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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del suo Parte_1
Presidente pro – tempore, per la carica domiciliato in Roma rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Itala De Benedictis ( pec t)per procura generale alle liti a rogito Email_1
Notaio di Roma in Repertorio al n. 37590 del 23.01.2023 che si Persona_1 deposita in copia unitamente al presente atto appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
ed ivi res.te alla Via A Marino n°66, rapp.ta e difesa in C.F._1 virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Antonio Paolozzi, C.F.: , presso il quale C.F._2 elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. G/1. Si dichiara ai sensi dell'art. 136 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente num. di fax 08118806901, nonché alla p.e.c
Email_2
appellata OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1344/ 2023 del Tribunale di Santa Maria C.V., non notificata, emessa nel processo tra le parti in epigrafe contrassegnato da n. RG 1146/15.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 17.02.2015, Controparte_1 esponeva :
- che con sentenza n. 7801/2010 del 02/12/2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva riconosciuto il proprio diritto al ripristino della pensione per ciechi civili, con condanna dell' a pagare all'istante i ratei arretrati a far data Pt_1 dall'1/1/1990;
- che aveva percepito i ratei dal 01/01/1990 al 07/12/2010, giusta ordinanza di assegnazione somme n. 1232/2014;
- che l' non aveva provveduto al pagamento delle mensilità Controparte_2 successive. Tanto esposto, chiedeva all'adito giudice di condannare l' “al pagamento in Pt_1 favore dell'istante della somma di € 16.346,82, a titolo di ratei arretrati dal 01/01/2011 al 15/02/2015” oltre interessi. Spese vinte con attribuzione. L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Solo con successiva Pt_1 memoria l' deduceva altresì la carenza del requisito reddituale. Pt_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito ,in accoglimento del ricorso, condannava l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo Pt_1 di € 16.346,82, per le ragioni ed i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi come per legge e spese di lite .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte in data 3.1.2024, deducendo l'erroneità dell'interpretazione fornita dal primo giudice in tema di giudicato , dovendosi ritenere che l'accertamento contenuto nel titolo esecutivo poteva spiegare i suoi effetti nei limiti dei soli periodi ricompresi nel decisum con esclusione delle situazioni future –non coperte dal giudicato medesimo- In subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto alla maggiorazione e dei ratei pensionistici richiesti, anche ai sensi dell'art. 38 DL 98/2011. Ha concluso, quindi, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza , il rigetto della domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio parte appellata si è costituita resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome inammissibile ed infondato;
vinte le spese del grado con attribuzione Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. L'appello è infondato, intendendo il GI dare continuità all'orientamento già espresso in materia dall'adito GI ( v. ex plurimis sent n. 213 /2025 ).
Va preliminarmente esaminata la questione degli effetti del precedente giudicato (v. in atti sentenza Tribunale di S. Maria C.V. n. 7801/2010 del 02/12/2010,) relativamente al controverso rapporto di durata tra le parti. Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza di Cassazione, quello secondo cui “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 - Rv. 663150 - 01). Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass. sent. del 23-07-2015, n. 1549; Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383). Con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U, n. 383 del 07/07/1999 e successive conformi, tra cui nn. 19249 del 19/07/2018, 6908/2016, 20834/2015, 23082/2011, 16058/2008, 5151/2004), “ha precisato che il valore del giudicato si proietta nel futuro a situazione sostanziale immutata, per cui, ove si verifichi il consolidamento degli effetti del giudicato quanto all'esistenza di tutti i presupposti di legge della prestazione, nella invarianza degli elementi di fatto e di diritto preesistenti la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
in ciò consiste il principio dell'intangibilità del giudicato, che ha valenza generale e non opera solo in materia previdenziale (v. Cass. n. 20765 del 17/08/2018, Cass. n. 15493 del 23/07/2015, Cass. n. 11360 del 11/05/2010)” (cfr. Cass., ordinanza n. 35030/2021 cit.).
Nella specie l' , con riguardo alle sopravvenienze di fatto o diritto che Pt_1 potrebbero interferire con l'efficacia dell'eccepito giudicato, ha sostenuto l'inapplicabilità del precedente giudicato intervenuto tra le medesime parti processuali (sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 7801/20210), insistendo per la insussistenza del diritto a pensione, nel periodo oggetto del presente giudizio, per superamento del requisito reddituale.
