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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/03/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2075/2020
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg.
Dott.ssa Raffaella Simone Presidente est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
Dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2075/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ERCOLE Parte_1 C.F._1
PENNETTA ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._4 Controparte_3 C.F._5
degli Avv. DARIO BELLUCCIO ( e ROSA RIZZO ( ), C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, indirizzi pec.
pagina 1 di 12 CONVENUTI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VITTORIO Controparte_4 C.F._8
PICECI ( , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo C.F._9
pec.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 20.01.2020 - premesso che: nell'anno 1996 aveva costituito, Parte_1
unitamente a e la società Medship operante nel settore della Controparte_5 Controparte_1
mediazione di traffici navali nel Porto di ND;
nel corso degli anni successivi, le quote del erano state acquistate dai restanti soci, nonché da e figlie di CP_5 Controparte_3 CP_2
; nell'anno 2010, e i erano giunti alla determinazione di Controparte_1 Pt_1 CP_1
sciogliere il vincolo sociale, commissionando al Dott. l'incarico di redigere una Controparte_4
relazione di stima, idonea a quantificare il valore della società, al fine di stabilire quali decisioni assumere;
il tecnico nominato aveva consegnato ai soci una perizia datata 14.09.2010, nella quale attribuiva all'intera Medship S.r.l. il valore di € 300.000,00, a seguito della quale l'attore aveva deciso di acquistare le quote possedute da e per un prezzo totale di € CP_1 CP_3 Controparte_2
150.000,00; in particolare, l'attore aveva acquistato n. 6666 quote di al valore Controparte_1
effettivo di € 99.990,00, n. 834 quote di al valore effettivo di € 12.510,00 e n. 2.500 Controparte_3
quote di al valore effettivo di € 37.500,00; nell'anno 2017, a causa di una crisi della Controparte_2
società, attribuita inizialmente ad imprevedibili mutamenti nel mercato, l'attore aveva sottoposto ad un pagina 2 di 12 proprio consulente l'intera documentazione contabile, al fine di valutare quali strategie adottare per il rilancio dell'attività; dall'esame svolto dalla Rag. , era emerso che il valore Controparte_6
della Medship S.r.l., all'epoca della cessione delle quote, era stato valutato in maniera difforme dalla realtà; il Dott. era responsabile per i vari errori professionali commessi, con conseguente CP_4
obbligo risarcitorio in favore dell'attore in relazione al danno subito, quale diretta conseguenza della sua negligenza o imperizia;
l'imperizia del professionista aveva indotto in errore l'acquirente delle quote della società Medship S.r.l. (già detenute dai ai sensi dell'art. 1429 c.c., determinante CP_1
nel formare il convincimento ad eseguire un'operazione di acquisto che, se l'acquirente fosse stato posto nella condizione di conoscere la realtà, non avrebbe mai voluto e forse nemmeno potuto eseguire;
all'udienza del 22.11.2019, nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di
ND (RG. 5325/2018), il Giudice aveva disposto la separazione delle cause, dichiarando la propria competenza sulla domanda avanzata nei confronti del Dott. , nonché la propria incompetenza CP_4
rispetto a quelle formulate nei confronti dei in favore della Sezione Specializzata delle CP_1
Imprese; - riassumeva il procedimento, innanzi a questo Tribunale, nei confronti di CP_1
e rassegnando le seguenti
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
conclusioni: 1) preliminarmente, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di ND (RG 5325/2018), poiché dall'accertamento a compiersi nel citato giudizio dipenderà l'accoglimento o meno delle istanze proposte nei confronti dei resistenti;
2)
nel merito, nell'ipotesi in cui il Tribunale di ND dovesse riconoscere l'erroneità del valore della
Medship S.r.l, indicato nell'elaborato peritale redatto dal Dott. , dichiarare e Controparte_4
riconoscere che per effetto diretto di tali errori, l'attore ha acquistato le quote di proprietà dei CP_1
per l'importo complessivo di € 150.000,00, pari al valore di stima accertato dal Dott. ; 3) in CP_4
ragione di quanto innanzi, annullare i contratti di vendita di quote della Medship S.r.l. sottoscritti innanzi al Notar del 09.11.2010 (rep. 92486 e rep. 92485), perché viziati da errore essenziale Per_1
sulle qualità della cosa venduta;
4) per l'effetto, condannare e Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 12 a restituire all'attore – ciascuno per quanto sarà ritenuto di ragione, in relazione al Controparte_2
vantaggio economico conseguito – le somme percepite e/o rifondere il danno subito nella misura di €
150.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di corresponsione ai resistenti della somma citata;
5) con vittoria di spese.
