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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 19/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1019/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1019/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “locazione di beni mobili”, vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Ingratta e Luca Giappichelli presso lo studio – e domicilio digitale – del quale ultimo difensore è elettivamente Email_1 domiciliata in Roma, Via Ruffini n. 2/A, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Raffaele Ranieri presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata -
- in virtù di procura allegata al ricorso monitorio Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI per “1) In via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i presupposti di legge, per tutti i motivi esposti in narrativa, non essendo la fattura emessa ex se sufficiente a giustificare la provvisoria esecutorietà del decreto de quo, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e la questione portata all'attenzione del Giudicante di pronta e facile soluzione;
2) Nel merito: dichiarare nullo e di nessun effetto e, comunque, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui alle superiori premesse - anche in considerazione dell'autotutela prevista dall'art. 1460 c.c. - assolvendo la società opponente da ogni pretesa formulata nei suoi confronti;
pagina 1 di 5 3) In subordine: determinare l'importo dovuto alla in considerazione del possesso da CP_1 parte di quest'ultima dell'assegno n. 2610234130-10 ovvero disponendo, se del caso, la restituzione dello stesso alla Parte_1
4) con vittoria di spese, competenze e onorari”; per “I. In via preliminare: a. accertare il riconoscimento integrale e/o la mancata CP_1 contestazione, ad opera della controparte, del credito vantato dalla per tutte le ragioni CP_1 esposte in narrativa;
b. accertare che l'opposizione avversaria non sussiste e dunque non è fondata su prova scritta, per le ragioni esposte in narrativa;
c. per l'effetto, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 229/2025 D.I. emesso dal Tribunale di Ravenna, in data 19/03/2025. In via principale – nel merito: a. accertare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della tesi avversaria, smentita sul piano documentale e fattuale;
b. accertare l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. ex adverso sollevata, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c. accertare il riconoscimento integrale del credito vantato dalla ad opera della CP_1 controparte;
d. per l'effetto, dichiarare la conferma definitiva del decreto ingiuntivo opposto n. 229/2025 D.I. emesso dal Tribunale di Ravenna, in data 19/03/2025, con ogni statuizione di legge. III. In ogni caso: a. con vittoria di spese e compenso professionale di lite, nella misura prevista dal D.M. Giustizia n. 55/2014 (valori medi), oltre a spese legali, CPA ed IVA di legge”. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28/4/2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2025 del 19/3/2025, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 364/2025 RG, con cui le fu intimato di pagare, in favore di la somma di CP_2 euro 10.593,44, oltre interessi e spese, a titolo di prezzo dovuto a saldo del noleggio dei veicoli indicati nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto che, sebbene non fosse discusso il noleggio dei macchinari e l'importo delle fatture poste a fondamento della domanda, essa esponente intendesse avvalersi dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., poiché l'odierna opposta, a sua volta, a fronte della richiesta di restituzione dell'assegno bancario privo di data di emissione consegnatole in garanzia da parte di essa deducente, aveva rifiutato di restituire tale titolo;
che, pertanto, essa esponente non potesse rischiare che il detto assegno venisse incassato dalla CP_1 una volta soddisfatto il credito di questa società portato dalle fatture poste a fondamento della domanda monitoria.
pagina 2 di 5 Tanto premesso l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/7/2025 si è costituita deducendo CP_1 che l'opponente non avesse contestato il credito vantato da essa esponente;
che l'assegno consegnatole in garanzia dalla dovesse essere restituito a questa società solo all'esito Parte_1 dell'adempimento della stessa;
che, pertanto, l'odierna opponente non avesse diritto di chiedere la restituzione dell'assegno in assenza del pagamento delle fatture poste a fondamento della domanda, avendo invece essa deducente regolarmente consegnato e consentito alla controparte l'utilizzo dei mezzi noleggiati;
che, in ogni caso, essa esponente fosse disponibile a riconsegnare all'odierna opponente l'assegno n. 2610234130-10, previo pagamento, da parte della delle Parte_1 somme ingiunte.
Tanto premesso l'opposta ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 19/11/2025, fatte precisare le conclusioni ed udita la discussione orale, lo scrivente giudice monocratico ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697 c.c.); il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Va altresì premesso, per quanto interessa ai fini della presente causa, che come noto, per univoco orientamento giurisprudenziale, l'assegno bancario privo di data di emissione, utilizzato nella prassi a fini di garanzia, è nullo, non vale cioè come tale (art. 2, comma 1, legge ass.), bensì come mera promessa di pagamento (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 20449/2016).
Ebbene nel caso di specie deve osservarsi che non è contestato (art. 115 c.p.c.) nell'an e nel quantum, il credito vantato dall'odierna opposta.
pagina 3 di 5 L'opponente, infatti, si è limitata a resistere alla domanda dell'opposta eccependo l'inadempimento di questa (art. 1460 c.c.) dell'obbligo di restituirle l'assegno a suo tempo consegnatole in garanzia dell'adempimento dell'obbligazione per cui è causa, a fronte della intenzione di essa opponente di adempiere l'obbligo di pagamento in discorso.
Ora, è pacifico che l'assegno bancario non trasferibile n. 2610234130-10 (doc. 3 dell'opponente), dell'importo di euro 4.000,00, avente come traente “ , beneficiario Parte_1 CP_1
e trattario “Banca Sella”, fu emesso senza data e con funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione per cui è causa.
Deve allora essere dichiarata la nullità di tale “assegno”, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che, conseguentemente, ha natura di mera promessa di pagamento.
Consegue ulteriormente da tanto che - non solo non sussiste un obbligo restitutorio in senso tecnico dell' “assegno” in discorso da parte di il cui inadempimento legittimi il rifiuto CP_1 dell'opponente di adempiere alla obbligazione su di essa gravante, in favore dell'opposta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma anche che - l'eccezione sollevata dall'opponente non si appalesa conforme a correttezza (art. 1460, comma 2, c.c.), poiché in caso di illecito abusivo riempimento e conseguente tentativo d'incasso del titolo dichiarato nullo in questa sede da parte dell'opposta, la Banca, previamente allertata dall'odierna opponente, legittimamente dovrebbe rifiutare il pagamento, in virtù degli obblighi di controllo della regolarità dei titoli che vengono posti all'incasso con la diligenza media dell'operatore qualificato che su di Essa gravano.
Pertanto, accertata e dichiarata la nullità dell'assegno bancario non trasferibile n. 2610234130-10 (doc.
3 dell'opponente), dell'importo di euro 4.000,00, avente come traente “ , Parte_1 beneficiario e trattario “Banca Sella”, perché emesso senza data e con funzione di CP_1 garanzia dell'adempimento dell'obbligazione per cui è causa – senza che per questo sia violato il diritto al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., essendo pacifica l'assenza di data dell'assegno al momento della sua emissione ed essendo dunque la questione rilevata di mero diritto (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 7365/2022 circa i casi in cui l'omessa indicazione alle parti di una questione rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva) -, l'opposizione va rigettata perché infondata, non legittimando la mancata restituzione del titolo nullo da parte dell'odierna opposta il rifiuto dell'adempimento dell'obbligazione per cui è causa da parte dell'opponente.
2. Quanto alla domanda dell'odierna opponente di “determinare l'importo dovuto alla in CP_1 considerazione del possesso da parte di quest'ultima dell'assegno n. 2610234130-10 ovvero disponendo, se del caso, la restituzione dello stesso alla , essa, nella parte in cui Parte_1
pagina 4 di 5 si chiede di sottrarre al credito dell'opposta l'importo dell' “assegno”, è infondata poiché l'estinzione dell'obbligazione di pagamento si verifica con l'incasso dell'assegno bancario, nel caso di specie giuridicamente non possibile in ragione della detta nullità dell'”assegno”; nella parte in cui, invece, si chiede di disporre “se del caso la restituzione dello stesso alla la domanda – Parte_1 oltre che formulata in modo dubitativo e generico - è inammissibile per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, non esistendo il diritto alla restituzione di un documento (l' “assegno bancario” non trasferibile n. 2610234130-10) avente natura giuridica di mera promessa di pagamento
(cfr. Cass. sent. n. 20449/2016 secondo cui in caso di assegno bancario privo di data di emissione, trasferibile, non sussiste neppure l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 della legge ass.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, in favore di
[...]
