' indetto su base interregionale. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili
((nel primo e nel secondo)) anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ((immessi in ruolo)) in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente ((nel primo e nel secondo)) anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. ((Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi))…”.
L'art. 3 del D.lgs n. 59/2017 oltre a ribadire la regola dell'indizione di concorsi per titoli ed esami sulla stima dei posti che si prevedono
“vacanti e disponibili” negli anni successivi a quello di espletamento delle prove concorsuali, dispone espressamente il precetto dell'immissione in ruolo sulla base dello scorrimento della graduatoria regionale di merito nel limite dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili negli anni scolastici successivi.
Orbene, risulta dagli atti di causa che la ricorrente è stata dal CP_1 inserita alla posizione n. 12 con punti 74 della graduatoria di merito della regione Lazio per la classe di concorso B017 pubblicata dall (cfr. all. 4 ricorso), Controparte_4 all'esito del superamento della prova supplettiva svoltasi il 2/11/2021 alle ore 9:00 presso IIS "Gregorio Da Catino" a Poggio Mirteto (RI), secondo l'elenco delle sedi assegnate da provvedimento dell'USR Lazio N. 42707 del 29.10.2021 inerente l'avvio delle prove suppletive. La graduatoria di merito in cui è inserita la ricorrente è pienamente valida e pertanto la stessa ha diritto ad ottenere l'immissione in ruolo e la stipula del contratto a tempo indeterminato nel limite dei posti risultati “vacanti e disponibili” assegnati invece a concorrenti aventi punteggio inferiore, con retrodatazione al settembre 2021.
Invero, risulta dagli atti di causa che l'Usr Lazio con provvedimento prot. 16464 del 31.05.2021 ha immesso in ruolo i seguenti docenti tutti aventi punteggio inferiore alla ricorrente ad eccezione del prof. Per_1
, e segnatamente i sigg.ri , ,
[...] CP_5 Controparte_6
, , ecc. Controparte_7 Persona_2
Orbene, aderendo a quanto statuito dalla Cassazione 9807/2012, secondo cui: “...In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria;
analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e
l'atto negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie…”
La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo
Consesso che: “Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per s'è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento;
di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile
2007, n. 8951).”
In conclusione, accertato l'inserimento ad integrazione nella graduatoria di merito della regione Lazio per la classe di concorso B017 pubblicata dall alla posizione Controparte_4
n. 12 con punti 74 (cfr. all.4 ricorso), consegue il diritto di Parte_1 all'immissione in ruolo con retrodatazione giuridica ed economica dall'approvazione della predetta graduatoria, e quindi dal settembre 2021, momento a partire dal quale può ritenersi insorto il diritto all'assunzione in capo alla parte ricorrente, con conseguente diritto al risarcimento del danno da quantificarsi in relazione alla data di stipula del contratto di lavoro ed alla sua decorrenza giuridica.
Ritiene invero il Giudicante che la circostanza che la ricorrente abbia svolto la prova supplettiva solo a novembre 2021 non può portare a conseguenze diverse, in quanto il non può certamente CP_1 giovarsi dell'inadempimento in cui è incorso con evidente danno in capo alla odierna parte ricorrente.
Infatti, il Tar Lazio, già con Ordinanza del 6.09.2021 ha statuito l'illegittimità della condotta del consistita proprio nel non CP_1 prevedere nel caso in esame una prova supplettiva, come anche confermato dalla Sentenza del Tar Lazio del 22.03.2022 con cui ha ribadito che l'obbligo del di prevedere delle prove supplettive CP_1 per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cfr. all.ti 12 e 13 ricorso). In conclusione, il ricorso va accolto per i motivi indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del , e Controparte_1 liquidate, come da dispositivo, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti del
[...] [...]
Controparte_1
in persona
[...] del legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 2819/2024, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'assunzione dal 1° settembre 2021 alla stipulazione del relativo contratto di lavoro per la classe di concorso B017, con applicazione della prof.ssa in una Pt_1 delle sedi vacanti e disponibili da individuarsi secondo le sedi disponibile viciniori rispetto alla residenza del ricorrente, con conseguente diritto al risarcimento del danno da quantificarsi in relazione alla data di stipula del contratto di lavoro ed alla sua decorrenza giuridica;
-Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3689,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 26 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 26 Marzo 2025, la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 2819/2024, posta in deliberazione tra:
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ZINZI PAOLO e ANTONIO
ROSARIO BONGARZONE, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
[...]
