Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/05/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE II CIVILE
N. V.G. 312/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 312/2025 R.G. promossa da
(Cod. Fis. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARBIERI NICOLA MARIA, con domicilio eletto presso il suo studio in
Pavia, V.le G. Matteotti, nr 58
e
(Cod. Fis. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_2 C.F._2
GUARNIERI LORENZO, con domicilio eletto presso il suo studio in via Solferino, 30
ABBIATEGRASSO
i quali hanno contratto matrimonio consensuale in RN, in data 18/09/2012, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di RN alla
Parte II, Serie A n.4, dell'anno 2012 ;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1- I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto. Per_ 2- I figli e sono affidati a entrambi i genitori secondo il modello dell'affido Per_1 condiviso con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
3- la casa coniugale, sita in Casorate Primo (PV), via Besate n. 33/A, di proprietà esclusiva della sig.ra viene assegnata a quest'ultima con tutte le pertinenze Parte_1
nonché con diritto d'uso dei mobili ed arredi ivi esistenti, dato che il marito ha già asportato i propri beni ed effetti personali
4- i genitori si impegnano a provvedere alla cura, educazione ed istruzione dei figli, a conservare e favorire rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
5- i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in riferimento alle sole questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
6- i genitori si impegnano ad adottare di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti le scelte educative, religiose e scolastiche, le cure mediche, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, le attività sportive e ricreative;
7- fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente in base alle esigenze proprie e, comunque, sempre nell'interesse dei figli, il padre terrà con sé
Per_
e a fine settimana alternati dalle ore 15 del sabato sino alla domenica sera Per_1
dopo cena alle ore 20,30 nel periodo scolastico e 21,00 nel periodo estivo, quando li riaccompagnerà presso la residenza materna;
inoltre, il padre terrà i figli con sé nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo/scuola (ovvero dalle ore 16 durante le vacanze scolastiche) sino alle ore 20,00 durante il periodo scolastico ed ore 21.00 nel periodo estivo. Tuttavia, sino a che il sig. non avrà trovato una nuova Pt_2
sistemazione abitativa indipendente (attualmente vive presso i genitori a Pantigliate
(MI) i figli non pernotteranno presso il padre e nel weekend verranno riportati alla madre dopo cena alle ore 21 e riprelevati alle ore 10 della domenica mattina e riaccompagnati entro le ore 20,30 nel periodo scolastico e 21,00 nel periodo estivo.
VACANZE NATALIZIE
8- Le vacanze natalizie saranno suddivise secondo il principio dell'alternanza e così precisamente: la prole trascorrerà ad anni alterni Natale e S. Stefano con l'uno o con l'altro genitore (Natale 2024 con la madre, S. Stefano 2024 con il padre); dal 27/12 alle ore 18,00 del 1/01 con un genitore (2024 con la madre) e dal 1/01 al 6/01 h. 18,00
Pag. 2 di 5 con l'altro genitore. salvo diverso accordo che intervenga fra i genitori in ragione delle loro esigenze e di quelle della prole.
VACANZE PASQUALI
9- La prole trascorrerà UA e SQ ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore (UA 2025 con il padre e SQ con la madre) nonché due (2) giorni da concordare con congruo anticipo fra i genitori, salvo diverso accordo che intervenga fra di loro.
VACANZE ESTIVE
10- La prole trascorrerà una (1) settimana con ciascun genitore nel periodo estivo, salvo diverso accordo che intervenga fra i genitori. Entro il 30 aprile di ogni anno i genitori si comunicheranno reciprocamente i rispettivi periodi di ferie estive da
Per_ trascorrere con e , le modalità di svolgimento delle vacanze, le località Per_1
prescelte e i recapiti utili per contattarli liberamente.
11- I genitori si rendono disponibili ad accudire la prole caso di impedimento di uno dei due e dovranno essere contattati per primi. Quando entrambi i genitori non
Per_ potranno restare con e per impegni inderogabili, saranno contattati altri Per_1
familiari o persone di fiducia.
12- Ciascun genitore si impegna a far sì che gli incontri della prole minore d'età con eventuali nuovi partners, purché si tratti di una relazione stabile e duratura, avvengano con gradualità nel pieno rispetto dalla sensibilità dei minori e senza arrecare loro pregiudizio.
13- Il sig. corrisponderà alla sig.ra un assegno mensile di € Pt_2 Parte_1
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, da rivalutarsi di anno in anno secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese straordinarie come individuate e regolate dalle “Linee Guida” approvate dal Tribunale di Pavia alle quali i genitori dichiarano di aderire. I rimborsi avverranno dietro presentazione di regolare ricevuta da parte del genitore che avrà sostenuto la spesa. Il pagamento del contributo al mantenimento e i rimborsi delle spese saranno effettuati mediante bonifico bancario, all'IBAN che verrà indicato dalla
Sig.ra o direttamente a mani del beneficiario dietro rilascio di ricevuta Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese. Le detrazioni fiscali relative alle predette spese
Pag. 3 di 5 spetteranno in misura pari al contributo effettivamente sostenuto da ciascun genitore.
Fatto salvo ogni diverso accordo tra i coniugi.
14- Come già precedentemente stabilito fra le parti, l'Assegno Unico è e sarà percepito in ragione 100% dalla sig.ra ed il sig. presta il suo espresso Parte_1 Pt_2
consenso.
15- Entrambi i genitori acconsentono fin d'ora al rilascio ed al rinnovo del passaporto e ai documenti validi per l'espatrio dei figli.
16- Spese legali compensate fra le parti con espressa rinuncia dei legali ex art. 13 L.P. al beneficio della solidarietà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.01.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
Pag. 4 di 5 1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e da Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 18/09/2012, in Parte_2
RN (atto n.4, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno
2012)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Così deciso in data 5.5.2025
Il Giudice Est.
La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 5 di 5