Articolo 1 della Legge 20 luglio 1952, n. 1015
Articolo 2
Versione
21 agosto 1952
Art. 1.
Il compenso per il personale incaricato temporaneo di cui all' art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 , e all' art. 24 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e' stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alla valutazione del carico funzionale dei singoli uffici di collocamento e nel limite delle misure e dei contingenti fissati nella seguente tabella:
Misura
del compenso Numero dagli annuo lordo incaricati
L. 120.000........................................ 2.700
" 180.000........................................ 1.000
" 216.000........................................ 1.000
" 240.000........................................ 1.000
" 264.000........................................ 700
" 300.000........................................ 500
" 360.000........................................ 400

Il compenso annuo sopra previsto e' suddiviso in tredici mensilita' da corrispondersi le prime dodici alla fine di ciascun mese e la tredicesima alla data del 16 dicembre di ogni anno in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di effettivo svolgimento dell'incarico nel corso dell'anno.
Entrata in vigore il 21 agosto 1952