Costituitisi con comparsa del 03.06.2020, , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
eccepivano preliminarmente l'estinzione del giudizio innanzi al Tribunale di ND, tardivamente riassunto, adducendo la notifica del ricorso oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.,
nonché la mancata indicazione dei requisiti di cui all'art. 125, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
Sempre in via preliminare, deducevano l'improcedibilità del giudizio, in ragione della mancata produzione della copia conforme e dell'attestazione di conformità dell'ordinanza di incompetenza del
Tribunale di ND, nonché del relativo verbale di udienza.
Eccepivano altresì la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, in ragione dell'incertezza della causa petendi e del petitum, la prescrizione annuale dell'azione, stante la qualificazione delle dichiarazioni e delle garanzie contenute in un contratto di cessione delle partecipazioni sociali e/o di azienda quali promesse di qualità ai sensi dell'art. 1497 c.c., nonché la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto.
Rilevavano inoltre il difetto di legittimazione attiva dell'attore, adducendo che le quote di partecipazione erano state acquistate dall'attore con i beni della società Medship S.r.l. (i relativi costi erano stati inseriti nella voce “oneri diversi di gestione” nel bilancio del 2010), con conseguente diritto in capo al solo curatore fallimentare di promuovere i giudizi finalizzati al recupero della massa attiva,
stante l'intervenuto fallimento della suddetta società.
Aggiungevano che l'avverso atto di citazione si basava unicamente sugli errori commessi dal Dott.
nella redazione della perizia di stima della società, con conseguente difetto di legittimazione CP_4
passiva dei convenuti ed estromissione degli stessi dal giudizio.
pagina 4 di 12 Nel merito, deducevano di aver sottoscritto il contratto di compravendita delle partecipazioni sociali in buona fede, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio;
2) sempre pregiudizialmente, dichiarare l'improcedibilità del giudizio;
3) in subordine,
dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per violazione all'art.164, comma 4, c.p.c., per essere indeterminata la narrazione dei fatti di cui all'articolo 163, n. 4; 4) in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore o, comunque, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti ed ordinarne l'estromissione dal processo;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione intervenuta ai sensi dell'art 1495 e segg. c.p.c., ovvero di quella quinquennale;
6) in via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare la domanda attorea perché manifestamente infondata;
7) in via ulteriormente subordinata, con espressa riserva di gravame, nella denegata ipotesi di eventuale accoglimento della domanda, anche parziale, tenere comunque indenni i convenuti
, e;
8) con vittoria di spese. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Costituitosi con comparsa del 05.06.2020, eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_4
difetto di legittimazione passiva, in ragione della sua estraneità ai contratti di vendita delle quote stipulati dall'attore e dai nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attore, adducendo che CP_1
era stata la Medship S.r.l. a conferirgli l'incarico di determinare il patrimonio sociale della suddetta società al 30.06.2010, con conseguente assenza di un rapporto professionale tra i soci ed il Dott.
. CP_4
Nel merito, deduceva che l'attore aveva rivestito la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Medship S.r.l. per circa sette anni (sino al fallimento), precisando che lo stesso non poteva essere stato in alcun modo indotto all'acquisto di ulteriori quote della società dall'errata convinzione che potesse ancora operare sul mercato in maniera efficace ed efficiente, né tantomeno la suddetta idoneità era oggetto della perizia svolta dal Dott. . CP_4
Eccepiva altresì l'impossibilità di esperire azione di natura contrattuale, nonché la prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale, essendo decorso il termine di cinque anni dalla data pagina 5 di 12 della perizia (14.09.2010) e/o dalla data di stipula dei contratti di acquisto delle quote della società da parte dell'attore (09.11.2010).
Da ultimo, deduceva l'inapplicabilità al giudizio della sospensione di cui agli artt. 295 c.p.c., 337,
comma 2, c.p.c. e 296 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare ed in rito,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. rispetto alla Controparte_4
domanda formulata nel presente giudizio dall'attore nei confronti dei convenuti sig.ri CP_1
e 2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore nei
[...] CP_3 CP_2
confronti del dott. per qualsivoglia azione contrattuale discendente dalla Controparte_4
prestazione professionale consistente in una perizia tecnica richiesta dalla Medship S.r.l. ed eseguita in favore della società medesima;
e, per l'effetto, 3) rigettare la richiesta di sospensione preliminare del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente presso il Tribunale di ND, così
come formulata dall'attore; 4) pronunciare in limine litis sentenza di accertamento del difetto di legittimazione passiva del dott. e/o di difetto di legittimazione attiva del sig. 5) in CP_4 Pt_1
via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto della domanda sperimentata dall'attore; 6) con rigetto della domanda attorea e vittoria di spese.