, in
[...] persona del legale rappresentante p.t., rappresentato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
-contumace SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio il e ha Controparte_1 chiesto “per tutte le ragioni in narrativa, accertare il diritto del ricorrente all'assunzione dal 1° settembre 2021 o dalla data che verrà individuata in corso di causa, alla stipulazione del relativo contratto di lavoro per la classe di concorso B017, emanando i consequenziali provvedimenti e disposizioni nei confronti dell'amministrazione resistente, con applicazione della prof.ssa n una delle sedi vacanti Pt_1
e disponibili in narrativa del ricorso da individuarsi secondo le sedi disponibile viciniori rispetto alla residenza del ricorrente o altro criterio che verrà individuato in corso di causa e ritenuto di giustizia con retrodatazione giuridica e con la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da quantificarsi in relazione alla data di stipula del contratto di lavoro ed alla sua decorrenza giuridica.
Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento del danno derivante dal ritardo dell'immissione in ruolo da quantificarsi in separato giudizio.”
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
-che in data 31.07.2020 ha presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario nell'anno 2020 nella Regione Lazio per la classe di concorso B017 (cfr. all. 9 Domanda di partecipazione);
-che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere la prova concorsuale in data
27/10/2020 presso la sede di Aprilia, ma in concomitanza con la data della prova la prof.ssa è stata sottoposta ad isolamento fiduciario Pt_1 Parte da parte della competente con tampone molecolare finale da effettuarsi il 26/10/2020;
-che il risultato di tale tampone molecolare è pervenuto alla docente il giorno successivo, ergo nel giorno in cui si è tenuta la prova concorsuale;
-che quindi in virtù di tale impedimento la prof.ssa non ha potuto Pt_1 svolgere la prova prevista per il 27/10/2020 e, per tale motivo ha presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Lazio identificato a mezzo NRG 07450/2021;
-che con ordinanza cautelare N. 4623/2021 del 07.09.2021 il TAR
Lazio (cfr. all. 12) ha così statuito “Considerato: - che parte ricorrente ha proposto un'azione impugnatoria e un'azione volta ad accertare il silenzio inadempimento;
- che la prima deve essere accolta in quanto la ricorrente, posta in isolamento fiduciario in seguito all'esito positivo del tampone rapido oppure posti in quarantena a causa di contatto con soggetti positivi al Covid, non ha potuto partecipare alla prova concorsuale scritta perché oggettivamente impossibilitati. - che, come già disposto in analoghi casi (ordinanza sez. III bis n. 7199/2020 confermata da CDS ord. n. 7145/2020), debba essere predisposta una sessione suppletiva quando ci saranno le condizioni di sicurezza sanitaria;
- che per l'azione di accertamento, nell'esercizio dei poteri che competono a questo Giudice ex art. 32, comma 2, c.p.a., occorre disporre la conversione della presente azione, proposta ex art. 117
c.p.a., in azione ordinaria e fissare l'udienza del 3 dicembre 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Terza Bis), accoglie la richiesta misura cautelare;”
-che tale ordinanza cautelare è stata confermata da sentenza di merito
N. 3360/2022 pubblicata il 24.03.2022 nel medesimo procedimento identificato a mezzo NRG 07450/2021 (cfr. all. 13);
- di aver quindi espletato la prova suppletiva il giorno 22/11/2021 alle ore 9:00 presso IIS "Gregorio Da Catino" a Poggio Mirteto (RI), secondo l'elenco delle sedi assegnate da provvedimento dell'USR Lazio N. 42707 del 29.10.2021 inerente l'avvio delle prove suppletive (cfr. all.
7);
-che però dopo aver superato la prova di concorso, a causa Contr dell'illegittimità della condotta del e dunque per causa imputabile all'Amministrazione resistente, è stata reinserita tardivamente nella graduatoria regionale e segnatamente in data 13.11.2023;
-che nelle more, altri docenti aventi punteggio inferiore alla stessa, sono stati immessi in ruolo e la prof.ssa non ha ottenuto la stipula del Pt_1 contratto a tempo indeterminato;
-che in particolare, in data in data 13.11.2023, l'Usr Lazio ha inserito parte ricorrente in graduatoria alla posizione n. 12 con punteggio totale di 74;
-che tuttavia già in precedenza e segnatamente dal maggio 2021 l'Usr
Lazio con provvedimento prot. 16464 del 31.05.2021 ha immesso in ruolo a far data dal 01.09.2021 docenti con punteggio inferiori a quello posseduto dalla ricorrente.
Ciò premesso, parte ricorrente ha dedotto di aver diritto all'immissione in ruolo con retrodatazione giuridica ed economica al 01.09.2021. Ha in particolare evidenziato di aver ha partecipato al concorso straordinario 2020 indetto con DDG 783/2020 nella Regione Lazio per la c.d.c. B017 ed in ragione dell'espletamento della prova suppletiva in data 22.11.2021 è stata reinserita tardivamente nella graduatoria regionale in data 13.11.2023.
