Sentenza 18 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00886/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2025, proposto da:
Ortsan S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Maria Marrosu eMario Viale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione:
- del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Sassari n. 665/2025 del 30 aprile 2025, notificato il 2 maggio 2025 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 30 giugno 2025 per mancata opposizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. Antonio NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con il ricorso in esame, notificato mediante PEC in data 3 ottobre 2025, la Società Ortsan S.r.l. ha chiesto che sia data esecuzione al decreto ingiuntivo 30 aprile 2025, n. 665/2025, notificato in data 2 maggio 2025 e dichiarato definitivamente esecutivo in data 30 giugno 2025 per mancata opposizione, con cui il Giudice di Pace di Sassari ha condannato l’Azienda Socio sanitaria locale n. 8 di Cagliari a corrispondere in favore della stessa Ortsan S.r.l., a titolo di corrispettivo di prestazioni erogate per conto del Servizio Sanitario Nazionale, la somma di euro 528,25, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002 (decorrenti dalla scadenza delle relative fatture sino al saldo) e alle spese del giudizio di cognizione (liquidate in euro 321,50).
La stessa ricorrente ha domandato, altresì, la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Pur a fronte di regolare notifica del ricorso, l’Azienda Sanitaria intimata non si è costituita in giudizio.
All’udienza camerale del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Merita accoglimento la domanda di condanna all’esecuzione del giudicato, non avendo l’Azienda intimata provveduto al pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo sopra descritto, divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Pertanto la stessa Azienda deve essere condannata al pagamento delle relative somme entro il termine ultimativo di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, mentre può prescindersi, allo stato, dalla nomina di un commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora, avvertendo la parte intimata che, in caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine sopra descritto, potranno essere adottate le misure conseguenti, i cui costi le sarebbero, ovviamente, addebitati.
Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della parte soccombente, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, ordina all’Azienda Socio Sanitaria locale n. 8 di Cagliari di corrispondere in favore della Società Ortsan S,r.l., entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, la somma di euro 528,25, oltre gli interessi moratori maturati e maturandi ai sensi degli artt 4 e 5 del d.lgs. n. 231/2002 (sino alla data dell’effettivo soddisfo) e alle spese del relativo procedimento monitorio (ivi liquidate in euro 321,50).
Condanna l’Azienda soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato (se versato).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RU, Presidente
Antonio NT, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio NT | IT RU |
IL SEGRETARIO