come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche CP_1
(scaglione fino ad euro 26.000,00, valori medi, salvo che per la fase istruttoria, la cui portata giustifica l'applicazione dei valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'assegno bancario non trasferibile n. 2610234130-10, dell'importo di euro
4.000,00, avente come traente “ , beneficiario e trattario “Banca Parte_1 CP_1
Sella”;
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 229/2025 del 19/3/2025, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 364/2025 RG, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio che liquida in € 4237,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Ravenna, 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 1019/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “locazione di beni mobili”, vertente
TRA
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Ingratta e Luca Giappichelli presso lo studio – e domicilio digitale – del quale ultimo difensore è elettivamente Email_1 domiciliata in Roma, Via Ruffini n. 2/A, in virtù di procura allegata all'atto di citazione
OPPONENTE
E
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Raffaele Ranieri presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata -
- in virtù di procura allegata al ricorso monitorio Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI per “1) In via preliminare: non concedere la provvisoria esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, non sussistendone i presupposti di legge, per tutti i motivi esposti in narrativa, non essendo la fattura emessa ex se sufficiente a giustificare la provvisoria esecutorietà del decreto de quo, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e la questione portata all'attenzione del Giudicante di pronta e facile soluzione;
2) Nel merito: dichiarare nullo e di nessun effetto e, comunque, annullare, revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi di cui alle superiori premesse - anche in considerazione dell'autotutela prevista dall'art. 1460 c.c. - assolvendo la società opponente da ogni pretesa formulata nei suoi confronti;
pagina 1 di 5 3) In subordine: determinare l'importo dovuto alla in considerazione del possesso da CP_1 parte di quest'ultima dell'assegno n. 2610234130-10 ovvero disponendo, se del caso, la restituzione dello stesso alla Parte_1
4) con vittoria di spese, competenze e onorari”; per “I. In via preliminare: a. accertare il riconoscimento integrale e/o la mancata CP_1 contestazione, ad opera della controparte, del credito vantato dalla per tutte le ragioni CP_1 esposte in narrativa;
b. accertare che l'opposizione avversaria non sussiste e dunque non è fondata su prova scritta, per le ragioni esposte in narrativa;
c. per l'effetto, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ., dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 229/2025 D.I. emesso dal Tribunale di Ravenna, in data 19/03/2025. In via principale – nel merito: a. accertare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della tesi avversaria, smentita sul piano documentale e fattuale;
b. accertare l'infondatezza dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. ex adverso sollevata, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
c. accertare il riconoscimento integrale del credito vantato dalla ad opera della CP_1 controparte;
d. per l'effetto, dichiarare la conferma definitiva del decreto ingiuntivo opposto n. 229/2025 D.I. emesso dal Tribunale di Ravenna, in data 19/03/2025, con ogni statuizione di legge. III. In ogni caso: a. con vittoria di spese e compenso professionale di lite, nella misura prevista dal D.M. Giustizia n. 55/2014 (valori medi), oltre a spese legali, CPA ed IVA di legge”. MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 28/4/2025, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 229/2025 del 19/3/2025, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 364/2025 RG, con cui le fu intimato di pagare, in favore di la somma di CP_2 euro 10.593,44, oltre interessi e spese, a titolo di prezzo dovuto a saldo del noleggio dei veicoli indicati nelle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio.
A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto che, sebbene non fosse discusso il noleggio dei macchinari e l'importo delle fatture poste a fondamento della domanda, essa esponente intendesse avvalersi dell'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., poiché l'odierna opposta, a sua volta, a fronte della richiesta di restituzione dell'assegno bancario privo di data di emissione consegnatole in garanzia da parte di essa deducente, aveva rifiutato di restituire tale titolo;
che, pertanto, essa esponente non potesse rischiare che il detto assegno venisse incassato dalla CP_1 una volta soddisfatto il credito di questa società portato dalle fatture poste a fondamento della domanda monitoria.
pagina 2 di 5 Tanto premesso l'opponente ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 24/7/2025 si è costituita deducendo CP_1 che l'opponente non avesse contestato il credito vantato da essa esponente;
che l'assegno consegnatole in garanzia dalla dovesse essere restituito a questa società solo all'esito Parte_1 dell'adempimento della stessa;
che, pertanto, l'odierna opponente non avesse diritto di chiedere la restituzione dell'assegno in assenza del pagamento delle fatture poste a fondamento della domanda, avendo invece essa deducente regolarmente consegnato e consentito alla controparte l'utilizzo dei mezzi noleggiati;
che, in ogni caso, essa esponente fosse disponibile a riconsegnare all'odierna opponente l'assegno n. 2610234130-10, previo pagamento, da parte della delle Parte_1 somme ingiunte.
Tanto premesso l'opposta ha chiesto di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 19/11/2025, fatte precisare le conclusioni ed udita la discussione orale, lo scrivente giudice monocratico ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi (art. 2697 c.c.); il giudice dell'opposizione, inoltre, non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. - tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese - ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Va altresì premesso, per quanto interessa ai fini della presente causa, che come noto, per univoco orientamento giurisprudenziale, l'assegno bancario privo di data di emissione, utilizzato nella prassi a fini di garanzia, è nullo, non vale cioè come tale (art. 2, comma 1, legge ass.), bensì come mera promessa di pagamento (cfr., tra tante, Cass. sent. n. 20449/2016).
Ebbene nel caso di specie deve osservarsi che non è contestato (art. 115 c.p.c.) nell'an e nel quantum, il credito vantato dall'odierna opposta.
pagina 3 di 5 L'opponente, infatti, si è limitata a resistere alla domanda dell'opposta eccependo l'inadempimento di questa (art. 1460 c.c.) dell'obbligo di restituirle l'assegno a suo tempo consegnatole in garanzia dell'adempimento dell'obbligazione per cui è causa, a fronte della intenzione di essa opponente di adempiere l'obbligo di pagamento in discorso.