Il procedimento, istruito in via documentale, all'esito del vano tentativo di conciliazione, è stato riservato per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024, celebrata con la modalità
della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
----------------------
La richiesta preliminare di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi al Tribunale di ND (RG. 5325/2018), formulata dall'attore, va disattesa, non ricorrendo pregiudizialità logico- giuridica tra il presente procedimento, avente ad oggetto domanda di pagina 6 di 12 annullamento del contratto di cessione di quote, per errore essenziale sul valore di stima delle stesse, e l'azione risarcitoria promossa dall'attore nei confronti del convenuto e nelle more definitiva CP_4
dal Tribunale di ND.
Ed invero, la domanda sottoposta al vaglio di questa Sezione Specializzata può essere decisa indipendentemente dall'accertamento della dedotta responsabilità del professionista, per le ragioni di merito esposte nel prosieguo.
L'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dai convenuti per violazione dell'art. 50 CP_1
c.p.c. e dell'art. 125 disp. att. c.p.c.., in ragione della tardiva ed errata riassunzione del procedimento mediante ricorso, nonché del mancato rispetto dei termini di notifica oltre i termini previsti, è
infondata.
L'art. 50 c.p.c. dispone che “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente
avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla
comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del
giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini
su indicati, il processo si estingue”.
A tal proposito, va osservato che “L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo
procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già
pendente, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in
precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse
siano mantenute ferme, ancorché non trascritte” (Cass., n. 22436/2011).
Nel caso in esame, il procedimento è stato riassunto mediante ricorso tempestivamente depositato in data 12.02.2020, nel rispetto del termine di 3 mesi, atteso che l'ordinanza di incompetenza è stata emessa dal Tribunale di ND in data 22.11.2019.
Va peraltro osservato che, nell'ipotesi di riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza ai pagina 7 di 12 sensi dell'art. 50 c.p.c., trova applicazione l'art. 125 disp. att. c.p.c., in base al quale la riassunzione della causa deve avvenire con comparsa, ossia con atto da depositare presso l'Ufficio Giudiziario
indicato come competente, non già con atto citazione, pur valido ove contenga tutti gli elementi della comparsa, sicché il termine deve ritenersi osservato con il deposito dell'atto e non già con il perfezionamento dell'iter notificatorio.
A tanto deve aggiungersi che lo scrutinio di validità/invalidità dell'atto di riassunzione non deve essere ancorato alla semplice verifica della presenza o meno di uno o più requisiti di cui all'art. 125 disp. att.
c.p.c., bensì all'idoneità del medesimo al raggiungimento dello scopo, dipendente dalla presenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa, il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo (Cass., n. 11193/2018).
Nel caso di specie, il ricorso in riassunzione non solo presenta tutti gli elementi innanzi esposti, ma contiene anche l'integrale riproduzione del precedente atto introduttivo, pur ritenendo la giurisprudenza di legittimità sufficiente il mero richiamo del suddetto atto (Cass., n. 12524/2010).
L'eccezione va pertanto disattesa.
Quanto alla assenza di sottoscrizione digitale della relata di notifica e alla mancata indicazione dei registri pubblici dai quali sono stati estratti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei destinatari,
va evidenziato che le suddette circostanze non risultano idonee a determinare l'estinzione del giudizio,
atteso che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne
comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza
dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass., n. 4505/2019).
A ciò va aggiunto che i convenuti hanno contestato il suddetto vizio procedimentale, non CP_1
pagina 8 di 12 allegando le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale (Cass., n. 4505/2019).
Va altresì disattesa l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dai convenuti in CP_1
ragione della mancata produzione della copia conforme e della attestazione di conformità
dell'ordinanza del Tribunale di ND, nonché del relativo verbale di udienza.
Nel caso di specie, atteso che i convenuti non hanno contestato la conformità della copia CP_1
dell'ordinanza rispetto all'originale ai sensi dell'art. 2712 c.c., prodotta dall'attore con l'atto di riassunzione, va rilevato che dal tenore letterale della comparsa di costituzione si evince la piena conoscenza da parte dei convenuti del provvedimento intervenuto nel giudizio dinanzi al Tribunale di
ND in data 22.11.2019 (come da loro espressamente indicato), nel quale gli stessi si erano costituiti.
Va peraltro rilevato che il ha prodotto copia del verbale di udienza del 22.11.2019 (allegato CP_4
11 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma IV, n. 1 c.p.c.), dal quale emerge chiaramente la presenza dei convenuti alla suddetta udienza, nel corso della quale è stata CP_1
pronunciata l'incompetenza del Tribunale di ND, in favore della Sezione Specializzata delle
Imprese, sicché va disattesa la relativa eccezione.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c., sollevata dai convenuti per incertezza della causa petendi e del petitum, va rigettata. CP_1
Nel caso di specie, dall'atto introduttivo si desume chiaramente sia l'oggetto della domanda, sia gli elementi di diritto e di fatto posti a fondamento della stessa, in riferimento ai quali i hanno CP_1
svolto ampia attività difensiva.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto , è fondata. CP_4
Ed invero il , incaricato di redigere una perizia sul valore dell'intera società Medship S.r.l., CP_4
pagina 9 di 12 non ha assunto alcun ruolo contrattuale nell'atto di cessione delle partecipazioni sociali, oggetto della domanda riproposta in questa sede.
D'altra parte, l'attore nel presente procedimento non ha spiegato alcuna domanda nei confronti del
, né tantomeno ha avanzato alcuna specifica pretesa nei suoi confronti, limitandosi a chiedere CP_4
l'annullamento dei contratti di vendita e la condanna dei convenuti alla restituzione delle CP_1
somme e/o alla refusione del danno subito per un importo di € 150.000,00, sicché il non può CP_4
ritenersi titolare di una posizione giuridica soggettiva passiva corrispondente e contraria alle pretese fatte valere in giudizio dall'attore, con conseguente difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, la domanda di annullamento dei contratti di vendita di quote della società Medship S.r.l.,
formulata dall'attore per errore ai sensi dell'art. 1427 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che “In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume
stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato
alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico
dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale,
essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti” (Cass., n.
17053/2021).
Ed invero, la cessione della partecipazione ha come oggetto mediato la corrispondente quota del patrimonio sociale, con la conseguenza che l'annullamento del negozio per mancanza di qualità
dell'oggetto del contratto, può essere domandata solo in presenza di un'espressa garanzia circa il valore del patrimonio e la qualità dei beni, nella specie non prevista nei contratti di vendita delle quote del
09.11.2010, nonché nell'ipotesi di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie o astuzie finalizzate a realizzare l'inganno, nel caso in esame giammai allegato dall'attore (Cass. 22429/2020).
Ne consegue che l'errore del compratore sulla situazione patrimoniale della società non può essere pagina 10 di 12 causa di annullamento del contratto, configurandosi come errore sul valore del bene acquistato – non già sulla qualità delle azioni - liberamente accettato e non riconducibile a condotte dolose non allegate,
né provate.
Il rigetto della domanda di annullamento dei contratti di vendita delle quote determina, pertanto, il rigetto delle consequenziali domande di restituzione delle somme percepite e/o di risarcimento del danno subito.
Deve, invece, ritenersi assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, sollevata dai convenuti atteso che il problema della titolarità della posizione soggettiva attiva attiene al CP_1
merito della decisione, ovvero alla fondatezza della domanda (Cass., Sez. Un., n. 2951/2016), nella specie rigettata per le ragioni innanzi esposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi del
D.M. 147/2022, tenuto conto della estrema semplicità dell'istruttoria e del limitato numero di questioni rimesse alla decisione della Sezione Specializzata.
P.Q.M
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso in riassunzione del 20.01.2020, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
1) rigetta le domande attoree;
pagina 11 di 12 2) condanna l'attore al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidate, per ciascuna delle due parti processuali, in € 7.051,50, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il 3.3.2025
Il Presidente est.
Raffaella Simone
pagina 12 di 12
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Sezione specializzata in materia di Imprese
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg.
Dott.ssa Raffaella Simone Presidente est.
Dott.ssa Assunta Napoliello Giudice
Dott. Michele De Palma Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2075/2020 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ERCOLE Parte_1 C.F._1
PENNETTA ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, C.F._2
indirizzo pec
ATTORE
contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._4 Controparte_3 C.F._5
degli Avv. DARIO BELLUCCIO ( e ROSA RIZZO ( ), C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, indirizzi pec.
