Ordinanza cautelare 3 novembre 2021
Decreto presidenziale 10 febbraio 2025
Sentenza 15 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 15/09/2025, n. 16251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16251 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16251/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09633/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9633 del 2021, proposto da AD DA, TA De IS, GO GI, NI IN AR TA, BI IA, IS NI, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TA TO, ES AM, LA OU, AR PP MB, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
A) delle graduatorie definitive approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 ai sensi dell''art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno partecipato, laddove non figurano i loro nominativi perché risultati inidonei;
B) degli elenchi degli idonei alla prova scritta prevista dall''art. 13 della EX IS , così come modificato dal d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783, pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione alle classi concorsuali per le quali hanno partecipato i ricorrenti, nella parte in cui essi non sono inseriti siccome risultati inidonei;
C) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, recanti la predisposizione e la correzione delle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
D) del d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 34 del 28 aprile 2020 nonché, del d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 53 del 10 luglio 2020), con i quali veniva bandita la procedura straordinaria per l’immissione in ruolo del personale docente ai sensi dell’art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), nella parte in cui prevede una prova scritta selettiva da intendersi superata con il conseguimento del punteggio minimo pari a 56/80 (art. 13), nonché nella parte in cui prevede la formazione di una graduatoria di vincitori e/o idonei all’assunzione (art. 15);
E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto dei ricorrenti, siccome muniti di anzianità di servizio pre-ruolo almeno triennale, maturata mediante incarichi di supplenza conferiti dall''Amministrazione scolastica statale, a poter partecipare ad una procedura di reclutamento idoneativa riservata al personale precario nel rispetto dei principi comunitari dettati dalla direttiva 1999/70/Ce, come elaborati dalla costante giurisprudenza comunitaria;
e, per la condanna delle amministrazioni resistenti, anche ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm.,
ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie de quibus, con il punteggio spettante in base agli esiti della prova ed ai titoli dichiarati, ancorché il giudizio ottenuto sia inferiore a 56/80, con conseguente trasformazione della medesima graduatoria dei vincitori e/o idonei in elenco graduato e finalizzato all''assunzione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 giugno 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la procedura straordinaria per l’immissione in ruolo del personale docente ai sensi dell’art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. in legge 20 dicembre 2019 n. 159), ai quali gli odierni ricorrenti hanno partecipato, senza, tuttavia, collocarsi negli elenchi dei candidati risultati idonei all’esito delle prove scritte e/o nelle graduatorie di merito approvate dagli Uffici Scolastici Regionali, avendo conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima prevista dalla EX IS .
L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto:
I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione, della Direttiva 1999/70/CE, dell’art. 19 del d. lgs n. 81/2015, degli artt. 36 e 70 del d. lgs n. 165/2001, dell’art. 9 del decreto legge n. 70/2011, convertito in legge 106/2011, dell’art. 1 del decreto legge n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009 .
Sostengono in sintesi i ricorrenti l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in quanto non idonei ad assicurare piena ed integrale tutela nei confronti dei docenti precari che hanno maturato un’anzianità di servizio pari a 36 mesi ovvero tre annualità complete ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, a causa dell’illecita reiterazione di contratti a tempo determinato.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 37 del d.lgs n. 165/2001, eccesso di potere per illogicità e difetto di motivazione .
A sostegno della dedotta illegittimità della procedura concorsuale di cui è causa, in quanto contrastante con la primaria l’esigenza di stabilizzazione del personale precario mediante forme di reclutamento automatiche ovvero comunque semplificate, i ricorrenti adducono l’irragionevole tasso di difficoltà della prova che i candidati sono tenuti a sostenere in lingua straniera, con riferimento alla quale l’art. 13 della EX IS , ha previsto che detta prova deve essere finalizzata a valutare «la capacità di lettura e comprensione del testo in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue» .
III. Violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, congruità e proporzionalità di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dei principi di par condicio , trasparenza ed imparzialità di cui all’art. 1 della legge n. 241/1990, delle regole della concorsualità, del principio meritocratico e del favor partecipationis , violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 14 e 16 della direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità, mancata valutazione dell’esperienza professionale maturata, eccesso di potere per irragionevolezza, manifesta illogicità, difetto di motivazione, difetto istruttorio, illegittimità della soglia di idoneità in quanto sensibilmente superiore alla sufficienza .
Eccepiscono i ricorrenti l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in ragione del fatto che hanno comportato l’esclusione di candidati che, all’esito della prova, hanno comunque conseguito un giudizio positivo, avendo ottenuto un punteggio almeno pari – se non superiore – alla sufficienza aritmetica espressa in centesimi (60/100) (tenuto conto soglia di ammissione, stabilita dall’art. 13, co. 11 della EX IS , a mente del quale “ Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 8 ”).
IV. Questione di legittimità costituzionale .
I provvedimenti impugnati, lesivi del diritto alla stabilizzazione dei ricorrenti, in patente violazione della direttiva 1999/70/Ce secondo quanto già accertato dalla Corte di Giustizia UE, sono attuativi di precise disposizioni normative contenute nell’art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (convertito con L. 20 dicembre 2019, n. 159, così come modificato e integrato dall’art. 2 del d.l. 8 aprile 2020 n. 22, convertito con L. 6 giugno 2020 n. 22), di cui si contesta la legittimità costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza e trasparenza (art. 3 Cost.), imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), di tutela del lavoro (art. 4 Cost.), di uguaglianza di accesso alle cariche pubbliche (art. 51 Cost.) nonché di conformità ai principi e delle norme dell’ordinamento europeo (art. 117 Cost.).
Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
Con ordinanza collegiale n. 6028/2021 è stata respinta la domanda cautelare.
Con decreto presidenziale n. 643/2025 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 giugno 2025, svolta da remoto, la causa è passata in decisione.
Il ricorso va respinto in quanto infondato.
Giova sul punto osservare che il decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti” , e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2020, n. 41, hanno dettato la disciplina della procedura concorsuale straordinaria finalizzata all’immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado in numero di 32.000 insegnanti in organico dall’a.s. 2021/22, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell’Istruzione 23 aprile 2020 n. 510 e ulteriormente modificata con D.D. 8 luglio 2020 n. 783.
In particolare, l’art. 1, comma 10, del d.l. n. 126/2019 ha previsto espressamente il superamento della prova scritta della predetta selezione per i soli candidati “che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed esami, per la scuola secondaria” .
Ciò posto, rileva il Collegio che la pretesa di parte ricorrente di vedersi sostanzialmente eliminare la soglia di 56/80 (equivalente di 7/10) per rendere accessibile l’elenco non graduato previsto dall’art. 1, comma 9 lett. e), anche ai soggetti respinti alla predetta unica prova concorsuale, appare sostanzialmente volta ad eliminare il carattere concorsuale della procedura per conseguire una sostanziale stabilizzazione nei ruoli dell’Amministrazione, in spregio a quanto previsto dall’art. 97 Cost., il quale prevede che l’accesso agli impieghi pubblici avvenga tramite concorso, salvo eccezioni di legge.
Il respingimento dei ricorrenti all’esito del predetto “concorso riservato”, unito alla più volte rimarcata condizione di “precari”, non può pertanto comportare, in alcun modo, la violazione dei principi del merito del concorso pubblico e, in definitiva, stante la prioritaria esigenza di buon andamento dell’amministrazione perseguibile attraverso la scelta del miglior candidato.
Non possono quindi trovare accoglimento le censure volte a contestare atti applicativi della normativa primaria, anche in punto di soglia di sbarramento (cfr. l’art. 1, c. 10, d.l. n. 126/2019), della cui conformità alla Costituzione non è dato dubitare, avendo la stessa Corte costituzionale affermato che la disciplina in questione è “speciale e fortemente agevolativa, volta a favorire al massimo grado il riassorbimento del cosiddetto precariato storico” (Corte Cost., 5 aprile 2022, n. 89).
Appare dunque palese l’intento di parte ricorrente di travolgere la procedura concorsuale, invero conforme ai princìpi ordinamentali ed alla disciplina di cui alla norma-provvedimento autorizzativa, adducendo l’interesse dei “precari” tutti, indipendentemente dalla preparazione o dal merito, sulla scorta di incoerenti interpretazioni della giurisprudenza comunitaria.
Quanto al contestato requisito di conoscenza al livello B2 della lingua inglese, è sufficiente osservare come la medianità del livello richiesto in punto di requisito d’accesso (B2) e l’opportunità, in termini di ragionevolezza, di un duplice accertamento degli skills richiesti (da un lato, quelli oggettivamente richiedibili al docente “specializzato”, dall’altro, quelli, viceversa, esigibili agli “altri” docenti), non consente di rivenire alcuna sproporzione o illogicità della scelta così effettuata, venendo valutata la conoscenza della lingua straniera da parte del candidato in piena corrispondenza all’esigenza di accertare, in sede di prova scritta, la capacità di comprensione di un brano in lingua inglese attraverso lo svolgimento dei quesiti a risposta aperta ( Reading and use of English ), ovvero di componimento in lingua inglese ( Writing) , già ordinariamente prevista nelle selezioni concorsuali ordinarie, nel solco dell’approccio metodologico in base al quale alla conoscenza della propria disciplina deve seguire l’accertamento amministrativo sull’effettiva idoneità ad insegnarla - secondo lo schema generale previsto dal d.P.R. n. 487/94, da un lato, e dal d.lgs n. 165/01, dall’altro - modulato sulle esigenze funzionali dell’Amministrazione bandente.
Venendo, infine, ai rilievi mossi con riferimento alla supposta difformità della procedura in esame alla normativa e dalla giurisprudenza in tema di abusiva reiterazione dei contratti a termine, non può che richiamarsi quanto statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE 28 novembre 2014, cause riunite nn. 22/2013, 61/2013, 63/2013, 418/2013) nella c.d. sentenza “Mascolo” , con la quale sono stati ritenuti ammissibili contratti stipulati su posti in organico di fatto (quelli con durata al 30 giugno) perché legati a fattori difficilmente controllabili o prevedibili connessi alla variabilità delle iscrizioni degli alunni e agli indirizzi scolastici scelti dagli stessi, caratterizzati da un’elevata flessibilità, idonea a giustificare oggettivamente il ricorso ad una successione di contratti a tempo determinato.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso e consentono pertanto di prescindere dal mancato adempimento da parte ricorrente all’ordine di integrazione del contraddittorio medianti pubblici proclami, disposto con decreto presidenziale n. 643 del 10 febbraio 2025, come desumibile dal mancato deposito della prova degli adempimenti in parola nel termine perentorio indicato nel decreto in questione.
La particolarità delle questioni sottostanti il giudizio e la presentazione di difese unicamente in rito da parte della resistente amministrazione giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate tra le parti in causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
Pierluigi Tonnara, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO