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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 851/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9482/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220031926952502 DIRITTO ANNUALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10691/2025 depositato il 30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato in data 20.05.20245, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720220031926952502, con cui le è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 167,20, a titolo di mancato versamento del diritto annuale Camera di 1 Commercio di Roma, per l'anno 2019, compreso d'interessi, sanzioni, ed altri oneri, cartella di pagamento notificatale in qualità di erede di Nominativo_1 (codice fiscale CF_Nominativo_1). A fondamento del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto:
1) che la cartella de qua era non dovuta ed illegittima, in quanto essa Ricorrente_1 non era Nominativo_1erede, bensì mera legataria del de cuius , così come risultava dal Numero_1testamento olografo in atti (Repertorio , redatto l'11.10.2023 dal Notaio Dottor Nominativo_2 - Registrato in Albano Laziale il 18.10.2023 al Numero_1 e Numero_1trascritto a Roma 2 il 19.10.2023 al );
2) che, inoltre, la pretesa creditoria risultava essere ampiamente prescritta, essendo decorsi oltre nr. 5 anni dalla scadenza del pagamento del diritto annuale Camera di Commercio anno 2019. Con le controdeduzioni depositate in data 07.07.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, al solo fine di chiedere di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto – avendo appurato che la ricorrente Ricorrente_1 Nominativo_1 non era erede del sig. – aveva proceduto immediatamente ad annullare la cartella di pagamento nr. 09720220031926952502, che pertanto non poteva essere oggetto di attività esecutiva e/o cautelare futura, così come emergeva dall'estratto di ruolo allegato. Con le controdeduzioni depositate in data 01.08.2025, si è costituita in giudizio la CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA solo per confermare l'avvenuto annullamento della cartella opposta e per rappresentare l'assenza di ogni sua responsabilità, non risultando essere mai stato comunicato agli uffici del Registro delle Imprese il decesso del socio Nominativo_1 , per la relativa iscrizione. Alla pubblica udienza del 23.10.2025, è comparso il solo difensore di Parte ricorrente il quale, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ha insistito però per le spese di lite. All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da relativo dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Orbene, - a fronte del comportamento tenuto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che ha accolto, in sede di autotutela, le ragioni della contribuente (provvedendo ad annullare la cartella di pagamento opposta nr. 09720220031926952502, che pertanto non potrà essere oggetto di attività esecutiva e/o cautelare futura, come da estratto di ruolo allegato), e vista la concorde richiesta delle Parti - deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
Considerato che
l'Agente della Riscossione, esaminata la richiesta di controparte, ha tempestivamente provveduto (in pochi mesi) a riconoscerne la fondatezza (in sede di autotutela), comunicando il provvedimento di annullamento della cartella, tenuto altresì conto che l'iscrizione a ruolo è avvenuta per non essere mai stato comunicato agli Uffici del Registro delle Imprese Nominativo_1l'intervenuto decesso del socio , considerato infine che il testamento olografo è stato pubblicato solo dopo l'emissione della cartella di pagamento in questione, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di causa;
ed, infatti, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere inoltre disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (cfr. Cass. n. 5579/2024, nr. 19947 del 2010; Cass. n. 9174 del 2011; Cass. n. 3950 del 2017; Cass. n. 21380 del 2006).
P.Q.M.
2 La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Si comunichi Roma 30.10.2025 Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
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Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 40, riunita in udienza il 23/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
EGIDI GIORGIO, Giudice monocratico in data 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9482/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso accertamenti.dirittoannuale@rm.legalmail.camcom.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220031926952502 DIRITTO ANNUALE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10691/2025 depositato il 30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato in data 20.05.20245, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720220031926952502, con cui le è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di € 167,20, a titolo di mancato versamento del diritto annuale Camera di 1 Commercio di Roma, per l'anno 2019, compreso d'interessi, sanzioni, ed altri oneri, cartella di pagamento notificatale in qualità di erede di Nominativo_1 (codice fiscale CF_Nominativo_1). A fondamento del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto:
1) che la cartella de qua era non dovuta ed illegittima, in quanto essa Ricorrente_1 non era Nominativo_1erede, bensì mera legataria del de cuius , così come risultava dal Numero_1testamento olografo in atti (Repertorio , redatto l'11.10.2023 dal Notaio Dottor Nominativo_2 - Registrato in Albano Laziale il 18.10.2023 al Numero_1 e Numero_1trascritto a Roma 2 il 19.10.2023 al );
2) che, inoltre, la pretesa creditoria risultava essere ampiamente prescritta, essendo decorsi oltre nr. 5 anni dalla scadenza del pagamento del diritto annuale Camera di Commercio anno 2019. Con le controdeduzioni depositate in data 07.07.2025, si è costituita in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, al solo fine di chiedere di dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, in quanto – avendo appurato che la ricorrente Ricorrente_1 Nominativo_1 non era erede del sig. – aveva proceduto immediatamente ad annullare la cartella di pagamento nr. 09720220031926952502, che pertanto non poteva essere oggetto di attività esecutiva e/o cautelare futura, così come emergeva dall'estratto di ruolo allegato. Con le controdeduzioni depositate in data 01.08.2025, si è costituita in giudizio la CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA solo per confermare l'avvenuto annullamento della cartella opposta e per rappresentare l'assenza di ogni sua responsabilità, non risultando essere mai stato comunicato agli uffici del Registro delle Imprese il decesso del socio Nominativo_1 , per la relativa iscrizione. Alla pubblica udienza del 23.10.2025, è comparso il solo difensore di Parte ricorrente il quale, aderendo alla richiesta di cessazione della materia del contendere, ha insistito però per le spese di lite. All'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da relativo dispositivo già regolarmente comunicato alle Parti.
* * * Orbene, - a fronte del comportamento tenuto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE che ha accolto, in sede di autotutela, le ragioni della contribuente (provvedendo ad annullare la cartella di pagamento opposta nr. 09720220031926952502, che pertanto non potrà essere oggetto di attività esecutiva e/o cautelare futura, come da estratto di ruolo allegato), e vista la concorde richiesta delle Parti - deve dichiararsi l'estinzione del presente giudizio per cessazione della materia del contendere, conseguente al sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio che fa venir meno la ragion d'essere della lite.
Considerato che
l'Agente della Riscossione, esaminata la richiesta di controparte, ha tempestivamente provveduto (in pochi mesi) a riconoscerne la fondatezza (in sede di autotutela), comunicando il provvedimento di annullamento della cartella, tenuto altresì conto che l'iscrizione a ruolo è avvenuta per non essere mai stato comunicato agli Uffici del Registro delle Imprese Nominativo_1l'intervenuto decesso del socio , considerato infine che il testamento olografo è stato pubblicato solo dopo l'emissione della cartella di pagamento in questione, appare corretto disporre l'integrale compensazione delle spese di causa;
ed, infatti, nell'ipotesi di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, per cessazione della materia del contendere determinata dall'annullamento in autotutela dell'atto impugnato, può essere inoltre disposta la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 15, comma 1, del medesimo d.lgs., in quanto intervenuta all'esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario (cfr. Cass. n. 5579/2024, nr. 19947 del 2010; Cass. n. 9174 del 2011; Cass. n. 3950 del 2017; Cass. n. 21380 del 2006).
P.Q.M.
2 La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Si comunichi Roma 30.10.2025 Il Giudice monocratico dott. Giorgio Egidi
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