pagina 1 di 12 CONVENUTI
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VITTORIO Controparte_4 C.F._8
PICECI ( , elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo C.F._9
pec.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 20.01.2020 - premesso che: nell'anno 1996 aveva costituito, Parte_1
unitamente a e la società Medship operante nel settore della Controparte_5 Controparte_1
mediazione di traffici navali nel Porto di ND;
nel corso degli anni successivi, le quote del erano state acquistate dai restanti soci, nonché da e figlie di CP_5 Controparte_3 CP_2
; nell'anno 2010, e i erano giunti alla determinazione di Controparte_1 Pt_1 CP_1
sciogliere il vincolo sociale, commissionando al Dott. l'incarico di redigere una Controparte_4
relazione di stima, idonea a quantificare il valore della società, al fine di stabilire quali decisioni assumere;
il tecnico nominato aveva consegnato ai soci una perizia datata 14.09.2010, nella quale attribuiva all'intera Medship S.r.l. il valore di € 300.000,00, a seguito della quale l'attore aveva deciso di acquistare le quote possedute da e per un prezzo totale di € CP_1 CP_3 Controparte_2
150.000,00; in particolare, l'attore aveva acquistato n. 6666 quote di al valore Controparte_1
effettivo di € 99.990,00, n. 834 quote di al valore effettivo di € 12.510,00 e n. 2.500 Controparte_3
quote di al valore effettivo di € 37.500,00; nell'anno 2017, a causa di una crisi della Controparte_2
società, attribuita inizialmente ad imprevedibili mutamenti nel mercato, l'attore aveva sottoposto ad un pagina 2 di 12 proprio consulente l'intera documentazione contabile, al fine di valutare quali strategie adottare per il rilancio dell'attività; dall'esame svolto dalla Rag. , era emerso che il valore Controparte_6
della Medship S.r.l., all'epoca della cessione delle quote, era stato valutato in maniera difforme dalla realtà; il Dott. era responsabile per i vari errori professionali commessi, con conseguente CP_4
obbligo risarcitorio in favore dell'attore in relazione al danno subito, quale diretta conseguenza della sua negligenza o imperizia;
l'imperizia del professionista aveva indotto in errore l'acquirente delle quote della società Medship S.r.l. (già detenute dai ai sensi dell'art. 1429 c.c., determinante CP_1
nel formare il convincimento ad eseguire un'operazione di acquisto che, se l'acquirente fosse stato posto nella condizione di conoscere la realtà, non avrebbe mai voluto e forse nemmeno potuto eseguire;
all'udienza del 22.11.2019, nell'ambito del procedimento instaurato dinanzi al Tribunale Ordinario di
ND (RG. 5325/2018), il Giudice aveva disposto la separazione delle cause, dichiarando la propria competenza sulla domanda avanzata nei confronti del Dott. , nonché la propria incompetenza CP_4
rispetto a quelle formulate nei confronti dei in favore della Sezione Specializzata delle CP_1
Imprese; - riassumeva il procedimento, innanzi a questo Tribunale, nei confronti di CP_1
e rassegnando le seguenti
[...] Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4
conclusioni: 1) preliminarmente, sospendere il presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi al Tribunale di ND (RG 5325/2018), poiché dall'accertamento a compiersi nel citato giudizio dipenderà l'accoglimento o meno delle istanze proposte nei confronti dei resistenti;
2)
nel merito, nell'ipotesi in cui il Tribunale di ND dovesse riconoscere l'erroneità del valore della
Medship S.r.l, indicato nell'elaborato peritale redatto dal Dott. , dichiarare e Controparte_4
riconoscere che per effetto diretto di tali errori, l'attore ha acquistato le quote di proprietà dei CP_1
per l'importo complessivo di € 150.000,00, pari al valore di stima accertato dal Dott. ; 3) in CP_4
ragione di quanto innanzi, annullare i contratti di vendita di quote della Medship S.r.l. sottoscritti innanzi al Notar del 09.11.2010 (rep. 92486 e rep. 92485), perché viziati da errore essenziale Per_1
sulle qualità della cosa venduta;
4) per l'effetto, condannare e Controparte_1 Controparte_3
pagina 3 di 12 a restituire all'attore – ciascuno per quanto sarà ritenuto di ragione, in relazione al Controparte_2
vantaggio economico conseguito – le somme percepite e/o rifondere il danno subito nella misura di €
150.000,00, oltre rivalutazione ed interessi dalla data di corresponsione ai resistenti della somma citata;
5) con vittoria di spese.
Costituitisi con comparsa del 03.06.2020, , e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
eccepivano preliminarmente l'estinzione del giudizio innanzi al Tribunale di ND, tardivamente riassunto, adducendo la notifica del ricorso oltre il termine di tre mesi previsto dall'art. 50 c.p.c.,
nonché la mancata indicazione dei requisiti di cui all'art. 125, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
Sempre in via preliminare, deducevano l'improcedibilità del giudizio, in ragione della mancata produzione della copia conforme e dell'attestazione di conformità dell'ordinanza di incompetenza del
Tribunale di ND, nonché del relativo verbale di udienza.
