Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13098.2022 R.A.C.L., promossa da:
Francesco Dell'Anna
con il proc. avv. Barbara dom.
CONTRO
[...]
[...]
[...]
Controparte 1
Avv. De Angelis
Parte ricorrente ha adito in data 1.12.22 questo Tribunale avverso la intimazione di pagamento che assume notificatale in data 17.11.22 (circostanza questa non contestata dalla parte convenuta costituita) in relazione all'avviso di addebito n.
35920160001989175000 e 35920120004717888000 di cui lamenta la omessa notifica;
lamenta inoltre la omessa notifica degli avvisi bonari ed il difetto di motivazione della intimazione, anche in punto di calcolo degli interessi di mora;
; eccepisce la decadenza ex art.25 dlgs 46.99 e comunque la prescrizione del credito azionato.
il tutto con vittoria di spese di lite.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita:
CP 1 evidenziando come l'avviso di addebito n.35920120004717888000 sia stato notificato in data 23.1.13 ed in relazione allo stesso, a seguito di concessa dilazione, versato parte del credito in data 1.9.14 e poi definito in sede di definizione agevolata nel 2023;
l'avviso di addebito 35920160001989175000 sia stato notificato in data 12.5.16 ed in relazione allo stesso presentata domanda di definizione agevolata;
Controparte_1 evidenziando come l'avviso di addebito n.
35920120004717888 sia stato già impugnato da parte avversa con ricorso n.13096.22 sì da rendere la domanda improcedibile nella parte de qua;
come la prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 35920120004717888 sia stata interrotta con intimazione notificata in data 8.2.18 e poi in data 3.1.19 e 23.12.19; come la prescrizione in relazione all'avviso di addebito n. 35920160001989175000 sia stata interrotta in data 23.12.19. Chiede quindi CP il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed, in caso di soccombenza, condanna di a tenere indenne l'agenzia convenuta dalle avverse pretese.
In merito al contenuto della intimazione si deve osservare come nella stessa risulti analiticamente indicato il contenuto degli avvisi di addebito e precisato il quomodo di calcolo degli interessi di mora (p.11).
In merito alla proponibilità della domanda si deve osservare come il sistema processuale risulta, invero, strutturato peraltro su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31,
40 e 104 c.p.c., in tema di domande accessorie, connessione, proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte. Ulteriori argomenti in tal senso possono trarsi dalla contemplata possibilità di condanna generica ovvero dalla prevista necessità, ex art. 34 c.p.c., di esplicita domanda di parte perchè l'accertamento su questione pregiudiziale abbia efficacia di giudicato.
Nella specie ci si misura con domanda di accertamento negativo di distinti crediti pur azionati con la medesima intimazione. Ciò detto, l'intimazione di pagamento è impugnata in questa sede in relazione ai seguenti avvisi di addebito:
-avviso di addebito n. 35920160001989175000 per conto dell'CP 1 di Lecce e presuntivamente notificata il 12.05.2016 per l'ammontare di € 2.436,38 per contributi IVS anno di imposta 2015 e 2016;
avviso di addebito n. 35920120004717888000 per conto dell'CP 1 di Lecce e presuntivamente notificata il 23.1.13 per l'ammontare di €.1683,77 per contributi IVS anno di imposta 10.2011\3.2012.
In relazione a quest'ultimo avviso parte opponente ha evidenziato come lo stesso sia stato oggetto di stralcio automatico;
che è quanto determina la carenza sopravvenuta di interesse ad agire.
Vale del resto evidenziare come, pur essendo detto avviso impugnato con altro procedimento (n.13096.22 Rg) pendente dinanzi questo Ufficio giudiziario (sì da non rendere possibile l'operatività dell'art.39 cpc), la eventuale riunione risulta pregiudicata dalla sospensione di detto giudizio.
L'esperibilità dell'azione di opposizione a cartelle di pagamento\avvisi di addebito può essere esercitata entro un termine perentorio che deve essere osservato a pena di decadenza.
Infatti, l'art.24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, al comma 5, dispone che "contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento".
Costituisce questo un termine accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, in quanto funzionale a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione, consentendo conseguentemente una rapida riscossione del credito medesimo.
Infatti, l'avviso di addebito, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 49, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 16.