Il , pur regolarmente citato, non si è costituito Controparte_1 in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
Sul contraddittorio così instauratosi, la causa documentalmente istruita
è stata discussa e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente va confermata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto le domande hanno ad oggetto un momento giuridico e fattuale successivo rispetto alla approvazione della graduatoria. Sul punto va invero precisato che risulta dagli atti di causa che in ragione dell'espletamento della prova suppletiva svolta dalla ricorrente in data 22.11.2021, la ricorrente è stata reinserita tardivamente nella graduatoria regionale in data 13.11.2023 con provvedimento denominato “Integrazione graduatoria B017 DD510/2020” (all. 4 ricorso).
Come è noto, il momento della formazione delle graduatorie determina l'attrazione al foro amministrativo della giurisdizione in quanto si è in presenza di atti autoritativi. Il momento successivo invece all'emanazione delle stesse non può che attribuire la giurisdizione al Tribunale ordinario in quanto si è in presenza di atti adottati con i poteri del datore di lavoro privato con applicazione dell'art. 63 D.Lgs 165/2001.
Occorre in via preliminare chiarire il petitum e la causa petendi oggetto di giudizio.
La controversia verte sul diritto della ricorrente, che ha partecipato alla prova supplettiva del 22.11.2021 del concorso straordinario, e inserita tardivamente nella graduatoria regionale in data 13.11.2023, ad essere immessa in ruolo con retrodatazione giuridica ed economica al
01.09.2021, data di immissione in ruolo di docenti con punteggio inferiore a quello della ricorrente.
Giova ricostruire la normativa di riferimento.
Risulta dagli atti di causa in primo luogo che il bando di concorso oggetto di causa stabilisce che è indetta una “procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al
2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria..”.
L'art. 400 del D.lgs n 274/1994 intitolato “concorsi per titoli ed esami”, testualmente dispone: “…I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 442 per le nuove nomine e dalle disposizioni in materia di mobilità professionale del personale docente recate dagli specifici contratti collettivi nazionali decentrati, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Per la scuola secondaria resta fermo quanto disposto dall'articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre
1997, n. 449…”.
Quindi l'indizione di concorsi ad opera del su base regionale CP_2 deve essere subordinata ad una stima di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre e posti d'insegnamento per il triennio di validità delle graduatorie regionali di merito di riferimento.
Inoltre, l'art. 3 del D.lgs n. 59/2017 secondo cui: “… Con decreto del
è indetto, su Controparte_3 base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare
i candidati ((ai)) posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In caso di esiguo numero dei posti conferibili, il concorso e' indetto su base interregionale. Il concorso e' bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con cadenza biennale, per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede si rendano vacanti e disponibili
((nel primo e nel secondo)) anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali.
3. Sulla base della graduatoria di merito i vincitori del concorso sono ((immessi in ruolo)) in due successivi scaglioni annuali, nel limite corrispondente ai posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili rispettivamente ((nel primo e nel secondo)) anno scolastico successivi a quello in cui e' previsto l'espletamento delle prove concorsuali. ((Rimane fermo il diritto dei vincitori all'immissione in ruolo, ove occorra anche negli anni successivi))…”.
L'art. 3 del D.lgs n. 59/2017 oltre a ribadire la regola dell'indizione di concorsi per titoli ed esami sulla stima dei posti che si prevedono
“vacanti e disponibili” negli anni successivi a quello di espletamento delle prove concorsuali, dispone espressamente il precetto dell'immissione in ruolo sulla base dello scorrimento della graduatoria regionale di merito nel limite dei posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili negli anni scolastici successivi.
Orbene, risulta dagli atti di causa che la ricorrente è stata dal CP_1 inserita alla posizione n. 12 con punti 74 della graduatoria di merito della regione Lazio per la classe di concorso B017 pubblicata dall (cfr. all. 4 ricorso), Controparte_4 all'esito del superamento della prova supplettiva svoltasi il 2/11/2021 alle ore 9:00 presso IIS "Gregorio Da Catino" a Poggio Mirteto (RI), secondo l'elenco delle sedi assegnate da provvedimento dell'USR Lazio N. 42707 del 29.10.2021 inerente l'avvio delle prove suppletive. La graduatoria di merito in cui è inserita la ricorrente è pienamente valida e pertanto la stessa ha diritto ad ottenere l'immissione in ruolo e la stipula del contratto a tempo indeterminato nel limite dei posti risultati “vacanti e disponibili” assegnati invece a concorrenti aventi punteggio inferiore, con retrodatazione al settembre 2021.