Eccepivano altresì la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, in ragione dell'incertezza della causa petendi e del petitum, la prescrizione annuale dell'azione, stante la qualificazione delle dichiarazioni e delle garanzie contenute in un contratto di cessione delle partecipazioni sociali e/o di azienda quali promesse di qualità ai sensi dell'art. 1497 c.c., nonché la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto.
Rilevavano inoltre il difetto di legittimazione attiva dell'attore, adducendo che le quote di partecipazione erano state acquistate dall'attore con i beni della società Medship S.r.l. (i relativi costi erano stati inseriti nella voce “oneri diversi di gestione” nel bilancio del 2010), con conseguente diritto in capo al solo curatore fallimentare di promuovere i giudizi finalizzati al recupero della massa attiva,
stante l'intervenuto fallimento della suddetta società.
Aggiungevano che l'avverso atto di citazione si basava unicamente sugli errori commessi dal Dott.
nella redazione della perizia di stima della società, con conseguente difetto di legittimazione CP_4
passiva dei convenuti ed estromissione degli stessi dal giudizio.
pagina 4 di 12 Nel merito, deducevano di aver sottoscritto il contratto di compravendita delle partecipazioni sociali in buona fede, rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio;
2) sempre pregiudizialmente, dichiarare l'improcedibilità del giudizio;
3) in subordine,
dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per violazione all'art.164, comma 4, c.p.c., per essere indeterminata la narrazione dei fatti di cui all'articolo 163, n. 4; 4) in subordine, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore o, comunque, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti ed ordinarne l'estromissione dal processo;
5) in ogni caso, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione intervenuta ai sensi dell'art 1495 e segg. c.p.c., ovvero di quella quinquennale;
6) in via ulteriormente subordinata, nel merito, rigettare la domanda attorea perché manifestamente infondata;
7) in via ulteriormente subordinata, con espressa riserva di gravame, nella denegata ipotesi di eventuale accoglimento della domanda, anche parziale, tenere comunque indenni i convenuti
, e;
8) con vittoria di spese. Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Costituitosi con comparsa del 05.06.2020, eccepiva preliminarmente il proprio Controparte_4
difetto di legittimazione passiva, in ragione della sua estraneità ai contratti di vendita delle quote stipulati dall'attore e dai nonché il difetto di legittimazione attiva dell'attore, adducendo che CP_1
era stata la Medship S.r.l. a conferirgli l'incarico di determinare il patrimonio sociale della suddetta società al 30.06.2010, con conseguente assenza di un rapporto professionale tra i soci ed il Dott.
. CP_4
Nel merito, deduceva che l'attore aveva rivestito la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione della Medship S.r.l. per circa sette anni (sino al fallimento), precisando che lo stesso non poteva essere stato in alcun modo indotto all'acquisto di ulteriori quote della società dall'errata convinzione che potesse ancora operare sul mercato in maniera efficace ed efficiente, né tantomeno la suddetta idoneità era oggetto della perizia svolta dal Dott. . CP_4
Eccepiva altresì l'impossibilità di esperire azione di natura contrattuale, nonché la prescrizione dell'azione per responsabilità extracontrattuale, essendo decorso il termine di cinque anni dalla data pagina 5 di 12 della perizia (14.09.2010) e/o dalla data di stipula dei contratti di acquisto delle quote della società da parte dell'attore (09.11.2010).
Da ultimo, deduceva l'inapplicabilità al giudizio della sospensione di cui agli artt. 295 c.p.c., 337,
comma 2, c.p.c. e 296 c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: 1) in via preliminare ed in rito,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. rispetto alla Controparte_4
domanda formulata nel presente giudizio dall'attore nei confronti dei convenuti sig.ri CP_1
e 2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore nei
[...] CP_3 CP_2
confronti del dott. per qualsivoglia azione contrattuale discendente dalla Controparte_4
prestazione professionale consistente in una perizia tecnica richiesta dalla Medship S.r.l. ed eseguita in favore della società medesima;
e, per l'effetto, 3) rigettare la richiesta di sospensione preliminare del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente presso il Tribunale di ND, così
come formulata dall'attore; 4) pronunciare in limine litis sentenza di accertamento del difetto di legittimazione passiva del dott. e/o di difetto di legittimazione attiva del sig. 5) in CP_4 Pt_1
via subordinata e nel merito, accertare e dichiarare la inammissibilità e/o infondatezza in fatto e diritto della domanda sperimentata dall'attore; 6) con rigetto della domanda attorea e vittoria di spese.