Né varrebbe a coonestare l'affermazione della natura non perentoria di detto termine la mancata espressa previsione della sua perentorietà. Infatti, benchè l'art. 152 c.p.c. disponga che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, salvo che questa li dichiari espressamente perentori, non si può da tale norma dedurre che, ove manchi una esplicita dichiarazione in tal senso, debba senz'altro escludersi la perentorietà del termine, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato della norma, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza e sia quindi perentorio (cfr. Cass. n. 5074 del 1997, Cass. n. 177 del 1998).
Né a supporto della tesi circa la natura ordinatoria del termine potrebbe richiamarsi il rilievo circa l'inesistenza di un preventivo vaglio giudiziale rispetto all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali. L'ordinamento conosce titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore. A questa categoria si ascrivono le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette ed indirette, che diventano definitive (ove non precedute dall'avviso di accertamento) se non impugnate nei termini di cui alla L. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21.
Significativo del resto è che il legislatore abbia previsto la procedura di riscossione mediante ruolo, tipica delle imposte, anche per i crediti contributivi, inserendo le relative norme in un testo normativo diretto a riordinare la disciplina del procedimento di riscossione mediante ruolo delle entrate tributarie. Né alcun parallelo appare proponibile in relazione al procedimento di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato regolato dal
R.D. 14 aprile 1910 n. 639, applicabile anche alla riscossione delle imposte indirette prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, trattandosi di procedimento del tutto diverso da quello in esame.
Del resto, il termine previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, non troverebbe alcuna giustificazione se non fosse finalizzato a rendere incontrovertibile, se non impugnato tempestivamente, il credito iscritto a ruolo. [Cass. 27.2.07 n. 4506].
L'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal D.L. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n.
3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n. 13331 del 2001; Cass. n. 3947 del 2002).
La necessità di una verifica d'ufficio riguardo alla tempestività dell'opposizione non esclude che il relativo accertamento debba svolgersi con l'osservanza del generale principio di ripartizione dell'onere probatorio.
Nella specie gli avvisi de quibus risultano notificati e non tempestivamente opposti. Nè varrebbe a coonestare un diverso assunto la circostanza relativa alle modalità di notifica degli atti impugnati.
Infatti, vale ricordare come la notifica della cartella\avviso di addebito può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo dall'indice degli indirizzi risultante nazionale di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'A gente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile. Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all Controparte_2 all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
In particolare poi, l'art. 30, co. 4, D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010 recita:
"L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e CP 1, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale".
Inoltre, vale ricordare come non possa ritenersi viziata una notifica via pec da un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi. Ci si misura con una notifica che non è nulla, ove la stessa, come nella specie, abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005, art.
6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente [Cass. civ. Sez. VI - 5 Ord., 16/01/2023, n. 982]
In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio [CC Sez. L-, Sentenza n. 31282 del 29/11/2019].
Nella fattispecie, alla luce delle coordinate cronologiche supra evidenziate, deve altresì escludersi che sia maturata alcuna prescrizione successivamente la notifica dell'avviso di addebito 35920160001989175000, anche in considerazione della sospensione dei termini a causa della c.d. emergenza covid.
Nelle more del giudizio: -parte ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio avendo aderito alla procedura c.d. rottamazione quater;
Controparte 1 ha evidenziato come parte avversa abbia aderito alla c.d. rottamazione quater e chiesto quindi dichiararsi cessata la materia del contendere
[Cass.
5.6.23 n.15722].
In giurisprudenza in effetti si è osservato che: "Deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per Cassazione per intervenuta carenza di interesse qualora risulti che il privato intenda avvalersi, senza riserve, della procedura di condono e dunque anche laddove nelle more del giudizio il ricorrente abbia presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (c.d. "rottamazione quater"), relativamente alla cartella esattoriale oggetto del giudizio. Ciò in quanto la dichiarazione reca anche l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione medesima [Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 05/06/2023, n. 15722] e più recentemente che "in tema di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 1, commi 231-252, della 1.
n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), il comma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell'intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione in virtù della
-
dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell CP 1 su numero, ammontare delle rate e relative scadenze ed il riscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta [Cass. Sez. 5, 11/09/2024, n. 24428]
Nella specie Pt 1 è stata tuttavia la richiesta di produzione della dichiarazione resa ad
Agenzia delle entrate di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, sicchè non appare possibile né una estinzione del giudizio né una sospensione dello stesso.
Alla luce di quanto supra evidenziato, il ricorso deve essere rigettato.
La particolarità della fattispecie giustifica tuttavia la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 25/03/2025
Lorenzo Bellanova