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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1578 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2024 e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati Alessio Galati (C.F. C.F._2
) ed Avv. Anna Ricciardi (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Via Merulana n. 38, giusta procura in atti;
Appellanti
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'dall'Avv. CP_1 C.F._5
Fabrizio Lombardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._6 presso il suo studio sito in Genzano di Roma, Via Bruno Buozzi n. 42 giusta procura in atti;
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17551/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 17/09/2019
Conclusioni
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi tutti sopra esposti: 1. In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere le domande tutte avanzate dal sig. perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria CP_1 di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: Respingere
l'istanza di sospensiva in quanto del tutto infondata in fatto e diritto, non ricorrendo né i presupposti del fumus boni iuris né alcun danno grave ed irreparabile;
Nel merito: In via principale Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di appello ex art 342 c.p.c e in ogni caso, l'inammissibilità dello stesso per manifesta infondatezza ex art 348 c.p.c;
In via subordinata: Respingere tutti i motivi di appello in quanto del tutto infondati in fatto e diritto, per l'effetto Voglia confermare la sentenza n.
17551/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma Sezione V Civile G.I. Dott.
Sebastiano Lelio Amato, pubblicata il 17/09/2019 in tutti i capi oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari del presente giudizio di appello.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, , attuale appellato, conveniva in giudizio CP_1 innanzi al Tribunale di Roma i signori al fine di fare accertare Pt_1 Pt_2
e dichiarare la illegittimità delle opere realizzate dagli odierni appellanti perché non avevano rispettato le distanze legali, chiedeva di accertare e dichiarare, previa verifica dell'insussistenza del diritto dei convenuti ad utilizzare l'area come posto auto, che le immissioni dei gas di scarico e fumi derivanti dalle vetture posteggiate nell'area oggetto di causa superavano il limite della normale tollerabilità, di accertare e dichiarare che il manufatto realizzato procurava immissioni di calore ed esalazioni che superavano la normale tollerabilità ed infine di accertare e dichiarare che l'opera realizzata dagli odierni appellanti costituisce grave pericolo di danno per la sicurezza ed inviolabilità della proprietà del . CP_1
Veniva disposta una C.T.U., che accertava il mancato rispetto della distanza di tre metri tra l'affaccio del balcone di proprietà e il manufatto dei convenuti, CP_1 costituito da una pergotenda retraibile in PVC. Il tecnico incaricato effettuava anche delle misurazioni dal balcone al fine di verificare le asserite immissioni, constatando che la pergotenda procurava un aumento della luminosità di circa un quarto e della temperatura in quantità non misurabile, ma tale da arrecare pregiudizio. Sempre secondo la C.T.U. la struttura non avrebbe agevolato eventuali intrusioni sul balcone, stante la presenza alla stessa altezza di una inferriata preesistente.
Il giudice di prime cure riteneva che la struttura contravvenisse la distanza imposta dall'art.907 c.c. Inoltre, pur in assenza di una normativa che indichi il limite delle immissioni di luce e calore, riteneva che le stesse superassero la tollerabilità e che anche sotto il profilo della sicurezza la struttura potesse costituire un elemento di pregiudizio.
Quindi, con sentenza n. 17551/2019, il Tribunale di Roma ha così deciso:
“definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna i sig.ri e Parte_1 Parte_2
a rimuovere la “pergotenda” installata sull'area di loro proprietà con accesso da via dei Ciclamini n. 226 in Roma, distinta in catasto al fg. 642, particella 988, sub 501, ovvero di arretrarla fino a rispettare il limite minimo di distanza previsto dall'art. 907 c.c., in quest'ultimo caso sostituendo la copertura con altra di materiale e colore idonei a non arrecare immissioni luminose o di calore che superino la normale tollerabilità; condanna i sig.ri e a pagare, in favore Parte_1 Parte_2 di parte attrice, la somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno;
rigetta le domande dell'attore nel resto;
condanna parte convenuta alla refusione, in favore di , di metà CP_1 delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 264,00 per esborsi ed euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta, per intero, le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestando CP_1 nel merito il gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 23/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con termini per comparsa conclusionale e memorie di replica.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
La giurisprudenza ha chiarito che «gli artt. 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., Sez. II, Ord., 19/03/2019, n. 7675).