Ebbene esaminando la pronuncia n. n. 7801/2010, passata in giudicato, è agevole verificare che con essa era stato riconosciuto il diritto della ricorrente, quale cieco ventesimista, al ripristino della pensione in godimento illegittimamente sospesa per superamento dei limiti reddituali dovuto a svolgimento di attività lavorativa e l' era stato condannato al pagamento dei Pt_1 ratei maturati dall'1.1.1990 . Il riconoscimento era espressamente fondato sulla ritenuta applicazione dell'art. 68 l.n. 153/1969 anche ai ciechi civili titolari di prestazioni assistenziali- e quindi non solo ai titolari di prestazioni previdenziali- che, in epoca successiva al riconoscimento della prestazione, avessero trovato un'occupazione che comportava il superamento del limite reddituale fissato dalla legge. Nella sentenza citata il Giudice aveva infatti aderito al principio statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite ( sent.n. 3814/2005) secondo cui nei confronti dei ciechi vige un trattamento di miglior favore rispetto alle altre categorie di invalidi civili , per cui l'entità del reddito, anche superiore ai limiti di legge , in conseguenza dell'impiego dell'interessato, non comportava il venir meno del diritto alla prestazione. Nel giustificare la deroga i favore dei ciechi civili alla conservazione del trattamento in godimento anche in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti, cioè quello reddituale, il Tribunale aveva fatto riferimento alla tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale anche in una prospettiva di progettualità di vita.
Si legge nella sentenza n. 7801/2010 “Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la situazione reddituale dei lavoratori ciechi , è irrilevante ai fini dell'insorgenza del diritto alla pensione, come espressamente previsto dall'art.68 legge 153/69 (Cass.10609/02; 3359/01; 8310/99) Il requisito reddituale è stato ritenuto rilevante con riguardo ai ciechi ai soli fini dell'integrazione al trattamento minimo, non anche ai fini della concessione del trattamento pensionistico, avuto riguardo alle particolari esigenze di tutela cle1la categoria dei non vedenti. (Cass. S.U. 3814105)….. Ciò posto nel caso di specie, con argomentazione immune da censure, il giudice di primo grado ha accertato che la sentenza intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato, aveva esplicitamente affermato che rispetto alla prestazione in oggetto destinata ai ciechi assoluti ,era del tutto irrilevante il requisito reddituale, in conformità al precedente orientamento espresso dai giudici di legittimità; la sentenza qui impugnata ha pure escluso che l' avesse Pt_1 prospettato l'avvenuta modificazione di elementi di fatto o mutamenti del quadro normativo di riferimento sussistente al momento dell'emissione della pronuncia passata in giudicato, essendosi, piuttosto, limitato ad eccepire la rilevanza dell'elemento reddituale, già esclusa nella sentenza n. n. 7801/2010 per i motivi predetti , sentenza che l' non ha inteso impugnare. Pt_1
E' evidente , quindi , che tanto il requisito sanitario (cecità assoluta), quanto la situazione reddituale (superamento del limite), siano rimaste immutate rispetto alla precedente decisione, per cui giustamente l' convenuto è stato Pt_1 condannato in primo grado al pagamento delle prestazioni richieste. Stando così le cose appaiono allora del tutto inammissibili le doglianze sulla cui base l' cerca di ottenere una nuova valutazione della disciplina già esaminata Pt_1 nella sentenza passata in giudicato e ritenuta applicabile alla fattispecie in termini ormai inoppugnabili;
né possono incidere sul giudicato le mutate interpretazioni giurisprudenziali di una stessa normativa (v. Sent. di questa Corte n. 2188/2024 pubbl. il 27/05/2024 in atti). Considerato, quindi, che la sentenza in atti ha ritenuto non essere elemento costitutivo del diritto il requisito reddituale di cui solo in questa sede si controverte, e che, quindi , la questione relativa al requisito reddituale era ormai coperta dal giudicato, correttamente il primo giudice accoglieva il ricorso proposto dalla pensionata
.Infondata è , poi , anche , la doglianza con cui l'Istituto appellante eccepisce la prescrizione quinquennale. Ed infatti, nella specie , non ricorre alcuna ipotesi di prescrizione -neanche quinquennale- essendo stato il ricorso di primo grado iscritto ruolo il 18/02/2015, con riferimento ai ratei relativi al periodo 01/01/2011 – 15/02/2015. Per tutto quanto sin qui esposto la sentenza di primo grado va confermata, con rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
la Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.950,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai magistrati:
1. dr. Rosa Bernardina Cristofano Presidente rel.
2.dr . Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Laura Laureti Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'esito della riserva di cui all'udienza del 9 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 21/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del suo Parte_1
Presidente pro – tempore, per la carica domiciliato in Roma rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Itala De Benedictis ( pec t)per procura generale alle liti a rogito Email_1
Notaio di Roma in Repertorio al n. 37590 del 23.01.2023 che si Persona_1 deposita in copia unitamente al presente atto appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] C.F.: Controparte_1
ed ivi res.te alla Via A Marino n°66, rapp.ta e difesa in C.F._1 virtù di procura apposta in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado dall'Avv. Antonio Paolozzi, C.F.: , presso il quale C.F._2 elett.te domicilia in Napoli al Centro Direzionale Is. G/1. Si dichiara ai sensi dell'art. 136 c.p.c. di voler ricevere eventuali comunicazioni di cancelleria al seguente num. di fax 08118806901, nonché alla p.e.c
Email_2
appellata OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 1344/ 2023 del Tribunale di Santa Maria C.V., non notificata, emessa nel processo tra le parti in epigrafe contrassegnato da n. RG 1146/15.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 442 cpc depositato in data 17.02.2015, Controparte_1 esponeva :
- che con sentenza n. 7801/2010 del 02/12/2010, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva riconosciuto il proprio diritto al ripristino della pensione per ciechi civili, con condanna dell' a pagare all'istante i ratei arretrati a far data Pt_1 dall'1/1/1990;
- che aveva percepito i ratei dal 01/01/1990 al 07/12/2010, giusta ordinanza di assegnazione somme n. 1232/2014;
- che l' non aveva provveduto al pagamento delle mensilità Controparte_2 successive. Tanto esposto, chiedeva all'adito giudice di condannare l' “al pagamento in Pt_1 favore dell'istante della somma di € 16.346,82, a titolo di ratei arretrati dal 01/01/2011 al 15/02/2015” oltre interessi. Spese vinte con attribuzione. L' si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Solo con successiva Pt_1 memoria l' deduceva altresì la carenza del requisito reddituale. Pt_1
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito ,in accoglimento del ricorso, condannava l' al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo Pt_1 di € 16.346,82, per le ragioni ed i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi come per legge e spese di lite .
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l' con atto Pt_1 depositato presso l'intestata Corte in data 3.1.2024, deducendo l'erroneità dell'interpretazione fornita dal primo giudice in tema di giudicato , dovendosi ritenere che l'accertamento contenuto nel titolo esecutivo poteva spiegare i suoi effetti nei limiti dei soli periodi ricompresi nel decisum con esclusione delle situazioni future –non coperte dal giudicato medesimo- In subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto alla maggiorazione e dei ratei pensionistici richiesti, anche ai sensi dell'art. 38 DL 98/2011. Ha concluso, quindi, chiedendo, in riforma della impugnata sentenza , il rigetto della domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Instaurato nuovamente il contraddittorio parte appellata si è costituita resistendo e chiedendo il rigetto del gravame, siccome inammissibile ed infondato;
vinte le spese del grado con attribuzione Disposta la trattazione scritta ed acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione. L'appello è infondato, intendendo il GI dare continuità all'orientamento già espresso in materia dall'adito GI ( v. ex plurimis sent n. 213 /2025 ).
Va preliminarmente esaminata la questione degli effetti del precedente giudicato (v. in atti sentenza Tribunale di S. Maria C.V. n. 7801/2010 del 02/12/2010,) relativamente al controverso rapporto di durata tra le parti. Costituisce principio consolidato, ribadito dalla recente giurisprudenza di Cassazione, quello secondo cui “Nell'ambito dei rapporti giuridici di durata e delle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, il giudicato formatosi sull'accertamento relativo a una fattispecie attuale preclude il riesame, in un diverso processo, delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione, con l'unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 37269 del 29/11/2021 - Rv. 663150 - 01). Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento" (Cass. sent. del 23-07-2015, n. 1549; Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383). Con specifico riferimento alle prestazioni previdenziali, la Suprema Corte, anche a Sezioni Unite (v. Cass. Sez. U, n. 383 del 07/07/1999 e successive conformi, tra cui nn. 19249 del 19/07/2018, 6908/2016, 20834/2015, 23082/2011, 16058/2008, 5151/2004), “ha precisato che il valore del giudicato si proietta nel futuro a situazione sostanziale immutata, per cui, ove si verifichi il consolidamento degli effetti del giudicato quanto all'esistenza di tutti i presupposti di legge della prestazione, nella invarianza degli elementi di fatto e di diritto preesistenti la situazione già accertata non può essere rimessa in discussione;
in ciò consiste il principio dell'intangibilità del giudicato, che ha valenza generale e non opera solo in materia previdenziale (v. Cass. n. 20765 del 17/08/2018, Cass. n. 15493 del 23/07/2015, Cass. n. 11360 del 11/05/2010)” (cfr. Cass., ordinanza n. 35030/2021 cit.).
Nella specie l' , con riguardo alle sopravvenienze di fatto o diritto che Pt_1 potrebbero interferire con l'efficacia dell'eccepito giudicato, ha sostenuto l'inapplicabilità del precedente giudicato intervenuto tra le medesime parti processuali (sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 7801/20210), insistendo per la insussistenza del diritto a pensione, nel periodo oggetto del presente giudizio, per superamento del requisito reddituale.