Ora, è pacifico che l'assegno bancario non trasferibile n. 2610234130-10 (doc. 3 dell'opponente), dell'importo di euro 4.000,00, avente come traente “ , beneficiario Parte_1 CP_1
e trattario “Banca Sella”, fu emesso senza data e con funzione di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione per cui è causa.
Deve allora essere dichiarata la nullità di tale “assegno”, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, che, conseguentemente, ha natura di mera promessa di pagamento.
Consegue ulteriormente da tanto che - non solo non sussiste un obbligo restitutorio in senso tecnico dell' “assegno” in discorso da parte di il cui inadempimento legittimi il rifiuto CP_1 dell'opponente di adempiere alla obbligazione su di essa gravante, in favore dell'opposta, ai sensi dell'art. 1460 c.c., ma anche che - l'eccezione sollevata dall'opponente non si appalesa conforme a correttezza (art. 1460, comma 2, c.c.), poiché in caso di illecito abusivo riempimento e conseguente tentativo d'incasso del titolo dichiarato nullo in questa sede da parte dell'opposta, la Banca, previamente allertata dall'odierna opponente, legittimamente dovrebbe rifiutare il pagamento, in virtù degli obblighi di controllo della regolarità dei titoli che vengono posti all'incasso con la diligenza media dell'operatore qualificato che su di Essa gravano.
Pertanto, accertata e dichiarata la nullità dell'assegno bancario non trasferibile n. 2610234130-10 (doc.
3 dell'opponente), dell'importo di euro 4.000,00, avente come traente “ , Parte_1 beneficiario e trattario “Banca Sella”, perché emesso senza data e con funzione di CP_1 garanzia dell'adempimento dell'obbligazione per cui è causa – senza che per questo sia violato il diritto al contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., essendo pacifica l'assenza di data dell'assegno al momento della sua emissione ed essendo dunque la questione rilevata di mero diritto (cfr., in motivazione, tra diverse, Cass. ord. n. 7365/2022 circa i casi in cui l'omessa indicazione alle parti di una questione rilevata d'ufficio, sulla quale si fondi la decisione, priva le parti del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva) -, l'opposizione va rigettata perché infondata, non legittimando la mancata restituzione del titolo nullo da parte dell'odierna opposta il rifiuto dell'adempimento dell'obbligazione per cui è causa da parte dell'opponente.
2. Quanto alla domanda dell'odierna opponente di “determinare l'importo dovuto alla in CP_1 considerazione del possesso da parte di quest'ultima dell'assegno n. 2610234130-10 ovvero disponendo, se del caso, la restituzione dello stesso alla , essa, nella parte in cui Parte_1
pagina 4 di 5 si chiede di sottrarre al credito dell'opposta l'importo dell' “assegno”, è infondata poiché l'estinzione dell'obbligazione di pagamento si verifica con l'incasso dell'assegno bancario, nel caso di specie giuridicamente non possibile in ragione della detta nullità dell'”assegno”; nella parte in cui, invece, si chiede di disporre “se del caso la restituzione dello stesso alla la domanda – Parte_1 oltre che formulata in modo dubitativo e generico - è inammissibile per impossibilità giuridica del provvedimento richiesto, non esistendo il diritto alla restituzione di un documento (l' “assegno bancario” non trasferibile n. 2610234130-10) avente natura giuridica di mera promessa di pagamento
(cfr. Cass. sent. n. 20449/2016 secondo cui in caso di assegno bancario privo di data di emissione, trasferibile, non sussiste neppure l'onere del suo deposito in cancelleria di cui all'art. 58 della legge ass.).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate, in favore di
[...]
come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche CP_1
(scaglione fino ad euro 26.000,00, valori medi, salvo che per la fase istruttoria, la cui portata giustifica l'applicazione dei valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, sezione civile, in composizione monocratica in persona del dott. Pierpaolo
Galante, definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta nel presente giudizio, ogni diversa istanza e domanda disattesa e rigettata come in motivazione, così provvede:
1. dichiara la nullità dell'assegno bancario non trasferibile n. 2610234130-10, dell'importo di euro
4.000,00, avente come traente “ , beneficiario e trattario “Banca Parte_1 CP_1
Sella”;
2. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 229/2025 del 19/3/2025, emesso dall'intestato Tribunale nel procedimento n. 364/2025 RG, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3. condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite del Parte_1 CP_1 presente giudizio che liquida in € 4237,00 per compenso professionale, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge, se dovuta.
Ravenna, 19/11/2025
Il Giudice
Dott. Pierpaolo Galante
pagina 5 di 5