Nella fattispecie, l'appello formulato da si contraddistingue per Pt_1 Pt_2 un sufficiente grado di specificità tale da consentire attraverso una sua lettura complessiva l'individuazione le carenze motivazionali della sentenza impugnata e le istanze di riforma della pronuncia formulate dagli appellanti.
Parte appellante ha proposto due motivi di appello.
Con il primo motivo di appello rubricato: Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 907 c.c., gli appellanti affermano che il “manufatto” installato nell'area di loro proprietà non sia soggetto alla normativa sulle distanze, non essendo qualificabile come costruzione. Trattasi, infatti, di una tenda da sole retrattile, caratterizzata da elementi di metallo di sezione esigua, priva di opere murarie e di pareti chiuse di alcun genere, che non comporta alcun aumento volumetrico e la cui rimozione richiede eventualmente operazioni di semplice smontaggio.
Nel caso in esame questa Corte condivide che il manufatto non costituisca costruzione, in relazione alle caratteristiche dell'immobile anche perché esso non limita significativamente la veduta in appiombo ne' diminuisce luce o aria al vicino, proprietario del balcone.
Con il secondo motivo di appello rubricato: sulla sicurezza e sulle immissioni di calore, “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 844 c.c “e con riguardo alle immissioni relative ai “riflessi accecanti” di luce. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c, dell'art. 183, VI comma, cpc., dell'art.
276, 2 co. cpc e dell'art. 844 c.c.. lamentano gli appellanti che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al processo, il manufatto installato dagli appellanti non abbia pregiudicato la sicurezza della proprietà non essendo idonea a rendere più CP_1 agevole eventuali penetrazione di terzi nell'immobile dello stesso.
Invero, essendo già esistente una struttura stabile costituita da una inferriata avente la stessa altezza e maggiore solidità del manufatto oggetto del giudizio, come anche riportato in C.T.U., la “pergotenda non può costituire un pregiudizio alla sicurezza con riguardo alla possibile intrusione sul balcone. Inoltre, anche le immissioni di calore non risultano dimostrate, non essendosi potute quantificare in sede di CTU.
Invero, il calore costituisce un motivo di immissione che può ben essere considerato pregiudizievole e, come tale, espressamente richiamato dall'art. 844
c.c..
Ma la C.T.U. non ha evidenziato un aumento del calore tale da essere misurato con normali strumenti, non avendo potuto eseguire rilevazioni con apparecchiature più sofisticate per riuscire a calcolare la radiazione netta ottenuta facendo la differenza tra la radiazione globale incidente e la radiazione riflessa.
Non risulta dimostrato il superamento della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi atteso che con il telo di protezione del balcone, che dalle foto allegate risulta installato oltre che al balcone del , anche CP_1 sugli altri balconi dell'immobile, l'effetto inerente al calore e alla luminosità viene annullato.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di parte appellata, sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 17551/2019 del Tribunale di
[...] Parte_2
Roma, così provvede:
1- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
2- condanna l'appellato al pagamento, in favore degli appellati delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e per l'appello in€ 3.9666,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma la regolamentazione di primo grado delle spese di CTU.
