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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Sent. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del Rep. N.
R. Gen. N. 6781/2024 Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6781/2024 Ruolo Generale promossa
D A
ad unico socio (P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Opp. all'ord. di
, dall'Avv.to ARCANGELI PIETRO PAOLO, Parte_2
ingiunzione ex artt. 22 dall'Avv.to VEZZOLI GIOVANNI e dall'Avv.to PIROMALLI
e ss. L.689/81 (escluse per procura in atti Parte_3
sanzioni per em APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
distrettuale di Brescia per procura in atti
APPELLATA
In punto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
Dell'appellante - 2 -
“In via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza n. 517/2024, emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
21.5.2024, depositata in data 22.5.2024, e non notificata;
in via principale: in riforma della sentenza n. 517/2024, emessa dal
Giudice di Pace di in data 21.5.2024, depositata in data 22.5.2024, e CP_1
non notificata, annullarsi e/o dichiararsi nulle le ordinanze ingiunzione n.
33952/RS ING. ID 543768 e 33952/RS ING ID 543769, emesse dal Prefetto di
in data 6.11.2019 e notificate a ad unico socio in data CP_1 Parte_1
13.12.2019, con ogni conseguenza di legge.
in ogni caso: spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata
“Valutare la fondatezza dell'appello avversario secondo prudente
apprezzamento, in ogni caso, con compensazione delle spese di ambo i gradi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 novembre
2024 L'orobica ad unico socio ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 517/2024, emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
21.5.2024 e depositata in data 22.5.2024, in forza della quale veniva rigettato il ricorso per l'annullamento delle ordinanze ingiunzione prefettizie n. 33952/RS ING. ID 543768 e n. 33952/RS ING ID 543769,
emesse sulla base dei verbali PTR 1486002161 del 9.9.2016 e PTR - 3 -
CP_1
A fondamento del proprio atto di appello, l'odierna appellante ha richiamato la sentenza del Giudice di Pace di n. 98/2019 del CP_1
30.12019 con cui tali verbali erano stati annullati, ancorché per un mero errore materiale in tale sentenza siano stati indicati con i numeri PRT
14860021561 e PTR 14860021562; ha eccepito, pertanto, l'illogicità della decisione del giudice di prime cure.
Costituendosi in giudizio la , preso atto della Controparte_1
sopravvenuta emissione di un decreto di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Giudice di Pace di n. 98/2019 (cfr. CP_1
doc. 3 fascicolo parte appellante), ha chiesto al Tribunale di compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, alla luce della sopravvenienza
(id est correzione di errore materiale) allegata soltanto con l'atto di appello.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine rinviata per discussione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, all'esito della quale è
stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
Il giudice di pace ha rigettato il ricorso per l'annullamento delle ordinanze prefettizie datate 6 novembre 2009 con la seguente motivazione
“dalla lettura della sentenza invocata la 98/2019 il Giudice di Pace di - 4 -
accoglieva il ricorso relativamente ai due verbali CP_1
PTR14860021561 e PTR 14860021562 che per un probabile errore
materiale il ricorrente aveva così erroneamente indicato sin dal ricorso
introduttivo, anziché i corretti riferimenti PTR14860021161 e PTR
14860021162.
Allo stato risulta pertanto che i due verbali corretti
PTR14860021161 e PTR 14860021162, oggetto dell'ordinanza ingiunzione
notificata non siano stati oggetto della sentenza del Giudice di Pace
invocata e pertanto efficaci”.
Osserva il Tribunale che:
- le ordinanze ingiunzione impugnate (n. 33952/RS ING. ID 543768
e 33952/RS ING ID 543769) sono state emesse, rispettivamente, in relazione ai verbali del Comando della Polizia Stradale di nn. CP_1
PTR1486002161 e PTR 1486002162;
- la sentenza n. 98/2019 del Giudice di Pace di ha accolto CP_1
la domanda di annullamento dei verbali nn. PTR1486002161 e PTR
1486002162, che, tuttavia, in ragione di un evidente errore materiale contenuto nel ricorso, peraltro riconosciuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sono stati indicati con i numeri errati nn.
PTR14860021561 e PTR 14860021562;
- i verbali nn. PTR14860021561 e PTR 14860021562 non sono mai stati emessi nei confronti dell'odierna appellante, cosicché è evidente - 5 -
l'errore in cui è incorso il giudice di pace nella sentenza n. 98/2019,
peraltro dallo stesso riconosciuto con il decreto datato 17 settembre 2024;
- conseguentemente, con la sentenza n. 98/2019 il ricorso è stato accolto con riguardo ai verbali n. PTR1486002161 e PTR 1486002162,
dovendo interpretarsi il dispositivo alla luce della documentazione allegata,
senza che possa inficiare la statuizione giudiziale l'errore materiale originato dalla fallace allegazione contenuta nel ricorso.
