Ordinanza collegiale 3 giugno 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00216/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01492/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2024, proposto da:
Impresa di Pulizia “IS di ON OC LU (di seguito: IS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 97422127AA, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandor Del Fabro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, non costituito in giudizio;
Comune di Cerignola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso, Giuliana Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La TA & Service S.C. A R.L. (di seguito: La TA), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Augusto, Roberto D'Addabbo, Laura La Selva, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Augusto in Bari, via Abate Gimma n.142;
per l'annullamento:
- dell’aggiudicazione disposta in favore de La TA & Service S.c. a r.l., con determinazione del Comune di Cerignola del 23 ottobre 2024, del servizio di guardiania del Palazzo di Città e pulizia degli immobili e dei locali ad uso dei servizi comunali e uffici pubblici (CIG 97422127AA), nonché della contestuale presa d’atto, da parte dell’ente, degli effetti scaturiti dalla sentenza n. 974 del 16 settembre 2024, resa da questo TAR con riguardo all’estromissione della società ricorrente dalla Procedura;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi tutti gli atti endo-procedimentali e i verbali precedenti all’aggiudicazione del servizio in favore de La TA;
e per il risarcimento del danno subito, in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e successiva adozione degli atti consequenziali da parte della stazione appaltante, pre-via declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con La TA & Service S.c. a r.l., e conseguente subentro dell’odierna ricorrente nell’esecuzione del servizio, ovvero -in subordine- per equivalente economico, con riserva di specificare e quantificare il pregiudizio patito nell’ambito di un autonomo e separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di La TA e del Comune di Cerignola;
Vista l’ordinanza collegiale n. 755 del 3 giugno 2025;
Vista la nota del 16 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Vista la nota del 19 gennaio 2026, con la quale la società controinteressata ha aderito alla dichiarazione di parte ricorrente di sopravvenuta carenza d’interesse;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. AN AN e uditi per le parti i difensori nessuno comparso per le parti;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, IS ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione disposto dal Comune di Cerignola in favore di La TA, relativamente al servizio di guardiania del Palazzo di Città e di pulizia degli immobili e dei locali ad uso dei servizi comunali e uffici pubblici (CIG 97422127AA);
- il ricorso trae origine dallo scopo di evitare preclusioni processuali in relazione all’appello pendente dinnanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 974 del 16 settembre 2024, con la quale questo TAR aveva annullato l’originaria aggiudicazione in favore della controinteressata IS;
- con ordinanza collegiale n. 755 del 3 giugno 2025, questo TAR, ha disposto il rinvio, all’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, della trattazione di merito del presente ricorso, preso atto che:
“- con ordinanza n. 1141 del 12 febbraio 2025, il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione volta ad accertare la congruità dell’offerta di IS, fissando udienza di discussione del merito alla data del 25 settembre 2025, in seguito rinviata all’udienza pubblica del 27 novembre 2025.
Ciò premesso:
- alla luce del rapporto di connessione esistente tra i due giudizi appaiono configurabili valide ed opportune ragioni per disporre il differimento dell’udienza di merito, in modo da potere considerare gli esiti del contenzioso pendente in Consiglio di Stato i quali sarebbero rilevanti anche per il presente giudizio.”;
- con sentenza n. 10033 del 18 dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da IS, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in epigrafe.
Ciò premesso, di quanto sopra, al Collegio non rimane che prenderne atto e dichiarare la sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, con compensazione delle spese, ravvisando la sussistenza delle opportune ragioni in considerazione dell’esito della lite e dell’adesione di parte controinteressata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AN, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN AN |
IL SEGRETARIO