Roma, 5.08.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1578 R.G.A.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 23/10/2024 e vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dagli avvocati Alessio Galati (C.F. C.F._2
) ed Avv. Anna Ricciardi (C.F. ) ed C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliati in Roma, Via Merulana n. 38, giusta procura in atti;
Appellanti
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'dall'Avv. CP_1 C.F._5
Fabrizio Lombardi (C.F. ) ed elettivamente domiciliato C.F._6 presso il suo studio sito in Genzano di Roma, Via Bruno Buozzi n. 42 giusta procura in atti;
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17551/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 17/09/2019
Conclusioni
Per gli appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, per i motivi tutti sopra esposti: 1. In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2. Nel merito, in parziale riforma della sentenza impugnata, respingere le domande tutte avanzate dal sig. perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria CP_1 di compensi, spese generali, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio”
Per l'appellato: “Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello di Roma adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: Respingere
l'istanza di sospensiva in quanto del tutto infondata in fatto e diritto, non ricorrendo né i presupposti del fumus boni iuris né alcun danno grave ed irreparabile;
Nel merito: In via principale Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di appello ex art 342 c.p.c e in ogni caso, l'inammissibilità dello stesso per manifesta infondatezza ex art 348 c.p.c;
In via subordinata: Respingere tutti i motivi di appello in quanto del tutto infondati in fatto e diritto, per l'effetto Voglia confermare la sentenza n.
17551/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma Sezione V Civile G.I. Dott.
Sebastiano Lelio Amato, pubblicata il 17/09/2019 in tutti i capi oggetto di impugnazione. Con vittoria di spese anche generali, competenze ed onorari del presente giudizio di appello.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, , attuale appellato, conveniva in giudizio CP_1 innanzi al Tribunale di Roma i signori al fine di fare accertare Pt_1 Pt_2
e dichiarare la illegittimità delle opere realizzate dagli odierni appellanti perché non avevano rispettato le distanze legali, chiedeva di accertare e dichiarare, previa verifica dell'insussistenza del diritto dei convenuti ad utilizzare l'area come posto auto, che le immissioni dei gas di scarico e fumi derivanti dalle vetture posteggiate nell'area oggetto di causa superavano il limite della normale tollerabilità, di accertare e dichiarare che il manufatto realizzato procurava immissioni di calore ed esalazioni che superavano la normale tollerabilità ed infine di accertare e dichiarare che l'opera realizzata dagli odierni appellanti costituisce grave pericolo di danno per la sicurezza ed inviolabilità della proprietà del . CP_1
Veniva disposta una C.T.U., che accertava il mancato rispetto della distanza di tre metri tra l'affaccio del balcone di proprietà e il manufatto dei convenuti, CP_1 costituito da una pergotenda retraibile in PVC. Il tecnico incaricato effettuava anche delle misurazioni dal balcone al fine di verificare le asserite immissioni, constatando che la pergotenda procurava un aumento della luminosità di circa un quarto e della temperatura in quantità non misurabile, ma tale da arrecare pregiudizio. Sempre secondo la C.T.U. la struttura non avrebbe agevolato eventuali intrusioni sul balcone, stante la presenza alla stessa altezza di una inferriata preesistente.
Il giudice di prime cure riteneva che la struttura contravvenisse la distanza imposta dall'art.907 c.c. Inoltre, pur in assenza di una normativa che indichi il limite delle immissioni di luce e calore, riteneva che le stesse superassero la tollerabilità e che anche sotto il profilo della sicurezza la struttura potesse costituire un elemento di pregiudizio.
Quindi, con sentenza n. 17551/2019, il Tribunale di Roma ha così deciso:
“definitivamente pronunciando, il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna i sig.ri e Parte_1 Parte_2
a rimuovere la “pergotenda” installata sull'area di loro proprietà con accesso da via dei Ciclamini n. 226 in Roma, distinta in catasto al fg. 642, particella 988, sub 501, ovvero di arretrarla fino a rispettare il limite minimo di distanza previsto dall'art. 907 c.c., in quest'ultimo caso sostituendo la copertura con altra di materiale e colore idonei a non arrecare immissioni luminose o di calore che superino la normale tollerabilità; condanna i sig.ri e a pagare, in favore Parte_1 Parte_2 di parte attrice, la somma di € 200,00 a titolo di risarcimento del danno;
rigetta le domande dell'attore nel resto;
condanna parte convenuta alla refusione, in favore di , di metà CP_1 delle spese di lite, che liquida per l'intero in euro 264,00 per esborsi ed euro
5.000,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
pone definitivamente a carico di parte convenuta, per intero, le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto.”