Il procedimento, istruito in via documentale, all'esito del vano tentativo di conciliazione, è stato riservato per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2024, celebrata con la modalità
della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, del d.l. 18/2020, conv. nella l. 27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
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La richiesta preliminare di sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento pendente innanzi al Tribunale di ND (RG. 5325/2018), formulata dall'attore, va disattesa, non ricorrendo pregiudizialità logico- giuridica tra il presente procedimento, avente ad oggetto domanda di pagina 6 di 12 annullamento del contratto di cessione di quote, per errore essenziale sul valore di stima delle stesse, e l'azione risarcitoria promossa dall'attore nei confronti del convenuto e nelle more definitiva CP_4
dal Tribunale di ND.
Ed invero, la domanda sottoposta al vaglio di questa Sezione Specializzata può essere decisa indipendentemente dall'accertamento della dedotta responsabilità del professionista, per le ragioni di merito esposte nel prosieguo.
L'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dai convenuti per violazione dell'art. 50 CP_1
c.p.c. e dell'art. 125 disp. att. c.p.c.., in ragione della tardiva ed errata riassunzione del procedimento mediante ricorso, nonché del mancato rispetto dei termini di notifica oltre i termini previsti, è
infondata.
L'art. 50 c.p.c. dispone che “Se la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente
avviene nel termine fissato nella ordinanza dal giudice e, in mancanza, in quello di tre mesi dalla
comunicazione della ordinanza di regolamento o della ordinanza che dichiara l'incompetenza del
giudice adito, il processo continua davanti al nuovo giudice. Se la riassunzione non avviene nei termini
su indicati, il processo si estingue”.
A tal proposito, va osservato che “L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo
procedimento, ma esplica esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già
pendente, con la conseguenza che tale atto non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in
precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse
siano mantenute ferme, ancorché non trascritte” (Cass., n. 22436/2011).
Nel caso in esame, il procedimento è stato riassunto mediante ricorso tempestivamente depositato in data 12.02.2020, nel rispetto del termine di 3 mesi, atteso che l'ordinanza di incompetenza è stata emessa dal Tribunale di ND in data 22.11.2019.
Va peraltro osservato che, nell'ipotesi di riassunzione a seguito di dichiarazione di incompetenza ai pagina 7 di 12 sensi dell'art. 50 c.p.c., trova applicazione l'art. 125 disp. att. c.p.c., in base al quale la riassunzione della causa deve avvenire con comparsa, ossia con atto da depositare presso l'Ufficio Giudiziario
indicato come competente, non già con atto citazione, pur valido ove contenga tutti gli elementi della comparsa, sicché il termine deve ritenersi osservato con il deposito dell'atto e non già con il perfezionamento dell'iter notificatorio.
A tanto deve aggiungersi che lo scrutinio di validità/invalidità dell'atto di riassunzione non deve essere ancorato alla semplice verifica della presenza o meno di uno o più requisiti di cui all'art. 125 disp. att.
c.p.c., bensì all'idoneità del medesimo al raggiungimento dello scopo, dipendente dalla presenza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa, il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo (Cass., n. 11193/2018).
Nel caso di specie, il ricorso in riassunzione non solo presenta tutti gli elementi innanzi esposti, ma contiene anche l'integrale riproduzione del precedente atto introduttivo, pur ritenendo la giurisprudenza di legittimità sufficiente il mero richiamo del suddetto atto (Cass., n. 12524/2010).
L'eccezione va pertanto disattesa.
Quanto alla assenza di sottoscrizione digitale della relata di notifica e alla mancata indicazione dei registri pubblici dai quali sono stati estratti gli indirizzi di posta elettronica certificata dei destinatari,
va evidenziato che le suddette circostanze non risultano idonee a determinare l'estinzione del giudizio,
atteso che “l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne
comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza
dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass., n. 4505/2019).
A ciò va aggiunto che i convenuti hanno contestato il suddetto vizio procedimentale, non CP_1
pagina 8 di 12 allegando le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale (Cass., n. 4505/2019).
Va altresì disattesa l'eccezione di improcedibilità del giudizio, sollevata dai convenuti in CP_1
ragione della mancata produzione della copia conforme e della attestazione di conformità
dell'ordinanza del Tribunale di ND, nonché del relativo verbale di udienza.