Ebbene esaminando la pronuncia n. n. 7801/2010, passata in giudicato, è agevole verificare che con essa era stato riconosciuto il diritto della ricorrente, quale cieco ventesimista, al ripristino della pensione in godimento illegittimamente sospesa per superamento dei limiti reddituali dovuto a svolgimento di attività lavorativa e l' era stato condannato al pagamento dei Pt_1 ratei maturati dall'1.1.1990 . Il riconoscimento era espressamente fondato sulla ritenuta applicazione dell'art. 68 l.n. 153/1969 anche ai ciechi civili titolari di prestazioni assistenziali- e quindi non solo ai titolari di prestazioni previdenziali- che, in epoca successiva al riconoscimento della prestazione, avessero trovato un'occupazione che comportava il superamento del limite reddituale fissato dalla legge. Nella sentenza citata il Giudice aveva infatti aderito al principio statuito dalla Suprema Corte a sezioni unite ( sent.n. 3814/2005) secondo cui nei confronti dei ciechi vige un trattamento di miglior favore rispetto alle altre categorie di invalidi civili , per cui l'entità del reddito, anche superiore ai limiti di legge , in conseguenza dell'impiego dell'interessato, non comportava il venir meno del diritto alla prestazione. Nel giustificare la deroga i favore dei ciechi civili alla conservazione del trattamento in godimento anche in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti, cioè quello reddituale, il Tribunale aveva fatto riferimento alla tutela dell'affidamento riposto dal cittadino nell'attuale ammontare del beneficio previdenziale anche in una prospettiva di progettualità di vita.
Si legge nella sentenza n. 7801/2010 “Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, la situazione reddituale dei lavoratori ciechi , è irrilevante ai fini dell'insorgenza del diritto alla pensione, come espressamente previsto dall'art.68 legge 153/69 (Cass.10609/02; 3359/01; 8310/99) Il requisito reddituale è stato ritenuto rilevante con riguardo ai ciechi ai soli fini dell'integrazione al trattamento minimo, non anche ai fini della concessione del trattamento pensionistico, avuto riguardo alle particolari esigenze di tutela cle1la categoria dei non vedenti. (Cass. S.U. 3814105)….. Ciò posto nel caso di specie, con argomentazione immune da censure, il giudice di primo grado ha accertato che la sentenza intervenuta tra le medesime parti e passata in giudicato, aveva esplicitamente affermato che rispetto alla prestazione in oggetto destinata ai ciechi assoluti ,era del tutto irrilevante il requisito reddituale, in conformità al precedente orientamento espresso dai giudici di legittimità; la sentenza qui impugnata ha pure escluso che l' avesse Pt_1 prospettato l'avvenuta modificazione di elementi di fatto o mutamenti del quadro normativo di riferimento sussistente al momento dell'emissione della pronuncia passata in giudicato, essendosi, piuttosto, limitato ad eccepire la rilevanza dell'elemento reddituale, già esclusa nella sentenza n. n. 7801/2010 per i motivi predetti , sentenza che l' non ha inteso impugnare. Pt_1
E' evidente , quindi , che tanto il requisito sanitario (cecità assoluta), quanto la situazione reddituale (superamento del limite), siano rimaste immutate rispetto alla precedente decisione, per cui giustamente l' convenuto è stato Pt_1 condannato in primo grado al pagamento delle prestazioni richieste. Stando così le cose appaiono allora del tutto inammissibili le doglianze sulla cui base l' cerca di ottenere una nuova valutazione della disciplina già esaminata Pt_1 nella sentenza passata in giudicato e ritenuta applicabile alla fattispecie in termini ormai inoppugnabili;
né possono incidere sul giudicato le mutate interpretazioni giurisprudenziali di una stessa normativa (v. Sent. di questa Corte n. 2188/2024 pubbl. il 27/05/2024 in atti). Considerato, quindi, che la sentenza in atti ha ritenuto non essere elemento costitutivo del diritto il requisito reddituale di cui solo in questa sede si controverte, e che, quindi , la questione relativa al requisito reddituale era ormai coperta dal giudicato, correttamente il primo giudice accoglieva il ricorso proposto dalla pensionata
.Infondata è , poi , anche , la doglianza con cui l'Istituto appellante eccepisce la prescrizione quinquennale. Ed infatti, nella specie , non ricorre alcuna ipotesi di prescrizione -neanche quinquennale- essendo stato il ricorso di primo grado iscritto ruolo il 18/02/2015, con riferimento ai ratei relativi al periodo 01/01/2011 – 15/02/2015. Per tutto quanto sin qui esposto la sentenza di primo grado va confermata, con rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nell'importo indicato in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
la Corte così decide:
-rigetta l'appello;
-condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 1.950,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello (se dovuto) per l'appello a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 9.6.2025
Il Presidente est. rel.
Dr. Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.