Avverso tale sentenza e hanno proposto Parte_1 Parte_2 appello.
Si è costituito eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestando CP_1 nel merito il gravame, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 23/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con termini per comparsa conclusionale e memorie di replica.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è infondata.
La giurisprudenza ha chiarito che «gli artt. 342 e 434, c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass., Sez. II, Ord., 19/03/2019, n. 7675).
Nella fattispecie, l'appello formulato da si contraddistingue per Pt_1 Pt_2 un sufficiente grado di specificità tale da consentire attraverso una sua lettura complessiva l'individuazione le carenze motivazionali della sentenza impugnata e le istanze di riforma della pronuncia formulate dagli appellanti.
Parte appellante ha proposto due motivi di appello.
Con il primo motivo di appello rubricato: Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 907 c.c., gli appellanti affermano che il “manufatto” installato nell'area di loro proprietà non sia soggetto alla normativa sulle distanze, non essendo qualificabile come costruzione. Trattasi, infatti, di una tenda da sole retrattile, caratterizzata da elementi di metallo di sezione esigua, priva di opere murarie e di pareti chiuse di alcun genere, che non comporta alcun aumento volumetrico e la cui rimozione richiede eventualmente operazioni di semplice smontaggio.
Nel caso in esame questa Corte condivide che il manufatto non costituisca costruzione, in relazione alle caratteristiche dell'immobile anche perché esso non limita significativamente la veduta in appiombo ne' diminuisce luce o aria al vicino, proprietario del balcone.
Con il secondo motivo di appello rubricato: sulla sicurezza e sulle immissioni di calore, “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: Violazione e falsa applicazione dell'art. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 844 c.c “e con riguardo alle immissioni relative ai “riflessi accecanti” di luce. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c, dell'art. 183, VI comma, cpc., dell'art.
276, 2 co. cpc e dell'art. 844 c.c.. lamentano gli appellanti che, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice ed alla luce delle risultanze istruttorie acquisite al processo, il manufatto installato dagli appellanti non abbia pregiudicato la sicurezza della proprietà non essendo idonea a rendere più CP_1 agevole eventuali penetrazione di terzi nell'immobile dello stesso.
Invero, essendo già esistente una struttura stabile costituita da una inferriata avente la stessa altezza e maggiore solidità del manufatto oggetto del giudizio, come anche riportato in C.T.U., la “pergotenda non può costituire un pregiudizio alla sicurezza con riguardo alla possibile intrusione sul balcone. Inoltre, anche le immissioni di calore non risultano dimostrate, non essendosi potute quantificare in sede di CTU.
Invero, il calore costituisce un motivo di immissione che può ben essere considerato pregiudizievole e, come tale, espressamente richiamato dall'art. 844
c.c..
Ma la C.T.U. non ha evidenziato un aumento del calore tale da essere misurato con normali strumenti, non avendo potuto eseguire rilevazioni con apparecchiature più sofisticate per riuscire a calcolare la radiazione netta ottenuta facendo la differenza tra la radiazione globale incidente e la radiazione riflessa.
Non risulta dimostrato il superamento della normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi atteso che con il telo di protezione del balcone, che dalle foto allegate risulta installato oltre che al balcone del , anche CP_1 sugli altri balconi dell'immobile, l'effetto inerente al calore e alla luminosità viene annullato.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico di parte appellata, sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 17551/2019 del Tribunale di
[...] Parte_2
Roma, così provvede:
1- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
2- condanna l'appellato al pagamento, in favore degli appellati delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge e per l'appello in€ 3.9666,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma la regolamentazione di primo grado delle spese di CTU.
Roma, 5.08.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati