Articolo 40 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 39Articolo 41
Versione
1 gennaio 2000
Art. 40. Norma di trasparenza).
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 , e successive modificazioni.
Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli Organi costituzionali.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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