È, dunque evidente l'illogicità della decisione contenuta nella sentenza impugnata, in quanto il giudice di pace, da un lato, ha riconosciuto l'errata indicazione dei numeri dei verbali annullati con la sentenza n.
98/2019 e, dall'altro lato, non ha accolto la domanda di annullamento delle ordinanze emesse sulla scorta di tali verbali, ancorando la propria decisione al dato meramente formale del numero del verbale, di cui in precedenza era stata rilevata l'erroneità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza del giudice di pace deve essere, dunque, integralmente riformata e per l'effetto devono essere annullare le ordinanze ingiunzione n. 33952/RS ING. ID
543768 e 33952/RS ING ID 543769, emesse dal Prefetto di in CP_1
data 6.11.2019.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 - 6 -
ed euro 26.000,00. Ed, infatti, come sopra esposto, l'errore in cui è incorsa l'amministrazione prima, e il giudice di pace poi, era talmente palese che non necessitava dell'emissione del decreto di correzione della sentenza n.
98/2019 per poter essere compreso.
****
Le argomentazioni sin qui svolte costituiscono la motivazione del dispositivo, pubblicato all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. in data 8 luglio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accoglie l'appello promosso da ad unico socio;
Parte_1
2. per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace
di n. 517/2024, pubblicata in data 22.5.2024, annulla le ordinanze CP_1
ingiunzione n. 33952/RS ING. ID 543768 e 33952/RS ING ID 543769,
emesse dal Prefetto di in data 6.11.2019; CP_1
3. condanna a rimborsare le spese di Controparte_2
lite in favore di ad unico socio liquidandone l'ammontare Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio in euro 3.673,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 (euro 1.123,00 per il giudizio avanti al giudice di pace ed euro 2.550,00 per il presente grado di giudizio) ed euro 592,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. - 7 -
55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. fissa il termine di venti giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Bergamo, il giorno 10 luglio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1486002162 del 9.9.2016 del Comando Sezione Polizia Stradale di
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta civile, nella persona del Rep. N.
R. Gen. N. 6781/2024 Giudice unico dott.ssa Laura Brambilla
ha pronunciato la seguente Camp. Civ. N.
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6781/2024 Ruolo Generale promossa
D A
ad unico socio (P. IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
OGGETTO: legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to
Opp. all'ord. di
, dall'Avv.to ARCANGELI PIETRO PAOLO, Parte_2
ingiunzione ex artt. 22 dall'Avv.to VEZZOLI GIOVANNI e dall'Avv.to PIROMALLI
e ss. L.689/81 (escluse per procura in atti Parte_3
sanzioni per em APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato
distrettuale di Brescia per procura in atti
APPELLATA
In punto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
CONCLUSIONI
Dell'appellante - 2 -
“In via preliminare: disporsi la sospensione dell'efficacia esecutiva
della sentenza n. 517/2024, emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
21.5.2024, depositata in data 22.5.2024, e non notificata;
in via principale: in riforma della sentenza n. 517/2024, emessa dal
Giudice di Pace di in data 21.5.2024, depositata in data 22.5.2024, e CP_1
non notificata, annullarsi e/o dichiararsi nulle le ordinanze ingiunzione n.
33952/RS ING. ID 543768 e 33952/RS ING ID 543769, emesse dal Prefetto di
in data 6.11.2019 e notificate a ad unico socio in data CP_1 Parte_1
13.12.2019, con ogni conseguenza di legge.
in ogni caso: spese rifuse per entrambi i gradi di giudizio.”
Dell'appellata
“Valutare la fondatezza dell'appello avversario secondo prudente
apprezzamento, in ogni caso, con compensazione delle spese di ambo i gradi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21 novembre
2024 L'orobica ad unico socio ha proposto appello avverso la Pt_1
sentenza n. 517/2024, emessa dal Giudice di Pace di in data CP_1
21.5.2024 e depositata in data 22.5.2024, in forza della quale veniva rigettato il ricorso per l'annullamento delle ordinanze ingiunzione prefettizie n. 33952/RS ING. ID 543768 e n. 33952/RS ING ID 543769,
emesse sulla base dei verbali PTR 1486002161 del 9.9.2016 e PTR - 3 -
CP_1
A fondamento del proprio atto di appello, l'odierna appellante ha richiamato la sentenza del Giudice di Pace di n. 98/2019 del CP_1
30.12019 con cui tali verbali erano stati annullati, ancorché per un mero errore materiale in tale sentenza siano stati indicati con i numeri PRT
14860021561 e PTR 14860021562; ha eccepito, pertanto, l'illogicità della decisione del giudice di prime cure.
Costituendosi in giudizio la , preso atto della Controparte_1
sopravvenuta emissione di un decreto di correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza del Giudice di Pace di n. 98/2019 (cfr. CP_1
doc. 3 fascicolo parte appellante), ha chiesto al Tribunale di compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, alla luce della sopravvenienza
(id est correzione di errore materiale) allegata soltanto con l'atto di appello.