Nel caso di specie, atteso che i convenuti non hanno contestato la conformità della copia CP_1
dell'ordinanza rispetto all'originale ai sensi dell'art. 2712 c.c., prodotta dall'attore con l'atto di riassunzione, va rilevato che dal tenore letterale della comparsa di costituzione si evince la piena conoscenza da parte dei convenuti del provvedimento intervenuto nel giudizio dinanzi al Tribunale di
ND in data 22.11.2019 (come da loro espressamente indicato), nel quale gli stessi si erano costituiti.
Va peraltro rilevato che il ha prodotto copia del verbale di udienza del 22.11.2019 (allegato CP_4
11 della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma IV, n. 1 c.p.c.), dal quale emerge chiaramente la presenza dei convenuti alla suddetta udienza, nel corso della quale è stata CP_1
pronunciata l'incompetenza del Tribunale di ND, in favore della Sezione Specializzata delle
Imprese, sicché va disattesa la relativa eccezione.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4,
c.p.c., sollevata dai convenuti per incertezza della causa petendi e del petitum, va rigettata. CP_1
Nel caso di specie, dall'atto introduttivo si desume chiaramente sia l'oggetto della domanda, sia gli elementi di diritto e di fatto posti a fondamento della stessa, in riferimento ai quali i hanno CP_1
svolto ampia attività difensiva.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto , è fondata. CP_4
Ed invero il , incaricato di redigere una perizia sul valore dell'intera società Medship S.r.l., CP_4
pagina 9 di 12 non ha assunto alcun ruolo contrattuale nell'atto di cessione delle partecipazioni sociali, oggetto della domanda riproposta in questa sede.
D'altra parte, l'attore nel presente procedimento non ha spiegato alcuna domanda nei confronti del
, né tantomeno ha avanzato alcuna specifica pretesa nei suoi confronti, limitandosi a chiedere CP_4
l'annullamento dei contratti di vendita e la condanna dei convenuti alla restituzione delle CP_1
somme e/o alla refusione del danno subito per un importo di € 150.000,00, sicché il non può CP_4
ritenersi titolare di una posizione giuridica soggettiva passiva corrispondente e contraria alle pretese fatte valere in giudizio dall'attore, con conseguente difetto di legittimazione passiva.
Nel merito, la domanda di annullamento dei contratti di vendita di quote della società Medship S.r.l.,
formulata dall'attore per errore ai sensi dell'art. 1427 c.c., va disattesa.
A tal proposito, va osservato che “In tema di compravendita delle azioni di una società, che si assume
stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato
alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico
dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'art. 1429, n. 2, c.c., relativo all'errore essenziale,
essendo la determinazione del prezzo delle azioni rimessa alla libera volontà delle parti” (Cass., n.
17053/2021).
Ed invero, la cessione della partecipazione ha come oggetto mediato la corrispondente quota del patrimonio sociale, con la conseguenza che l'annullamento del negozio per mancanza di qualità
dell'oggetto del contratto, può essere domandata solo in presenza di un'espressa garanzia circa il valore del patrimonio e la qualità dei beni, nella specie non prevista nei contratti di vendita delle quote del
09.11.2010, nonché nell'ipotesi di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie o astuzie finalizzate a realizzare l'inganno, nel caso in esame giammai allegato dall'attore (Cass. 22429/2020).
Ne consegue che l'errore del compratore sulla situazione patrimoniale della società non può essere pagina 10 di 12 causa di annullamento del contratto, configurandosi come errore sul valore del bene acquistato – non già sulla qualità delle azioni - liberamente accettato e non riconducibile a condotte dolose non allegate,
né provate.
Il rigetto della domanda di annullamento dei contratti di vendita delle quote determina, pertanto, il rigetto delle consequenziali domande di restituzione delle somme percepite e/o di risarcimento del danno subito.
Deve, invece, ritenersi assorbita l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, sollevata dai convenuti atteso che il problema della titolarità della posizione soggettiva attiva attiene al CP_1
merito della decisione, ovvero alla fondatezza della domanda (Cass., Sez. Un., n. 2951/2016), nella specie rigettata per le ragioni innanzi esposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi del
D.M. 147/2022, tenuto conto della estrema semplicità dell'istruttoria e del limitato numero di questioni rimesse alla decisione della Sezione Specializzata.
P.Q.M
Il Tribunale di Bari, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso in riassunzione del 20.01.2020, da nei confronti di Parte_1 CP_1
, e così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
1) rigetta le domande attoree;
pagina 11 di 12 2) condanna l'attore al rimborso delle spese processuali in favore dei convenuti, liquidate, per ciascuna delle due parti processuali, in € 7.051,50, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione Specializzata delle Imprese, il 3.3.2025
Il Presidente est.
Raffaella Simone
pagina 12 di 12