Invero, risulta dagli atti di causa che l'Usr Lazio con provvedimento prot. 16464 del 31.05.2021 ha immesso in ruolo i seguenti docenti tutti aventi punteggio inferiore alla ricorrente ad eccezione del prof. Per_1
, e segnatamente i sigg.ri , ,
[...] CP_5 Controparte_6
, , ecc. Controparte_7 Persona_2
Orbene, aderendo a quanto statuito dalla Cassazione 9807/2012, secondo cui: “...In materia di lavoro pubblico contrattualizzato, al bando di concorso per l'assunzione di nuovo personale va riconosciuta la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo, quale atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento, e di atto negoziale, in quanto proposta al pubblico sia pure condizionata all'espletamento della procedura concorsuale e all'approvazione della graduatoria;
analoga duplicità presenta l'atto di approvazione della graduatoria, che costituisce, ad un tempo, il provvedimento terminale del procedimento concorsuale e
l'atto negoziale, di individuazione del futuro contraente, da cui discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile in graduatoria e il correlato obbligo dell'amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cod. civ.. Ne consegue che, in caso di mancata assunzione, va riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni, salvo che l'ente pubblico dimostri che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad esso non imputabile, dovendosi escludere che l'onere di tale dimostrazione possa ritenersi assolto con la mera deduzione di difficoltà finanziarie…”
La Suprema Corte di Cassazione 1399/2009 ha, inoltre, chiarito, richiamando precedenti giurisprudenziali del medesimo Supremo
Consesso che: “Nel sistema del lavoro pubblico contrattualizzato al bando di concorso per l'assunzione, diretto a dare attuazione alla decisione (di per s'è non impegnativa nei confronti dei terzi) di far fronte al fabbisogno attuale di personale dipendente, va riconosciuta duplice natura giuridica: di provvedimento amministrativo nella parte cui concreta un atto del procedimento di evidenza pubblica, del quale regola il successivo svolgimento;
di atto negoziale negli aspetti sostanziali, in quanto concreta proposta al pubblico, condizionata negli effetti all'espletamento del procedimento concorsuale e all'approvazione della graduatoria. Anche l'approvazione della graduatoria presenta questa duplicità di natura giuridica: provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del futuro contraente. Dall'approvazione della graduatoria discende, quindi, il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della graduatoria, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'art 1218 c.c. (vedi Cass. S.U. 16 aprile
2007, n. 8951).”
In conclusione, accertato l'inserimento ad integrazione nella graduatoria di merito della regione Lazio per la classe di concorso B017 pubblicata dall alla posizione Controparte_4
n. 12 con punti 74 (cfr. all.4 ricorso), consegue il diritto di Parte_1 all'immissione in ruolo con retrodatazione giuridica ed economica dall'approvazione della predetta graduatoria, e quindi dal settembre 2021, momento a partire dal quale può ritenersi insorto il diritto all'assunzione in capo alla parte ricorrente, con conseguente diritto al risarcimento del danno da quantificarsi in relazione alla data di stipula del contratto di lavoro ed alla sua decorrenza giuridica.
Ritiene invero il Giudicante che la circostanza che la ricorrente abbia svolto la prova supplettiva solo a novembre 2021 non può portare a conseguenze diverse, in quanto il non può certamente CP_1 giovarsi dell'inadempimento in cui è incorso con evidente danno in capo alla odierna parte ricorrente.
Infatti, il Tar Lazio, già con Ordinanza del 6.09.2021 ha statuito l'illegittimità della condotta del consistita proprio nel non CP_1 prevedere nel caso in esame una prova supplettiva, come anche confermato dalla Sentenza del Tar Lazio del 22.03.2022 con cui ha ribadito che l'obbligo del di prevedere delle prove supplettive CP_1 per la partecipazione a un dato concorso in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (cfr. all.ti 12 e 13 ricorso). In conclusione, il ricorso va accolto per i motivi indicati.
Le spese di lite, come di norma, seguono il principio di soccombenza e sono poste a carico del , e Controparte_1 liquidate, come da dispositivo, tenendo conto della complessità bassa della questione trattata.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1 nei confronti del
[...] [...]
Controparte_1
in persona
[...] del legale rappresentante p.t., nella causa iscritta al n. 2819/2024, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente all'assunzione dal 1° settembre 2021 alla stipulazione del relativo contratto di lavoro per la classe di concorso B017, con applicazione della prof.ssa in una Pt_1 delle sedi vacanti e disponibili da individuarsi secondo le sedi disponibile viciniori rispetto alla residenza del ricorrente, con conseguente diritto al risarcimento del danno da quantificarsi in relazione alla data di stipula del contratto di lavoro ed alla sua decorrenza giuridica;
-Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3689,00, oltre IVA CPA e spese generali forfettarie, con distrazione.
Frosinone, 26 Marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Rossella Giusi Pastore