La causa, ravvisatane la natura documentale, è stata infine rinviata per discussione all'udienza del giorno 8 luglio 2025, all'esito della quale è
stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini e per le ragioni che seguono.
Il giudice di pace ha rigettato il ricorso per l'annullamento delle ordinanze prefettizie datate 6 novembre 2009 con la seguente motivazione
“dalla lettura della sentenza invocata la 98/2019 il Giudice di Pace di - 4 -
accoglieva il ricorso relativamente ai due verbali CP_1
PTR14860021561 e PTR 14860021562 che per un probabile errore
materiale il ricorrente aveva così erroneamente indicato sin dal ricorso
introduttivo, anziché i corretti riferimenti PTR14860021161 e PTR
14860021162.
Allo stato risulta pertanto che i due verbali corretti
PTR14860021161 e PTR 14860021162, oggetto dell'ordinanza ingiunzione
notificata non siano stati oggetto della sentenza del Giudice di Pace
invocata e pertanto efficaci”.
Osserva il Tribunale che:
- le ordinanze ingiunzione impugnate (n. 33952/RS ING. ID 543768
e 33952/RS ING ID 543769) sono state emesse, rispettivamente, in relazione ai verbali del Comando della Polizia Stradale di nn. CP_1
PTR1486002161 e PTR 1486002162;
- la sentenza n. 98/2019 del Giudice di Pace di ha accolto CP_1
la domanda di annullamento dei verbali nn. PTR1486002161 e PTR
1486002162, che, tuttavia, in ragione di un evidente errore materiale contenuto nel ricorso, peraltro riconosciuto dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata, sono stati indicati con i numeri errati nn.
PTR14860021561 e PTR 14860021562;
- i verbali nn. PTR14860021561 e PTR 14860021562 non sono mai stati emessi nei confronti dell'odierna appellante, cosicché è evidente - 5 -
l'errore in cui è incorso il giudice di pace nella sentenza n. 98/2019,
peraltro dallo stesso riconosciuto con il decreto datato 17 settembre 2024;
- conseguentemente, con la sentenza n. 98/2019 il ricorso è stato accolto con riguardo ai verbali n. PTR1486002161 e PTR 1486002162,
dovendo interpretarsi il dispositivo alla luce della documentazione allegata,
senza che possa inficiare la statuizione giudiziale l'errore materiale originato dalla fallace allegazione contenuta nel ricorso.
È, dunque evidente l'illogicità della decisione contenuta nella sentenza impugnata, in quanto il giudice di pace, da un lato, ha riconosciuto l'errata indicazione dei numeri dei verbali annullati con la sentenza n.
98/2019 e, dall'altro lato, non ha accolto la domanda di annullamento delle ordinanze emesse sulla scorta di tali verbali, ancorando la propria decisione al dato meramente formale del numero del verbale, di cui in precedenza era stata rilevata l'erroneità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la sentenza del giudice di pace deve essere, dunque, integralmente riformata e per l'effetto devono essere annullare le ordinanze ingiunzione n. 33952/RS ING. ID
543768 e 33952/RS ING ID 543769, emesse dal Prefetto di in CP_1
data 6.11.2019.
Le spese di lite seguono infine l'ordinario criterio della soccombenza per entrambi i gradi di giudizio, e si liquidano in dispositivo assumendo a riferimento lo scaglione di valore compreso tra euro 5.201,00 - 6 -
ed euro 26.000,00. Ed, infatti, come sopra esposto, l'errore in cui è incorsa l'amministrazione prima, e il giudice di pace poi, era talmente palese che non necessitava dell'emissione del decreto di correzione della sentenza n.
98/2019 per poter essere compreso.
****
Le argomentazioni sin qui svolte costituiscono la motivazione del dispositivo, pubblicato all'esito dell'udienza tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. in data 8 luglio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
definitivamente pronunciando,
1. accoglie l'appello promosso da ad unico socio;
Parte_1
2. per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Giudice di Pace
di n. 517/2024, pubblicata in data 22.5.2024, annulla le ordinanze CP_1
ingiunzione n. 33952/RS ING. ID 543768 e 33952/RS ING ID 543769,
emesse dal Prefetto di in data 6.11.2019; CP_1
3. condanna a rimborsare le spese di Controparte_2
lite in favore di ad unico socio liquidandone l'ammontare Parte_1
per entrambi i gradi di giudizio in euro 3.673,00 per compensi professionali ai sensi del D.M. 55/2014 (euro 1.123,00 per il giudizio avanti al giudice di pace ed euro 2.550,00 per il presente grado di giudizio) ed euro 592,50 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario del 15% ai sensi dell'art. 2 D.M. - 7 -
55/2014, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
4. fissa il termine di venti giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Bergamo, il giorno 10 luglio 2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Laura Brambilla)
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1486002162 del 9.9.2016 del Comando Sezione Polizia Stradale di